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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/11/2025, n. 4186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4186 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. 6835/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 6835/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 14.11.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14 NOVEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 6835/2024 promossa da
(CF: ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso per procura in atti, dall'Avvocato Marco Mazzeo Viante, del Foro di
Catania, con studio in Catania, Via Umberto I, 303, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
-Ricorrente- 1 CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della Repubblica, 26,
Catania
Resistente
in persona del Responsabile Atti Introduttivi del Controparte_2
Giudizio SICILIA, (codice fiscale/partita IVA n. ), Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa, per procura in atti dall'Avv. Rosa Bianca Maria Torrisi, con studio in
Catania, Via Umberto I, n. 316,
-Resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.07.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229004241702000, con la quale l' ha richiesto la somma complessiva di € Controparte_4
19.366,59 per i crediti portati dalle seguenti cartelle di pagamento e avvisi di addebito:
1. Cartella di pagamento n. 29320110027111621000, presuntivamente notificata in data
06/10/2011, per contributi IVS, anno d'imposta 2010, per un totale pari ad € 1.154,97;
2. Avviso di addebito n. 59320120001223324000, presuntivamente notificato in data
24/05/2012, per contributi IVS, anno d'imposta 2010/2011, per un totale pari ad € 4.655,47;
3. Avviso di addebito n. 59320120006642388000, presuntivamente notificato in data
24/01/2013, per contributi IVS, anno d'imposta 2011/2012, per un totale pari ad € 2.410,18;
4. Avviso di addebito n. 59320130000695631000, presuntivamente notificato in data
09/05/2013, per contributi IVS, anno d'imposta 2012, per un totale pari ad € 1.239,45;
5. Avviso di addebito n. 59320130007375859000, presuntivamente notificato in data
14/02/2014, per contributi IVS, anno d'imposta 2012, per un totale pari ad € 2.455,73;
2 6. Avviso di addebito n. 59320140002230922000, presuntivamente notificato in data
19/06/2014, per contributi IVS, anno d'imposta 2013, per un totale pari ad € 2.554,35;
7. Avviso di addebito n. 59320160002770684000, presuntivamente notificato in data
13/05/2016, per contributi IVS, anno d'imposta 2015, per un totale pari ad € 2.439,14;
8. Avviso di addebito n. 59320160006988137000, presuntivamente notificato in data
22/11/2016, per contributi IVS, anno d'imposta 2015, per un totale pari ad € 403,50
Eccepiva a tal riguardo: MANCATA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO E
DEGLI AVVISI DI ADDEBITO;
PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DEL CREDITO;
DECADENZA PER TARDIVA ISCRIZIONE A RUOLO;
Concludeva chiedendo: In via cautelare, sospendere l'esecutività degli atti impugnati, stante la sussistenza del funus boni juris e del periculum in mora esposti in parte motiva;
nel merito, annullare le cartelle di pagamento e gli avvisi d'addebito opposti ed ogni atto consequenziale, dichiarando non dovute le somme ivi richieste. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite per i quali si chiede la distrazione in favore del difensore costituito, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
CP_
Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: In via CP_ preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso nei confronti di per decorrenza del termine per impugnare ex. art. 24 del d.lgs. 46/99 e/o ex art. 617 cpc, nonché per difetto di legittimazione passiva, per le ragioni esposte in parte narrativa;
Nel merito, rigettare il ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto, confermando gli avvisi di addebito opposti o, in subordine, confermare gli ava per la parte che risulterà dovuta o, comunque, accertare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, per i periodi e gli importi indicati negli ava, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Con vittoria delle spese di lite, anche nei confronti del Concessionario della Riscossione
Con comparsa di costituzione si costituiva la quale Controparte_5 concludeva chiedendo: Revocare la disposta sospensione;
Dichiarare il difetto di
3 legittimazione passiva della con esonero della Controparte_5 stessa da eventuale condanna alle spese;
Dichiarare comunque legittima nonché regolare la procedura di esecuzione forzata avviata dalla convenuta;
Rigettare la pretesa avversaria per tutto il resto. Condannare il ricorrente a spese e compensi del presente giudizio;
Sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e degli atti allo stesso sottesi, il Giudice fissava l'udienza di discussione per il giorno 16.12.2024; Con ordinanza, resa alla detta udienza, rinviava la causa, per discussione e decisione all'udienza del 10.11.2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Con successivo provvedimento, del 26 agosto del
2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica
Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice
Onorario, l'udienza, poi differita al 14.11.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del 16.12.2024;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso deve trovare accoglimento per quanto di ragione
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente -la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva
(contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa
4 successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Occorre preliminarmente rilevare che i motivi di opposizione, non afferenti il merito della pretesa contributiva, sono stati tardivamente proposti, perché sollevati oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., tenuto conto che l'odierno ricorso risulta depositato in data
12.07.2024, a fronte della notifica dell'intimazione di pagamento eseguita il 13.06.2024, circostanza, questa, non contestata in atti.
Passando, quindi al merito dell'opposizione della pretesa contributiva (prescrizione), il ricorrente ha così proposto un'opposizione all'iscrizione a ruolo, ove l'eccezione di omessa notifica è strumentale per recuperare la tutela apprestata dall'art, 24 d.l.gs 46/99. Ha, altresì, eccepito fatti estintivi della pretesa contributiva successivi alla formazione e notifica degli atti impugnati (prescrizione successiva) proponendo così una opposizione all'esecuzione.
Ciò premesso è da ritenersi tempestiva l'opposizione al ruolo in quanto proposta entro il temine di quaranta giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, odierno atto impugnato.
In primo luogo occorre rilevare che, con riferimento alle questioni attinenti al merito delle pretese previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, legittimato passivo è l'EN OS (Cass. sez. un. n. 7514/22).
Il ricorrente ha, quindi, eccepito la prescrizione della pretesa contributiva a seguito del decorso del termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9 L. n. 335/1995. Invero, lo stesso, eccepisce che le somme richieste dall' , non sono state portate a conoscenza CP_1 dell'odierno opponente, mediante la notifica dei relativi atti di pagamento, costituendo tale omissione un vizio insanabile della procedura di riscossione.
Or bene,
5 1. Con riferimento alla cartella di pagamento n. 29320110027111621000 è in atti la ricevuta della raccomandata ritirata il 25.10.2011
CP_
2. Con riferimento all'avviso di addebito 593 2012 00012233 24 000 l' ha prodotto la ricevuta della racc.ta 65004005541-8 notificata il 25.08.2012
CP_
3. Con riferimento all'avviso di addebito 593 2012 00066423 88 000 l' ha prodotto la ricevuta della racc.ta 65011407255-3 notificata il 24.01.2013
CP_
4. Con riferimento all'avviso di addebito 593 2013 00006956 31 000 l' ha prodotto la ricevuta della racc.ta 65014554849-7, fatto avviso il 9.04.2023
CP_
5. Con riferimento all'avviso di addebito o 593 2013 00073758 59 000 l' ha prodotto la ricevuta della racc.ta 65018315709-4 notificata il 14.02.2014
CP_
6. Con riferimento all'avviso di addebito 593 2014 00022309 22 000 l' ha prodotto la ricevuta della racc.ta 65025731609-4 notificata il 19.06.2014
CP_
7. Con riferimento all'avviso di addebito 593 2016 00027706 84 000 l' ha prodotto la ricevuta della racc.ta 65036185578-2 notificata il 13.05.2016
CP_
8. Con riferimento all'avviso di addebito 593 2016 00069881 37 000 l' ha prodotto la ricevuta della racc.ta 65037891574-6 notificata il 22.11.2016
Alla luce della superiore documentazione, risulta pertanto, che tutti gli atti presupposti all'intimazione di pagamento n. 29320229004241702000, oggi atto impugnato, sono stati regolarmente notificati.
Ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva portata dalla stessa, ivi compresa l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 L. n. 335/1995, è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d. lgs. 46/99 del titolo presupposto. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, e infondata risulta, pertanto, l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata.
6 L'odierno ricorrente ha, tuttavia, eccepito, altresì, l'intervenuta prescrizione successiva.
Ebbene, l' al fine di dare prova dell'interruzione della dedotta Controparte_5 prescrizione ha prodotto in atti l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 29320169006330870000, notificato a mani della madre il 23.06.2016, contenente la cartella di 29320110027111621000, nonchè gli avvisi di n. 5932012000122332400 e n. 5932012000664238800
Ha prodotto in atti l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 29320179036978906000, notificato a mani della madre convivente il 7.03.2018, contenente gli avvisi di addebito
59320130000695631000, 59320130007375859000, 59320140002230922000
Si rileva, poi, come nel computo del termine prescrizionale, occorre considerare gli effetti della sospensione del corso della prescrizione introdotti dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da COVID 19.
Deve infatti ritenersi che trova applicazione l'art.68 co. 1 d.l. n.18/2020, conv. con modif. in legge n.27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del d.l. 31.5.2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010,
n.122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24.9.2015,
n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 d.lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'art.3, comma 3, della legge 27.7.2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…]”.
7 Pertanto, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva alla notificazione degli avvisi di addebito eseguita antecedentemente all'inizio del periodo emergenziale, deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8/3/2020 al 31/8/2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione, pari a complessivi 542 giorni (cfr. Trib. Catania, n. 1619/2024, n. 292/2023,
n.1427/2023).
Ciò premesso, - ad eccezione della cartella di pagamento notificata il 25.10.2011 per la quale a fronte di un atto interruttivo notificato oltre il quinquennio, il 23.06.2016 la prescrizione era già maturata - alla data di notifica dei rispettivi atti interruttivi (23/06/21 + 542 = 17/12/2022 per l'intimazione di pagamento 29320169006330870000 e 7/3/2023 + 542= 30/8/2024 per l'l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 29320179036978906000) anche per i superiori avvisi di addebito, alla data di notifica dell'atto oggi impugnato ( 13/06/2024) la prescrizione era già maturata
La stessa sorte seguono i crediti portati dagli ulteriori avvisi di addebito, per i quali, a fronte delle rispettive notifiche, considerando la oltre il quinquennio ( Controparte_6
13/05/2021 + 542 = 6/11/2022 per l'avviso di addebito 593 2016 00027706 84 000 e
22/11/2021 + 542 = 18/0572023 per l'avviso di addebito 593 2016 00069881 37 000) alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (13/6/2024) era maturata la prescrizione successiva
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6835/2024 R.G. così statuisce:
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuti per intervenuta prescrizione i crediti portato dall'Intimazione di pagamento n. 29320229004241702000 limitatamente agli atti ad esso sottesi ed oggi impugnati, come richiamati in parte motiva
Condanna alla refusione delle spese legali che si Controparte_2 liquidano nella complessiva somma di €. 1865,00 in favore di ciascuna parte costituita, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la parte liquidata in favore del ricorrente.
8 Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania 20 NOVEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
9
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 6835/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 14.11.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14 NOVEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 6835/2024 promossa da
(CF: ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso per procura in atti, dall'Avvocato Marco Mazzeo Viante, del Foro di
Catania, con studio in Catania, Via Umberto I, 303, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
-Ricorrente- 1 CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della Repubblica, 26,
Catania
Resistente
in persona del Responsabile Atti Introduttivi del Controparte_2
Giudizio SICILIA, (codice fiscale/partita IVA n. ), Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa, per procura in atti dall'Avv. Rosa Bianca Maria Torrisi, con studio in
Catania, Via Umberto I, n. 316,
-Resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.07.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229004241702000, con la quale l' ha richiesto la somma complessiva di € Controparte_4
19.366,59 per i crediti portati dalle seguenti cartelle di pagamento e avvisi di addebito:
1. Cartella di pagamento n. 29320110027111621000, presuntivamente notificata in data
06/10/2011, per contributi IVS, anno d'imposta 2010, per un totale pari ad € 1.154,97;
2. Avviso di addebito n. 59320120001223324000, presuntivamente notificato in data
24/05/2012, per contributi IVS, anno d'imposta 2010/2011, per un totale pari ad € 4.655,47;
3. Avviso di addebito n. 59320120006642388000, presuntivamente notificato in data
24/01/2013, per contributi IVS, anno d'imposta 2011/2012, per un totale pari ad € 2.410,18;
4. Avviso di addebito n. 59320130000695631000, presuntivamente notificato in data
09/05/2013, per contributi IVS, anno d'imposta 2012, per un totale pari ad € 1.239,45;
5. Avviso di addebito n. 59320130007375859000, presuntivamente notificato in data
14/02/2014, per contributi IVS, anno d'imposta 2012, per un totale pari ad € 2.455,73;
2 6. Avviso di addebito n. 59320140002230922000, presuntivamente notificato in data
19/06/2014, per contributi IVS, anno d'imposta 2013, per un totale pari ad € 2.554,35;
7. Avviso di addebito n. 59320160002770684000, presuntivamente notificato in data
13/05/2016, per contributi IVS, anno d'imposta 2015, per un totale pari ad € 2.439,14;
8. Avviso di addebito n. 59320160006988137000, presuntivamente notificato in data
22/11/2016, per contributi IVS, anno d'imposta 2015, per un totale pari ad € 403,50
Eccepiva a tal riguardo: MANCATA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO E
DEGLI AVVISI DI ADDEBITO;
PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DEL CREDITO;
DECADENZA PER TARDIVA ISCRIZIONE A RUOLO;
Concludeva chiedendo: In via cautelare, sospendere l'esecutività degli atti impugnati, stante la sussistenza del funus boni juris e del periculum in mora esposti in parte motiva;
nel merito, annullare le cartelle di pagamento e gli avvisi d'addebito opposti ed ogni atto consequenziale, dichiarando non dovute le somme ivi richieste. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite per i quali si chiede la distrazione in favore del difensore costituito, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
CP_
Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: In via CP_ preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso nei confronti di per decorrenza del termine per impugnare ex. art. 24 del d.lgs. 46/99 e/o ex art. 617 cpc, nonché per difetto di legittimazione passiva, per le ragioni esposte in parte narrativa;
Nel merito, rigettare il ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto, confermando gli avvisi di addebito opposti o, in subordine, confermare gli ava per la parte che risulterà dovuta o, comunque, accertare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, per i periodi e gli importi indicati negli ava, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Con vittoria delle spese di lite, anche nei confronti del Concessionario della Riscossione
Con comparsa di costituzione si costituiva la quale Controparte_5 concludeva chiedendo: Revocare la disposta sospensione;
Dichiarare il difetto di
3 legittimazione passiva della con esonero della Controparte_5 stessa da eventuale condanna alle spese;
Dichiarare comunque legittima nonché regolare la procedura di esecuzione forzata avviata dalla convenuta;
Rigettare la pretesa avversaria per tutto il resto. Condannare il ricorrente a spese e compensi del presente giudizio;
Sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e degli atti allo stesso sottesi, il Giudice fissava l'udienza di discussione per il giorno 16.12.2024; Con ordinanza, resa alla detta udienza, rinviava la causa, per discussione e decisione all'udienza del 10.11.2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Con successivo provvedimento, del 26 agosto del
2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica
Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice
Onorario, l'udienza, poi differita al 14.11.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del 16.12.2024;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso deve trovare accoglimento per quanto di ragione
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente -la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva
(contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa
4 successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Occorre preliminarmente rilevare che i motivi di opposizione, non afferenti il merito della pretesa contributiva, sono stati tardivamente proposti, perché sollevati oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., tenuto conto che l'odierno ricorso risulta depositato in data
12.07.2024, a fronte della notifica dell'intimazione di pagamento eseguita il 13.06.2024, circostanza, questa, non contestata in atti.
Passando, quindi al merito dell'opposizione della pretesa contributiva (prescrizione), il ricorrente ha così proposto un'opposizione all'iscrizione a ruolo, ove l'eccezione di omessa notifica è strumentale per recuperare la tutela apprestata dall'art, 24 d.l.gs 46/99. Ha, altresì, eccepito fatti estintivi della pretesa contributiva successivi alla formazione e notifica degli atti impugnati (prescrizione successiva) proponendo così una opposizione all'esecuzione.
Ciò premesso è da ritenersi tempestiva l'opposizione al ruolo in quanto proposta entro il temine di quaranta giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, odierno atto impugnato.
In primo luogo occorre rilevare che, con riferimento alle questioni attinenti al merito delle pretese previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, legittimato passivo è l'EN OS (Cass. sez. un. n. 7514/22).
Il ricorrente ha, quindi, eccepito la prescrizione della pretesa contributiva a seguito del decorso del termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9 L. n. 335/1995. Invero, lo stesso, eccepisce che le somme richieste dall' , non sono state portate a conoscenza CP_1 dell'odierno opponente, mediante la notifica dei relativi atti di pagamento, costituendo tale omissione un vizio insanabile della procedura di riscossione.
Or bene,
5 1. Con riferimento alla cartella di pagamento n. 29320110027111621000 è in atti la ricevuta della raccomandata ritirata il 25.10.2011
CP_
2. Con riferimento all'avviso di addebito 593 2012 00012233 24 000 l' ha prodotto la ricevuta della racc.ta 65004005541-8 notificata il 25.08.2012
CP_
3. Con riferimento all'avviso di addebito 593 2012 00066423 88 000 l' ha prodotto la ricevuta della racc.ta 65011407255-3 notificata il 24.01.2013
CP_
4. Con riferimento all'avviso di addebito 593 2013 00006956 31 000 l' ha prodotto la ricevuta della racc.ta 65014554849-7, fatto avviso il 9.04.2023
CP_
5. Con riferimento all'avviso di addebito o 593 2013 00073758 59 000 l' ha prodotto la ricevuta della racc.ta 65018315709-4 notificata il 14.02.2014
CP_
6. Con riferimento all'avviso di addebito 593 2014 00022309 22 000 l' ha prodotto la ricevuta della racc.ta 65025731609-4 notificata il 19.06.2014
CP_
7. Con riferimento all'avviso di addebito 593 2016 00027706 84 000 l' ha prodotto la ricevuta della racc.ta 65036185578-2 notificata il 13.05.2016
CP_
8. Con riferimento all'avviso di addebito 593 2016 00069881 37 000 l' ha prodotto la ricevuta della racc.ta 65037891574-6 notificata il 22.11.2016
Alla luce della superiore documentazione, risulta pertanto, che tutti gli atti presupposti all'intimazione di pagamento n. 29320229004241702000, oggi atto impugnato, sono stati regolarmente notificati.
Ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva portata dalla stessa, ivi compresa l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 L. n. 335/1995, è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d. lgs. 46/99 del titolo presupposto. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, e infondata risulta, pertanto, l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata.
6 L'odierno ricorrente ha, tuttavia, eccepito, altresì, l'intervenuta prescrizione successiva.
Ebbene, l' al fine di dare prova dell'interruzione della dedotta Controparte_5 prescrizione ha prodotto in atti l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 29320169006330870000, notificato a mani della madre il 23.06.2016, contenente la cartella di 29320110027111621000, nonchè gli avvisi di n. 5932012000122332400 e n. 5932012000664238800
Ha prodotto in atti l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 29320179036978906000, notificato a mani della madre convivente il 7.03.2018, contenente gli avvisi di addebito
59320130000695631000, 59320130007375859000, 59320140002230922000
Si rileva, poi, come nel computo del termine prescrizionale, occorre considerare gli effetti della sospensione del corso della prescrizione introdotti dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da COVID 19.
Deve infatti ritenersi che trova applicazione l'art.68 co. 1 d.l. n.18/2020, conv. con modif. in legge n.27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del d.l. 31.5.2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010,
n.122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24.9.2015,
n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 d.lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'art.3, comma 3, della legge 27.7.2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…]”.
7 Pertanto, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva alla notificazione degli avvisi di addebito eseguita antecedentemente all'inizio del periodo emergenziale, deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8/3/2020 al 31/8/2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione, pari a complessivi 542 giorni (cfr. Trib. Catania, n. 1619/2024, n. 292/2023,
n.1427/2023).
Ciò premesso, - ad eccezione della cartella di pagamento notificata il 25.10.2011 per la quale a fronte di un atto interruttivo notificato oltre il quinquennio, il 23.06.2016 la prescrizione era già maturata - alla data di notifica dei rispettivi atti interruttivi (23/06/21 + 542 = 17/12/2022 per l'intimazione di pagamento 29320169006330870000 e 7/3/2023 + 542= 30/8/2024 per l'l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 29320179036978906000) anche per i superiori avvisi di addebito, alla data di notifica dell'atto oggi impugnato ( 13/06/2024) la prescrizione era già maturata
La stessa sorte seguono i crediti portati dagli ulteriori avvisi di addebito, per i quali, a fronte delle rispettive notifiche, considerando la oltre il quinquennio ( Controparte_6
13/05/2021 + 542 = 6/11/2022 per l'avviso di addebito 593 2016 00027706 84 000 e
22/11/2021 + 542 = 18/0572023 per l'avviso di addebito 593 2016 00069881 37 000) alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (13/6/2024) era maturata la prescrizione successiva
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6835/2024 R.G. così statuisce:
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuti per intervenuta prescrizione i crediti portato dall'Intimazione di pagamento n. 29320229004241702000 limitatamente agli atti ad esso sottesi ed oggi impugnati, come richiamati in parte motiva
Condanna alla refusione delle spese legali che si Controparte_2 liquidano nella complessiva somma di €. 1865,00 in favore di ciascuna parte costituita, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la parte liquidata in favore del ricorrente.
8 Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania 20 NOVEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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