Sentenza 30 giugno 1999
Massime • 3
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e rientra nella competenza dei Tribunali Regionali delle acque a norma dell'art. 140 lett. B) T. U. 1775 del 1933 la controversia con la quale l'amministrazione delle finanze richieda la restituzione di aree già date in consegna ad un consorzio idraulico in quanto da considerare definitivamente emerse e perciò non più appartenenti al demanio fluviale, e il consorzio pretenda di continuarne la gestione nel presupposto della qualità demaniale dei suddetti beni, trattandosi di una controversia relativa all'individuazione dei limiti di un corso d'acqua.
A norma degli artt. 1 T. U. n. 1775 del 1933 e 822 cod. civ., fanno parte di un corso d'acqua pubblico, e perciò appartengono al demanio idrico, non solo il letto di magra del fiume, ma anche le zone che, comprese tra questo e l'argine (naturale ed artificiale), sono soggette a rimanere sommerse in caso di piene ordinarie; a tal fine il livello della piena ordinaria di un corso d'acqua pubblico va determinato in base alla congiunta valutazione dell'elemento quantitativo e di quello temporale, dovendosi considerare come quota raggiunta dalla piena ordinaria il livello massimo attinto dalle acque in un numero di anni talmente prevalente rispetto a quelli del residuo periodo (all'uopo sufficientemente lungo) preso in considerazione, da rappresentare la norma.
La soppressione di un ente pubblico non ne determina l'estinzione sino a quando non siano esauriti i rapporti sorti in capo al suddetto ente; ne consegue che, in ordine a controversia tra un consorzio idraulico di terza categoria e i Ministeri dei Lavori Pubblici e delle Finanze relativamente all'appartenenza di alcuni beni al demanio fluviale, l'intervenuta soppressione, in corso di causa, dei consorzi di terza categoria ad opera della legge n. 520 del 1993 non può di per sè incidere sulla legittimazione e sull'interesse del consorzio ad ottenere una pronuncia che, accertata la natura demaniale dei beni in contestazione e perciò il suo diritto ad amministrarli, condanni i ministeri convenuti al risarcimento dei danni per la perdita delle rendite relative ai suddetti beni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 30 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Primo Presidente F. F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Franco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO LAVORI PUBBLICI, MINISTERO DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
CONSORZIO MAGRA, in persona del legale rappresentante, pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato, LUDOVICO VILLANI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LORENZO ACQUARONE, DANIELA ANSELMI, giusta delega a margine del ricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 51/97 del Tribunale superiore acque pubbliche di ROMA, depositata il 30/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/99 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
uditi gli Avvocati Francesco CLEMENTE, dell'Avvocatura Generale dello Stato, per ricorrenti, Lorenzo ACQUARONE, Ludovico VILLANI, per il controricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
1. - Il Consorzio della Magra conveniva in giudizio i Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici e con il ricorso notificato il 27.11.1981 li citava a comparire davanti ai tribunale regionale delle acque pubbliche presso la corte d'appello di Torino. Premetteva che l'ente era un consorzio idraulico obbligatorio istituito per la costruzione e la manutenzione delle opere di difesa di terza categoria nel bacino inferiore del fiume Magra e che nelle rendite e doti di tali consorzi, in base agli artt. 45 e 35, secondo comma, del T.U. delle leggi sulle opere idrauliche, sono compresi i prodotti degli argini e delle golene. Con istanza presentata il 5.11.1969 all'intendenza di finanza di La Spezia aveva chiesto la consegna dei terreni golenali inclusi nel comprensorio consortile:
questo al fine di usufruire per gli scopi dell'ente dei prodotti di tali terreni e così dei canoni derivanti dalla concessione delle aree. L'istanza era stata accolta e la consegna delle aree era stata eseguita in diverse riprese dall'ufficio del genio civile di La Spezia.
Il Consorzio proseguiva esponendo che l'8.6.1981 il provveditorato per le opere pubbliche della Liguria aveva ripreso coattivamente il possesso delle aree in precedenza consegnate. Ciò, per il motivo che erano da considerare definitivamente emerse, come sarebbe stato dimostrato dal fatto che su di esse era stato installato un cantiere navale di proprietà della società Euromare. Se non che le aree in questione si presentavano tuttora soggette a periodica sommersione ad opere delle piene.
Concludeva chiedendo che il tribunale regionale, accertata l'assoggettabilità alle piene dei beni in contestazione, dichiarasse il diritto del Consorzio a goderne e condannasse le amministrazioni convenute al risarcimento dei danni patiti per effetto dell'illecita sottrazione dei terreni.
2. - I Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici, costituitisi in giudizio, chiedevano che la domanda fosse rigettata. Sostenevano che le golene, cui fa riferimento l'art. 35, secondo comma, del testo unico, sono pur sempre aree soggette a restare sommerse dalle piene ordinarie, mentre i terreni in discussione non lo erano.
3. - Il tribunale regionale accoglieva la domanda e, con sentenza dell'8.6.1994, condannava i due ministeri a risarcire al Consorzio il danno, che fino alla data del 18.10.1993 liquidava in L. 91.127.410 e per il periodo successivo fino a che non fosse avvenuta la riconsegna dei terreni nell'equivalente del canone demaniale. 4. - La sentenza era impugnata dai ministeri con ricorso notificato al Consorzio il 24.11.1994 e, costituitosi il Consorzio, il 26.10.1995, in persona del commissario regionale, la decisione veniva confermata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con sentenza del 30.6.1997. 5. - Il Tribunale superiore ha svolto le considerazioni che seguono. Solo le zone di terreno, che sono comprese tra il letto di magra del fiume ed il suo argine e restano invase dalle acque nelle piene ordinarie, possono definirsi golene, in quanto tali sono parte del demanio fluviale e perciò concorrono a costituire le rendite e doti dei consorzi idraulici, secondo gli artt. 35 e 45 del testo unico sulle opere idrauliche.
È piena straordinaria quella che per la sua importanza si colloca fuori dall'ordinario, non quella che, pur con un lungo tempo di ritorno, si ripresenta con le medesime caratteristiche. Le aree in discussione dovevano considerarsi golene perché in modo ricorrente e sia pure a lunga distanza di tempo erano soggette a restare invase dalle acque.
Avere le amministrazioni sottolineato che solo negli anni 40, 60 e 77 i terreni in discussione sarebbero stati sommersi - ha osservato il Tribunale superiore - non significava affatto che quelle piene fossero straordinarie e che i terreni fossero, per il resto del tempo, privi di funzionalità idraulica. Ha aggiunto: - "La possibilità, ravvisata dal CTU e riconosciuta dal tribunale" (si intenda quello regionale), "che quelle aree erano suscettibili di essere invase dalle acque durante le piene ordinarie deve considerarsi idonea all'attribuzione della qualifica, mentre la mancanza delle piene ordinarie o, più esattamente, la rarità di quel fenomeno, nulla toglie alla natura golenale delle aree". Quanto al danno, andava condiviso il criterio di liquidazione impiegato dai primi giudici, rappresentato dalla commisurazione del danno ai canoni demaniali non introitati per la perdita della disponibilità delle aree.
6. - I Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici hanno proposto ricorso per cassazione con atto notificato al Consorzio il 21.11.1997.
Il Consorzio della Magra, sempre in persona del commissario regionale, ha resistito con controricorso notificato il 27.12.1997. 7. - Il 9.1.1999 è intervenuta nel processo la Provincia della Spezia, dichiarando d'essere succeduta per legge al Consorzio idraulico della Magra di Sarzana.
Motivi della decisione.
1.1. - La Corte deve esaminare pregiudizialmente e di ufficio la questione se il ricorso sia stato rivolto contro soggetto legittimato a resistervi.
Questo in considerazione del fatto che i consorzi idraulici di terza categoria, tra i quali è pacifico fosse ricompreso il Consorzio della Magra, nel corso del processo sono stati soppressi. Per risolvere la questione è necessario compiere un sintetico richiamo della legislazione in materia e porla a raffronto con le vicende dello svolgimento del processo.
1.2.1. - La soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria è stata dichiarata, dopo l'inizio del processo, in pendenza del giudizio davanti al tribunale regionale, con l'art. 34.1. della L. 18 maggio 1989, n. 183, contenente norme per il riassetto organizzativo e funzionalè della difesa del suolo.
L'art. 34.2. della legge aveva peraltro delegato il Governo ad emanare norme aventi valore di legge dirette a disciplinare il trasferimento allo Stato e alle regioni. nell'ambito delle rispettive competenze funzionali operative e territoriali, delle funzioni esercitate dai predetti consorzi nonché degli uffici e dei beni;
aveva altresì previsto che si sarebbe contestualmente provveduto al trasferimento allo Stato ed alle regioni del personale in ruolo al 31 dicembre 1988.
La delegazione non è stata però esercitata ne' la legge aveva dal canto suo dettato disposizioni a proposito della liquidazione dei consorzi soppressi.
1.2.2. - La L. 16 dicembre 1993, n. 520, entrata in vigore 1'1.1.1994, è tornata a dettare norme per la soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria.
Secondo quanto disposto dall'art. 1, la soppressione dei consorzi sarebbe avvenuta, per ciascuno d'essi, con la chiusura del bilancio in corso alla data di entrata in vigore della legge. Non è stato peraltro emanato il regolamento preveduto dal secondo comma dell'art. 1 per operare il trasferimento allo Stato o alle regioni delle funzioni dei soppressi consorzi, nonché degli uffici dei beni e del personale.
Altre norme dettate con la legge sono valse a sottrarre potestà impositiva ai consorzi dalla data della loro soppressione (art. 1.1.) ed hanno imposto agli amministratori dei consorzi - con disposizione esemplata sul secondo comma dell'art. 2 della L. 4 dicembre 1956, n.1404 - di consegnare entro trenta giorni dalla soppressione, "le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti" (art.1.4.).
1.2.3. Disposizioni in materia di esercizio delle funzioni in precedenza svolte dai consorzi idraulici di terza categoria erano state peraltro dettate anche dalla Regione Liguria con la legge 28 gennaio 1993, n.
9 - organizzazione regionale della difesa del suolo
- a seguito della prima norma di soppressione contenuta nell'art. 34 della L. 18 maggio 1989, n. 183.
L'art. 24.3. della legge regionale aveva disposto che, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, avvenuta il 10 febbraio 1993, le funzioni già esercitate dal consorzi idraulici di terza categoria, soppressi dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sarebbero state esercitate dalla provincia, avvalendosi delle strutture e dei servizi dei consorzi.
1.2.4. - La Provincia della Spezia, con l'atto di intervento, ha depositato una delibera della propria giunta nella quale è dichiarato che il trasferimento delle funzioni è avvenuto dall'1.1.1998.
1.3. - La Corte osserva che il processo, iniziato. davanti al tribunale regionale nel 1981 dal Consorzio della Magra, è proseguito sino alla sentenza 8.6.1994, senza che il Consorzio abbia dichiarato la sua intervenuta soppressione.
I Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici, impugnando tale sentenza, hanno notificato il ricorso in appello, il 24.11.1994, al Consorzio presso i procuratori per esso costituiti in giudizio, mentre il Consorzio si è costituito in grado di appello, il 26.10.1995, dichiarando di farlo in persona di un commissario regionale, del quale era così affermata la legittimazione a rappresentare il Consorzio.
La sentenza 30.6.1997 del Tribunale superiore delle acque pubbliche è stata pronunciata in confronto di queste parti. 1.4. - La Corte considera che la sentenza di appello è stata pronunciata nel processo tra i due ministeri ed il Consorzio della Magra, dopo che la disposizione dettata dall'art.
1.1. della L. 16 dicembre 1993, n. 520, se non già nel corso del giudizio di primo grado, aveva certamente prodotto effetto prima che il Consorzio si costituisse nel giudizio di secondo grado.
Invero, il bilancio in corso all'1.1.1994, data di entrata in vigore della legge 520 del 1993, al più tardi si sarà chiuso il 31 dicembre dello stesso anno, perciò tra la data di notifica dell'appello e quella della costituzione in giudizio del Consorzio. Questo, costituendosi in giudizio davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche dopo che già se ne era prodotta la soppressione dichiarata dalla legge, ha affermato implicitamente la non ancora intervenuta attribuzione ad altri soggetti delle funzioni, dei beni, del personale e del patrimonio di sua pertinenza e la sua persistente legittimazione ad agire per il riconoscimento del diritto fatto valere.
Tale qualità di parte del processo non gli è stata ne'
contestata dai due Ministeri ne' disconosciuta dal giudice, sicché le eventuali successive vicende della titolarità dei rapporti facenti capo al Consorzio, non dichiarate ai fini dell'interruzione del giudizio, non possono assumere rilievo e quindi incidere sulla qualità di parte del processo concluso con la sentenza che per i due ministeri si è trattato di impugnare.
Il ricorso per cassazione è stato perciò validamente rivolto contro il Consorzio e notificato presso i procuratori per esso costituiti nel giudizio di appello.
Del resto, che il Consorzio abbia continuato a funzionare quantomeno sino all'1.1.1998 e perciò a data posteriore a quella di notifica a sè e da parte sua del ricorso e del controricorso risulta confermato dalla dichiarazione contenuta nella delibera della giunta della Provincia della Spezia prima richiamata.
Successive vicende attinenti all'esistenza e capacità a stare in giudizio del Consorzio, se prodottesi, non sarebbero state invece d'ostacolo alla prosecuzione del processo, perché il giudizio davanti a questa Corte è insensibile all'operare di cause che, nelle fasi di merito del processo, valgono a determinarne l'interruzione (Sez. Un. 29 agosto 1998 n. 8594). 2. - Non è invece ammissibile l'intervento della Provincia della Spezia.
Questo perché la Provincia ha affermato, ma non documentato d'essere subentrata al Consorzio nella titolarità del rapporto che costituisce oggetto della controversia.
3. - Il ricorso contiene cinque motivi.
4.1. - Il primo è, anzitutto, un motivo di difetto di giurisdizione (art. 360 n.
1. cod. proc. civ., in relazione agli artt. 140 e 143 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775). I ricorrenti osservano: - "La lesione della posizione giuridica della controparte è conseguenza della nota n. 99/432 del 29.5.81 del Provveditorato alla Opere Pubbliche per la Liguria e del susseguente provvedimento di riconsegna dei terreni in questione da parte dell'Amministrazione dei Lavori pubblici all'Amministrazione delle Finanze, in relazione a precisa disposizione contenuta nella nota n. 11605 del 21.10.1980 dell'Intendenza di Finanza di La Spezia. La mancata impugnazione di siffatti provvedimenti rende l'azione della controparte inidonea ad ottenere i risultati sperati, in quanto presuppone l'annullamento dei citati atti (cfr. Cass. 5210 del 27.5.94); questi ultimi anche se illegittimi non sono stati annullati e rendono l'azione della controparte non esperita in conformità dell'art. 100 cpc.". Anche dell'art. 100 cod. proc. civ. il motivo denuncia perciò la violazione come vizio di violazione di norma di diritto. Il motivo non è fondato.
4.2. - Le disposizioni contenute negli artt. 14 a 55 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche, approvato con R.D. 23 luglio 1904, n. 533, regolavano tra l'altro la costituzione dei consorzi per l'esecuzione e la conservazione delle opere idrauliche delle diverse categorie.
Quanto ai consorzi per le opere idrauliche di terza categoria, che qui interessano, l'art. 41 prevedeva che il decreto che approvava i progetti esecutivi delle opere dovesse stabilire il perimetro dei consorzio.
L'art. 45 dichiarava poi applicabili alle opere idrauliche di terza categoria le disposizioni degli artt. 32, 33 e 35, dettate per i consorzi di seconda categoria.
Le norme richiamate, per quanto interessa, prevedono che ogni consorzio abbia una rendita patrimoniale, di cui fanno parte i prodotti degli argini e delle golene (arrt. 32, commi 6 e 7; 33, comma 3, e 35, comma 2).
Questa norma è stata interpretata e applicata dalle parti nel senso che al Consorzio della Magra spettasse la gestione dei terreni demaniali ricompresi nel perimetro consortile, perché facenti parte dell'alveo del fiume.
Appunto in base a tale interpretazione della norma è pacifico che i terreni in contestazione, perché considerati all'epoca appartenenti al demanio, sono stati in un primo tempo consegnati al Consorzio, mentre in epoca successiva l'amministrazione delle finanze ne ha chiesto e conseguito la restituzione, in base all'accertamento che essi avevano perduto la qualità di beni demaniali. Orbene, così la consegna come la ripresa in consegna da parte dell'amministrazione delle finanze non hanno avuto a loro fondamento l'esercizio di un potere discrezionale volto a concedere e poi a revocare la concessione degli indicati beni al Consorzio. Hanno trovato fondamento, bensi, nell'accertamento che i beni avevano avuto e poi perduto la qualità naturale di terreni sommergibili dalle piene ordinarie del fiume, qualità considerata costituire il necessario presupposto del diritto del Consorzio ad amministrarli e trarne frutti da impiegare per i fini istituzionali. La circostanza che il Consorzio avesse concesso in uso i terreni ad un privato perché vi impiantasse un cantiere navale avrebbe d'altra parte potuto costituire in ipotesi il fondamento per l'esercizio di poteri di polizia idraulica, ma non per comminare una decadenza dello stesso Consorzio dal diritto di amministrare il bene:
decadenza non preveduta dalla legge ne' comminata in concreto, perché l'esistenza del cantiere ha solo costituito il fatto assunto a prova della sopravvenuta perdita della qualità demaniale dei terreni.
L'aver l'amministrazione delle finanze disposto di riprendere in consegna i terreni che avessero perduto la qualità di beni appartenenti al demanio fluviale non configurava dunque un provvedimento avverso il quale il Consorzio avesse onere di reagire con ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche a norma dell'art. 143 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775.
La pretesa dell'amministrazione delle finanze di considerare i beni prima dati in consegna al Consorzio non più appartenenti al demanio fluviale, con l'effetto di negare il diritto di quello a continuarne la gestione, e la contrapposta pretesa del Consorzio d'avere diritto a mantenerla, appunto sul presupposto della qualità demaniale dei beni, ha dato luogo invece ad una controversia intorno ai limiti di un corso d'acqua, appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario e rientrante nella competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche (art. 140 lett. b del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775). 4.3. - Deve quindi essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
5.1. - Il secondo motivo denuncia vizi di violazione di norme di diritto e di norme sul procedimento (art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione agli 75 e 100 dello stesso codice ed agli artt. 1
e 2 L. 16 dicembre 1993, n. 520). I ricorrenti svolgono il seguente argomento: - "Ai sensi della normativa indicata i Consorzi idraulici di 3a categoria sono stati soppressi o, comunque, se anche ciò non è accaduto, non svolgono più funzioni di difesa idraulica e, pertanto, non sono più destinatari delle disposizioni contenute negli artt. 45 e 35 del R.D. 25.7.1904 n. 523. Di conseguenza non hanno più la capacità
processuale, ne' quantomeno l'interesse ad agire per la prosecuzione del giudizio".
La questione prospettata dai ricorrenti si concreta dunque nel sostenere che, sopravvenutane nel corso del giudizio la soppressione, poiché ciò ha comportato la perdita della titolarità delle funzioni che prima gli erano attribuite, il consorzio avrebbe perduto anche la legittimazione e l'interesse ad agire per far riconoscere il suo diritto ad amministrare i beni oggetto della controversia ed a ritrarne le relative rendite.
Il motivo cosi come proposto non è fondato.
5.2. - La soppressione di un ente pubblico non ne determina l'estinzione, almeno sino a quando i rapporti sorti in capo all'ente non sono esauriti (Sez. Un. 10 maggio 1975 n. 1811). La legittimazione attiva e passiva dell'ente, il quale o nei confronti del quale sia stato iniziato un giudizio, non viene meno per il fatto in sè che l'ente è soppresso ne' la sua messa in liquidazione determina l'interruzione dei processi pendenti o la perdita della capacità dell'ente di proseguirli (Sez. Un. 11 luglio 1984 n. 4070; 30 maggio 1989 n. 2627). La soppressione dell'ente non produce d'altro canto l'estinzione dei rapporti già sorti e delle inerenti posizioni di diritto ed obbligo.
Sicché, l'intervenuta soppressione del Consorzio avrebbe potuto giustificare il porsi di una questione di merito, consistente nello stabilire se la soppressione avesse prodotto l'estinzione del diritto ad amministrare i beni oggetto della contestazione, ma da sè sola non poteva incidere sulla legittimazione e sull'interesse ad ottenere una pronuncia che dichiarasse la qualità demaniale dei beni e, affermato che il Consorzio aveva od aveva avuto il diritto di amministrarli, condannasse i due ministeri al risarcimento del danno per le rendite perdute.
Gli stessi ministeri non hanno d'altra parte dedotto che il difetto di interesse del Consorzio deriverebbe dal fatto che la liquidazione dei rapporti attivi e passivi già facenti capo all'ente sia stata in concreto assunta dal ministero del tesoro e che il credito della cui esistenza si discute sia destinato a rimanere attratto all'attivo della liquidazione ed in definitiva allo Stato. 6-1- - Il terzo motivo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di norme sul procedimento (art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 822 cod. civ. ed 1 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775).
Il motivo svolge due argomenti.
Il primo riguarda l'accertamento per cui i terreni in contestazione sarebbero stati demaniali perché soggetti a restare sommersi dalle piene ordinarie del fiume;
il secondo l'accertamento per cui la funzione idraulica delle zone in contestazione non sarebbe stata compromessa dalla presenza del cantiere navale. Il primo argomento è fondato.
6.2. - Prima di iniziare l'esame di questo argomento è necessario richiamare il dato che la controversia tra le parti è insorta nel 1981, ne ha costituito oggetto il punto se l'amministrazione delle finanze avesse lecitamente preteso la restituzione di terreni golenali in precedenza consegnati al Consorzio e si è incentrata nel risolvere la questione se i terreni avessero a quella data avuto ancora la qualità di beni del demanio idrico.
La soluzione di tale questione è stata affidata all'accertamento del se i terreni, a quella data, avessero ancora presentato od avessero perduto la qualità naturale di terreni soggetti a restare sommersi dalle piene ordinarie.
Dato il tempo in cui è stato tenuto il comportamento assunto a componente del fatto illecito dedotto in giudizio come fonte di responsabilità non doveva farsi applicazione delle norme dettate con le leggi 36 e 37 del 5 gennaio 1994 in tema di acque pubbliche e di condizione giuridica dei terreni abbandonati dalle acque correnti. 6.3. - Il Tribunale superiore, trattandosi di applicare il complesso. normativo costituito dall'art. 1 del T.U. 1775 del 1933 e dall'art.822 cod. civ., ha enunciato il corretto principio di diritto per cui,
alla stregua di tali norme, fanno parte di un corso d'acqua pubblico e perciò appartengono al demanio idrico non solo il letto di magra del fiume, ma anche le zone comprese tra questo e l'argine, naturale ed artificiale, che sono soggette a rimanere sommerse dalle acque nel caso di piene ordinarie.
Tale principio di diritto ingloba la nozione tecnica di piena ordinaria.
Secondo la costante giurisprudenza di queste sezioni unite, perché possa stabilirsi se un terreno è sommergibile dalle piene ordinarie è necessario assumere un periodo di osservazione sufficientemente lungo e verificare che i terreni restino sommersi per un numero di anni talmente prevalente da rappresentare la norma (Sez. Un. 14 dicembre 1981 n. 6591): sicché non è infrequente, nella giurisprudenza di queste sezioni unite (sentenze 6 giugno 1994 n. 5491 e 19 dicembre 1994 n. 10908) e del Tribunale superiore delle acque (sentenza 24 ottobre 1997 n. 69), l'affermazione per cui nell'applicazione della norma deve tenersi conto della regola tecnica per cui l'altezza della piena ordinaria è il livello superato o eguagliato dalle massime altezze annuali verificate nella sezione in 3/4 degli anni di osservazione.
La nozione di piena ordinaria risulta così dalla necessaria combinazione di un dato quantitativo e di un dato temporale. La lettura degli elementi di fatto rilevati nel caso concreto, condotta alla stregua di tale nozione tecnica, consente di accertare quali terreni, in considerazione della loro quota, restano sommersi dalle acque nel caso di piena ordinaria e quali no e perciò di dichiarare quali terreni fanno parte del demanio idrico in quanto parte del corso d'acqua e quali no.
La sentenza impugnata non ha fatto ricorso a questa nozione di piena ordinaria perché ha considerato possibile affidare la valutazione della natura, ordinaria o meno della piena, ad un criterio quantitativo separato da quello temporale. 6.4. - Fondato il primo degli argomenti esposti a sostegno del motivo, il secondo resta assorbito.
6.5. - La cassazione della sentenza sulla base del motivo accolto estende i suoi effetti ai punti della decisione concernenti la liquidazione del danno.
Il quarto ed il quinto motivo del ricorso, che sono rivolti contro tali punti, restano anch'essi assorbiti.
7. - Il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata al Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi al seguente principio di diritto: - "La determinazione della piena ordinaria di un corso d'acqua pubblico, ai fini dell'applicazione degli artt. 1 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e 822 cod. civ., deve avvenire in base alla congiunta valutazione dell'elemento quantitativo e di quello temporale, dovendosi considerare come quota raggiunta dalla piena ordinaria, nella sezione in contestazione, il livello massimo attinto dalle acque in un numero di anni talmente prevalente rispetto a. quelli residui del periodo - sufficientemente lungo, preso in esame - da rappresentare la norma".
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile l'intervento della Provincia della Spezia;
rigetta il primo e secondo motivo, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario;
accoglie in parte il terzo, dichiara assorbiti gli altri motivi;
cassa in relazione e rinvia anche per le spese al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite della Corte suprema di cassazione, il 14 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 30 giugno 1999