Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 361
CASS
Sentenza 30 giugno 1999

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Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e rientra nella competenza dei Tribunali Regionali delle acque a norma dell'art. 140 lett. B) T. U. 1775 del 1933 la controversia con la quale l'amministrazione delle finanze richieda la restituzione di aree già date in consegna ad un consorzio idraulico in quanto da considerare definitivamente emerse e perciò non più appartenenti al demanio fluviale, e il consorzio pretenda di continuarne la gestione nel presupposto della qualità demaniale dei suddetti beni, trattandosi di una controversia relativa all'individuazione dei limiti di un corso d'acqua.

A norma degli artt. 1 T. U. n. 1775 del 1933 e 822 cod. civ., fanno parte di un corso d'acqua pubblico, e perciò appartengono al demanio idrico, non solo il letto di magra del fiume, ma anche le zone che, comprese tra questo e l'argine (naturale ed artificiale), sono soggette a rimanere sommerse in caso di piene ordinarie; a tal fine il livello della piena ordinaria di un corso d'acqua pubblico va determinato in base alla congiunta valutazione dell'elemento quantitativo e di quello temporale, dovendosi considerare come quota raggiunta dalla piena ordinaria il livello massimo attinto dalle acque in un numero di anni talmente prevalente rispetto a quelli del residuo periodo (all'uopo sufficientemente lungo) preso in considerazione, da rappresentare la norma.

La soppressione di un ente pubblico non ne determina l'estinzione sino a quando non siano esauriti i rapporti sorti in capo al suddetto ente; ne consegue che, in ordine a controversia tra un consorzio idraulico di terza categoria e i Ministeri dei Lavori Pubblici e delle Finanze relativamente all'appartenenza di alcuni beni al demanio fluviale, l'intervenuta soppressione, in corso di causa, dei consorzi di terza categoria ad opera della legge n. 520 del 1993 non può di per sè incidere sulla legittimazione e sull'interesse del consorzio ad ottenere una pronuncia che, accertata la natura demaniale dei beni in contestazione e perciò il suo diritto ad amministrarli, condanni i ministeri convenuti al risarcimento dei danni per la perdita delle rendite relative ai suddetti beni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 361
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 361
    Data del deposito : 30 giugno 1999

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