Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 19/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a definizione della causa iscritta al numero di ruolo generale 1526/2024, promossa:
c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
MAURO LEANZA, ricorrente;
contro
(c.f. ) nata a [...], il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
ANDREA AUGUSTO ZIMBALDI, resistente;
che hanno presentato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lecco adito, contrariis reiectis così giudicare: nel merito ed in via principale pagina 1 di 8
1. previa l'adozione di tutte le declaratorie di rito e non del caso concreto, autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
2. previa l'adozione di tutte le declaratorie di rito e non del caso concreto, pronunciare, la separazione dei coniugi e , il tutto, con l'assunzione di tutti i Controparte_1 Parte_1
consequenziali e necessari provvedimenti ed adempimenti del caso concreto;
3. per tutti i motivi di cui in atti, disporre che la casa coniugale sita in Sirtori (LC), Via G. Puccini
n. 4, con tutti gli arredi ivi presenti – fatta eccezione per i beni ed effetti personali di proprietà del signor che verranno asportati nei termini e con le modalità qui di seguito meglio specificate e Parte_1
definite – verrà assegnata alla signora , che la abiterà insieme ai figli, Controparte_1 Persona_1
e ; Persona_2
4. le parti si danno reciproco atto che i beni personali che il sig. dovrà/potrà asportare Pt_1 dalla casa coniugale sono quelli di cui all'elenco qui di seguito meglio specificato e dettagliato:
a) ricambi Lancia Delta;
b) ricambi moto Gilera;
c) motorino di proprietà del sig. dall'anno 1982; Per_3 Pt_1
d) modellini auto da collezione con relative scatole di contenimento;
e) collezione completa Lanca modellini e riviste;
f) baule verde;
g) i documenti personali del sig. ancora presenti all'interno dell'unità immobiliare in Pt_1
questione;
h) n. 2 mobiletti attualmente in deposito nel solaio;
i) borsa degli attrezzi attualmente depositata nel solaio;
j) riviste quattroruote;
k) giornaletti di topolino;
l) oggettistica varia lasciata al dai propri nonni;
Pt_1
m) mobiletto posto nel ripostiglio al piano terra;
n) attrezzi vari che sono in casa (chiavi meccanico, attrezzi da giardino da suddividersi tra le parti);
o) casco moto;
p) alcune foto dei figli;
q) raccolte DVD,
r) vecchie bottiglie di vino;
s) oggetti personali del sig. ancora presenti nei cassetti. Pt_1
pagina 2 di 8 L'asporto dei beni in questione dovrà essere perfezionato entro e non oltre la fine del mese di marzo del
2025 con modalità e termini da concordarsi tra i coniugi;
5. darsi atto che i due figli e sono entrambi Persona_1 Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti con la conseguenza che non dovranno essere assunti provvedimenti di sorta ne in punto di affidamento degli stessi e neppure in punto di mantenimento e/o concorso al mantenimento degli stessi da parte dei genitori;
6. il sig. con la sottoscrizione del presente foglio di precisazione congiunte delle Parte_1
conclusioni si impegna a trasferire ai propri figli maggiorenni e Persona_1 Persona_2
, in ragione del 50% (cinquanta per cento) per ciascuno di essi, la nuda proprietà della propria
[...] quota parte del 50% (cinquanta per cento) dell'unità immobiliare sita in Comune di Sirtori, via Puccini
n. 4 riservando l'usufrutto vitalizio dell'intera propria quota parte del 50% (cinquanta per cento) dell'unità immobiliare in questione a favore della sig.ra . Controparte_1
L'unità immobiliare in questione risulta essere contraddistinta a seguito di denuncia di variazione (per frazionamento dell'unità immobiliare di cui alla scheda n. 5/1 del 30.1.1988) nel N.C.E.U. del Comune di Sirtori come segue:
• mappale 1070, sub. 9, via Puccini n. 4, piano primo: il tutto con diritto di uso esclusivo, perpetuo e trasmissibile della porzione di solaio soprastante la porzione di casa in oggetto;
La quota di comproprietà di ¼ (un quarto) indiviso: del vano autorimessa posto al piano terra della predetta casa di civile abitazione da distinguere al N.C.E.U. del Comune di Sirtori a seguito di denuncia di variazione (per frazionamento dell'unità immobiliare di cui alla scheda 4/1 del 30.10.1988 presenta all'U.T.E. di Como il 12.10.1993 e registrato al n. 44, come segue:
• mappale 1070, sub. 14, via Puccini n. 4 – paino terra;
e così come meglio descritta nel relativo atto di compravendita immobiliare a rogito del Notaio Per_4
di Merate del 27.10.1993 (n. 132526-41016 rep.) che le parti qui espressamente richiamano
[...]
nella sua complessività dandosi reciproco atto di essere perfettamente a conoscenza del contenuto e delle previsioni di cui al predetto atto notarile e relativi allegati.
Il trasferimento in questione avviene senza corrispettivo in denaro e anche senza spirito di liberalità ma nell'ottica di una complessiva definizione dei rapporti economico-patrimoniali in essere tra le parti contestualmente alla formalizzazione della separazione dei coniugi in questione.
7. I coniugi si danno reciproco atto che per la redazione dell'atto notarile relativo al trasferimento immobiliare in questione con contestuale costituzione del diritto di usufrutto vitalizio come sopra meglio specificato verrà conferito incarico ad un Notaio che la sig.ra si riserva di individuare. CP_1
pagina 3 di 8 Il predetto trasferimento immobiliare dovrà essere formalizzato entro e non oltre il termine di 90
(novanta) giorni dalla data in cui il Tribunale di Lecco avrà emesso il provvedimento formale che definirà il procedimento di separazione dei coniugi in questione.
Sarà onere della sig.ra comunicare al sig. con un preavviso quantomeno di giorni 10 CP_1 Pt_1
(dieci) sulla data di stipula dell'atto notarile il nominativo del Notaio che procederà con la redazione dell'atto definitivo notarile in questione nonché il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'atto notarile medesimo.
Tutte le spese, imposte, tasse e costi in genere relativi e necessari alla formalizzazione del trasferimento immobiliare in questione verranno sostenuti dai coniugi in ragione del 50% (cinquanta per cento) ciascuno;
8 La sig.ra con la sottoscrizione del presente foglio di precisazione congiunte delle Controparte_1
conclusioni si impegna a trasferire a favore del sig. , ovvero a compiere quanto necessario Parte_1 per far acquistare al sig. (ove quest'ultimo non risulti essere già esclusivo proprietario) Parte_1
la piena proprietà dei seguenti beni mobili registrati:
a) Autovettura “Ford Fiesta” targata EA 660 AG;
b) Motociclo “Piaggio Gilera 250” targato CO 211184;
c) Motociclo “Moto Guzzi Imola 350” targato PR 086802; nonché a mettere a disposizione dello stesso sig. (qualora uno e/o più dei predetti beni Parte_1 non fossero ancora in possesso di quest'ultimo) i predetti beni mobili registrati.
Anche il trasferimento di proprietà dei beni mobili registrati di cui ai precedenti punti a) e b) e c) avviene senza corrispettivo in denaro e anche senza spirito di liberalità, ma nell'ottica di una complessiva definizione dei rapporti economico-patrimoniali in essere tra le parti contestualmente alla formalizzazione della separazione dei coniugi in questione e dovrà essere formalizzato entro e non oltre il termine di 90 (novanta) giorni dalla data in cui il Tribunale di Lecco avrà emesso il provvedimento formale che definirà il procedimento di separazione dei coniugi in questione.
La sig.ra si riserva la facoltà di chiedere al sig. il trasferimento della proprietà delle CP_1 Pt_1
due autovetture che rimarranno in uso esclusivo alla sig.ra medesima e cioè la Fiat Punto CP_1 targata FF007MV e la Peugeot 207 targata DX591EE. Nell'ipotesi in cui la sig.ra dovesse CP_1
richiedere (con lettera raccomandata r.r.) al sig. il trasferimento della proprietà delle due Pt_1 autovetture di cui sopra quest'ultimo dovrà attivarsi per l'adempimento entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata r.r. di cui sopra. Le imposte e le tasse ed i costi tutti del trasferimento della proprietà in questione saranno a carico della sig.ra ed anche questi CP_1
pagina 4 di 8 trasferimenti di proprietà senza corrispettivo in denaro e senza spirito di liberalità ma nell'ottica della complessiva definizione dei rapporti economico patrimoniali in essere tra le parti.
Tutte le spese, imposte, tasse e costi in genere relativi e necessari alla formalizzazione del trasferimento della quota di comproprietà dei beni mobili registrati sopra descritti, saranno posti ad integrale e definitivo carico del sig. ; Parte_1
9. I coniugi si danno reciproco atto che l'importo giacente sul c/c attualmente cointestato tra i sigg.ri e ed acceso presso la Banca Popolare di Sondrio (c/c n. 071-0040129) verrà CP_1 Pt_1 suddiviso in ragione del 50% (cinquanta per cento) tra i coniugi. L'importo che viene individuato ai fini della suddivisione predetta è quello di Euro 16.486,77. Contestualmente alla suddivisione dello stesso il c/c in questione verrà, alternativamente chiuso oppure intestato unicamente a quello dei due coniugi che abbia interesse a mantenerlo in essere.
10 le parti si danno reciproco atto che tutti gli accordi economici di cui alla presente separazione dei coniugi con particolare riferimento a quelli che hanno per oggetto i reciproci trasferimenti di beni immobili e di beni mobili registrati, così come sopra meglio descritti ed individuati costituiscono elemento fondamentale ed indispensabile, oltre che essenziale ed inderogabile, ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
11 i coniugi con le previsioni di cui alle presente precisazione congiunte e con l'esatto e puntuale adempimento di tutte le rispettive e reciproche obbligazioni (nessuna esclusa) nascenti dal presente accordo, dichiarano di aver espressamente e definitivamente regolato tra loro tutti i reciproci rapporti patrimoniali e, pertanto, si danno reciproco atto di non avere più nulla a che pretendere, l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo o ragione passata e presente e ciò sia con riferimento a quanto dedotto ma anche in relazione a quanto non espressamente dedotto, ma deducibile, alla data di redazione delle presenti conclusioni congiunte;
12 i coniugi si danno reciproco atto di essere, allo stato, economicamente autosufficienti, con conseguente rinuncia a richiedere, l'uno nei confronti dell'altro, la corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento e/o di concorso al mantenimento;
13. per quanto ciò possa essere utile e rilevante, reciproco consenso dei coniugi al reciproco rilascio e rinnovo del passaporto e di tutti gli altri documenti per il cui rilascio fosse eventualmente richiesto il consenso dell'altro coniuge;
14. spese legali della presente procedura integralmente compensate tra le parti medesime nel senso che ognuna delle stesse provvederà unicamente ed esclusivamente al pagamento del proprio rispettivo legale;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO pagina 5 di 8 1) Svolgimento del processo. I coniugi Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio concordatario in data 4.6.1993 nel Comune di Monza, atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 143, p. II, serie A, dell'anno 1993. Dalla loro unione sono nati i figli a Vimercate, il Persona_1
4.9.1997) e a Vimercate, il 24.8.2002), entrambi Persona_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con ricorso depositato in data 2.10.2024, a chiesto la pronuncia di Parte_1
separazione personale dei coniugi, con assegnazione della casa familiare alla moglie, nonché la regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali esistenti tra le parti. Il ricorrente, a sostegno della propria domanda, ha dedotto di essere stato costretto ad incardinare il presente giudizio, stante la mancata disponibilità della moglie a trovare un accordo e in ragione del venir meno dell'affectio coniugalis, dipeso dal crescente disinteresse dimostrato dalla resistente nei suoi confronti.
Con comparsa di costituzione depositata in data 12.12.2024, ha Controparte_1
contestato tutto quanto esposto da controparte chiedendo anch'essa la pronuncia di separazione personale, seppure con addebito al marito, in ragione dei reiterati tradimenti,
e chiedendo un contributo di € 800,00 per il proprio mantenimento, stante la mancanza di redditi propri.
In data 10.1.2025, le parti hanno dato atto di avere intrapreso una fruttuosa trattativa volta alla consensualizzazione del procedimento, cosicché, dopo un primo rinvio all'udienza del 19.2.2025, il Giudice relatore, visto il deposito di memorie contenenti conclusioni congiunte e l'espressa volontà delle parti di rinunciare all'udienza in presenza, ha fissato il termine ex 127 ter cpc per il deposito di note contenenti la dichiarazione sottoscritta dalle parti di non volersi conciliare e di confermare le condizioni congiunte, con rinuncia alla partecipazione all'udienza.
2) Accordo raggiunto tra le parti. Con foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 12.2.2025, sottoscritte da e da Parte_1 CP_1
pagina 6 di 8 ispettivamente in data 24 e 20 febbraio 2025, i coniugi hanno dato atto del CP_1
raggiungimento di un accordo. Attraverso tale intesa le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione personale ed hanno regolato gli aspetti riguardanti i reciproci rapporti economici e patrimoniali.
Stante la maggiore età e l'indipendenza economica dei figli, tuttora conviventi con la madre, la parti non hanno previsto alcuna regolamentazione, limitandosi a dare atto che la casa familiare rimarrà nella disponibilità della sig.ra con impegno del sig. CP_1
trasferirne, pro quota, la nuda proprietà di sua spettanza ai figli e l'usufrutto Pt_1
alla moglie.
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, tant'è che da tempo il sig. a lasciato la casa familiare, sussistono i presupposti Pt_1
previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni concordate da loro concordate.
Il Tribunale si limita a dare atto delle previsioni di cui ai nn. 6, 7 e 8, riguardanti la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Le spese del presente procedimento devono essere compensate tra le parti, tenuto conto della natura del giudizio e delle conclusioni congiunte, come del resto dalle stesse concordato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso
[...]
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione Pt_1 Controparte_1
disattesa o assorbita,
DISPONE
la separazione personale dei coniugi Parte_1 Controparte_1
DISPONE
pagina 7 di 8 che i rapporti tra i coniugi separati siano regolati in conformità alle conclusioni congiunte;
DÀ ATTO
delle condizioni di cui ai punti 6, 7 e 8, riguardanti la mera regolamentazione di rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi;
ORDINA
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONZA (MB) di procedere alla annotazione della presente sentenza;
COMPENSA
le spese di lite tra le parti;
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio dell' 11 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
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