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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 26/06/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO regolamentazione TRIBUNALE DI RA
esercizio Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno responsabilità 26/06/2025, nelle persone dei magistrati: genitoriale dott. Riccardo Greco Presidente rel.
dott. Gaetano Catalani Giudice dott.ssa Antonia Quartarella Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 96/2025 R.G., sulla domanda proposta da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI RA ,
nei confronti di
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato DI CARO GAETANO;
C.F._1
nonché
, nata a [...] il [...] Controparte_2
(C.F. , con l'avvocato ZICCARDI EUGENIA C.F._2
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 28/01/2025, il PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA DI RA ricorreva a questo Tribunale per ottenere un provvedimento diretto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore , sul presupposto Persona_1
di una condizione di minorazione psichiatrica del ragazzo, seguito dalla neuropsichiatria infantile e bisognevole di percorso terapeutico in regime di collocamento residenziale. La richiesta sortiva dalla trasmissione degli atti da parte del Tribunale per i minorenni di NZ , in ragione della pendenza di un giudizio separativo presso questo Ufficio.
Disposta la comparizione delle parti si costituivano entrambi i genitori, i quali rassegnavano le proprie deduzioni in apposite comparse. Osservavano che la loro condizione familiare era degenerata in aperta crisi in seguito alla compromissione della solidarietà familiare, da cui erano sortite anche denunce penali, e di questo aveva risentito anche la condizione psichiatrica del figlio. Aggiungevano tuttavia, di aver raggiunto un accordo per la separazione consensuale e questo aveva determinato un complessivo rasserenamento della vita familiare. Mantenendo un profilo di disponibilità alle soluzioni migliori per il figlio chiedevano nel merito il rigetto delle domande del P.M.
Nel corso dell'istruttoria veniva acquisita la relazione dei servizi sociali di Matera, in cui, dandosi atto di un'evoluzione favorevole, è stato proposto un percorso di sostegno in regime di semiresidenzialità.
All'udienza del 17 giugno 2025, le parti precisavano le loro conclusioni come in atti, e tutte si riportavano al progetto elaborato dal Servizio sociale.
Tanto premesso, osserva il collegio che la competenza del Tribunale si radica, ai sensi dell'art. 38 disp. att. al codice civile, secondo una vis actractiva che ha come presupposto la pendenza contemporanea di un giudizio separativo presso il Tribunale, indipendentemente dalla trattazione unitaria dei due procedimenti, quando, come nel presente caso, si distinguano fra atti di volontaria giurisdizione e atti contenziosi.
Nel merito, deve darsi atto della qualificata attività del Servizio sociale, che è riuscito a elaborare un progetto virtuoso, utile alla migliore soddisfazione del best interest del minore. Infatti, il percorso di sostegno in regime di semiresidenzialità assicura al medesimo il controllo sanitario e la compiuta verifica della patologia, favorendo un'evoluzione positiva con attività di accoglienza e di miglioramento delle capacità, ma al contempo consente al minore di mantenere salde le sue relazioni familiari e godere del contesto affettivo che gli viene assicurato dai genitori.
Dunque le richieste del P.M. vanno accolte in questi termini, considerando che anche le altre parti vi hanno aderito, e lo stesso minore, coinvolto nella elaborazione del progetto da parte del servizio sociale, ha dimostrato la sua soddisfazione e il suo interesse.
Tenuto conto degli esiti del giudizio e della utilità complessiva al benessere familiare, le spese possono essere compensate.
P.Q.M
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 28 gennaio 2025 dal PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA DI RA nei confronti di CP_1
e di così provvede:
[...] Controparte_2
1) incarica il servizio sociale di Matera di assicurare al minore
[...]
un percorso di sostegno mediante il suo Persona_1
inserimento in regime di semiresidenzialità presso la Comunità
Azzurro Cielo, o in altra diversa, in sostituzione di quella, ove si ravvisi la necessità;
2) dispone che il servizio sociale di Matera nell'esecuzione dell'incarico di cui al punto che precede, possa consentire ai genitori di trascorrere con il minore un periodo continuativo di vacanze estive;
3) dichiara interamente compensate le spese del giudizio;
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e anche al Servizio sociale di Matera.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa. Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 26/06/2025.
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Greco