Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 3 febbraio 1994 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 aprile 1994 |
Commentari • 19
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1917 del 28https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. un., 28/01/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 28/01/2021), n.1917 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente – Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. – Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente di Sez. – Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sez. – Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere – Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere – Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere – Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 22019/2019 proposto da: M.G., M.P., M.A., questi ultimi due in qualità di eredi di Ma.Go., …
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Giurisprudenza • 241
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/01/2021, n. 1917Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 22019-2019 proposto da: MA IA, MA GI, MA NN, questi ultimi due in qualità di eredi di GI RD, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 77, presso lo studio dell'avvocato NL CH, rappresentati e difesi dagli avvocati ALBERTO ET e GINN AS; Civile Sent. Sez. U Num. 1917 Anno 2021 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: SCRIMA ANTONIETTA Data pubblicazione: 28/01/2021 - ricorrenti - contro REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell'avvocato MA CECCHETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE VINCELLI; - con troricorrente - PROVINCIA DI …Leggi di più...
- competenza tribunale acque pubbliche·
- art. 142 r.d. 1775/1933·
- art. 112 cod. proc. civ.·
- demanio idrico·
- contributo unificato·
- sdemanializzazione·
- giurisdizione acque pubbliche·
- indennità di occupazione·
- ricorso incidentale condizionato·
- art. 295 cod. proc. civ.
Versioni del testo
- Art. 1. 1. L' articolo 942 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 942. (Terreni abbandonati dalle acque correnti). - I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.
Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.
Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvao con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. 1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 945 del codice civile sono abrogati.
- Art. 3. 1. L' articolo 946 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 946. (Alveo abbandonato). - Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico".