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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/04/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 2486 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bic c.c.
Oggi 14/04/2025, innanzi al giudice dott. Stefania Del Gais, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Coscetta per la parte convenuta l'avv. Guarino in presenza
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e come da verbale dell'udienza del 10.1.2025 e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, alle ore 10,55 pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Stefania Del Gais, all'udienza del 14/04/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2486 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 29/10/2024
da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. COSCETTA RICCARDO e dell'avv. MONTONE DONATO
( ), elettivamente domiciliato in VIA GIOTTO, 18 C.F._2
81031 AVERSA presso il difensore avv. COSCETTA RICCARDO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE POMPEIS CP_1 P.IVA_1
CARLO COSTANTINO, elettivamente domiciliato in VIA CESARE
BATTISTI 19 37100 VERONA presso il difensore avv. DE POMPEIS
CARLO COSTANTINO
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 292.10.2024la sig.ra ha Parte_1
CP_ impugnato n. 3 solleciti di pagamento, notificati dall' in data 2.9.2024,
contenenti provvedimento di rateizzazione di somme indebitamente
1 percepite e di seguito indicati: indebito 25751, finalizzato al recupero della
CP_ somma di euro 222,32 che l resistente ha riferito percepita illegittimamente a titolo di indennità di malattia e maternità; indebito
CP_ 25752, finalizzato al recupero della somma di euro 88,68 che l resistente ha riferito percepita illegittimamente a titolo di indennità di malattia e maternità; indebito 30516, finalizzato al recupero della somma di euro 197,21 che l'ente resistente ha riferito percepita illegittimamente a titolo di indennità di malattia e maternità. Ha dedotto di non aver mai percepito alcuna prestazione a titolo di maternità o malattia agricola negli ultimi dieci anni, di non aver ricevuto ulteriori atti afferenti il presunto debito negli ultimi dieci anni, ha consultato la cassetta postale digitale presente nell'area riservata del sito internet ha rinvenuto n. 3 CP_1
comunicazioni di indebito notificate negli anni 2011 e 2012, emesse per i medesimi importi ed afferenti prestazioni erogate negli anni 2005 e 2006
identificate anch'esse con i numeri di pratica 25751, 25752 e 30516, ha rilevato di non aver mai formulato alcuna richiesta di rateizzazione del debito, ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale del diritto vantato dall'ente resistente. Ha concluso affinché venisse dichiarata la
CP_ prescrizione del diritto di credito dell' e del diritto al recupero degli indebiti previdenziali identificati con i numeri di pratica 25751, 25752 e
CP_ 30516, la decadenza dell' dal diritto di esercitare l'azione di recupero degli indebiti innanzi menzionati, l'illegittimità ed inefficacia degli atti impugnati, la nullità dei n. 3 solleciti di pagamento già indicati, la nullità
dell'intero procedimento di recupero dell'indebito e comunque non dovuta
CP_ la complessiva somma di euro 508,21, con condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio.
2 CP_ Si è costituito l' ed ha dichiarato di aver proceduto ad un riesame della questione e, verificata l'intervenuta prescrizione come eccepita dalla ricorrente, di aver disposto l'annullamento in autotutela delle partite di debito richieste con le diffide impugnate in causa. Ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Parte ricorrente ha preso atto dell'avvenuto annullamento delle partite di debito e conseguente sgravio e si è associata alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite.
L' ha comunicato di aver provveduto allo sgravio del debito a carico CP_1
della parte ricorrente soltanto in epoca successiva alla data di deposito del ricorso.
Per tali motivi deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e l deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, che si CP_1
liquidano in dispositivo secondo i valori minimi dei nuovi parametri forensi per le fasi di giudizio svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1
complessivi euro 127,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Verona, 14 aprile 2024 IL GIUDICE
Stefania Del Gais
3
SEZIONE LAVORO
Causa n. 2486 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bic c.c.
Oggi 14/04/2025, innanzi al giudice dott. Stefania Del Gais, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Coscetta per la parte convenuta l'avv. Guarino in presenza
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e come da verbale dell'udienza del 10.1.2025 e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, alle ore 10,55 pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Stefania Del Gais, all'udienza del 14/04/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2486 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 29/10/2024
da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. COSCETTA RICCARDO e dell'avv. MONTONE DONATO
( ), elettivamente domiciliato in VIA GIOTTO, 18 C.F._2
81031 AVERSA presso il difensore avv. COSCETTA RICCARDO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE POMPEIS CP_1 P.IVA_1
CARLO COSTANTINO, elettivamente domiciliato in VIA CESARE
BATTISTI 19 37100 VERONA presso il difensore avv. DE POMPEIS
CARLO COSTANTINO
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 292.10.2024la sig.ra ha Parte_1
CP_ impugnato n. 3 solleciti di pagamento, notificati dall' in data 2.9.2024,
contenenti provvedimento di rateizzazione di somme indebitamente
1 percepite e di seguito indicati: indebito 25751, finalizzato al recupero della
CP_ somma di euro 222,32 che l resistente ha riferito percepita illegittimamente a titolo di indennità di malattia e maternità; indebito
CP_ 25752, finalizzato al recupero della somma di euro 88,68 che l resistente ha riferito percepita illegittimamente a titolo di indennità di malattia e maternità; indebito 30516, finalizzato al recupero della somma di euro 197,21 che l'ente resistente ha riferito percepita illegittimamente a titolo di indennità di malattia e maternità. Ha dedotto di non aver mai percepito alcuna prestazione a titolo di maternità o malattia agricola negli ultimi dieci anni, di non aver ricevuto ulteriori atti afferenti il presunto debito negli ultimi dieci anni, ha consultato la cassetta postale digitale presente nell'area riservata del sito internet ha rinvenuto n. 3 CP_1
comunicazioni di indebito notificate negli anni 2011 e 2012, emesse per i medesimi importi ed afferenti prestazioni erogate negli anni 2005 e 2006
identificate anch'esse con i numeri di pratica 25751, 25752 e 30516, ha rilevato di non aver mai formulato alcuna richiesta di rateizzazione del debito, ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale del diritto vantato dall'ente resistente. Ha concluso affinché venisse dichiarata la
CP_ prescrizione del diritto di credito dell' e del diritto al recupero degli indebiti previdenziali identificati con i numeri di pratica 25751, 25752 e
CP_ 30516, la decadenza dell' dal diritto di esercitare l'azione di recupero degli indebiti innanzi menzionati, l'illegittimità ed inefficacia degli atti impugnati, la nullità dei n. 3 solleciti di pagamento già indicati, la nullità
dell'intero procedimento di recupero dell'indebito e comunque non dovuta
CP_ la complessiva somma di euro 508,21, con condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio.
2 CP_ Si è costituito l' ed ha dichiarato di aver proceduto ad un riesame della questione e, verificata l'intervenuta prescrizione come eccepita dalla ricorrente, di aver disposto l'annullamento in autotutela delle partite di debito richieste con le diffide impugnate in causa. Ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Parte ricorrente ha preso atto dell'avvenuto annullamento delle partite di debito e conseguente sgravio e si è associata alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite.
L' ha comunicato di aver provveduto allo sgravio del debito a carico CP_1
della parte ricorrente soltanto in epoca successiva alla data di deposito del ricorso.
Per tali motivi deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e l deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, che si CP_1
liquidano in dispositivo secondo i valori minimi dei nuovi parametri forensi per le fasi di giudizio svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1
complessivi euro 127,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Verona, 14 aprile 2024 IL GIUDICE
Stefania Del Gais
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