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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/04/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 815/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento – I sezione civile – in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Enrica Nasti – ha pronunziato, all'udienza di discussione del 28 aprile 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 815 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2021, aventi ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo,
e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Paupisi (BN) alla Via Pagani n. 45, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Patrizia Pastore dalla quale è rappresentato e difeso come da procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv.Giuseppe Marsicano giusta procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente si duole dell'illegittimità del provvedimento impugnato con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 1.500,00 a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni di cui agli artt. 192 e 258 del D.Lgs. n. 152 del 2006.
In particolare, l'opponente contesta l'illegittimità della contestazione, derivando la violazione da deduzioni e valutazioni degli accertatori, prive di efficacia privilegiata, l'assenza di motivazione e l'inesistenza della notifica.
La chiede il rigetto della domanda, stante l'infondatezza dell'opposizione. CP_1
Ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia infondata e vada pertanto rigettata.
E' invero privo di pregio il primo motivo di opposizione concernente l'illegittimità
dell'accertamento.
E' noto che "nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova,
fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche" (cfr. Cass.
Civ., n. 23800 del 7.11.2014). La fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. assiste tutte le circostanze inerenti alla violazione, con la conseguenza che sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione,
che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per pagina 2 di 5 una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (cfr. Cass. Civ., n. 3705 del
14.2.2013).
Nella specie, con verbale di accertamento n. 26 del 2020 i carabinieri forestali di
Pontelandolfo hanno accertato, in località Crocella, la presenza di rifiuti speciali non pericolosi (pietrisco misto a conglomerato bituminoso) depositati nell'area antistante il fabbricato del privi di documentazione e/o certificazione attestante Pt_1
l'origine del materiale.
Alcun dubbio pertanto può essere sollevato in ordine alla presenza del materiale rinvenuto, privo di documentazione, e alla sussistenza pertanto della condotta di cui all'art. 192 del Codice dell'Ambiente che vieta le condotte di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo (comma 1), nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee (comma 2).
Né d'altra parte, pur volendo ritenere privo di fede privilegiata il verbale, parte opponente ha fornito prova dell'assenza di scarti di bitume, essendo sul punto del tutto insufficiente la prova ammessa.
Parimenti va rigettato il motivo di opposizione concernente il difetto di motivazione.
E' appena il caso di rilevare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, contenuto dell'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è
pagina 3 di 5 quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Ne
deriva che detto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione dello stesso (cfr. Cass. 22/7/2008,
n. 20189; Cass. 16/1/2007, n. 871; Cass. 13/4/2006, n. 8649). Inoltre, le Sezioni Unite
con la sentenza n. 1786 del 26/1/2010 hanno ulteriormente precisato che gli eventuali vizi di motivazione in ordine alle difese presentate in sede amministrativa dall'interessato non comportano la nullità del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.
Va infine rigettata la doglianza concernente l'inesistenza della notifica, avendo parte opposta fornito prova dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza ingiunzione (cfr.
documentazione in atti).
Giova rilevare che, nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione apposta sull'avviso di ricevimento dall'agente postale (ove questi dichiara di aver eseguito la notificazione ai sensi degli art. 7 e 8 l. 20 novembre 1982 n. 890) se sottoscritta, fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività
legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del pagina 4 di 5 disposto dell'art. 1 della citata legge n. 890 del 1982, e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dallo stesso ufficiale giudiziario. Ne consegue che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non aver mai ricevuto l'atto, e in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso di ricevimento, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (Cassazione civile sez. lav., 01/03/2003,
n.3065)
Alla luce delle considerazioni esposte l'opposizione va dunque rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Pt_1
, così provvede:
[...]
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
800,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Benevento, 28 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento – I sezione civile – in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Enrica Nasti – ha pronunziato, all'udienza di discussione del 28 aprile 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 815 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2021, aventi ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo,
e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Paupisi (BN) alla Via Pagani n. 45, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Patrizia Pastore dalla quale è rappresentato e difeso come da procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv.Giuseppe Marsicano giusta procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente si duole dell'illegittimità del provvedimento impugnato con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 1.500,00 a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni di cui agli artt. 192 e 258 del D.Lgs. n. 152 del 2006.
In particolare, l'opponente contesta l'illegittimità della contestazione, derivando la violazione da deduzioni e valutazioni degli accertatori, prive di efficacia privilegiata, l'assenza di motivazione e l'inesistenza della notifica.
La chiede il rigetto della domanda, stante l'infondatezza dell'opposizione. CP_1
Ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia infondata e vada pertanto rigettata.
E' invero privo di pregio il primo motivo di opposizione concernente l'illegittimità
dell'accertamento.
E' noto che "nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova,
fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche" (cfr. Cass.
Civ., n. 23800 del 7.11.2014). La fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. assiste tutte le circostanze inerenti alla violazione, con la conseguenza che sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione,
che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per pagina 2 di 5 una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (cfr. Cass. Civ., n. 3705 del
14.2.2013).
Nella specie, con verbale di accertamento n. 26 del 2020 i carabinieri forestali di
Pontelandolfo hanno accertato, in località Crocella, la presenza di rifiuti speciali non pericolosi (pietrisco misto a conglomerato bituminoso) depositati nell'area antistante il fabbricato del privi di documentazione e/o certificazione attestante Pt_1
l'origine del materiale.
Alcun dubbio pertanto può essere sollevato in ordine alla presenza del materiale rinvenuto, privo di documentazione, e alla sussistenza pertanto della condotta di cui all'art. 192 del Codice dell'Ambiente che vieta le condotte di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo (comma 1), nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee (comma 2).
Né d'altra parte, pur volendo ritenere privo di fede privilegiata il verbale, parte opponente ha fornito prova dell'assenza di scarti di bitume, essendo sul punto del tutto insufficiente la prova ammessa.
Parimenti va rigettato il motivo di opposizione concernente il difetto di motivazione.
E' appena il caso di rilevare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, contenuto dell'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è
pagina 3 di 5 quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Ne
deriva che detto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione dello stesso (cfr. Cass. 22/7/2008,
n. 20189; Cass. 16/1/2007, n. 871; Cass. 13/4/2006, n. 8649). Inoltre, le Sezioni Unite
con la sentenza n. 1786 del 26/1/2010 hanno ulteriormente precisato che gli eventuali vizi di motivazione in ordine alle difese presentate in sede amministrativa dall'interessato non comportano la nullità del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.
Va infine rigettata la doglianza concernente l'inesistenza della notifica, avendo parte opposta fornito prova dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza ingiunzione (cfr.
documentazione in atti).
Giova rilevare che, nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione apposta sull'avviso di ricevimento dall'agente postale (ove questi dichiara di aver eseguito la notificazione ai sensi degli art. 7 e 8 l. 20 novembre 1982 n. 890) se sottoscritta, fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività
legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del pagina 4 di 5 disposto dell'art. 1 della citata legge n. 890 del 1982, e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dallo stesso ufficiale giudiziario. Ne consegue che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non aver mai ricevuto l'atto, e in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso di ricevimento, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (Cassazione civile sez. lav., 01/03/2003,
n.3065)
Alla luce delle considerazioni esposte l'opposizione va dunque rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Pt_1
, così provvede:
[...]
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
800,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Benevento, 28 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
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