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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/04/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1767/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1767/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AROSIO Parte_1 C.F._1
MICHELA ed elettivamente domiciliato presso la medesima come da procura in atti, RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNESCHI Controparte_1 C.F._2
FABRIZIA ed elettivamente domiciliata come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica condizioni relative a LI nata fuori del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
NEL MERITO: In via principale: Per i motivi dedotti in merito accogliere le conclusioni di cui al ricorso qui integralmente trascritte:
1) ridurre l'assegno di mantenimento a favore della LI da euro 333,90= a euro 170,00 Per_1 mensili oltre rivalutazione ISTAT;
2) disporre che le spese straordinarie per vengano ripartite tra i coniugi al 50% secondo il Per_1
Protocollo del Tribunale di Monza;
3) disporre che l'assegno unico INPS venga percepito nella misura del 50% dal SI. Parte_1
4) disporre che il SI. possa contattare la LI (attualmente di quasi 14 anni) Parte_1 Per_1
a prescindere dall'orario precedentemente concordato nell'accordo del 2017; pagina 1 di 10 5) disporre che possa rientrare a casa propria alle 21 ma, ovviamente, senza la preparazione Per_1 per la notte richiesta ai tempi dell'accordo per una bambina di 6 anni;
6) nei giorni in cui il SI. ha il turno di notte disporre che il padre accompagni a casa Pt_1 Per_1 della madre alle ore 21.30 anziché alle 21.00. Ciò al fine di agevolare il padre consentendogli di uscire di casa una sola volta, quando cioè già deve recarsi al lavoro per il turno di notte;
7) disporre che ogni modifica relativa ai giorni in cui sta con il padre o con la madre venga Per_1 comunicata all'altro genitore tre giorni prima;
8) durante i giorni in cui il SI. ha il turno pomeridiano dalle ore 14 alle ore 22, esentare il Pt_1 padre dal diritto di visita, permettendogli comunque di vedere la LI nel week end;
9) Per il resto confermare le altre disposizioni statuite nell'accordo del 06/04/2017 Letta la comparsa di costituzione avversaria:
10) Respingere la domanda di affido esclusivo della minore alla madre, confermando quello Per_1 congiunto, per i motivi indicati e dedotti nella presente memoria
11) Respingere la richiesta avversaria di contributo al mantenimento di da parte del SI. Per_1 Pt_1 per una somma non inferiore a 400,00 oltre la rivalutazione ISTAT nonché la quantificazione al 70% delle spese straordinarie per i motivi indicati e dedotti nella presente memoria 12) Respingere la richiesta avversaria inerente la percezione dell'assegno unico INPS unicamente a favore della SI.ra per i motivi indicati e dedotti nella presente memoria CP_1
13) Respingere la richiesta avversaria di contatti telefonici tra padre e LI solo in una fascia di orario prestabilito, per i motivi indicati e dedotti nella presente memoria
14) Aderire alla richiesta avversaria affinchè sia seguita da un professionista in merito ai Per_1 problemi di salute e di scuola
15) Accertata la condotta della SI.ra (doc.12 avversraio) concretizzatasi nell'indebito CP_1 incasso della parte di assegno unico INPS di competenza del SI. per i mesi di Gennaio, Pt_1
Febbraio, Marzo e Aprile 2024, condannare la resistente al pagamento della somma di euro 338,00 a favore del SI. oltre interessi Pt_1
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova:
pagina 2 di 10 “ Vero che il SI. vive insieme alla compagna e la neonata NE a Parte_1 Parte_2
Macherio Via Cantù n.6” Teste: SI.ra , residente in [...] Testimone_1
“ Vero che l'accordo di inizio anno 2023 si era reso necessario a seguito della richieste della SI.ra di versamento dell'arretrato Istat e di aggiornamento dell'assegno mensile” CP_1
Teste: avv. Marialuisa Muscoli
“ Vero che lei SI. ha una relazione con la SI.ra e convive con la stessa” Controparte_2 CP_1
Teste: SI. , domiciliato in Desio, Via Podgora n.28 Controparte_2
“ Vero che la SI.ra lavora full time presso la carrozzeria del SI. “ CP_1 Controparte_2
Teste: SI.ra , residente in [...] Testimone_1
“ Vero che è il SI. è stato costretto a saltare le visite mediche fissate dalla SI.ra poiché Pt_1 CP_1 il datore pretendeva la sua presenza sul posto di lavoro” Teste: SI.ra , residente in [...] Testimone_2
“ Vero che il SI. ha accompagnato la LI ad effettuare tali visite mediche” Pt_1
Teste: SI.ra e residenti in [...] Testimone_3 Testimone_4
“Vero che i nonni paterni hanno accompagnato ad effettuare le seguenti visite mediche oculista a Per_1
Desio Tes_ Teste: SI.ra ra e residenti in [...] Tes_3 Testimone_4
pagina 3 di 10 In merito alla CTU richiesta da controparte circa la valutazione della capacità genitoriale del SI. e Pt_1 del suo rapporto con la LI ci si oppone in quanto non vi sono elementi esposti da controparte tali da richiederne la concessione Si chiede, qualora il Giudice lo ritenesse opportuno, che venga sentita sulle circostanze della sua Per_1 vita famigliare con il padre e la madre Ci si oppone alla richiesta di ammissione delle prove orali avanzata da controparte in quanto non è dato neanche comprendere su quali fatti dovrebbero vertere le domande e sul quali chiari e specifici argomenti;
anche l'indicazione del teste risulta generica, senza l'individuazione precisa della persona nonché della residenza Con vittoria di spese e competenze di causa
Per Controparte_1
Voglia Ill.mo Sig. Giudice adito:
Nel merito
In via principale e riconvenzionale:
1. per i motivi dedotti in narrativa a parziale modifica dell' accordo del 6.4.2017 respingere le domande di parte ricorrente e per l'effetto, affidare la minore esclusivamente alla Per_1 madre SI.ra presso la quale deve rimanere collocata, disponendo che gli incontri CP_1 con il padre avvengano compatibilmente con le eSIenze e le disponibilità della LI e comunque a fine settimana alternati dal sabato dalle ore 9:30 alla domenica alle ore 18:00 con previsione di prelevamento e riaccompagnamento della minore a casa della madre a cura del padre.
2. Prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé la minore durante la settimana, per due pomeriggi e sino alla cena compresa;
3. prevedere modalità di visita e di incontro tra il padre e la minore durante le vacanze natalizie, quelle estive e pasquali, così come già individuate con accordo del 6.4.2017 e/o in quella che il Giudice riterrà più consona nell'interesse di Per_1
4. disporre, sempre per tutti i motivi indicati in atto, a carico del SI. un contributo al Pt_1 mantenimento della LI minore non inferiore ad euro 400,00 oltre rivalutazione Per_1
ISTAT da versare alla SI.ra mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, oltre al 70% delle spese straordinarie come da linee guida fatte proprie dal Tribunale di Monza;
5. disporre che l'assegno unico venga percepito unicamente dalla SI.ra . Controparte_1
6. disporre che la minore sia seguita da uno specialista in merito ai propri problemi di Per_1 salute e scolastici.
7. disporre che il padre possa sentire la minore in una fascia di orario prestabilito, così Per_1 come disposto con accordo del 6.4.2017.
In via istruttoria ammettersi prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa da intendersi integralmente trascritte a precedute dalla locuzione “ vero che” si indicano a teste: 1)Il SI.re Controparte_2
Con riserva di dedurre e controdedurre, eccepire, produrre documenti e mezzi di prova, articolare capitoli di prova ed indicare testi anche a prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi. Ordinare ex art. 210 cpc al SI. l'esibizione del contratto di lavoro . Pt_1
pagina 4 di 10 Disporre CTU per valutare le capacità genitoriali del SI. Pt_1 in essere. In ogni caso:
Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.
e il rapporto padre-LI attualmente pagina 5 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE I. Il presente giudizio trae origine dalla richiesta di di modifica degli accordi Parte_1 economici riguardanti la LI nata il [...] nata dalla relazione con Per_1 [...]
recepiti dal Tribunale il 6.04.17 e già parzialmente rivisti con scrittura privata CP_1 in data 21.03.23 con la quale la madre della minore rinunciava per l'anno 2023 a percepire l'adeguamento Istat nel frattempo maturato sull'importo di € 300,00 mensili originariamente pattuito tra le parti e il padre rinunciava a sua volta per l'anno 2023 a percepire la propria quota dell'assegno unico ed universale per la prole. A sostegno della propria richiesta di rideterminazione dell'assegno in misura ridotta il ricorrente allegava un peggioramento della propria condizione economica conseguente alla nascita di una seconda LI nel 2023 e agli oneri fissi derivanti da due finanziamenti contratti nel 2021 e 2023. si costituiva in giudizio opponendosi alla modifica richiesta, chiedendo Controparte_1 in via riconvenzionale l'affidamento esclusivo della LI lamentando “una impossibilità di attuazione di una minima e costruttiva collaborazione genitoriale, unita alla persistente noncuranza del SI. verso le più basilari eSIenze di crescita della minore ” e la Pt_1 Per_1 rideterminazione dell'assegno di mantenimento a € 400,00 mensili;
Dopo aver sentito le parti all'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. e tentato con esito negativo di raggiungere un accordo, veniva così disposto in via provvisoria ed urgente con ordinanza in data
26.09.24: I. conferma l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre e rapporti di frequentazioni secondo l'attuale assetto (previsto dal decreto di omologa in data 2.7.2017 modificato parzialmente con scrittura privata del 23.3.2023);
II. verserà a entro il giorno 15 di ogni mese Parte_1 Controparte_1 l'importo di euro 300,00 a titolo di assegno di mantenimento per la LI;
Per_1 detto importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di settembre 2025 e con riferimento al mese di settembre 2024; sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per babysitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Pone inoltre a carico del padre il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori ad eccezione delle spese mediche e scolastiche di seguito indicate e da versarsi
a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo pagina 6 di 10 accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi
a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi - anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
III. Dispone che l'assegno unico ed universale per la prole venga erogato in favore di entrambi i genitori che lo percepiranno a metà; IV. Rinvia all'udienza del 27 febbraio 2025 h. 12,30 per precisazione delle conclusioni e discussione orale All'udienza di discussione della causa le parti ribadivano le rispettive posizioni, sottolineando il peggioramento dei rapporti padre-LI e non raggiungevano un accordo sull'individuazione del professionista cui rivolgersi per un ausilio nella gestione delle problematiche relative alla LI
. Per_1
Nei giorni successivi le parti comunicavano via mail che avevano finalmente individuato concordemente una psicologa iscritta all'albo dei CTU di Monza (dott.ssa cui conferire Per_2 incarico per un percorso psicologico in favore di ed avevano anche concordato le Per_1 modalità di pagamento e di ripartizione interna della relativa spesa.
II. A fronte dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla LI , indicativo della Per_1 capacità dei genitori, sia pure con difficoltà, di focalizzarsi sulle eSIenze della LI, va confermato l'affidamento di ad entrambi i genitori. Per_1
Anche con riferimento ai rapporti di frequentazione padre-LI va mantenuto l'attuale assetto concordato dalle parti con l'invito alle medesime a seguire nella concreta gestione pagina 7 di 10 delle dinamiche familiari le indicazioni del professionista deSInato e a tenere necessariamente conto dell'età adolescenziale della minore e delle specificità che tale fase di crescita comporta.
III. Quanto ai profili economici, dalla disamina dell'ulteriore produzione documentale delle parti risulta che:
- svolge attività di operaio con contratto a tempo indeterminato ed una Parte_1 retribuzione lorda annua di € 24.177,58 suddivisa in 14 mensilità, corrispondente al netto della tassazione a circa € 1700/1800,00 mensili netti per dodici mensilità (congruente con gli accrediti per circa € 1800,00 mensili risultanti dagli estratti di conto corrente prodotti), sostiene oneri fissi mensili per finanziamenti pari a € 490,00 mensili, oltre alle spese per le utenze e il nuovo menage familiare che comprende una compagna disoccupata al momento delle presentazione del ricorso e una LI,
- svolge attività lavorativa part time da cui trae un'entrata netta mensile Controparte_1 di circa € 780,00 per dodici mensilità, vive in abitazione di proprietà della propria madre e fruisce per sua stessa ammissione del sostegno economico del nuovo compagno che è anche il suo datore di lavoro. Le parti, all'udienza del 3 luglio 2024, hanno altresì dato atto di percepire attualmente l'assegno unico al 50% ciascuno (116,00 euro ciascuno). Alla luce di tale quadro economico appare congruo e conforme al criterio di proporzionalità previsto dall'art. 337 ter c.c. confermare l'obbligo del padre di concorrere al mantenimento della LI nella misura di € 300,00 mensili stabilita nell'ordinanza in data 26 settembre 2024 Per_1 oltre il 50% delle spese di carattere straordinario come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza.
IV. In considerazione della natura della controversia, del parziale accordo delle parti e degli interessi coinvolti, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di Parte_1 nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
[...] Controparte_1 provvede, in parziale modifica del decreto emesso il 6.04.17:
1) Le parti nella concreta gestione della LI si atterranno alle indicazioni della Per_1 professionista alla quale hanno dato incarico di fornire supporto psicologico alla LI e terranno conto dell'età adolescenziale di;
Per_1
2) verserà a , entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di Parte_1 Controparte_1 euro 300,00 a titolo di assegno di mantenimento per la LI;
detto importo Per_1 dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di settembre 2025 e con riferimento al mese di settembre 2024; sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per babysitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Pone inoltre a carico del padre il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori ad eccezione delle spese mediche e scolastiche di seguito indicate e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non pagina 8 di 10 invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es.
Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
3) dispone che l'assegno unico ed universale per la prole venga erogato in favore di entrambi i genitori che lo percepiranno a metà;
4) conferma nel resto le condizioni recepite nel decreto del Tribunale di Monza in data 6.04.17;
5) compensa le spese di lite
Così deciso in Monza, nella Camera di ConSIlio del 20/03/25.
Il Presidente estensore
Laura Gaggiotti
pagina 9 di 10
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1767/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AROSIO Parte_1 C.F._1
MICHELA ed elettivamente domiciliato presso la medesima come da procura in atti, RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNESCHI Controparte_1 C.F._2
FABRIZIA ed elettivamente domiciliata come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica condizioni relative a LI nata fuori del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
NEL MERITO: In via principale: Per i motivi dedotti in merito accogliere le conclusioni di cui al ricorso qui integralmente trascritte:
1) ridurre l'assegno di mantenimento a favore della LI da euro 333,90= a euro 170,00 Per_1 mensili oltre rivalutazione ISTAT;
2) disporre che le spese straordinarie per vengano ripartite tra i coniugi al 50% secondo il Per_1
Protocollo del Tribunale di Monza;
3) disporre che l'assegno unico INPS venga percepito nella misura del 50% dal SI. Parte_1
4) disporre che il SI. possa contattare la LI (attualmente di quasi 14 anni) Parte_1 Per_1
a prescindere dall'orario precedentemente concordato nell'accordo del 2017; pagina 1 di 10 5) disporre che possa rientrare a casa propria alle 21 ma, ovviamente, senza la preparazione Per_1 per la notte richiesta ai tempi dell'accordo per una bambina di 6 anni;
6) nei giorni in cui il SI. ha il turno di notte disporre che il padre accompagni a casa Pt_1 Per_1 della madre alle ore 21.30 anziché alle 21.00. Ciò al fine di agevolare il padre consentendogli di uscire di casa una sola volta, quando cioè già deve recarsi al lavoro per il turno di notte;
7) disporre che ogni modifica relativa ai giorni in cui sta con il padre o con la madre venga Per_1 comunicata all'altro genitore tre giorni prima;
8) durante i giorni in cui il SI. ha il turno pomeridiano dalle ore 14 alle ore 22, esentare il Pt_1 padre dal diritto di visita, permettendogli comunque di vedere la LI nel week end;
9) Per il resto confermare le altre disposizioni statuite nell'accordo del 06/04/2017 Letta la comparsa di costituzione avversaria:
10) Respingere la domanda di affido esclusivo della minore alla madre, confermando quello Per_1 congiunto, per i motivi indicati e dedotti nella presente memoria
11) Respingere la richiesta avversaria di contributo al mantenimento di da parte del SI. Per_1 Pt_1 per una somma non inferiore a 400,00 oltre la rivalutazione ISTAT nonché la quantificazione al 70% delle spese straordinarie per i motivi indicati e dedotti nella presente memoria 12) Respingere la richiesta avversaria inerente la percezione dell'assegno unico INPS unicamente a favore della SI.ra per i motivi indicati e dedotti nella presente memoria CP_1
13) Respingere la richiesta avversaria di contatti telefonici tra padre e LI solo in una fascia di orario prestabilito, per i motivi indicati e dedotti nella presente memoria
14) Aderire alla richiesta avversaria affinchè sia seguita da un professionista in merito ai Per_1 problemi di salute e di scuola
15) Accertata la condotta della SI.ra (doc.12 avversraio) concretizzatasi nell'indebito CP_1 incasso della parte di assegno unico INPS di competenza del SI. per i mesi di Gennaio, Pt_1
Febbraio, Marzo e Aprile 2024, condannare la resistente al pagamento della somma di euro 338,00 a favore del SI. oltre interessi Pt_1
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova:
pagina 2 di 10 “ Vero che il SI. vive insieme alla compagna e la neonata NE a Parte_1 Parte_2
Macherio Via Cantù n.6” Teste: SI.ra , residente in [...] Testimone_1
“ Vero che l'accordo di inizio anno 2023 si era reso necessario a seguito della richieste della SI.ra di versamento dell'arretrato Istat e di aggiornamento dell'assegno mensile” CP_1
Teste: avv. Marialuisa Muscoli
“ Vero che lei SI. ha una relazione con la SI.ra e convive con la stessa” Controparte_2 CP_1
Teste: SI. , domiciliato in Desio, Via Podgora n.28 Controparte_2
“ Vero che la SI.ra lavora full time presso la carrozzeria del SI. “ CP_1 Controparte_2
Teste: SI.ra , residente in [...] Testimone_1
“ Vero che è il SI. è stato costretto a saltare le visite mediche fissate dalla SI.ra poiché Pt_1 CP_1 il datore pretendeva la sua presenza sul posto di lavoro” Teste: SI.ra , residente in [...] Testimone_2
“ Vero che il SI. ha accompagnato la LI ad effettuare tali visite mediche” Pt_1
Teste: SI.ra e residenti in [...] Testimone_3 Testimone_4
“Vero che i nonni paterni hanno accompagnato ad effettuare le seguenti visite mediche oculista a Per_1
Desio Tes_ Teste: SI.ra ra e residenti in [...] Tes_3 Testimone_4
pagina 3 di 10 In merito alla CTU richiesta da controparte circa la valutazione della capacità genitoriale del SI. e Pt_1 del suo rapporto con la LI ci si oppone in quanto non vi sono elementi esposti da controparte tali da richiederne la concessione Si chiede, qualora il Giudice lo ritenesse opportuno, che venga sentita sulle circostanze della sua Per_1 vita famigliare con il padre e la madre Ci si oppone alla richiesta di ammissione delle prove orali avanzata da controparte in quanto non è dato neanche comprendere su quali fatti dovrebbero vertere le domande e sul quali chiari e specifici argomenti;
anche l'indicazione del teste risulta generica, senza l'individuazione precisa della persona nonché della residenza Con vittoria di spese e competenze di causa
Per Controparte_1
Voglia Ill.mo Sig. Giudice adito:
Nel merito
In via principale e riconvenzionale:
1. per i motivi dedotti in narrativa a parziale modifica dell' accordo del 6.4.2017 respingere le domande di parte ricorrente e per l'effetto, affidare la minore esclusivamente alla Per_1 madre SI.ra presso la quale deve rimanere collocata, disponendo che gli incontri CP_1 con il padre avvengano compatibilmente con le eSIenze e le disponibilità della LI e comunque a fine settimana alternati dal sabato dalle ore 9:30 alla domenica alle ore 18:00 con previsione di prelevamento e riaccompagnamento della minore a casa della madre a cura del padre.
2. Prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé la minore durante la settimana, per due pomeriggi e sino alla cena compresa;
3. prevedere modalità di visita e di incontro tra il padre e la minore durante le vacanze natalizie, quelle estive e pasquali, così come già individuate con accordo del 6.4.2017 e/o in quella che il Giudice riterrà più consona nell'interesse di Per_1
4. disporre, sempre per tutti i motivi indicati in atto, a carico del SI. un contributo al Pt_1 mantenimento della LI minore non inferiore ad euro 400,00 oltre rivalutazione Per_1
ISTAT da versare alla SI.ra mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, oltre al 70% delle spese straordinarie come da linee guida fatte proprie dal Tribunale di Monza;
5. disporre che l'assegno unico venga percepito unicamente dalla SI.ra . Controparte_1
6. disporre che la minore sia seguita da uno specialista in merito ai propri problemi di Per_1 salute e scolastici.
7. disporre che il padre possa sentire la minore in una fascia di orario prestabilito, così Per_1 come disposto con accordo del 6.4.2017.
In via istruttoria ammettersi prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa da intendersi integralmente trascritte a precedute dalla locuzione “ vero che” si indicano a teste: 1)Il SI.re Controparte_2
Con riserva di dedurre e controdedurre, eccepire, produrre documenti e mezzi di prova, articolare capitoli di prova ed indicare testi anche a prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi. Ordinare ex art. 210 cpc al SI. l'esibizione del contratto di lavoro . Pt_1
pagina 4 di 10 Disporre CTU per valutare le capacità genitoriali del SI. Pt_1 in essere. In ogni caso:
Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.
e il rapporto padre-LI attualmente pagina 5 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE I. Il presente giudizio trae origine dalla richiesta di di modifica degli accordi Parte_1 economici riguardanti la LI nata il [...] nata dalla relazione con Per_1 [...]
recepiti dal Tribunale il 6.04.17 e già parzialmente rivisti con scrittura privata CP_1 in data 21.03.23 con la quale la madre della minore rinunciava per l'anno 2023 a percepire l'adeguamento Istat nel frattempo maturato sull'importo di € 300,00 mensili originariamente pattuito tra le parti e il padre rinunciava a sua volta per l'anno 2023 a percepire la propria quota dell'assegno unico ed universale per la prole. A sostegno della propria richiesta di rideterminazione dell'assegno in misura ridotta il ricorrente allegava un peggioramento della propria condizione economica conseguente alla nascita di una seconda LI nel 2023 e agli oneri fissi derivanti da due finanziamenti contratti nel 2021 e 2023. si costituiva in giudizio opponendosi alla modifica richiesta, chiedendo Controparte_1 in via riconvenzionale l'affidamento esclusivo della LI lamentando “una impossibilità di attuazione di una minima e costruttiva collaborazione genitoriale, unita alla persistente noncuranza del SI. verso le più basilari eSIenze di crescita della minore ” e la Pt_1 Per_1 rideterminazione dell'assegno di mantenimento a € 400,00 mensili;
Dopo aver sentito le parti all'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. e tentato con esito negativo di raggiungere un accordo, veniva così disposto in via provvisoria ed urgente con ordinanza in data
26.09.24: I. conferma l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre e rapporti di frequentazioni secondo l'attuale assetto (previsto dal decreto di omologa in data 2.7.2017 modificato parzialmente con scrittura privata del 23.3.2023);
II. verserà a entro il giorno 15 di ogni mese Parte_1 Controparte_1 l'importo di euro 300,00 a titolo di assegno di mantenimento per la LI;
Per_1 detto importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di settembre 2025 e con riferimento al mese di settembre 2024; sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per babysitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Pone inoltre a carico del padre il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori ad eccezione delle spese mediche e scolastiche di seguito indicate e da versarsi
a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo pagina 6 di 10 accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi
a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi - anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
III. Dispone che l'assegno unico ed universale per la prole venga erogato in favore di entrambi i genitori che lo percepiranno a metà; IV. Rinvia all'udienza del 27 febbraio 2025 h. 12,30 per precisazione delle conclusioni e discussione orale All'udienza di discussione della causa le parti ribadivano le rispettive posizioni, sottolineando il peggioramento dei rapporti padre-LI e non raggiungevano un accordo sull'individuazione del professionista cui rivolgersi per un ausilio nella gestione delle problematiche relative alla LI
. Per_1
Nei giorni successivi le parti comunicavano via mail che avevano finalmente individuato concordemente una psicologa iscritta all'albo dei CTU di Monza (dott.ssa cui conferire Per_2 incarico per un percorso psicologico in favore di ed avevano anche concordato le Per_1 modalità di pagamento e di ripartizione interna della relativa spesa.
II. A fronte dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla LI , indicativo della Per_1 capacità dei genitori, sia pure con difficoltà, di focalizzarsi sulle eSIenze della LI, va confermato l'affidamento di ad entrambi i genitori. Per_1
Anche con riferimento ai rapporti di frequentazione padre-LI va mantenuto l'attuale assetto concordato dalle parti con l'invito alle medesime a seguire nella concreta gestione pagina 7 di 10 delle dinamiche familiari le indicazioni del professionista deSInato e a tenere necessariamente conto dell'età adolescenziale della minore e delle specificità che tale fase di crescita comporta.
III. Quanto ai profili economici, dalla disamina dell'ulteriore produzione documentale delle parti risulta che:
- svolge attività di operaio con contratto a tempo indeterminato ed una Parte_1 retribuzione lorda annua di € 24.177,58 suddivisa in 14 mensilità, corrispondente al netto della tassazione a circa € 1700/1800,00 mensili netti per dodici mensilità (congruente con gli accrediti per circa € 1800,00 mensili risultanti dagli estratti di conto corrente prodotti), sostiene oneri fissi mensili per finanziamenti pari a € 490,00 mensili, oltre alle spese per le utenze e il nuovo menage familiare che comprende una compagna disoccupata al momento delle presentazione del ricorso e una LI,
- svolge attività lavorativa part time da cui trae un'entrata netta mensile Controparte_1 di circa € 780,00 per dodici mensilità, vive in abitazione di proprietà della propria madre e fruisce per sua stessa ammissione del sostegno economico del nuovo compagno che è anche il suo datore di lavoro. Le parti, all'udienza del 3 luglio 2024, hanno altresì dato atto di percepire attualmente l'assegno unico al 50% ciascuno (116,00 euro ciascuno). Alla luce di tale quadro economico appare congruo e conforme al criterio di proporzionalità previsto dall'art. 337 ter c.c. confermare l'obbligo del padre di concorrere al mantenimento della LI nella misura di € 300,00 mensili stabilita nell'ordinanza in data 26 settembre 2024 Per_1 oltre il 50% delle spese di carattere straordinario come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza.
IV. In considerazione della natura della controversia, del parziale accordo delle parti e degli interessi coinvolti, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di Parte_1 nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
[...] Controparte_1 provvede, in parziale modifica del decreto emesso il 6.04.17:
1) Le parti nella concreta gestione della LI si atterranno alle indicazioni della Per_1 professionista alla quale hanno dato incarico di fornire supporto psicologico alla LI e terranno conto dell'età adolescenziale di;
Per_1
2) verserà a , entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di Parte_1 Controparte_1 euro 300,00 a titolo di assegno di mantenimento per la LI;
detto importo Per_1 dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di settembre 2025 e con riferimento al mese di settembre 2024; sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per babysitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Pone inoltre a carico del padre il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori ad eccezione delle spese mediche e scolastiche di seguito indicate e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non pagina 8 di 10 invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es.
Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
3) dispone che l'assegno unico ed universale per la prole venga erogato in favore di entrambi i genitori che lo percepiranno a metà;
4) conferma nel resto le condizioni recepite nel decreto del Tribunale di Monza in data 6.04.17;
5) compensa le spese di lite
Così deciso in Monza, nella Camera di ConSIlio del 20/03/25.
Il Presidente estensore
Laura Gaggiotti
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