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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/09/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. Avv. Giancarlo Penzavalli Giudice ausiliario ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1097/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 6 maggio 2025, sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
, ( p iva Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano PASSI del foro di Roma ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE/APPELLATA
[...]
( p iva Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo SANTUCCI del foro di P.IVA_2
ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE/APPELLANTE
OGGETTO: Riassunzione a seguito dell'ordinanza della S.C. n. 22825/24; appello avverso sentenza n. 143/16 del Tribunale di L'Aquila in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.La S.C. con ordinanza n. 22825/24 del 13 agosto 2024 ha cassato, accogliendo il terzo motivo del ricorso proposto da (di seguito, e per brevità, , la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 1014/20 con cui questa Corte Territoriale, in diversa composizione, ha parzialmente accolto l'appello che l' (anche in tal caso Controparte_1 di seguito ) ha spiegato alla pronunzia del Tribunale di L'Aquila n. 143/16 che ha definito il T_ giudizio di opposizione al decreto n. 21/10, emesso in favore della predetta , nella sua veste Parte_2
1 di cessionaria, e con cui è stato ingiunto alla struttura sanitaria il pagamento della somma complessiva di € 4.162.017,11 oltre interessi ex d.lvo 231/02.
1.2. Tale pretesa creditoria ha riguardato le prestazioni rese dalla , sede di Controparte_2
nell'orizzonte temporale compreso dal 2005 al 2007 in favore di pazienti residente fuori CP_1 regione relativamente a prestazioni riabilitative, ricoveri ospedalieri e prestazioni ambulatoriali.
1.3.1. In estrema sintesi, le questioni introdotte in sede di opposizione a decreto ingiuntivo hanno investito profili in rito e di merito.
Sul primo aspetto (sul quale tanto la sentenza di primo che quella di secondo grado hanno Parte sostanzialmente convenuto), la N. 1 ha lamentato il difetto di legittimazione in capo alla cessionaria in assenza di accettazione della cessione da parte della Regione.
Diversamente, riguardo al merito le censure hanno interessato l'assenza di prova della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
Da un lato, in particolare, è stata evidenziata la mancanza di un valido titolo negoziale per le prestazioni eseguite in favore di pazienti residenti fuori regione autorizzate, ma non accreditate.
Su tale versante, l'essenza della lite ha riguardato l'interpretazione dell'accordo del 23 ottobre 2003 intercorso tra la e la struttura privata e la sua possibile applicazione anche alle annualità T_ successive ovvero quelle oggetto dell'iniziativa monitoria.
Dall'altro lato, invece, con riferimento ai pazienti extraregionali, autorizzati ed accreditati (e per i quali non si è posta questione circa l'esistenza della causa petendi della domanda essendovi il contratto debitamente sottoscritto), la contestazione del credito si è fondata essenzialmente sulle risultanze rectius sulle decurtazioni operata dalla commissione permanente ispettiva (CIP).
Un ultimo, infine, motivo di contestazione ha investito la debenza degli interessi di mora ai sensi del d.lvo 231/02.
1.3.2. Ebbene, il tribunale aquilano ha parzialmente accolto l'opposizione così revocando il decreto ingiuntivo ha, compensando nella misura di 2/3 le spese di lite, condannato al pagamento, T_ in favore della controparte della somma complessiva di € 3.736.767,86 maggiorata degli interessi da transazioni commerciali (così rigettando uno dei motivi di opposizione).
Cercando di fare opera di sintesi, la decurtazione rispetto alla maggior somma ingiunta, ha interessato unicamente gli importi ritenuti non dovuti all'esito delle verifiche operate dalla commissione ispettiva.
Al contrario, per il giudice di prime cure, la pretesa creditoria è risultata assistita da un idoneo titolo per le prestazioni riconducibili ai pazienti extraregionali autorizzati, ma non accreditati.
2 A tale riguardo, è stato specificato che l'accordo in questione del mese di ottobre 2003 non può ritenersi circoscritto unicamente alla suddetta annualità essendo stato redatto in conformità della delibera di Giunta Regionale n. 507 del 17 luglio 2003 e non essendo, pertanto, indispensabile alcuna preventiva ratifica dell'ente regionale.
La riduzione applicata ha di conseguenza riguardato essenzialmente le documentate risultanze delle verifiche poste in essere dalla commissione permanente ispettiva.
Quanto agli interessi, non sono state ravvisate ragioni per derogare al regime propria delle transazioni commerciali.
1.4. Questa Corte Territoriale, in diversa composizione, ha, in accoglimento del gravame di T_
1, ulteriormente ridotto l'ammontare della base creditoria procedendo, allo stesso tempo, anche ad
[...] una diversa regolamentazione, applicando la compensazione nella misura di ¾, delle spese di lite.
Scendendo, quindi, nel dettaglio è stato riconosciuto un credito, in favore della cessionaria pari ad €
992.436,68 anche in tal caso maggiorato degli interessi moratori.
La sostanziale differenza della decisione di appello ha riguardato due aspetti:
a) L'accordo derogatorio per il pagamento di n. 16 prestazioni in favore di pazienti extraregionali autorizzati, ma non accreditati, è stato circoscritto anche attraverso un'accurata lettura della già citata delibera di Giunta Regionale, all'anno 2003. In altri termini, per potere fondatamente rivendicare tale posta creditoria, la cessionaria (e per essa ancora prima la struttura privata) avrebbe dovuto produrre un analogo documento (soddisfacendo in tal modo il requisito di forma previsto a pena nullità) a quello pacificamente applicabile esclusivamente all'anno 2003. La conseguenza di tale opzione interpretativa è il mancato riconoscimento del credito per l'importo di € 3.376.767,86;
b) Per le annualità 2006 e 2007, invece, è stato riconosciuto il superamento del limite di budget da parte della casa di cura privata con conseguente mancato riconoscimento delle ulteriori somme rispettivamente di € 78.783,33 e di € 338.610,61. Secondo il percorso argomentativo del giudice del gravame, , mediante il deposito della nota del 26 marzo 2010 n. 22797 T_ ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, mentre a fronte di tale produzione (da qui l'applicazione del principio di non contestazione) la cessionaria non ha preso compiuta posizione né ha fornito elementi in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti;
1.5.1. La pronunzia in questione è stata, come già anticipato, impugnata per cassazione da Parte_2 attraverso l'articolazione di tre motivi.
3 Anche in tal caso, per ragioni di economia espositiva, si riportano sinteticamente le motivazioni addotte nel ricorso.
Le prime due censure (che sono state rispettivamente rigettate nel merito e per inammissibilità) hanno riguardato il mancato riconoscimento della pretesa creditoria per le prestazioni rese in favore dei pazienti residenti fuori regione autorizzati, ma non accreditati.
In particolare, secondo la prospettazione della cessionaria vi sarebbe stata (da qui la lamentata violazione dei nn 3 e 4 dell'art. 360 cpc) un'errata applicazione dei principi in tema di ermeneutica contrattuale relativamente all'accordo del mese di ottobre 2003 ed all'incidenza sulla sua corretta applicazione anche per le annualità successive, della delibera di G.R. del luglio 2003.
Il terzo, ed ultimo motivo, è stato invece accolto.
Esso, a bene vedere, si è incentrato sull'errata applicazione dei principi, peraltro largamente condivisi in ambito giurisprudenziale, in tema di riparto dell'onere della prova riguardo al tema del superamento del budget.
Inoltre, strettamente connesso a tale aspetto, vi è stata un'errata applicazione del principio di non contestazione.
In altri termini, secondo la prospettazione della cessionaria non solo non avrebbe T_ adeguatamente dimostrato (essendo a tal fine inidoneo il documento citato costituito dalla nota del
26 marzo 2010 sulla quale, in seguito, meglio si dirà) il superamento del tetto di spesa, ma tale carenza probatoria, alla luce della tempestiva deduzione, non consente neppure di fare applicazione del principio di non contestazione.
1.5.2.Di seguito, si riportano le principali argomentazioni poste a fondamento della ordinanza della
S.C. Parte Rientra oramai per pacifica e consolidata giurisprudenza nell'ambito dell'onere probatorio della fornire la dimostrazione del superamento del budget trattandosi di un fatto impeditivo del riconoscimento della pretesa creditoria azionata dalla struttura accreditata. Parte Il documento espressamente menzionato dalla Corte di Appello, ovvero la nota della stessa del
26 marzo 2010 n. 22797 di prot non soddisfa adeguatamente tale onere probatorio e soprattutto deve escludersi attenendosi al contenuto degli scritti difensivi della cessionaria che non vi sia stata sulla incidenza di tale documento una pronta e chiara contestazione.
A tale fine, ad escludere l'attenuazione dell'onere probatorio risulta il richiamo, operato nel ricorso alle deduzioni svolte in sede di comparsa di costituzione in primo grado sulla genericità del suddetto documento.
4 1.6. ha tempestivamente e ritualmente riassunto il giudizio insistendo quindi, in forza del Parte_2 principio di diritto enunciato dalla S.C., sul riconoscimento dell'ulteriore credito di € 78.783,33 e di
€ 338.610,67 rispettivamente per le annualità 2006 e 2007 escluso da questa Corte in quanto extra budget. Pa Asl ha rilevato che il principio di diritto enunciato dalla S.C. non risulta calzante rispetto al caso di specie dove sono, al contrario, plurimi gli elementi che consentono di ritenere dimostrato il superamento del budget per le annualità 2006 e 2007.
Tali elementi, possono di seguito essere riportati: Parte Pt_
- Produzione del contratto tra e struttura sanitaria con indicazione del limite di spesa fissato in € 2.339.222,00;
- Produzione di fatture per un importo superiore;
- Mancata contestazione del superamento per le annualità 2006 e 2007;
Muovendo, allora, da tali considerazioni ha insistito per il mancato riconoscimento della pretesa creditoria per le somme di € 78.783,33 e di € 338.610,67 rispettivamente per le suddette annualità.
Il giudizio di rinvio è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti.
All'esito dell'udienza del 6 maggio 2025, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione del doppio termine di cui all'art. 190 cpc.
2.In via preliminare, va anzitutto osservato che “In tema di incidenza dello "ius superveniens" sul giudizio di rinvio, mentre nell'ipotesi di rinvio cd. prosecutorio (o proprio) ex art. 383, comma 1,
c.p.c., il giudice non deve tener conto delle modifiche processuali "medio tempore" intervenute, vertendosi in una fase ulteriore dell'originario procedimento (introdotto secondo le regole in quel momento vigenti), nel caso rinvio cd. restitutorio (o improprio) ex art. 383, comma 3, c.p.c., le sopravvenienze normative incidono, invece, sul nuovo processo che si svolge dinanzi al primo giudice, cui la causa sia stata rimessa in conseguenza dell'annullamento dell'intero procedimento”
(cfr Cass Civ., Sez VI, 15.10.2020 n. 22407).
Ne discende l'applicazione del c.d. vecchio rito antecedente cioè all'entrata in vigore del d.lvo
149/2022.
3.Inoltre, occorre delineare l'esatto perimetro del presente giudizio di rinvio attenendosi ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
A tale riguardo, può agevolmente affermarsi (attenendosi ai motivi del ricorso in cassazione tutti fondati sulla violazione dell'art. 360 n. 3 e n. 4) cpc) che si è al cospetto di un giudizio di rinvio
5 proprio con una evidente funzione prosecutoria poiché esso mira ad una nuova definizione della controversia mediante l'emanazione di una sentenza di merito che, facendo buon governo dei principi di diritto enunciati dalla S.C., vada a sostituirsi a quella cassata (che nella fattispecie è quella di secondo grado).
In simili casi, il giudice del rinvio è tenuto unicamente a conformarsi al principio di diritto senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.
Deve, di conseguenza, essere condiviso l'orientamento della giurisprudenza secondo cui
“Nel giudizio di rinvio, il giudice deve conformarsi non solo alla regola enunciata, ma altresì attenersi agli accertamenti già compresi nell'alveo di tale pronuncia, non potendo estendere il proprio accertamento a questioni che, anche se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto medesimo dell'enunciazione, formando oggetto di giudicato implicito interno, stante che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della pronuncia in violazione del principio di intangibilità della sentenza” (cfr Corte Appello Torino,
Sez II, 5.7.2022 n. 763).
Trattasi di un'opzione ermeneutica che si allinea nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni e al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità” (cfr Cass
Civ, Sez II, 11.11.2021 n. 33458).
Ed ancora, “La riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., ha la funzione di riattivare il giudizio, configurandosi come meramente ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, a mezzo dei quali, pertanto, il suo contenuto può essere integrato, sicché non deve ritenersi imposta, per la validità dell'atto di riassunzione, l'adozione della medesima precisione espositiva richiesta per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per
l'atto di appello. Non è, quindi, indispensabile che in esso siano riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, essendo sufficiente che sia richiamato - senza necessità, cioè, di integrale e testuale riproduzione - l'atto introduttivo in base al quale sia determinale "per relationem" il contenuto dell'atto di riassunzione nonché il provvedimento in forza del quale è avvenuta la riassunzione medesima.” (cfr Cass Civ, Sez. II, 10.3.2014 n. 5535).
6 4.1.Il perimetro del presente giudizio di rinvio è delimitato unicamente dall'accertamento della pretesa creditoria relativamente alle annualità 2006 e 2007.
In particolare, occorre stabilire alla luce dei principi di diritto enunciati dalla S.C. se possa ritenersi adeguatamente fornita da la prova del superamento del tetto di spesa. T_
A tale quesito deve darsi risposta negativa in quanto:
- Il contratto prodotto in atti ha in effetti specificato l'ammontare del tetto di spesa nell'importo di € 2.339.222,00;
- Secondo la giurisprudenza, in un arresto peraltro di poco successivo a quello che ci occupa, ha chiarito espressamente che “…con la sentenza n. 17437 del 2016 (e succ. Cass. n.
3403/2018; Cass. 5661/2021) si è per la prima volta espressa sulla spettanza dell'onere della prova della dimostrazione del mancato superamento del tetto massimo di spesa sanitaria in controversia introdotta da una struttura sanitaria accreditata contro una reputando T_ che il superamento di quel tetto, integrando un fatto impeditivo del credito della struttura non debba essere dimostrato come fatto negativo da essa nella qualità di creditrice, ma debba dimostrarsi da parte dell' In definitiva in tema di pretesa creditoria della struttura T_ sanitaria accreditata per le prestazioni erogate in àmbito di Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti non integra un fatto costitutivo da provarsi dalla struttura creditrice, ma rileva nel suo contrario positivo, cioè come fatto impeditivo, con la conseguenza che dev'essere dimostrato dalla parte debitrice” aggiungendo altresì che “….solo la dimostrazione dell'effettivo pagamento ……. dell'intero tetto di spesa poteva eventualmente escludere il pagamento delle prestazioni della concessionaria relativa al mese di maggio 2015. In altri termini, l'accertamento di fatto che andava operato, in dipendenza della specifica doglianza mossa con l'appello, avrebbe dovuto avere ad oggetto l'effettività del concreto superamento del tetto di spesa e non la mera liquidazione” (cfr Cass Civ, Sez III, 14.11.2024 n. 29474);
- Ne deriva, facendo buon governo del principio di diritto enunciato, che la sola produzione del contratto non può rappresentare un valido elemento per ritenere assolto da parte della T_
[...
l'onere probatorio posto a suo carico;
Parte
- A tale fine, inoltre, non rileva neppure la già più volte menzionata nota della del 26 marzo 2010 n. 22297 di prot. Tale documento, infatti, risulta chiaramente riferito ad altri due decreti ingiuntivi emessi in favore della segnatamente i numeri 99/10 e 100/10; Parte_2 nella citata nota risulta altresì contenuto un riferimento ad un verbale della commissione ispettiva relativa però a prestazioni (peraltro consistenti essenzialmente in ricoveri ospedalieri
7 e quindi senza alcun cenno alle prestazioni riabilitative ed ambulatoriali di cui al provvedimento monitorio per cui è causa) rese unicamente nell'anno 2007 ed in favore sia di pazienti residenti che di pazienti non residenti in [...]. La produzione documentale allegata contiene generici riferimenti alle prestazioni svolte ed alle decurtazioni operate senza quindi alcun cenno specifico ai requisiti di contro richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per ritenere assolto l'onere probatorio;
- A tali considerazioni, deve aggiungersi che in effetti la cessionaria ha tempestivamente Parte contestato la rilevanza probatoria della predetta nota della Ed infatti, già con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado (espressamente richiamata anche nell'ordinanza di rinvio) ha specificato “Per quel che poi concerne le annualità 2006 e 2007 controparte si è Part limitata ad allegare senza dedurre alcunchè al riguardo una lettera della di prot n.
022797 del 26.03.2010 ove altrettanto genericamente si fa riferimento a non meglio identificati verbale CIP, allo stato non prodotti, ed a cui vengono allegati degli schemi riassuntivi relativi alle prestazioni fatturate dalla cedente per gli anni 2005-2007 assolutamente generici in quanto privi di puntuali riferimenti alle singole partite creditorie da cui promanano, alle eventuali rimodulazioni tariffarie operate, ai pagamenti effettivamente eseguiti ed in relazioni a quali fatture e che, pertanto, allo stato oltre a rendere le eccezioni assolutamente infondate, non consentono all'odierna comparente il compiuto esercizio del diritto di difesa ad essa spettante, non essendo stata in grado di efficacemente contro dedurre” (cfr pag10-11);
- Tali argomentazioni, sono state in effetti reiterate anche in sede di scritti difensivi finali;
- A fronte di tale quadro, dunque, deve escludersi che possa trovare applicazione il principio di non contestazione;
- La conseguenza pertanto che ne discende è che , per escludere la debenza delle T_ somme per le annualità 2006 e 2007 per gli importi di € 78.783,33 e di € 338.601,67 (e così per un totale di € 417.394,00) avrebbe dovuto fornire elementi di maggiore riscontro;
- Attenendosi alla citata giurisprudenza, tali elementi avrebbero dovuto riguardare la dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'intero tetto di spesa;
4.2. In conclusione, quindi, in parziale accoglimento dell'appello proposto alla sentenza n. 143/16 del
Tribunale di L'Aquila, deve essere condannata al pagamento, in favore di , della T_ Parte_2 somma di € 1.409.829,68 oltre interessi ai sensi del d.lvo 231/02 dalle singole scadenze sino al soddisfo.
8 4.3. Dall'esito del giudizio consegue l'obbligo per di procedere alla restituzione delle Parte_2 somme ricevute, in esecuzione della sentenza di primo grado, in eccesso rispetto a quanto dovuto, maggiorate degli interessi al tasso legale dal pagamento al saldo.
5. Resta a questo punto da regolare il regime delle spese di lite che devono seguire per tutti i gradi la soccombenza attenendosi al criterio del decisum con applicazione valori minimi atteso che l'importo dovuto è di poco superiore allo scaglione di riferimento (da € 1.000.000 ad € 2.000.000 eccetto per il giudizio di cassazione per il quale va applicato lo scaglione da € 260.001,00 ed € 520.000,00) per essere di seguito così regolate. Quanto alla individuazione della tariffa in concreto applicabile deve farsi applicazione dei seguenti principi elaborati dalla giurisprudenza:
- “I nuovi parametri fissati dal decreto ministeriale n. 55/14 si applicano a tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale delle spese intervenga successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante al professionista che a quella data non abbia ancora completato la propria opera professionale, ancorché la sua prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate” (cfr Cass Civ, 20.11.2023 n. 32093);
- “In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (cfr Cass Civ, Sez III,
13.7.2021 n. 19989);
- “In caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari nel giudizio di legittimità vanno liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento di tale giudizio, con
9 la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa successivamente intervenuti” (cfr Cass Civ, Sez II, 3.9.2021 n. 23873);
5.1. Si procede, pertanto, alla liquidazione nei termini di seguito indicati:
a) Per il giudizio di primo grado, deve essere condannata alla rifusione, in favore di T_
delle spese di lite che si liquida in € 18.977,00 per compensi professionali Parte_2 oltre al 15% su detto importo per rimborso spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
b) Per il primo giudizio di appello, fase istruttoria e di trattazione esclusa in quanto non dovuta
(anche in tal caso valori minimi), deve essere condannata alla rifusione, in favore di T_
, delle spese di lite che si liquida in € 12.033,00 per compensi professionali Parte_2 oltre al 15% su detto importo per rimborso spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) Per il giudizio di cassazione, deve essere condannata alla rifusione, in favore di T_
delle spese di lite che si liquida in € 5.387,00 per compensi professionali oltre Parte_2 al15% su detto importo per rimborso spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
d) Per il presente giudizio di appello, fase istruttoria e di trattazione esclusa in quanto non dovuta
(anche in tal caso valori minimi), deve essere condannata alla rifusione, in favore di T_
, delle spese di lite (sul valore complessivo con applicazione valori minimi) Parte_2 che si liquida in € 1.848,00 per spese ed in € 7.120,00 per compensi professionali;
La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge
PQM
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 143/16 del Tribunale di L'Aquila così decide nel contraddittorio delle parti:
a) In parziale accoglimento dell'appello, condanna 1 al pagamento in favore di T_ della somma di € 1.409.829,68 oltre interessi ai sensi del d.lvo 231/02 dalle Parte_2 singole scadenze sino al soddisfo;
b) Ordina a la restituzione delle somme ricevute, in esecuzione della sentenza di Parte_2 primo grado, in eccesso rispetto a quanto dovuto, maggiorate degli interessi al tasso legale dal pagamento al saldo.
10 c) Condanna alla rifusione in favore di delle spese del primo grado che T_ Parte_2 liquida in € 18.977,00 per compensi professionali oltre al 15% su detto importo per rimborso spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
d) Condanna alla rifusione in favore di delle spese del primo giudizio di T_ Parte_2 appello che liquida in € 12.033,00 per compensi professionali oltre al 15% su detto importo per rimborso spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
e) Condanna alla rifusione in favore di delle spese del giudizio di T_ Parte_2 cassazione che liquida in € 5.387,00 per compensi professionali oltre al 15% su detto importo per rimborso spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
f) Condanna alla rifusione in favore di delle spese del presente giudizio T_ Parte_2 che liquida in € 1.848,00per spese ed in € 12.033,00 per compensi professionali oltre al 15% su detto importo per rimborso spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 16 settembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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