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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/11/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
440/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei consiglieri:
Dott. LO NO Presidente
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. ZI PE Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata dall'avv. Marco Turci e dall'Avv. Luca Calzolari, del Foro di Genova, per mandato allegato alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
e CP_2 Controparte_3
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentati dall'avv. Roberto Atzori, per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATI
E CONTRO
in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato dall'avv. Ugo Carassale, per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello
1 APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma e/o annullamento della Sentenza del
Tribunale di Genova (dott.ssa Stefania Polichetti)
n. 911/2025 pubblicata il 2 aprile 2025 e notificata all'odierna appellante il 5 aprile 2025 emessa all'esito della causa civile avente RG n.
7065/2021, contrariis reiectis, previe le pronunce tutte del caso:
− accogliere le domande proposte da CP_1 in primo grado e per l'effetto accertare
[...]
l'inadempimento contrattuale del Dott. CP_2
e/o dello
[...] Parte_1 nell'esecuzione del mandato
[...] professionale nei confronti di e, Controparte_1 per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento a favore di della Controparte_1 somma di Euro 79.000,00 a titolo di risarcimento danni ovvero della maggiore o minor somma eventualmente determinata ad esito d i istruttoria in corso di causa, anche in via equitativa, in aggiunta ad interessi e rivalutazione monetaria, per le ragioni di cui in narrativa;
− accogliere le domande proposte da CP_1 in primo grado e per l'effetto rigettare la
[...] domanda riconvenzionale formulata dal Dott.
in quanto infondata in fatto e in CP_2 diritto, per le ragioni di cui in narrativa, e per
l'effetto, condannare il Dott. a CP_2 restituire a le somme da questa Controparte_5 corrisposte in virtù della sentenza impugnata,
2 maggiorate di rivalutazione e interessi.
− in via subordinata, riformare e/o annullare la sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna di alla rifusione Controparte_5 delle spese legale delle parti convenute e della terza chiamata e disporre la compensazione, totale
o parziale delle stesse, per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare il Dott. CP_2
e/o lo
[...] Parte_1
a restituire a
[...] CP_5 le somme da questa corrisposte a titolo di
[...] spese legali in virtù della sentenza impugnata, maggiorate di rivalutazione e interessi.
− in via istruttoria, disporre la rinnovazione e/o
l'integrazione della CTU espletata durante il giudizio di primo grado, per le ragioni di cui in narrativa;
Con vittoria di spese diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Con ogni pronuncia consequenziale”.
PER PARTI APPELLATE E CP_2 [...]
Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis,
- in conferma integrale dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Genova n. 911/2025 pubblicata in data 02 aprile 2025, respingere l'atto di appello e le domande di in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., in quanto infondate;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dichiarare
in persona del Controparte_4 legale rappresentante p.t., tenuta a manlevare il
3 Dott. da ogni pretesa di CP_2 CP_5
condannandola a rifondere al convenuto
[...] appellato quanto sarà eventualmente tenuto a pagare a Controparte_1
- con vittoria di spese e competenze del presente procedimento ed eventuali successive”.
PER PARTE APPELLATA
[...]
Controparte_4
“Si chiede alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova di respingere integralmente l'atto di appello proposto da , confermando CP_5 integralmente la decisione impugnata e condannando l'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio di appello.
In subordine, ed in accoglimento delle proposte questioni sul rapporto assicurativo, ordini al Dott.
e/o alla Società di depositare la CP_2 denuncia IVA per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022
e/o quantomeno ad acquisirle presso la CP_6 competente Autorità finanziaria.
Nell'ipotesi di soccombenza, limitare la prestazione di al 50%, dedotta comunque la franchigia CP_6 di € 2.500, applicando la regola proporzionale di cui all'art. 1898 c.c. correlata allo squilibrio del valore di affari dichiarato.
Respinga ogni richiesta istruttoria proposta dall'appellante.
Vinte le spese”.
Parole chiave: risarcimento del danno – responsabilità professionale - eccezione di inadempimento
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado.
4 Con atto di citazione, la società Controparte_1 ha convenuto in giudizio e la CP_2 società Parte_1
per ottenere il risarcimento del danno
[...] asseritamente subito a causa di una serie di negligenze ed inadempimenti, addebitabili ai convenuti nello svolgimento delle proprie prestazioni professionali a favore della società attrice.
La società ha sostenuto:
• di essersi avvalsa, sin dalla propria costituzione, della consulenza contabile e lavoristica del commercialista e del suo studio, CP_2 per la gestione della contabilità e fiscalità e la verifica dei conti correnti della società;
• di aver affidato al , a seguito della morte CP_2 del socio nel 02/11/2016, la Persona_1 valutazione del capitale economico della CP_7
(poi divenuta a seguito della Controparte_1 trasformazione da società di persone a società di capitali), per la determinazione del valore della quota da liquidare agli eredi del socio defunto;
• di aver affidato a anche la CP_2 redazione della perizia necessaria alla trasformazione societaria, la quale era stata asseverata in data 11/12/2019;
• di aver proceduto, dopo l'effettuazione della perizia, a ricostruire tutte le proprie attività e passività con l'aiuto del medesimo , al fine CP_2 di redigere il proprio bilancio di apertura del
01/01/2020 come società di capitali;
• di aver riscontrato, in tale occasione, una differenza negativa tra il valore delle attività e
5 delle passività contabili, rispetto ai dati della perizia asseverata in data 11/12/2019, pari a €
97.120,03;
• di aver esaminato i propri conti correnti al fine di comprendere le ragioni di tale differenza, venendo così a conoscenza che vi erano stati € 40.000 circa di pagamenti effettuati dalla società senza contabilizzazione di alcuna fattura e € 50.000,00 circa di prelevamenti da parte del socio defunto presumibilmente per scopi Persona_1 personali ed ormai non più recuperabili dagli eredi del socio;
• che ciò denotava la negligenza con cui CP_2 aveva redatto la perizia del 2019;
• Che, inoltre, considerato che i convenuti avevano tra i propri compiti quello di verificare i conti correnti per procedere alle dovute registrazioni contabili, avrebbero dovuto segnalare che vi erano
40.000 euro di costi che avrebbero dovuto essere dedotti;
• Che tale ulteriore negligenza aveva causato alla società un danno di € 8.166,00, quali maggiori imposte da pagare per non aver potuto dedurre i costi di cui sopra;
• Che anche il danno conseguente ai prelevamenti effettuati dal socio per scopi personali, Per_1 pari a € 51.956,00, ormai non più recuperabili dagli eredi del socio, era addebitabile al;
CP_2
• che la condotta del aveva causato anche CP_2 ulteriori danni, derivanti: dall'omesso utilizzo del credito di imposta IVA maturato per l'anno 2019,
a causa dal fatto che il non aveva apposto CP_2 il proprio necessario visto di conformità ai fini
6 dell'utilizzo; dall'omessa rottamazione di alcune cartelle di pagamento, in quanto il non CP_2 aveva avvisato la società della possibilità di avvalersi della rottamazione (a causa della quale la società non aveva usufruito di una riduzione dell'importo dovuto per imposte di € 14.127,33);
• Che, quindi, i danni patiti dalla società attrice a causa della negligenza dei convenuti erano pari a
€ 79.002,00, così sintetizzati:
- Danni da indeducibilità di costi non contabilizzati per € 8.166,00;
- Danni da errate e omesse contabilizzazioni di movimentazioni patrimoniali per € 51.956,00;
- Danni da mancato utilizzo di crediti in compensazione per € 712,00;
- Danni da omessi versamenti fiscali per €
18.168,00.
e la società CP_2 Parte_1 si sono costituite in giudizio
[...] ed hanno chiesto di respingere le domande proposte dall'attrice.
I convenuti hanno proposto domanda riconvenzionale nei confronti di CP_1
chiedendo il pagamento di:
[...]
- € 1.903,20, comprensivo di ritenuta d'acconto, a favore del Dott. , quale compenso CP_2 per la redazione della perizia asseverata in data
11/12/2019;
- € 1.464,00 ed € 36,60 nei confronti della
[...]
rispettivamente per la Parte_1 compilazione/trasmissione del modello Unico società di persone relativo all'anno d'imposta
2019 e per l'aggiornamento del libro unico del
7 personale.
Il convenuto ha inoltre formulato istanza CP_2 di chiamata in causa della società
[...]
al fine di essere manlevato Controparte_4 nel caso di condanna.
Il giudice di primo grado ha dunque differito la prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa della suddetta società assicuratrice, la quale si è costituita in giudizio ed ha chiesto di respingere le domande proposte nei suoi confronti.
La causa è stata istruita con consulenza tecnica d'ufficio e prove documentali ed è stata infine decisa con la sentenza n. 911/25 del Tribunale di
Genova, che ha così stabilito in dispositivo: “- rigetta le domande attoree in ordine ai fatti per cui
è causa;
- in accoglimento della domanda svolta in via riconvenzionale dal Dott. CP_2 dichiara tenuta e condanna già Controparte_5
al Controparte_8 pagamento in favore del Dott. CP_2 dell'importo di Euro 1.903,20, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di compenso per la redazione della perizia asseverata del 11 dicembre
2019; - in accoglimento della domanda svolta in via riconvenzionale da Parte_1
, dichiara tenuta e condanna
[...]
già Controparte_5 Controparte_8
al pagamento in favore di
[...] [...] dell'importo di Euro Parte_1
1.500,60, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, quale compenso per la compilazione del modello Unico società di persone relativo all'anno
8 d'imposta 2019 e l'aggiornamento del libro unico del personale;
- dichiara assorbita la domanda di manleva e le eccezioni formulate da
[...] per resistere alla domanda di CP_4 manleva;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice
a rifondere alle parti convenute
[...]
e dott. Controparte_3
, in solido tra loro, le spese di CP_2 lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice
a rifondere alla terza chiamata le spese CP_4 di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della CTU”.
Il Tribunale, pur riconoscendo che la ctu aveva rilevato sbilanci e contraddizioni tra le varie relazioni del 2016 e del 2019 redatte da CP_2 rispetto al bilancio di luglio 2020, e che le perizie del convenuto erano state redatte in spregio ai canoni di diligenza, ha, comunque respinto le domande attoree.
Secondo la sentenza, in particolare, ai sensi dell'art. 2343 c.c., spettava agli amministratori effettuare un controllo sulla corretta determinazione del minimo patrimonio netto da parte del professionista incaricato, per cui era onere della società informare con la massima trasparenza il dott. dell'esistenza e CP_2 della consistenza di tutte le poste patrimoniali.
Inoltre, anche se aveva l'onere di CP_2 controllare gli estratti conto e verificare
9 l'eventuale presenza di incassi o pagamenti riconducibili a fatture non presenti nei registri contabili, la sentenza ha escluso che parte attrice avesse dato prova di aver effettivamente subito un danno per la mancata contabilizzazione dei movimenti contabili non giustificati, mancando la necessaria documentazione contabile.
Con riferimento ai lamentati pagamenti ingiustificati per € 40.000,00, la sentenza ha rappresentato come il consulente tecnico non avesse potuto comprendere se i pagamenti fossero o meno inerenti all'attività d'impresa e se le fatture fossero state registrate o meno, a causa della mancata produzione della documentazione a supporto (registri contabili, fatture attive e passive, scontrini, estratti conto completi, prima nota, schede contabili ecc.). Il consulente tecnico aveva solo potuto rilevare che alcuni addebiti, per un valore di €1.050,00, erano da imputarsi obiettivamente a prelevamenti soci in quanto riferiti ad acquisti per esigenze personali (cure dimagranti ecc.).
Del pari, anche per i prelevamenti pari a €
50.000,00 circa, la mancanza di una contabilità ordinaria non aveva consentito al consulente di verificare se il denaro prelevato fosse stato immesso nella cassa sociale o meno.
In definitiva, sia per i pagamenti che per i prelevamenti, la mancanza della documentazione necessaria in atti non aveva consentito di affermare che parte attrice avesse effettivamente subito un danno per la mancata contabilizzazione.
La prova è stata ritenuta carente anche con
10 riferimento a quanto sostenuto dal convenuto rispetto all'omesso utilizzo del credito di imposta
IVA e all'omessa fruizione della rottamazione, con la precisazione, a questo ultimo proposito, che l'attore aveva successivamente fruito degli effetti positivi di cui aveva originariamente lamentato la perdita a causa dei convenuti (c.d. rottamazione quater).
La sentenza ha, poi, escluso che il consulente tecnico d'ufficio fosse tenuto ad acquisire ulteriore documentazione contabile necessaria alla prova del danno, così come richiesto dalla parte attrice, per le ragioni indicate nella propria ordinanza del 13/02/2024, secondo cui, così come affermato da Cass. civ. n. 5370/2023, il consulente contabile non poteva, ex art. 198
c.p.c., acquisire documenti volti a provare fatti principali a seguito del maturarsi di preclusioni istruttorie, se non previo consenso del le parti.
Il giudice di primo grado ha poi accolto le domande riconvenzionali del , rilevando: che non era CP_2 stato registrato alcun inadempimento rispetto alla redazione del Modello Unico società di persone relativo all'anno di imposta 2019 e all'aggiornamento del libro unico personale;
che, con riferimento alla redazione della perizia del
2019, le incongruenze riscontrate dal consulente tecnico d'ufficio non potevano fondare l'accoglimento dell'eccezione di inadempimento, essendo necessario, ai fini dell'esperibilità dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., che l'inadempimento e la violazione degli obblighi di diligenza avessero in concreto leso gli interessi
11 del cliente oggetto del contratto stipulato, impedendogli di trarre vantaggi dalla prestazione, il che non era risultato nel caso di specie.
Il giudice ha ritenuto conseguentemente assorbite le domande ed eccezioni relative alla posizione della società assicuratrice ed ha liquidato le spese di lite secondo soccombenza.
2 il giudizio di appello
La società ha impugnato la Controparte_1 sentenza in esame ed ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, di accogliere le domande proposte in primo grado e respingere le domande riconvenzionali proposte da , CP_2 condannando i convenuti a restituire le somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
In subordine, l'appellante ha richiesto di riformare la sentenza di primo grado quanto alla condanna alle spese, disponendo la compensazione delle spese legali e condannando e/o lo CP_2 Parte_1
a restituire le somme
[...] pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
In via istruttoria, l'appellante ha richiesto la rinnovazione o integrazione della CTU espletata durante il giudizio di primo grado.
, lo CP_2 Parte_1
e la società
[...] [...] si sono costituiti in giudizio, Controparte_4 chiedendo di confermare la sentenza impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 29 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti come
12 riportate in epigrafe.
3 I motivi di appello
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, sostenendo che, una volta dimostrata, da parte della società attrice, la sussistenza di pagamenti e prelievi non contabilizzati, gravava sui convenuti l'onere di dimostrare che tali spese corrispondevano a pagamenti per cui non era dovuta alcuna contabilizzazione. In questo senso, i documenti che il consulente tecnico d'ufficio ha riferito essere mancanti non sarebbero serviti a supportare la domanda della società attrice, ma le difese dei convenuti.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha denunciato ulteriormente la violazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, sostenendo che il giudice aveva posto a carico della società attrice l'onere di produrre una prova negativa o impossibile.
A tal proposito, l'appellante ha osservato che non era possibile fornire documenti contabili suscettibili di provare la destinazione a scopi personali delle somme prelevate dal socio
[...]
, in quanto proprio dall'utilizzo a fini Per_1 privati era derivata la mancanza di qualsiasi dato contabile.
Inoltre, la società attrice, essendo una società di persone, non era tenuta a redigere la contabilità ordinaria, per cui determinati documenti richiesti dal consulente tecnico d'ufficio (ad es., la c.d. prima nota e le schede contabili) non esistevano.
13 Con riferimento poi ai pagamenti privi di giustificativi per € 40.000,00, secondo l'appellante, gli stessi risultavano in via documentale dagli estratti conto della società, per cui era stato necessariamente provato un danno, in quanto: o la somma era inerente all'attività di impresa, e, quindi, era stato dimostrato il danno da indeducibilità dei costi;
oppure la somma non era inerente all'attività di impresa, e quindi i pagamenti avrebbero dovuto essere contabilizzati come prelevamento soci o voci similari (anticipi sugli utili o finanziamenti al socio).
Tra l'altro, secondo l'appellante, la sentenza aveva mancato di valorizzare la sopravvenienza passiva risultante dal bilancio del 31 agosto 2020 nella valutazione sulla prova del danno.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha lamentato che la sentenza, pur riconoscendo, in aderenza alla CTU, che una somma pari a €
1.050,00 era oggettivamente da imputarsi a prelevamenti soci, in quanto riferita ad acquisti per esigenze personali (cure dimagranti, ecc.), non aveva, tuttavia, fatto derivare da tale accertamento la condanna al risarcimento dei convenuti, i quali avrebbero dovuto contabilizzare tale somma in modo idoneo a consentirne il recupero a carico del socio. Tale condanna assumeva rilievo anche ai fini delle determinazioni da assumere in punto di spese del giudizio.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante ha sostenuto che la sentenza aveva errato nel ritenere applicabile l'art. 2343, co. 3, c.c., in quanto relativo alle società per azioni, ma non alle
14 società di persone oggetto di trasformazione in società a responsabilità limitata, alle quali doveva, invece, essere applicato l'art. 2465 c.c., che non prevede un analogo controllo a carico degli amministratori. L'art. 2343, co. 3, c.c., pertanto, non poteva essere usato per sostenere un concorso di colpa dell'appellante nella causazione del danno o la fondatezza della domanda riconvenzionale dei convenuti.
Con il quinto motivo di appello, la società appellante ha impugnato la sentenza in relazione al capo relativo all'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti. Al riguardo, l'appellante ha sostenuto che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. poteva essere opposta soltanto in presenza di integrale inadempimento, dovendosi, invece, distinguere tra i presupposti per la risoluzione del contratto, con i relativi requisiti di gra vità dell'inadempimento, e quelli per l'eccezione di inadempimento. Poiché la redazione di una perizia errata, inidonea a raggiungere lo scopo per cui era stata commissionata, aveva inciso sugli interessi della società, l'onere della prova di aver adempiuto in modo esatto gravava sui convenuti, i quali non avevano fornito la prova necessaria. Il conseguente rigetto della domanda riconvenzionale avrebbe assunto rilievo anche quanto alla condanna alle spese.
Inoltre, anche aderendo all'interpretazione data dal giudice di primo grado e richiedendo, dunque, un inadempimento integrale, la sentenza era
15 comunque errata, in quanto l'appellante non aveva tratto alcun beneficio dalla perizia ed anzi ne aveva subito un danno.
Con il sesto motivo di appello, l'appellante ha lamentato la violazione degli artt. 194 e 198 c.p.c., sostenendo che il consulente tecnico d'ufficio doveva acquisire la documentazione probatoria ritenuta necessaria a rispondere ai quesiti, in quanto la stessa non era strumentale a provare fatti principali posti a fondamento della domanda, ma il mero quantum del danno;
anche a ritenere che si trattasse della prova di fatti principali, il consulente doveva comunque acquisire la documentazione, in quanto la CTU contabile non
è sottoposta alla relativa preclusione probatoria;
anche qualora avesse ritenuto di non poter acquisire la documentazione, il consulente avrebbe dovuto procedere alla quantificazione del danno tramite una stima dei pagamenti deducibili e non deducibili e dell'importo da tenere in cassa per società simili alla società attrice.
Con il settimo motivo di appello, l'appellante ha lamentato che la sentenza aveva errato nel porre le spese integralmente a carico dell'attore, in quanto, anche a ritenere non provata l'entità del danno, erano stati provati gli elementi costitutivi della domanda, ossia l'inadempimento, la capacità dell'inadempimento a cagionare un danno e l'esistenza del danno. Inoltre, il danno da omessi versamenti fiscali, derivante dalla mancata segnalazione da parte dei convenuti della possibilità di accedere alla c.d. rottamazione quater, esisteva al momento dell'avvio del
16 contenzioso, pur essendo venuto meno in corso di causa per la sopravvenuta possibilità di accedere a tale rottamazione: di tale circostanza il giudice avrebbe dovuto tenere conto ai fini della c.d. soccombenza virtuale.
4 Mancato assolvimento dell'onere di allegazione e della prova da parte di Controparte_1
Il primo, il secondo ed il terzo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
Va premesso che «la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno esige sempre che
l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto» (Cass.
17408/12). L'onere di deduzione dei fatti posti a fondamento della pretesa, infatti, richiesto dall'art. 163 c.p.c., n. 4, va adempiuto, in primo luogo, descrivendo tali fatti: sicchè, quando tale deduzione sia mancata, nulla rileva che quei fatti possano per avventura risultare provati all'esito della lite, per la semplice ragione che, in mancanza di tempestiva deduzione, essi non sono mai entrati a far parte del thema decidendum
(Cass. 24607/17). Inoltre, in difetto di allegazione, la successiva produzione documentale, pur attestando la sussistenza di quei fatti, non è in alcun modo idonea a compensare il difetto originario di allegazione perché ciò costituirebbe un ampliamento indebito del thema decidendum (Cass. 7115/13).
Tali oneri di allegazione non risultano assolti da parte dell'appellante nel giudizio di primo grado, per cui non è possibile verificare la fondatezza
17 della domanda proposta.
L'appellante, al fine di richiedere il risarcimento del danno, si è limitato a proporre un proprio conteggio, sommando una pluralità di pagamenti e prelievi avvenuti nel corso degli anni, non meglio identificati nelle singole poste, tratti da alcuni estratti conto della società. Operata tale sommatoria, l'appellante ha affermato che tutto il complesso di pagamenti così accumulati dimostrava l'esistenza di un danno a carico della società, derivante o dalla mancata registrazione dei costi inerenti all'attività di impresa ai fini della riduzione delle imposte o dalla mancata contabilizzazione a carico del socio dei pagamenti e prelevamenti effettuati da quest'ultimo per fini personali.
La domanda così proposta, tuttavia, non consente alcuna seria verifica dei presupposti del risarcimento.
L'appellante, infatti, non ha fornito alcuna specifica allegazione o contestualizzazione a proposito delle singole poste che, secondo la sua ricostruzione, avrebbero condotto al danno, né ha circoscritto in modo chiaro i periodi temporali di riferimento per ciascun danno ipotizzato.
L'attore avrebbe dovuto indicare puntualmente i singoli costi ritenuti ingiustificati, fornendo per ciascuno di essi le informazioni da cui ricavare la necessità della contabilizzazione, la relativa omissione da parte del professionista incaricato ed il conseguente danno.
Da una parte, infatti, in relazione a ciascun pagamento inerente all'attività di impresa e non
18 contabilizzato, per la prova del danno risulta necessario verificare la tipologia di spese di cui si tratta, la sussistenza dei presupposti per la deducibilità dei costi e l'eventuale percentuale entro cui tale deducibilità avrebbe potuto operare anno per anno.
Dall'altra, la verifica circa la sussistenza o meno di un danno derivante da eventuali spese a titolo personale di alcuno dei soci avrebbe richiesto una più chiara allegazione e dimostrazione dei rapporti economici tra i soci e la società, essendo necessario confrontare le singole spese con altre informazioni suscettibili di escludere la sussistenza di un danno, quali ad esempio i calcoli relativi alla ripartizione degli utili.
In ogni caso, nessuna di tali verifiche è in radice possibile in assenza di una chiara allegazione delle spese contestate: la mera indicazione di una somma complessiva di pagamenti e prelievi, tra l'altro accompagnata da una documentazione contabile parziale e lacunosa, non consente un adeguato contraddittorio né permette di circoscrivere sufficientemente l'oggetto dell'indagine.
Del resto, la prospettazione proposta dalla società appare incompleta e decontestualizzata anche quanto ai periodi di riferimento, circostanza, questa, essenziale per capire chi, tra i due convenuti, che si alternarono nel corso degli anni, nella verifica della contabilità della società, era legittimato sul piano passivo in relazione alle diverse poste di danno. La società ha lamentato, infatti, una serie di operazioni realizzate dal socio
19 , deceduto nel 2016, ma non Persona_1 chiarisce poi che cosa sia accaduto negli anni intercorsi tra la morte del socio e la trasformazione societaria, tentando di dimostrare parte dell'asserito danno emerso nel 2020 attraverso condotte risalenti a qual che anno prima.
Inoltre, le stesse prospettazioni e produzioni di parte appellante generano incertezza in merito all'identificazione degli addebiti mossi alla controparte, con inevitabili ripercussioni anche in punto prova.
In via esemplificativa, si rileva che la società ha allegato, nel proprio atto di citazione in primo grado, di aver notato nel bilancio di apertura di gennaio 2020 una differenza nella valutazione del patrimonio rispetto alla perizia del 2019 pari a €
97.120,03 di attività in realtà inesistenti. Nel proprio atto di appello, tuttavia, la società ha determinato il danno anche sulla base della sopravvenienza passiva registrata nel bilancio di agosto 2020, pari ad € 45.164,00, senza, però, chiarire quale significato possano avere, nella prova del danno, tali due somme così divergenti.
Ancora, nel proprio atto di citazione in primo grado e nel successivo atto di appello, la società appellante ha insistito nel proprio calcolo di €
40.000,00 circa di pagamenti ingiustificati e di €
50.000 circa di prelevamenti. Tuttavia, nella relazione del dott. prodotta dall'attrice Parte_2 in primo grado, in allegato alla memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., i conteggi sono del tutto diversi, con indicazione di addirittura € 374.978,98 di
20 pagamenti privi di contabilizzazione dal 2010 al
2019 e di € 267.458,00 di prelevamenti da parte dei soci eccedenti rispetto agli utili nel medesimo periodo di tempo.
Tali dati, oltre a manifestare l'incertezza dei conteggi proposti dall'appellante e del periodo da prendere in considerazione, generano oltretutto dei dubbi circa l'intera prospettazione della
[...]
considerando che il socio CP_1 Persona_1
è deceduto nel 2016 e che, secondo la relazione depositata dalla stessa appellante, i pagamenti ingiustificati ed i prelevamenti sarebbero continuati fino al 2019.
Infine, anche a voler superare quanto sopra (e non si vede come si potrebbe), si deve, comunque, rimarcare che non c'è alcuna prova dell'esistenza di un danno e del relativo nesso di causalità.
In questo senso, non è corretto sostenere che l'onere della prova dei fatti principali si sia esaurita con la dimostrazione di pagamenti e prelievi e che invece i convenuti fossero tenuti a dimostrare l'assenza di obblighi di contabilizzazione. Al contrario, prelievi e pagamenti appartengono all'ordinarietà dell'attività societaria e non forniscono, di per sé, alcun dato univoco a proposito dell'esistenza di un danno.
Come ben specificato da Cass. 12627/25,
l'inadempimento è, comunque, solo uno degli elementi che compongono il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale. L'inadempimento
“non coincide certamente con il danno risarcibile
21 (danno conseguenza), e ancor prima non vale di per sé a dimostrare nemmeno l'esistenza di un evento di danno, ossia della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato: evento legato alla condotta da nesso di causalità materiale”. Il diritto al risarcimento sorge solo in presenza degli altri elementi costitutivi e cioè di un danno-conseguenza, distinto a sua volta dal danno-evento e a esso legato da un nesso di causalità giuridica (art. 1223 cod. civ.), da verificare secondo i medesimi criteri probabilistici
(Cass. 24/10/2017, n. 25112; 26/06/2018, n.
16803; 14/11/2022, n. 33466) e dello stesso nesso di causalità.
Ai fini dell'accertamento del danno è necessario, sotto il profilo del nesso causale, valutare se il creditore dell'altrui prestazione professionale avrebbe, con ragionevole certezza, potuto conseguire una situazione economicamente più vantaggiosa, qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione.
Il danno conseguente all'inadempimento, infatti, deve essere potenzialmente ricollegabile alla stregua dei criteri obiettivi all'inadempimento da cui deriva.
In sostanza, bisogna domandarsi che cosa sarebbe successo se il professionista avesse adempiuto diligentemente la propria prestazione?
La società committente avrebbe conseguito un vantaggio patrimoniale?
Allo stato, non è possibile rispondere a tale domanda. Sul punto, la ctu ha dato atto del fatto che dalla contabilità della società appellante
22 emergono pagamenti a terzi relativi a “spese per ristoranti, bar, acquisti presso supermercati, ecc, per i quali non è possibile capire se siano o meno inerenti all'attività d'impresa (spese di rappresentanza o acquisti per l'azienda ecc), e se le fatture siano state registrate o meno, a causa della mancata produzione della documentazione a supporto (registri contabili, fatture attive e passive, scontrini, estratti conto completi, prima nota, schede contabili ecc.)” (ctu, pag. 9).
Non c'è, quindi, prova né del fatto che tali spese sono estranee all'attività di impresa svolta, né del fatto che, se inerenti, tali costi fossero, comunque, deducibili. Sul punto, il ctu si è così espresso: “La verifica dell'effettivo danno subito da parte attrice, richiede un preventivo controllo della effettiva mancata contabilizzazione delle fatture relative ai “pagamenti ingiustificati” quantificati, nell'atto di citazione al punto II, in euro 40.000 e all'effettiva deducibilità fiscale degli stessi (eventuali pagamenti indeducibili non hanno effetti sulle imposte pagate dalla società e dai soci)” (ctu, pag. 13).
Inoltre, la ctu ha riscontrato alcuni prelevamenti dal c/c societario in contanti rispetto ai quali non
è possibile appurare se “il denaro prelevato sia stato immesso nella cassa sociale per effettuare pagamenti correnti oppure se sia stato prelevato dai soci” (ctu pag. 9).
Se il denaro fosse stato immesso nella cassa sociale, ovviamente, non ci sarebbe stata alcuna anomalia contabile. Il CTU, per verificare se parte attrice abbia effettivamente patito un danno, deve
23 ricostruire tutte le movimentazioni finanziarie
(contabilità ordinaria) per i periodi nei quali sono stati effettuati i suddetti pagamenti, ma la mancata produzione dei registri contabili, delle fatture, prima nota e degli estratti conto, non consente di effettuare il suddetto controllo (ctu pagg. 13 e 14)
In tale quadro, l'eventuale mancanza di documenti contabili obbligatori non può mutare la distribuzione dell'onere della prova, per essere utilizzata a danno dei convenuti.
Occorre osservare che la disciplina di legge impone la tenuta di determinati libri contabili e documenti di rilievo fiscale, a seconda della complessità della società. La società può limitarsi ad aderire ai riferiti obblighi di legge, senza tenere o conservare alcun dato contabile ulteriore rispetto a quanto strettamente dovuto per legge, ma non può poi basarsi sulla conseguente carenza di dati contabili al fine di richiedere il risarcimento di spese che asserisce ingiustificate senza riuscire a dimostrarlo. L'assenza di elementi di prova non può che andare a svantaggio della parte gravata dall'onere della prova.
Per quanto riguarda, infine, l'importo di 1.050,00 euro, che la sentenza ha ricondotto, in aderenza alle risultanze della CTU, a spese per ragioni personali del socio , si osserva che anche Per_1 sotto tale profilo vi sono analoghi difetti di allegazione e di prova sopra esaminati. Tale importo è stato indicato non dalla parte appellante, bensì, per la prima volta, dal ctu, in sede di operazioni peritali, quando erano preclusi
24 i termini per le allegazioni;
nessuna delle parti ha chiarito se trattasi di un unico importo o della sommatoria di più spese, articolatesi negli anni e, quindi, a chi, tra la società convenuta o il professionista, era addebitale l'eventuale infortunio professionale;
niente consente di determinare se la suddetta somma fu o meno recuperata a carico del socio (né per quali ragioni essa non sia recuperabile dai suoi eredi) nel corso degli anni, o se fu considerata in sede di ripartizione degli utili, o se fu restituita.
5. La domanda riconvenzionale dei convenuti e
l'applicazione dell'art. 2343, co. 3, c.c.
Il quarto e quinto motivo di appello, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale dei convenuti in primo grado, l'appellante ha derivato la possibilità di esperire l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. da quanto rilevato dal consulente tecnico in punto di incongruenze della perizia e difetto di diligenza.
Su tali basi, l'appellante ha sostenuto che la perizia fosse inadeguata a raggiungere lo scopo a cui era destinata.
L'appellante non ha, tuttavia, specificato in quale modo gli errori della perizia abbiano pregiudicato l'interesse avuto di mira dalla società.
Risulta, infatti, che la perizia fosse strumentale alla trasformazione societaria, con passaggio dalla forma della società di persone alla forma di società di capitali, e che tale trasformazione in effetti avvenne. Lo scopo di tale perizia è quello di determinare il capitale sociale che costituirà la
25 principale garanzia nei confronti dei terzi, a seguito della trasformazione da società di persone a società di capitali, con conseguente mutamento del regime di responsabilità per i debiti sociali.
Sotto tale profilo, le inesattezze evidenziate dal ctu non hanno affatto impedito il raggiungimento dello scopo per cui l'incarico fu conferito ovvero consentire suddetta la trasformazione. Non risulta che, una volta scoperta la differenza nei conteggi, la società dovette riconsiderare la propria forma societaria o che la trasformazione fu viziata in qualche modo.
Inoltre, la società ha sostenuto che la scoperta delle incongruenze nei conteggi fu l'occasione per verificare il conto corrente e scoprire gli asseriti ulteriori inadempimenti. Tale dato, tuttavia, non assume rilievo ai fini del giudizio sull'eccezione di inadempimento: l'inadempimento nella verifica dei conti correnti riguarda, infatti, una prestazione diversa rispetto a quella di redazione della perizia.
In definitiva, la società non risulta aver chiaramente allegato e dimostrato un pregiudizio agli interessi della società di rilievo tale da giustificare l'eccezione di inadempimento.
Da ciò consegue la conferma della sentenza di primo grado, che ha inteso dare continuità alla giurisprudenza che considera contrario a buona fede l'esercizio dell'eccezione di inadempimento, in assenza di un pregiudizio agli interessi della parte adempiente.
Circa tale orientamento, si osserva che anche recentemente la Suprema Corte (Cass.
5071/2025), richiamando pronunce precedenti,
26 ha sottolineato che: “L'istituto previsto dall'art.
1460 cod. civ. è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva
l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede "avuto riguardo alle circostanze", laddove il concetto di buona fede de ve essere inteso in senso oggettivo, cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune (in tal senso da ultimo
Cass. 28.12.2023 n. 36295).
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, affermato che "per stabilire in concreto se
l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppure no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte" (ex multis Cass.
28.12.2023 n.36295; Cass.
4.2.2009 n.
2720; Cass. 10.11.2003 n. 16822)”.
Da quanto sopra esposto, deriva l'irrilevanza di quanto osservato dall'appellante circa l'applicazione dell'art. 2343, co. 3, c.c., con conseguente assorbimento del relativo motivo di appello: a prescindere, infatti, dalla sussistenza o meno di obblighi di controllo del socio sulla redazione della perizia, la domanda riconvenzionale avrebbe dovuto comunque essere accolta, per i motivi sopra detti.
27
6. Inammissibilità del sesto motivo di appello.
Il sesto motivo di appello è inammissibile ex art. 342 c.p.c.
Al riguardo, si osserva che la CTU ha lamentato la mancanza di documenti necessari a ricostruire l'effettiva sussistenza del danno.
Rispetto a tali considerazioni, la società appellante ha impugnato la sentenza, sostenendo che il consulente tecnico d'ufficio avrebbe dovuto acquisire tutti i documenti necessari alla prova del danno oppure determinarlo tramite stima.
L'appellante non ha, tuttavia, indicato né quali specifici documenti contabili, tra quelli elencati dal consulente, siano effettivamente a disposizione della società ai fini dell'assolvimento di tale onere probatorio, né in quale modo l'eventuale acquisizione dei suddetti ulteriori atti avrebbe potuto mutare gli esiti a cui è giunta la sentenza.
Al contrario, la stessa appellante ha osservato che taluni dei documenti contabili a cui il consulente ha fatto riferimento sono, in realtà, inesistenti, a causa della contabilità semplificata a cui la società era tenuta. Sotto tale profilo, pertanto, non si comprende quale rilevanza potrebbe assumere, ai fini del decidere, un'eventuale integrazione dell'attività di consulenza: secondo la prospettazione della stessa appellante, infatti, il quadro probatorio contabile sembrerebbe destinato a rimanere lacunoso ed insufficiente a raggiungere il livello di completezza richiesto dal consulente tecnico.
In assenza di qualsiasi prova circa la sussistenza
28 di un danno, non è possibile quantificare in via ipotetica l'entità del danno tramite valutazioni di stima. Sotto tale profilo, l'appello, sostenendo che si tratti soltanto di determinare il quantum di un danno dimostrato, non si confronta con gli esiti a cui è giunta la sentenza e con le osservazioni del consulente tecnico d'ufficio. Attraverso tale censura, l'appellante richiede un'operazione, ossia il confronto con altre società simili a fini di stima, di cui non spiega adeguatamente la rilevanza ai fini della modifica della sentenza e che appare anzi, alla luce del contenuto del provvedimento impugnato, del tutto irrilevante.
Con riferimento a quanto ritenuto dall'appellante a proposito della ripartizione dell'onere della prova, si rinvia a ciò che è stato già sopra osservato.
7. Impugnazione della condanna alle spese e soccombenza virtuale.
Il settimo motivo di appello è infondato e deve essere respinto.
Non è corretto quanto sostenuto dall'appellante, circa l'avvenuta prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, eccetto il quantum del danno: per tutto quanto sopra esposto, non è stata provata in radice la sussistenza di un danno risarcibile.
Anche con riferimento alla mancata adesione alla c.d. rottamazione quater, la sentenza non è addivenuta ad un accertamento di responsabilità
a carico del o del suo studio. CP_2
Non c'è prova del fatto che la società informò i convenuti della notifica delle cartelle, onde
29 consentire a questi ultimi di suggerire il ricorso alla rottamazione.
In definitiva, non sussiste dubbio che, essendo parte appellante soccombente, avendo visto respinte tutte le proprie domande ed essendo stata condannata al pagamento delle somme richieste dai convenuti in primo grado in via riconvenzionale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese di lite devono gravare su quest'ultima.
7 Rapporto tra e CP_2 [...]
Controparte_4
In virtù del rigetto integrale dell'appello, non occorre esprimersi circa le ulteriori domande, istanze istruttorie ed osservazioni di CP_2
e di
[...] Controparte_4 concernenti il relativo rapporto assicurativo.
8 Le spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di
Queste sono state liquidate Controparte_1 tenendo conto dei valori medi per la fase introduttiva e di studio, minimi per la fase istruttoria e decisoria, nonché dell'incremento per l'assistenza di più parti nei rapporti tra la parte soccombente e la parte Parte_3
e
[...] Parte_1
Le spese di lite sono state liquidate secondo
[...]
i parametri minimi nei rapporti con così CP_4 come in primo grado.
PQM
1) Rigetta l'appello di e conferma Controparte_1 la sentenza del Tribunale di Genova 911/25, datata e pubblicata il 2 aprile 2025;
30 2) condanna al pagamento delle Controparte_1 spese del presente giudizio a favore di CP_2
e
[...] Parte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, che si determinano in € 12.483,90 per compensi, oltre spese generali e oneri di legge;
3) condanna al pagamento delle Controparte_1 spese del presente giudizio a favore di
[...]
in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, che si determinano in € 7.160,00 per compensi, oltre spese generali e oneri di legge;
4) dà atto che sussistono in capo a parte appellante i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.P.R.
n. 115/02 per il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova 28 ottobre 2025
Il Relatore Il Presidente
ZI PE LO NO
La minu ta della presen te sen tenza è stata redatta dal magistrato ordinario in tirocinio Do tt. Lorenzo Vescovo
31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei consiglieri:
Dott. LO NO Presidente
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. ZI PE Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata dall'avv. Marco Turci e dall'Avv. Luca Calzolari, del Foro di Genova, per mandato allegato alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
e CP_2 Controparte_3
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentati dall'avv. Roberto Atzori, per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATI
E CONTRO
in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato dall'avv. Ugo Carassale, per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello
1 APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma e/o annullamento della Sentenza del
Tribunale di Genova (dott.ssa Stefania Polichetti)
n. 911/2025 pubblicata il 2 aprile 2025 e notificata all'odierna appellante il 5 aprile 2025 emessa all'esito della causa civile avente RG n.
7065/2021, contrariis reiectis, previe le pronunce tutte del caso:
− accogliere le domande proposte da CP_1 in primo grado e per l'effetto accertare
[...]
l'inadempimento contrattuale del Dott. CP_2
e/o dello
[...] Parte_1 nell'esecuzione del mandato
[...] professionale nei confronti di e, Controparte_1 per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento a favore di della Controparte_1 somma di Euro 79.000,00 a titolo di risarcimento danni ovvero della maggiore o minor somma eventualmente determinata ad esito d i istruttoria in corso di causa, anche in via equitativa, in aggiunta ad interessi e rivalutazione monetaria, per le ragioni di cui in narrativa;
− accogliere le domande proposte da CP_1 in primo grado e per l'effetto rigettare la
[...] domanda riconvenzionale formulata dal Dott.
in quanto infondata in fatto e in CP_2 diritto, per le ragioni di cui in narrativa, e per
l'effetto, condannare il Dott. a CP_2 restituire a le somme da questa Controparte_5 corrisposte in virtù della sentenza impugnata,
2 maggiorate di rivalutazione e interessi.
− in via subordinata, riformare e/o annullare la sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna di alla rifusione Controparte_5 delle spese legale delle parti convenute e della terza chiamata e disporre la compensazione, totale
o parziale delle stesse, per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare il Dott. CP_2
e/o lo
[...] Parte_1
a restituire a
[...] CP_5 le somme da questa corrisposte a titolo di
[...] spese legali in virtù della sentenza impugnata, maggiorate di rivalutazione e interessi.
− in via istruttoria, disporre la rinnovazione e/o
l'integrazione della CTU espletata durante il giudizio di primo grado, per le ragioni di cui in narrativa;
Con vittoria di spese diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Con ogni pronuncia consequenziale”.
PER PARTI APPELLATE E CP_2 [...]
Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis,
- in conferma integrale dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Genova n. 911/2025 pubblicata in data 02 aprile 2025, respingere l'atto di appello e le domande di in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., in quanto infondate;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dichiarare
in persona del Controparte_4 legale rappresentante p.t., tenuta a manlevare il
3 Dott. da ogni pretesa di CP_2 CP_5
condannandola a rifondere al convenuto
[...] appellato quanto sarà eventualmente tenuto a pagare a Controparte_1
- con vittoria di spese e competenze del presente procedimento ed eventuali successive”.
PER PARTE APPELLATA
[...]
Controparte_4
“Si chiede alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova di respingere integralmente l'atto di appello proposto da , confermando CP_5 integralmente la decisione impugnata e condannando l'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio di appello.
In subordine, ed in accoglimento delle proposte questioni sul rapporto assicurativo, ordini al Dott.
e/o alla Società di depositare la CP_2 denuncia IVA per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022
e/o quantomeno ad acquisirle presso la CP_6 competente Autorità finanziaria.
Nell'ipotesi di soccombenza, limitare la prestazione di al 50%, dedotta comunque la franchigia CP_6 di € 2.500, applicando la regola proporzionale di cui all'art. 1898 c.c. correlata allo squilibrio del valore di affari dichiarato.
Respinga ogni richiesta istruttoria proposta dall'appellante.
Vinte le spese”.
Parole chiave: risarcimento del danno – responsabilità professionale - eccezione di inadempimento
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado.
4 Con atto di citazione, la società Controparte_1 ha convenuto in giudizio e la CP_2 società Parte_1
per ottenere il risarcimento del danno
[...] asseritamente subito a causa di una serie di negligenze ed inadempimenti, addebitabili ai convenuti nello svolgimento delle proprie prestazioni professionali a favore della società attrice.
La società ha sostenuto:
• di essersi avvalsa, sin dalla propria costituzione, della consulenza contabile e lavoristica del commercialista e del suo studio, CP_2 per la gestione della contabilità e fiscalità e la verifica dei conti correnti della società;
• di aver affidato al , a seguito della morte CP_2 del socio nel 02/11/2016, la Persona_1 valutazione del capitale economico della CP_7
(poi divenuta a seguito della Controparte_1 trasformazione da società di persone a società di capitali), per la determinazione del valore della quota da liquidare agli eredi del socio defunto;
• di aver affidato a anche la CP_2 redazione della perizia necessaria alla trasformazione societaria, la quale era stata asseverata in data 11/12/2019;
• di aver proceduto, dopo l'effettuazione della perizia, a ricostruire tutte le proprie attività e passività con l'aiuto del medesimo , al fine CP_2 di redigere il proprio bilancio di apertura del
01/01/2020 come società di capitali;
• di aver riscontrato, in tale occasione, una differenza negativa tra il valore delle attività e
5 delle passività contabili, rispetto ai dati della perizia asseverata in data 11/12/2019, pari a €
97.120,03;
• di aver esaminato i propri conti correnti al fine di comprendere le ragioni di tale differenza, venendo così a conoscenza che vi erano stati € 40.000 circa di pagamenti effettuati dalla società senza contabilizzazione di alcuna fattura e € 50.000,00 circa di prelevamenti da parte del socio defunto presumibilmente per scopi Persona_1 personali ed ormai non più recuperabili dagli eredi del socio;
• che ciò denotava la negligenza con cui CP_2 aveva redatto la perizia del 2019;
• Che, inoltre, considerato che i convenuti avevano tra i propri compiti quello di verificare i conti correnti per procedere alle dovute registrazioni contabili, avrebbero dovuto segnalare che vi erano
40.000 euro di costi che avrebbero dovuto essere dedotti;
• Che tale ulteriore negligenza aveva causato alla società un danno di € 8.166,00, quali maggiori imposte da pagare per non aver potuto dedurre i costi di cui sopra;
• Che anche il danno conseguente ai prelevamenti effettuati dal socio per scopi personali, Per_1 pari a € 51.956,00, ormai non più recuperabili dagli eredi del socio, era addebitabile al;
CP_2
• che la condotta del aveva causato anche CP_2 ulteriori danni, derivanti: dall'omesso utilizzo del credito di imposta IVA maturato per l'anno 2019,
a causa dal fatto che il non aveva apposto CP_2 il proprio necessario visto di conformità ai fini
6 dell'utilizzo; dall'omessa rottamazione di alcune cartelle di pagamento, in quanto il non CP_2 aveva avvisato la società della possibilità di avvalersi della rottamazione (a causa della quale la società non aveva usufruito di una riduzione dell'importo dovuto per imposte di € 14.127,33);
• Che, quindi, i danni patiti dalla società attrice a causa della negligenza dei convenuti erano pari a
€ 79.002,00, così sintetizzati:
- Danni da indeducibilità di costi non contabilizzati per € 8.166,00;
- Danni da errate e omesse contabilizzazioni di movimentazioni patrimoniali per € 51.956,00;
- Danni da mancato utilizzo di crediti in compensazione per € 712,00;
- Danni da omessi versamenti fiscali per €
18.168,00.
e la società CP_2 Parte_1 si sono costituite in giudizio
[...] ed hanno chiesto di respingere le domande proposte dall'attrice.
I convenuti hanno proposto domanda riconvenzionale nei confronti di CP_1
chiedendo il pagamento di:
[...]
- € 1.903,20, comprensivo di ritenuta d'acconto, a favore del Dott. , quale compenso CP_2 per la redazione della perizia asseverata in data
11/12/2019;
- € 1.464,00 ed € 36,60 nei confronti della
[...]
rispettivamente per la Parte_1 compilazione/trasmissione del modello Unico società di persone relativo all'anno d'imposta
2019 e per l'aggiornamento del libro unico del
7 personale.
Il convenuto ha inoltre formulato istanza CP_2 di chiamata in causa della società
[...]
al fine di essere manlevato Controparte_4 nel caso di condanna.
Il giudice di primo grado ha dunque differito la prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa della suddetta società assicuratrice, la quale si è costituita in giudizio ed ha chiesto di respingere le domande proposte nei suoi confronti.
La causa è stata istruita con consulenza tecnica d'ufficio e prove documentali ed è stata infine decisa con la sentenza n. 911/25 del Tribunale di
Genova, che ha così stabilito in dispositivo: “- rigetta le domande attoree in ordine ai fatti per cui
è causa;
- in accoglimento della domanda svolta in via riconvenzionale dal Dott. CP_2 dichiara tenuta e condanna già Controparte_5
al Controparte_8 pagamento in favore del Dott. CP_2 dell'importo di Euro 1.903,20, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di compenso per la redazione della perizia asseverata del 11 dicembre
2019; - in accoglimento della domanda svolta in via riconvenzionale da Parte_1
, dichiara tenuta e condanna
[...]
già Controparte_5 Controparte_8
al pagamento in favore di
[...] [...] dell'importo di Euro Parte_1
1.500,60, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, quale compenso per la compilazione del modello Unico società di persone relativo all'anno
8 d'imposta 2019 e l'aggiornamento del libro unico del personale;
- dichiara assorbita la domanda di manleva e le eccezioni formulate da
[...] per resistere alla domanda di CP_4 manleva;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice
a rifondere alle parti convenute
[...]
e dott. Controparte_3
, in solido tra loro, le spese di CP_2 lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice
a rifondere alla terza chiamata le spese CP_4 di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della CTU”.
Il Tribunale, pur riconoscendo che la ctu aveva rilevato sbilanci e contraddizioni tra le varie relazioni del 2016 e del 2019 redatte da CP_2 rispetto al bilancio di luglio 2020, e che le perizie del convenuto erano state redatte in spregio ai canoni di diligenza, ha, comunque respinto le domande attoree.
Secondo la sentenza, in particolare, ai sensi dell'art. 2343 c.c., spettava agli amministratori effettuare un controllo sulla corretta determinazione del minimo patrimonio netto da parte del professionista incaricato, per cui era onere della società informare con la massima trasparenza il dott. dell'esistenza e CP_2 della consistenza di tutte le poste patrimoniali.
Inoltre, anche se aveva l'onere di CP_2 controllare gli estratti conto e verificare
9 l'eventuale presenza di incassi o pagamenti riconducibili a fatture non presenti nei registri contabili, la sentenza ha escluso che parte attrice avesse dato prova di aver effettivamente subito un danno per la mancata contabilizzazione dei movimenti contabili non giustificati, mancando la necessaria documentazione contabile.
Con riferimento ai lamentati pagamenti ingiustificati per € 40.000,00, la sentenza ha rappresentato come il consulente tecnico non avesse potuto comprendere se i pagamenti fossero o meno inerenti all'attività d'impresa e se le fatture fossero state registrate o meno, a causa della mancata produzione della documentazione a supporto (registri contabili, fatture attive e passive, scontrini, estratti conto completi, prima nota, schede contabili ecc.). Il consulente tecnico aveva solo potuto rilevare che alcuni addebiti, per un valore di €1.050,00, erano da imputarsi obiettivamente a prelevamenti soci in quanto riferiti ad acquisti per esigenze personali (cure dimagranti ecc.).
Del pari, anche per i prelevamenti pari a €
50.000,00 circa, la mancanza di una contabilità ordinaria non aveva consentito al consulente di verificare se il denaro prelevato fosse stato immesso nella cassa sociale o meno.
In definitiva, sia per i pagamenti che per i prelevamenti, la mancanza della documentazione necessaria in atti non aveva consentito di affermare che parte attrice avesse effettivamente subito un danno per la mancata contabilizzazione.
La prova è stata ritenuta carente anche con
10 riferimento a quanto sostenuto dal convenuto rispetto all'omesso utilizzo del credito di imposta
IVA e all'omessa fruizione della rottamazione, con la precisazione, a questo ultimo proposito, che l'attore aveva successivamente fruito degli effetti positivi di cui aveva originariamente lamentato la perdita a causa dei convenuti (c.d. rottamazione quater).
La sentenza ha, poi, escluso che il consulente tecnico d'ufficio fosse tenuto ad acquisire ulteriore documentazione contabile necessaria alla prova del danno, così come richiesto dalla parte attrice, per le ragioni indicate nella propria ordinanza del 13/02/2024, secondo cui, così come affermato da Cass. civ. n. 5370/2023, il consulente contabile non poteva, ex art. 198
c.p.c., acquisire documenti volti a provare fatti principali a seguito del maturarsi di preclusioni istruttorie, se non previo consenso del le parti.
Il giudice di primo grado ha poi accolto le domande riconvenzionali del , rilevando: che non era CP_2 stato registrato alcun inadempimento rispetto alla redazione del Modello Unico società di persone relativo all'anno di imposta 2019 e all'aggiornamento del libro unico personale;
che, con riferimento alla redazione della perizia del
2019, le incongruenze riscontrate dal consulente tecnico d'ufficio non potevano fondare l'accoglimento dell'eccezione di inadempimento, essendo necessario, ai fini dell'esperibilità dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., che l'inadempimento e la violazione degli obblighi di diligenza avessero in concreto leso gli interessi
11 del cliente oggetto del contratto stipulato, impedendogli di trarre vantaggi dalla prestazione, il che non era risultato nel caso di specie.
Il giudice ha ritenuto conseguentemente assorbite le domande ed eccezioni relative alla posizione della società assicuratrice ed ha liquidato le spese di lite secondo soccombenza.
2 il giudizio di appello
La società ha impugnato la Controparte_1 sentenza in esame ed ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, di accogliere le domande proposte in primo grado e respingere le domande riconvenzionali proposte da , CP_2 condannando i convenuti a restituire le somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
In subordine, l'appellante ha richiesto di riformare la sentenza di primo grado quanto alla condanna alle spese, disponendo la compensazione delle spese legali e condannando e/o lo CP_2 Parte_1
a restituire le somme
[...] pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
In via istruttoria, l'appellante ha richiesto la rinnovazione o integrazione della CTU espletata durante il giudizio di primo grado.
, lo CP_2 Parte_1
e la società
[...] [...] si sono costituiti in giudizio, Controparte_4 chiedendo di confermare la sentenza impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 29 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti come
12 riportate in epigrafe.
3 I motivi di appello
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, sostenendo che, una volta dimostrata, da parte della società attrice, la sussistenza di pagamenti e prelievi non contabilizzati, gravava sui convenuti l'onere di dimostrare che tali spese corrispondevano a pagamenti per cui non era dovuta alcuna contabilizzazione. In questo senso, i documenti che il consulente tecnico d'ufficio ha riferito essere mancanti non sarebbero serviti a supportare la domanda della società attrice, ma le difese dei convenuti.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha denunciato ulteriormente la violazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, sostenendo che il giudice aveva posto a carico della società attrice l'onere di produrre una prova negativa o impossibile.
A tal proposito, l'appellante ha osservato che non era possibile fornire documenti contabili suscettibili di provare la destinazione a scopi personali delle somme prelevate dal socio
[...]
, in quanto proprio dall'utilizzo a fini Per_1 privati era derivata la mancanza di qualsiasi dato contabile.
Inoltre, la società attrice, essendo una società di persone, non era tenuta a redigere la contabilità ordinaria, per cui determinati documenti richiesti dal consulente tecnico d'ufficio (ad es., la c.d. prima nota e le schede contabili) non esistevano.
13 Con riferimento poi ai pagamenti privi di giustificativi per € 40.000,00, secondo l'appellante, gli stessi risultavano in via documentale dagli estratti conto della società, per cui era stato necessariamente provato un danno, in quanto: o la somma era inerente all'attività di impresa, e, quindi, era stato dimostrato il danno da indeducibilità dei costi;
oppure la somma non era inerente all'attività di impresa, e quindi i pagamenti avrebbero dovuto essere contabilizzati come prelevamento soci o voci similari (anticipi sugli utili o finanziamenti al socio).
Tra l'altro, secondo l'appellante, la sentenza aveva mancato di valorizzare la sopravvenienza passiva risultante dal bilancio del 31 agosto 2020 nella valutazione sulla prova del danno.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha lamentato che la sentenza, pur riconoscendo, in aderenza alla CTU, che una somma pari a €
1.050,00 era oggettivamente da imputarsi a prelevamenti soci, in quanto riferita ad acquisti per esigenze personali (cure dimagranti, ecc.), non aveva, tuttavia, fatto derivare da tale accertamento la condanna al risarcimento dei convenuti, i quali avrebbero dovuto contabilizzare tale somma in modo idoneo a consentirne il recupero a carico del socio. Tale condanna assumeva rilievo anche ai fini delle determinazioni da assumere in punto di spese del giudizio.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante ha sostenuto che la sentenza aveva errato nel ritenere applicabile l'art. 2343, co. 3, c.c., in quanto relativo alle società per azioni, ma non alle
14 società di persone oggetto di trasformazione in società a responsabilità limitata, alle quali doveva, invece, essere applicato l'art. 2465 c.c., che non prevede un analogo controllo a carico degli amministratori. L'art. 2343, co. 3, c.c., pertanto, non poteva essere usato per sostenere un concorso di colpa dell'appellante nella causazione del danno o la fondatezza della domanda riconvenzionale dei convenuti.
Con il quinto motivo di appello, la società appellante ha impugnato la sentenza in relazione al capo relativo all'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti. Al riguardo, l'appellante ha sostenuto che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. poteva essere opposta soltanto in presenza di integrale inadempimento, dovendosi, invece, distinguere tra i presupposti per la risoluzione del contratto, con i relativi requisiti di gra vità dell'inadempimento, e quelli per l'eccezione di inadempimento. Poiché la redazione di una perizia errata, inidonea a raggiungere lo scopo per cui era stata commissionata, aveva inciso sugli interessi della società, l'onere della prova di aver adempiuto in modo esatto gravava sui convenuti, i quali non avevano fornito la prova necessaria. Il conseguente rigetto della domanda riconvenzionale avrebbe assunto rilievo anche quanto alla condanna alle spese.
Inoltre, anche aderendo all'interpretazione data dal giudice di primo grado e richiedendo, dunque, un inadempimento integrale, la sentenza era
15 comunque errata, in quanto l'appellante non aveva tratto alcun beneficio dalla perizia ed anzi ne aveva subito un danno.
Con il sesto motivo di appello, l'appellante ha lamentato la violazione degli artt. 194 e 198 c.p.c., sostenendo che il consulente tecnico d'ufficio doveva acquisire la documentazione probatoria ritenuta necessaria a rispondere ai quesiti, in quanto la stessa non era strumentale a provare fatti principali posti a fondamento della domanda, ma il mero quantum del danno;
anche a ritenere che si trattasse della prova di fatti principali, il consulente doveva comunque acquisire la documentazione, in quanto la CTU contabile non
è sottoposta alla relativa preclusione probatoria;
anche qualora avesse ritenuto di non poter acquisire la documentazione, il consulente avrebbe dovuto procedere alla quantificazione del danno tramite una stima dei pagamenti deducibili e non deducibili e dell'importo da tenere in cassa per società simili alla società attrice.
Con il settimo motivo di appello, l'appellante ha lamentato che la sentenza aveva errato nel porre le spese integralmente a carico dell'attore, in quanto, anche a ritenere non provata l'entità del danno, erano stati provati gli elementi costitutivi della domanda, ossia l'inadempimento, la capacità dell'inadempimento a cagionare un danno e l'esistenza del danno. Inoltre, il danno da omessi versamenti fiscali, derivante dalla mancata segnalazione da parte dei convenuti della possibilità di accedere alla c.d. rottamazione quater, esisteva al momento dell'avvio del
16 contenzioso, pur essendo venuto meno in corso di causa per la sopravvenuta possibilità di accedere a tale rottamazione: di tale circostanza il giudice avrebbe dovuto tenere conto ai fini della c.d. soccombenza virtuale.
4 Mancato assolvimento dell'onere di allegazione e della prova da parte di Controparte_1
Il primo, il secondo ed il terzo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
Va premesso che «la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno esige sempre che
l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto» (Cass.
17408/12). L'onere di deduzione dei fatti posti a fondamento della pretesa, infatti, richiesto dall'art. 163 c.p.c., n. 4, va adempiuto, in primo luogo, descrivendo tali fatti: sicchè, quando tale deduzione sia mancata, nulla rileva che quei fatti possano per avventura risultare provati all'esito della lite, per la semplice ragione che, in mancanza di tempestiva deduzione, essi non sono mai entrati a far parte del thema decidendum
(Cass. 24607/17). Inoltre, in difetto di allegazione, la successiva produzione documentale, pur attestando la sussistenza di quei fatti, non è in alcun modo idonea a compensare il difetto originario di allegazione perché ciò costituirebbe un ampliamento indebito del thema decidendum (Cass. 7115/13).
Tali oneri di allegazione non risultano assolti da parte dell'appellante nel giudizio di primo grado, per cui non è possibile verificare la fondatezza
17 della domanda proposta.
L'appellante, al fine di richiedere il risarcimento del danno, si è limitato a proporre un proprio conteggio, sommando una pluralità di pagamenti e prelievi avvenuti nel corso degli anni, non meglio identificati nelle singole poste, tratti da alcuni estratti conto della società. Operata tale sommatoria, l'appellante ha affermato che tutto il complesso di pagamenti così accumulati dimostrava l'esistenza di un danno a carico della società, derivante o dalla mancata registrazione dei costi inerenti all'attività di impresa ai fini della riduzione delle imposte o dalla mancata contabilizzazione a carico del socio dei pagamenti e prelevamenti effettuati da quest'ultimo per fini personali.
La domanda così proposta, tuttavia, non consente alcuna seria verifica dei presupposti del risarcimento.
L'appellante, infatti, non ha fornito alcuna specifica allegazione o contestualizzazione a proposito delle singole poste che, secondo la sua ricostruzione, avrebbero condotto al danno, né ha circoscritto in modo chiaro i periodi temporali di riferimento per ciascun danno ipotizzato.
L'attore avrebbe dovuto indicare puntualmente i singoli costi ritenuti ingiustificati, fornendo per ciascuno di essi le informazioni da cui ricavare la necessità della contabilizzazione, la relativa omissione da parte del professionista incaricato ed il conseguente danno.
Da una parte, infatti, in relazione a ciascun pagamento inerente all'attività di impresa e non
18 contabilizzato, per la prova del danno risulta necessario verificare la tipologia di spese di cui si tratta, la sussistenza dei presupposti per la deducibilità dei costi e l'eventuale percentuale entro cui tale deducibilità avrebbe potuto operare anno per anno.
Dall'altra, la verifica circa la sussistenza o meno di un danno derivante da eventuali spese a titolo personale di alcuno dei soci avrebbe richiesto una più chiara allegazione e dimostrazione dei rapporti economici tra i soci e la società, essendo necessario confrontare le singole spese con altre informazioni suscettibili di escludere la sussistenza di un danno, quali ad esempio i calcoli relativi alla ripartizione degli utili.
In ogni caso, nessuna di tali verifiche è in radice possibile in assenza di una chiara allegazione delle spese contestate: la mera indicazione di una somma complessiva di pagamenti e prelievi, tra l'altro accompagnata da una documentazione contabile parziale e lacunosa, non consente un adeguato contraddittorio né permette di circoscrivere sufficientemente l'oggetto dell'indagine.
Del resto, la prospettazione proposta dalla società appare incompleta e decontestualizzata anche quanto ai periodi di riferimento, circostanza, questa, essenziale per capire chi, tra i due convenuti, che si alternarono nel corso degli anni, nella verifica della contabilità della società, era legittimato sul piano passivo in relazione alle diverse poste di danno. La società ha lamentato, infatti, una serie di operazioni realizzate dal socio
19 , deceduto nel 2016, ma non Persona_1 chiarisce poi che cosa sia accaduto negli anni intercorsi tra la morte del socio e la trasformazione societaria, tentando di dimostrare parte dell'asserito danno emerso nel 2020 attraverso condotte risalenti a qual che anno prima.
Inoltre, le stesse prospettazioni e produzioni di parte appellante generano incertezza in merito all'identificazione degli addebiti mossi alla controparte, con inevitabili ripercussioni anche in punto prova.
In via esemplificativa, si rileva che la società ha allegato, nel proprio atto di citazione in primo grado, di aver notato nel bilancio di apertura di gennaio 2020 una differenza nella valutazione del patrimonio rispetto alla perizia del 2019 pari a €
97.120,03 di attività in realtà inesistenti. Nel proprio atto di appello, tuttavia, la società ha determinato il danno anche sulla base della sopravvenienza passiva registrata nel bilancio di agosto 2020, pari ad € 45.164,00, senza, però, chiarire quale significato possano avere, nella prova del danno, tali due somme così divergenti.
Ancora, nel proprio atto di citazione in primo grado e nel successivo atto di appello, la società appellante ha insistito nel proprio calcolo di €
40.000,00 circa di pagamenti ingiustificati e di €
50.000 circa di prelevamenti. Tuttavia, nella relazione del dott. prodotta dall'attrice Parte_2 in primo grado, in allegato alla memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., i conteggi sono del tutto diversi, con indicazione di addirittura € 374.978,98 di
20 pagamenti privi di contabilizzazione dal 2010 al
2019 e di € 267.458,00 di prelevamenti da parte dei soci eccedenti rispetto agli utili nel medesimo periodo di tempo.
Tali dati, oltre a manifestare l'incertezza dei conteggi proposti dall'appellante e del periodo da prendere in considerazione, generano oltretutto dei dubbi circa l'intera prospettazione della
[...]
considerando che il socio CP_1 Persona_1
è deceduto nel 2016 e che, secondo la relazione depositata dalla stessa appellante, i pagamenti ingiustificati ed i prelevamenti sarebbero continuati fino al 2019.
Infine, anche a voler superare quanto sopra (e non si vede come si potrebbe), si deve, comunque, rimarcare che non c'è alcuna prova dell'esistenza di un danno e del relativo nesso di causalità.
In questo senso, non è corretto sostenere che l'onere della prova dei fatti principali si sia esaurita con la dimostrazione di pagamenti e prelievi e che invece i convenuti fossero tenuti a dimostrare l'assenza di obblighi di contabilizzazione. Al contrario, prelievi e pagamenti appartengono all'ordinarietà dell'attività societaria e non forniscono, di per sé, alcun dato univoco a proposito dell'esistenza di un danno.
Come ben specificato da Cass. 12627/25,
l'inadempimento è, comunque, solo uno degli elementi che compongono il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale. L'inadempimento
“non coincide certamente con il danno risarcibile
21 (danno conseguenza), e ancor prima non vale di per sé a dimostrare nemmeno l'esistenza di un evento di danno, ossia della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato: evento legato alla condotta da nesso di causalità materiale”. Il diritto al risarcimento sorge solo in presenza degli altri elementi costitutivi e cioè di un danno-conseguenza, distinto a sua volta dal danno-evento e a esso legato da un nesso di causalità giuridica (art. 1223 cod. civ.), da verificare secondo i medesimi criteri probabilistici
(Cass. 24/10/2017, n. 25112; 26/06/2018, n.
16803; 14/11/2022, n. 33466) e dello stesso nesso di causalità.
Ai fini dell'accertamento del danno è necessario, sotto il profilo del nesso causale, valutare se il creditore dell'altrui prestazione professionale avrebbe, con ragionevole certezza, potuto conseguire una situazione economicamente più vantaggiosa, qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione.
Il danno conseguente all'inadempimento, infatti, deve essere potenzialmente ricollegabile alla stregua dei criteri obiettivi all'inadempimento da cui deriva.
In sostanza, bisogna domandarsi che cosa sarebbe successo se il professionista avesse adempiuto diligentemente la propria prestazione?
La società committente avrebbe conseguito un vantaggio patrimoniale?
Allo stato, non è possibile rispondere a tale domanda. Sul punto, la ctu ha dato atto del fatto che dalla contabilità della società appellante
22 emergono pagamenti a terzi relativi a “spese per ristoranti, bar, acquisti presso supermercati, ecc, per i quali non è possibile capire se siano o meno inerenti all'attività d'impresa (spese di rappresentanza o acquisti per l'azienda ecc), e se le fatture siano state registrate o meno, a causa della mancata produzione della documentazione a supporto (registri contabili, fatture attive e passive, scontrini, estratti conto completi, prima nota, schede contabili ecc.)” (ctu, pag. 9).
Non c'è, quindi, prova né del fatto che tali spese sono estranee all'attività di impresa svolta, né del fatto che, se inerenti, tali costi fossero, comunque, deducibili. Sul punto, il ctu si è così espresso: “La verifica dell'effettivo danno subito da parte attrice, richiede un preventivo controllo della effettiva mancata contabilizzazione delle fatture relative ai “pagamenti ingiustificati” quantificati, nell'atto di citazione al punto II, in euro 40.000 e all'effettiva deducibilità fiscale degli stessi (eventuali pagamenti indeducibili non hanno effetti sulle imposte pagate dalla società e dai soci)” (ctu, pag. 13).
Inoltre, la ctu ha riscontrato alcuni prelevamenti dal c/c societario in contanti rispetto ai quali non
è possibile appurare se “il denaro prelevato sia stato immesso nella cassa sociale per effettuare pagamenti correnti oppure se sia stato prelevato dai soci” (ctu pag. 9).
Se il denaro fosse stato immesso nella cassa sociale, ovviamente, non ci sarebbe stata alcuna anomalia contabile. Il CTU, per verificare se parte attrice abbia effettivamente patito un danno, deve
23 ricostruire tutte le movimentazioni finanziarie
(contabilità ordinaria) per i periodi nei quali sono stati effettuati i suddetti pagamenti, ma la mancata produzione dei registri contabili, delle fatture, prima nota e degli estratti conto, non consente di effettuare il suddetto controllo (ctu pagg. 13 e 14)
In tale quadro, l'eventuale mancanza di documenti contabili obbligatori non può mutare la distribuzione dell'onere della prova, per essere utilizzata a danno dei convenuti.
Occorre osservare che la disciplina di legge impone la tenuta di determinati libri contabili e documenti di rilievo fiscale, a seconda della complessità della società. La società può limitarsi ad aderire ai riferiti obblighi di legge, senza tenere o conservare alcun dato contabile ulteriore rispetto a quanto strettamente dovuto per legge, ma non può poi basarsi sulla conseguente carenza di dati contabili al fine di richiedere il risarcimento di spese che asserisce ingiustificate senza riuscire a dimostrarlo. L'assenza di elementi di prova non può che andare a svantaggio della parte gravata dall'onere della prova.
Per quanto riguarda, infine, l'importo di 1.050,00 euro, che la sentenza ha ricondotto, in aderenza alle risultanze della CTU, a spese per ragioni personali del socio , si osserva che anche Per_1 sotto tale profilo vi sono analoghi difetti di allegazione e di prova sopra esaminati. Tale importo è stato indicato non dalla parte appellante, bensì, per la prima volta, dal ctu, in sede di operazioni peritali, quando erano preclusi
24 i termini per le allegazioni;
nessuna delle parti ha chiarito se trattasi di un unico importo o della sommatoria di più spese, articolatesi negli anni e, quindi, a chi, tra la società convenuta o il professionista, era addebitale l'eventuale infortunio professionale;
niente consente di determinare se la suddetta somma fu o meno recuperata a carico del socio (né per quali ragioni essa non sia recuperabile dai suoi eredi) nel corso degli anni, o se fu considerata in sede di ripartizione degli utili, o se fu restituita.
5. La domanda riconvenzionale dei convenuti e
l'applicazione dell'art. 2343, co. 3, c.c.
Il quarto e quinto motivo di appello, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale dei convenuti in primo grado, l'appellante ha derivato la possibilità di esperire l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. da quanto rilevato dal consulente tecnico in punto di incongruenze della perizia e difetto di diligenza.
Su tali basi, l'appellante ha sostenuto che la perizia fosse inadeguata a raggiungere lo scopo a cui era destinata.
L'appellante non ha, tuttavia, specificato in quale modo gli errori della perizia abbiano pregiudicato l'interesse avuto di mira dalla società.
Risulta, infatti, che la perizia fosse strumentale alla trasformazione societaria, con passaggio dalla forma della società di persone alla forma di società di capitali, e che tale trasformazione in effetti avvenne. Lo scopo di tale perizia è quello di determinare il capitale sociale che costituirà la
25 principale garanzia nei confronti dei terzi, a seguito della trasformazione da società di persone a società di capitali, con conseguente mutamento del regime di responsabilità per i debiti sociali.
Sotto tale profilo, le inesattezze evidenziate dal ctu non hanno affatto impedito il raggiungimento dello scopo per cui l'incarico fu conferito ovvero consentire suddetta la trasformazione. Non risulta che, una volta scoperta la differenza nei conteggi, la società dovette riconsiderare la propria forma societaria o che la trasformazione fu viziata in qualche modo.
Inoltre, la società ha sostenuto che la scoperta delle incongruenze nei conteggi fu l'occasione per verificare il conto corrente e scoprire gli asseriti ulteriori inadempimenti. Tale dato, tuttavia, non assume rilievo ai fini del giudizio sull'eccezione di inadempimento: l'inadempimento nella verifica dei conti correnti riguarda, infatti, una prestazione diversa rispetto a quella di redazione della perizia.
In definitiva, la società non risulta aver chiaramente allegato e dimostrato un pregiudizio agli interessi della società di rilievo tale da giustificare l'eccezione di inadempimento.
Da ciò consegue la conferma della sentenza di primo grado, che ha inteso dare continuità alla giurisprudenza che considera contrario a buona fede l'esercizio dell'eccezione di inadempimento, in assenza di un pregiudizio agli interessi della parte adempiente.
Circa tale orientamento, si osserva che anche recentemente la Suprema Corte (Cass.
5071/2025), richiamando pronunce precedenti,
26 ha sottolineato che: “L'istituto previsto dall'art.
1460 cod. civ. è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva
l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede "avuto riguardo alle circostanze", laddove il concetto di buona fede de ve essere inteso in senso oggettivo, cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune (in tal senso da ultimo
Cass. 28.12.2023 n. 36295).
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, affermato che "per stabilire in concreto se
l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppure no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte" (ex multis Cass.
28.12.2023 n.36295; Cass.
4.2.2009 n.
2720; Cass. 10.11.2003 n. 16822)”.
Da quanto sopra esposto, deriva l'irrilevanza di quanto osservato dall'appellante circa l'applicazione dell'art. 2343, co. 3, c.c., con conseguente assorbimento del relativo motivo di appello: a prescindere, infatti, dalla sussistenza o meno di obblighi di controllo del socio sulla redazione della perizia, la domanda riconvenzionale avrebbe dovuto comunque essere accolta, per i motivi sopra detti.
27
6. Inammissibilità del sesto motivo di appello.
Il sesto motivo di appello è inammissibile ex art. 342 c.p.c.
Al riguardo, si osserva che la CTU ha lamentato la mancanza di documenti necessari a ricostruire l'effettiva sussistenza del danno.
Rispetto a tali considerazioni, la società appellante ha impugnato la sentenza, sostenendo che il consulente tecnico d'ufficio avrebbe dovuto acquisire tutti i documenti necessari alla prova del danno oppure determinarlo tramite stima.
L'appellante non ha, tuttavia, indicato né quali specifici documenti contabili, tra quelli elencati dal consulente, siano effettivamente a disposizione della società ai fini dell'assolvimento di tale onere probatorio, né in quale modo l'eventuale acquisizione dei suddetti ulteriori atti avrebbe potuto mutare gli esiti a cui è giunta la sentenza.
Al contrario, la stessa appellante ha osservato che taluni dei documenti contabili a cui il consulente ha fatto riferimento sono, in realtà, inesistenti, a causa della contabilità semplificata a cui la società era tenuta. Sotto tale profilo, pertanto, non si comprende quale rilevanza potrebbe assumere, ai fini del decidere, un'eventuale integrazione dell'attività di consulenza: secondo la prospettazione della stessa appellante, infatti, il quadro probatorio contabile sembrerebbe destinato a rimanere lacunoso ed insufficiente a raggiungere il livello di completezza richiesto dal consulente tecnico.
In assenza di qualsiasi prova circa la sussistenza
28 di un danno, non è possibile quantificare in via ipotetica l'entità del danno tramite valutazioni di stima. Sotto tale profilo, l'appello, sostenendo che si tratti soltanto di determinare il quantum di un danno dimostrato, non si confronta con gli esiti a cui è giunta la sentenza e con le osservazioni del consulente tecnico d'ufficio. Attraverso tale censura, l'appellante richiede un'operazione, ossia il confronto con altre società simili a fini di stima, di cui non spiega adeguatamente la rilevanza ai fini della modifica della sentenza e che appare anzi, alla luce del contenuto del provvedimento impugnato, del tutto irrilevante.
Con riferimento a quanto ritenuto dall'appellante a proposito della ripartizione dell'onere della prova, si rinvia a ciò che è stato già sopra osservato.
7. Impugnazione della condanna alle spese e soccombenza virtuale.
Il settimo motivo di appello è infondato e deve essere respinto.
Non è corretto quanto sostenuto dall'appellante, circa l'avvenuta prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, eccetto il quantum del danno: per tutto quanto sopra esposto, non è stata provata in radice la sussistenza di un danno risarcibile.
Anche con riferimento alla mancata adesione alla c.d. rottamazione quater, la sentenza non è addivenuta ad un accertamento di responsabilità
a carico del o del suo studio. CP_2
Non c'è prova del fatto che la società informò i convenuti della notifica delle cartelle, onde
29 consentire a questi ultimi di suggerire il ricorso alla rottamazione.
In definitiva, non sussiste dubbio che, essendo parte appellante soccombente, avendo visto respinte tutte le proprie domande ed essendo stata condannata al pagamento delle somme richieste dai convenuti in primo grado in via riconvenzionale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese di lite devono gravare su quest'ultima.
7 Rapporto tra e CP_2 [...]
Controparte_4
In virtù del rigetto integrale dell'appello, non occorre esprimersi circa le ulteriori domande, istanze istruttorie ed osservazioni di CP_2
e di
[...] Controparte_4 concernenti il relativo rapporto assicurativo.
8 Le spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di
Queste sono state liquidate Controparte_1 tenendo conto dei valori medi per la fase introduttiva e di studio, minimi per la fase istruttoria e decisoria, nonché dell'incremento per l'assistenza di più parti nei rapporti tra la parte soccombente e la parte Parte_3
e
[...] Parte_1
Le spese di lite sono state liquidate secondo
[...]
i parametri minimi nei rapporti con così CP_4 come in primo grado.
PQM
1) Rigetta l'appello di e conferma Controparte_1 la sentenza del Tribunale di Genova 911/25, datata e pubblicata il 2 aprile 2025;
30 2) condanna al pagamento delle Controparte_1 spese del presente giudizio a favore di CP_2
e
[...] Parte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, che si determinano in € 12.483,90 per compensi, oltre spese generali e oneri di legge;
3) condanna al pagamento delle Controparte_1 spese del presente giudizio a favore di
[...]
in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, che si determinano in € 7.160,00 per compensi, oltre spese generali e oneri di legge;
4) dà atto che sussistono in capo a parte appellante i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.P.R.
n. 115/02 per il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova 28 ottobre 2025
Il Relatore Il Presidente
ZI PE LO NO
La minu ta della presen te sen tenza è stata redatta dal magistrato ordinario in tirocinio Do tt. Lorenzo Vescovo
31