Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/04/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1194/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Di
Miceli Salvatore
Appellante contro
P. IVA ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
pro tempore
Appellata contumace
Oggetto: contratti bancari (opposizione a decreto ingiuntivo)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 29.5.2019, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1460/2018 emessa il 4.12.2018
[...]
dal Tribunale di Agrigento, con cui il giudice di prime cure ha disatteso l'opposizione, proposta dalla banca, al decreto ingiuntivo (per consegna di documentazione) chiesto e ottenuto da contestando la statuizione per CP_1
diverse ragioni
contumace.
Perciò, con note di trattazione scritta, l'appellante ha concluso chiedendo, in riforma della impugnata sentenza:
“Voglia la Ecc.ma Corte Di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - in totale riforma della sentenza n. 1460/2018 del Tribunale di Agrigento, ritenere e dichiarare illegittima e, comunque, infondata la richiesta di documentazione ex art. 119, comma 4, TUB formulata dalla - CP_1
revocare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 1187/2016 del Tribunale di
Agrigento; - con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e con conseguente condanna dell'appellata alla restituzione della complessiva somma di € 4.973,48 corrisposta al legale di controparte a titolo di spese legali relative al giudizio monitorio, al primo grado di giudizio ed al precetto”.
Indi, senza incombenti istruttori, dopo la precisazione delle conclusioni mediante note di trattazione scritta, con ordinanza del 15/11/2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così sintetizzata la vicenda processuale, col gravame l'appellante adduce (dopo aver ripercorso l'iter e le difese del giudizio di prime cure): 1) erroneità della sentenza impugnata in ordine alla pretesa prova della ricezione da parte della Pt_1
della richiesta ex art. 119 TUB relativamente al rapporto di conto corrente n.
40837.65, sia sotto il profilo della ricostruzione del fatto sia sotto il diverso profilo della violazione di legge (segnatamente del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.); 2) violazione dell'art. 2214 c.c. sull'obbligo di tenuta delle scritture contabili da parte delle imprese, e dell'art. 1375 c.c. (principio di buona fede nell'esecuzione del contratto), atteso il dovere di conservazione della
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 documentazione gravante sulla quale società di capitali;
2) erroneità CP_1
della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la richiesta di controparte non generica
(violazione e falsa applicazione dell'art. 119 TUB); 4) restituzione delle somme versate dalla al legale di controparte. Pt_1
Dette ragioni, che possono esaminarsi congiuntamente imponendo complessiva rivisitazione dell'oggetto del contendere, meritano accoglimento, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Vale premettere che il decreto ingiuntivo opposto (d.i. n. 1187/2016 del
16.12.2016) aveva ad oggetto la consegna ex art. 119 TUB alla di CP_1
“copia del contratto originario di apertura del credito relativo al rapporto di C/C bancario n. 40837.65, intestato alla copia degli estratti conto CP_1
riferiti al rapporto di C/C bancario n. 40837.65, intestato alla a CP_1
partire dall'anno di apertura del conto;
copia delle liquidazioni periodiche per interessi e competenze applicate, riferiti al rapporto di C/C bancario n. 40837.65, intestato alla partire dall'anno di apertura del conto”. CP_1
La banca, nel giudizio di opposizione aveva eccepito che la richiesta monitoria non era stata preceduta da apposita richiesta, anche ex art. 119 TUB, e che i documenti in ricorso erano stati indicati in modo generico. Deduceva, in particolare, di non aver ricevuto la lettera del 17.8.2015 indicata dalla società correntista e relativa alla richiesta di consegna dei documenti di cui al rapporto di c/c n. 40837.65, precisando che le ricevute di accettazione e di consegna di cui alle
PEC del 27.8.2015 si riferivano a diversa richiesta, anch'essa datata 17.8.2015, ma relativa al rapporto di C/C, avente il n. 36273.03.
Come detto, l'opposizione è stata disattesa dal giudice di prime cure, sull'affermazione che “provato il ricevimento di due distinte missive, spedite il 17 agosto 2016, era onere della banca dimostrare che le stesse non contenevano due distinte comunicazioni ma si riferivano al medesimo atto” (sentenza impugnata, p.
3, con indicazione di data non esatta – trattasi del 2015 e non del 2016 -).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 Col gravame, la banca ripropone sostanzialmente le questioni già poste al primo giudice, lamentando, in sintesi, la mancanza di prova della ricezione della richiesta ex art. 119 TUB relativamente al rapporto di conto corrente n. 40837.65.
L'appellante, infatti, asserisce di aver ricevuto in data 27.8.2025 due PEC (ricevute di accettazione e consegna) relative entrambe al distinto rapporto di C/C bancario n. 36273.03, le quali sarebbero state prodotte da controparte nel corso del giudizio di primo grado, quali “documenti n. 1 e n. 2” (v. atto di appello, p. 5).
Orbene, l'art. 119 D.Lgs. 385/1993, come integrato e modificato dall'art. 24 comma II D.Lgs. n. 342 del 1999, attribuisce al cliente della banca il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Tale obbligo di informazione trova fondamento nelle norme che in generale prevedono un dovere di correttezza e buona fede in capo ai contraenti durante l'esecuzione dei rapporti, ai sensi degli artt. 1175 c.c. e 1375
c.c., che importa da un lato il dovere di fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica del corretto svolgimento delle relazioni negoziali, dall'altro di fare buon uso delle prerogative accordate dalla norma. A tal proposito, Cassazione civile sez.
I 27/9/2001 n. 12093 evidenzia che “in tema di esecuzione del contratto, la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del "neminem laedere", senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte”. Quindi, il diritto a ottenere la consegna dei documenti non è soggetto a limitazioni e/o condizioni, fermo restando che l'art. 119 TUB non configura uno strumento di indagine o di verifica, a disposizione del cliente, destinato alla ricostruzione di tutti i rapporti dal medesimo intrattenuti con l'istituto di credito, e impone di fare una richiesta dettagliata e relativa a documenti in possesso della banca, e di rimborsare a questa i costi sostenuti per ottemperare
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 alla richiesta. Il ricorso allo strumento processuale, poi, presuppone che via sia inadempimento della banca rispetto alla richiesta, rimasta cioè senza riscontro (ché altrimenti non si giustificherebbe il 'costo' del giudizio per le parti).
Ciò posto, i presupposti previsti dalla norma nel caso di specie non ricorrono: non vi è prova, infatti, della ricezione da parte della banca di apposita richiesta di consegna documentale da parte della relativa al rapporto di c/c CP_1
bancario n. 40837.65. avrebbe dovuto provare di aver trasmesso regolarmente la richiesta CP_1
in adempimento dell'art 119 TUB, producendo in giudizio le PEC asseritamente inoltrate alla Banca. Nel caso di specie, ciò non è avvenuto, non essendosi, la costituita nel presente giudizio e restando precluso l'utilizzo dei CP_1
documenti eventualmente presenti all'interno del fascicolo di parte di primo grado: invero, “il giudice d'appello, nel caso di contumacia di una delle parti, già costituita in primo grado, non può utilizzare, ai fini della decisione, documenti inseriti nel fascicolo di parte di primo grado del contumace, restando irrilevante che tale fascicolo non sia stato ritirato” (Cassazione civile , sez. I , 03/03/2006 , n.
4723).
Dal mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della discende CP_1
l'accoglimento dell'appello, con le ulteriori deduzioni che restano assorbite: ne deriva che in riforma della impugnata statuizione, andava e va revocato il decreto ingiuntivo opposto, e disattese le domande di CP_1
Deve a questo punto essere riformato anche il capo della statuizione di prime cure sulle spese di lite, dovendosi porre a carico di stante la CP_1
soccombenza, e con la liquidazione di cui in dispositivo (onerandosi altresì della restituzione di quanto corrisposto per il medesimo titolo in esecuzione della sentenza di prime cure, quale effetto 'automatico' della modifica della sentenza, pur in difetto di idonea prova dell'avvenuto pagamento che impedisce solo statuizione di condanna).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 Anche per il presente giudizio deve essere condannata al ristoro delle CP_1
spese di lite in favore della - non rientrando la contumacia tra le ipotesi di Pt_1
compensazione delle spese legali (cfr. Cass. n. 8273/2024) - con la liquidazione di cui pure in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto, con atto di citazione del 29/5/2019, da avverso la sentenza n. 1460/2018 emessa il Parte_1
4/12/2018 dal Tribunale di Agrigento, e in riforma di detta sentenza: in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 1187/2016 emesso dal Tribunale di Agrigento
[...]
il 16/12/2016, e rigetta le domande di CP_1
condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
delle spese del primo grado del giudizio, liquidate in € 2.800,00 per
[...]
compensi, oltre spese anticipate, rimborso forfettario, IVA e CP per legge
(onerandosi altresì della restituzione in favore dell'appellante delle poste versate per stesso titolo in esecuzione della sentenza di primo grado).
Condanna al pagamento in favore CP_1 Parte_1
delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.200,00 per compensi,
[...]
oltre spese anticipate, rimborso forfettario, IVA e CP per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 2 aprile 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6