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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 16/05/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.111/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
19/02/2025 promossa d a
OGGETTO: servitù
, rappresentato e difeso dall'avv. BUIZZA Parte_1
DANTE DANIELE e dall'avv. BUIZZA PIERANNA
( ) VIA GRAMSCI 30 BRESCIA;
elettivamente C.F._1
domiciliato in VIA GRAMSCI 30 25122 BRESCIA presso il difensore avv.
BUIZZA DANTE DANIELE, come da procura allegata
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 12 , rappresentata e difesa dall'avv. CANU Controparte_1
MASSIMO e dall'avv. NONELLI ANDREA ( ) VIA C.F._2
SANTA MARIA 19 24065 LOVERE;
elettivamente domiciliata in VIA S.
MARIA, 19 24065 LOVERE presso il difensore avv. CANU MASSIMO,
come da procura in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATO
con l'intervento di rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Fenaroli presso il CP_2
cui studio è domiciliato, giusta procura allegata
TERZO INTERVENUTO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia (Terza Sezione Civile) n.
2807/22
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Accertare e dichiarare che la proprietà della convenuta CP_1
identificata nel NCT del Comune di Cazzago San Marino, Foglio
[...]
37, particella n. 70, è gravata da servitù di passaggio pedonale e carraio a
favore del dominante fondo di (com)proprietà dell'attore, identificato al
Foglio 37, particella 67 sud. 2, con accesso da Via San Bernardo n. 90
attraversando prima la proprietà in forza della servitù costituita CP_1
pagina 2 di 12 per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c. ed attestata
dagli atti di provenienza delle rispettive porzioni di edificio.
2. In subordine e
nel denegato caso di mancato accoglimento della domanda che precede,
accertare e dichiarare acquisita la servitù rivendicata per usucapione
ultradecennale ed in ogni caso ultraventennale, decorrente dalla trascrizione
dell'atto di divisione 24.10.1952 tra ed , Rep. Persona_1 CP_3
7990, Racc. n. 3699 del Notaio .
3. Ordinare alla convenuta Persona_2
la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento Controparte_1
del reclamato diritto ordinando alla stessa di provvedere a consegnare
all'attore copia delle chiavi di apertura del cancello apposto sul civico 90 di
Via San Bernardo ed a prontamente rimuovere il muro di ceppi di legno eretto
sulla linea di confine fra le due proprietà, nonché rimuovere ogni altro
ostacolo frapposto al pacifico esercizio dell'accertato e riconosciuto diritto.
4. Condannare la convenuta al risarcimento dei danni Controparte_1
tutti subiti e subendi dall'attore. Secondo prudente apprezzamento del giudice
il danno extra patrimoniale tenuto conto della natura del diritto negato e della
irragionevole protervia con la convenuta vi resite. Nella misura accertata in
corso di causa il danno patrimoniale, comprensivo di ogni spesa e costo
sostenuto dall'attore per l'azione possessoria, comprese quelle di
soccombenza come precettate, del deprezzamento dell'immobile per disuso e
per forzata carenza di manutenzione e per mancata fruizione della utilità
economica propria, nella misura quantomeno pari al valore locatizio del
pagina 3 di 12 bene, quantificato in mensili € 400,00 od altro importo maggiore o minore
accertato in corso di causa a mezzo CTU, decorrente dal giugno 2016
all'effettiva reintegrazione dell'attore nel diritto negato.
5. Condannare altresì
la convenuta, in caso di opposizione alla presente azione, al risarcimento del
danno da lite temeraria ex art. 96 cpc, avente natura extra patrimoniale, nella
misura giudicata equa secondo il prudente apprezzamento del giudice avuto
riguardo della reiterata ostinatezza con la quale la convenuta ha negato il
fondato reclamato diritto. In via istruttoria: reitera la richiesta di ammissione
di C.T.U. che, alla lue dei documenti versati in atti, descriva l'immobile, ne
ricostruisca le vicende giuridiche, identifichi l'accesso e la conseguente
servitù, quantifichi il deprezzamento subito dall'immobile per il mancato uso e
ne determini la redditività economica quantomeno nella misura del possibile
suo canone di locazione. Reitera altresì la richiesta di ammissione di prova
per testi, come indicati in atti di appello”
Dell'appellata
“In via principale: rigettarsi l'appello ex adverso proposto perché infondato
in fatto e in diritto per tutte le ragioni indicate nella parte narrativa della
comparsa, confermandosi per l'effetto la sentenza di primo grado. In via
subordinata di istruttoria: per la denegata ipotesi che la causa non fosse
ritenuta sufficientemente istruita sulla base dei documenti prodotti (ivi
compresi i verbali delle deposizioni dei testi assunte nella causa possessoria e
prodotti dallo stesso attore), si insiste per l'ammissione delle prove orali già pagina 4 di 12 dedotte in primo grado nella memoria ex art.183, 6° comma, n. 2) c.p.c. in
data 15/10/2019”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2018 adiva il tribunale di Brescia per far accertare il Parte_1
diritto di passaggio sul fondo in Comune di Cazzago San Martino ( Bs), di proprietà di ( Foglio 37, particella n. 70), in favore del Controparte_1
fondo in sua comproprietà ( Foglio 37 particella 67 sub 2), così come “
attestato dagli atti di provenienza delle rispettive porzioni di edificio”.
Assumeva che la comproprietà del predetto fondo gli era pervenuta per successione al padre e a questi per successione al padre al Per_3 Per_4
quale il bene era stato assegnato in sede di divisione, per atto Notaio Per_2
del 24 ottobre 1952, con il fratello . CP_3
Precisava che l'atto di divisione citato era decisivo ai fini del riconoscimento del diritto di passaggio in quanto nello stesso si dava atto che i fondi che gli erano pervenuti ( Lotto 1) e, in particolare, il mappale 582 ( oggi particella 67
sub 2), avevano accesso dalla di mattina attraversando prima il Per_5
cortile di proprietà del confinante attualmente di proprietà della CP_4
convenuta CP_1
Evidenziava che anche gli atti di provenienza della convenuta confermavano il reclamato diritto di servitù in quanto nel 1913 aveva venduto a CP_5
con relative servitù attive e passive, così certificando che Parte_2
pagina 5 di 12 l'immobile era al tempo già diviso.
In subordine chiedeva l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione decennale ai sensi dell'art. 1159 c.c.
Con sentenza n. 2807/22 il tribunale di Brescia respingeva tutte le domande proposte dall'attore che condannava a rifondere in favore della convenuta le spese di lite.
La sentenza è stata gravata dal soccombente che ha insistito per la riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande.
Interveniva nel giudizio di gravame divenuto proprietario Controparte_6
dell'immobile già di proprietà dell'appellante.
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 19 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la violazione dell'art. 1062 c.c. per avere il primo giudice ritenuto che egli non avesse fornito la prova in giudizio che i due fondi fossero, originariamente, appartenuti ad un medesimo proprietario.
Assume che tale dimostrazione non doveva essere fornita, necessariamente,
mediante atto pubblico, ma con qualsiasi mezzo di prova.
Con il secondo motivo censura l'omessa valutazione delle prove laddove il pagina 6 di 12 tribunale aveva escluso l'efficacia probatoria degli atti pubblici prodotti in giudizio.
Deduce che la servitù per destinazione del padre di famiglia risultava riconosciuta con atto notarile del 24 ottobre 1952 nel quale si dava,
espressamente, atto che ai mappali 1070,1071 e 1072 (casa si accede Per_6
direttamente dalla stradella di monte e che anche gli atti di provenienza del fondo davano conto dell'esistenza della servitù. CP_1
Con il terzo motivo denuncia l'erronea ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove laddove il tribunale non aveva desunto da circostanze certe e allegate l'esistenza della servitù quali, in particolare, il fatto che
[...]
era una cascina lombarda realizzata tra il 15° e il 16° secolo, CP_7
appartenuta originariamente ad un convento, ad un conte o alla curia;
che tale cascinale aveva avuto destinazione agricola ed era costituito da un portico con tre campate, come da descrizione fatta dal proprio perito di parte, che la preesistenza della servitù risultava dalle ricognizioni notarili.
Con il quarto motivo censura il rigetto della domanda di acquisto della servitù per usucapione decennale in quanto non si era considerato che l'atto notarile del 1952 ( divisione), in quanto ricognitorio di una servitù
preesistente, faceva piena prova degli accertamenti di fatto compiuti dal notaio e costituiva titolo idoneo a trasferire il diritto di servitù per destinazione del padre di famiglia.
pagina 7 di 12 Con il quinto motivo censura il rigetto della domanda di acquisto del diritto di servitù per usucapione ventennale in quanto fondato su di un pregiudizio non avendo il primo giudice considerato che la convenuta appellata non aveva mai contestato che egli potesse accedere da via San Bernardo 90 né mai aveva dedotto di aver impedito tale passaggio sino alla data dell'apposizione del cancello.
Con il sesto motivo censura l'omessa valutazione della richiesta di ammissione della consulenza tecnica.
---------------------
I primi tre motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
L'attore che agisce in "confessoria servitutis", ai sensi dell'art. 1079 cod. civ.,
ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, dovendosi presumere la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni.
In particolare, qualora, come nella specie, si chieda l'accertamento dell'esistenza di una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia è
onere dell'attore allegare e provare che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, esistessero opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla ( cfr. Cass. n. 4646/2025).
pagina 8 di 12 Di conseguenza, era preciso onere dell'attore appellante allegare e provare in giudizio non solo l'originaria appartenenza dei due fondi ad unico proprietario, ma altresì la presenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù, preesistenti al momento in cui il fondo era stato diviso tra più proprietari ( Cass. n. 6592/2016).
Nel caso di specie, l'attore attuale appellante non allegava, nell'atto introduttivo, né provava, nel corso del giudizio, l'unicità del diritto dominicale sui fondi ed il collegamento tra i fondi stessi da un rapporto di fatto di subordinazione, che con la separazione giuridica dei fondi avrebbe dato luogo alla costituzione della servitù.
Quanto al primo dei due presupposti si limitava a dedurre che “non si fa fatica
a credere che ab origine l'intero immobile sia appartenuto ad un unico
proprietario” e quanto al secondo che era “ dirimente” l'atto divisionale del
1952 nel quale si dava atto che al mappale 582 si accedeva attraversando prima il cortile di proprietà del confinante ( oggi . CP_4 CP_1
Trattasi all'evidenza di allegazioni del tutto insufficienti in quanto, ai fini del riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia, per determinare il momento rilevante ai fini della costituzione della servitù va considerato lo stato di fatto esistente al tempo della cessazione dell'appartenenza dei due fondi al medesimo proprietario (cfr. Cass. n.
17380/2023), in quanto è in relazione a tale momento che si deve accertare la pagina 9 di 12 oggettiva situazione di subordinazione.
Quanto, invece, all'atto divisionale esso non contiene un negozio costitutivo di un diritto di servitù in quanto all'atto non partecipò il proprietario del preteso fondo servente ( oggi sicchè ad esso non può essere CP_4 CP_1
attribuita alcuna rilevanza.
Per la costituzione convenzionale di una servitù prediale è, infatti,
indispensabile l'estrinsecazione della precisa volontà del proprietario del fondo servente diretta a costituire la servitù e la specifica determinazione nel titolo di tutti gli elementi atti ad individuarla (fondo dominante, fondo servente, natura del peso imposto su quest'ultimo).
Dall'atto divisionale del 1952 si evince, unicamente, che i due fondi, in via di asserzione dominante e servente, all'atto della divisione, appartenevano già a diversi proprietari, da un lato e dall'altro, e da tale circostanza Persona_7 CP_4
certa, risultante dall'atto divisionale, non poteva certo inferirsi la diversa circostanza che i due fondi fossero appartenuti ad unico proprietario e tanto meno – in difetto di allegazioni sul punto – la presenza di opere visibili e permanenti.
In relazione al quarto e quinto motivo di gravame si osserva, innanzitutto, che la domanda di usucapione ventennale non era stata neppure proposta e quanto a quella di acquisto per usucapione decennale che l'atto divisionale non contiene un accordo costitutivo di servitù di passaggio sul cortile di proprietà donde l'impossibilità CP_4
di un acquisto di servitù per usucapione decennale che postula, oltre all'apparenza della servitù ( indimostrata nel caso di specie), la sussistenza di un atto a titolo pagina 10 di 12 particolare astrattamente idoneo ad attuare il "trasferimento" del diritto che si assume usucapito, e tale atto deve consistere in un titolo col quale il soggetto, che si qualifichi - senza esserlo - proprietario del "fondo servente", abbia costituito una servitù in favore del "fondo dominante", il cui titolare vanti, poi, l'acquisto della servitù per usucapione ( Cass. n. 24179/2013).
Da ultimo, quanto alla doglianza relativa alla mancata ammissione della Ctu, è
appena il caso di evidenziare che al mancato assolvimento dell'onere di allegazione e di prova non si poteva supplire con una CTU meramente esplorativa che il primo giudice ha, correttamente, negato.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 3.966 ( di cui euro 1.134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro 1.911 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Compensate le spese nel rapporto processuale con il terzo intervenuto.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado;
compensa le spese nel rapporto processuale tra appellante e terzo intervenuto;
pagina 11 di 12 accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 12 di 12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.111/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
19/02/2025 promossa d a
OGGETTO: servitù
, rappresentato e difeso dall'avv. BUIZZA Parte_1
DANTE DANIELE e dall'avv. BUIZZA PIERANNA
( ) VIA GRAMSCI 30 BRESCIA;
elettivamente C.F._1
domiciliato in VIA GRAMSCI 30 25122 BRESCIA presso il difensore avv.
BUIZZA DANTE DANIELE, come da procura allegata
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 12 , rappresentata e difesa dall'avv. CANU Controparte_1
MASSIMO e dall'avv. NONELLI ANDREA ( ) VIA C.F._2
SANTA MARIA 19 24065 LOVERE;
elettivamente domiciliata in VIA S.
MARIA, 19 24065 LOVERE presso il difensore avv. CANU MASSIMO,
come da procura in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATO
con l'intervento di rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Fenaroli presso il CP_2
cui studio è domiciliato, giusta procura allegata
TERZO INTERVENUTO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia (Terza Sezione Civile) n.
2807/22
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Accertare e dichiarare che la proprietà della convenuta CP_1
identificata nel NCT del Comune di Cazzago San Marino, Foglio
[...]
37, particella n. 70, è gravata da servitù di passaggio pedonale e carraio a
favore del dominante fondo di (com)proprietà dell'attore, identificato al
Foglio 37, particella 67 sud. 2, con accesso da Via San Bernardo n. 90
attraversando prima la proprietà in forza della servitù costituita CP_1
pagina 2 di 12 per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c. ed attestata
dagli atti di provenienza delle rispettive porzioni di edificio.
2. In subordine e
nel denegato caso di mancato accoglimento della domanda che precede,
accertare e dichiarare acquisita la servitù rivendicata per usucapione
ultradecennale ed in ogni caso ultraventennale, decorrente dalla trascrizione
dell'atto di divisione 24.10.1952 tra ed , Rep. Persona_1 CP_3
7990, Racc. n. 3699 del Notaio .
3. Ordinare alla convenuta Persona_2
la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento Controparte_1
del reclamato diritto ordinando alla stessa di provvedere a consegnare
all'attore copia delle chiavi di apertura del cancello apposto sul civico 90 di
Via San Bernardo ed a prontamente rimuovere il muro di ceppi di legno eretto
sulla linea di confine fra le due proprietà, nonché rimuovere ogni altro
ostacolo frapposto al pacifico esercizio dell'accertato e riconosciuto diritto.
4. Condannare la convenuta al risarcimento dei danni Controparte_1
tutti subiti e subendi dall'attore. Secondo prudente apprezzamento del giudice
il danno extra patrimoniale tenuto conto della natura del diritto negato e della
irragionevole protervia con la convenuta vi resite. Nella misura accertata in
corso di causa il danno patrimoniale, comprensivo di ogni spesa e costo
sostenuto dall'attore per l'azione possessoria, comprese quelle di
soccombenza come precettate, del deprezzamento dell'immobile per disuso e
per forzata carenza di manutenzione e per mancata fruizione della utilità
economica propria, nella misura quantomeno pari al valore locatizio del
pagina 3 di 12 bene, quantificato in mensili € 400,00 od altro importo maggiore o minore
accertato in corso di causa a mezzo CTU, decorrente dal giugno 2016
all'effettiva reintegrazione dell'attore nel diritto negato.
5. Condannare altresì
la convenuta, in caso di opposizione alla presente azione, al risarcimento del
danno da lite temeraria ex art. 96 cpc, avente natura extra patrimoniale, nella
misura giudicata equa secondo il prudente apprezzamento del giudice avuto
riguardo della reiterata ostinatezza con la quale la convenuta ha negato il
fondato reclamato diritto. In via istruttoria: reitera la richiesta di ammissione
di C.T.U. che, alla lue dei documenti versati in atti, descriva l'immobile, ne
ricostruisca le vicende giuridiche, identifichi l'accesso e la conseguente
servitù, quantifichi il deprezzamento subito dall'immobile per il mancato uso e
ne determini la redditività economica quantomeno nella misura del possibile
suo canone di locazione. Reitera altresì la richiesta di ammissione di prova
per testi, come indicati in atti di appello”
Dell'appellata
“In via principale: rigettarsi l'appello ex adverso proposto perché infondato
in fatto e in diritto per tutte le ragioni indicate nella parte narrativa della
comparsa, confermandosi per l'effetto la sentenza di primo grado. In via
subordinata di istruttoria: per la denegata ipotesi che la causa non fosse
ritenuta sufficientemente istruita sulla base dei documenti prodotti (ivi
compresi i verbali delle deposizioni dei testi assunte nella causa possessoria e
prodotti dallo stesso attore), si insiste per l'ammissione delle prove orali già pagina 4 di 12 dedotte in primo grado nella memoria ex art.183, 6° comma, n. 2) c.p.c. in
data 15/10/2019”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2018 adiva il tribunale di Brescia per far accertare il Parte_1
diritto di passaggio sul fondo in Comune di Cazzago San Martino ( Bs), di proprietà di ( Foglio 37, particella n. 70), in favore del Controparte_1
fondo in sua comproprietà ( Foglio 37 particella 67 sub 2), così come “
attestato dagli atti di provenienza delle rispettive porzioni di edificio”.
Assumeva che la comproprietà del predetto fondo gli era pervenuta per successione al padre e a questi per successione al padre al Per_3 Per_4
quale il bene era stato assegnato in sede di divisione, per atto Notaio Per_2
del 24 ottobre 1952, con il fratello . CP_3
Precisava che l'atto di divisione citato era decisivo ai fini del riconoscimento del diritto di passaggio in quanto nello stesso si dava atto che i fondi che gli erano pervenuti ( Lotto 1) e, in particolare, il mappale 582 ( oggi particella 67
sub 2), avevano accesso dalla di mattina attraversando prima il Per_5
cortile di proprietà del confinante attualmente di proprietà della CP_4
convenuta CP_1
Evidenziava che anche gli atti di provenienza della convenuta confermavano il reclamato diritto di servitù in quanto nel 1913 aveva venduto a CP_5
con relative servitù attive e passive, così certificando che Parte_2
pagina 5 di 12 l'immobile era al tempo già diviso.
In subordine chiedeva l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione decennale ai sensi dell'art. 1159 c.c.
Con sentenza n. 2807/22 il tribunale di Brescia respingeva tutte le domande proposte dall'attore che condannava a rifondere in favore della convenuta le spese di lite.
La sentenza è stata gravata dal soccombente che ha insistito per la riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande.
Interveniva nel giudizio di gravame divenuto proprietario Controparte_6
dell'immobile già di proprietà dell'appellante.
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 19 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la violazione dell'art. 1062 c.c. per avere il primo giudice ritenuto che egli non avesse fornito la prova in giudizio che i due fondi fossero, originariamente, appartenuti ad un medesimo proprietario.
Assume che tale dimostrazione non doveva essere fornita, necessariamente,
mediante atto pubblico, ma con qualsiasi mezzo di prova.
Con il secondo motivo censura l'omessa valutazione delle prove laddove il pagina 6 di 12 tribunale aveva escluso l'efficacia probatoria degli atti pubblici prodotti in giudizio.
Deduce che la servitù per destinazione del padre di famiglia risultava riconosciuta con atto notarile del 24 ottobre 1952 nel quale si dava,
espressamente, atto che ai mappali 1070,1071 e 1072 (casa si accede Per_6
direttamente dalla stradella di monte e che anche gli atti di provenienza del fondo davano conto dell'esistenza della servitù. CP_1
Con il terzo motivo denuncia l'erronea ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove laddove il tribunale non aveva desunto da circostanze certe e allegate l'esistenza della servitù quali, in particolare, il fatto che
[...]
era una cascina lombarda realizzata tra il 15° e il 16° secolo, CP_7
appartenuta originariamente ad un convento, ad un conte o alla curia;
che tale cascinale aveva avuto destinazione agricola ed era costituito da un portico con tre campate, come da descrizione fatta dal proprio perito di parte, che la preesistenza della servitù risultava dalle ricognizioni notarili.
Con il quarto motivo censura il rigetto della domanda di acquisto della servitù per usucapione decennale in quanto non si era considerato che l'atto notarile del 1952 ( divisione), in quanto ricognitorio di una servitù
preesistente, faceva piena prova degli accertamenti di fatto compiuti dal notaio e costituiva titolo idoneo a trasferire il diritto di servitù per destinazione del padre di famiglia.
pagina 7 di 12 Con il quinto motivo censura il rigetto della domanda di acquisto del diritto di servitù per usucapione ventennale in quanto fondato su di un pregiudizio non avendo il primo giudice considerato che la convenuta appellata non aveva mai contestato che egli potesse accedere da via San Bernardo 90 né mai aveva dedotto di aver impedito tale passaggio sino alla data dell'apposizione del cancello.
Con il sesto motivo censura l'omessa valutazione della richiesta di ammissione della consulenza tecnica.
---------------------
I primi tre motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
L'attore che agisce in "confessoria servitutis", ai sensi dell'art. 1079 cod. civ.,
ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, dovendosi presumere la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni.
In particolare, qualora, come nella specie, si chieda l'accertamento dell'esistenza di una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia è
onere dell'attore allegare e provare che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, esistessero opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla ( cfr. Cass. n. 4646/2025).
pagina 8 di 12 Di conseguenza, era preciso onere dell'attore appellante allegare e provare in giudizio non solo l'originaria appartenenza dei due fondi ad unico proprietario, ma altresì la presenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù, preesistenti al momento in cui il fondo era stato diviso tra più proprietari ( Cass. n. 6592/2016).
Nel caso di specie, l'attore attuale appellante non allegava, nell'atto introduttivo, né provava, nel corso del giudizio, l'unicità del diritto dominicale sui fondi ed il collegamento tra i fondi stessi da un rapporto di fatto di subordinazione, che con la separazione giuridica dei fondi avrebbe dato luogo alla costituzione della servitù.
Quanto al primo dei due presupposti si limitava a dedurre che “non si fa fatica
a credere che ab origine l'intero immobile sia appartenuto ad un unico
proprietario” e quanto al secondo che era “ dirimente” l'atto divisionale del
1952 nel quale si dava atto che al mappale 582 si accedeva attraversando prima il cortile di proprietà del confinante ( oggi . CP_4 CP_1
Trattasi all'evidenza di allegazioni del tutto insufficienti in quanto, ai fini del riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia, per determinare il momento rilevante ai fini della costituzione della servitù va considerato lo stato di fatto esistente al tempo della cessazione dell'appartenenza dei due fondi al medesimo proprietario (cfr. Cass. n.
17380/2023), in quanto è in relazione a tale momento che si deve accertare la pagina 9 di 12 oggettiva situazione di subordinazione.
Quanto, invece, all'atto divisionale esso non contiene un negozio costitutivo di un diritto di servitù in quanto all'atto non partecipò il proprietario del preteso fondo servente ( oggi sicchè ad esso non può essere CP_4 CP_1
attribuita alcuna rilevanza.
Per la costituzione convenzionale di una servitù prediale è, infatti,
indispensabile l'estrinsecazione della precisa volontà del proprietario del fondo servente diretta a costituire la servitù e la specifica determinazione nel titolo di tutti gli elementi atti ad individuarla (fondo dominante, fondo servente, natura del peso imposto su quest'ultimo).
Dall'atto divisionale del 1952 si evince, unicamente, che i due fondi, in via di asserzione dominante e servente, all'atto della divisione, appartenevano già a diversi proprietari, da un lato e dall'altro, e da tale circostanza Persona_7 CP_4
certa, risultante dall'atto divisionale, non poteva certo inferirsi la diversa circostanza che i due fondi fossero appartenuti ad unico proprietario e tanto meno – in difetto di allegazioni sul punto – la presenza di opere visibili e permanenti.
In relazione al quarto e quinto motivo di gravame si osserva, innanzitutto, che la domanda di usucapione ventennale non era stata neppure proposta e quanto a quella di acquisto per usucapione decennale che l'atto divisionale non contiene un accordo costitutivo di servitù di passaggio sul cortile di proprietà donde l'impossibilità CP_4
di un acquisto di servitù per usucapione decennale che postula, oltre all'apparenza della servitù ( indimostrata nel caso di specie), la sussistenza di un atto a titolo pagina 10 di 12 particolare astrattamente idoneo ad attuare il "trasferimento" del diritto che si assume usucapito, e tale atto deve consistere in un titolo col quale il soggetto, che si qualifichi - senza esserlo - proprietario del "fondo servente", abbia costituito una servitù in favore del "fondo dominante", il cui titolare vanti, poi, l'acquisto della servitù per usucapione ( Cass. n. 24179/2013).
Da ultimo, quanto alla doglianza relativa alla mancata ammissione della Ctu, è
appena il caso di evidenziare che al mancato assolvimento dell'onere di allegazione e di prova non si poteva supplire con una CTU meramente esplorativa che il primo giudice ha, correttamente, negato.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 3.966 ( di cui euro 1.134 per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro 1.911 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Compensate le spese nel rapporto processuale con il terzo intervenuto.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado;
compensa le spese nel rapporto processuale tra appellante e terzo intervenuto;
pagina 11 di 12 accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
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