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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/05/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2014/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 2014/2022 promosso da:
(C.F. nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
in via Stalingrado n. 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Liborio Cataliotti del foro di Reggio Emilia, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Reggio Emilia alla via P. Borsellino n. 2;
APPELLANTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
Paola Borboni n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Vitaliano Bacchi del foro di Parma, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Collecchio (PR) alla via D. Galaverna n. 1;
APPELLATO
PROCURATORE GENERALE
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1248/2022 del 12.09.2022, pubblicata in data 07.11.2022, del Tribunale di Parma, avente ad oggetto altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli);
CONCLUSIONI: All'udienza del 18 febbraio 2025, l'appellante precisava le sue Parte_1
conclusioni come da atto di citazione in appello: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni
1 contraria istanza: Nel merito: In via principale: riformare l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di
Parma, Dott.ssa Chiari Angela, n. 1248/2022, del 12.9.2022, R.G.N. 3603/2018 e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate dall'appellante nel primo grado di giudizio, respingendo le domande tutte proposte dal sig. perché infondate in fatto e diritto, e pertanto accertare e per l'effetto dichiarare CP_1
l'esistenza del credito vantato dalla sig.ra per le causali in atto esposte e Parte_1
conseguentemente condannare il sig. al pagamento della somma di euro 14.068,64 o Controparte_1
di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare accertata e dovuta, al pagamento degli interessi maturati dalle date dei singoli pagamenti al saldo. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”; l'appellato concludeva come da note di Controparte_1
trattazione scritta depositate il 30.01.2025: “Accertarsi che l'appello proposto dal soccombente nel giudizio di primo grado è infondato e che la sentenza impugnata non è riformabile secondo le motivazioni di gravame proposte dall'appellante in quanto la decisione appellata ha giustamente giudicato non ripetibili le somme versate dall'appellante all'appellato per il titolo di obbligazioni alimentari disposte e regolate da sentenza risolutiva del contenzioso coniugale fra i coniugi;
dichiararsi la infondatezza nel merito della impugnazione proposta per le ragioni giuridiche esposte ed eccepite dall'appellato, confermando conseguentemente la sentenza impugnata;
condannarsi parte appellante al rigetto della proposta impugnazione con rifusione delle spese di lite liquidate secondo giustizia. Con richiesta distrazione ex articolo 93 cpc in favore del procuratore dell'appellato delle spese di giudizio e degli onorari non riscossi oneri entrambi non anticipati dall'appellato avendo il procuratore fatta completa anticipazione di ogni spesa del processo senza rimborsi”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione regolarmente notificato e depositato in data 27.07.2018, conveniva Parte_1
in giudizio davanti al Tribunale di Parma al fine di ottenere la condanna del convenuto alla Controparte_1
restituzione della somma di euro 23.693,23, versata per la figlia a titolo di mantenimento ordinario e spese straordinarie, oltre agli interessi dalle date dei singoli pagamenti al saldo. A tal fine l'attrice esponeva che: - nell'ambito della causa di divorzio promossa dal marito , il Tribunale di Parma, con sentenza Controparte_1
definitiva n. 1689/2017 pubblicata il 12.12.2017, parzialmente revocando i provvedimenti provvisori previdenziali ove si stabiliva un assegno mensile per la figlia della coppia di euro 400 a carico della madre e
2 una sua partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, aveva previsto a carico della Parte_1
l'obbligo di corrispondere al per il mantenimento della figlia un assegno di euro 400,00 mensili dal CP_1
marzo 2010 al gennaio 2013, oltre al 40% delle spese straordinarie, nulla per il periodo dal febbraio 2013 all'aprile 2014, un assegno di euro 400 mensili dal maggio 2014 all'agosto 2016, oltre al 40% delle spese straordinarie, un assegno di euro 200,00 mensili dal settembre 2016, oltre al 40% delle spese straordinarie;
- il
Tribunale aveva così ridotto, dal 50% al 40%, la compartecipazione della madre alle spese straordinarie da sostenersi per la figlia, aveva revocato ogni contribuzione per il mantenimento della figlia dal febbraio 2013 all'aprile 2014 in ragione della collocazione in tale periodo della figlia in una comunità per adolescenti, aveva disciplinato con precisione la ripartizione delle spese straordinarie individuando quelle soggette a previo consenso dei genitori e quelle che non necessitavano di preventivo consenso e aveva infine ridotto ad euro
200,00 mensili l'assegno ordinario a carico della madre a decorrere dal settembre 2016, in considerazione dell'attività lavorativa svolta da , con retribuzione mensile di circa euro 560,00 netti;
- la madre aveva Pt_2
quindi corrisposto al padre somme in eccedenza a titolo di contributo al mantenimento ordinario e spese straordinarie per la figlia, aveva inoltre pagato, anche per evitare azioni esecutive in forza di sentenza del
Giudice di Pace di Parma, importi per alcune voci di spesa che necessitavano del preventivo accordo tra i genitori quali quelle per lenti a contatto, esame patente e scuola privata nonché spese legali e di registrazione sentenza Giudice di Pace;
- in considerazione del nuovo titolo, aveva dunque diritto di ripetere dall'ex marito la complessiva somma sopra indicata.
Con comparsa di risposta, si costituiva contestando la domanda attorea in quanto del tutto Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto. Allegava più specificamente che il Tribunale per i Minorenni di Bologna aveva
“revocato la potestà genitoriale della madre, affidandola al padre”, che nel periodo dal febbraio 2013 all'aprile
2014 figlia era stata collocata in un centro di recupero dei Servizi Sociali e in relazione a questo periodo Pt_2 il Tribunale di Parma aveva esonerato la dall'obbligo di contributo al mantenimento della figlia, che Parte_1 la madre in tale lasso di tempo non aveva versato l'assegno di euro 400,00 mensili o lo aveva fatto in misura parziale, che tutte le altre somme indicate dall'attrice non erano ripetibili e che il aveva diritto ad CP_1 ottenere dall'attrice la somma di euro 11.672,96 in forza di pronuncia penale a carico della , con la Parte_1
quale il Tribunale di Parma aveva condannato la madre alla pena della reclusione di mesi nove per i reati di cui agli artt. 388 comma 2 e 612 c.p., condannandola al pagamento delle spese di lite in suo favore quale parte civile costituita. Su tali premesse, il convenuto chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna della al pagamento della somma di euro 11.672,96, oltre ad oneri di Parte_1
legge.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il Giudice istruttore, con ordinanza resa in data
17.04.2020, rigettava l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. avanzata dall'attrice e, rivestendo la causa natura documentale, ne disponeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 23 febbraio 2022
3 sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni, rinunciando il convenuto alla domanda riconvenzionale formulata, e il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. Con sentenza emessa in data 12 settembre 2022, il Tribunale di Parma, osservato come il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne comporti che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione vada contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni con la conseguenza che la parte la quale abbia già ricevuto le prestazioni previste dalla sentenza di separazione o di divorzio non può essere costretta a restituirle e come l'irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all'altro genitore si giustifichi laddove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, considerato che, nel caso di specie, tenuto conto dell'ammontare dell'assegno ordinario e degli importi delle spese straordinarie che l'attrice deduce di avere indebitamente versato in quanto effettuate senza il suo consenso o di avere versato in eccesso per la misura del 10%, deve affermarsi la natura e funzione alimentare delle relative corresponsioni, con conseguente esclusione della ripetizione, evidenziato poi, quanto alle somme versate dalla per Parte_1
spese legali in relazione a contenziosi sulle spese straordinarie svoltisi dinanzi al Giudice di Pace di Parma o al Tribunale di Parma, come il loro versamento non possa certamente considerarsi indebito per essere fondato sul relativo titolo giudiziale di condanna alle spese, respingeva le domande di e, in Parte_1
applicazione del principio di soccombenza, condannava l'attrice al pagamento in favore del convenuto della somma di euro 2.800,00 per compenso, oltre ad oneri di legge.
2.- Con appello regolarmente notificato e depositato in data 13.12.2022, la IG.ra ha Parte_1
impugnato detta sentenza chiedendone la riforma, in particolare, laddove non è stata accolta la sua domanda di restituzione, limitatamente alle somme di seguito indicate: euro 9.246,00, quale somma corrisposta dalla
IG.ra al IG. nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2013 all'aprile 2014, così come Parte_1 CP_1
suddivisa per voci in atto di citazione (mantenimento figlia , spese straordinarie, somma versata a seguito Pt_2
di rendiconto per spese extra sostenute come da sentenza del Giudice di Pace, spese legali e registrazione sentenza), euro 3.929,00, quale somma corrisposta in eccedenza dalla madre al padre nel periodo dal settembre
2016 al dicembre 2017 a titolo di mantenimento per la figlia , ed euro 893,64 quale somma versata in Pt_2
eccedenza dalla a titolo di spese straordinarie per la figlia, per un totale di euro 14.068,64. Parte_3
In primo luogo, l'appellante si duole della erronea interpretazione e omessa motivazione da parte del Giudice di prime cure in relazione al mancato riconoscimento in capo all'attrice del diritto alla ripetizione delle somme corrisposte al IG. a titolo di mantenimento della figlia, nel periodo intercorrente tra il febbraio 2013 CP_1
e l'aprile 2014, motivo, questo, fondato principalmente su una recentissima sentenza della Corte di Cassazione
a Sezioni Unite (la n. 32914/2022) che ha risolto una delle questioni più controverse in fatto di separazione o divorzio, ossia se l'assegno di mantenimento, avente natura anche alimentare, originariamente ritenuto dovuto,
4 sia recuperabile nel caso in cui l'originario provvedimento venga modificato. Secondo la Suprema Corte, argomenta l'appellante, opera la “condictio indebiti” in presenza di una rivalutazione della condizione del
“richiedente o avente diritto” ove si accerti l'insussistenza “ab origine” del presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile, non opera invece la regola della ripetibilità sia se si procede, sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno, ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto, sia se viene effettuata, sotto il profilo del quantum, una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica. Nel caso in esame, essendo stato stabilito dalla sentenza di divorzio che l'odierna appellante nulla doveva al padre quale contributo mensile al mantenimento della figlia nel periodo febbraio 2013-aprile 2014, stante la collocazione della figlia presso una comunità per adolescenti e non presso il padre, l'odierna appellante avrebbe pieno diritto alla restituzione delle somme versate all'appellato per il mantenimento di , in quanto Pt_2
corrisposte sulla base di un supposto ed inesistente diritto e anche se di natura alimentare. Ad avviso della
, non può negarsi al riguardo l'efficacia caducatoria della sentenza definitiva di divorzio che nel Parte_1 periodo indicato ha escluso l'obbligo di mantenimento in capo alla madre. Quale secondo motivo di gravame e in relazione alle maggiori somme corrisposte al padre per il mantenimento della figlia nel periodo dal settembre 2016 al dicembre 2017, deduce parimenti erronea interpretazione e omessa Parte_1
motivazione da parte del Giudice di primo grado che non ha riconosciuto il diritto della madre alla restituzione di tali somme, richiamando sempre i principi affermati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nel 2022. Nel periodo che va dal settembre 2016 al dicembre 2017, ad avviso dell'appellante, il Tribunale di Parma, nella sentenza di divorzio, ha rimodulato in maniera sostanziosa il quantum di assegno di mantenimento dovuto dalla madre, dimezzandolo ad euro 200,00, in ragione delle entrate mensili (circa euro 560,00) di cui disponeva, in detto periodo, la figlia , il che la rendeva, sia pur non in modo totale, autosufficiente dal Pt_2
punto di vista economico. Alla luce dell'importo di euro 400 versato dalla madre e dello stipendio mensile ricevuto da , non potrebbe fondatamente ritenersi che tali somme siano state integralmente consumate o Pt_2 comunque l'importo mensile di euro 200 versato in eccedenza dalla non potrebbe essere considerato Parte_1
di natura alimentare. Da ultimo la si duole del mancato riconoscimento da parte del Tribunale di Parte_1
Parma del suo diritto alla ripetizione del 10% delle spese straordinarie corrisposto in eccedenza dalla madre.
Sulla base di quanto enunciato nella richiamata sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite, tenuto conto che tali spese non possono avere natura alimentare, non essendo corrisposte per garantire il fabbisogno giornaliero minimo dell'avente diritto, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto anche in questo caso dichiarare
5 l'indebita corresponsione da parte dell'attrice al convenuto delle somme versate in eccedenza a titolo di spese straordinarie per la figlia.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Parma Parte_1
e in accoglimento del proposto appello, di accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado, respingendo le domande tutte proposte da e, quindi: Controparte_1
● Dichiarare l'esistenza del credito vantato dalla IG.ra per le causali in atto esposte e Parte_1
conseguentemente condannare il IG. al pagamento della somma di euro 14.068,64 o di Controparte_1
quella maggiore o minore somma che dovesse risultare accertata e dovuta, oltre gli interessi maturati dalle date dei singoli pagamenti al saldo;
● In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 2 marzo 2023, si è regolarmente costituito il IG. Controparte_1
il quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'avverso gravame sia ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per omettere l'atto di appello le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, sia ex art. 348 bis c.p.c., per non avere detto atto una ragionevole probabilità di essere accolto, la sentenza impugnata ha giustamente giudicato non ripetibili le somme versate dall'appellante all'appellato per il titolo di obbligazioni alimentari disposte e regolate da sentenza definitiva di divorzio ed ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali che regolano la materia.
Quanto ai tre motivi di gravame articolati dalla , ne ha dedotto la totale infondatezza. Più Parte_1
specificamente, quanto al primo motivo di appello, il ne fa rilevare la contraddittorietà per come CP_1
proposto, da un lato richiamando la la pronuncia delle Sezioni Unite del 2022 “essendo venuto meno Parte_1
il presupposto fondante il diritto a vedersi riconosciuto da parte del l'assegno di mantenimento per la CP_1
propria figlia, ossia la coabitazione….”, dall'altro indicando diversa sentenza della Suprema Corte del 2010, la n. 22678, che pare incongrua alla fattispecie. Con il secondo motivo di gravame, ad avviso dell'appellato, la domanderebbe la restituzione delle somme pagate non per ragioni giuridiche bensì per valutazioni Parte_1
di carattere meramente quantitativo/finanziario; la disposta riduzione ad euro 200 mensili a fare data dal settembre 2016 costituirebbe per l'appellante somma complessiva di importo non trascurabile e dunque certamente ripetibile, motivo per il da rigettare, non potendo evidentemente rimettersi alla parte CP_1 obbligata la determinazione circa l'entità dell'assegno da versare per la figlia. Parimenti non meritevole di accoglimento secondo l'appellato è anche il terzo motivo di gravame in ordine alle spese straordinarie, posto che tutti i cespiti e versamenti stabiliti dalla sentenza di divorzio in favore della figlia avrebbero natura giuridica alimentare e non di semplice “rimborso spese” come argomentato dalla controparte.
L'appellato domanda quindi alla Corte di:
● in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c. - 348 bis c.p.c.;
6 ● nel merito, respingere l'appello proposto, perché infondato in fatto ed in diritto, in quanto la decisione appellata ha giustamente giudicato non ripetibili le somme versate dall'appellante all'appellato per il titolo di obbligazioni alimentari disposte e regolate da sentenza risolutiva del contenzioso fra i coniugi;
;
● In ogni caso, con vittoria di spese di lite.
4.- All'udienza tenutasi in data 18.04.2023, l'appellante ha contestato l'avversa costituzione e le domande ivi svolte, le parti si sono riportate ai rispettivi atti, chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e la Corte ha quindi rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza allo scopo fissata e svoltasi il 18.02.2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
5.- Preliminarmente, in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto da , non Parte_1 rispettando il relativo atto, ad avviso dell'appellato, il dettato di cui all'art. 342 c.p.c. - posto che l'appellante non avrebbe indicato espressamente le parti del provvedimento che vuole impugnare, non avrebbe suggerito le modifiche che devono essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto né indicato il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunziata e l'esito della lite - la stessa non è meritevole di accoglimento, essendo evidenziati in modo sufficientemente chiaro, a parere di questa Corte, sia le parti della sentenza impugnata, sia i motivi di gravame. Giova sul punto richiamare quanto affermato dalla
Suprema Corte in più occasioni ovvero che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342
c.p.c., è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (vedasi, tra le numerose,
Cass. Civ. Sez. VI-III ord. 17.12.2021, n. 40560, Cass. Civ. Sez. Un. n. 36481/2022, da ultimo Cass. Civ. Sez.
II, ord. 18.01.2024, n. 1932). Parimenti, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile alla presente causa e dunque declaratoria di inammissibilità dell'appello quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, non ravvisandosi i presupposti per una statuizione di tal fatta.
6.- Passando ora al merito, reputa la Corte che i tre motivi di appello articolati da possano Parte_1
essere esaminati congiuntamente, concernendo tutti in buona sostanza la ripetibilità o meno delle somme versate in eccesso dalla madre rispetto alle statuizioni della sentenza definitiva di divorzio - più in particolare l'assegno mensile di euro 400 versato dalla madre nel periodo dal febbraio 2013 all'aprile 2014, quando sulla medesima non gravava alcun obbligo di contribuzione al mantenimento ordinario, nel periodo intercorrente tra il settembre 2016 ed il dicembre 2017, periodo durante il quale gravava sulla l'obbligo di versare Parte_1
all'ex marito la minore somma mensile di euro 200 per il mantenimento della figlia, nonché la partecipazione alle spese straordinarie corrisposte dalla madre nella percentuale maggiore del 50% invece del 40 e le spese
7 legali e registrazione sentenza per il procedimento davanti al Giudice di Pace - ed avendo a fondamento in principalità recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, la già richiamata pronuncia n.
32914/2022.
E' senz'altro utile dunque richiamare brevemente le osservazioni e principi enunciati in detto provvedimento.
La questione esaminata dalle Sezioni Unite riguardava la restituzione delle somme percepite dal coniuge separato e poi divorziato, a titolo di assegno di mantenimento poi revocato, l'asserita irripetibilità, in tutto o in parte, nei limiti della modesta entità dell'importo del contributo, delle somme versate a titolo di mantenimento, stante la natura in buona sostanza alimentare dell'obbligazione. La Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera la "condictio indebiti" ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione "del richiedente o avente diritto", ove si accerti l'insussistenza
"ab origine" dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la "condictio indebiti" e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, "delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)", sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità”. Nella motivazione si è nondimeno affermato che: - non vi è una norma che sancisce la irripetibilità dell'assegno in senso stretto alimentare provvisoriamente concesso, e dunque, a fortiori, non potrebbe affermarsi, per via analogica, la irripetibilità dell'assegno di mantenimento separativo o divorzile provvisoriamente attribuito;
- un temperamento al principio di piena ripetibilità trova giustificazione solo per ragioni equitative, sulla base dei principi costituzionali di solidarietà umana, art. 2, e familiare in senso ampio, art. 29, e solo nella misura in cui si esoneri il soggetto beneficiario dal restituire quanto ricevuto provvisoriamente anche per finalità alimentare, sul presupposto che le somme versate siano state verosimilmente consumate per far fronte proprio alle essenziali necessità della vita;
- occorre, allora, attribuire rilievo alle esigenze equitative e solidaristiche
8 anche con riferimento alla crisi della famiglia, nel cui ambito si collocano gli assegni di mantenimento, esigenze che inducono a temperare la generale operatività della regola civilistica della ripetizione dell'indebito;
- non si tratta di dettare una regola di "automatica irripetibilità" delle prestazioni rese in esecuzione di obblighi di mantenimento, quanto di operare un bilanciamento tra l'esigenza di legalità e prevedibilità delle decisioni e l'esigenza, di stampo solidaristico, di tutela del soggetto che sia stato riconosciuto parte debole del rapporto;
- ove con la sentenza venga escluso in radice e "ab origine", non per fatti sopravvenuti, il presupposto del diritto al mantenimento per la mancanza di uno "stato di bisogno" o, comunque, per la insussistenza di una sperequazione tra redditi tra i soggetti della coppia in crisi, ovvero sia addebitata la separazione al coniuge che, nelle more, abbia goduto di un assegno con funzione non meramente alimentare, non vi sono ragioni per escludere l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell'art. 2033 c.c.; - non sorge invece a favore del coniuge separato o dell'ex coniuge il diritto di ripetere le maggiori somme provvisoriamente versate sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto
(o obbligato alla prestazione) sia nel caso in cui l'assegno stabilito in sede presidenziale (o nel rapporto tra la sentenza definitiva di un grado di giudizio rispetto a quella, sostitutiva, del grado successivo) venga rimodulato al ribasso, il tutto sempre se l'assegno in questione non superi la misura che garantisca al soggetto debole di far fronte alle normali esigenze di vita della persona media, tale che la somma di denaro possa ragionevolmente ritenersi pressoché integralmente consumata;
- l'entità, necessariamente modesta, di tale somma di denaro non può essere determinata in maniera fissa e astratta essendosi ritenuta necessaria una valutazione personalizzata e in concreto, la cui determinazione è riservata al giudice di merito.
Osservazioni e principi in buona sostanza non dissimili sono stati espressi dalla Suprema Corte anche con riferimento all'assegno mensile per i figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti. Più in particolare si è osservato come in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge/genitore a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'evento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass.
n. 16173/2015; Cass. n. 3922/2012). La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo status di genitore e il diritto al versamento del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicchè resta ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione
9 di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione (Cass. n. 4224/2021). L'assegno per i figli ha comunque natura para-alimentare, rispondendo il contributo al mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente, al pari degli alimenti, alla necessità di sopperire, in rapporto alle esigenze anche presunte in relazione all'età, agli studi, ai bisogni di vita della persona, sia pure in una accezione più ampia e pur non essendo necessario uno stato di indigenza, così come negli alimenti (cfr. sul carattere alimentare dell'assegno, Cass. civ. n. 28987/2008; Cass. n. 13609/2016; Cass. n. 25166/2017; Cass.
11689/2018). Si è dunque affermato che “in ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio
a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita;
il diritto di ritenere quanto è stato pagato non opera nell'ipotesi in cui sia accertata la non sussistenza, quanto al figlio maggiorenne, ab origine dei presupposti per il versamento (vale a dire la non autosufficienza economica, in rapporto all'età ed al percorso formativo e/o professionale sul mercato del lavoro avviato, Cass. 38366/21) e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo…” (così si è espressa
Cass. civ. Sez. I ord. 26.04.2023, n. 10974).
Orbene, applicando tali principi all'ipotesi in esame, non può non osservarsi in primo luogo come sia la stessa sentenza definitiva di divorzio, nell'ampio dispositivo, a confermare il perdurante diritto della figlia a Pt_2
ricevere dalla madre non affidataria/non collocataria contributo mensile per il suo mantenimento, sia pure, a fare tempo dal settembre 2016, nella minore misura di euro 200,00, in ragione del reperimento da parte di di occupazione che le garantisce una minima entrata. L'assegno mensile da versarsi da parte della Pt_2
al uale contributo al mantenimento per la figlia non è stato mai revocato, l'odierna appellante Parte_1 CP_1
non ha fornito prova che l'assegno per il mantenimento della figlia non fosse dovuto. Quanto al periodo in cui la figlia si trovava in comunità per adolescenti, deduce l'appellato padre come gravasse comunque su entrambi i genitori l'obbligo di acquistare abbigliamento, alimenti e comunque di provvedere alle normali esigenze della figlia e, avuto riguardo all'entità dell'assegno mensile versato dalla madre, può fondatamente presumersi Pt_2
che dette somme siano state consumate per provvedere al mantenimento ordinario della figlia e soddisfare le sue molteplici esigenze, avuto riguardo alle condizioni economiche del nucleo familiare. Parimenti, quanto alla maggiore somma mensile di euro 200 asseritamente corrisposta in eccedenza dalla madre dal settembre
2016, avuto riguardo al suo modesto importo, può affermarsi che tale somma sia stata integralmente impiegata per provvedere al mantenimento della figlia. Per quanto concerne le spese straordinarie sostenute per la figlia e oggetto di rimborso al padre nella misura del 50% invece del dovuto 40%, ritiene la Corte che anche tali spese abbiano natura para-alimentare.
Dunque, correttamente il Tribunale di Parma, tenuto conto dell'ammontare dell'assegno ordinario (euro 400 mensili poi diminuito ad euro 200) e degli importi delle spese straordinarie che deduce di Parte_1
10 avere indebitamente versato o perché effettuate senza il suo consenso (spese per lenti a contatto, iscrizioni scolastiche e patente) o perché corrisposte in eccesso per la misura del 10%, ha affermato la natura e funzione alimentare delle relative corresponsioni, con conseguente esclusione della ripetizione, dovendo fondatamente presumersi che tali somme, stante il loro modesto importo, siano state consumate per il sostentamento e mantenimento della figlia.
Per quanto riguarda le somme versate dall'appellante per spese legali e registrazione sentenza del Giudice di
Pace di Parma, ricomprese nella somma di euro 14.068,64, domandata in questo grado, il loro pagamento, come ritenuto dal Giudice di prime cure, non può certo dirsi indebito, essendo fondato sul relativo titolo giudiziale di condanna alle spese di lite, che non è stato certamente scalfito dalla sentenza definitiva di divorzio emessa nel dicembre 2017.
I motivi di appello proposti da non sono fondati e non meritano accoglimento. Parte_1
Il gravame va dunque respinto con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Parma.
Le spese di lite seguono integralmente la soccombenza, sono quindi poste a carico dell'appellante in favore dell'appellato e si liquidano nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale), con distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore della parte appellata, dichiaratosi anticipatario.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi Cass. Civ.
Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I- RIGETTA l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 1248/2022 del 12.09.2022 proposto da
; Parte_1
II- CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato Parte_1 [...]
, delle spese di lite che si liquidano in € 3.900,00 per compenso professionale, oltre al 15% CP_1 rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dell'appellato, Avv. Vitaliano Bacchi;
III- DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto;
11 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
14.05.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 2014/2022 promosso da:
(C.F. nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
in via Stalingrado n. 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Liborio Cataliotti del foro di Reggio Emilia, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Reggio Emilia alla via P. Borsellino n. 2;
APPELLANTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
Paola Borboni n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Vitaliano Bacchi del foro di Parma, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Collecchio (PR) alla via D. Galaverna n. 1;
APPELLATO
PROCURATORE GENERALE
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1248/2022 del 12.09.2022, pubblicata in data 07.11.2022, del Tribunale di Parma, avente ad oggetto altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli);
CONCLUSIONI: All'udienza del 18 febbraio 2025, l'appellante precisava le sue Parte_1
conclusioni come da atto di citazione in appello: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni
1 contraria istanza: Nel merito: In via principale: riformare l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di
Parma, Dott.ssa Chiari Angela, n. 1248/2022, del 12.9.2022, R.G.N. 3603/2018 e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate dall'appellante nel primo grado di giudizio, respingendo le domande tutte proposte dal sig. perché infondate in fatto e diritto, e pertanto accertare e per l'effetto dichiarare CP_1
l'esistenza del credito vantato dalla sig.ra per le causali in atto esposte e Parte_1
conseguentemente condannare il sig. al pagamento della somma di euro 14.068,64 o Controparte_1
di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare accertata e dovuta, al pagamento degli interessi maturati dalle date dei singoli pagamenti al saldo. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”; l'appellato concludeva come da note di Controparte_1
trattazione scritta depositate il 30.01.2025: “Accertarsi che l'appello proposto dal soccombente nel giudizio di primo grado è infondato e che la sentenza impugnata non è riformabile secondo le motivazioni di gravame proposte dall'appellante in quanto la decisione appellata ha giustamente giudicato non ripetibili le somme versate dall'appellante all'appellato per il titolo di obbligazioni alimentari disposte e regolate da sentenza risolutiva del contenzioso coniugale fra i coniugi;
dichiararsi la infondatezza nel merito della impugnazione proposta per le ragioni giuridiche esposte ed eccepite dall'appellato, confermando conseguentemente la sentenza impugnata;
condannarsi parte appellante al rigetto della proposta impugnazione con rifusione delle spese di lite liquidate secondo giustizia. Con richiesta distrazione ex articolo 93 cpc in favore del procuratore dell'appellato delle spese di giudizio e degli onorari non riscossi oneri entrambi non anticipati dall'appellato avendo il procuratore fatta completa anticipazione di ogni spesa del processo senza rimborsi”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione regolarmente notificato e depositato in data 27.07.2018, conveniva Parte_1
in giudizio davanti al Tribunale di Parma al fine di ottenere la condanna del convenuto alla Controparte_1
restituzione della somma di euro 23.693,23, versata per la figlia a titolo di mantenimento ordinario e spese straordinarie, oltre agli interessi dalle date dei singoli pagamenti al saldo. A tal fine l'attrice esponeva che: - nell'ambito della causa di divorzio promossa dal marito , il Tribunale di Parma, con sentenza Controparte_1
definitiva n. 1689/2017 pubblicata il 12.12.2017, parzialmente revocando i provvedimenti provvisori previdenziali ove si stabiliva un assegno mensile per la figlia della coppia di euro 400 a carico della madre e
2 una sua partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, aveva previsto a carico della Parte_1
l'obbligo di corrispondere al per il mantenimento della figlia un assegno di euro 400,00 mensili dal CP_1
marzo 2010 al gennaio 2013, oltre al 40% delle spese straordinarie, nulla per il periodo dal febbraio 2013 all'aprile 2014, un assegno di euro 400 mensili dal maggio 2014 all'agosto 2016, oltre al 40% delle spese straordinarie, un assegno di euro 200,00 mensili dal settembre 2016, oltre al 40% delle spese straordinarie;
- il
Tribunale aveva così ridotto, dal 50% al 40%, la compartecipazione della madre alle spese straordinarie da sostenersi per la figlia, aveva revocato ogni contribuzione per il mantenimento della figlia dal febbraio 2013 all'aprile 2014 in ragione della collocazione in tale periodo della figlia in una comunità per adolescenti, aveva disciplinato con precisione la ripartizione delle spese straordinarie individuando quelle soggette a previo consenso dei genitori e quelle che non necessitavano di preventivo consenso e aveva infine ridotto ad euro
200,00 mensili l'assegno ordinario a carico della madre a decorrere dal settembre 2016, in considerazione dell'attività lavorativa svolta da , con retribuzione mensile di circa euro 560,00 netti;
- la madre aveva Pt_2
quindi corrisposto al padre somme in eccedenza a titolo di contributo al mantenimento ordinario e spese straordinarie per la figlia, aveva inoltre pagato, anche per evitare azioni esecutive in forza di sentenza del
Giudice di Pace di Parma, importi per alcune voci di spesa che necessitavano del preventivo accordo tra i genitori quali quelle per lenti a contatto, esame patente e scuola privata nonché spese legali e di registrazione sentenza Giudice di Pace;
- in considerazione del nuovo titolo, aveva dunque diritto di ripetere dall'ex marito la complessiva somma sopra indicata.
Con comparsa di risposta, si costituiva contestando la domanda attorea in quanto del tutto Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto. Allegava più specificamente che il Tribunale per i Minorenni di Bologna aveva
“revocato la potestà genitoriale della madre, affidandola al padre”, che nel periodo dal febbraio 2013 all'aprile
2014 figlia era stata collocata in un centro di recupero dei Servizi Sociali e in relazione a questo periodo Pt_2 il Tribunale di Parma aveva esonerato la dall'obbligo di contributo al mantenimento della figlia, che Parte_1 la madre in tale lasso di tempo non aveva versato l'assegno di euro 400,00 mensili o lo aveva fatto in misura parziale, che tutte le altre somme indicate dall'attrice non erano ripetibili e che il aveva diritto ad CP_1 ottenere dall'attrice la somma di euro 11.672,96 in forza di pronuncia penale a carico della , con la Parte_1
quale il Tribunale di Parma aveva condannato la madre alla pena della reclusione di mesi nove per i reati di cui agli artt. 388 comma 2 e 612 c.p., condannandola al pagamento delle spese di lite in suo favore quale parte civile costituita. Su tali premesse, il convenuto chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna della al pagamento della somma di euro 11.672,96, oltre ad oneri di Parte_1
legge.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il Giudice istruttore, con ordinanza resa in data
17.04.2020, rigettava l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. avanzata dall'attrice e, rivestendo la causa natura documentale, ne disponeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 23 febbraio 2022
3 sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni, rinunciando il convenuto alla domanda riconvenzionale formulata, e il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. Con sentenza emessa in data 12 settembre 2022, il Tribunale di Parma, osservato come il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne comporti che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione vada contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni con la conseguenza che la parte la quale abbia già ricevuto le prestazioni previste dalla sentenza di separazione o di divorzio non può essere costretta a restituirle e come l'irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all'altro genitore si giustifichi laddove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, considerato che, nel caso di specie, tenuto conto dell'ammontare dell'assegno ordinario e degli importi delle spese straordinarie che l'attrice deduce di avere indebitamente versato in quanto effettuate senza il suo consenso o di avere versato in eccesso per la misura del 10%, deve affermarsi la natura e funzione alimentare delle relative corresponsioni, con conseguente esclusione della ripetizione, evidenziato poi, quanto alle somme versate dalla per Parte_1
spese legali in relazione a contenziosi sulle spese straordinarie svoltisi dinanzi al Giudice di Pace di Parma o al Tribunale di Parma, come il loro versamento non possa certamente considerarsi indebito per essere fondato sul relativo titolo giudiziale di condanna alle spese, respingeva le domande di e, in Parte_1
applicazione del principio di soccombenza, condannava l'attrice al pagamento in favore del convenuto della somma di euro 2.800,00 per compenso, oltre ad oneri di legge.
2.- Con appello regolarmente notificato e depositato in data 13.12.2022, la IG.ra ha Parte_1
impugnato detta sentenza chiedendone la riforma, in particolare, laddove non è stata accolta la sua domanda di restituzione, limitatamente alle somme di seguito indicate: euro 9.246,00, quale somma corrisposta dalla
IG.ra al IG. nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2013 all'aprile 2014, così come Parte_1 CP_1
suddivisa per voci in atto di citazione (mantenimento figlia , spese straordinarie, somma versata a seguito Pt_2
di rendiconto per spese extra sostenute come da sentenza del Giudice di Pace, spese legali e registrazione sentenza), euro 3.929,00, quale somma corrisposta in eccedenza dalla madre al padre nel periodo dal settembre
2016 al dicembre 2017 a titolo di mantenimento per la figlia , ed euro 893,64 quale somma versata in Pt_2
eccedenza dalla a titolo di spese straordinarie per la figlia, per un totale di euro 14.068,64. Parte_3
In primo luogo, l'appellante si duole della erronea interpretazione e omessa motivazione da parte del Giudice di prime cure in relazione al mancato riconoscimento in capo all'attrice del diritto alla ripetizione delle somme corrisposte al IG. a titolo di mantenimento della figlia, nel periodo intercorrente tra il febbraio 2013 CP_1
e l'aprile 2014, motivo, questo, fondato principalmente su una recentissima sentenza della Corte di Cassazione
a Sezioni Unite (la n. 32914/2022) che ha risolto una delle questioni più controverse in fatto di separazione o divorzio, ossia se l'assegno di mantenimento, avente natura anche alimentare, originariamente ritenuto dovuto,
4 sia recuperabile nel caso in cui l'originario provvedimento venga modificato. Secondo la Suprema Corte, argomenta l'appellante, opera la “condictio indebiti” in presenza di una rivalutazione della condizione del
“richiedente o avente diritto” ove si accerti l'insussistenza “ab origine” del presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile, non opera invece la regola della ripetibilità sia se si procede, sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno, ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto, sia se viene effettuata, sotto il profilo del quantum, una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica. Nel caso in esame, essendo stato stabilito dalla sentenza di divorzio che l'odierna appellante nulla doveva al padre quale contributo mensile al mantenimento della figlia nel periodo febbraio 2013-aprile 2014, stante la collocazione della figlia presso una comunità per adolescenti e non presso il padre, l'odierna appellante avrebbe pieno diritto alla restituzione delle somme versate all'appellato per il mantenimento di , in quanto Pt_2
corrisposte sulla base di un supposto ed inesistente diritto e anche se di natura alimentare. Ad avviso della
, non può negarsi al riguardo l'efficacia caducatoria della sentenza definitiva di divorzio che nel Parte_1 periodo indicato ha escluso l'obbligo di mantenimento in capo alla madre. Quale secondo motivo di gravame e in relazione alle maggiori somme corrisposte al padre per il mantenimento della figlia nel periodo dal settembre 2016 al dicembre 2017, deduce parimenti erronea interpretazione e omessa Parte_1
motivazione da parte del Giudice di primo grado che non ha riconosciuto il diritto della madre alla restituzione di tali somme, richiamando sempre i principi affermati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nel 2022. Nel periodo che va dal settembre 2016 al dicembre 2017, ad avviso dell'appellante, il Tribunale di Parma, nella sentenza di divorzio, ha rimodulato in maniera sostanziosa il quantum di assegno di mantenimento dovuto dalla madre, dimezzandolo ad euro 200,00, in ragione delle entrate mensili (circa euro 560,00) di cui disponeva, in detto periodo, la figlia , il che la rendeva, sia pur non in modo totale, autosufficiente dal Pt_2
punto di vista economico. Alla luce dell'importo di euro 400 versato dalla madre e dello stipendio mensile ricevuto da , non potrebbe fondatamente ritenersi che tali somme siano state integralmente consumate o Pt_2 comunque l'importo mensile di euro 200 versato in eccedenza dalla non potrebbe essere considerato Parte_1
di natura alimentare. Da ultimo la si duole del mancato riconoscimento da parte del Tribunale di Parte_1
Parma del suo diritto alla ripetizione del 10% delle spese straordinarie corrisposto in eccedenza dalla madre.
Sulla base di quanto enunciato nella richiamata sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite, tenuto conto che tali spese non possono avere natura alimentare, non essendo corrisposte per garantire il fabbisogno giornaliero minimo dell'avente diritto, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto anche in questo caso dichiarare
5 l'indebita corresponsione da parte dell'attrice al convenuto delle somme versate in eccedenza a titolo di spese straordinarie per la figlia.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Parma Parte_1
e in accoglimento del proposto appello, di accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado, respingendo le domande tutte proposte da e, quindi: Controparte_1
● Dichiarare l'esistenza del credito vantato dalla IG.ra per le causali in atto esposte e Parte_1
conseguentemente condannare il IG. al pagamento della somma di euro 14.068,64 o di Controparte_1
quella maggiore o minore somma che dovesse risultare accertata e dovuta, oltre gli interessi maturati dalle date dei singoli pagamenti al saldo;
● In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 2 marzo 2023, si è regolarmente costituito il IG. Controparte_1
il quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'avverso gravame sia ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per omettere l'atto di appello le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, sia ex art. 348 bis c.p.c., per non avere detto atto una ragionevole probabilità di essere accolto, la sentenza impugnata ha giustamente giudicato non ripetibili le somme versate dall'appellante all'appellato per il titolo di obbligazioni alimentari disposte e regolate da sentenza definitiva di divorzio ed ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali che regolano la materia.
Quanto ai tre motivi di gravame articolati dalla , ne ha dedotto la totale infondatezza. Più Parte_1
specificamente, quanto al primo motivo di appello, il ne fa rilevare la contraddittorietà per come CP_1
proposto, da un lato richiamando la la pronuncia delle Sezioni Unite del 2022 “essendo venuto meno Parte_1
il presupposto fondante il diritto a vedersi riconosciuto da parte del l'assegno di mantenimento per la CP_1
propria figlia, ossia la coabitazione….”, dall'altro indicando diversa sentenza della Suprema Corte del 2010, la n. 22678, che pare incongrua alla fattispecie. Con il secondo motivo di gravame, ad avviso dell'appellato, la domanderebbe la restituzione delle somme pagate non per ragioni giuridiche bensì per valutazioni Parte_1
di carattere meramente quantitativo/finanziario; la disposta riduzione ad euro 200 mensili a fare data dal settembre 2016 costituirebbe per l'appellante somma complessiva di importo non trascurabile e dunque certamente ripetibile, motivo per il da rigettare, non potendo evidentemente rimettersi alla parte CP_1 obbligata la determinazione circa l'entità dell'assegno da versare per la figlia. Parimenti non meritevole di accoglimento secondo l'appellato è anche il terzo motivo di gravame in ordine alle spese straordinarie, posto che tutti i cespiti e versamenti stabiliti dalla sentenza di divorzio in favore della figlia avrebbero natura giuridica alimentare e non di semplice “rimborso spese” come argomentato dalla controparte.
L'appellato domanda quindi alla Corte di:
● in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c. - 348 bis c.p.c.;
6 ● nel merito, respingere l'appello proposto, perché infondato in fatto ed in diritto, in quanto la decisione appellata ha giustamente giudicato non ripetibili le somme versate dall'appellante all'appellato per il titolo di obbligazioni alimentari disposte e regolate da sentenza risolutiva del contenzioso fra i coniugi;
;
● In ogni caso, con vittoria di spese di lite.
4.- All'udienza tenutasi in data 18.04.2023, l'appellante ha contestato l'avversa costituzione e le domande ivi svolte, le parti si sono riportate ai rispettivi atti, chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e la Corte ha quindi rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza allo scopo fissata e svoltasi il 18.02.2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
5.- Preliminarmente, in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto da , non Parte_1 rispettando il relativo atto, ad avviso dell'appellato, il dettato di cui all'art. 342 c.p.c. - posto che l'appellante non avrebbe indicato espressamente le parti del provvedimento che vuole impugnare, non avrebbe suggerito le modifiche che devono essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto né indicato il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunziata e l'esito della lite - la stessa non è meritevole di accoglimento, essendo evidenziati in modo sufficientemente chiaro, a parere di questa Corte, sia le parti della sentenza impugnata, sia i motivi di gravame. Giova sul punto richiamare quanto affermato dalla
Suprema Corte in più occasioni ovvero che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342
c.p.c., è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (vedasi, tra le numerose,
Cass. Civ. Sez. VI-III ord. 17.12.2021, n. 40560, Cass. Civ. Sez. Un. n. 36481/2022, da ultimo Cass. Civ. Sez.
II, ord. 18.01.2024, n. 1932). Parimenti, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile alla presente causa e dunque declaratoria di inammissibilità dell'appello quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, non ravvisandosi i presupposti per una statuizione di tal fatta.
6.- Passando ora al merito, reputa la Corte che i tre motivi di appello articolati da possano Parte_1
essere esaminati congiuntamente, concernendo tutti in buona sostanza la ripetibilità o meno delle somme versate in eccesso dalla madre rispetto alle statuizioni della sentenza definitiva di divorzio - più in particolare l'assegno mensile di euro 400 versato dalla madre nel periodo dal febbraio 2013 all'aprile 2014, quando sulla medesima non gravava alcun obbligo di contribuzione al mantenimento ordinario, nel periodo intercorrente tra il settembre 2016 ed il dicembre 2017, periodo durante il quale gravava sulla l'obbligo di versare Parte_1
all'ex marito la minore somma mensile di euro 200 per il mantenimento della figlia, nonché la partecipazione alle spese straordinarie corrisposte dalla madre nella percentuale maggiore del 50% invece del 40 e le spese
7 legali e registrazione sentenza per il procedimento davanti al Giudice di Pace - ed avendo a fondamento in principalità recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, la già richiamata pronuncia n.
32914/2022.
E' senz'altro utile dunque richiamare brevemente le osservazioni e principi enunciati in detto provvedimento.
La questione esaminata dalle Sezioni Unite riguardava la restituzione delle somme percepite dal coniuge separato e poi divorziato, a titolo di assegno di mantenimento poi revocato, l'asserita irripetibilità, in tutto o in parte, nei limiti della modesta entità dell'importo del contributo, delle somme versate a titolo di mantenimento, stante la natura in buona sostanza alimentare dell'obbligazione. La Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera la "condictio indebiti" ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione "del richiedente o avente diritto", ove si accerti l'insussistenza
"ab origine" dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la "condictio indebiti" e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, "delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)", sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità”. Nella motivazione si è nondimeno affermato che: - non vi è una norma che sancisce la irripetibilità dell'assegno in senso stretto alimentare provvisoriamente concesso, e dunque, a fortiori, non potrebbe affermarsi, per via analogica, la irripetibilità dell'assegno di mantenimento separativo o divorzile provvisoriamente attribuito;
- un temperamento al principio di piena ripetibilità trova giustificazione solo per ragioni equitative, sulla base dei principi costituzionali di solidarietà umana, art. 2, e familiare in senso ampio, art. 29, e solo nella misura in cui si esoneri il soggetto beneficiario dal restituire quanto ricevuto provvisoriamente anche per finalità alimentare, sul presupposto che le somme versate siano state verosimilmente consumate per far fronte proprio alle essenziali necessità della vita;
- occorre, allora, attribuire rilievo alle esigenze equitative e solidaristiche
8 anche con riferimento alla crisi della famiglia, nel cui ambito si collocano gli assegni di mantenimento, esigenze che inducono a temperare la generale operatività della regola civilistica della ripetizione dell'indebito;
- non si tratta di dettare una regola di "automatica irripetibilità" delle prestazioni rese in esecuzione di obblighi di mantenimento, quanto di operare un bilanciamento tra l'esigenza di legalità e prevedibilità delle decisioni e l'esigenza, di stampo solidaristico, di tutela del soggetto che sia stato riconosciuto parte debole del rapporto;
- ove con la sentenza venga escluso in radice e "ab origine", non per fatti sopravvenuti, il presupposto del diritto al mantenimento per la mancanza di uno "stato di bisogno" o, comunque, per la insussistenza di una sperequazione tra redditi tra i soggetti della coppia in crisi, ovvero sia addebitata la separazione al coniuge che, nelle more, abbia goduto di un assegno con funzione non meramente alimentare, non vi sono ragioni per escludere l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell'art. 2033 c.c.; - non sorge invece a favore del coniuge separato o dell'ex coniuge il diritto di ripetere le maggiori somme provvisoriamente versate sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto
(o obbligato alla prestazione) sia nel caso in cui l'assegno stabilito in sede presidenziale (o nel rapporto tra la sentenza definitiva di un grado di giudizio rispetto a quella, sostitutiva, del grado successivo) venga rimodulato al ribasso, il tutto sempre se l'assegno in questione non superi la misura che garantisca al soggetto debole di far fronte alle normali esigenze di vita della persona media, tale che la somma di denaro possa ragionevolmente ritenersi pressoché integralmente consumata;
- l'entità, necessariamente modesta, di tale somma di denaro non può essere determinata in maniera fissa e astratta essendosi ritenuta necessaria una valutazione personalizzata e in concreto, la cui determinazione è riservata al giudice di merito.
Osservazioni e principi in buona sostanza non dissimili sono stati espressi dalla Suprema Corte anche con riferimento all'assegno mensile per i figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti. Più in particolare si è osservato come in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge/genitore a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'evento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass.
n. 16173/2015; Cass. n. 3922/2012). La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo status di genitore e il diritto al versamento del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicchè resta ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione
9 di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione (Cass. n. 4224/2021). L'assegno per i figli ha comunque natura para-alimentare, rispondendo il contributo al mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente, al pari degli alimenti, alla necessità di sopperire, in rapporto alle esigenze anche presunte in relazione all'età, agli studi, ai bisogni di vita della persona, sia pure in una accezione più ampia e pur non essendo necessario uno stato di indigenza, così come negli alimenti (cfr. sul carattere alimentare dell'assegno, Cass. civ. n. 28987/2008; Cass. n. 13609/2016; Cass. n. 25166/2017; Cass.
11689/2018). Si è dunque affermato che “in ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio
a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita;
il diritto di ritenere quanto è stato pagato non opera nell'ipotesi in cui sia accertata la non sussistenza, quanto al figlio maggiorenne, ab origine dei presupposti per il versamento (vale a dire la non autosufficienza economica, in rapporto all'età ed al percorso formativo e/o professionale sul mercato del lavoro avviato, Cass. 38366/21) e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo…” (così si è espressa
Cass. civ. Sez. I ord. 26.04.2023, n. 10974).
Orbene, applicando tali principi all'ipotesi in esame, non può non osservarsi in primo luogo come sia la stessa sentenza definitiva di divorzio, nell'ampio dispositivo, a confermare il perdurante diritto della figlia a Pt_2
ricevere dalla madre non affidataria/non collocataria contributo mensile per il suo mantenimento, sia pure, a fare tempo dal settembre 2016, nella minore misura di euro 200,00, in ragione del reperimento da parte di di occupazione che le garantisce una minima entrata. L'assegno mensile da versarsi da parte della Pt_2
al uale contributo al mantenimento per la figlia non è stato mai revocato, l'odierna appellante Parte_1 CP_1
non ha fornito prova che l'assegno per il mantenimento della figlia non fosse dovuto. Quanto al periodo in cui la figlia si trovava in comunità per adolescenti, deduce l'appellato padre come gravasse comunque su entrambi i genitori l'obbligo di acquistare abbigliamento, alimenti e comunque di provvedere alle normali esigenze della figlia e, avuto riguardo all'entità dell'assegno mensile versato dalla madre, può fondatamente presumersi Pt_2
che dette somme siano state consumate per provvedere al mantenimento ordinario della figlia e soddisfare le sue molteplici esigenze, avuto riguardo alle condizioni economiche del nucleo familiare. Parimenti, quanto alla maggiore somma mensile di euro 200 asseritamente corrisposta in eccedenza dalla madre dal settembre
2016, avuto riguardo al suo modesto importo, può affermarsi che tale somma sia stata integralmente impiegata per provvedere al mantenimento della figlia. Per quanto concerne le spese straordinarie sostenute per la figlia e oggetto di rimborso al padre nella misura del 50% invece del dovuto 40%, ritiene la Corte che anche tali spese abbiano natura para-alimentare.
Dunque, correttamente il Tribunale di Parma, tenuto conto dell'ammontare dell'assegno ordinario (euro 400 mensili poi diminuito ad euro 200) e degli importi delle spese straordinarie che deduce di Parte_1
10 avere indebitamente versato o perché effettuate senza il suo consenso (spese per lenti a contatto, iscrizioni scolastiche e patente) o perché corrisposte in eccesso per la misura del 10%, ha affermato la natura e funzione alimentare delle relative corresponsioni, con conseguente esclusione della ripetizione, dovendo fondatamente presumersi che tali somme, stante il loro modesto importo, siano state consumate per il sostentamento e mantenimento della figlia.
Per quanto riguarda le somme versate dall'appellante per spese legali e registrazione sentenza del Giudice di
Pace di Parma, ricomprese nella somma di euro 14.068,64, domandata in questo grado, il loro pagamento, come ritenuto dal Giudice di prime cure, non può certo dirsi indebito, essendo fondato sul relativo titolo giudiziale di condanna alle spese di lite, che non è stato certamente scalfito dalla sentenza definitiva di divorzio emessa nel dicembre 2017.
I motivi di appello proposti da non sono fondati e non meritano accoglimento. Parte_1
Il gravame va dunque respinto con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Parma.
Le spese di lite seguono integralmente la soccombenza, sono quindi poste a carico dell'appellante in favore dell'appellato e si liquidano nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (scaglione valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale), con distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore della parte appellata, dichiaratosi anticipatario.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi Cass. Civ.
Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I- RIGETTA l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 1248/2022 del 12.09.2022 proposto da
; Parte_1
II- CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato Parte_1 [...]
, delle spese di lite che si liquidano in € 3.900,00 per compenso professionale, oltre al 15% CP_1 rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dell'appellato, Avv. Vitaliano Bacchi;
III- DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto;
11 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
14.05.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
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