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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/06/2025, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott. Guido Marzella Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1903/2024 R.G. promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ) e (C.F. C.F._3 Parte_4
, tutti assistiti e difesi dagli Avvocati domiciliatari C.F._4
ENRICO CORNELIO, CLAUDIA CORNELIO e CARLO ENRICO CORNELIO, con studio in VIA VESPUCCI n. 39, VENEZIA
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), assistita e difesa
[...] P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA, domiciliataria ex lege in
PIAZZA SAN MARCO - PALAZZO REALE n. 63, VENEZIA
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia
11.9.2024, n. 3131
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: in parziale riforma dell'impugnata sentenza, liquidarsi i danni spettanti agli appellanti secondo i criteri indicati in narrativa, rivalutando gli importi delle tabelle del Tribunale di Milano del giugno 2024 alla data di sentenza emittenda, con condanna al pagamento degli interessi legali sulle somme devalutate alla data del fatto e rivalutate di anno in anno fino al saldo, interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284 4° comma c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione fino al saldo effettivo. In via istruttoria: ammettersi i capitoli di prova richiesti in atto di citazione di primo grado da 10 a 18 in funzione dei criteri di attribuzione dei punteggi tabellari. Ammettersi CTU medico legale per valutare il nesso causale e lo stato di depressione reattiva di . Con Parte_1 vittoria di spese con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, del
Decreto del Ministro della Giustizia 10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto 8.03.2018, n° 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n° 96 del 26.4.2018.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: in via principale, nel merito, riformare, accogliendo l'appello incidentale, la sentenza appellata nella parte in cui in cui ha liquidato agli attori gli interessi moratori nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.; sempre in via principale, nel merito, rigettare l'appello avversario in quanto in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato. Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/21 1. Con sentenza n. 3131/2024 il Tribunale di Venezia ha condannato l'Autorità di Sistema Portuale del al Controparte_1 risarcimento dei danni in favore di e di , Parte_1 Pt_2
e rispettivamente moglie, figli e sorella di Pt_3 Parte_4
deceduto il 2 febbraio 2022. Persona_1 Persona_1
è stato lavoratore portuale e ha contratto un mesotelioma
[...] polmonare causato dalla polvere d'asbesto inalata mentre lavorava presso il soppresso Provveditorato al Porto di Venezia. Il Tribunale ha ritenuto non contestati l'esito dell'istruttoria compiuta nel parallelo processo del lavoro, conclusosi con l'accertamento della responsabilità dell'Autorità di Sistema Portuale, gli allegati legami di parentela e il rapporto di convivenza fra e . Persona_1 Parte_1
1.1 Con ordinanza 21 aprile 2023, il G.I. ha rigettato le istanze di prova orale sui capitoli attorei 10-18 “perché formulati in modo generico
e/o demandanti ai testi valutazioni a loro precluse”. Non ha disposto, ritenendola esplorativa, una CTU medico-legale, evidenziando che, nonostante la relazione psichiatrica depositata, le allegazioni erano carenti perché la relazione: “… non indica la sintomatologia eventualmente presentata, né la terapia eventualmente prescritta e si riferisce ad un periodo un mese dopo il decesso del marito - caratterizzato dal c.d. lutto fisiologico, appartenente all'ambito del danno morale e non del danno psichiatrico”.
1.2 Applicate le Tabelle del Tribunale di Milano 2024, il giudice ha ritenuto di operare per la moglie una personalizzazione in aumento, in misura pari al 15% del “danno base”, calcolato in forza del rapporto di coniugio e alla convivenza. Ha considerato la presenza di due figli come pag. 3/21 fattore che “… colma – seppure in parte – il vuoto causato dalla morte della vittima primaria”. Per i figli e la sorella gli elementi di fatto da porsi a base della liquidazione del danno sono unicamente il legame di parentela, temperato dalla mancanza di convivenza con il de cuius, salvo, per la figlia , il periodo immediatamente precedente il Pt_2 decesso. Quest'ultimo periodo è rimasto peraltro “… indeterminato e come tale irrilevante ai fini della personalizzazione del danno”. Anche la frequentazione di da parte, rispettivamente, del Persona_1 figlio e della sorella era allegata in termini generici e Pt_3 Pt_4 valutativi;
il carattere asseritamente quotidiano delle frequenza, nel caso specifico del figlio, era stato collocato temporalmente “all'epoca del decesso” e come tale non consentiva d'inferire che anche in precedenza padre e figlio non convivente si frequentassero personalmente in modo assiduo e costante, ossia con un ritmo particolarmente intenso ed un'intimità superiore a quella che naturalmente lega un figlio adulto ai genitori. Valutativa era l'affermazione che la famiglia di Persona_1 fosse “profondamente unita”. I danni sono stati liquidati
[...] come segue:
Osservatorio A B E qualità e Totale GC Tribunale Età Età C
D Intensità Punti di Milano vittima vittima convivenza Sopravvissuti della Danno primaria secondaria relazione
Pt_1 52 (rectius
Parte_1 12 12 16 12 15 67) 4.2.1949
€ 262.037 coniuge
[...]
44 Parte_3 12 20 0 12 0 23.11.1979
€ 172.044 figlio pag. 4/21 [...] 44 Parte_2 12 20 0 12 0 10.1.1973
€ 172.044 figlia
[...] 32 Parte_4 8 8 0 16 0 1.7.1943
€ 54.342 sorella
Valore punto € 3.911 per moglie e figli
Valore punto € 1.698,20 per sorella n. il 20.2.1947 e deceduto il 2.2.2022 all'età di 74 anni Persona_2
1.3 Dei danni patrimoniali è stato riconosciuto quello per le spese funebri sostenute da , liquidato nella somma di euro Parte_1
3.500,00. Il danno da lucro cessante della moglie non è stato ritenuto provato. Il Tribunale ha ritenuto che “non può in alcun modo ritenersi in re ipsa la prova di una perdita patrimoniale derivante dal venire meno della contribuzione economica allo svolgimento del ménage familiare” e che nel caso specifico dovrebbe scomputarsi il valore della rendita INAIL che la stessa percepisce per il decesso del marito. Pur Parte_1 indicando l'ammontare della propria pensione e di quella del marito, documentandone talune mensilità, l'attrice aveva lasciato completamente nel vago l'allegazione in ordine al lucro cessante, tenuto conto della percezione della rendita ai superstiti e dell'assoluta mancanza di riferimenti alla percezione o meno della pensione di reversibilità.
1.4 Gli interessi sono stati riconosciuti per il danno non patrimoniale dalla data del decesso (2 febbraio 2011) e per le spese funerarie dal loro pagamento. Gli “interessi di legge” da applicare sono stati considerati, a partire dalla domanda, quelli previsti dall'art. 4 d.lgs. n.
231 del 2000, per effetto dell'art. 1284, comma 4, c.c..
pag. 5/21 2. Gli appellanti , , e Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 chiedono, in parziale riforma della sentenza, la determinazione dei danni in misura superiore. Lamentano:
2.1 la violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata ammissione delle prove sui capitoli da 10 a 18 e di una CTU ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale. I rapporti continui dei figli e della sorella con la vittima primaria dedotti nei capitoli erano rilevanti al fine di attribuire
“anche ad essi il valore di 30 punti”. Nella relazione della dott.ssa fra le notizie anamnestiche, è riportato il dato che la vedova Per_3 aveva assistito il marito con l'aiuto dei due figli e che vi era stata la decisione della famiglia di mantenere il congiunto presso la propria abitazione “tra i suoi affetti”. Dopo i 18 mesi trascorsi ad assistere il marito, la moglie percepisce una sua fragilità e teme di potersi a sua volta ammalare, essendo afflitta lei stessa da tanti sintomi fisici e da tristezza profonda. Non si tratta di un lutto fisiologico. Il CT ha posto la diagnosi di disturbo depressivo di entità medio grave, che consiste in una diagnosi di tipo psichiatrico. Il Tribunale ha “unilateralmente riqualificato come lutto fisiologico”, pur non rientrando nelle
“competenze del giudicante”.
2.2 la violazione dell'art. 1226 c.c. per l'erronea applicazione del punteggio previsto dalla Tabella del Tribunale di Milano 2024. Devono essere attribuiti 30 punti per il criterio tabellare E). La moglie era stata sposata per più di cinquant'anni, aveva da poco festeggiato le nozze d'oro con suo marito nonostante la malattia e soffre di un “Disturbo depressivo medio grave”. La figlia aveva assistito Pt_2 quotidianamente il padre sino all'ultimo giorno ed era andata nel Natale
2021 a vivere dai genitori. Il figlio aveva anche lui assistito tutti i Pt_3
pag. 6/21 giorni il padre e aveva sempre partecipato a tutti gli eventi di famiglia. era stato un nonno particolarmente attento per i Persona_1 figli di che aveva accudito con frequenza. La sorella era Pt_3 Pt_4 stata quotidianamente a contatto con il fratello, da quando era nato fino al suo ultimo giorno di vita, pur non essendo conviventi;
2.3 la mancata esplicitazione dei criteri applicativi dei tassi d'interesse perché la sentenza non ritiene necessario precisare che debbano applicarsi i criteri di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del
1995.
3. L'Autorità di Sistema Portuale ha chiesto il rigetto dell'appello principale e, in via di appello incidentale, la riforma della sentenza con riferimento al tasso d'interesse applicato per il periodo successivo alla domanda.
3.1 Le istanze istruttorie, lungi dal fornire la prova di fatti tempestivamente dedotti, erano veicolo per l'introduzione (tardiva) nel giudizio di circostanze nuove. Le uniche allegazioni tempestive erano assolutamente generiche e, dunque, il giudice ha correttamente contenuto la liquidazione non attribuendo il punteggio massimo per l'intensità del rapporto parentale. L'attribuzione del punteggio di cui al parametro E) della Tabella del Tribunale di Milano è riservata ai casi in cui vi sia prova dello stravolgimento delle abitudini di vita del congiunto oppure a quei casi (quali quello del bambino di 5 anni che perde il genitore) in cui vi sia totale “condivisione giornaliera di tutte le principali attività della vita quotidiana”.
pag. 7/21 3.2 Il terzo motivo dell'appello principale sugli interessi è inammissibile perché formulato in termini sostanzialmente dubitativi. Il tasso “maggiorato” ex art. 1284, comma 4, c.c. non può, piuttosto, essere applicato alle obbligazioni derivanti da fatto illecito, anche perché la relativa domanda non era stata tempestivamente formulata.
4. Il primo e il secondo motivo dell'appello principale sulla mancata ammissione di prove orali e di una CTU medico legale nonché sul mancato riconoscimento di 30 punti per il criterio E) della Tabella del Tribunale di Milano per tutti i famigliari vengono esaminati congiuntamente perché sono strettamente correlati. È parzialmente accoglibile il secondo motivo con specifico riferimento a e e Parte_5 Pt_2 Parte_3
4.1 Nella liquidazione del danno da rottura del rapporto parentale i parametri usualmente presi in considerazione, per la valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., sono la relazione di parentela con il de cuius, l'età del danneggiato, l'età del congiunto deceduto, il rapporto di convivenza, la composizione del nucleo familiare e la qualità dei rapporti famigliari. Fino al 2022 l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano ha utilizzato delle Tabelle che prevedevano dei range compresi tra un importo minimo e un importo massimo, diversi a seconda della categoria di congiunto. Sulla modalità con cui deve essere esercitata la discrezionalità del giudice rispetto ai valori monetari espressi nella tabella – valori ovviamente solo orientativi perché non previsti da alcuna norma di legge - si era espresso l'Osservatorio (v. pag. 8 dei criteri orientativi delle Tabelle 2021 per la nozione di “uniformità pecuniaria di base”) ed anche la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 8265 del 2023, sempre sul significato di “uniformità
pag. 8/21 pecuniaria di base”). Nel 2022 l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano ha modificato le tabelle di liquidazione dal danno da rottura del rapporto parentale per tenere conto di nuove indicazioni pervenute dalla
Corte di cassazione (Cass., sez. 3, sent. n. 10579 del 2021) e ha precisato di non aver elaborato “nuove tabelle” ma di aver integrato quelle precedenti con un sistema a punti nel rispetto della funzione nomofilattica riservata alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 13 dei criteri orientativi delle Tabelle 2022). Partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice” della tabella milanese, edizione 2021, l'Osservatorio ha proposto una liquidazione con il sistema “a punti”, che ha incontrato il favore della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 37009 del 2022). Sugli importi concretamente riconoscibili ai danneggiati, una volta tradotti i criteri per contenere la discrezionalità del giudice in un punteggio, non vi è rottura di continuità. Il criterio tabellare E) serve dunque per valorizzare intensità e qualità dei rapporti famigliari, per la parte in cui non sono in qualche modo ricostruibili sulla base degli altri parametri A) - D) maggiormente “standardizzati”, quali l'età del congiunto deceduto, l'età del famigliare superstite, il numero di famigliari e l'eventuale rapporto di convivenza o residenza nello stesso complesso condominiale. Il
Tribunale di Venezia ha utilizzato la più recente edizione 2024 della tabella milanese. Quest'ultima tabella ha rivalutato i precedenti valori dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2024 con il coefficiente del
16,2268% (v. pag. 71 dei criteri orientativi delle Tabelle 2024).
4.2 I fatti descritti a pag. 28-30 dell'atto di citazione di primo grado per il Tribunale giustificavano una personalizzazione del danno non patrimoniale con riferimento al criterio E) della Tabella limitatamente a
. Il Collegio ritiene che le allegazioni, anche se non Parte_1
pag. 9/21 giustificano l'ammissione dei capitoli di prova indicati dall'appellante, consentano una superiore quantificazione del danno per alcuni danneggiati. La revisione del punteggio si giustifica per la moglie e i figli ma non per la sorella non convivente. Da un lato, le circostanze allegate, consentono, avvalendosi delle presunzioni, una rimodulazione del risarcimento che si reputa maggiormente congrua rispetto alle peculiarità del caso concreto;
dall'altro, una volta tenuto conto di come possono operare, entro determinati limiti, le presunzioni, nei capitoli formulati non sono descritti altri fatti specifici che consentirebbero una quantificazione del danno ancora superiore. Le allegazioni sui rapporti con la sorella sono sempre state alquanto generiche. Altrettanto generico è il cap. 17 dell'atto di citazione di primo grado relativo proprio al rapporto con perché non si comprende quale Parte_4 sarebbe l'estensione del periodo di tempo durante il quale la sorella, preoccupata per la salute del congiunto, sarebbe andata a trovarlo “tutti i giorni”.
4.3 I punti del criterio E) della Tabella devono essere applicati in presenza di circostanze che possano qualificare in modo apprezzabile i rapporti all'interno della famiglia e non semplicemente perché la famiglia della persona deceduta era “unita” e si ritrovava in occasione di festività e ricorrenze genericamente individuate. È necessaria una precisazione per evitare possibili equivoci. La morte di un congiunto è indiscutibilmente una tragedia e rappresenta un evento che, nell'esperienza comune, prova una grande dolore e sconvolge le abitudini di vita dei famigliari più stretti. Le ripercussioni esistenziali sono solitamente più gravi per il partner rispetto ai figli, qualora questi ultimi siano oramai adulti e autosufficienti e non vivano più con i genitori. Diverso sarebbe invece il caso di un minore ancora del tutto pag. 10/21 dipendente dai genitori. ha perduto la persona con Parte_1 cui era sposata da 51 anni e con cui ha condiviso la maggior parte della propria esistenza. Deve essere anche valorizzato – in questo caso non solo per la moglie ma anche per i figli - che la morte di Persona_1
è giunta al termine di una grave malattia (mesotelioma
[...] polmonare) non curabile. L'autonomia del congiunto è necessariamente diminuita sempre più e la sua nuova condizione di salute ha determinato, tenuto conto di quanto è stato allegato e si riscontra solitamente nelle famiglie, che la compagna di vita e i figli abbiano collaborato soprattutto negli ultimi mesi per prestare una dolorosa e necessaria assistenza al rispettivo marito e padre. Non si ritiene di differenziare la posizione dei due figli ma di distinguere – come peraltro ha ritenuto anche il Tribunale - la posizione di Parte_1 rispetto a e In assenza di circostanze di Pt_2 Parte_3 particolare significato, non appare equo distinguere le posizioni dei due figli, quasi che possa presumersi che uno di loro abbia sofferto maggiormente o abbia patito un pregiudizio “esistenziale” maggiore.
Che i figli abbiano provato tristezza a festeggiare i compleanni in famiglia mentre il padre era gravemente malato è credibile ma non qualifica i rapporti all'interno della famiglia rispetto a quelli di Per_1 altre famiglie che affrontano tragedie simili. Di quali siano state le effettive relazioni fra i figli e il padre nel corso degli anni, quali concrete esperienze abbiano condiviso nella giovinezza e nell'età adulta, salvo vaghissimi riferimenti a vacanze, feste e ricorrenze, nulla è dato sapere.
4.4 Nell'atto introduttivo era stato riportato che alla moglie era stato diagnosticato un “disturbo depressivo medio grave”. Condivisibile è la decisione del giudice di ritenere esplorativa una consulenza medico- legale sulle condizioni psichiche di . Non risulta che Parte_1
pag. 11/21 sia mai stata in cura o assuma o abbia assunto in Parte_1 passato farmaci. Non è stato depositato alcun certificato medico di un
CSM o di una struttura pubblica o privata ma solo una relazione di tre pagine predisposta da un professionista “su invio del legale della
” (la circostanza è riferita dallo stesso professionista nella Parte_1 propria relazione, doc. 19 att.). Una malattia psichica comporta un danno biologico (non una personalizzazione del danno non patrimoniale)
a cui il professionista nemmeno accenna. La relazione non contiene alcuna diagnosi differenziale né distingue fra lutto fisiologico e lutto patologico. Non riporta il momento della visita ma la relazione è datata
2 marzo 2022 e quindi segue di un solo mese la morte della persona cara. La non si è mai rivolta a un medico per alleviare i Parte_1 sintomi di un umore depresso. Nel DMS IV TR (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali), pag. 786, è riportato: “la durata è
l'espressione del lutto normale variano in modo considerevole tra i diversi gruppi culturali. La diagnosi di disturbo depressivo maggiore non viene generalmente fatta se i sintomi non sono più presenti due mesi dopo la perdita …”. La relazione del professionista, che non risulta essersi posto il problema di differenziare la presunta patologia della da un lutto fisiologico, va considerata alla stregua di Parte_1 un'inattendibile allegazione tecnica difensiva (cfr. Cass., sez. 2, sent. n.
1614 del 2022 e Cass., sez. 2, ord. n. 20347 del 2017 sul valore della consulenza di parte).
4.5 Ricordato che il motivo di gravame riguarda unicamente il punteggio per il criterio E), tenuto conto delle considerazioni espresse, si ritiene equo aumentare di 5 punti il punteggio (da 15 a 20 punti) per e di riconoscere un apprezzabile punteggio anche ai Parte_1 due figli (da 0 a 10 punti). Il danno liquidabile è il seguente:
pag. 12/21 Osservatorio A B E qualità e Totale GC Tribunale Età Età C
D Intensità Punti di Milano vittima vittima convivenza Sopravvissuti della Danno primaria secondaria relazione
Pt_1 72
Parte_1 12 12 16 12 20
€ 262.037 4.2.1949
€ 281.592 coniuge
Pt_3 54 Per_1 12 20 0 12 10
€ 172.044 23.11.1979
€ 211.194 figlio
Pt_2 54 Per_1 12 20 0 12 10
€ 172.044 10.1.1973
€ 211.194 figlia
[...]
32 Parte_4 8 8 0 16 0 1.7.1943
€ 54.342 sorella
Valore punto € 3.911 per moglie e figli
Valore punto € 1.698,20 per sorella n. il 20.2.1947 e deceduto il 2.2.2022 all'età di 74 anni Persona_2
5. Il terzo motivo di appello principale e il motivo di appello incidentale sono relativi agli interessi.
5.1 Il terzo motivo di appello principale, almeno così come è stato formulato, è inammissibile ex art. 342 c.p.c. perché la difesa degli appellanti afferma che la sentenza lascia sottointeso -invece che indicare in maniera espressa- che gli interessi devono essere conteggiati con i criteri della sentenza delle sezioni unite n. 1712 del 1995. Delle due, l'una: o la sentenza lascia effettivamente presupporre quanto sostiene la difesa ed allora il motivo di gravame non è tecnicamente rilevante perché la decisione potrebbe al più essere oggetto di una pag. 13/21 correzione di errore materiale;
o la sentenza non è interpretabile nel senso prospettato ma allora non sarebbe nemmeno di contenuto indeterminato perché contiene un riferimento alle somme su cui calcolare gli interessi (v. motivazione della sentenza, pag. 7: “ … delle somme indicate nel dispositivo oltre interessi decorrenti”) e il conteggio degli interessi sulle somme indicate in dispositivo al tasso e con le decorrenze precisati non potrebbe essere emendato in senso più favorevole ai danneggiati. Ne consegue che gli appellanti principali non avrebbero alcun interesse a dolersi della decisione. La sentenza, invero, deve essere interpretata proprio nel senso ipotizzato dalla difesa degli appellanti perché altrimenti consentirebbe un'indebita e ingiustificabile sommatoria di rivalutazione e interessi (ipotesi scartata dalla stessa difesa dei creditori). Come, tuttavia, è stato evidenziato con il motivo di appello incidentale, distingue in modo non condivisibile il tasso degli interessi applicabili prima (art. 1284, comma 1I, c.c.) e dopo (art. 1284, comma 4, c.c.) la domanda.
5.2 Al creditore di un'obbligazione di valore è riconoscibile il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento. La base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale (v. Cass.,
s.u., sent. n. 1712 del 1995), ma dal “coacervo” del credito originario via via rivalutata con periodicità annuale (alla data convenzionale del 31 dicembre di ciascun anno). Non è dunque consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie.
Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce altresì interessi sino fino al pagamento.
pag. 14/21 5.3 Nella domanda attorea, con riferimento agli interessi, era stato precisato solamente che avrebbero dovuto riconoscersi gli “interessi e danni da rivalutazione dal fatto (2.2.22) al saldo” (v. atto di citazione di primo grado, pag. 35). Nell'affrontare la questione su cosa debba intendersi quando il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione, le Sezioni Unite hanno sostenuto che occorre partire dalla premessa che l'art. 1284, comma 4, c.c. rinvia a una fattispecie, i cui elementi sono, per una parte, certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali ma, per l'altra, è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale.
Entro tali limiti, viene a stabilirsi una soluzione di continuità fra la fattispecie costitutiva dell'effetto della spettanza degli interessi legali in generale e quella degli interessi legali contemplati dal quarto comma dell'art. 1284 c.c. (Cass., s.u., n. 12449 del 2024). È stato di recente sottolineato che la condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere (Cass., sez. 3, sent. n. 3499 del
2025). Partendo da tali presupposti, a fronte della richiesta dei danneggiati del pagamento degli interessi senza ulteriori specificazioni, il giudice di primo grado non avrebbe potuto riconoscere interessi in misura superiore a quella legale, se non altro per difetto di allegazione e prova anche presuntiva (cfr. per la necessità dell'allegazione e della pag. 15/21 prova con riferimento agli interessi compensativi, Cass., sez. 3, ord. n.
7216 del 2025 e Cass., sez. 3, sent. n. 4938 del 2023).
5.4 L'applicabilità del quarto comma dell'art. 1284 c.c. a ogni tipo di obbligazione pecuniaria non è affatto scontata. Esiste una pronuncia che ritiene la norma applicabile, oltre che alle obbligazioni contrattuali, anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrli (Cass., sez. 3, ord. n. 61 del 2023) ma l'orientamento prevalente la limita ai casi in cui sia ipotizzabile un accordo delle parti nella determinazione del saggio (Cass., sez. 2, sent. n. 28409 del 2018
e Cass., sez. 2, sent. n. 14512 del 2022) Da ultimo (Cass., sez. 3, ord.
n. 14285 del 2025) è stato nuovamente affermato che l'art. 1284, comma 4, c.c. si applica alle obbligazioni pecuniarie, ossia aventi in origine contenuto di somma di denaro. Appare preferibile rimanere ancorati al principio per cui l'obbligazione risarcitoria - di natura sia contrattuale che extracontrattuale - costituisce un debito di valore, che dev'essere liquidato, tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione. Oltre alla rivalutazione, possono essere di conseguenza liquidati gli interessi cd. “compensativi”, la cui determinazione non deve peraltro avvenire in via automatica, né essere presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (v. Cass., sez.
3, sent. n. 19063 del 2023; cfr. anche le già citate Cass., sez. 3, ord. n.
7216 del 2025 e Cass., sez. 3, sent. n. 4938 del 2023). Nel caso in pag. 16/21 esame, la sola entità delle somme liquidate non consente di presumere che gli importi, qualora tempestivamente corrisposti, sarebbero stati accantonati in modo da permettere ai danneggiati di conseguire degli interessi avvicinabili a quelli previsti per le transazioni commerciali. Non
è può ritenersi che il riconoscimento degli interessi compensativi con tasso pari a quello legale non sia sufficiente per garantire un effettivo ristoro del danno.
5.5 Deve aggiungersi che obbligazioni di valore l'effetto dell'applicazione del quarto comma dell'art. 1284 c.c. è quello di determinare, con decorrenza dalla domanda giudiziale, una sommatoria fra rivalutazione monetaria e i c.d. “super interessi” commerciali. Se il processo non deve diventare una forma di finanziamento al ribasso per il debitore, e quindi va disincentivato il suo uso strumentale, non deve nemmeno comportare una overcompensation per il creditore, con effetti iniqui particolarmente evidenti nei casi in cui la quantificazione del danno non sia agevole, come accade tipicamente con il danno non patrimoniale, e il danneggiato non provi in modo circostanziato il pregiudizio per il ritardo.
5.6 Sulle somme liquidate a titolo di capitale devono pertanto conteggiarsi gli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo nonché sulle stesse somme come devalutate al fatto illecito (e per le spese funerarie al pagamento), e rivalutate di anno in anno sino alla sentenza. Il decesso risale al 2 febbraio 2022; dal bonifico all'Impresa
Funebre ZAR s.r.l. (doc. 22 att.) si desume che le spese funerarie siano state pagate con bonifici del 25 febbraio 2022.
pag. 17/21 6. La parziale riforma della sentenza comporta la necessità di rideterminare le spese processuali per il doppio grado di giudizio. Le spese vengono liquidate in modo uniforme per i due gradi tenendo conto dell'esito complessivo della lite. Parte prevalentemente soccombente è sicuramente l' . Si applica Controparte_1 una compensazione del 15%, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per parziale soccombenza reciproca perché l'appello incidentale sugli interessi è fondato (si sottolinea che nel giudizio di appello l' Controparte_1
ha posto in discussione solo la modalità di calcolo degli
[...] interessi) e perché l'appello principale per la posizione di
[...] non è accoglibile. Parte_4
Le spese legali vengono calcolate tenuto conto dello scaglione applicabile (scaglione: euro 260.001,00 – euro 520.000,00) con riferimento al danneggiato a cui è stato riconosciuto il risarcimento più consistente (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 10367 del 2024). La difesa degli attori – appellanti principali ha chiesto un aumento ex art. 4, comma 2,
d.m. n. 55 del 2014 per il numero delle parti assistite e un aumento ex art. 4, comma 1 bis, d.m. cit. per l'utilizzo nell'atto di appello di collegamenti ipertestuali.
Con la notula depositata nel giudizio di primo grado la difesa ha chiesto, tenendo conto del duplice aumento, la somma complessiva di euro 18.611,45 per compensi. La somma è riconoscibile, salva la riduzione del 15% per la parziale soccombenza reciproca, sicché
l'importo dei compensi va rideterminato in euro 15.819,73.
Con la notula depositata nel giudizio di appello la difesa ha chiesto la somma di euro 49.693,93. L'importo non è giustificabile perché i danneggiati che hanno conseguito maggiori danni all'esito del gravame sono i figli e ciascuno di loro ha ricevuto la maggior somma di euro
39.150,00 (scaglione euro 26.001,00 – euro 52.000,00). Delle quattro pag. 18/21 parti assistite solo tre, inoltre, hanno ottenuto un maggior risarcimento e l'utilità dei collegamenti ipertestuali è stata in concreto modesta sicché l'aumento ex art. 4, comma 1 bis, d.m. cit. deve essere contenuto nel 10%. Prendendo in considerazione parametri medi, il compenso è determinabile nella somma di euro 10.391,22 [(euro
2.058,00 + euro 1.418,00 + euro 3.470,00) + 10% (art. 4, comma 1 bis, d.m. n. 55 del 2014) + 60% (art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del
2014)- 15% (parziale soccombenza reciproca)].
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e nei confronti dell' Parte_4 [...]
e sull'appello Controparte_1 incidentale dell' Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Venezia 23.8.2022, n. 1512, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza, che per il resto conferma:
a1) condanna l' Controparte_1 al risarcimento dei danni non
[...] patrimoniali iure proprio in favore di , liquidati Parte_1 nella somma di euro 281.592,00, con gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo nonché con gli interessi nella stessa misura sulla predetta somma come devalutata al 2 febbraio
2022 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
a2) condanna l' Controparte_1 al risarcimento dei danni non
[...] patrimoniali iure proprio in favore di e Parte_2 Pt_3
pag. 19/21 liquidati per ciascuno di loro nella somma di euro Per_1
211.194,00, con gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo nonché con gli interessi nella stessa misura sulla predetta somma come devalutata al 2 febbraio 2022 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
a3) condanna l' Controparte_1 al risarcimento dei danni non
[...] patrimoniali iure proprio, in favore di stabilendo Parte_4 che sulla somma di euro 54.342,40 già determinata dal giudice di primo grado, devono riconoscersi gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo nonché gli interessi sulla predetta somma come devalutata al 2 febbraio 2022 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
a4) condanna l' Controparte_1 al risarcimento del danno patrimoniale
[...] di euro 3.500,00 in favore di , con gli interessi Parte_1 ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla predetta somma come devalutata al 25 febbraio 2022 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
a5) compensate nei limiti del 15% le spese di lite per il giudizio di primo grado, condanna l' Controparte_1 alla rifusione delle residue spese in
[...] favore degli attori, liquidate nella somma di euro 15.819,73 per compensi ed euro 454,75 per anticipazioni, oltre spese generali (15%), iva e cpa;
2) compensate nei limiti del 15% le spese di lite per il giudizio di secondo grado, condanna l' Controparte_1
alla rifusione delle residue spese
[...] in favore degli appellanti principali, liquidate nella somma di euro pag. 20/21 10.391,22 per compensi ed euro 683,40 per anticipazioni, oltre spese generali (15%), iva e cpa.
Venezia, 29 maggio 2025 il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Guido Marzella
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott. Guido Marzella Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1903/2024 R.G. promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ) e (C.F. C.F._3 Parte_4
, tutti assistiti e difesi dagli Avvocati domiciliatari C.F._4
ENRICO CORNELIO, CLAUDIA CORNELIO e CARLO ENRICO CORNELIO, con studio in VIA VESPUCCI n. 39, VENEZIA
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), assistita e difesa
[...] P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA, domiciliataria ex lege in
PIAZZA SAN MARCO - PALAZZO REALE n. 63, VENEZIA
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia
11.9.2024, n. 3131
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: in parziale riforma dell'impugnata sentenza, liquidarsi i danni spettanti agli appellanti secondo i criteri indicati in narrativa, rivalutando gli importi delle tabelle del Tribunale di Milano del giugno 2024 alla data di sentenza emittenda, con condanna al pagamento degli interessi legali sulle somme devalutate alla data del fatto e rivalutate di anno in anno fino al saldo, interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284 4° comma c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione fino al saldo effettivo. In via istruttoria: ammettersi i capitoli di prova richiesti in atto di citazione di primo grado da 10 a 18 in funzione dei criteri di attribuzione dei punteggi tabellari. Ammettersi CTU medico legale per valutare il nesso causale e lo stato di depressione reattiva di . Con Parte_1 vittoria di spese con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, del
Decreto del Ministro della Giustizia 10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto 8.03.2018, n° 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n° 96 del 26.4.2018.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: in via principale, nel merito, riformare, accogliendo l'appello incidentale, la sentenza appellata nella parte in cui in cui ha liquidato agli attori gli interessi moratori nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.; sempre in via principale, nel merito, rigettare l'appello avversario in quanto in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato. Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/21 1. Con sentenza n. 3131/2024 il Tribunale di Venezia ha condannato l'Autorità di Sistema Portuale del al Controparte_1 risarcimento dei danni in favore di e di , Parte_1 Pt_2
e rispettivamente moglie, figli e sorella di Pt_3 Parte_4
deceduto il 2 febbraio 2022. Persona_1 Persona_1
è stato lavoratore portuale e ha contratto un mesotelioma
[...] polmonare causato dalla polvere d'asbesto inalata mentre lavorava presso il soppresso Provveditorato al Porto di Venezia. Il Tribunale ha ritenuto non contestati l'esito dell'istruttoria compiuta nel parallelo processo del lavoro, conclusosi con l'accertamento della responsabilità dell'Autorità di Sistema Portuale, gli allegati legami di parentela e il rapporto di convivenza fra e . Persona_1 Parte_1
1.1 Con ordinanza 21 aprile 2023, il G.I. ha rigettato le istanze di prova orale sui capitoli attorei 10-18 “perché formulati in modo generico
e/o demandanti ai testi valutazioni a loro precluse”. Non ha disposto, ritenendola esplorativa, una CTU medico-legale, evidenziando che, nonostante la relazione psichiatrica depositata, le allegazioni erano carenti perché la relazione: “… non indica la sintomatologia eventualmente presentata, né la terapia eventualmente prescritta e si riferisce ad un periodo un mese dopo il decesso del marito - caratterizzato dal c.d. lutto fisiologico, appartenente all'ambito del danno morale e non del danno psichiatrico”.
1.2 Applicate le Tabelle del Tribunale di Milano 2024, il giudice ha ritenuto di operare per la moglie una personalizzazione in aumento, in misura pari al 15% del “danno base”, calcolato in forza del rapporto di coniugio e alla convivenza. Ha considerato la presenza di due figli come pag. 3/21 fattore che “… colma – seppure in parte – il vuoto causato dalla morte della vittima primaria”. Per i figli e la sorella gli elementi di fatto da porsi a base della liquidazione del danno sono unicamente il legame di parentela, temperato dalla mancanza di convivenza con il de cuius, salvo, per la figlia , il periodo immediatamente precedente il Pt_2 decesso. Quest'ultimo periodo è rimasto peraltro “… indeterminato e come tale irrilevante ai fini della personalizzazione del danno”. Anche la frequentazione di da parte, rispettivamente, del Persona_1 figlio e della sorella era allegata in termini generici e Pt_3 Pt_4 valutativi;
il carattere asseritamente quotidiano delle frequenza, nel caso specifico del figlio, era stato collocato temporalmente “all'epoca del decesso” e come tale non consentiva d'inferire che anche in precedenza padre e figlio non convivente si frequentassero personalmente in modo assiduo e costante, ossia con un ritmo particolarmente intenso ed un'intimità superiore a quella che naturalmente lega un figlio adulto ai genitori. Valutativa era l'affermazione che la famiglia di Persona_1 fosse “profondamente unita”. I danni sono stati liquidati
[...] come segue:
Osservatorio A B E qualità e Totale GC Tribunale Età Età C
D Intensità Punti di Milano vittima vittima convivenza Sopravvissuti della Danno primaria secondaria relazione
Pt_1 52 (rectius
Parte_1 12 12 16 12 15 67) 4.2.1949
€ 262.037 coniuge
[...]
44 Parte_3 12 20 0 12 0 23.11.1979
€ 172.044 figlio pag. 4/21 [...] 44 Parte_2 12 20 0 12 0 10.1.1973
€ 172.044 figlia
[...] 32 Parte_4 8 8 0 16 0 1.7.1943
€ 54.342 sorella
Valore punto € 3.911 per moglie e figli
Valore punto € 1.698,20 per sorella n. il 20.2.1947 e deceduto il 2.2.2022 all'età di 74 anni Persona_2
1.3 Dei danni patrimoniali è stato riconosciuto quello per le spese funebri sostenute da , liquidato nella somma di euro Parte_1
3.500,00. Il danno da lucro cessante della moglie non è stato ritenuto provato. Il Tribunale ha ritenuto che “non può in alcun modo ritenersi in re ipsa la prova di una perdita patrimoniale derivante dal venire meno della contribuzione economica allo svolgimento del ménage familiare” e che nel caso specifico dovrebbe scomputarsi il valore della rendita INAIL che la stessa percepisce per il decesso del marito. Pur Parte_1 indicando l'ammontare della propria pensione e di quella del marito, documentandone talune mensilità, l'attrice aveva lasciato completamente nel vago l'allegazione in ordine al lucro cessante, tenuto conto della percezione della rendita ai superstiti e dell'assoluta mancanza di riferimenti alla percezione o meno della pensione di reversibilità.
1.4 Gli interessi sono stati riconosciuti per il danno non patrimoniale dalla data del decesso (2 febbraio 2011) e per le spese funerarie dal loro pagamento. Gli “interessi di legge” da applicare sono stati considerati, a partire dalla domanda, quelli previsti dall'art. 4 d.lgs. n.
231 del 2000, per effetto dell'art. 1284, comma 4, c.c..
pag. 5/21 2. Gli appellanti , , e Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 chiedono, in parziale riforma della sentenza, la determinazione dei danni in misura superiore. Lamentano:
2.1 la violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata ammissione delle prove sui capitoli da 10 a 18 e di una CTU ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale. I rapporti continui dei figli e della sorella con la vittima primaria dedotti nei capitoli erano rilevanti al fine di attribuire
“anche ad essi il valore di 30 punti”. Nella relazione della dott.ssa fra le notizie anamnestiche, è riportato il dato che la vedova Per_3 aveva assistito il marito con l'aiuto dei due figli e che vi era stata la decisione della famiglia di mantenere il congiunto presso la propria abitazione “tra i suoi affetti”. Dopo i 18 mesi trascorsi ad assistere il marito, la moglie percepisce una sua fragilità e teme di potersi a sua volta ammalare, essendo afflitta lei stessa da tanti sintomi fisici e da tristezza profonda. Non si tratta di un lutto fisiologico. Il CT ha posto la diagnosi di disturbo depressivo di entità medio grave, che consiste in una diagnosi di tipo psichiatrico. Il Tribunale ha “unilateralmente riqualificato come lutto fisiologico”, pur non rientrando nelle
“competenze del giudicante”.
2.2 la violazione dell'art. 1226 c.c. per l'erronea applicazione del punteggio previsto dalla Tabella del Tribunale di Milano 2024. Devono essere attribuiti 30 punti per il criterio tabellare E). La moglie era stata sposata per più di cinquant'anni, aveva da poco festeggiato le nozze d'oro con suo marito nonostante la malattia e soffre di un “Disturbo depressivo medio grave”. La figlia aveva assistito Pt_2 quotidianamente il padre sino all'ultimo giorno ed era andata nel Natale
2021 a vivere dai genitori. Il figlio aveva anche lui assistito tutti i Pt_3
pag. 6/21 giorni il padre e aveva sempre partecipato a tutti gli eventi di famiglia. era stato un nonno particolarmente attento per i Persona_1 figli di che aveva accudito con frequenza. La sorella era Pt_3 Pt_4 stata quotidianamente a contatto con il fratello, da quando era nato fino al suo ultimo giorno di vita, pur non essendo conviventi;
2.3 la mancata esplicitazione dei criteri applicativi dei tassi d'interesse perché la sentenza non ritiene necessario precisare che debbano applicarsi i criteri di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del
1995.
3. L'Autorità di Sistema Portuale ha chiesto il rigetto dell'appello principale e, in via di appello incidentale, la riforma della sentenza con riferimento al tasso d'interesse applicato per il periodo successivo alla domanda.
3.1 Le istanze istruttorie, lungi dal fornire la prova di fatti tempestivamente dedotti, erano veicolo per l'introduzione (tardiva) nel giudizio di circostanze nuove. Le uniche allegazioni tempestive erano assolutamente generiche e, dunque, il giudice ha correttamente contenuto la liquidazione non attribuendo il punteggio massimo per l'intensità del rapporto parentale. L'attribuzione del punteggio di cui al parametro E) della Tabella del Tribunale di Milano è riservata ai casi in cui vi sia prova dello stravolgimento delle abitudini di vita del congiunto oppure a quei casi (quali quello del bambino di 5 anni che perde il genitore) in cui vi sia totale “condivisione giornaliera di tutte le principali attività della vita quotidiana”.
pag. 7/21 3.2 Il terzo motivo dell'appello principale sugli interessi è inammissibile perché formulato in termini sostanzialmente dubitativi. Il tasso “maggiorato” ex art. 1284, comma 4, c.c. non può, piuttosto, essere applicato alle obbligazioni derivanti da fatto illecito, anche perché la relativa domanda non era stata tempestivamente formulata.
4. Il primo e il secondo motivo dell'appello principale sulla mancata ammissione di prove orali e di una CTU medico legale nonché sul mancato riconoscimento di 30 punti per il criterio E) della Tabella del Tribunale di Milano per tutti i famigliari vengono esaminati congiuntamente perché sono strettamente correlati. È parzialmente accoglibile il secondo motivo con specifico riferimento a e e Parte_5 Pt_2 Parte_3
4.1 Nella liquidazione del danno da rottura del rapporto parentale i parametri usualmente presi in considerazione, per la valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., sono la relazione di parentela con il de cuius, l'età del danneggiato, l'età del congiunto deceduto, il rapporto di convivenza, la composizione del nucleo familiare e la qualità dei rapporti famigliari. Fino al 2022 l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano ha utilizzato delle Tabelle che prevedevano dei range compresi tra un importo minimo e un importo massimo, diversi a seconda della categoria di congiunto. Sulla modalità con cui deve essere esercitata la discrezionalità del giudice rispetto ai valori monetari espressi nella tabella – valori ovviamente solo orientativi perché non previsti da alcuna norma di legge - si era espresso l'Osservatorio (v. pag. 8 dei criteri orientativi delle Tabelle 2021 per la nozione di “uniformità pecuniaria di base”) ed anche la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 8265 del 2023, sempre sul significato di “uniformità
pag. 8/21 pecuniaria di base”). Nel 2022 l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano ha modificato le tabelle di liquidazione dal danno da rottura del rapporto parentale per tenere conto di nuove indicazioni pervenute dalla
Corte di cassazione (Cass., sez. 3, sent. n. 10579 del 2021) e ha precisato di non aver elaborato “nuove tabelle” ma di aver integrato quelle precedenti con un sistema a punti nel rispetto della funzione nomofilattica riservata alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 13 dei criteri orientativi delle Tabelle 2022). Partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice” della tabella milanese, edizione 2021, l'Osservatorio ha proposto una liquidazione con il sistema “a punti”, che ha incontrato il favore della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 37009 del 2022). Sugli importi concretamente riconoscibili ai danneggiati, una volta tradotti i criteri per contenere la discrezionalità del giudice in un punteggio, non vi è rottura di continuità. Il criterio tabellare E) serve dunque per valorizzare intensità e qualità dei rapporti famigliari, per la parte in cui non sono in qualche modo ricostruibili sulla base degli altri parametri A) - D) maggiormente “standardizzati”, quali l'età del congiunto deceduto, l'età del famigliare superstite, il numero di famigliari e l'eventuale rapporto di convivenza o residenza nello stesso complesso condominiale. Il
Tribunale di Venezia ha utilizzato la più recente edizione 2024 della tabella milanese. Quest'ultima tabella ha rivalutato i precedenti valori dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2024 con il coefficiente del
16,2268% (v. pag. 71 dei criteri orientativi delle Tabelle 2024).
4.2 I fatti descritti a pag. 28-30 dell'atto di citazione di primo grado per il Tribunale giustificavano una personalizzazione del danno non patrimoniale con riferimento al criterio E) della Tabella limitatamente a
. Il Collegio ritiene che le allegazioni, anche se non Parte_1
pag. 9/21 giustificano l'ammissione dei capitoli di prova indicati dall'appellante, consentano una superiore quantificazione del danno per alcuni danneggiati. La revisione del punteggio si giustifica per la moglie e i figli ma non per la sorella non convivente. Da un lato, le circostanze allegate, consentono, avvalendosi delle presunzioni, una rimodulazione del risarcimento che si reputa maggiormente congrua rispetto alle peculiarità del caso concreto;
dall'altro, una volta tenuto conto di come possono operare, entro determinati limiti, le presunzioni, nei capitoli formulati non sono descritti altri fatti specifici che consentirebbero una quantificazione del danno ancora superiore. Le allegazioni sui rapporti con la sorella sono sempre state alquanto generiche. Altrettanto generico è il cap. 17 dell'atto di citazione di primo grado relativo proprio al rapporto con perché non si comprende quale Parte_4 sarebbe l'estensione del periodo di tempo durante il quale la sorella, preoccupata per la salute del congiunto, sarebbe andata a trovarlo “tutti i giorni”.
4.3 I punti del criterio E) della Tabella devono essere applicati in presenza di circostanze che possano qualificare in modo apprezzabile i rapporti all'interno della famiglia e non semplicemente perché la famiglia della persona deceduta era “unita” e si ritrovava in occasione di festività e ricorrenze genericamente individuate. È necessaria una precisazione per evitare possibili equivoci. La morte di un congiunto è indiscutibilmente una tragedia e rappresenta un evento che, nell'esperienza comune, prova una grande dolore e sconvolge le abitudini di vita dei famigliari più stretti. Le ripercussioni esistenziali sono solitamente più gravi per il partner rispetto ai figli, qualora questi ultimi siano oramai adulti e autosufficienti e non vivano più con i genitori. Diverso sarebbe invece il caso di un minore ancora del tutto pag. 10/21 dipendente dai genitori. ha perduto la persona con Parte_1 cui era sposata da 51 anni e con cui ha condiviso la maggior parte della propria esistenza. Deve essere anche valorizzato – in questo caso non solo per la moglie ma anche per i figli - che la morte di Persona_1
è giunta al termine di una grave malattia (mesotelioma
[...] polmonare) non curabile. L'autonomia del congiunto è necessariamente diminuita sempre più e la sua nuova condizione di salute ha determinato, tenuto conto di quanto è stato allegato e si riscontra solitamente nelle famiglie, che la compagna di vita e i figli abbiano collaborato soprattutto negli ultimi mesi per prestare una dolorosa e necessaria assistenza al rispettivo marito e padre. Non si ritiene di differenziare la posizione dei due figli ma di distinguere – come peraltro ha ritenuto anche il Tribunale - la posizione di Parte_1 rispetto a e In assenza di circostanze di Pt_2 Parte_3 particolare significato, non appare equo distinguere le posizioni dei due figli, quasi che possa presumersi che uno di loro abbia sofferto maggiormente o abbia patito un pregiudizio “esistenziale” maggiore.
Che i figli abbiano provato tristezza a festeggiare i compleanni in famiglia mentre il padre era gravemente malato è credibile ma non qualifica i rapporti all'interno della famiglia rispetto a quelli di Per_1 altre famiglie che affrontano tragedie simili. Di quali siano state le effettive relazioni fra i figli e il padre nel corso degli anni, quali concrete esperienze abbiano condiviso nella giovinezza e nell'età adulta, salvo vaghissimi riferimenti a vacanze, feste e ricorrenze, nulla è dato sapere.
4.4 Nell'atto introduttivo era stato riportato che alla moglie era stato diagnosticato un “disturbo depressivo medio grave”. Condivisibile è la decisione del giudice di ritenere esplorativa una consulenza medico- legale sulle condizioni psichiche di . Non risulta che Parte_1
pag. 11/21 sia mai stata in cura o assuma o abbia assunto in Parte_1 passato farmaci. Non è stato depositato alcun certificato medico di un
CSM o di una struttura pubblica o privata ma solo una relazione di tre pagine predisposta da un professionista “su invio del legale della
” (la circostanza è riferita dallo stesso professionista nella Parte_1 propria relazione, doc. 19 att.). Una malattia psichica comporta un danno biologico (non una personalizzazione del danno non patrimoniale)
a cui il professionista nemmeno accenna. La relazione non contiene alcuna diagnosi differenziale né distingue fra lutto fisiologico e lutto patologico. Non riporta il momento della visita ma la relazione è datata
2 marzo 2022 e quindi segue di un solo mese la morte della persona cara. La non si è mai rivolta a un medico per alleviare i Parte_1 sintomi di un umore depresso. Nel DMS IV TR (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali), pag. 786, è riportato: “la durata è
l'espressione del lutto normale variano in modo considerevole tra i diversi gruppi culturali. La diagnosi di disturbo depressivo maggiore non viene generalmente fatta se i sintomi non sono più presenti due mesi dopo la perdita …”. La relazione del professionista, che non risulta essersi posto il problema di differenziare la presunta patologia della da un lutto fisiologico, va considerata alla stregua di Parte_1 un'inattendibile allegazione tecnica difensiva (cfr. Cass., sez. 2, sent. n.
1614 del 2022 e Cass., sez. 2, ord. n. 20347 del 2017 sul valore della consulenza di parte).
4.5 Ricordato che il motivo di gravame riguarda unicamente il punteggio per il criterio E), tenuto conto delle considerazioni espresse, si ritiene equo aumentare di 5 punti il punteggio (da 15 a 20 punti) per e di riconoscere un apprezzabile punteggio anche ai Parte_1 due figli (da 0 a 10 punti). Il danno liquidabile è il seguente:
pag. 12/21 Osservatorio A B E qualità e Totale GC Tribunale Età Età C
D Intensità Punti di Milano vittima vittima convivenza Sopravvissuti della Danno primaria secondaria relazione
Pt_1 72
Parte_1 12 12 16 12 20
€ 262.037 4.2.1949
€ 281.592 coniuge
Pt_3 54 Per_1 12 20 0 12 10
€ 172.044 23.11.1979
€ 211.194 figlio
Pt_2 54 Per_1 12 20 0 12 10
€ 172.044 10.1.1973
€ 211.194 figlia
[...]
32 Parte_4 8 8 0 16 0 1.7.1943
€ 54.342 sorella
Valore punto € 3.911 per moglie e figli
Valore punto € 1.698,20 per sorella n. il 20.2.1947 e deceduto il 2.2.2022 all'età di 74 anni Persona_2
5. Il terzo motivo di appello principale e il motivo di appello incidentale sono relativi agli interessi.
5.1 Il terzo motivo di appello principale, almeno così come è stato formulato, è inammissibile ex art. 342 c.p.c. perché la difesa degli appellanti afferma che la sentenza lascia sottointeso -invece che indicare in maniera espressa- che gli interessi devono essere conteggiati con i criteri della sentenza delle sezioni unite n. 1712 del 1995. Delle due, l'una: o la sentenza lascia effettivamente presupporre quanto sostiene la difesa ed allora il motivo di gravame non è tecnicamente rilevante perché la decisione potrebbe al più essere oggetto di una pag. 13/21 correzione di errore materiale;
o la sentenza non è interpretabile nel senso prospettato ma allora non sarebbe nemmeno di contenuto indeterminato perché contiene un riferimento alle somme su cui calcolare gli interessi (v. motivazione della sentenza, pag. 7: “ … delle somme indicate nel dispositivo oltre interessi decorrenti”) e il conteggio degli interessi sulle somme indicate in dispositivo al tasso e con le decorrenze precisati non potrebbe essere emendato in senso più favorevole ai danneggiati. Ne consegue che gli appellanti principali non avrebbero alcun interesse a dolersi della decisione. La sentenza, invero, deve essere interpretata proprio nel senso ipotizzato dalla difesa degli appellanti perché altrimenti consentirebbe un'indebita e ingiustificabile sommatoria di rivalutazione e interessi (ipotesi scartata dalla stessa difesa dei creditori). Come, tuttavia, è stato evidenziato con il motivo di appello incidentale, distingue in modo non condivisibile il tasso degli interessi applicabili prima (art. 1284, comma 1I, c.c.) e dopo (art. 1284, comma 4, c.c.) la domanda.
5.2 Al creditore di un'obbligazione di valore è riconoscibile il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento. La base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale (v. Cass.,
s.u., sent. n. 1712 del 1995), ma dal “coacervo” del credito originario via via rivalutata con periodicità annuale (alla data convenzionale del 31 dicembre di ciascun anno). Non è dunque consentito calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data del fatto illecito perché ciò comporterebbe una duplicazione delle voci risarcitorie.
Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce altresì interessi sino fino al pagamento.
pag. 14/21 5.3 Nella domanda attorea, con riferimento agli interessi, era stato precisato solamente che avrebbero dovuto riconoscersi gli “interessi e danni da rivalutazione dal fatto (2.2.22) al saldo” (v. atto di citazione di primo grado, pag. 35). Nell'affrontare la questione su cosa debba intendersi quando il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione, le Sezioni Unite hanno sostenuto che occorre partire dalla premessa che l'art. 1284, comma 4, c.c. rinvia a una fattispecie, i cui elementi sono, per una parte, certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali ma, per l'altra, è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale.
Entro tali limiti, viene a stabilirsi una soluzione di continuità fra la fattispecie costitutiva dell'effetto della spettanza degli interessi legali in generale e quella degli interessi legali contemplati dal quarto comma dell'art. 1284 c.c. (Cass., s.u., n. 12449 del 2024). È stato di recente sottolineato che la condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere (Cass., sez. 3, sent. n. 3499 del
2025). Partendo da tali presupposti, a fronte della richiesta dei danneggiati del pagamento degli interessi senza ulteriori specificazioni, il giudice di primo grado non avrebbe potuto riconoscere interessi in misura superiore a quella legale, se non altro per difetto di allegazione e prova anche presuntiva (cfr. per la necessità dell'allegazione e della pag. 15/21 prova con riferimento agli interessi compensativi, Cass., sez. 3, ord. n.
7216 del 2025 e Cass., sez. 3, sent. n. 4938 del 2023).
5.4 L'applicabilità del quarto comma dell'art. 1284 c.c. a ogni tipo di obbligazione pecuniaria non è affatto scontata. Esiste una pronuncia che ritiene la norma applicabile, oltre che alle obbligazioni contrattuali, anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrli (Cass., sez. 3, ord. n. 61 del 2023) ma l'orientamento prevalente la limita ai casi in cui sia ipotizzabile un accordo delle parti nella determinazione del saggio (Cass., sez. 2, sent. n. 28409 del 2018
e Cass., sez. 2, sent. n. 14512 del 2022) Da ultimo (Cass., sez. 3, ord.
n. 14285 del 2025) è stato nuovamente affermato che l'art. 1284, comma 4, c.c. si applica alle obbligazioni pecuniarie, ossia aventi in origine contenuto di somma di denaro. Appare preferibile rimanere ancorati al principio per cui l'obbligazione risarcitoria - di natura sia contrattuale che extracontrattuale - costituisce un debito di valore, che dev'essere liquidato, tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione. Oltre alla rivalutazione, possono essere di conseguenza liquidati gli interessi cd. “compensativi”, la cui determinazione non deve peraltro avvenire in via automatica, né essere presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (v. Cass., sez.
3, sent. n. 19063 del 2023; cfr. anche le già citate Cass., sez. 3, ord. n.
7216 del 2025 e Cass., sez. 3, sent. n. 4938 del 2023). Nel caso in pag. 16/21 esame, la sola entità delle somme liquidate non consente di presumere che gli importi, qualora tempestivamente corrisposti, sarebbero stati accantonati in modo da permettere ai danneggiati di conseguire degli interessi avvicinabili a quelli previsti per le transazioni commerciali. Non
è può ritenersi che il riconoscimento degli interessi compensativi con tasso pari a quello legale non sia sufficiente per garantire un effettivo ristoro del danno.
5.5 Deve aggiungersi che obbligazioni di valore l'effetto dell'applicazione del quarto comma dell'art. 1284 c.c. è quello di determinare, con decorrenza dalla domanda giudiziale, una sommatoria fra rivalutazione monetaria e i c.d. “super interessi” commerciali. Se il processo non deve diventare una forma di finanziamento al ribasso per il debitore, e quindi va disincentivato il suo uso strumentale, non deve nemmeno comportare una overcompensation per il creditore, con effetti iniqui particolarmente evidenti nei casi in cui la quantificazione del danno non sia agevole, come accade tipicamente con il danno non patrimoniale, e il danneggiato non provi in modo circostanziato il pregiudizio per il ritardo.
5.6 Sulle somme liquidate a titolo di capitale devono pertanto conteggiarsi gli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo nonché sulle stesse somme come devalutate al fatto illecito (e per le spese funerarie al pagamento), e rivalutate di anno in anno sino alla sentenza. Il decesso risale al 2 febbraio 2022; dal bonifico all'Impresa
Funebre ZAR s.r.l. (doc. 22 att.) si desume che le spese funerarie siano state pagate con bonifici del 25 febbraio 2022.
pag. 17/21 6. La parziale riforma della sentenza comporta la necessità di rideterminare le spese processuali per il doppio grado di giudizio. Le spese vengono liquidate in modo uniforme per i due gradi tenendo conto dell'esito complessivo della lite. Parte prevalentemente soccombente è sicuramente l' . Si applica Controparte_1 una compensazione del 15%, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per parziale soccombenza reciproca perché l'appello incidentale sugli interessi è fondato (si sottolinea che nel giudizio di appello l' Controparte_1
ha posto in discussione solo la modalità di calcolo degli
[...] interessi) e perché l'appello principale per la posizione di
[...] non è accoglibile. Parte_4
Le spese legali vengono calcolate tenuto conto dello scaglione applicabile (scaglione: euro 260.001,00 – euro 520.000,00) con riferimento al danneggiato a cui è stato riconosciuto il risarcimento più consistente (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 10367 del 2024). La difesa degli attori – appellanti principali ha chiesto un aumento ex art. 4, comma 2,
d.m. n. 55 del 2014 per il numero delle parti assistite e un aumento ex art. 4, comma 1 bis, d.m. cit. per l'utilizzo nell'atto di appello di collegamenti ipertestuali.
Con la notula depositata nel giudizio di primo grado la difesa ha chiesto, tenendo conto del duplice aumento, la somma complessiva di euro 18.611,45 per compensi. La somma è riconoscibile, salva la riduzione del 15% per la parziale soccombenza reciproca, sicché
l'importo dei compensi va rideterminato in euro 15.819,73.
Con la notula depositata nel giudizio di appello la difesa ha chiesto la somma di euro 49.693,93. L'importo non è giustificabile perché i danneggiati che hanno conseguito maggiori danni all'esito del gravame sono i figli e ciascuno di loro ha ricevuto la maggior somma di euro
39.150,00 (scaglione euro 26.001,00 – euro 52.000,00). Delle quattro pag. 18/21 parti assistite solo tre, inoltre, hanno ottenuto un maggior risarcimento e l'utilità dei collegamenti ipertestuali è stata in concreto modesta sicché l'aumento ex art. 4, comma 1 bis, d.m. cit. deve essere contenuto nel 10%. Prendendo in considerazione parametri medi, il compenso è determinabile nella somma di euro 10.391,22 [(euro
2.058,00 + euro 1.418,00 + euro 3.470,00) + 10% (art. 4, comma 1 bis, d.m. n. 55 del 2014) + 60% (art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del
2014)- 15% (parziale soccombenza reciproca)].
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e nei confronti dell' Parte_4 [...]
e sull'appello Controparte_1 incidentale dell' Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Venezia 23.8.2022, n. 1512, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza, che per il resto conferma:
a1) condanna l' Controparte_1 al risarcimento dei danni non
[...] patrimoniali iure proprio in favore di , liquidati Parte_1 nella somma di euro 281.592,00, con gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo nonché con gli interessi nella stessa misura sulla predetta somma come devalutata al 2 febbraio
2022 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
a2) condanna l' Controparte_1 al risarcimento dei danni non
[...] patrimoniali iure proprio in favore di e Parte_2 Pt_3
pag. 19/21 liquidati per ciascuno di loro nella somma di euro Per_1
211.194,00, con gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo nonché con gli interessi nella stessa misura sulla predetta somma come devalutata al 2 febbraio 2022 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
a3) condanna l' Controparte_1 al risarcimento dei danni non
[...] patrimoniali iure proprio, in favore di stabilendo Parte_4 che sulla somma di euro 54.342,40 già determinata dal giudice di primo grado, devono riconoscersi gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo nonché gli interessi sulla predetta somma come devalutata al 2 febbraio 2022 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
a4) condanna l' Controparte_1 al risarcimento del danno patrimoniale
[...] di euro 3.500,00 in favore di , con gli interessi Parte_1 ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al saldo e agli interessi sulla predetta somma come devalutata al 25 febbraio 2022 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
a5) compensate nei limiti del 15% le spese di lite per il giudizio di primo grado, condanna l' Controparte_1 alla rifusione delle residue spese in
[...] favore degli attori, liquidate nella somma di euro 15.819,73 per compensi ed euro 454,75 per anticipazioni, oltre spese generali (15%), iva e cpa;
2) compensate nei limiti del 15% le spese di lite per il giudizio di secondo grado, condanna l' Controparte_1
alla rifusione delle residue spese
[...] in favore degli appellanti principali, liquidate nella somma di euro pag. 20/21 10.391,22 per compensi ed euro 683,40 per anticipazioni, oltre spese generali (15%), iva e cpa.
Venezia, 29 maggio 2025 il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Guido Marzella
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