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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 28/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 310/2021 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 21/06/2024 e promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il [...], CF Parte_1 [...]
, elett.te dom.to in Caltanissetta Via Rampolla, 5, presso C.F._1
lo studio dell'avv. Manlio Sortino, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
, nato in [...] il [...], Parte_2
CF elettivamente domiciliato in Caltanissetta CodiceFiscale_2
Viale Della Regione, 172, presso lo studio dell'avv.to Baldassarre
Brunetto, dal quale è anche rapp.to e difeso giusta procura in calce al ricorso per sfratto per morosità, nonché per mandato del sig.
a firma del procuratore generale sig. Parte_2 giusta procura generale in Notar Parte_3 Persona_1
allegata in atti.
APPELLATO
§§§§§§§§§§§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, Parte_2
rappresentava di avere concesso in locazione a un Parte_1
immobile in Sommatino, Corso Umberto, 522-523 con contratto concluso verbalmente e registrato in Caltanissetta il 18/09/2019 per il canone mensile di € 200,00, lamentando il mancato pagamento da parte del conduttore di canoni locativi per un totale di € 3.800,00.
Indi chiedeva ordinarsi il rilascio dell'immobile de quo.
Si costituiva in giudizio , il quale si opponeva alla Parte_1
richiesta di convalida, eccependo la assoluta carenza di prova in ordine al rapporto contrattuale dedotto dal ricorrente e allegando di essere detentore legittimo dell'immobile in quanto gratuitamente concesso in uso dal padre dell'intimante.
Con sentenza n. 404/2021, pubblicata il 07/07/2021, il Tribunale di
Caltanissetta definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n.
2503/2019 RG, rigettava la domanda compensando le spese di lite .
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza , proponeva appello, Parte_1
chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “…Piaccia all'Ill.ma Corte
d'Appello adita respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, riformare l'impugnata sentenza nella statuizione relativa alla compensazione delle spese processuali stante la totale soccombenza di parte appellata e per l'effetto dichiarare la condanna alle spese del giudizio di primo grado del sig. . Con Parte_2
vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi. ....”.
Si costituiva in giudizio , con Parte_2
comparsa di costituzione e risposta, chiedendo nelle conclusioni dell'atto “Rigettare con qualsivoglia motivazione il proposto appello perchè infondato in fatto e diritto. Confermare, pertanto, la statuizione sulle spese del procedimento di cui alla sentenza impugnata. Condannare in via incidentale il Sig. ai Parte_1
sensi dell' art. 8, comma 4 bis D.Lgs n. 28/2010 al versamento, in favore dell'Erario della somma pari all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio di primo grado ai sensi della norma sopra citata per la mancata partecipazione alla conciliazione;
Ritenere e dichiarare l'appello inammissibile e conseguentemente dichiarata passata in cosa giudicata la sentenza impugnata , attesa la irritualità dell'interposto appello e della notifica con citazione diretta .
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di difesa.…....” .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed unico motivo di gravame, l'appellante si duole della violazione da parte del Tribunale degli artt 91 e 92 cpc e del vizio di motivazione ex art 132, comma 2 n. 4 cpc. Deduce l'appellante che il
Giudice di prime cure avrebbe erroneamente disposto, nonostante la totale soccombenza di parte ricorrente, la compensazione delle spese con il generico riferimento alla natura delle questioni trattate.
La censura è fondata.
Nel nostro ordinamento vige il principio della soccombenza ex art 91 cpc posto a tutela dell'effettività del diritto alla difesa (art. 24 Cost.), e consistente nel fatto che le spese che la parte vittoriosa ha anticipato devono essere restituite dalla parte che ha perso la causa.
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale 77/2018, i motivi che portano al giudice di compensare le spese di lite non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca o di assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza (art 13 DL 132/2014), ma è consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste già previste dalla consulta in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto.
Nel caso presente, il Tribunale ha dettato la disciplina delle spese di lite sulla base della seguente, testuale motivazione:
“Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, questo
Giudice reputa equo disporne la compensazione attesa la natura delle questioni tratte (recte: trattate n.d.r.)”
La Suprema Corte ha da tempo sancito che la natura o la particolarità della questione o della fattispecie, senz'altra specificazione ed approfondimento, non costituisce motivazione adeguata della compensazione delle spese (Cass. 14 giugno 2011 n. 13020, Cass. 14 luglio 2016 n. 14411, Cass. 3 luglio 2019 n. 17816, Cass. 25 luglio
2023 n. 22372). L'assenza di approfondimento nella sentenza impugnata, vista la sopra riportata motivazione, è quanto mai palese, risolvendosi perciò in una “formula generica, inidonea a garantire il necessario controllo” (v. Cass. 4 agosto 2022 n. 24178, Cass. 28 dicembre 2021 n. 41742) sul percorso motivazionale del giudice, di fatto assente.
Né può giustificare la compensazione delle spese di lite la circostanza, opposta dall'appellato, che egli aveva promosso la procedura di mediazione e che la stessa si era conclusa negativamente per assenza del resistente, oggi appellante. La mancata partecipazione della parte alla mediazione obbligatoria senza giustificato motivo non può di per sé giustificare la compensazione delle spese di lite perché le vicende della mediazione non hanno alcuna rilevanza in punto di soccombenza processuale e non incidono pertanto sul principio di causalità e responsabilità secondo cui le spese vanno addossate alla parte che, in quanto soccombente, risulta avere determinato la necessità del processo facendovi valere una pretesa infondata (se attrice, e come nel caso presente) o lasciando insoddisfatta una pretesa altrui risultata fondata (se convenuta – v., fra le tante, Cass. 6 aprile 2023 n. 9457).
Inoltre, il D.lgs. n. 28/2010, prevede, per l'ingiustificata mancata comparizione al tentativo di mediazione, conseguenze autonome e specifiche e non sanzioni di tipo risarcitorio da far valere nel successivo procedimento giurisdizionale (v. Corte di Appello Milano n.
2242 del 7 luglio 2023).
L'appello va pertanto accolto.
Le spese di lite del primo e secondo grado liquidate come da dispositivo ai minimi tariffari, considerata la attività difensiva posta in essere dalle parti.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Caltanissetta n. 404/2021 pubblicata il 07.07.2021, nel giudizio RG
2503/2019, che per il resto conferma, -condanna al pagamento in favore di Parte_2
delle spese di lite del primo e del secondo grado che Parte_1
liquida quanto al primo grado in € 852,00 e quanto al secondo grado in € 962,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge se ed in quanto dovute.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 13.03.2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 310/2021 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 21/06/2024 e promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il [...], CF Parte_1 [...]
, elett.te dom.to in Caltanissetta Via Rampolla, 5, presso C.F._1
lo studio dell'avv. Manlio Sortino, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
, nato in [...] il [...], Parte_2
CF elettivamente domiciliato in Caltanissetta CodiceFiscale_2
Viale Della Regione, 172, presso lo studio dell'avv.to Baldassarre
Brunetto, dal quale è anche rapp.to e difeso giusta procura in calce al ricorso per sfratto per morosità, nonché per mandato del sig.
a firma del procuratore generale sig. Parte_2 giusta procura generale in Notar Parte_3 Persona_1
allegata in atti.
APPELLATO
§§§§§§§§§§§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, Parte_2
rappresentava di avere concesso in locazione a un Parte_1
immobile in Sommatino, Corso Umberto, 522-523 con contratto concluso verbalmente e registrato in Caltanissetta il 18/09/2019 per il canone mensile di € 200,00, lamentando il mancato pagamento da parte del conduttore di canoni locativi per un totale di € 3.800,00.
Indi chiedeva ordinarsi il rilascio dell'immobile de quo.
Si costituiva in giudizio , il quale si opponeva alla Parte_1
richiesta di convalida, eccependo la assoluta carenza di prova in ordine al rapporto contrattuale dedotto dal ricorrente e allegando di essere detentore legittimo dell'immobile in quanto gratuitamente concesso in uso dal padre dell'intimante.
Con sentenza n. 404/2021, pubblicata il 07/07/2021, il Tribunale di
Caltanissetta definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n.
2503/2019 RG, rigettava la domanda compensando le spese di lite .
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza , proponeva appello, Parte_1
chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “…Piaccia all'Ill.ma Corte
d'Appello adita respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, riformare l'impugnata sentenza nella statuizione relativa alla compensazione delle spese processuali stante la totale soccombenza di parte appellata e per l'effetto dichiarare la condanna alle spese del giudizio di primo grado del sig. . Con Parte_2
vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi. ....”.
Si costituiva in giudizio , con Parte_2
comparsa di costituzione e risposta, chiedendo nelle conclusioni dell'atto “Rigettare con qualsivoglia motivazione il proposto appello perchè infondato in fatto e diritto. Confermare, pertanto, la statuizione sulle spese del procedimento di cui alla sentenza impugnata. Condannare in via incidentale il Sig. ai Parte_1
sensi dell' art. 8, comma 4 bis D.Lgs n. 28/2010 al versamento, in favore dell'Erario della somma pari all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio di primo grado ai sensi della norma sopra citata per la mancata partecipazione alla conciliazione;
Ritenere e dichiarare l'appello inammissibile e conseguentemente dichiarata passata in cosa giudicata la sentenza impugnata , attesa la irritualità dell'interposto appello e della notifica con citazione diretta .
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di difesa.…....” .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed unico motivo di gravame, l'appellante si duole della violazione da parte del Tribunale degli artt 91 e 92 cpc e del vizio di motivazione ex art 132, comma 2 n. 4 cpc. Deduce l'appellante che il
Giudice di prime cure avrebbe erroneamente disposto, nonostante la totale soccombenza di parte ricorrente, la compensazione delle spese con il generico riferimento alla natura delle questioni trattate.
La censura è fondata.
Nel nostro ordinamento vige il principio della soccombenza ex art 91 cpc posto a tutela dell'effettività del diritto alla difesa (art. 24 Cost.), e consistente nel fatto che le spese che la parte vittoriosa ha anticipato devono essere restituite dalla parte che ha perso la causa.
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale 77/2018, i motivi che portano al giudice di compensare le spese di lite non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca o di assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza (art 13 DL 132/2014), ma è consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste già previste dalla consulta in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto.
Nel caso presente, il Tribunale ha dettato la disciplina delle spese di lite sulla base della seguente, testuale motivazione:
“Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, questo
Giudice reputa equo disporne la compensazione attesa la natura delle questioni tratte (recte: trattate n.d.r.)”
La Suprema Corte ha da tempo sancito che la natura o la particolarità della questione o della fattispecie, senz'altra specificazione ed approfondimento, non costituisce motivazione adeguata della compensazione delle spese (Cass. 14 giugno 2011 n. 13020, Cass. 14 luglio 2016 n. 14411, Cass. 3 luglio 2019 n. 17816, Cass. 25 luglio
2023 n. 22372). L'assenza di approfondimento nella sentenza impugnata, vista la sopra riportata motivazione, è quanto mai palese, risolvendosi perciò in una “formula generica, inidonea a garantire il necessario controllo” (v. Cass. 4 agosto 2022 n. 24178, Cass. 28 dicembre 2021 n. 41742) sul percorso motivazionale del giudice, di fatto assente.
Né può giustificare la compensazione delle spese di lite la circostanza, opposta dall'appellato, che egli aveva promosso la procedura di mediazione e che la stessa si era conclusa negativamente per assenza del resistente, oggi appellante. La mancata partecipazione della parte alla mediazione obbligatoria senza giustificato motivo non può di per sé giustificare la compensazione delle spese di lite perché le vicende della mediazione non hanno alcuna rilevanza in punto di soccombenza processuale e non incidono pertanto sul principio di causalità e responsabilità secondo cui le spese vanno addossate alla parte che, in quanto soccombente, risulta avere determinato la necessità del processo facendovi valere una pretesa infondata (se attrice, e come nel caso presente) o lasciando insoddisfatta una pretesa altrui risultata fondata (se convenuta – v., fra le tante, Cass. 6 aprile 2023 n. 9457).
Inoltre, il D.lgs. n. 28/2010, prevede, per l'ingiustificata mancata comparizione al tentativo di mediazione, conseguenze autonome e specifiche e non sanzioni di tipo risarcitorio da far valere nel successivo procedimento giurisdizionale (v. Corte di Appello Milano n.
2242 del 7 luglio 2023).
L'appello va pertanto accolto.
Le spese di lite del primo e secondo grado liquidate come da dispositivo ai minimi tariffari, considerata la attività difensiva posta in essere dalle parti.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Caltanissetta n. 404/2021 pubblicata il 07.07.2021, nel giudizio RG
2503/2019, che per il resto conferma, -condanna al pagamento in favore di Parte_2
delle spese di lite del primo e del secondo grado che Parte_1
liquida quanto al primo grado in € 852,00 e quanto al secondo grado in € 962,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge se ed in quanto dovute.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 13.03.2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico