Art. 1.
Per lo svolgimento di ricerche e studi necessari alla periodica revisione e pubblicazione della farmacopea ufficiale, prevista dall' art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , modificato con legge 7 novembre 1942, n. 1528 , il Ministro per la sanita' si avvale di una Commissione permanente di cui fanno parte persone anche estranee all'Amministrazione dello Stato, particolarmente esperte nelle varie materie oggetto delle ricerche e degli studi.
Per esigenze funzionali la Commissione permanente puo' essere ripartita in gruppi di lavoro.
La Commissione permanente e' costituita con provvedimento del Ministro per la sanita' che nomina altresi' un presidente scelto fra i componenti della Commissione, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Per lo svolgimento di ricerche e studi necessari alla periodica revisione e pubblicazione della farmacopea ufficiale, prevista dall' art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , modificato con legge 7 novembre 1942, n. 1528 , il Ministro per la sanita' si avvale di una Commissione permanente di cui fanno parte persone anche estranee all'Amministrazione dello Stato, particolarmente esperte nelle varie materie oggetto delle ricerche e degli studi.
Per esigenze funzionali la Commissione permanente puo' essere ripartita in gruppi di lavoro.
La Commissione permanente e' costituita con provvedimento del Ministro per la sanita' che nomina altresi' un presidente scelto fra i componenti della Commissione, di concerto con il Ministro per il tesoro.