CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 887/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente e Relatore
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
PETRONE FRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8989/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia Palazzo San Giorgio 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015199331000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015199331000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015199331000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015199331000 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha opposto l'intimazione di pagamento n. 09420249015199331/000 del 25.10.2024 (€. 25.073,95), emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata in data 05.11.2024, riferita a pretese di pagamento riguardanti la Tari 2014-2015-2016 e alla Tares 2013 (tibuti del Comune di
Reggio Calabria).
Parte ricorrente fa riferimento al precedente contenzioso attivato avverso il sollecito di pagamento n.
0942024901233185000 del 27.08.2024 (€. 25.012,99), notificato in data 19.09.2024, avversato per le medesime pretese.
Articola più censure, centrate su un pregresso giudicato, nonché sull'omessa notifica degli atti sottesi all'intimazione e al successivo sollecito.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo al merito della pretesa.
In ogni caso rappresenta che le sottese cartelle di pagamento n. 094 2023 0014382469 e n. 094 2023
0024330136, per come ricavabile dalla documentazione allegata, sono state ritualmente e correttamente notificate;
inoltre eccepisce non essere maturato il termine prescrizionale, dovendosi anche tenere conto della sopravvenuta normativa emergenziale.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Reggio Calabria, eccependo e documentando la regolare notifica dei propri atti presupposti (avviso di accertamento TARES 2013, avvisi di accertamento TARI
2014, 2015 e 2016), nonché la legittimazione del concessionario a contraddire sulle notifiche delle cartelle.
Il Comune, inoltre, contesta la censura sull'intervenuto giudicato, trattandosi di decisione formalmente inconferente con le pretese contenute nel sollecito impugnato.
Parte ricorrente ha, quindi, prodotto perizia tecnica riferita alla superficie tassabile.
La stessa ricorrente ha poi presentato memorie illustrative, centrate soprattutto sulla minor superficie tassabile, che non sarebbe pari a mq. 1.174 (come ritenuto dal Comune), ma pari a mq. 227 (con risultanze catastali comunque riportanti mq 400); controeccepisce, inoltre, sulla notifica degli atti presupposti.
Parte ricorrente ha presentato ulteriori memorie, anche allegando decisioni di questa Corte parzialmente favorevoli, riferite ad altre annualità. Quindi l'Ente impositore e la contribuente hanno comunicato di volersi avvalere dell'istituto di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 546/1992, sulla base dei seguenti elementi di conciliazione:
rideterminazione della tassa rifiuti per le annualità che vanno dal 2008 al 2023 riducendo la superficie da
1174 a 400 mq;
azzeramento delle sanzioni per le annualità che vanno dal 2013 al 2023;
compensazione integrale delle spese di lite.
La tassa, pertanto, è stata concordemente rideterminata per come risultante dai prospetti uniti all'accordo, depositato nel fascicolo processuale.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto dell'intervenuto accordo conciliativo va dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per accordo conciliativo tra le parti e compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente e Relatore
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
PETRONE FRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8989/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia Palazzo San Giorgio 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015199331000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015199331000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015199331000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249015199331000 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha opposto l'intimazione di pagamento n. 09420249015199331/000 del 25.10.2024 (€. 25.073,95), emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata in data 05.11.2024, riferita a pretese di pagamento riguardanti la Tari 2014-2015-2016 e alla Tares 2013 (tibuti del Comune di
Reggio Calabria).
Parte ricorrente fa riferimento al precedente contenzioso attivato avverso il sollecito di pagamento n.
0942024901233185000 del 27.08.2024 (€. 25.012,99), notificato in data 19.09.2024, avversato per le medesime pretese.
Articola più censure, centrate su un pregresso giudicato, nonché sull'omessa notifica degli atti sottesi all'intimazione e al successivo sollecito.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo al merito della pretesa.
In ogni caso rappresenta che le sottese cartelle di pagamento n. 094 2023 0014382469 e n. 094 2023
0024330136, per come ricavabile dalla documentazione allegata, sono state ritualmente e correttamente notificate;
inoltre eccepisce non essere maturato il termine prescrizionale, dovendosi anche tenere conto della sopravvenuta normativa emergenziale.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Reggio Calabria, eccependo e documentando la regolare notifica dei propri atti presupposti (avviso di accertamento TARES 2013, avvisi di accertamento TARI
2014, 2015 e 2016), nonché la legittimazione del concessionario a contraddire sulle notifiche delle cartelle.
Il Comune, inoltre, contesta la censura sull'intervenuto giudicato, trattandosi di decisione formalmente inconferente con le pretese contenute nel sollecito impugnato.
Parte ricorrente ha, quindi, prodotto perizia tecnica riferita alla superficie tassabile.
La stessa ricorrente ha poi presentato memorie illustrative, centrate soprattutto sulla minor superficie tassabile, che non sarebbe pari a mq. 1.174 (come ritenuto dal Comune), ma pari a mq. 227 (con risultanze catastali comunque riportanti mq 400); controeccepisce, inoltre, sulla notifica degli atti presupposti.
Parte ricorrente ha presentato ulteriori memorie, anche allegando decisioni di questa Corte parzialmente favorevoli, riferite ad altre annualità. Quindi l'Ente impositore e la contribuente hanno comunicato di volersi avvalere dell'istituto di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 546/1992, sulla base dei seguenti elementi di conciliazione:
rideterminazione della tassa rifiuti per le annualità che vanno dal 2008 al 2023 riducendo la superficie da
1174 a 400 mq;
azzeramento delle sanzioni per le annualità che vanno dal 2013 al 2023;
compensazione integrale delle spese di lite.
La tassa, pertanto, è stata concordemente rideterminata per come risultante dai prospetti uniti all'accordo, depositato nel fascicolo processuale.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto dell'intervenuto accordo conciliativo va dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per accordo conciliativo tra le parti e compensa le spese.