Articolo 110 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
Articolo 109Articolo 111
Versione
15 marzo 1973
Art. 110.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1973, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella numero 13).
Entrata in vigore il 15 marzo 1973