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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 08/04/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 579 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
RA AN e LT OR, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PORRO
CRISTINA, giusta delega in atti
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da RA AN e LT OR in data
8.05.2004 in Loano (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Loano al numero 2, parte II, serie C, anno 2004, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Loano di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“A) pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 08.05.2004 a Loano tra AN
RA, nata ad [...] il [...] e OR LT nato ad [...] il [...], trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile del Comune di Loano al n.
2 - parte II - anno 2004 - serie C,
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Loano di procedere alla annotazione della emananda sentenza ed alle altre incombenze di legge;
B) confermare l'affidamento della figlia minore OV ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di visitarla e tenerla con sé quando lo desideri,
previo accordo tra i genitori, il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e ludiche della minore;
C) confermare che la casa coniugale, sita in comune di Cisano sul Neva, fraz. Martinetto, via
Piemonte civ. n. 48, già di proprietà esclusiva della sig.ra RA AN, resta nella definitiva disponibilità e proprietà esclusive della stessa con tutti gli arredamenti ed i mobili che in essa si trovano;
D) confermare a carico del sig. OR LT un contributo per il mantenimento della figlia minore
OR OV pari ad € 1.250,00 (=milleduecentocinquanta/00), da versare alla sig.ra AN RA
entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché a concorrere, nella misura del 50%,
alle spese di natura e/o carattere straordinario per la figlia (quali ad esempio spese di carattere sanitario e dentistiche non coperte dal SSN), nonché alle spese scolastiche e di natura ludico -
sportiva, tra i medesimi previamente concordate, e tutto ciò sino al raggiungimento della maggiore età della figlia minore OR OV e/o al compimento di un regolare corso di studi anche universitario della minore medesima e/o comunque sino a che la medesima OR OV non avrà
raggiunto una indipendenza economica;
E) riconoscere in favore della sig.ra AN RA il diritto a percepire un assegno di divorzio dell'importo di € 1.250,00 (=milleduecentocinquanta/00) da porsi a carico del sig. OR LT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 7.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo