Articolo 18 della Costituzione
Articolo 17Articolo 19
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1 gennaio 1948
Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.


Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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