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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/04/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1195/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(P.IVA: con sede legale in Savona, Via Paleocapa n. 22/6, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore assistita e difesa dall'Avv. Gabriele Di
Cerbo appellante contro
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Savona, Piazza Sandro Pertini n. 10, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Piciocchi appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e/o domanda disattesa e respinta, in riforma della sentenza n.
928/2022, emessa e pubblicata in data 4/11/2022 dal Tribunale di Savona in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott. Stefano Poggio, nella causa civile ivi iscritta al R.G. n. 1944/2021, comunicata a mezzo PEC dalla cancelleria in data 4/11/2022 e notificata da controparte ai fini del passaggio in giudicato in data
9/11/2022 (vedi doc. A) e, in ogni caso, in accoglimento dell'appello proposto dalla concludente, previa occorrendo:
- ammissione di tutti i capitoli di prova dedotti per interpello e testimoni ai capi II.a),
II.b), II.c) e II.d), pag. da 5 a 10, della memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. del
9/03/2022, depositata in prime cure il 10/03/2022, con i testimoni ivi indicati;
- reiezione di tutte le istanze istruttorie e di tutti i capitoli di prova orale dedotti da parte appellata in primo grado perché tardivi, decaduti e/o preclusi, ovvero, comunque, inammissibili, contrari al contenuto di documenti e/o alle difese avverse e, in ogni caso, irrilevanti ai fini del decidere per tutti i motivi eccepiti in atti di primo e di secondo grado;
- reiezione, in ogni caso, di tutte le domande, le eccezioni, le difese e le istanze di parte appellata;
dichiarare tenuta e condannare parte appellata
[...]
(già , in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a parte appellante Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, per i titoli di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure, ribaditi in sede di gravame e in atto di appello,
e/o comunque per tutti i titoli emersi in corso di causa:
A) la somma di Euro 344.934,42 - ovvero la somma meglio vista e ritenuta all'esito del giudizio - per le causali di cui alla fattura n. 1 del 22/10/2019 di parte concludente (in atti come doc. B.25);
B) la somma di Euro 749.220,41 - ovvero la somma meglio vista e ritenuta all'esito del giudizio - riferita a quanto indebitamente detratto da parte convenuta a titolo di “sconti finanziari” sul fatturato, così come meglio descritto in atti, negli anni 2013 e 2014;
C) la somma complessiva di Euro 56.527,94 - ovvero la somma meglio vista e ritenuta all'esito del giudizio - per le causali di cui alle fatture n. 10 del 24/05/2013 (in atti come doc. B.29) e n. 19 dell'11/06/2014 (in atti come doc. B.30) di parte concludente;
D) la somma di Euro 76.968,13 - ovvero la somma meglio vista e ritenuta all'esito del giudizio - per le causali di cui alla fattura n. 5 del 13/09/2018 (in atti come doc. B.36),
pag. 2/11 ora di cui alla fattura n. 03 del 7/09/2021 (in atti come doc. B.39) di parte concludente, per le ragioni ampiamente indicate in atti (vedi, in particolare, il verbale di udienza di primo grado del 3/12/2021).
Il tutto maggiorato degli interessi contrattualmente dovuti per il ritardato pagamento, ovvero della rivalutazione monetaria e degli interessi ex art. 1284 quarto comma cod. civ. sulle singole somme rivalutate, dal dovuto e fino alla data dei relativi ed effettivi pagamenti.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale di difesa di entrambi i gradi del giudizio (primo grado e appello), compresi tutte le attività, le anticipazioni e gli oneri accessori, nonché il 15% per spese generali di studio e gli oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge.
Parte appellante concludente dichiara di non accettare il contraddittorio processuale su eventuali nuove, tardive, inammissibili, decadute e precluse istanze, eccezioni, deduzioni, allegazioni documentali e/o fattuali, nonché domande di parte appellata”
Per la parte appellata:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, per le ragioni gradatamente esposte nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 febbraio 2023, rigettare le domande avversarie, ivi comprese le istanze istruttorie, e confermare la legittimità della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e onorari di lite per entrambi i gradi di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n.928/2022 in data 4 novembre 2022, il Tribunale di Savona dichiarava inammissibile la domanda svolta in giudizio da ex art.2041 cc (relativa alla Pt_1 somma di € 344.934,42 - ovvero altra somma ritenuta all'esito del giudizio - per le causali di cui alla fattura n. 1 del 22/10/2019), in applicazione del principio di sussidiarietà dell'azione, e rigettava le restanti domande. Le restanti domande respinte con la sentenza appellata sono relative rispettivamente: alla somma di € 738.459,83 – o altra somma ritenuta all'esito del giudizio – per detrazioni operate da parte di , Pt_2
pag. 3/11 a titolo di “sconti finanziari” sul fatturato negli anni 2013 e 2014; alla somma di €
56.527,94 – o altra somma ritenuta all'esito del giudizio – per le causali di cui alle fatture n.10 del 24/05/2013 e n.19 del 11/06/2014; alla somma di € 76.968,13 – o altra somma ritenuta all'esito del giudizio – per le causali di cui alla fattura n.5 del
13/09/2018, poi fattura n.3 del 7/09/2021. Con la sentenza di primo grado veniva dato atto della pendenza, tra le medesime parti, di altro giudizio (rg 4158/2015), nonché dell'origine dei rapporti tra le stesse con il contratto rep. 290 del 28/11/2011, e successive integrazioni e modifiche, come riportate nel contratto rep. 204 del 5/07/2011, successivamente integrato dall'atto rep. 71 del 20/03/2014. Veniva altresì dato atto, con la sentenza appellata, che i rapporti contrattuali tra le parti in giudizio seguivano all'espletamento di gara ad evidenza pubblica, e conseguente aggiudicazione nell'ambito dei servizi sanitari inerenti la chirurgia protesica, e alla costituzione della società da parte del gruppo di società aggiudicatarie l'appalto. La sentenza di Pt_1
primo grado dava anche atto che il rapporto contrattuale tra le parti veniva risolto dall' (per mancato raggiungimento degli obiettivi) con delibera confermata dal Pt_3
Consiglio di Stato con sentenza n.6990/2019.
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti motivi di impugnazione:
i. erroneità della sentenza di primo grado per non essere stata accolta la domanda di pagamento della fattura n. 1 del 22/10/2019 per l'importo di € 344.934,42, oltre accessori maturati e maturandi (già svolta quale domanda per inadempimento contrattuale in separato giudizio rg 4158/2015). Con tale motivo di appello la
Parte società ha lamentato l'illegittima applicazione, da parte di dello CP_1
sconto del 8,77%, cui era aggiunto un ulteriore sconto del 3,23%, su prestazioni sanitarie erogate a pazienti residenti fuori dalla Regione Liguria, che aveva determinato un corrispondente indebito arricchimento dell' Pt_2
L'appellante ha dedotto che l'azione di arricchimento senza causa era l'unica azione esperibile, e ha, altresì, dedotto che il contratto di sperimentazione gestionale – conseguente all'aggiudicazione – prevedeva esplicitamente la possibilità di trattare pazienti residenti in regioni diverse dalla Regione Liguria.;
pag. 4/11 ii. erroneità della sentenza di primo grado per non essere stata accolta la domanda di pagamento degli importi, trattenuti dall' in virtù dell'applicazione Pt_3 unilaterale di sconti finanziari pari al 3,23% del fatturato, per la somma di € Parte 738.459,83, oltre accessori maturati e maturandi, per prestazioni rese da dall' 1/1/2014 negli esercizi 2014 e 2015. Ha dedotto l'appellante che lo sconto del 3,23 %, pattuito tra le parti, era da porsi in rapporto sinallagmatico con l'impegno dell' all'esecuzione di pagamenti “più celeri” (60 giorni Pt_3
anziché 24 mesi), da considerarsi condizione per l'esecuzione dello sconto. In assenza di pagamenti “più celeri” non era configurabile il diritto di Pt_3 all'esecuzione del concordato sconto del 3,23 %, non avendo l'appellata offerto prova di aver eseguito i pagamenti nei termini concordati. Ha altresì dedotto di non aver mai rinunciato, neppure implicitamente a far valere la ragioni di credito azionata;
iii. erroneità della sentenza di primo grado per non per non essere stata accolta la domanda di pagamento delle fatture n. 10 del 24/5/2013 (che non ha Pt_3
pagato ritenendola escluse dai DRG, e n. 19 del Controparte_3
11/6/2014 (che non ha pagato in quanto contenente riconteggi secondo Pt_3
la nuova codificazione indicata dal Nucleo Operativo di Controllo della stessa
, per il complessivo importo di € 56.527,94. Ha dedotto l'appellante Pt_2 che l'autorizzazione all'integrazione dei DRG deve ritenersi contenuta nella nota prot. n.43929/2013, contenente il riferimento ad interventi futuri e anche a interventi già eseguiti. Ha altresì dedotto l'appellante che gli importi richiesti in pagamento con la fattura n.10 del 24/05/2013 rientravano nel spesa prevista, in quanto l'elenco dei DRG era stato convenzionalmente ritenuto dalle parti
“dinamico”, ovvero integrabile o modificabile, e, inoltre, che l'esistenza o meno Parte di copertura finanziaria era circostanza di mera rilevanza interna all' ed irrilevante nei confronti dei terzi di buona fede a fronte di un provvedimento proveniente dal Direttore Generale dell' Con riguardo alla fattura Pt_2
n.19/2014 ha dedotto l'appellante che l'importo richiesto in pagamento era stato correttamente esposto in relazione a prestazioni medio tempore eseguite, e inizialmente classificate in modo erroneo, e così pagate dall' in misura Pt_3
pag. 5/11 inferiore al dovuto. Ha precisato che la richiesta di pagamento è pertanto relativa a meri riconteggi di prestazioni, rese negli anni 2012 e 2013, valutate in modo errato;
iv. erroneità della sentenza di primo grado per non essere stata accolta la domanda di pagamento della fattura n. 5 del 13/09/2018 per l'importo di € 76.968,13 euro,
Parte oltre accessori e oneri di legge. La fattura è riferita a prestazioni rese da tra il 2013 e il 2016, in relazione alle quali l' aveva corrisposto importi Pt_3
Parte inferiori a quelli esposti da non ritenendo alcuni interventi rientranti nei
Parte DRG. In relazione a tale minor importo dei pagamenti aveva emesso note di credito corrispondenti. Ha dedotto l'appellante che le prestazioni non pagate Parte da rientravano nei al contrario di quanto aveva considerato l' Pt_3 Pt_2
[...
.
L'appellante ha quindi riproposto le istanze istruttorie di prova per testi non accolte nel primo grado di giudizio.
3- L'appellata si è costituita nel giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Ha Pt_3
dedotto che, in relazione al rapporto contrattuale de quo, erano state svolte indagini penali nei confronti di amministratori ed operatori di che avevano fatto Pt_5
emergere gravi violazioni, da parte di con riferimento alla modalità di gestione Pt_5
delle sale operatorie, ove avevano operato soggetti non autorizzati, nonché in ordine all'assenza di corretta informazione ai pazienti, e alla violazione degli obblighi di esclusiva che erano a carico dei medici ortopedici contrattualizzati. Tali fatti avevano portato ad una integrazione della deliberazione n.1303/2015 relativa alla risoluzione del contratto. Con riguardo ai motivi d'appello svolti da ha dedotto quanto segue: Pt_5
i. in relazione al primo motivo d'appello ha ribadito la natura sussidiaria dell'azione di arricchimento senza causa, e la necessità di operare in astratto – e non in concreto con riguardo alla fondatezza o meno – la valutazione del rapporto tra l'azione contrattuale e quella di arricchimento senza causa;
ii. in relazione al secondo motivo d'appello ha dedotto che lo sconto operato era stato pattuito contrattualmente, e ha eccepito la tardività della deduzione e allegazione, da parte di solo con la memoria ex art.183 co.6 n.1 cpc, del Pt_5
pag. 6/11 rapporto condizionato tra sconto e tempi di pagamento, con conseguente mutatio libelli. Ha inoltre dedotto che i pagamenti erano tutti intervenuti nei termini contrattualmente pattuiti, ovvero, tra l'altro, nel rispetto dei flussi del Servizio
Sanitario Nazionale;
iii. in relazione al terzo motivo d'appello ha dedotto che la nota prot. n.43929 del
6/05/2013 concerneva esclusivamente alcuni interventi determinati, già eseguiti,
e non conteneva alcuna generica autorizzazione per interventi futuri. Ha inoltre dedotto che la riclassificazione di ciascun intervento doveva essere eseguita con apposito verbale nel contraddittorio tra il NOC e un rappresentante della società,
e ha eccepito che non ha prodotto in giudizio tali verbali, non essendo Pt_5 pertanto provata l'accettazione della riclassificazione da parte dell'Ente, né essendo noto se, in tale sede, avesse, da parte sua, dichiarato di non Pt_5
accettare. Ha inoltre eccepito che non ha, in ogni caso, offerto prova di Pt_5 modi e tempi degli interventi per i quali l'operante ha operato un riconteggio;
iv. in relazione al quarto motivo d'appello ha dedotto che non ha offerto Pt_5
alcuna prova in ordine alla lamentata erroneità della richiesta di di Pt_3
esclusione di alcuni interventi. Ha osservato che le contestazione di Pt_3
erano contenute nei verbali delle operazioni compiute dal NOC nel corso di tutta la durata del rapporto, sottoscritti anche da soggetto delegato da cui Pt_5
erano seguite immediatamente le note di credito degli importi indebitamente addebitati all' . Pt_2
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza 4-12 dicembre 2024, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc nella misura di giorni sessanta per comparse conclusionali e giorni venti per memorie di replica.
5- Questa Corte ritiene che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
5.1- Infondato è il primo motivo d'appello. Correttamente il Tribunale non ha accolto la domanda, oggetto del motivo d'appello, in applicazione del principio di sussidiarietà.
pag. 7/11 Come noto, “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass.Sez.Un., 5 dicembre 2023, n.33954). L'importo oggetto di domanda ex art. 2041 c.c. nel presente giudizio è quello di cui alla fattura n.1 del 22/10/2019, relativa a importi non pagati da e dei quali era già stato richiesto il pagamento, Pt_3
a titolo di corrispettivo contrattuale, nella separata causa RG 4158/2015 del Tribunale di
Savona, definita in primo grado con sentenza n.32/2023, con la quale è stata ritenuta la correttezza dei pagamenti eseguiti da e la conseguente insussistenza del Pt_3
credito, in applicazione delle previsioni contrattuali intercorse tra le parti.
5.2- Infondato è il secondo motivo d'appello. La richiesta di pagamento concerne importi che è dedotto essere corrispondenti a sconti applicati – sulla base delle previsioni contrattuali – con le fatture emesse per prestazioni rese negli anni 2014 e
2015. Il diritto al pagamento affermato dall'appellante viene fatto discendere dalla Parte circostanza che, a fronte degli sconti applicati contrattualmente da sulle singole fatture, non sarebbe seguito un più celere pagamento da parte dell' La mera Pt_2
produzione delle fatture di cui ai documenti 48 e 49 (fascicolo parte appellante primo grado di giudizio) non offre la prova del credito vantato, offrendo esclusivamente prova della provenienza delle stesse da chi le ha emesse. Così come non offre prova del credito vantato neppure il foglio prodotto quale doc.47, privo di data e sottoscrizione, e recante l'indicazione di meri importi denominati “sconto 3,23%”. L'assenza di più specifiche allegazioni e deduzioni determina l'infondatezza della relativa domanda di Parte
con conseguente infondatezza del motivo d'appello, per mancato assolvimento del relativo onere di prova a carico dell'appellante, non operando al riguardo il principio di mancata specifica contestazione (v. Cass.Sez.3, 22 settembre 2017, n.22055, ove è stata pag. 8/11 affermato che, “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”).
Parte 5.3- Infondato è il terzo motivo d'appello. Le fatture di n.10 del 24/05/2013 (doc.
n. 29 fascicolo primo grado appellante) e n. 19 dell'11/06/2014 (doc. n. 30 fascicolo primo grado appellante) sono relative al ricalcolo di importi che l'appellante chiede riconoscersi dovuti per prestazioni eseguite negli anni 2012 e 2013. Anche tale
Parte domanda di difetta di allegazioni e deduzioni specifiche in ordine ad ogni singolo intervento per il quale viene richiesto il pagamento oggetto di ricalcolo con le sopra indicate fatture. Il mancato assolvimento dell'onere di prova, in ordine agli elementi necessari per la verifica delle caratteristiche e natura di ogni singolo intervento eseguito, determina l'infondatezza della domanda e la conseguente infondatezza del motivo d'appello, non essendo applicabile, neppure in ordine ai presupposti di tale domanda, il principio di mancata specifica contestazione (v. Cass.Sez.3, 22 settembre 2017,
n.22055).
5.4- Infondato è infine il quarto motivo d'appello. La fattura n.5 del 13/09/2018 (doc. n.
Parte 36), è riferita dall'appellante a differenze dovute per prestazioni rese da tra il 2013 Parte e il 2016, in relazione alle quali erano intervenuti pagamenti in misura ritenuta da inferiore a quella che sarebbe stata dovuta. Questa Corte non può che constatare – come con riguardo al secondo e al terzo motivo d'appello – come non sia offerta in giudizio la prova del credito vantato, stante l'assenza di specifiche allegazioni e deduzioni in ordine ad ogni singolo importo vantato. Come già sopra ricordato non si ritiene applicabile nel caso il principio di mancata specifica contestazione (v. Cass.Sez.3, 22 settembre 2017,
n.22055).
pag. 9/11 6- Ritiene inoltre questa Corte di dover richiamare, in ogni caso, il principio secondo cui, “in tema di pretese creditorie della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, fa capo alla struttura medesima
l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite "extra budget", essendo per la P.A. l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile” (Cass.Sez.3, 6 luglio 2020, n.13884; v. anche Cass.Sez.3, 29 ottobre 2019, n.27608, nonché Cass.Sez.3, 24 settembre 2024,
n.25514).
7- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa (domanda per complessivi € 1.227.650,90), e pertanto con riferimento all'aumento di cui all'art.6 DM 10 marzo 2014 n.55 e successive modifiche, con riguardo alle controversie con valore da € 1.000.001,00 sino ad € 2.000.000,00
(aumento fino al 30% rispetto allo scaglione precedente), come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 7.417,41, fase introduttiva del giudizio € 4.312,88, fase di trattazione € 9937,20, fase decisionale € 12.333,62, e così complessivamente €
34.001,11, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
8- Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 (v. Cass. SS.UU.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 34.001,11, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
pag. 10/11 3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 26 marzo 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1195/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(P.IVA: con sede legale in Savona, Via Paleocapa n. 22/6, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore assistita e difesa dall'Avv. Gabriele Di
Cerbo appellante contro
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Savona, Piazza Sandro Pertini n. 10, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Piciocchi appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e/o domanda disattesa e respinta, in riforma della sentenza n.
928/2022, emessa e pubblicata in data 4/11/2022 dal Tribunale di Savona in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott. Stefano Poggio, nella causa civile ivi iscritta al R.G. n. 1944/2021, comunicata a mezzo PEC dalla cancelleria in data 4/11/2022 e notificata da controparte ai fini del passaggio in giudicato in data
9/11/2022 (vedi doc. A) e, in ogni caso, in accoglimento dell'appello proposto dalla concludente, previa occorrendo:
- ammissione di tutti i capitoli di prova dedotti per interpello e testimoni ai capi II.a),
II.b), II.c) e II.d), pag. da 5 a 10, della memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. del
9/03/2022, depositata in prime cure il 10/03/2022, con i testimoni ivi indicati;
- reiezione di tutte le istanze istruttorie e di tutti i capitoli di prova orale dedotti da parte appellata in primo grado perché tardivi, decaduti e/o preclusi, ovvero, comunque, inammissibili, contrari al contenuto di documenti e/o alle difese avverse e, in ogni caso, irrilevanti ai fini del decidere per tutti i motivi eccepiti in atti di primo e di secondo grado;
- reiezione, in ogni caso, di tutte le domande, le eccezioni, le difese e le istanze di parte appellata;
dichiarare tenuta e condannare parte appellata
[...]
(già , in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a parte appellante Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, per i titoli di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure, ribaditi in sede di gravame e in atto di appello,
e/o comunque per tutti i titoli emersi in corso di causa:
A) la somma di Euro 344.934,42 - ovvero la somma meglio vista e ritenuta all'esito del giudizio - per le causali di cui alla fattura n. 1 del 22/10/2019 di parte concludente (in atti come doc. B.25);
B) la somma di Euro 749.220,41 - ovvero la somma meglio vista e ritenuta all'esito del giudizio - riferita a quanto indebitamente detratto da parte convenuta a titolo di “sconti finanziari” sul fatturato, così come meglio descritto in atti, negli anni 2013 e 2014;
C) la somma complessiva di Euro 56.527,94 - ovvero la somma meglio vista e ritenuta all'esito del giudizio - per le causali di cui alle fatture n. 10 del 24/05/2013 (in atti come doc. B.29) e n. 19 dell'11/06/2014 (in atti come doc. B.30) di parte concludente;
D) la somma di Euro 76.968,13 - ovvero la somma meglio vista e ritenuta all'esito del giudizio - per le causali di cui alla fattura n. 5 del 13/09/2018 (in atti come doc. B.36),
pag. 2/11 ora di cui alla fattura n. 03 del 7/09/2021 (in atti come doc. B.39) di parte concludente, per le ragioni ampiamente indicate in atti (vedi, in particolare, il verbale di udienza di primo grado del 3/12/2021).
Il tutto maggiorato degli interessi contrattualmente dovuti per il ritardato pagamento, ovvero della rivalutazione monetaria e degli interessi ex art. 1284 quarto comma cod. civ. sulle singole somme rivalutate, dal dovuto e fino alla data dei relativi ed effettivi pagamenti.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale di difesa di entrambi i gradi del giudizio (primo grado e appello), compresi tutte le attività, le anticipazioni e gli oneri accessori, nonché il 15% per spese generali di studio e gli oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge.
Parte appellante concludente dichiara di non accettare il contraddittorio processuale su eventuali nuove, tardive, inammissibili, decadute e precluse istanze, eccezioni, deduzioni, allegazioni documentali e/o fattuali, nonché domande di parte appellata”
Per la parte appellata:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, per le ragioni gradatamente esposte nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 febbraio 2023, rigettare le domande avversarie, ivi comprese le istanze istruttorie, e confermare la legittimità della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e onorari di lite per entrambi i gradi di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n.928/2022 in data 4 novembre 2022, il Tribunale di Savona dichiarava inammissibile la domanda svolta in giudizio da ex art.2041 cc (relativa alla Pt_1 somma di € 344.934,42 - ovvero altra somma ritenuta all'esito del giudizio - per le causali di cui alla fattura n. 1 del 22/10/2019), in applicazione del principio di sussidiarietà dell'azione, e rigettava le restanti domande. Le restanti domande respinte con la sentenza appellata sono relative rispettivamente: alla somma di € 738.459,83 – o altra somma ritenuta all'esito del giudizio – per detrazioni operate da parte di , Pt_2
pag. 3/11 a titolo di “sconti finanziari” sul fatturato negli anni 2013 e 2014; alla somma di €
56.527,94 – o altra somma ritenuta all'esito del giudizio – per le causali di cui alle fatture n.10 del 24/05/2013 e n.19 del 11/06/2014; alla somma di € 76.968,13 – o altra somma ritenuta all'esito del giudizio – per le causali di cui alla fattura n.5 del
13/09/2018, poi fattura n.3 del 7/09/2021. Con la sentenza di primo grado veniva dato atto della pendenza, tra le medesime parti, di altro giudizio (rg 4158/2015), nonché dell'origine dei rapporti tra le stesse con il contratto rep. 290 del 28/11/2011, e successive integrazioni e modifiche, come riportate nel contratto rep. 204 del 5/07/2011, successivamente integrato dall'atto rep. 71 del 20/03/2014. Veniva altresì dato atto, con la sentenza appellata, che i rapporti contrattuali tra le parti in giudizio seguivano all'espletamento di gara ad evidenza pubblica, e conseguente aggiudicazione nell'ambito dei servizi sanitari inerenti la chirurgia protesica, e alla costituzione della società da parte del gruppo di società aggiudicatarie l'appalto. La sentenza di Pt_1
primo grado dava anche atto che il rapporto contrattuale tra le parti veniva risolto dall' (per mancato raggiungimento degli obiettivi) con delibera confermata dal Pt_3
Consiglio di Stato con sentenza n.6990/2019.
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti motivi di impugnazione:
i. erroneità della sentenza di primo grado per non essere stata accolta la domanda di pagamento della fattura n. 1 del 22/10/2019 per l'importo di € 344.934,42, oltre accessori maturati e maturandi (già svolta quale domanda per inadempimento contrattuale in separato giudizio rg 4158/2015). Con tale motivo di appello la
Parte società ha lamentato l'illegittima applicazione, da parte di dello CP_1
sconto del 8,77%, cui era aggiunto un ulteriore sconto del 3,23%, su prestazioni sanitarie erogate a pazienti residenti fuori dalla Regione Liguria, che aveva determinato un corrispondente indebito arricchimento dell' Pt_2
L'appellante ha dedotto che l'azione di arricchimento senza causa era l'unica azione esperibile, e ha, altresì, dedotto che il contratto di sperimentazione gestionale – conseguente all'aggiudicazione – prevedeva esplicitamente la possibilità di trattare pazienti residenti in regioni diverse dalla Regione Liguria.;
pag. 4/11 ii. erroneità della sentenza di primo grado per non essere stata accolta la domanda di pagamento degli importi, trattenuti dall' in virtù dell'applicazione Pt_3 unilaterale di sconti finanziari pari al 3,23% del fatturato, per la somma di € Parte 738.459,83, oltre accessori maturati e maturandi, per prestazioni rese da dall' 1/1/2014 negli esercizi 2014 e 2015. Ha dedotto l'appellante che lo sconto del 3,23 %, pattuito tra le parti, era da porsi in rapporto sinallagmatico con l'impegno dell' all'esecuzione di pagamenti “più celeri” (60 giorni Pt_3
anziché 24 mesi), da considerarsi condizione per l'esecuzione dello sconto. In assenza di pagamenti “più celeri” non era configurabile il diritto di Pt_3 all'esecuzione del concordato sconto del 3,23 %, non avendo l'appellata offerto prova di aver eseguito i pagamenti nei termini concordati. Ha altresì dedotto di non aver mai rinunciato, neppure implicitamente a far valere la ragioni di credito azionata;
iii. erroneità della sentenza di primo grado per non per non essere stata accolta la domanda di pagamento delle fatture n. 10 del 24/5/2013 (che non ha Pt_3
pagato ritenendola escluse dai DRG, e n. 19 del Controparte_3
11/6/2014 (che non ha pagato in quanto contenente riconteggi secondo Pt_3
la nuova codificazione indicata dal Nucleo Operativo di Controllo della stessa
, per il complessivo importo di € 56.527,94. Ha dedotto l'appellante Pt_2 che l'autorizzazione all'integrazione dei DRG deve ritenersi contenuta nella nota prot. n.43929/2013, contenente il riferimento ad interventi futuri e anche a interventi già eseguiti. Ha altresì dedotto l'appellante che gli importi richiesti in pagamento con la fattura n.10 del 24/05/2013 rientravano nel spesa prevista, in quanto l'elenco dei DRG era stato convenzionalmente ritenuto dalle parti
“dinamico”, ovvero integrabile o modificabile, e, inoltre, che l'esistenza o meno Parte di copertura finanziaria era circostanza di mera rilevanza interna all' ed irrilevante nei confronti dei terzi di buona fede a fronte di un provvedimento proveniente dal Direttore Generale dell' Con riguardo alla fattura Pt_2
n.19/2014 ha dedotto l'appellante che l'importo richiesto in pagamento era stato correttamente esposto in relazione a prestazioni medio tempore eseguite, e inizialmente classificate in modo erroneo, e così pagate dall' in misura Pt_3
pag. 5/11 inferiore al dovuto. Ha precisato che la richiesta di pagamento è pertanto relativa a meri riconteggi di prestazioni, rese negli anni 2012 e 2013, valutate in modo errato;
iv. erroneità della sentenza di primo grado per non essere stata accolta la domanda di pagamento della fattura n. 5 del 13/09/2018 per l'importo di € 76.968,13 euro,
Parte oltre accessori e oneri di legge. La fattura è riferita a prestazioni rese da tra il 2013 e il 2016, in relazione alle quali l' aveva corrisposto importi Pt_3
Parte inferiori a quelli esposti da non ritenendo alcuni interventi rientranti nei
Parte DRG. In relazione a tale minor importo dei pagamenti aveva emesso note di credito corrispondenti. Ha dedotto l'appellante che le prestazioni non pagate Parte da rientravano nei al contrario di quanto aveva considerato l' Pt_3 Pt_2
[...
.
L'appellante ha quindi riproposto le istanze istruttorie di prova per testi non accolte nel primo grado di giudizio.
3- L'appellata si è costituita nel giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Ha Pt_3
dedotto che, in relazione al rapporto contrattuale de quo, erano state svolte indagini penali nei confronti di amministratori ed operatori di che avevano fatto Pt_5
emergere gravi violazioni, da parte di con riferimento alla modalità di gestione Pt_5
delle sale operatorie, ove avevano operato soggetti non autorizzati, nonché in ordine all'assenza di corretta informazione ai pazienti, e alla violazione degli obblighi di esclusiva che erano a carico dei medici ortopedici contrattualizzati. Tali fatti avevano portato ad una integrazione della deliberazione n.1303/2015 relativa alla risoluzione del contratto. Con riguardo ai motivi d'appello svolti da ha dedotto quanto segue: Pt_5
i. in relazione al primo motivo d'appello ha ribadito la natura sussidiaria dell'azione di arricchimento senza causa, e la necessità di operare in astratto – e non in concreto con riguardo alla fondatezza o meno – la valutazione del rapporto tra l'azione contrattuale e quella di arricchimento senza causa;
ii. in relazione al secondo motivo d'appello ha dedotto che lo sconto operato era stato pattuito contrattualmente, e ha eccepito la tardività della deduzione e allegazione, da parte di solo con la memoria ex art.183 co.6 n.1 cpc, del Pt_5
pag. 6/11 rapporto condizionato tra sconto e tempi di pagamento, con conseguente mutatio libelli. Ha inoltre dedotto che i pagamenti erano tutti intervenuti nei termini contrattualmente pattuiti, ovvero, tra l'altro, nel rispetto dei flussi del Servizio
Sanitario Nazionale;
iii. in relazione al terzo motivo d'appello ha dedotto che la nota prot. n.43929 del
6/05/2013 concerneva esclusivamente alcuni interventi determinati, già eseguiti,
e non conteneva alcuna generica autorizzazione per interventi futuri. Ha inoltre dedotto che la riclassificazione di ciascun intervento doveva essere eseguita con apposito verbale nel contraddittorio tra il NOC e un rappresentante della società,
e ha eccepito che non ha prodotto in giudizio tali verbali, non essendo Pt_5 pertanto provata l'accettazione della riclassificazione da parte dell'Ente, né essendo noto se, in tale sede, avesse, da parte sua, dichiarato di non Pt_5
accettare. Ha inoltre eccepito che non ha, in ogni caso, offerto prova di Pt_5 modi e tempi degli interventi per i quali l'operante ha operato un riconteggio;
iv. in relazione al quarto motivo d'appello ha dedotto che non ha offerto Pt_5
alcuna prova in ordine alla lamentata erroneità della richiesta di di Pt_3
esclusione di alcuni interventi. Ha osservato che le contestazione di Pt_3
erano contenute nei verbali delle operazioni compiute dal NOC nel corso di tutta la durata del rapporto, sottoscritti anche da soggetto delegato da cui Pt_5
erano seguite immediatamente le note di credito degli importi indebitamente addebitati all' . Pt_2
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza 4-12 dicembre 2024, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc nella misura di giorni sessanta per comparse conclusionali e giorni venti per memorie di replica.
5- Questa Corte ritiene che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
5.1- Infondato è il primo motivo d'appello. Correttamente il Tribunale non ha accolto la domanda, oggetto del motivo d'appello, in applicazione del principio di sussidiarietà.
pag. 7/11 Come noto, “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass.Sez.Un., 5 dicembre 2023, n.33954). L'importo oggetto di domanda ex art. 2041 c.c. nel presente giudizio è quello di cui alla fattura n.1 del 22/10/2019, relativa a importi non pagati da e dei quali era già stato richiesto il pagamento, Pt_3
a titolo di corrispettivo contrattuale, nella separata causa RG 4158/2015 del Tribunale di
Savona, definita in primo grado con sentenza n.32/2023, con la quale è stata ritenuta la correttezza dei pagamenti eseguiti da e la conseguente insussistenza del Pt_3
credito, in applicazione delle previsioni contrattuali intercorse tra le parti.
5.2- Infondato è il secondo motivo d'appello. La richiesta di pagamento concerne importi che è dedotto essere corrispondenti a sconti applicati – sulla base delle previsioni contrattuali – con le fatture emesse per prestazioni rese negli anni 2014 e
2015. Il diritto al pagamento affermato dall'appellante viene fatto discendere dalla Parte circostanza che, a fronte degli sconti applicati contrattualmente da sulle singole fatture, non sarebbe seguito un più celere pagamento da parte dell' La mera Pt_2
produzione delle fatture di cui ai documenti 48 e 49 (fascicolo parte appellante primo grado di giudizio) non offre la prova del credito vantato, offrendo esclusivamente prova della provenienza delle stesse da chi le ha emesse. Così come non offre prova del credito vantato neppure il foglio prodotto quale doc.47, privo di data e sottoscrizione, e recante l'indicazione di meri importi denominati “sconto 3,23%”. L'assenza di più specifiche allegazioni e deduzioni determina l'infondatezza della relativa domanda di Parte
con conseguente infondatezza del motivo d'appello, per mancato assolvimento del relativo onere di prova a carico dell'appellante, non operando al riguardo il principio di mancata specifica contestazione (v. Cass.Sez.3, 22 settembre 2017, n.22055, ove è stata pag. 8/11 affermato che, “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”).
Parte 5.3- Infondato è il terzo motivo d'appello. Le fatture di n.10 del 24/05/2013 (doc.
n. 29 fascicolo primo grado appellante) e n. 19 dell'11/06/2014 (doc. n. 30 fascicolo primo grado appellante) sono relative al ricalcolo di importi che l'appellante chiede riconoscersi dovuti per prestazioni eseguite negli anni 2012 e 2013. Anche tale
Parte domanda di difetta di allegazioni e deduzioni specifiche in ordine ad ogni singolo intervento per il quale viene richiesto il pagamento oggetto di ricalcolo con le sopra indicate fatture. Il mancato assolvimento dell'onere di prova, in ordine agli elementi necessari per la verifica delle caratteristiche e natura di ogni singolo intervento eseguito, determina l'infondatezza della domanda e la conseguente infondatezza del motivo d'appello, non essendo applicabile, neppure in ordine ai presupposti di tale domanda, il principio di mancata specifica contestazione (v. Cass.Sez.3, 22 settembre 2017,
n.22055).
5.4- Infondato è infine il quarto motivo d'appello. La fattura n.5 del 13/09/2018 (doc. n.
Parte 36), è riferita dall'appellante a differenze dovute per prestazioni rese da tra il 2013 Parte e il 2016, in relazione alle quali erano intervenuti pagamenti in misura ritenuta da inferiore a quella che sarebbe stata dovuta. Questa Corte non può che constatare – come con riguardo al secondo e al terzo motivo d'appello – come non sia offerta in giudizio la prova del credito vantato, stante l'assenza di specifiche allegazioni e deduzioni in ordine ad ogni singolo importo vantato. Come già sopra ricordato non si ritiene applicabile nel caso il principio di mancata specifica contestazione (v. Cass.Sez.3, 22 settembre 2017,
n.22055).
pag. 9/11 6- Ritiene inoltre questa Corte di dover richiamare, in ogni caso, il principio secondo cui, “in tema di pretese creditorie della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, fa capo alla struttura medesima
l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite "extra budget", essendo per la P.A. l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile” (Cass.Sez.3, 6 luglio 2020, n.13884; v. anche Cass.Sez.3, 29 ottobre 2019, n.27608, nonché Cass.Sez.3, 24 settembre 2024,
n.25514).
7- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa (domanda per complessivi € 1.227.650,90), e pertanto con riferimento all'aumento di cui all'art.6 DM 10 marzo 2014 n.55 e successive modifiche, con riguardo alle controversie con valore da € 1.000.001,00 sino ad € 2.000.000,00
(aumento fino al 30% rispetto allo scaglione precedente), come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 7.417,41, fase introduttiva del giudizio € 4.312,88, fase di trattazione € 9937,20, fase decisionale € 12.333,62, e così complessivamente €
34.001,11, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
8- Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 (v. Cass. SS.UU.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 34.001,11, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
pag. 10/11 3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 26 marzo 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
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