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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
OGGETTO: La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, composta dai Proprietà
Sigg.ri:
CANTU' dott. Manuela Presidente rel.
FEDELE dott. Daniela Consigliere
ALIPRANDI dott. Vittorio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa da
e con l'avv. Negri Parte_1 Parte_2
Gianluca
APPELLANTI
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore con l'avv. Andreotti Adriana
APPELLATA
pagina 1 di 13
quale cessionaria dei crediti di per effetto di Controparte_1
cartolarizzazione con l'avv. Rusconi Riccardo
TERZA INTERVENUTA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Mantova, sezione civile, n. 307/2023 pubblicata il 27.4.2023
Conclusioni per gli appellanti
DICHIARARE INVALIDA E INEFFICACE E DUNQUE REVOCARE la sentenza n. 307/2023, emessa dal Tribunale di Mantova in data
26.04.2023, pubblicata in data 27.04.2023, e PER L'EFFETTO:
1) Accertarsi nonché dichiararsi che l'indirizzo di residenza del signor
è Villimpenta (MN) Via Alberia n. 8; 2) Accertarsi Parte_1
nonché dichiararsi che l'indirizzo di residenza del signor Parte_2
è Villimpenta (MN) Via Alberia n. 8/A; 3) Accertarsi nonché dichiararsi che l'abitazione identificata nel catasto del Comune di Villimpenta nel
Foglio 14, particella 209, sub. 7, di proprietà in vita della defunta signora , ed oggetto dell'espropriazione immobiliare n. CP_3
79/2021 RGE, G.E. Dott. Bernardi, avanti il Tribunale di Mantova, è
ubicata in Villimpenta Via Albere n. 8/B; 4) Accertarsi nonché
dichiararsi che l'indirizzo di residenza del signor è Parte_1
Villimpenta (MN) Via Alberia n. 8; 5) Conseguentemente e per l'effetto, pagina 2 di 13 accertarsi nonché dichiararsi che il signor e il signor Parte_1
non sono eredi della de cuius signora , per Parte_2 CP_3
non aver accettato, nemmeno tacitamente o per fatti concludenti,
l'eredità di quest'ultima; 6) Con la rifusione delle spese del primo e del secondo grado del giudizio. 7) In via istruttoria si chiede che venga nuovamente disposta l'assunzione della prova testimoniale del signor sui seguenti capitoli di prova, anteposta la locuzione Testimone_1
“vero che”: - “Il signor risiede a far data dal 2010, in Parte_1
Villimpenta Via Alberia n. 8, nella abitazione posta al piano superiore e di proprietà di ?” - “Il signor risiede a CP_4 Parte_2
far data dal 2010, in Villimpenta Via Alberia n. 8/B, nella abitazione posta al piano terra di proprietà di ?” - “La signora CP_4
risiede a far data dal 2009, in Villimpenta Via Alberia n. CP_4
8/B, nella abitazione posta al piano terra?” Si chiede inoltre che venga escusso anche il signor Responsabile del Servizio Testimone_2
Tecnico Urbanistico del Comune di Villimpenta, sul seguente capitolo di prova, anteposta la locuzione “vero che”: - “L'abitazione identificata nel catasto del Comune di Villimpenta nel Foglio 14, particella 209, sub.
7, coincide con l'abitazione di proprietà della sigora ed è CP_4
ubicata in Villimpenta Via Alberia n. 8/B”.
Conclusioni per Controparte_1
In via principale e nel merito: rigettare l' avverso gravame, siccome pagina 3 di 13 infondato in fatto ed in diritto e, per l' effetto, confermare la sentenza ex adverso gravata n. 307/2023 Tribunale di Mantova, con avversa condanna alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria: rigettare l' avversa prova per testi come articolata in appello, siccome inammissibile, ininfluente (cap. 1-2-3), smentita o comunque relativa a documenti (capp. 2-3-4.
In via incidentale: nel denegato e non creduto caso di accoglimento dell'
avverso gravame, accertare e dichiarare l' intervenuta accettazione anche tacita dell' eredità della sig.ra da parte dei sigg.ri CP_3
e , divenuti eredi anche alla luce degli atti Parte_2 Pt_1
dispositivi/negoziali dagli stessi compiuti, anche a prescindere dal possesso dei beni, il tutto relativamente ai beni in Villimpenta, Via
Alberia meglio descritti nel ricorso ex art. 702 bis cpc e qui ritrascritti:
A) fabbricati rurali già distinti nel CT al Foglio 14, mapp. 152, fabbr.
Rurale ha. 0.30.10, mapp. 153, fabbr. Rurale, ha. 0.00.45, mapp. 154,
fabbr. Rurale ha. 0.04.45; poi soppressi e divenuti in CF al: - Foglio 14,
mapp. 249, sub. 1, cat. A/3, cl. 3, vani 9, PT-1, rc. euro 399,74; - Foglio
14, mapp. 249, sub. 2, cat. C/6, cl. 2, mq. 33, PT, rc euro 57,95; - Foglio
14, mapp. 249, sub. 3, cat. D/10, PT, rc. euro 1.122,00; - Foglio 14,
mapp. 249, sub. 4, bene comune non censibile;
B) appartamento al piano terra nel fabbricato di Via Alberia n. 8, composto da ingresso, cucina,
soggiorno, due camere da letto, lavanderia e wc, confinante nell' insieme pagina 4 di 13 per tutti i lati con area pertinenziale al fabbricato medesimo, individuato in CF al:- Foglio 14, mapp. 209, sub. 7, Via Alberia n. 8, PT, cat. A/3, cl.
4, vani 4,5, sup. cat. 92 mq., rc euro 232,41;
C) fondo rustico composto da fabbricati ad uso agricolo e da terreno per complessivi mq. 46.130. I fabbricati ad uso agricolo, nell' insieme,
confinano per tutti i lati con area pertinenziale;
il terreno confina, nell'
insieme, con limite di foglio, con pista ciclabile (ex fosso tombinato), con aree pertinenziali ai fabbricati individuati dai mapp. 249 e 209 del
Foglio 14. Nel suo insieme, la consistenza è individuata in CF al - Foglio
14 mapp. 209, sub. 1, Via Alberia snc, PT, cat. C/2, cl. 1, mq. 553, sup.
cat. 566 mq, rc. euro 971,04; - Foglio 14, mapp. 209, sub. 4, Via Alberia
snc, PT, bene comune non censibile (corte comune a tutti i sub);
in CT al - Foglio 14, mapp. 2, semin. irrig., cl. 2, ha. 4.61.30, rd. Euro
457,13, ra. Euro 440,75.
Salvis Juribus.
Conclusioni per CP_2
Rigettare l'avverso gravame, siccome infondato in fatto ed in diritto e,
per l' effetto, confermare la sentenza ex adverso gravata n. 307/2023
Tribunale di Mantova, con avversa condanna alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria: rigettare l'avversa prova per testi come articolata in appello, siccome inammissibile, ininfluente (cap. 1-2-3), smentita o pagina 5 di 13 comunque relativa a documenti (capp. 2-3-4).
In via incidentale: nel denegato e non creduto caso di accoglimento dell'avverso gravame, accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione anche tacita dell'eredità della sig.ra da parte dei sigg.ri CP_3
e , divenuti eredi anche alla luce degli atti Parte_2 Pt_1
dispositivi/negoziali dagli stessi compiuti, anche a prescindere dal possesso dei beni, il tutto relativamente ai beni in Villimpenta, Via
Alberia meglio descritti nel ricorso ex art. 702 bis cpc e qui ritrascritti:
A) fabbricati rurali già distinti nel CT al Foglio 14, mapp. 152, fabbr.
Rurale ha. 0.30.10, mapp. 153, fabbr. Rurale, ha. 0.00.45, mapp. 154,
fabbr. Rurale ha. 0.04.45; poi soppressi e divenuti in CF al: - Foglio 14,
mapp. 249, sub. 1, cat. A/3, cl. 3, vani 9, PT-1, rc. euro 399,74; - Foglio
14, mapp. 249, sub. 2, cat. C/6, cl. 2, mq. 33, PT, rc euro 57,9; - Foglio
14, mapp. 249, sub. 3, cat. D/10, PT, rc. euro 1.122,0; - Foglio 14, mapp.
249, sub. 4, bene comune non censibile;
B) appartamento al piano terra nel fabbricato di Via Alberia n. 8,
composto da ingresso, cucina, soggiorno, due camere da letto,
lavanderia e wc, confinante nell' insieme per tutti i lati con area pertinenziale al fabbricato medesimo, individuato in CF al: - Foglio 14,
mapp. 209, sub. 7, Via Alberia n. 8, PT, cat. A/3, cl. 4, vani 4,5, sup. cat.
92; mq., rc euro 232,41;
C) fondo rustico composto da fabbricati ad uso agricolo e da terreno per pagina 6 di 13 complessivi mq. 46.130. I fabbricati ad uso agricolo, nell' insieme,
confinano per tutti i lati con area pertinenziale;
il terreno confina, nell'
insieme, con limite di foglio, con pista ciclabile (ex fosso tombinato), con aree pertinenziali ai fabbricati individuati dai mapp. 249 e 209 del
Foglio 14. Nel suo insieme, la consistenza è individuata in CF al: -
Foglio 14 mapp. 209, sub. 1, Via Alberia snc, PT, cat. C/2, cl. 1, mq. 553,
sup. cat. 566 mq, rc. euro 971,04; - Foglio 14, mapp. 209, sub. 4, Via
Alberia snc, PT, bene comune non censibile (corte comune a tutti i sub);
in CT al - Foglio 14, mapp. 2, semin. irrig., cl. 2, ha. 4.61.30, rd. Euro
457,13, ra. Euro 440,75
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Il Tribunale di Mantova, in accoglimento della domanda di CP_1
cessionaria per cartolarizzazione dei crediti di
[...] CP_5
ha dichiarato che i convenuti e ,
[...] Parte_1 Parte_2
quest'ultimo contumace in giudizio, sono gli eredi della madre, CP_3
nata a [...] il [...] e deceduta a Pieve di Coriano il
[...]
21.01.2017.
Ha accolto la prima delle ragioni dell'attrice che si fondava sul possesso da parte dei convenuti di uno dei beni ereditari e in particolare dell'appartamento posto al piano terra del fabbricato di via Alberia n. 8,
individuato nel CF di Villimpenta (MN) al fg. 14, mapp. 209-sub 7, qui avendo i convenuti la loro residenza (docc. 22 e 23), unitamente alla pagina 7 di 13 circostanza che i medesimi non avevano fatto l'inventario dei beni ereditari entro i tre mesi dall'apertura della successione come previsto dall'art. 485 c.c.
Ha dedotto il primo giudice che è sufficiente il possesso anche solo di uno dei beni caduti in successione senza che sia compiuto l'inventario perché si abbia accettazione tacita di tutti i beni ereditari (Cass. n.
4456/2019) e che la residenza fa presumere il possesso, senza che tale presunzione fosse stata superata da , contumace, o da Parte_2
che, per la testimonianza di non Parte_1 Testimone_1
aveva provato di risiedere in un appartamento diverso (mapp. 209-sub 8
di proprietà di ). CP_4
Ha ritenuto assorbita la seconda delle ragioni dell'attrice secondo cui i convenuti, che avevano sottoscritto contratti preliminari di vendita dei beni ereditari in cui si definivano eredi di (docc. 24 e 25), CP_3
avevano compiuto atti di disposizione dei beni ereditari (o comunque volti alla disposizione dei beni) tali da integrare la tacita accettazione dell'eredità.
I soccombenti e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2
per l'accoglimento della domanda formulata in primo grado da Parte_1
di segno contrario a quello dell'attrice.
[...]
Si è costituita per resistere all'impugnazione e Controparte_1
proporre appello incidentale condizionato per l'esame anche del secondo pagina 8 di 13 ordine di ragioni, in caso di riforma della sentenza.
E' intervenuta in questo grado quale cessionaria per CP_2
cartolarizzazione dei crediti di Controparte_1
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza dell'
11.9.2024.
MOTIVI della DECISIONE
Con motivo unico gli appellanti lamentano erronea decisione basata sull'erroneo presupposto che essi, al momento dell'apertura della successione, risiedessero nei locali di cui al mappale 209-sub 7 facente parte dell'eredità di che vorrebbe sottoporre ad CP_3 CP_1
esecuzione forzata.
Sostengono che il mapp. 209-sub 7, alla data del 21.01.2017, era abitato da , mentre essi risiedevano e risiedono in immobili di CP_4
proprietà di e, rispettivamente, in quello CP_4 Parte_1
di cui al mapp. 209-sub 8 e in quello di cui al mapp. 209- Parte_2
sub 3.
Producono in questo grado 2 attestazioni del Responsabile del Servizio
Tecnico Urbanistico e 2 attestazione dell'Ufficiale d'Anagrafe del
Comune di Villimpenta che riguardano e . Parte_2 CP_4
Deducono: che il capitolo di prova sul quale era stato sentito il teste era il seguente: “Vero che il signor risiede a far data dal Parte_1 costruzione e di proprietà di ?”; che il teste CP_4 Tes_1
ha risposto: “So che anagraficamente risulta
[...] Parte_1
residente in [...]; tanto so per avere controllato sul registro dell'anagrafe dopo aver ricevuto la citazione come teste”.
…..
L'appello va respinto.
Il primo giudice ha ritenuto che sia che Parte_2 Parte_1
risiedessero entrambi nell'immobile mapp. 209-sub 7 sul presupposto che in via Alberia del Comune di Villimpenta vi fosse solo il numero civico 8
e non anche il n. civico 8/B e 8/C.
L'errore in cui era incorso il teste dipendente comunale, Tes_1
originava dai certificati di residenza di e esistenti Parte_1 Pt_2
all'epoca della deposizione del teste (ud. 5.7.2022) e depositati in primo grado da recanti la data dell'1.9.2021, secondo cui entrambi CP_1
risiedevano al civico n. 8.
La rettifica, prodotta in questo grado, riguarda e Parte_2 CP_4
su richiesta dei medesimi, ma non anche .
[...] Parte_1
Quanto a , l'Ufficiale d'Anagrafe attesta che il richiedente Parte_2
è residente in [...] dal 4.10.2006 e il Responsabile del
Servizio Tecnico Urbanistico attesta che l'8/A corrisponde al mapp. 209-
sub 3.
Quanto a manca del tutto una rettifica. Parte_1
pagina 10 di 13 Quanto a , figlia di (circostanza non contestata), CP_4 Pt_1
l'Ufficiale d'Anagrafe attesta che la richiedente dal 31.1.2009 è residente in via Alberia 8/B e il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico
attesta che l'8/B corrisponde al mapp. 209-sub 7.
Non vi è prova che escluda che risiedesse all'8/B Parte_1
corrispondente al mapp. 209-sub 7.
Nessuna attestazione di rettifica è stata prodotta da quest'ultimo per dimostrare che all'epoca dell'apertura della successione risiedeva in un immobile diverso da quello mapp. 209-sub 7 e il fatto che questo fosse abitato dalla figlia (sebbene da data diversa da quella della nascita), di cui non si produce stato di famiglia, non esclude che l'immobile potesse essere abitato anche dal padre.
In ogni modo, sia che erano nel Parte_1 Parte_2
possesso dell'immobile mapp. 209-sub 7 al momento dell'apertura della successione, atteso che, espressamente qualificandosi eredi di CP_3
deceduta il 21.01.2017, i due promettono di venderlo alla figlia del
[...]
primo con contratto in data 18.4.2021 (doc. 30, seguirà un altro preliminare, avente ad oggetto i mapp. 209, sub. 1, e 4 - doc. 31).
Resta quindi dimostrato il possesso di uno dei beni ereditari a prescindere dalla residenza.
Come ha ben detto il primo giudice è sufficiente la prova del possesso di uno dei beni ereditari affinchè, in mancanza di inventario nei tre mesi (dal pagina 11 di 13 21.01.2017 al 18.04.2021 detto lasso di tempo era trascorso), si possa ritenere che e avessero accettato Parte_1 Parte_2
l'eredità di CP_3
Il rigetto dell'appello comporta che non si debba esaminare quello incidentale condizionato.
Atteso l'esito del giudizio gli appellanti vanno condannati a rifondere in favore di le spese del grado che si liquidano in € Controparte_1
9.991 (di cui € 2.977 per lo studio della controversia, € 1.911 per l'atto introduttivo del giudizio ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Si compensano quelle fra gli appellanti e successore a titolo CP_2
particolare di Controparte_1
Ricorrono i presupposti per dichiarare gli appellanti tenuti a versare un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, respinge l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Mantova n. 307/2023 del 27.4.2023, che conferma;
condanna gli appellanti a rifondere in favore di CP_1
le spese del grado che liquida in € 9.991 oltre rimborso spese
[...]
forfettarie e accessori di legge;
compensa quelle fra gli appellanti e CP_2
dichiara gli appellanti tenuti a versare un importo pari a quello
[...]
pagina 12 di 13 dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia l'8 gennaio 2025
IL PRESIDENTE est.
(dott.ssa Manuela Cantù)
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2010 nella abitazione posta al piano superiore (Int 8/C) e di più recente pagina 9 di 13