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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/10/2025, n. 3015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3015 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 1906 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2014 promosso da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Fimmano', Giuseppe Parte_1
ON e IA IE
attore contro difeso da se medesimo e dall'avv. Francesco Boccia CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Boccia e CP_2 CP_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Bocchino e Felice Lentini Controparte_3
, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Loffredo Controparte_4
convenuti avente ad
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Quelle rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.03.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non
è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Giova all'uopo richiamare il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in virtù del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. ( Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Venendo al caso in esame, il giorno 06.01.1996, in Cava De' Tirreni (SA) nei pressi della Piazza
Duomo, alle ore 22:00 circa, in seguito al mancato pagamento di un modesto quantitativo di hashish acquistato dalle mani di (all'epoca dei fatti minorenne), i due giovani CP_2
e rimanevano vittime di una violenta aggressione. Parte_1 Persona_1
In particolare, avveniva che l'attore veniva colpito con calci e pugni e subiva Parte_1
lesioni personali gravissime, tali da determinargli un pericolo di vita per un arresto cardiocircolatorio e respiratorio post traumatico, con stato di coma profondo, prognosi riservata e necessità di ventilazione artificiale meccanica per la presenza di contusione polmonare sinistra, con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a quaranta giorni.
Dopo i primissimi soccorsi, intervenivano successivamente i medici del 118, all'uopo avvisati dagli astanti, che trasportavano con urgenza l'attore in ospedale con un'ambulanza. Giunto in ospedale, al Sig. furono praticate terapie rianimatorie, quali, in particolare, cardio Pt_1
pressione, poiché le contusioni subite gli avevano provocato una lesione ischemica contusiva del miocardio che, a sua volta, aveva determinato una fibrillazione con arresto della funzione di pompa che durò circa tre minuti e che provocò una ipossia cerebrale con lesioni cerebrali, tanto da determinare un coma di secondo grado durato vari giorni.
I presunti aggressori ed odierni convenuti all'epoca già maggiorenni, , CP_1 CP_3
e all'esito del procedimento n. 78/1996 G.I.P., venivano rinviati a
[...] Controparte_4
giudizio per i delitti: a) di cui agli artt. 81 – 112, 1° comma, n 2 e 4 – 582 e 583, 1° comma, n 1 in relazione agli artt. 585, 1° comma, n. 1 – 577, 1° comma, n. 3 e 4 – 61 n. 1 –
2 – 4 e 5 c.p.;
b) di cui agli artt. 81 – 112, 1° comma, n 1, 2 e 4 – 582 in relazione agli artt.
585, 1° comma, n. 1 – 576, 1° comma, n. 1 - 577, 1° comma, n. 3 e 4 – 61 n.
1 – 2 – 4 e 5 c.p.;
c) di cui agli artt. 81 – 112, 1° comma nn. 2 e 4 c.p. e 73, 1° - 4° e 6° comma
D.P.R. 309/90;
d) di cui agli artt. 61 n. 2 e 5 – 112 1° comma, nn. 1- 2 e 4 – 56 – 629, 1° e 2° comma in relazione all'articolo 628, 3° comma n. 1 c.p..
Nell'ambito del processo, recante R.G. n. 1375/96, dove si costituiva parte civile l'odierno attore, il Tribunale di Salerno in composizione collegiale, con sentenza n.
1359 del 30.10.2006, condannava i maggiorenni , e CP_1 Controparte_3
alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa, Controparte_4
oltre al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, a cui veniva assegnata una provvisionale di euro 10.000,00 immediatamente esecutiva.
Avverso la suddetta sentenza veniva proposto gravame (procedimento recante R.G.
C.A. n. 910/2007), ed all'esito del secondo grado di giudizio, la Corte di Appello di
Salerno, in riforma della sentenza del Giudice di prime cure, con sentenza n.
1880/2010, assolveva gli imputati dai reati a loro ascritti al capo d) e c) (per il quale veniva ritenuto colpevole esclusivamente , giudicato separatamente in CP_2
quanto minorenne all'epoca dei fatti) e dichiarava non doversi procedere nei confronti degli stessi in ordine ai reati a loro ascritti ai capi a) e b) per l'intervenuta prescrizione
(già anteriormente alla decisione di primo grado) revocando anche le statuizioni civili.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore chiedeva che il Tribunale adìto volesse così provvedere:
“1) Accertata e dichiarata la responsabilità dei Sigg. ri , , CP_1 CP_2
e per l'aggressione perpetrata nei confronti del Controparte_4 Controparte_3
Sig. , in data 06.01.1996 a Cava De' Tirreni (SA), condannare gli Parte_1 stessi, in solido tra loro e/o ciascuno per quanto di propria spettanza, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dal Sig. Parte_1
, da determinarsi in corso di causa, anche a mezzo C.T.U., e che l'Ill. mo
[...]
Giudicante ben potrà liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c., ed in particolare a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente, a titolo di risarcimento danno biologico da inabilità temporanea assoluta, a titolo di risarcimento danno biologico da inabilità temporanea relativa, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre al risarcimento degli ingenti danni non patrimoniali subiti e subendi dall'attore, da determinarsi in via equitativa, ed oltre interessi legali ed accessori come per legge, e/o comunque nella maggiore o minore somma accertata
e determinata in corso di causa e/o comunque stabilita dall'Ill.mo Giudicante;
2) Condannare i convenuti, in solido e/o ciascuno per quanto di sua spettanza, al pagamento delle spese, anche generali, diritti ed onorari del presente giudizio, gravati di I.V.A e C.P.A. come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari”.
Il giudizio veniva iscritto a ruolo dinanzi il Tribunale di Nocera Inferiore, rubricato con
R.G. n. 1906/2014, e si costituivano in giudizio tutti i convenuti contestando quanto sostenuto da parte attrice.
Concessi i termini istruttori di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., le cui memorie venivano ritualmente depositate dalle parti, a scioglimento della riserva assunta in udienza il Tribunale, ritenendo superflua la prova per testi chiesta dalle parti, tenuto conto dell'ampia documentazione processuale prodotta dalle parti ed acquisita nel contraddittorio delle stesse nel giudizio penale, documentazione utilizzabile ai fini della decisione e liberamente valutabile, su istanza di parte attrice accoglieva la richiesta di espletare CTU medico-legale nominando all'uopo il dott. Persona_2
il quale depositava la propria relazione in data 18.01.2017.
Depositata la relazione del CTU, il Tribunale, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano poi una serie di rinvii fino ad arrivare all'udienza del 14.03.2025 allorquando la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. (40+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Le difese svolte da tutti i convenuti nel presente giudizio sono evidentemente infondate a fronte di loro condotte gravi emergenti principalmente dall'istruttoria svolta in sede penale e dalle prove ivi acquisite nel contradittorio delle parti (l'attore ha partecipato al processo quale parte civile).
Tralasciando le dichiarazioni rese in sede penale dall'odierno attore (non utilizzabili in sede civile) ed analizzando la sentenza penale di primo grado si nota come l'altra parte lesa , dopo aver esposto analiticamente le circostanze ed i motivi che Persona_1
portarono alla feroce aggressione sua e dell' , precisò che gli diede Pt_1 CP_2
un pugno in faccia, mentre gli altri iniziarono a colpire l' con pugni e calci in Pt_1
varie parti del corpo e l' , in particolare, continuò a subire calci e pugni alla Pt_1
gola, al torace ed all'addome, da tutti e quattro gli aggressori, anche dopo che era riverso per terra svenuto.
Egli, invece, cadde al suolo per pochi istanti ma si rialzò quasi subito, perché durante la colluttazione si protesse schiacciando il corpo contro il muro;
nella circostanza, però, aveva il viso rivolto verso la piazza per cui potè vedere chiaramente ciò che accadeva all' . Pt_1
In ogni caso, precisò come egli ricevette molti meno colpi rispetto all , anche Pt_1
perché i suoi aggressori, ad un certo punto, rivolsero la loro attenzione solo nei confronti dell continuando ripetutamente a colpirlo con calci e pugni. Pt_1
Peraltro, nella stessa sentenza, si legge testualmente: “Più volte interrogato sul punto, il teste (rectius: ) ha sempre confermato che l'aggressione suddetta fu Persona_1
eseguita da tutti e quattro i detti giovani e che tutti e quattro colpirono, in fase finale,
l' . Al riguardo ha anche affermato di aver visto perfettamente come e da chi Pt_1
veniva aggredito l'amico (rectius: ), anche perché a pochissima Parte_1
distanza da lui e nessuno di quelli che sopraggiunsero si pose tra lui e l ” . Pt_1 e sostengono, invece, di non aver preso parte Controparte_4 Controparte_3
all'aggressione e che non emergerebbe alcuna prova a loro carico.
In realtà, anche la piena e fattiva partecipazione del e del CP_4 CP_3
all'aggressione del Sig. (e del Sig. ) risulta provata. Pt_1 Per_1
Ed invero, il fatto che il Sig. abbia colpito violentemente con calci e pugni CP_4
l'odierno attore emerge, senza dubbio alcuno, dalle risultanze processuali del giudizio di primo grado, ed in particolare dalle dichiarazioni rese dalla stessa parte lesa Per_1
(cfr. pag. 5 sentenza di primo grado), nonché dalle deposizioni rese dai testi
[...]
ascoltati nel giudizio.
Ed anche la partecipazione di emerge, senza dubbio alcuno, dalle Controparte_3
risultanze processuali del giudizio di primo grado, ed in particolare dalle dichiarazioni rese dalla stessa parte lesa (cfr. pag. 5 sentenza di primo grado), nonché Persona_1
dalle deposizioni rese dai testi ascoltati nel giudizio.
Addirittura, lo stesso Sig. , sentito quale teste assistito per essere stato CP_2
giudicato dal Tribunale per i Minori con sentenza passata in giudicato, confermava che la decisione di picchiare l'odierno attore e l'amico era stata presa Persona_1
proprio da lui e dai Sigg. ri e (cfr. sentenza di primo grado pag. 10), CP_4 CP_3
confermando come si trattasse di una decisione premeditata.
Tanto è vero, che anche il teste riferisce che quella sera, giunti nella Persona_1
piazza, lui e l'odierno l'attore vennero chiamati in disparte dal Sig. e CP_2
proprio dal Sig. i quali, premeditatamente, li condussero ove si trovavano CP_4
anche i Sigg. ri e A quel punto, proprio il Sig. chiese CP_3 CP_1 CP_4
testualmente “siete voi quelli che hanno preso lo stupefacente da senza CP_2
pagarlo?”, richiesta questa a fronte della quale essi risposero di non aver mai acquistato lo stupefacente e di non conoscere nessuno a nome Fu a quel punto che iniziò la CP_2
violenta aggressione già descritta che vide pienamente coinvolto anche il Sig. CP_4
Fra gli aggressori il convenuto fu in realtà colui che si accanì con CP_1
maggiore violenza contro l'attore, posto che continuò a colpirlo, finanche con un calcio alla tempia, anche quando lo stesso giaceva esamine al suolo per i violenti Pt_1
colpi precedentemente ricevuti.
Tale circostanza è emersa nel corso delle risultanze processuali ed in particolare dalla deposizione resa dal teste (cfr. pag. 8 sentenza di primo grado). Testimone_1
Ed ancora, sentito quale teste assistito, ha ammesso che l ed il CP_2 Pt_1
furono aggrediti a causa di uno spinello non pagato. Mentre litigava con il Per_1 Per_1
sopraggiunse l che gli si avventò contro e fu così che entrambi andarono a Pt_1
terra ma solo lui poi si rialzò.
In definitiva, anche dalle dichiarazioni dell'altra parte lesa – che Persona_1
risultano attendibili, poiché scevre da vizi di contraddittorietà ed illogicità, nonché rese da un punto di osservazione che consentiva di visionare la dinamica e supportate da elementi di riscontro esterno (le deposizioni di altri testimoni ed in particolare di
– emerge, senza ombra di dubbio, che la condotta violenta dei quattro Testimone_1
convenuti ha determinato, in pari misura, le lesioni a carico dell'attore di cui viene chiesto legittimamente il risarcimento.
Del resto, il compendio probatorio è composto anche dalla eloquente documentazione medica prodotta in atti così come nel corso del giudizio è stato confermato dal CTU il nesso di causalità tra le lesioni riportate dall'attore e l'evento in precedenza descritto.
Per quanto concerne il quantum debeatur della pretesa risarcitoria attorea, il
Consulente Tecnico d'Ufficio ha accertato che i postumi permanenti residuati a carico dell'attore, di anni 19 all'epoca dei fatti, sono quantificabili nella misura del 23%, e che, parimenti causalmente riconducibili alle predette lesioni, sono da computarsi altresì giorni 30 quale periodo di inabilità temporanea totale, nonché ulteriori giorni 40 quale periodo di inabilità temporanea parziale al 50% e giorni 40 quale periodo di inabilità temporanea parziale al 25%.
Le suddette valutazioni sono state esaurientemente motivate dal CTU, sia dal punto di vista logico che da quello strettamente tecnico, e dunque risultano pienamente condivisibili. Al danno biologico occorre aggiungere il danno morale per la sofferenza patita a seguito della brutale aggressione.
Il danno biologico, inoltre, deve essere personalizzato nella misura del 36% in considerazione del pregiudizio sofferto dall'attore nella vita di relazione a causa delle lesioni subite, come comprovato anche dalla documentazione attestante cure psichiatriche seguite in epoca successiva all'evento (di gravità superiore alla media).
Applicando le tabelle del Tribunale di Milano ne consegue un danno non patrimoniale risarcibile (danno biologico permanente e danno morale nella misura del 39%) pari ad euro 121.299,00, che, aumentato per la personalizzazione del danno biologico del 36%, conduce all'importo di euro 152.714,00, a cui aggiungere infine il danno biologico temporaneo, pari ad euro 6.900,00, per un importo finale da risarcire di euro
159.614,00, oltre interessi legali e rivalutazione.
Le spese, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa (indeterminabile a complessità bassa) ed alle fasi svolte
(studio, introduttiva, trattazione e conclusionale), tariffe medie con aumento del 30% per la difesa nei confronti di più parti seppure con la stessa posizione sostanziale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in solido i convenuti al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 159.614,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dall'evento al soddisfo calcolati secondo i criteri stabiliti da Cass.
S.U. sentenza n. 1712/95.
2)Condanna in solido i convenuti al pagamento in favore dell'attore delle spese del giudizio, liquidate in euro 9.900,8 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese di CTU, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Così deciso in Nocera Inferiore il giorno 08/10/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 1906 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2014 promosso da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Fimmano', Giuseppe Parte_1
ON e IA IE
attore contro difeso da se medesimo e dall'avv. Francesco Boccia CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Boccia e CP_2 CP_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Bocchino e Felice Lentini Controparte_3
, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Loffredo Controparte_4
convenuti avente ad
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Quelle rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.03.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non
è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Giova all'uopo richiamare il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in virtù del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. ( Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Venendo al caso in esame, il giorno 06.01.1996, in Cava De' Tirreni (SA) nei pressi della Piazza
Duomo, alle ore 22:00 circa, in seguito al mancato pagamento di un modesto quantitativo di hashish acquistato dalle mani di (all'epoca dei fatti minorenne), i due giovani CP_2
e rimanevano vittime di una violenta aggressione. Parte_1 Persona_1
In particolare, avveniva che l'attore veniva colpito con calci e pugni e subiva Parte_1
lesioni personali gravissime, tali da determinargli un pericolo di vita per un arresto cardiocircolatorio e respiratorio post traumatico, con stato di coma profondo, prognosi riservata e necessità di ventilazione artificiale meccanica per la presenza di contusione polmonare sinistra, con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a quaranta giorni.
Dopo i primissimi soccorsi, intervenivano successivamente i medici del 118, all'uopo avvisati dagli astanti, che trasportavano con urgenza l'attore in ospedale con un'ambulanza. Giunto in ospedale, al Sig. furono praticate terapie rianimatorie, quali, in particolare, cardio Pt_1
pressione, poiché le contusioni subite gli avevano provocato una lesione ischemica contusiva del miocardio che, a sua volta, aveva determinato una fibrillazione con arresto della funzione di pompa che durò circa tre minuti e che provocò una ipossia cerebrale con lesioni cerebrali, tanto da determinare un coma di secondo grado durato vari giorni.
I presunti aggressori ed odierni convenuti all'epoca già maggiorenni, , CP_1 CP_3
e all'esito del procedimento n. 78/1996 G.I.P., venivano rinviati a
[...] Controparte_4
giudizio per i delitti: a) di cui agli artt. 81 – 112, 1° comma, n 2 e 4 – 582 e 583, 1° comma, n 1 in relazione agli artt. 585, 1° comma, n. 1 – 577, 1° comma, n. 3 e 4 – 61 n. 1 –
2 – 4 e 5 c.p.;
b) di cui agli artt. 81 – 112, 1° comma, n 1, 2 e 4 – 582 in relazione agli artt.
585, 1° comma, n. 1 – 576, 1° comma, n. 1 - 577, 1° comma, n. 3 e 4 – 61 n.
1 – 2 – 4 e 5 c.p.;
c) di cui agli artt. 81 – 112, 1° comma nn. 2 e 4 c.p. e 73, 1° - 4° e 6° comma
D.P.R. 309/90;
d) di cui agli artt. 61 n. 2 e 5 – 112 1° comma, nn. 1- 2 e 4 – 56 – 629, 1° e 2° comma in relazione all'articolo 628, 3° comma n. 1 c.p..
Nell'ambito del processo, recante R.G. n. 1375/96, dove si costituiva parte civile l'odierno attore, il Tribunale di Salerno in composizione collegiale, con sentenza n.
1359 del 30.10.2006, condannava i maggiorenni , e CP_1 Controparte_3
alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa, Controparte_4
oltre al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, a cui veniva assegnata una provvisionale di euro 10.000,00 immediatamente esecutiva.
Avverso la suddetta sentenza veniva proposto gravame (procedimento recante R.G.
C.A. n. 910/2007), ed all'esito del secondo grado di giudizio, la Corte di Appello di
Salerno, in riforma della sentenza del Giudice di prime cure, con sentenza n.
1880/2010, assolveva gli imputati dai reati a loro ascritti al capo d) e c) (per il quale veniva ritenuto colpevole esclusivamente , giudicato separatamente in CP_2
quanto minorenne all'epoca dei fatti) e dichiarava non doversi procedere nei confronti degli stessi in ordine ai reati a loro ascritti ai capi a) e b) per l'intervenuta prescrizione
(già anteriormente alla decisione di primo grado) revocando anche le statuizioni civili.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore chiedeva che il Tribunale adìto volesse così provvedere:
“1) Accertata e dichiarata la responsabilità dei Sigg. ri , , CP_1 CP_2
e per l'aggressione perpetrata nei confronti del Controparte_4 Controparte_3
Sig. , in data 06.01.1996 a Cava De' Tirreni (SA), condannare gli Parte_1 stessi, in solido tra loro e/o ciascuno per quanto di propria spettanza, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dal Sig. Parte_1
, da determinarsi in corso di causa, anche a mezzo C.T.U., e che l'Ill. mo
[...]
Giudicante ben potrà liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c., ed in particolare a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente, a titolo di risarcimento danno biologico da inabilità temporanea assoluta, a titolo di risarcimento danno biologico da inabilità temporanea relativa, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre al risarcimento degli ingenti danni non patrimoniali subiti e subendi dall'attore, da determinarsi in via equitativa, ed oltre interessi legali ed accessori come per legge, e/o comunque nella maggiore o minore somma accertata
e determinata in corso di causa e/o comunque stabilita dall'Ill.mo Giudicante;
2) Condannare i convenuti, in solido e/o ciascuno per quanto di sua spettanza, al pagamento delle spese, anche generali, diritti ed onorari del presente giudizio, gravati di I.V.A e C.P.A. come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari”.
Il giudizio veniva iscritto a ruolo dinanzi il Tribunale di Nocera Inferiore, rubricato con
R.G. n. 1906/2014, e si costituivano in giudizio tutti i convenuti contestando quanto sostenuto da parte attrice.
Concessi i termini istruttori di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., le cui memorie venivano ritualmente depositate dalle parti, a scioglimento della riserva assunta in udienza il Tribunale, ritenendo superflua la prova per testi chiesta dalle parti, tenuto conto dell'ampia documentazione processuale prodotta dalle parti ed acquisita nel contraddittorio delle stesse nel giudizio penale, documentazione utilizzabile ai fini della decisione e liberamente valutabile, su istanza di parte attrice accoglieva la richiesta di espletare CTU medico-legale nominando all'uopo il dott. Persona_2
il quale depositava la propria relazione in data 18.01.2017.
Depositata la relazione del CTU, il Tribunale, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano poi una serie di rinvii fino ad arrivare all'udienza del 14.03.2025 allorquando la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. (40+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Le difese svolte da tutti i convenuti nel presente giudizio sono evidentemente infondate a fronte di loro condotte gravi emergenti principalmente dall'istruttoria svolta in sede penale e dalle prove ivi acquisite nel contradittorio delle parti (l'attore ha partecipato al processo quale parte civile).
Tralasciando le dichiarazioni rese in sede penale dall'odierno attore (non utilizzabili in sede civile) ed analizzando la sentenza penale di primo grado si nota come l'altra parte lesa , dopo aver esposto analiticamente le circostanze ed i motivi che Persona_1
portarono alla feroce aggressione sua e dell' , precisò che gli diede Pt_1 CP_2
un pugno in faccia, mentre gli altri iniziarono a colpire l' con pugni e calci in Pt_1
varie parti del corpo e l' , in particolare, continuò a subire calci e pugni alla Pt_1
gola, al torace ed all'addome, da tutti e quattro gli aggressori, anche dopo che era riverso per terra svenuto.
Egli, invece, cadde al suolo per pochi istanti ma si rialzò quasi subito, perché durante la colluttazione si protesse schiacciando il corpo contro il muro;
nella circostanza, però, aveva il viso rivolto verso la piazza per cui potè vedere chiaramente ciò che accadeva all' . Pt_1
In ogni caso, precisò come egli ricevette molti meno colpi rispetto all , anche Pt_1
perché i suoi aggressori, ad un certo punto, rivolsero la loro attenzione solo nei confronti dell continuando ripetutamente a colpirlo con calci e pugni. Pt_1
Peraltro, nella stessa sentenza, si legge testualmente: “Più volte interrogato sul punto, il teste (rectius: ) ha sempre confermato che l'aggressione suddetta fu Persona_1
eseguita da tutti e quattro i detti giovani e che tutti e quattro colpirono, in fase finale,
l' . Al riguardo ha anche affermato di aver visto perfettamente come e da chi Pt_1
veniva aggredito l'amico (rectius: ), anche perché a pochissima Parte_1
distanza da lui e nessuno di quelli che sopraggiunsero si pose tra lui e l ” . Pt_1 e sostengono, invece, di non aver preso parte Controparte_4 Controparte_3
all'aggressione e che non emergerebbe alcuna prova a loro carico.
In realtà, anche la piena e fattiva partecipazione del e del CP_4 CP_3
all'aggressione del Sig. (e del Sig. ) risulta provata. Pt_1 Per_1
Ed invero, il fatto che il Sig. abbia colpito violentemente con calci e pugni CP_4
l'odierno attore emerge, senza dubbio alcuno, dalle risultanze processuali del giudizio di primo grado, ed in particolare dalle dichiarazioni rese dalla stessa parte lesa Per_1
(cfr. pag. 5 sentenza di primo grado), nonché dalle deposizioni rese dai testi
[...]
ascoltati nel giudizio.
Ed anche la partecipazione di emerge, senza dubbio alcuno, dalle Controparte_3
risultanze processuali del giudizio di primo grado, ed in particolare dalle dichiarazioni rese dalla stessa parte lesa (cfr. pag. 5 sentenza di primo grado), nonché Persona_1
dalle deposizioni rese dai testi ascoltati nel giudizio.
Addirittura, lo stesso Sig. , sentito quale teste assistito per essere stato CP_2
giudicato dal Tribunale per i Minori con sentenza passata in giudicato, confermava che la decisione di picchiare l'odierno attore e l'amico era stata presa Persona_1
proprio da lui e dai Sigg. ri e (cfr. sentenza di primo grado pag. 10), CP_4 CP_3
confermando come si trattasse di una decisione premeditata.
Tanto è vero, che anche il teste riferisce che quella sera, giunti nella Persona_1
piazza, lui e l'odierno l'attore vennero chiamati in disparte dal Sig. e CP_2
proprio dal Sig. i quali, premeditatamente, li condussero ove si trovavano CP_4
anche i Sigg. ri e A quel punto, proprio il Sig. chiese CP_3 CP_1 CP_4
testualmente “siete voi quelli che hanno preso lo stupefacente da senza CP_2
pagarlo?”, richiesta questa a fronte della quale essi risposero di non aver mai acquistato lo stupefacente e di non conoscere nessuno a nome Fu a quel punto che iniziò la CP_2
violenta aggressione già descritta che vide pienamente coinvolto anche il Sig. CP_4
Fra gli aggressori il convenuto fu in realtà colui che si accanì con CP_1
maggiore violenza contro l'attore, posto che continuò a colpirlo, finanche con un calcio alla tempia, anche quando lo stesso giaceva esamine al suolo per i violenti Pt_1
colpi precedentemente ricevuti.
Tale circostanza è emersa nel corso delle risultanze processuali ed in particolare dalla deposizione resa dal teste (cfr. pag. 8 sentenza di primo grado). Testimone_1
Ed ancora, sentito quale teste assistito, ha ammesso che l ed il CP_2 Pt_1
furono aggrediti a causa di uno spinello non pagato. Mentre litigava con il Per_1 Per_1
sopraggiunse l che gli si avventò contro e fu così che entrambi andarono a Pt_1
terra ma solo lui poi si rialzò.
In definitiva, anche dalle dichiarazioni dell'altra parte lesa – che Persona_1
risultano attendibili, poiché scevre da vizi di contraddittorietà ed illogicità, nonché rese da un punto di osservazione che consentiva di visionare la dinamica e supportate da elementi di riscontro esterno (le deposizioni di altri testimoni ed in particolare di
– emerge, senza ombra di dubbio, che la condotta violenta dei quattro Testimone_1
convenuti ha determinato, in pari misura, le lesioni a carico dell'attore di cui viene chiesto legittimamente il risarcimento.
Del resto, il compendio probatorio è composto anche dalla eloquente documentazione medica prodotta in atti così come nel corso del giudizio è stato confermato dal CTU il nesso di causalità tra le lesioni riportate dall'attore e l'evento in precedenza descritto.
Per quanto concerne il quantum debeatur della pretesa risarcitoria attorea, il
Consulente Tecnico d'Ufficio ha accertato che i postumi permanenti residuati a carico dell'attore, di anni 19 all'epoca dei fatti, sono quantificabili nella misura del 23%, e che, parimenti causalmente riconducibili alle predette lesioni, sono da computarsi altresì giorni 30 quale periodo di inabilità temporanea totale, nonché ulteriori giorni 40 quale periodo di inabilità temporanea parziale al 50% e giorni 40 quale periodo di inabilità temporanea parziale al 25%.
Le suddette valutazioni sono state esaurientemente motivate dal CTU, sia dal punto di vista logico che da quello strettamente tecnico, e dunque risultano pienamente condivisibili. Al danno biologico occorre aggiungere il danno morale per la sofferenza patita a seguito della brutale aggressione.
Il danno biologico, inoltre, deve essere personalizzato nella misura del 36% in considerazione del pregiudizio sofferto dall'attore nella vita di relazione a causa delle lesioni subite, come comprovato anche dalla documentazione attestante cure psichiatriche seguite in epoca successiva all'evento (di gravità superiore alla media).
Applicando le tabelle del Tribunale di Milano ne consegue un danno non patrimoniale risarcibile (danno biologico permanente e danno morale nella misura del 39%) pari ad euro 121.299,00, che, aumentato per la personalizzazione del danno biologico del 36%, conduce all'importo di euro 152.714,00, a cui aggiungere infine il danno biologico temporaneo, pari ad euro 6.900,00, per un importo finale da risarcire di euro
159.614,00, oltre interessi legali e rivalutazione.
Le spese, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa (indeterminabile a complessità bassa) ed alle fasi svolte
(studio, introduttiva, trattazione e conclusionale), tariffe medie con aumento del 30% per la difesa nei confronti di più parti seppure con la stessa posizione sostanziale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in solido i convenuti al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 159.614,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dall'evento al soddisfo calcolati secondo i criteri stabiliti da Cass.
S.U. sentenza n. 1712/95.
2)Condanna in solido i convenuti al pagamento in favore dell'attore delle spese del giudizio, liquidate in euro 9.900,8 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese di CTU, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Così deciso in Nocera Inferiore il giorno 08/10/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo