Decreto 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 50262/2024
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona e Famiglia, riunita in Camera di Consiglio
e composta dai Signori Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi Consigliere ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile iscritta al n. 50262/2024 V.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avvocati Riccardo Andriani (c.f.
[...]
) ed (c.f. ), elettivamente C.F._3 Parte_3 CodiceFiscale_4
domiciliati presso lo studio del primo, in Roma, Via Germanico n. 211
RECLAMANTI
E
, nata a [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._5
rappresentata e difesa dal prof. avv. Giovanni Arieta (c.f. ) e C.F._6 dall'avv. Gennaro Fredella (c.f. ), elettivamente domiciliata presso C.F._7
lo studio del primo, in Roma, Lungotevere della Vittoria n. 5 avv. nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
), nella qualità di amministratore di sostegno della sig.ra C.F._8 [...]
nata a [...] il [...] (c.f. , CP_3 C.F._9
rappresentato e difeso da se stesso, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., giusta autorizzazione del G.T. del Tribunale di Roma in data 2.8.2024
RECLAMATI
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENUTO avente ad oggetto: reclamo avverso il decreto emesso l'8 febbraio 2024 dal Tribunale di
Roma – IX Sezione Civile – Ufficio del Giudice Tutelare nel proc. n. R.G. 10326/2022
A.S.
La Corte, letti gli atti, acquisito il parere del P.G. (contrario all'accoglimento del reclamo), osserva quanto segue:
Con ricorso depositato il 19 febbraio 2024 e Parte_1 Parte_2
hanno proposto reclamo avverso il decreto in oggetto, con il quale, provvedendo
[...] sulla istanza formulata dall'avv. nella qualità di amministratore Controparte_2
di sostegno di il Giudice Tutelare del Tribunale di Roma aveva così Controparte_3
testualmente disposto: Contr autorizza l'Avv. n.q. di : Controparte_2
- a richiedere il riscatto totale della polizza vita “Prestigio Evolution III” emessa da
[...]
con il n. ME036734385000, con liquidazione delle relative Controparte_5
somme sul conto della contraente sig.ra Controparte_3
- a richiedere a o a suoi intermediari copia del contratto Controparte_5
predetto, delle relative appendici sottoscritte dalla sig.ra di eventuali Controparte_3
accettazioni da parte del beneficiario, nonché dei rendiconti annuali, comprensivi dei controvalori delle quote assegnate;
- a proporre domanda giudiziale (ex art. 86 c.p.c. o a mezzo di altro legale appositamente nominato) nei confronti dei sigg.ri e , volta all'accertamento Pt_2 Parte_1
del loro obbligo di corrispondere alla beneficiaria le somme di cui al numero I) della scrittura 1.7.2003 e, per l'effetto, alla condanna degli stessi al pagamento in favore della madre dell'importo dei canoni locatizi degli appartamenti loro attribuiti in sede successoria del padre;
Persona_1
- a richiedere alla sig.ra i frutti civili tratti dal godimento Controparte_1 dell'immobile in Bologna, Via Barberia 28, e spettanti alla madre usufruttuaria;
- a richiedere ad di consegnare copia dei contratti di apertura dei rapporti Controparte_6
intestati alla sig.ra alla data del 27 maggio 20191 (conti correnti, Controparte_3
libretti di deposito o risparmio, deposito titoli, polizze, cassette di sicurezza) e dei relativi estratti conto degli ultimi 10 anni;
- a richiedere ad di consegnare copia del contratto di deposito n. Controparte_6
77010/41476413 e del contratto di investimento n. 50004720, entrambi intestati alla sig.ra
con analitica indicazione dei titoli ancora custoditi, nonché copia Controparte_3
delle disposizioni delle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022;
con autorizzazione, sin d 'ora, nel caso di mancato riscontro dell'istituto bancario alle superiori richieste nel termine di 15 giorni, a domandare (ex art. 86 c.p.c. o a mezzo di altro legale appositamente nominato) ingiunzione di consegna coattiva della medesima documentazione;
V.G. 50262/2024
All'esito dell'esame della documentazione richiesta, l 'ads procederà alla chiusura di tutte le posizioni intrattenute dalla sig.ra presso con Controparte_3 Controparte_6
liquidazione delle relative somme su nuovo conto corrente da aprirsi presso primario istituto bancario, intestato alla beneficiaria e sottoposto al vincolo del G.T. .
Avuta la disponibilità delle liquidità provenienti dal riscatto della polizza, nelle more del recupero dei crediti vantati dalla beneficiaria nei confronti dei figli e dell'eventuale disinvestimento dei titoli ancora detenuti in deposito l' provvederà a definire i CP_4
rapporti di lavoro con i coniugi , con liquidazione di tutto quanto loro spettante Per_2 per legge, ed a stipulare nuovi e regolari contratti di lavoro nell'interesse della beneficiaria.
L'ads provvederà al pagamento di tutte le spese necessarie per la cura e assistenza della beneficiaria, con limite di prelievo mensile non inferiore ad € 7.000,00, così modificato in parte qua il decreto di apertura e nomina emesso in data 17.11. 2022.
A sostegno dell'impugnazione, i reclamanti hanno lamentato: la assoluta mancanza di motivazione della decisione impugnata, in violazione dell'articolo
111 comma 6 Cost.;
il difetto dei presupposti per la realizzazione di una migliore tutela e gestione degli interessi dell'amministrata, alla quale fino alla nomina dell'amministratore di sostegno i figli e avevano sempre assicurato le migliori condizioni di vita, come Pt_1 Pt_2
riconosciuto anche da questa Corte in un precedente giudizio di reclamo;
la omessa valutazione, da parte del G.T., delle argomentazioni esposte da e Pt_1
in merito alla effettiva titolarità in capo a del Parte_2 Parte_2 dei depositi e dei titoli solo fiduciariamente intestati all'amministrata (deposito Pt_2
titoli e conto corrente n. 98936; deposito titoli n. 21790 conto corrente n. 4791196), come attestato nel parere del Prof. allegato al ricorso;
Persona_3
la mancata formulazione, da parte della signora di richieste economiche nei CP_3
confronti dei figli e Pt_1 Pt_2
la inesistenza di contestazioni relativamente al rapporto di lavoro con i signori e Pt_4 [...]
e la inutilità della formalizzazione di un nuovo contratto con i predetti;
Pt_5
la illogicità della disposta acquisizione, presso , della documentazione CP_6 relativa alle operazioni effettuate dall'amministrata negli ultimi dieci anni.
I reclamanti hanno concluso chiedendo a questa Corte di revocare il provvedimento impugnato nella parte in cui l'amministratore di sostegno era stato autorizzato - A richiedere il riscatto totale della polizza vita “Prestigio Evolution III” n. V.G. 50262/2024
ME036734385000, con ogni conseguente disposizione;
- A proporre domanda giudiziale nei confronti dei Sigg. ri e onde accertare il loro obbligo di Pt_2 Parte_1
corrispondere le somme di cui al punto 1) della scrittura privata del 1/7/2003, con ogni conseguente disposizione;
- A richiedere alla soc. la documentazione Controparte_6
indicata nel decreto reclamato, con ogni conseguente disposizione.
Voglia inoltre revocare ogni conseguente disposizione impartita all' in relazione alle CP_4
suindicate autorizzazioni.
Con decreto del 26 marzo 2024 il Presidente di questa Sezione ha fissato per la comparizione delle parti in camera di consiglio l'udienza del 10 ottobre 2024, successivamente rinviata di ufficio al 27 marzo 2025 per esigenze di ruolo, fissando i termini per la notifica del ricorso introduttivo e per la costituzione dei resistenti.
Costituendosi in giudizio, l'amministratore di sostegno di avv. Controparte_3
ha preliminarmente eccepito l'incompetenza di questa Corte, Controparte_2 rilevando che Il nuovo modello processuale delineato dalla cd. “Riforma Cartabia” anche nell'ambito del procedimento camerale della volontaria giurisdizione, concede al
Tribunale in composizione collegiale la competenza sui reclami avverso i decreti del
Giudice tutelare (art. 473-bis.58 c.p.c.).
Sempre in via preliminare, l'amministratore di sostegno ha rilevato la inammissibilità del reclamo, sottolineando che con la proposta impugnazione i reclamanti chiedevano, sia pure indirettamente, una rivisitazione del merito del procedimento di amministrazione di sostegno, già vagliato da questa Corte, la quale aveva precedentemente respinto altro reclamo avverso il provvedimento di nomina dell'amministratore.
Relativamente alla lamentata mancanza di motivazione, il reclamato ha dedotto che il decreto impugnato faceva espresso richiamo alle istanze presentate dall'amministratore di sostegno e ai relativi allegati, tutti posti a conoscenza delle parti, dando atto che le operazioni prospettate rivestivano carattere di urgenza per la miglior tutela e gestione degli interessi della persona amministrata.
In ogni caso, l'amministratore ha evidenziato di aver provveduto esclusivamente allo svincolo della polizza, facendo confluire le somme ricavate su un conto corrente vincolato intestato alla beneficiaria.
Ha quindi concluso per il rigetto del reclamo.
costituendosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito la Controparte_1
inammissibilità del reclamo, nella parte in cui i reclamanti tentavano di rimettere in discussione questioni già risolte con la precedente ordinanza resa da questa Corte in sede V.G. 50262/2024
di reclamo, relativamente alla necessità della nomina dell' e alla scelta di un CP_4
amministratore estraneo alla famiglia.
Nel merito, ha rilevato che i reclamanti avevano riproposto temi e questioni estranee all'esigenza di tutela della sig.ra afferenti a loro rivendicazioni Controparte_7
patrimoniali nei confronti della stessa che non potevano essere affrontate e tanto CP_3
meno risolte nella presente sede, non contenziosa.
Ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto del reclamo.
Il P.G. in data 10 marzo 2025 ha formulato parere contrario all'accoglimento del reclamo.
Ciò posto, va preliminarmente rilevata la infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del reclamo formulata dall'amministratore di sostegno di Controparte_3
A tal fine, va osservato che secondo la nota pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite
“I decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell'art. 720 bis, comma 2, c.p.c. unicamente dinanzi alla Corte d'Appello, quale che sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio), mentre, ai fini della ricorribilità in cassazione dei provvedimenti assunti in tale sede, la lettera della legge impone in ogni caso la verifica del carattere della decisorietà, quale connotato intrinseco dei provvedimenti suscettibili di essere sottoposti al vaglio del giudice di legittimità”
(Cassazione Civile Sez. Un., 30/07/2021, n.21985).
Nella specie non è applicabile il disposto dell'articolo 473bis.58 c.p.c. il quale, per quanto di rilievo in questa sede, testualmente recita “Contro i decreti del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale ai sensi dell'articolo 739. Contro il decreto del tribunale in composizione collegiale è ammesso ricorso per cassazione”. Secondo la disciplina transitoria di cui all'articolo 35 d.lgs. 149/2022 (come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197), "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". Con riferimento al presente procedimento, il ricorso per la nomina dell'amministrazione di sostegno è stato proposto nel mese di maggio del 2022, con la conseguenza che il reclamo in oggetto soggiace, ratione temporis, alla disciplina anteriormente vigente, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Sempre in via preliminare, va rilevato che non possono essere esaminate in questa sede le questioni relative alla nomina dell'amministratore di sostegno e alla individuazione V.G. 50262/2024
dell'amministratore in soggetto estraneo alla famiglia, in quanto già vagliate da questa
Corte nell'ambito del reclamo proposto da e avverso il decreto Pt_1 Parte_2
del 17 novembre 2022.
Nel merito, ritiene questa Corte che le doglianze formulate dagli odierni reclamanti non possano trovare accoglimento.
In primo luogo, l'obbligo di motivazione del provvedimento impugnato deve ritenersi adeguatamente osservato dal Giudice Tutelare per relationem, mediante l'espresso richiamo, rinvenibile nel decreto reclamato, alle istanze formulate dall'Amministratore di sostegno con relativi allegati, nell'ottica dell'urgenza di provvedere alla tutela e alla gestione degli interessi della persona amministrata.
Quanto alle deduzioni relative alla effettiva titolarità delle posizioni bancarie intestate alla rileva questa Corte che le doglianze formulate dai reclamanti esulano del tutto CP_3
dalle finalità di tutela che caratterizzano il procedimento in questione, afferendo unicamente a rivendicazioni patrimoniali degli stessi reclamanti, in palese contrasto con la situazione rilevata dall'Amministratore di sostegno in sede di ricognizione dei beni dell'interessata.
È evidente che trattandosi di doglienze non ispirate all'esigenza di tutela degli interessi dell'amministrata, i motivi relativi alla individuazione della effettiva titolarità delle posizioni bancarie intestate alla debbano rimanere del tutto estranei al presente CP_3
contesto di volontaria giurisdizione e non possano essere neppure incidentalmente esaminati in questa sede, richiedendo l'accertamento della effettiva titolarità delle suddette posizioni la instaurazione di un giudizio contenzioso ordinario tra le parti, eventualmente anche con il coinvolgimento di soggetti terzi (custodi), rimasti estranei al presente giudizio.
In sostanza, la necessità di assicurare in tempi brevi all'amministrata la corretta gestione dei beni e dei rapporti a lei facenti capo legittima pienamente il provvedimento del giudice tutelare, il quale nella sua decisione non ha potuto che optare per la condivisibile scelta finalizzata a tutelare in via esclusiva e assoluta l'interesse della senza tener conto CP_3
dei contrapposti interessi degli odierni reclamanti.
Trattandosi di un provvedimento finalizzato ad assicurare il solo ed esclusivo interesse dell'amministrata, in mancanza di una pronuncia giurisdizionale in merito alla effettiva titolarità dei rapporti in questione non può essere quindi accolta la richiesta dei reclamanti, di revocare parzialmente il decreto impugnato, relativamente alle parti in cui, secondo la prospettazione dei ricorrenti, lo stesso confliggerebbe con gli interessi di questi ultimi. V.G. 50262/2024
Il reclamo deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo proposto da e da in Parte_1 Parte_2
data 19 febbraio 2024, avverso il decreto emesso dal Giudice Tutelare del Tribunale di
Roma in data 8 febbraio 2024 nel procedimento iscritto al n. 10236/2022 Reg. A.S.; condanna i reclamanti, in solido, al pagamento delle spese della presente fase, che liquida in favore di ciascuna parte reclamata in € 4.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e al P.G..
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)