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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 105/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 724/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento - Contrada Fontanelle 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 3495 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 724/2025, depositato in data 01/04/2025, il Sig. GR PP, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Lo Giudice, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 3495, relativa a TARI anno 2016, nei confronti del Comune di Agrigento.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 13 gennaio 2026, si pone la causa in decisione. La parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento citata in epigrafe, notificata in data 09/01/2025, relativa a TARI anno 2016.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Procedura notificatoria illegittima e/o invalida e/o irrituale;
2) Difetto di motivazione. Violazione art. 3 L. 241/90 e art. 7 L. 212/2000.
3) Insussistenza pretesa creditoria per omessa notifica dell'atto presupposto;
4) Avvenuta prescrizione della pretesa, unitamente a sanzioni e interessi;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio, chiedendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Comune di Agrigento, chiamato in causa con PEC del 10/03/2025, non risulta costituito in giudizio.
Con memoria illustrativa depositata in data 02/01/2026, la parte ricorrente insiste sui motivi del ricorso e per l'accoglimento dello stesso.
In data 07/01/2026, la parte ricorrente ha depositato nota a verbale.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
A fronte di specifica contestazione della notifica dell'avviso di accertamento n. 2336, asseritamente notificato in data 18/12/2020, l'ente impositore regolarmente chiamato in causa non si è costituito in giudizio, non ha fornito prova della regolare notifica. Ne segue che l'impugnata intimazione è priva di valido titolo per carenza di prova della notifica del prodromico avviso di accertamento. L'accoglimento del sopraddetto motivo rende superfluo l'esame dei restanti motivi del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Agrigento al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessive € 200,00 (euro duecento/00), oltre spese generali del 15%, IVA e CPA se ed in quanto dovute, in favore della parte ricorrente, disponendone la distrazione a favore del difensore antistatario Avv. Valentina Lo Giudice.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 724/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento - Contrada Fontanelle 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 3495 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 724/2025, depositato in data 01/04/2025, il Sig. GR PP, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Lo Giudice, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 3495, relativa a TARI anno 2016, nei confronti del Comune di Agrigento.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 13 gennaio 2026, si pone la causa in decisione. La parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento citata in epigrafe, notificata in data 09/01/2025, relativa a TARI anno 2016.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Procedura notificatoria illegittima e/o invalida e/o irrituale;
2) Difetto di motivazione. Violazione art. 3 L. 241/90 e art. 7 L. 212/2000.
3) Insussistenza pretesa creditoria per omessa notifica dell'atto presupposto;
4) Avvenuta prescrizione della pretesa, unitamente a sanzioni e interessi;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio, chiedendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Comune di Agrigento, chiamato in causa con PEC del 10/03/2025, non risulta costituito in giudizio.
Con memoria illustrativa depositata in data 02/01/2026, la parte ricorrente insiste sui motivi del ricorso e per l'accoglimento dello stesso.
In data 07/01/2026, la parte ricorrente ha depositato nota a verbale.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è fondato e va accolto.
A fronte di specifica contestazione della notifica dell'avviso di accertamento n. 2336, asseritamente notificato in data 18/12/2020, l'ente impositore regolarmente chiamato in causa non si è costituito in giudizio, non ha fornito prova della regolare notifica. Ne segue che l'impugnata intimazione è priva di valido titolo per carenza di prova della notifica del prodromico avviso di accertamento. L'accoglimento del sopraddetto motivo rende superfluo l'esame dei restanti motivi del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Agrigento al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessive € 200,00 (euro duecento/00), oltre spese generali del 15%, IVA e CPA se ed in quanto dovute, in favore della parte ricorrente, disponendone la distrazione a favore del difensore antistatario Avv. Valentina Lo Giudice.