Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Antonietta Savino Presidente rel. dott. Stefania Basso Consigliere dott. Daniele Colucci Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 25/3/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2162 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Piero Gaetani, Parte_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli (NA), alla piazza Nolana n. 13
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Roberto Maisto, presso il quale domicilia in Napoli (NA), alla via De Gasperi n. 55
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29/07/24, il ricorrente in epigrafe ha proposto appello parziale avverso la sentenza n.1470/24 del Tribunale di Napoli, che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla sorta capitale del TFS tardivamente erogata dall' e aveva condannato l' medesimo al pagamento CP_1 CP_1 degli interessi legali maturati dalle scadenze di pagamento al saldo, oltre che al pagamento di metà delle spese di lite, compensando tra le parti la residua metà.
L'impugnante, con un unico motivo di gravame, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato l'appellato al pagamento dei soli interessi legali sulle somme dovute ed erogate con ritardo dall' . CP_1
Sul punto, l'appellante ha evidenziato che l'art. 2, co. 1, del D.M. n. 352/1998 dispone che “Dal 1° gennaio 1995, l'importo dovuto a titolo di interessi legali, nella misura riconosciuta ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, sui crediti di cui all'articolo 1 è portato in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n.412”.
Posto, dunque, il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali operante per i dipendenti pubblici, nel caso di specie l'appellante assumeva che, negli anni di riferimento (dal 2021 al 2023) gli interessi legali erano inferiori nel loro contenuto economico alla svalutazione monetaria calcolata secondo i dati ISTAT.
Ha chiesto, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'accertamento del suo diritto al conseguimento, sul credito di competenza rimesso tardivamente dall' del regime di cui al CP_1 decreto 1° settembre 1998, n.352, ossia il pagamento della rivalutazione monetaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha resistito all'appello CP_1 chiedendone il rigetto. In particolare, ha evidenziato come l'appellante aveva omesso di provare la sua pretesa, non producendo la necessaria documentazione, atteso che, a suo dire, per le rilevazioni Istat non varrebbe il principio espresso dal brocardo
“iura novit curia”.
All'esito dell'udienza, tenuta con le modalità sopra dette e del deposito delle note di parte appellante, la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
Rileva questa Corte che, in ordine agli accessori, si applica ai crediti di lavoro dei pubblici dipendenti il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art.22, comma 36, della legge 23 dicembre, n.724 del 1994, che ha esteso anche ai crediti retributivi ed assistenziali di lavoro la medesima regola della non cumulabilità di rivalutazione ed interessi già prevista per i crediti previdenziali dall'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n.412, così riconoscendo al lavoratore la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria. A ciò non è di ostacolo la sentenza n.459 del 2000 della Corte Costituzionale con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.22, comma 36, citato limitatamente alle parole "e privati", atteso che “le uniche ragioni giustificatrici dell'intervento legislativo risiedevano, in un contesto di progressivo deterioramento degli equilibri della finanza pubblica, nella necessità di una più adeguata ponderazione dell'interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica” (cfr. tra le tante, Cass. n. 16889 del 2015 e n. 15272 del 2017, nonché Cass. n. 16284 del 2005; v. anche Cass. 3708 e 4366 del 2009, nonché Cass. n. 4652 del 2011).
Del resto, la giurisprudenza, in più occasioni, ha rimarcato la differenza di disciplina in materia tra dipendenti pubblici e privati, ribadendo che sottese a tale scelta legislativa vi fossero
“ragioni di contenimento della spesa pubblica” secondo la ratio decidendi prospettata dal Giudice delle leggi con la citata sentenza n. 459/2000.
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 9.6.2017 n. 14429, ha ribadito che “D'altra parte l'esistenza di una disciplina speciale per il lavoro svolto alle dipendenze della pubblica amministrazione, dati i vincoli istituzionali imposti all'attività amministrativa derivanti dal rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, ai quali è estranea ogni logica speculativa, nonché le esigenze di contenimento della spesa pubblica ed i vincoli imposti dalla contrattazione di comparto a quella decentrata, oltre che il peculiare regime delle fonti, finiscono per condizionare nel loro insieme il rapporto di lavoro pubblico, dando necessariamente luogo a regole che derogano la disciplina comune di diritto privato. La pubblica amministrazione, infatti, conserva pur sempre - anche in presenza di un rapporto di lavoro contrattualizzato - una connotazione peculiare, essendo tenuta al rispetto dei predetti principi e vincoli, la qual cosa legittima differenziazioni di trattamento rispetto al lavoro privato. Riprova ne è che proprio in tema di accessori del credito la disciplina privatistica e quella pubblicistica del rapporto di lavoro non possono considerarsi omogenee ai fini di una comparazione per la formulazione del giudizio di razionalità o meno della norma di cui al D.M. n. 352 del 1998, art. 3, comma 2, operando solo per il lavoro pubblico il divieto di cumulo che ha già superato il vaglio di costituzionalità.”.
E ancora, “[…] per i dipendenti pubblici continua ad operare una disciplina nel complesso più favorevole rispetto a quella dei creditori comuni, giacché ai predetti lavoratori è comunque attribuito automaticamente il beneficio della rivalutazione a titolo di maggior danno ed essendo gli stessi esonerati dall'onere della relativa prova, con conseguente tutela della giusta retribuzione”.
Facendo applicazione dei suddetti principi, ritiene questa Corte che abbia errato il primo giudice nella parte in cui afferma che “Non è dovuta la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, co. 36, L. 724/1994, così come interpretato con sentenza della Corte Costituzionale n. 459/2000.” (cfr. pagina 3 della sentenza di primo grado).
Ed invero, nel caso di specie, individuata la natura pubblica del datore di lavoro e considerata l'operatività del suddetto divieto di cumulo, va riconosciuto al lavoratore, odierno appellante, il diritto alla corresponsione del maggior importo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Occorre, dunque, calcolare separatamente gli interessi e la rivalutazione, atteso che al creditore spetterà la maggior somma tra i due importi.
Tanto precisato, in base alle rilevazioni Istat – il cui utilizzo da parte del giudice è pienamente legittimo, essendo esse agevolmente accessibili a chiunque -, si osserva che, in ordine agli anni di riferimento (2021, 2022 e 2023), il tasso degli interessi legali è rispettivamente dello 0,01% (2021), dell'1,25% (2022) e del 5% (2023), laddove la svalutazione monetaria è, in ordine temporale, dell'1,9%, dell'8,1% e del 5,1%.
È, dunque, evidente che l'importo a titolo di rivalutazione monetaria risulta superiore agli interessi legali, come dedotto dall'impugnante.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, riformata nei limiti di quanto fin qui indicato.
Le spese del presente grado si compensano stante il limitato oggetto del gravame e le ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna l' al CP_1 pagamento della maggiore somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sugli importi corrisposti a titolo di TFS dalle date di scadenza delle singole rate al saldo.
Compensa le spese del grado.
Napoli 25/3/25
Il Presidente rel. est.