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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 01/09/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
n. 462/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Isabella MARIANI Presidente dott.ssa Daniela LOCOCO Consigliere dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 28/02/2023 al n. 462 del R.G. Affari ONenziosi dell'anno 2023 avverso la sentenza del Tribunale di Lucca, n. 23/2023 del 11/01/2023
promossa da tutti elettivamente Parte_1 Parte_2 Parte_3 domiciliati in SA (PI), via F. Crispi n.16, presso e nello studio dell'Avv. Lorenzo
Susini, che li rappresenta e difende, come da mandato allegato
- appellanti - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, ONroparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Batini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in LI, presso e nello studio in LI, Via Cogorano n. 25, come da mandato allegato
- appellata –
e e per essa, in forza di ONroparte_2 ONroparte_3 procura rilasciata da rappresentata a questo atto dal ONroparte_4
Dott. Stefano Scotti ed elettivamente domiciliata in Roma, Largo Trionfale n.11, presso e nello studio dell'Avv. Sara Testa Marcelli, che la rappresenta e difende, come da mandato allegato
-appellata-
e nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_5
SAno – Vecchiano (PI), Via Giuseppe Mazzini, n. 174
- appellato contumace - e con sede in 56125 SA, Viale Antonio ONroparte_6
Gramsci n. 3;
- appellato contumace - e non in proprio ma quale mandataria del ONroparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ONroparte_1 in Modena, Via San Carlo n. 16;
- appellato contumace - e
Agente della Riscossione per la ONroparte_8
Regione Toscana con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14, in persona del Direttore in carica, domiciliata presso la Direzione Regionale Toscana in Firenze, Viale
Matteotti n. 16
- appellata contumace -
avente ad oggetto: opposizione di terzo all'esecuzione.
----------------------------------
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per gli appellanti: “Voglia
l'Ecc.ma Corte D'appello, a) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
b) in via istruttoria, ammettere tutte le richieste istruttorie formulate dai comparenti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata:
1. Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, la nullità dell'intera sequenza negoziale ed in particolare dei seguenti contratti: a. atto del
29.03.2004, con repertorio nr. 555.608, ai rogiti del notai di SA, con Persona_1
cu hanno venduto al sig marito di CP_9 Parte_1 CP_5
l'immobile di loro proprietà sito in Lucca, frazione Cerasomma, Via Parte_3
della chiesa nr. 252/H come meglio descritto al punto 2) che segue;
b. atto del
05.04.2004 con repertorio. nr. 556.383, ai rogiti del notai di SA con Persona_1
cui il sig ha successivamente venduto l'immobile alla “MI CP_5
Costruzioni R.D.C. s.r.l. il medesimo immobile, sito in Lucca, frazione Cerasomma,
Via della Chiesa n. 252/H come descritto al punto 2 ) che segue;
c. atto del 23/04/2004, con repertorio n. 557.918 racc. 24.643, ai rogiti del notai di SA, con Persona_1
cui la “MI Costruzioni R.D.C. s.r.l.” ha preso a mutuo dal Banco di Sardegna
2 s.p.a. la somma di € 195.000 ed ha concesso, a favore del predetto Istituto ipoteca volontaria fino a concorrenza della somma di € 293.000,00 sull'immobile descritto al punto 2) che segue e per l'effetto: 2) accertare e dichiarare che gli immobili: a. fabbricato ad uso civile abitazione disposto su due piani complessivi vani catastali 5, 5 con annesso locale uso cantina posto al piano terra sito in Comune di Lucca, frazione
Cerasomma, Via della Chiesa 252 /H rappresentato all'NCEU nel Foglio 151 particella
396 categoria A/4, classe 4, vani 5,5 per l'unità abitativa e particella 875 categoria C/2, classe 5, mq 50, superficie catastale mq 67, con la relativa pertinenza del fabbricato di cui sopra, piccolo appezzamento di terreno uso giardino posto sul davanti del fabbricato di cui sopra, della superficie catastale di mq. 568 rappresentato al NCT nel
Foglio 151 particelle 326, 398,404 e 407; b. appezzamento di terreno uso giardino adiacente al terreno di cui sopra, della superficie di mq .177 rappresentato all'NCT nel
Foglio 151 particella 874; sono di proprietà esclusiva degli odierni comparenti nelle rispettive quote anche a seguito della successione legittima conseguente alla morte del
, ordinando al competente conservatore dei RR.II. di procedere alle CP_9
dovute trascrizioni e/o annotazioni esonerandolo da ogni responsabilità a riguardo e, per l'ulteriore effetto, 3. dichiarare che l'esecuzione immobiliare n. 115/2020 REI del
Tribunale di Lucca è nulla, e/o improcedibile e/o improseguibile per i motivi di cui in narrativa;
4. ordinare al competente Conservatore dei RR.II., esonerandolo da ogni responsabilità a riguardo, di procedere alla cancellazione: a. dell'iscrizione dell'ipoteca volontaria n. 8358/1843 del 30/04/2004 rilasciata a favore de ONroparte_1
contro
MI Costruzioni R.D.C s.r.l. a garanzia di mutuo con atto ai rogiti
Notaio del 23/04/2004 rep. 557918 capitale 195.0000,00-Ipoteca € Persona_1
293,000; b. della trascrizione del pignoramento notificata in data 22.05.2020 (Rep.
1547/2020) e trascritto il 10/07/2020 presso la Conservatoria dei RR.II. di Lucca al
Registro Generale n. 8448 e Registro Particolare n. 5968 (Presentazione n. 4 del
10/07/2020);
5. pronunci sentenza di condanna generica dei creditori procedenti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dai comparenti a causa dell'esecuzione immobiliare illegittimamente instaurata e/o proseguita;
6. con
3 vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio e con condanna dei creditori procedenti al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma
3 c.p.c. per aver agito in mala fede o, quantomeno, con colpa grave. Con ogni ulteriore riserva…”; per l'appellata “…la Corte d'Appello, ONroparte_1
accertata e dichiarata l'inammissibilità e/o improcedibilità o comunque l'infondatezza di tutte le domande di nullità spiegate dalle parti opponenti, voglia confermare la decisione emessa in primo grado del Tribunale di Lucca in data 11/01/2023. Con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio…”; per l'appellata
[...]
per essa, in forza di procura rilasciata CP_2 ONroparte_3
da “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni ONroparte_4
contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare le avverse domande per tutti i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e compensi professionali. Con salvezza di ogni diritto e ampia riserva documentale…”.
- FATTO E DIRITTO –
I. I fatti prodromici e il giudizio di primo grado. Gli odierni appellanti adivano il Tribunale di Lucca chiedendo l'accoglimento delle conclusioni qui reiterate per esteso, deducendo, anche per quanto emerge dagli atti, quanto segue.
I.
1. e insieme al defunto padre erano Pt_2 Parte_3 CP_9
titolari di due aziende di famiglia, “Vita s.r.l.” e “Autocarrozzeria l'Aurelia d
[...]
. Attese le gravi difficoltà economiche in cui CP_10 ONroparte_11
versavano dette attività commerciali, nel tentativo di sollevarle dal dissesto economico, i chiedevano prestito in denaro a CP_9 Parte_4
commercialista in SA, il quale corrispondeva le somme richieste attraverso un giro di cambio assegni, pattuendone la restituzione a tassi usurari. In seguito, il Pt_4
intuendo che le aziende medesime non sarebbero più state in grado di restituire il denaro prestato, assieme ad alcuni complici, si fece cedere dai l'immobile di CP_9
famiglia adibito a casa familiare (immobile poi divenuto oggetto dell'opposizione di terzo all'esecuzione), insieme a molti altri beni personali, al fine di conseguire gli attesi vantaggi usurari. Fu attuata una complessa operazione negoziale così concepita: 1) in
4 data 29/03/2004 i coniugi e alienavano l'immobile CP_9 Parte_1
adibito a casa familiare al genero (marito della figlia per CP_5 Pt_3
l'importo di € 42.000,00=; 2) in data 05/04/2004, vale a dire appena una settimana dopo, con atto a rogito del medesimo notaio, era costituita la
[...]
ON (d'ora in poi, soltanto ), per mano del collaboratore ONroparte_6
di studio del e della compagna del Pt_4 Persona_2 Pt_4 [...]
, con sede sociale fissata presso lo studio professionale del (in ONroparte_13 Pt_4
SA, Viale Gramsci n.3); 3) in pari data, vale a dire al 05.04.2004, ancor prima che la
ON neocostituita fosse iscritta nel Registro delle imprese, con atto a stesso rogito,
alienava la medesima abitazione, di cui si era reso acquirente soltanto CP_5
ON qualche giorno prima, alla suddetta er il corrispettivo di € 192,000,00=; 4) in data
ON 29/04/2004, la contraeva mutuo fondiario con il (d'ora in poi, ONroparte_1
Co soltanto ), per complessivi € 195,000,00=. A seguito di inadempimento della società mutuataria, la iniziava procedura esecutiva. CP_15
I.
2. Ne conseguiva, nella prospettazione offerta, che la cessione dell'immobile adibito a casa familiare e l'erogazione del mutuo fondiario erano stati posti in essere all'esclusivo fine di far conseguire al e sodali l'intero retratto di mutuo, a Pt_4
totale sacrificio degli interessi dei che, in quanto vittime di usura, nel tempo CP_9
erano stati spossessati di tutti i loro averi, prima fra tutti, della loro abitazione, tanto che gli stessi erano altresì stati costretti a corrispondere un canone di locazione alla
MC al fine di potervi ancora abitare. Gli attori deducevano, ancora, che per i suddetti motivi avevano altresì provveduto a denunciare i ritenuti responsabili. In esito alle prime indagini, il GIP presso il Tribunale di Lucca, con ordinanza applicativa di misure cautelari del 17/12/2004, ritenuti sussistenti a carico dei prevenuti gravi indizi di colpevolezza desunti dalle indagini della Guardia di Finanza di Lucca, dalle intercettazioni telefoniche e dall'acquisizione di documenti e dall'esame delle persone informate sui fatti, applicava le misure cautelari della custodia in carcere per Pt_4
e per altri due indagati;
con successivo provvedimento emesso in data 16/03/2005,
disponeva il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, dell'immobile adibito a
5 casa familiare, nella prospettiva che dovesse essere loro restituito;
infine, il medesimo
Tribunale con sentenza n. 127/2010 emessa in data 18/03/2010, dichiarava Pt_4
colpevole di tutti i reati a lui ascritti (reati contro il patrimonio tra cui usura in danno di diverse persone). Nella parte di motivazione che ci concerne, così si esprimeva il
Tribunale (sentenza cit., pagg. 9 ss.): “…Altra vittima dell'attività speculativa illecita posta in essere dal risulta essere che svolgeva attività Pt_4 Parte_2
imprenditoriale quale amministratore della concessionaria auto "Vita s.r.l." e della
''Autocarrozzeria l'Aurelia di . Dei rapporti CP_10 ONroparte_11
economici tra i due vi è sufficiente prova nelle intercettazioni in atti dalle quali emerge una frenetica attività di scambio di assegni poi degenerata in operazioni commerciali di maggior rilievo allo scopo di consentire a di recuperare le Pt_4
somme di cui era rimasto creditore. Il dissesto della società "Vita Srl" ebbe causa nell'acquisto di alcune autovetture di grossa cilindrata, pagate anticipatamente e non consegnate dalla ditta fornitrice (così riferiv in data 26.05.2004 ed Parte_2
in data 08.06.2004). Le difficoltà in cui si trovò la società portarono l'amministratore a rivolgersi per effettuare delle operazioni di "cambio assegni" allo Parte_4
scopo di reperire liquidità. I primi rapporti con il intervenivano nel corso Pt_4
dell'anno 2003 e proseguivano fino al gennaio del 2004 allorché i Parte_2
chiese di occuparsi del dissesto della propria azienda che aveva Parte_4
coinvolto anche l'attività dell'autocarrozzeria. L'esistenza di frequenti rapporti di scambio assegni tra i due trova conferma nell'esame delle copie degli assegni bancari fomite dai vari istituti di credito interessati ai rapporti intestati ai due soggetti e dal contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate dalle quali emerge una serie di operazioni inerenti assegni bancari che vengono ceduti d Parte_4
a per importi consistenti, a fronte dei quali il rilascia al Parte_2 CP_9
altri assegni di importo complessivo superiore a quelli ricevuti. Tra le varie Pt_4
operazioni poste in essere ai danni del due in particolare formano oggetto CP_9
dell'imputazione: cronologicamente sono quelle indicate ai capi 9) e 3) della contestazione, la prima delle quali realizzata grazie alla fattiva collaborazione prestata
6 da a Si tratta della operazione di recupero da parte del Testimone_1 Pt_4
per conto de della somma di euro 94.700,00 a fronte della quale Tes_1 Pt_4
i ottenne dal debitore gli assegni n. 0643279942-06 MPS di euro 18.390,00; Tes_1
n. 0643279943-07 MPS di euro 18.170,00; n. 0643279944-08 MPS di euro 12.220,00;
n. 06432799 - di euro 12.485,00 (due dei quali intestati direttamente a . A Pt_4
fronte della differenza, pari ad euro 33.435,00, i riuscì ad ottenere il rilascio Tes_1
da parte del debitor di un assegno a garanzia e di una dichiarazione di debito CP_9
dell'importo di euro 35.000,00, con scadenza di qualche giorno successivo alla materiale emissione del titolo, che risulta maggiorata rispetto al debito di una somma costituente tasso di interesse superiore al limite di legge e, quindi, usurario. Da una serie di comunicazioni telefoniche oggetto di intercettazioni risultava ch Tes_1
era persona che collaborava frequentemente co il quale
[...] Parte_4
svolgeva varie commissioni, non sempre legate alla attività professionale de Pt_4
tutte aventi ad oggetto questioni economiche (…). Nell'ambito di questo tipo di rapporti si inserisce l'incarico affidato dal al che, per la sua Pt_4 Tes_1
esecuzione, si recò dal il 23.3.2004. Quell'incontro - preceduto dalla CP_9
telefonata in data 19.03.2004 (nr. 921 RIT 43/04) con la quale Parte_2
chiedeva al la somma di 100.000 Euro – venne monitorato, Parte_4
pressoché in tempo reale (…). È lo stesso a connotare il carattere usurario CP_9
dell'operazione posta in essere in suo danno: nelle dichiarazioni del 27.11.04 alla
Guardia di Finanza precisava che la data sul titolo doveva essere a qualche giorno.
Pertanto, anche a voler ritenere che l'assegno sarebbe stato postdatato a sessanta giorni, il tasso d'interessi praticato sarebbe stato pari al 31%. Risponde ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato il principio per il quale commette delitto di concorso in usura il soggetto che, per conto altrui, procede alla riscossione dei pagamenti fatti dalla persona offesa nell'ambito di un rapporto usurario con la consapevolezza di quella natura (V. da ultimo Cassazione penale , sez. II, 16 dicembre 2008, n. 3776). La perfetta consapevolezza da parte de della reale natura dei rapporti tra i ed Tes_1 Pt_4
il emerge dalle conversazioni dei giorni immediatamente successivi (…). CP_9
7 Nessun dubbio, quindi, sussiste circa la responsabilità de in ordine ai fatti a Tes_1
lui attribuiti che, per quanto detto, non possono essere a lui riferiti a titolo di mera attività materiale svolta tenuto conto anche della sostanziale loro ammissione in sede di interrogatorio reso il 13 gennaio 2005. Dopo quella operazione, però, la situazione precipitava. Lo stesso giorno 23.3.2004 dopo che il aveva provveduto a Tes_1
versare in banca gli assegni ricevuti dal il chiamava quest'ultimo CP_9 Pt_4
(Telefonata nr. 1331 del 23/03:04 RIT 42/04) rappresentandogli impellenti richieste di rientro della banca (30 mila euro di circolari per il giorno dopo). In effetti il giorno successivo intervenivano numerosi protesti di assegni relativi a rapporti di conto corrente intestati alle aziende del presso la Cassa di Risparmio di SA. Da CP_9
questo momento l'unico scopo d era quello di uscire indenne dalla Parte_4
situazione cercando di rientrare in possesso delle somme prestate a er sanare CP_9
la propria esposizione bancaria. Per tale motivo concepì con il Parte_4
una serie di operazioni legate a variazioni societarie per proseguire Parte_2
nell'attività di entrambe le aziende che prevedeva la simulata compravendita dell'immobile di abitazione del e della propria famiglia per Parte_2
consentire all'acquirente di richiedere un mutuo che sarebbe stato girato allo stesso
Allo scopo furono realizzati una serie di atti (creazioni di nuove società, CP_9
variazioni di quelle esistenti, compravendita degli immobili e contratti di affitto) all'esito dei quali i si trovò espropriato dei suoi immobili che furono trasferiti CP_9
a società facenti capo al Le operazioni necessarie per raggiungere tale Pt_4
obbiettivo sono state verificate dalla Guardia di Finanza nella loro sequenza cronologica:
1 - In data 29.03.2004, con repertorio nr. 555.606 del notaio
[...]
di SA genitori d hanno Per_1 CP_9 Parte_1 Parte_2
sottoscritto la dichiarazione di scelta di regime patrimoniale fra coniugi optando per la separazione dei beni.
2 - In data 29.03.2004, con repertorio nr. 555.607 del notaio di SA, e rispettivamente cognato e Persona_1 CP_5 Parte_3
sorella di hanno sottoscritto la dichiarazione di scelta di regime Parte_2
patrimoniale fra coniugi optando per la separazione dei beni.
3 - In data 29.03.04, con
8 repertorio nr. 555.608 del notaio di SA, e Persona_1 CP_9 [...]
genitori d hanno venduto marito di Pt_1 Parte_2 CP_5
la loro casa Sita in Lucca, frazione Cerasomma, Via della Chiesa nr. Parte_3
252/H, unitamente a terreni ed annessi agricoli, per la somma complessiva di Euro
42.000, parte dati dall'acquirente al venditore prima della stipula dell'atto in questione, e parte da corrispondere successivamente al rogito a mezzo di cambiali ipotecarie.
4 - In data 05.04.2004, con repertorio nr. 89179 del notaio
[...]
di Cascina (PI) ha ceduto le quote da lui detenute della Per_3 Parte_2
società "Centro Revisioni Traversagna Srl", con sede in Vecchiano (PI) Via Provinciale
Vecchianese nr. 196, , entrambi già soci della CP_16 ONroparte_17
predetta impresa.
5 - In data 05.04.2004, con atto registrato presso CP_8
di SA in data 23.04.2004 ha venduto, per la somma di Euro
[...] Parte_2
12.000, gli arredi, le suppellettili e gli elettrodomestici della propria abitazione a
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Persona_4
in frazione Orzignano Via Boito nr. 2 (fratello della moglie d , e Parte_2
contestualmente ha affittato da questi quanto vendutogli per un canone annuo pari a
Euro 1 .500. 6 - In data 05.04.04, con repertorio nr. 556.382 del notai Persona_1
di SA (rispettivamente collaboratore Persona_2 ONroparte_13
e convivente d costituiscono la "MI Costruzioni R.D.C. Parte_4
Srl" con sede in SA, Viale Gramsci nr. 3 (stesso indirizzo dello studio professionale di con capitale sociale di Euro 12.000. 7 - In data 05.04.04, con Parte_4
repertorio nr. 556.383 del notai di SA, la "MI Costruzioni Persona_1
R.D.C. Srl" ha acquistato, per la somma complessiva di Euro 192.000, da
[...]
(marito di sorella di gli immobili da CP_5 Parte_3 Parte_2
quest'ultimo a sua volta acquistati dai propri suoceri CP_9 Parte_1
per la somma di Euro 42.000 pochi giorni prima (29.03.2004).
8 - In data 06.04.04, con repertorio nr. 556.431 del notaio di SA, e Persona_1 Parte_2
, in qualità di soci, amministratori e legali rappresentanti della CP_9
"Autocarrozzeria L'Aurelia d e TU OV Snc", hanno ceduto CP_9
9 le proprie quote di capitale sociale (collaboratore d Persona_5 Pt_4
in ragione del 99% ed nato a [...] it 24.03.1972 ed
[...] CP_18
ivi residente in [...], in ragione dell'1%. ONestualmente è stata deliberata dalla nuova compagine sociale la trasformazione della società d CP_19
adottando la seguente nuova ragione: " ONroparte_20
individuando come socio accomandatario;
[...] Persona_5
appendice dell'atto in esame è il patto costitutivo nel quale, tra l'altro, si precisa che fa parte del patrimonio sociale il bene immobile nel quale viene svolta l'attività, consistente in un fabbricato artigianale adibito a carrozzeria meccanica, sito in
Vecchiano (PI), frazione Migliarino SAno, Via Traversagna.
9 - In data 07.04.04, con repertorio nr. 556.689 del notai di SA (marito di Persona_1 CP_5
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_3 Persona_6
Terme Via Scarlatti nr. 2 (dipendente della concessionaria del , Parte_2
hanno costituito la con capitale Parte_5
sociale pari a Euro 4.000 (80% dell'uomo e 20% della donna) e sede in San Giuliano
Terme (PI) Madonna dell'Acqua Via di Cardeta nr. 23, abitazione di residenza d
[...]
individuando quest'ultimo come socio accomandatario. 10 - In data CP_5
08.04.2004, con atto registrato presso di SA in data ONroparte_8
06.05.2004 ha sottoscritto un contratto di locazione ad uso abitativo Parte_2
co rappresentante questi della "MI Costruzioni Rdc Persona_2
Srl", relativo all'immobile venduto d alla "MI Costruzioni CP_5
Rdc Srl" (che altro non e che la casa di cui era proprietario in origin , CP_9
padre di . In detto atto e stato concordato che la "MI Parte_2
Costruzioni Rdc Srl" locasse l'immobile ormai di sua proprietà per Parte_2
un canone annuo pari a Euro 8.400. 11 - In data 08.04.2004, con atto registrato presso di SA in data 06.05.2004 (padre di ONroparte_8 CP_9 Pt_2
ha sottoscritto un contratto di locazione ad uso abitativo con
[...] Per_2
rappresentante questi della "MI Costruzioni Rdc Srl" relativo
[...]
all'immobile venduto d alla "MI Costruzioni Rdc Srl" (che CP_5
10 altro non è che la casa di cui era proprietario in origin ). In detto atto CP_9
e stato concordato che la "MI Costruzioni Rdc Srl" locasse l'immobile ormai di sua proprietà per un canone annuo pari a Euro 5.400. 12 - In data CP_9
15.04.04, con repertorio nr. 557.224 del notaio di SA. Persona_1 Pt_2
ha sottoscritto un atto con il quale ha nominato suo "Procuratore Generale"
[...]
Del Vit . 13 - In data 15.04.04, con repertorio nr. 557.225 del notai Per_5 [...]
di SA, e sua sorella, hanno sottoscritto, Per_1 Parte_2 Parte_3
quali amministratori della concessionaria auto "Vita Srl" una "Procura Institoria" in favore di . 14 - [n data 19.04.2004, con atto registrato presso Persona_5
di SA in data 07.05.2004 ha venduto per la ONroparte_8 Parte_3
somma di Euro 9.000, gli arredi, le suppellettili e gli elettrodomestici della propria abitazione (dipendente della concessionaria de , Persona_6 Parte_2
e contestualmente ha affittato da questi quanto vendutogli per un canone annuo pari a Euro 1.150. 15 - [n data 20.04.04, con repertorio nr. 557.770 del notai Persona_1
di SA, la ditta ", legalmente ONroparte_20 Persona_5
rappresentata d ha sottoscritto un "contratto di affitto di azienda" Persona_5
CP_2 in favore della ditta , rappresentata Parte_5
d prevedendo un canone mensile pari ad Euro 600, oltre ad IVA. 16 CP_5
- In data 23.04.04, con repertorio nr. 557.918 del notaio di SA, la Persona_1
"MI Costruzioni R.D.C. Srl", rappresentata da ha Persona_2
stipulato un contratto di mutuo con il filiale di LI, per la ONroparte_1
somma di Euro 195.000. A fronte di detto atto il predetto istituto di credito in pari data ha erogato la somma di Euro 194.012,50 e la "MI Costruzioni R.D.C.
Srl " ha iscritto ipoteca a garanzia sull'immobile acquistato d (che in CP_5
origine era di proprietà di , padre di . Dalla CP_9 Parte_2
documentazione bancaria acquisita dalla Guardia di Finanza, dal contenuto delle numerose conversazioni telefoniche intercettate, dalle dichiarazioni rese d Pt_2
e dagli altri indagati non è emerso, nel corso delle indagini svolte, che la
[...]
"MI Costruzioni R.D.C. Srl" abbia corrisposto alcunché per l'acquisto dei
11 beni immobili. Stando alle dichiarazioni rese da all'epoca il suo debito nei CP_9
confronti del ammontava a circa 140.000 euro per recuperare i quali il Pt_4
adottò la strategia di assumere il controllo completo delle imprese del Pt_4
Sintomatica di quell'intenzione risulta il contenuto della telefonata nr. 1426 CP_9
del 25.03 04 RIT 42 04, nella qual della Banca Toscana chiamava il Persona_7
che gli spiegava la situazione degli assegni delle aziende riconducibili al Pt_4
rassicurandolo che poi faranno delle nuove ditte e sistemeranno Parte_2
tutto entro martedì informandolo, a proposito della situazione de di averlo CP_9
"legato mani e piedi" così lasciando intendere che adesso è tutto nelle sue mani.
Analoghi argomenti i utilizzava (telefonata nr. 1475 del 26/03/'04 MT 42/04) Pt_4
con tal de di LI (altro istituto ove erano stati Persona_8 ONroparte_1
tratti gli assegni consegnati a , con il quale così si esprimeva: "…secondo lui CP_9
e arrivato, infatti gli sta facendo già insieme hanno già preparato l'atti Tes_1
dal notaio per martedì tutte nuove società e... partono altre due nuove società... e che lo stanno ..proprio controllando in tutto e per tutto". Quanto, poi, all'operazione di mutuo contratto dalla "MI Costruzioni R.D.C. Srl" con i ONroparte_1
fornendo a garanzia l'immobile che era stato di proprietà della famiglia è CP_9
emerso dalle dichiarazioni rese proprio da che a lui fu tornata la Parte_2
somma di euro 130.000 corrispondente all'entità del mutuo che egli sapeva essere stato concesso. In realtà l'importo effettivamente richiesto ed ottenuto era di circa 195.000
Euro. Da ciò deriva che la differenza fu trattenuta da con l'evidente Parte_4
complicità d , soci della MI Persona_2 ONroparte_13
Costruzioni. In conclusione emerge ch e i suoi complici hanno ottenuto, a Pt_4
fronte di un credito di 130/140.000,00 euro: un immobile adibito a civile abitazione del valore superiore a 195.000,00 euro, per continuare ad abitare il quale, tra l'altro, il ed il padr corrispondevano canoni di locazione;
la titolarità Parte_2 CP_9
dell'Autocarrozzeria Aurelia, che, al momento del passaggio delle quote sociali, aveva normali debiti di esercizio ed era proprietaria dell'immobile dove si svolgeva l'attività, immobile del valore superiore a 150.000,00 euro, posto che per tale importo era stato
12 concesso un mutuo dalla Banca Toscana, mentre è da rilevare che i debiti contratti dall'Autocarrozzeria Aurelia nei confronti della Concessionaria "VITA Srl" (altra azienda de non sono reali perché i titoli venivano emessi solo per favorire la CP_9
concessionaria e perciò non sarebbero mai stati richiesti i relativi importi (informativa
9.11.04 e all. 5 e 6 contenenti le dichiarazioni d;
nonché, infine, Parte_2
la differenza tra il valore del mutuo concesso alla MI e la parte di questo, che, secondo gli accordi, doveva servire per ripianare il debito de derivante CP_9
dal finanziamento concessogli da Circostanza che evidenzia in modo palese Pt_4
l'unitarietà delle operazioni realizzate è quella per la quale i si poneva, quale Per_5
uomo di fiducia del contemporaneamente in posizione di socio Pt_4
accomandatario dell'Autocarrozzeria Aurelia, di procuratore generale di Pt_2
e di titolare di procura institoria rilasciatagli dalla concessionaria Vita di
[...]
e Peraltro le fasi della complessa vicenda si Parte_2 Parte_3
riscontrano anche nelle conversazioni telefoniche (molte delle quali in precedenza riportate) riguardanti (quelle del 5 aprile) l'organizzazione per la costituzione della
MI Costruzioni e dell'acquisizione dell'immobile del mentre il CP_9
giorno successivo (6 aprile telefonata n. 2179) i ed i discutevano Pt_4 Per_2
del mutuo da richiedere a e dell'immobile, a proposito del quale, ONroparte_1
all'osservazione del secondo il quale sarebbe stato necessario liberarsi Per_2
quanto prima del bene, il manifestava l'intenzione di rivenderlo dopo sei Pt_4
mesi ad un parente di loro (de "prendono la liquidità e si levano di c…”). La CP_9
consapevolezza da parte de del carattere predatorio dell'operazione posta in Pt_4
essere nei confronti de emerge in maniera indiscutibile dalla conversazione CP_9
n. 2260 del 7 aprile 2004 nel corso della quale i riferiva di avere appreso dal Per_5
che i aveva manifestato perplessità in merito agli atti che gli erano Tes_1 CP_9
stati fatti firmare ed il suo timore di essere stato imbrogliato ed i ammetteva: Pt_4
"in una situazione del genere mi ingabbiano subito .... mi ingabbiano perché questa che noi si è fatto è una cosa un po' complicata aggiungendo che i aveva detto CP_9
di fidarsi de mentre temeva che i dovendo avere dei soldi, poteva Tes_1 Pt_4
13 avergli teso delle "trappole".
Per questi motivi
risulta del tutto inattendibile la ricostruzione dell'operazione effettuata dagli imputati che, nel corso delle indagini,
l'hanno qualificata come una sorta di operazione di solidarietà volta a consentire al la prosecuzione delle sue attività ed effettuata da loro per puro spirito di CP_9
disinteressata amicizia nel tentativo di consentirgli il recupero della situazione economica che lo vedeva gravemente compromesso. Essa, invece, risulta inserita con coerenza in un modus operandi gradualmente divenuto per il una vera e Pt_4
propria scelta di vita volta al conseguimento di profitti in modo illecito, laddove egli ne avesse, in ragione dell'attività professionale svolta, l'opportunità…”.
I.
3. Detta sentenza era riformata da questa Corte penale (sentenza di n.
4633/2016 del 23/12/2016), la quale dichiarava non doversi procedere a carico di e altro imputato per intervenuta prescrizione di tutti i reati loro ascritti e, fra Pt_4
essi dunque, anche per quello di usura nei confronti degli odierni appellanti. Sempre nella narrativa offerta, l'esito del giudizio di secondo grado condizionava,
inevitabilmente, anche le sorti del sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni (come visto disposto dal GIP Lucca in data 16/03/2005); esso, infatti, era revocato successivamente dal Tribunale di SA, in funzione di giudice dell'esecuzione, con provvedimento pronunciato in data 14/01/2019 che contestualmente delegava alla
G.d.F. di Lucca di eseguire presso la Conservatoria le necessarie volture ai fini delle restituzioni ed invitava quale mandataria del ONroparte_7
Co a coltivare le sue istanze esecutive dinanzi al giudice civile competente. A quel
Co punto, era dato inizio alla procedura esecutiva. Preventivamente notificava dapprima atto di precetto per alcune rate rimaste insolute e, successivamente, avviava la procedura di esecuzione forzata immobiliare n.115/2020 dinanzi al Tribunale di
Lucca, avente ad oggetto l'immobile dei Successivamente alla CP_21
Co instaurazione della procedura esecutiva, stipulava con la società ONroparte_2
(d'ora in poi, soltanto ”) un contratto di cessione di crediti, fra cui quello CP_2
oggetto di lite. Successivamente, quest'ultima conferiva procura speciale a
[...]
ON (d'ora in poi, soltanto ), affinché recuperasse, sia ONroparte_4
14 giudizialmente che stragiudizialmente i crediti di cui era divenuta titolare. Tra i
Co suddetti era ricompreso il credito azionato, in origine, dalla nella esecuzione immobiliare n. 115/2020.
I.
4. e proponevano, così, opposizione di terzo all'esecuzione CP_9 Pt_1
Co immobiliare dinanzi al medesimo Tribunale di Lucca, citando
[...]
ON
, nonché e ONroparte_7 CP_2 CP_3 CP_23
[...]
. Chiedevano, in via preliminare, la sospensione della ONroparte_24
predetta esecuzione e, nel merito – sostanzialmente – le conclusioni di cui anche in questa sede, vale a dire: a) l'accertamento del loro diritto di proprietà sull'immobile,
visto che l'immobile oggetto di pignoramento risultava formalmente intestato alla
ON b) la dichiarazione di nullità, ai sensi dell'art.1418 c.c. di tutti gli atti negoziali compiuti nel 2004 dal e complici, ai loro danni. La declaratoria di nullità Pt_4
avrebbe dovuto travolgere anche il contratto di mutuo fondiario e la relativa iscrizione d'ipoteca, di cui chiedevano, peraltro, la cancellazione;
nonché, c) la condanna al risarcimento di tutti i danni loro occorsi, patrimoniali e non, nonché la condanna al pagamento delle spese di lite. Secondo i terzi opponenti, infatti, proprio attraverso la complessa operazione negoziale posta in essere da e sodali ai loro danni, si Pt_4
era consumato il delitto di usura. Il Giudice dell'esecuzione, nella fase cautelare, con provvedimento del 05/02/2022 rigettava l'istanza di sospensione, fissando termine al
31/03/2022 per l'introduzione della fase di merito. Alla stessa conclusione perveniva
Co anche il Collegio, investito del reclamo. Nel giudizio di primo grado si costituivano e la società cessionaria del credito, per il tramite delle loro rispettive CP_2
mandatarie ( e la , le quali ONroparte_7 ONroparte_25
avversavano in fatto e in diritto la pretesa attorea. Le altre parti restavano contumaci.
La causa era istruita a mezzo produzioni documentali ed in esito, ex art 281 sexies c.p.c., era decisa a seguito di discussione orale.
II. La sentenza di primo grado. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Lucca così concludeva: “…respinge la domanda;
condanna gli attori a rifondere ai convenuti costituiti le spese di lite, che liquida, quanto ONroparte_1 [...]
[...] in € 10.000 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ONroparte_26
e Iva di legge, quanto in € 10.000 per compenso CP_2 ONroparte_3
del difensore, oltre spese generali, cap e Iva di legge”. Osservava il Giudice, in succinta motivazione che si riporta per esteso, quanto segue: “…Secondo la stessa prospettazione attorea, in questione è un prestito usurario, del quale sarebbe stata vittima la propria famiglia, con conseguente vendita dell'immobile rivendicato, strumentalmente finalizzata a far sì che il soggetto, il quale aveva prestato il denaro ad interesse usurario, potesse recuperare tale capitale, unitamente agli illeciti interessi pattuiti. Di questo trattandosi, appare evidente che la nullità asserita dagli attori non sussiste. La vendita di un immobile al fine di pagare un debito è infatti pienamente lecita e non diventa illecita in ragione del fatto che il debito sia usurario. La nullità
(per ciò che qui rileva) dipende infatti unicamente dall'illegittimità dell'oggetto oppure della causa del contratto e la predetta vendita, in sé, non solo non ha, com'è ovvio, un oggetto illecito, ma non ha neppure una causa illecita, dato che la causa della vendita, di qualunque vendita, è, la cessione della proprietà di un bene dietro il pagamento di un corrispettivo. Né, si aggiunga, basta far riferimento all'intera sequenza negoziale anziché al singolo negozio per mutare tale conclusione. In questione è infatti comunque la vendita di un bene al fine di far fronte ad un debito, cosa come detto del tutto lecita. Tale non è, ovviamente, la pattuizione di interessi usurari, ma da tale punto di vista, l'illiceità risiede già tutta nella relativa pattuizione, senza che i successivi sviluppi aggiungano nulla a tale illiceità e senza dunque che essi, proprio per tale motivo, possano venirne coinvolti. Quanto precede non significa, si noti, che l'inserirsi della vendita in un meccanismo quale quello allegato dagli attori sia tout court irrilevante. Esso rileva tuttavia diversamente, vale a dire, a seconda dei casi, o sotto il profilo della rescissione (laddove fra le controprestazioni sussista un eccessivo squilibrio, oltre alle altre condizioni di legge) oppure sotto quello dell'annullamento (laddove la vendita sia stata posta in essere per errore, violenza o dolo). Posto però che la domanda degli attori fa riferimento unicamente alla nullità e non anche agli altri istituti in questione, è evidente che essa, vuoi come opposizione
16 di terzo all'esecuzione, vuoi come domanda di nullità e come rivendicazione, vuoi infine come domanda di danni nei confronti del creditore procedente (a carico del quale non si vede del resto quale illecito potrebbe ipotizzarsi, non essendo stata dimostrata alcuna sua partecipazione al disegno criminoso de non può che Pt_4
essere respinta. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza…”.
III. Il giudizio di appello. In questa sede, appellavano la sentenza Parte_1
e chiedendone l'integrale riforma. In via
[...] Parte_2 Parte_3
preliminare, chiedevano la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, deducendo tanto il fumus boni iuris (da individuarsi nella più che probabile fondatezza della pretesa), che il periculum in mora (ravvisato nel pregiudizio grave ed irreparabile conseguente alla condanna alle spese di giudizio).
Con riferimento alle censure mosse alla sentenza di primo grado, lamentavano i seguenti specifici motivi: 1) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva respinto la domanda di nullità della sequenza negoziale. Secondo gli odierni appellanti, il Giudice di prime cure errava nel ritenere lecita la vendita dell'immobile al fine di far fronte ad un debito usurario semplicemente perché era stato impiegato il contratto tipico di compravendita. Una corretta disamina dell'intera e complessa vicenda negoziale da parte del giudice di primo grado, unitamente alla valorizzazione del collegamento negoziale sussistente tra le varie operazioni negoziali poste in essere dal e i suoi sodali ai danni degli odierni appellanti, avrebbe consentito al Pt_4
Tribunale di dichiarare nulla la vendita dell'immobile pignorato, perché in contrasto con norma imperativa di legge. In altre parole, tutti i trasferimenti operati nel 2004
sarebbero stati strumentali alla commissione del reato di usura, disciplinato dall'art. 644 c.p. e dunque, nulli per violazione di norma imperativa di legge, ex art. 1418, comma 1, c.c. Per questo motivo, la sentenza di primo grado era erronea e andava riformata. 2) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che fosse onere dei comparenti dimostrare la partecipazione della o di alcuni suoi CP_15
esponenti nella commissione del reato. Il giudice di prime cure errava anche nel
Co ritenere immune da censure il comportamento del creditore procedente e, con
17 esso, della sua cessionaria, per non aver posto in essere tutta una serie di verifiche preliminari imposte dalla normativa antiriciclaggio e prima ancora, dalle Istruzioni
della Banca d'Italia dirette agli istituti di credito, volte a scongiurare la strumentalità delle somme date a mutuo ad impieghi illeciti. Secondo gli appellanti, due gli errori compiuti dal giudice di prime cure: 1) in diritto, in quanto il Tribunale ha addossato agli odierni appellanti l'onere di dimostrare il coinvolgimento della Banca al disegno criminale del e sodali (onere che andava assolto, invece, dalla Banca); 2) in Pt_4
fatto, poiché, unitamente alla considerazione di cui al punto precedente, la non CP_15
avrebbe dimostrato di aver agito in buona fede e di versare, pertanto, in una situazione di affidamento incolpevole circa la destinazione delle somme mutuate ad impieghi illeciti. Deducevano, ancora, che macroscopiche irregolarità, compiutamente descritte in atto d'appello, erano emerse dalla pratica del finanziamento e avrebbero suggerito un atteggiamento “prudenziale” della al fine di scongiurare il pericolo che CP_15
l'importo dato a mutuo venisse impiegato per fini illeciti. In conclusione, secondo gli appellanti occorreva che fosse la a provare di versare in uno stato di buona fede CP_15
e/o affidamento incolpevole nella erogazione del finanziamento, onere che non sarebbe stato da essa adeguatamente assolto (nessuna produzione documentale sarebbe stata dedotta in giudizio a comprova di siffatto stato soggettivo), al fine di vedere salve le proprie ragioni di credito e di opporre validamente l'ipoteca agli appellanti. Anche
sotto questo profilo la sentenza era erronea ed andava, di conseguenza, riformata. 3)
Erroneità della sentenza nel regolamento delle spese. Ingiusto, infine, secondo gli odierni appellanti, anche il capo della sentenza relativo alla loro condanna al pagamento delle spese di giudizio per quanto sopra chiarito. Concludevano come in
Co epigrafe. Si costituivano nel giudizio d'appello e e, per essa, CP_2 CP_3
contestando la narrativa di controparte e resistendo al gravame di cui chiedevano la reiezione con le conclusioni come in epigrafe riportate. Nella contumacia degli
ON Con appellati la causa era ONroparte_7 CP_23
istruita esclusivamente con produzioni documentali e quindi era riservata in decisione
18 previa concessione dei termini massimi di legge per lo scambio delle memorie conclusionali e delle repliche.
IV. La sopravvenuta aggiudicazione del bene. Pregiudizialmente è da rilevare che gli appellanti in sede di comparsa conclusionale, osservavano come “…il dato rilevante è che, purtroppo, all'ultima asta tenutasi il 30/7/2024 (dopo che la presente causa era già stata trattenuta in decisione all'udienza del 16/7/2024), sembra che il bene sia stato aggiudicato a terzi al prezzo di € 99.000,00 come da esito che si allega
(doc. 57) concretizzandosi così il pericolo che i comparenti lamentavano per cui si insiste per l'accoglimento anche di tale domanda [ndr: “…condanna generica dei creditori procedenti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dai comparenti a causa dell'esecuzione immobiliare illegittimamente instaurata e/o proseguita…”] riservandosi di quantificare il danno in separato giudizio precisando fin d'ora di aver comunque trascritto la propria domanda in data 13/6/2022 (v. dc.
19bis) (e cioè prima dell'aggiudicazione) per cui si riservano tutte le azioni contro l'aggiudicatario ai sensi di Cass. n. 19761/20121, tuttavia con notevole dispendio di costi, tempi ed energie. …”. Ritiene la Corte, in assenza di dati certi che assicurino l'avvenuto trasferimento del bene all'aggiudicatario, che l'opposizione sia ancora procedibile. Del resto, la Suprema Corte, precisa che la fase della vendita forzata inizia dopo l'ordinanza che ne stabilisce le modalità e la data, per concludersi con il provvedimento di trasferimento coattivo del bene che segue l'aggiudicazione.
Pertanto, il termine finale per proporre l'opposizione all'esecuzione da parte del terzo che pretenda di avere la proprietà dei beni pignorati è costituito non dal momento in cui si dispone la vendita o l'assegnazione (secondo il tenore letterale dell'art. 619, primo comma, cod. proc. civ.), bensì da quello in cui, con la realizzazione di tali atti,
giunge a compimento l'intero iter espropriativo, onde l'opposizione è ammessa anche dopo l'aggiudicazione dell'immobile, fino a quando non sia intervenuto il decreto di trasferimento, rispetto al quale gli atti precedenti assumono funzione meramente preparatoria (cfr. Cassazione civile, Sezione III, 04/04/2013 n. 8205).
19 V. Il merito. L'appello è infondato e deve, pertanto, essere respinto, con conseguente conferma della sentenza appellata, seppure con motivazione parzialmente difforme. I singoli motivi di merito, in quanto tra loro legati da stretta connessione logica possono essere trattati unitariamente.
V.
1. Vale premettere, innanzitutto, sulla natura e gli effetti dell'azione proposta,
che il giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione si configura come un'azione di accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione in rapporto al suo oggetto e di fronte al diritto vantato dal terzo, senza involgere un'azione di revindica o di accertamento della proprietà o di altro diritto reale in senso tecnico e con attitudine al giudicato esterno erga omnes. In altri termini, come sottolineato ancora recentemente dalla
Suprema Corte, il terzo che promuove la controversia ex art. 619 c.p.c. fa valere una situazione giuridica soggettiva sul bene giuridico staggito asseritamente prevalente rispetto al diritto del creditore procedente di soddisfarsi, allo scopo di impedire l'aggressione esecutiva della res;
consegue che la sentenza che decide l'opposizione fa stato unicamente in ordine alla assoggettabilità o meno ad espropriazione dei beni pignorati, statuendo circa la sussistenza della situazione vantata dal terzo soltanto in via incidentale e con efficacia endoprocedimentale limitata alla specifica procedura esecutiva (Cassazione civile, Sezione III, Ordinanza n. 3846 del 08/02/2023 in motivazione e altra giurisprudenza ivi citata). In tale ultimo senso deve pertanto essere riqualificata la domanda proposta dagli appellanti, già attori in primo grado.
V.
2. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie resta comunque la verifica della sussistenza del diritto poziore in capo agli odierni appellanti, opponibile alla procedente ed idoneo – dunque – a “paralizzare” l'espropriazione in corso. CP_15
Vale osservare innanzitutto, allo scopo, che nel caso di specie anche la sentenza di primo grado, sopra riportata pressoché per esteso in riferimento agli snodi motivazionali attinenti alle imputazioni che ci concernono, non esplicita alcun riferimento ad una compartecipazione dolosa dell'Istituto bancario procedente alla vicenda usuraria al fine di potersi assicurare i profitti relativi. Né le indicazioni rese in
Co sentenza circa la telefonata tra e dipendente del – peraltro relativo al Pt_4
20 periodo precedente ove erano in questione esclusivamente assegni – paiono sufficienti all'uopo: “…Analoghi argomenti il utilizzava (telefonata nr. 1475 del Pt_4
26/03/'04 MT 42/04) con tale de di LI (altro Persona_8 ONroparte_1
istituto ove erano stati tratti gli assegni consegnati al , con il quale così si CP_9
esprimeva: "…secondo lui è arrivato, infatti gli sta facendo già insieme Tes_1
hanno già preparato l'atti dal notaio per martedì tutte nuove società e... partono altre due nuove società... e che lo stanno ...proprio controllando in tutto e per tutto".
Quanto, poi, all'operazione di mutuo contratto dalla "MI Costruzioni
R.D.C. Srl" con i fornendo a garanzia l'immobile che era stato di ONroparte_1
proprietà della famigli è emerso dalle dichiarazioni rese proprio da CP_9 Pt_2
che a lui fu tornata la somma di euro 130.000 corrispondente all'entità del
[...]
mutuo che egli sapeva essere stato concesso. In realtà l'importo effettivamente richiesto ed ottenuto era di circa 195.000 Euro. Da ciò deriva che la differenza fu trattenuta da con l'evidente complicità d Parte_4 Persona_2 [...]
soci della MI Costruzioni…”. Tale ultima ONroparte_13
affermazione del Tribunale penale circa il “ritorno” al di parte del denaro CP_9
mutuato è per la verità contestata da quest'ultimo e valutata alla stregua di errore motivazionale – di “svista”, per la precisione – del giudicante penale (“…La sentenza del Tribunale di SA è infatti manifestamente errata laddove afferma che sarebbe emerso “…dalle dichiarazioni rese proprio da che a lui fu tornata Parte_2
la somma di euro 130.000 corrispondente all'entità del mutuo che egli sapeva essere stato concesso”. Il sig infatti, non ha mai reso alcuna dichiarazione Parte_2
in tal senso, né ha mai ricevuto i denari. Si sono prodotti tutti i verbali d'udienza del processo penale svoltosi davanti al Tribunale di SA in cui non c'è traccia di dichiarazioni rilasciate de (v. dc. 56) per cui è evidente che quanto affermato CP_9
dal Tribunale è il frutto di una svista. …”). La circostanza non pare contestabile, in questa sede, nella sua essenza, ma come non è in ogni caso dirimente per la lite che ci occupa.
21 V.
3. Resta, invece, un dato oggettivo, vale a dire che l'istituto bancario, creditore procedente, non è direttamente reo di usura né acquirente del bene che ne costituisce il profitto, bensì esclusivamente ente – terzo – che ebbe a concedere un mutuo
ON ipotecario alla acquirente del bene dal genero delle vittime, l'odierno appellato a sua volta primo avente causa dagli odierni appellanti nella catenza ONroparte_5
negoziale a ritroso ricostruita: non può in altri termini essere imputata all' una Pt_6
vicenda anteatta quale la catena di compravendite tra le vittime e terzi, rispetto alla vicenda processuale, affatto distinta, che lega la creditrice munita di privilegio, CP_15
alla società debitrice mutuataria inadempiente, tenuto soprattutto conto che da un lato fu accesa ipoteca a garanzia del mutuo e dall'altro lato che la somma che ne costituiva oggetto fu effettivamente erogata dalla e dunque legittimamente dalla stessa CP_15
richiesta con l'espropriazione in corso, il tutto – come sopra anticipato – anche a non volere dare credito all'affermazione contenuta in sentenza circa lo storno di gran parte
ON delle somme mutuate da n favore dello stesso CP_9
V.
4. Concludendo, sulla base di quanto sopra accertato, non sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore degli appellanti – seppure incidenter tantum e ai soli fini di impedire l'aggressione esecutiva della res – di una situazione giuridica soggettiva sul bene giuridico espropriato da riconoscersi prevalente rispetto al diritto di soddisfarsi del creditore procedente, munito di ipoteca e in buona fede (in quanto – si ripete – non coinvolto nella catena usuraria). Certamente suggestive, alla stregua delle osservazioni svolte dal Tribunale penale di SA – e sopra riportate – le argomentazioni difensive in ordine al riconoscimento dello stato soggettivo doloso di compartecipazione al reato della Banca che avrebbe erogato il mutuo in carenza dei presupposti e comunque senza l'opportuna cautela, ma per la verità non risultano provati – piuttosto – i presupposti della compartecipazione dolosa: è fatto pacifico che la somma costituente l'oggetto del mutuo fu effettivamente versata dalla banca alla società mentre non è prova, neppure indizio emerso dalla sentenza in atti, che la Banca abbia tratto un ingiusto profitto dal mutuo erogato né che essa stessa – neppure per la verità singoli dipendenti a titolo esclusivamente personale – abbiano ricevuto denaro
22 o altra utilità per l'erogazione ritenuta “anomala” del credito ipotecario. Del resto, a quanto consta, non fu svolto alcun controllo tecnico contabile a carico della banca,
nessun illecito fu riscontrato nell'operato della medesima e nessun dipendente di essa fu tratto a giudizio penale né indagato per il concorso nell'usura che ci occupa o,
comunque, in altro reato collegato. Addirittura, da ritenersi ai limiti dell'inammissibilità – invece – la domanda di condanna generica al risarcimento del danno proposta dagli appellanti nei confronti del creditore procedente nell'ambito del presente giudizio. Attesa la carenza di attitudine al giudicato in ordine alle altre domande (nullità negoziali e rivendica), essa non può che essere avanzata in separato e distinto giudizio allorquando i fatti costitutivi del diritto al risarcimento saranno pienamente conosciuti dal giudice investito.
V. Spese di lite. Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo scaglione relativo a cause di valore indeterminabile (atteso il cumulo di domande) e con parametro ancorato al minimo attesa l'assenza di ulteriore attività istruttoria e la medesimezza delle articolazioni difensive già svolte.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla presente causa di appello proposta da Parte_1 Parte_2
e nei confronti di in persona del
[...] Parte_3 ONroparte_1
legale rappresentante pro tempore e nei confronti di e per essa, ONroparte_2
e nei confronti di e di ONroparte_3 CP_5
e ONroparte_6 ONroparte_8
, in persona del Direttore in carica, avverso la sentenza del Tribunale
[...]
di Lucca n. 23/23 del 11/01/2023 così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna Parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in favore di ciascuna delle Parti appellate costituite in complessivi € 7.160,00= oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
23 3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n.
115/2002 in materia di spese di giustizia;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate, ai sensi dell'art. 52 del d.lvo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 26.02.2025
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
Leonardo Scionti Isabella Mariani
24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Isabella MARIANI Presidente dott.ssa Daniela LOCOCO Consigliere dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 28/02/2023 al n. 462 del R.G. Affari ONenziosi dell'anno 2023 avverso la sentenza del Tribunale di Lucca, n. 23/2023 del 11/01/2023
promossa da tutti elettivamente Parte_1 Parte_2 Parte_3 domiciliati in SA (PI), via F. Crispi n.16, presso e nello studio dell'Avv. Lorenzo
Susini, che li rappresenta e difende, come da mandato allegato
- appellanti - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, ONroparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Batini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in LI, presso e nello studio in LI, Via Cogorano n. 25, come da mandato allegato
- appellata –
e e per essa, in forza di ONroparte_2 ONroparte_3 procura rilasciata da rappresentata a questo atto dal ONroparte_4
Dott. Stefano Scotti ed elettivamente domiciliata in Roma, Largo Trionfale n.11, presso e nello studio dell'Avv. Sara Testa Marcelli, che la rappresenta e difende, come da mandato allegato
-appellata-
e nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_5
SAno – Vecchiano (PI), Via Giuseppe Mazzini, n. 174
- appellato contumace - e con sede in 56125 SA, Viale Antonio ONroparte_6
Gramsci n. 3;
- appellato contumace - e non in proprio ma quale mandataria del ONroparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ONroparte_1 in Modena, Via San Carlo n. 16;
- appellato contumace - e
Agente della Riscossione per la ONroparte_8
Regione Toscana con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14, in persona del Direttore in carica, domiciliata presso la Direzione Regionale Toscana in Firenze, Viale
Matteotti n. 16
- appellata contumace -
avente ad oggetto: opposizione di terzo all'esecuzione.
----------------------------------
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per gli appellanti: “Voglia
l'Ecc.ma Corte D'appello, a) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
b) in via istruttoria, ammettere tutte le richieste istruttorie formulate dai comparenti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata:
1. Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, la nullità dell'intera sequenza negoziale ed in particolare dei seguenti contratti: a. atto del
29.03.2004, con repertorio nr. 555.608, ai rogiti del notai di SA, con Persona_1
cu hanno venduto al sig marito di CP_9 Parte_1 CP_5
l'immobile di loro proprietà sito in Lucca, frazione Cerasomma, Via Parte_3
della chiesa nr. 252/H come meglio descritto al punto 2) che segue;
b. atto del
05.04.2004 con repertorio. nr. 556.383, ai rogiti del notai di SA con Persona_1
cui il sig ha successivamente venduto l'immobile alla “MI CP_5
Costruzioni R.D.C. s.r.l. il medesimo immobile, sito in Lucca, frazione Cerasomma,
Via della Chiesa n. 252/H come descritto al punto 2 ) che segue;
c. atto del 23/04/2004, con repertorio n. 557.918 racc. 24.643, ai rogiti del notai di SA, con Persona_1
cui la “MI Costruzioni R.D.C. s.r.l.” ha preso a mutuo dal Banco di Sardegna
2 s.p.a. la somma di € 195.000 ed ha concesso, a favore del predetto Istituto ipoteca volontaria fino a concorrenza della somma di € 293.000,00 sull'immobile descritto al punto 2) che segue e per l'effetto: 2) accertare e dichiarare che gli immobili: a. fabbricato ad uso civile abitazione disposto su due piani complessivi vani catastali 5, 5 con annesso locale uso cantina posto al piano terra sito in Comune di Lucca, frazione
Cerasomma, Via della Chiesa 252 /H rappresentato all'NCEU nel Foglio 151 particella
396 categoria A/4, classe 4, vani 5,5 per l'unità abitativa e particella 875 categoria C/2, classe 5, mq 50, superficie catastale mq 67, con la relativa pertinenza del fabbricato di cui sopra, piccolo appezzamento di terreno uso giardino posto sul davanti del fabbricato di cui sopra, della superficie catastale di mq. 568 rappresentato al NCT nel
Foglio 151 particelle 326, 398,404 e 407; b. appezzamento di terreno uso giardino adiacente al terreno di cui sopra, della superficie di mq .177 rappresentato all'NCT nel
Foglio 151 particella 874; sono di proprietà esclusiva degli odierni comparenti nelle rispettive quote anche a seguito della successione legittima conseguente alla morte del
, ordinando al competente conservatore dei RR.II. di procedere alle CP_9
dovute trascrizioni e/o annotazioni esonerandolo da ogni responsabilità a riguardo e, per l'ulteriore effetto, 3. dichiarare che l'esecuzione immobiliare n. 115/2020 REI del
Tribunale di Lucca è nulla, e/o improcedibile e/o improseguibile per i motivi di cui in narrativa;
4. ordinare al competente Conservatore dei RR.II., esonerandolo da ogni responsabilità a riguardo, di procedere alla cancellazione: a. dell'iscrizione dell'ipoteca volontaria n. 8358/1843 del 30/04/2004 rilasciata a favore de ONroparte_1
contro
MI Costruzioni R.D.C s.r.l. a garanzia di mutuo con atto ai rogiti
Notaio del 23/04/2004 rep. 557918 capitale 195.0000,00-Ipoteca € Persona_1
293,000; b. della trascrizione del pignoramento notificata in data 22.05.2020 (Rep.
1547/2020) e trascritto il 10/07/2020 presso la Conservatoria dei RR.II. di Lucca al
Registro Generale n. 8448 e Registro Particolare n. 5968 (Presentazione n. 4 del
10/07/2020);
5. pronunci sentenza di condanna generica dei creditori procedenti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dai comparenti a causa dell'esecuzione immobiliare illegittimamente instaurata e/o proseguita;
6. con
3 vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio e con condanna dei creditori procedenti al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma
3 c.p.c. per aver agito in mala fede o, quantomeno, con colpa grave. Con ogni ulteriore riserva…”; per l'appellata “…la Corte d'Appello, ONroparte_1
accertata e dichiarata l'inammissibilità e/o improcedibilità o comunque l'infondatezza di tutte le domande di nullità spiegate dalle parti opponenti, voglia confermare la decisione emessa in primo grado del Tribunale di Lucca in data 11/01/2023. Con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio…”; per l'appellata
[...]
per essa, in forza di procura rilasciata CP_2 ONroparte_3
da “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni ONroparte_4
contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare le avverse domande per tutti i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e compensi professionali. Con salvezza di ogni diritto e ampia riserva documentale…”.
- FATTO E DIRITTO –
I. I fatti prodromici e il giudizio di primo grado. Gli odierni appellanti adivano il Tribunale di Lucca chiedendo l'accoglimento delle conclusioni qui reiterate per esteso, deducendo, anche per quanto emerge dagli atti, quanto segue.
I.
1. e insieme al defunto padre erano Pt_2 Parte_3 CP_9
titolari di due aziende di famiglia, “Vita s.r.l.” e “Autocarrozzeria l'Aurelia d
[...]
. Attese le gravi difficoltà economiche in cui CP_10 ONroparte_11
versavano dette attività commerciali, nel tentativo di sollevarle dal dissesto economico, i chiedevano prestito in denaro a CP_9 Parte_4
commercialista in SA, il quale corrispondeva le somme richieste attraverso un giro di cambio assegni, pattuendone la restituzione a tassi usurari. In seguito, il Pt_4
intuendo che le aziende medesime non sarebbero più state in grado di restituire il denaro prestato, assieme ad alcuni complici, si fece cedere dai l'immobile di CP_9
famiglia adibito a casa familiare (immobile poi divenuto oggetto dell'opposizione di terzo all'esecuzione), insieme a molti altri beni personali, al fine di conseguire gli attesi vantaggi usurari. Fu attuata una complessa operazione negoziale così concepita: 1) in
4 data 29/03/2004 i coniugi e alienavano l'immobile CP_9 Parte_1
adibito a casa familiare al genero (marito della figlia per CP_5 Pt_3
l'importo di € 42.000,00=; 2) in data 05/04/2004, vale a dire appena una settimana dopo, con atto a rogito del medesimo notaio, era costituita la
[...]
ON (d'ora in poi, soltanto ), per mano del collaboratore ONroparte_6
di studio del e della compagna del Pt_4 Persona_2 Pt_4 [...]
, con sede sociale fissata presso lo studio professionale del (in ONroparte_13 Pt_4
SA, Viale Gramsci n.3); 3) in pari data, vale a dire al 05.04.2004, ancor prima che la
ON neocostituita fosse iscritta nel Registro delle imprese, con atto a stesso rogito,
alienava la medesima abitazione, di cui si era reso acquirente soltanto CP_5
ON qualche giorno prima, alla suddetta er il corrispettivo di € 192,000,00=; 4) in data
ON 29/04/2004, la contraeva mutuo fondiario con il (d'ora in poi, ONroparte_1
Co soltanto ), per complessivi € 195,000,00=. A seguito di inadempimento della società mutuataria, la iniziava procedura esecutiva. CP_15
I.
2. Ne conseguiva, nella prospettazione offerta, che la cessione dell'immobile adibito a casa familiare e l'erogazione del mutuo fondiario erano stati posti in essere all'esclusivo fine di far conseguire al e sodali l'intero retratto di mutuo, a Pt_4
totale sacrificio degli interessi dei che, in quanto vittime di usura, nel tempo CP_9
erano stati spossessati di tutti i loro averi, prima fra tutti, della loro abitazione, tanto che gli stessi erano altresì stati costretti a corrispondere un canone di locazione alla
MC al fine di potervi ancora abitare. Gli attori deducevano, ancora, che per i suddetti motivi avevano altresì provveduto a denunciare i ritenuti responsabili. In esito alle prime indagini, il GIP presso il Tribunale di Lucca, con ordinanza applicativa di misure cautelari del 17/12/2004, ritenuti sussistenti a carico dei prevenuti gravi indizi di colpevolezza desunti dalle indagini della Guardia di Finanza di Lucca, dalle intercettazioni telefoniche e dall'acquisizione di documenti e dall'esame delle persone informate sui fatti, applicava le misure cautelari della custodia in carcere per Pt_4
e per altri due indagati;
con successivo provvedimento emesso in data 16/03/2005,
disponeva il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, dell'immobile adibito a
5 casa familiare, nella prospettiva che dovesse essere loro restituito;
infine, il medesimo
Tribunale con sentenza n. 127/2010 emessa in data 18/03/2010, dichiarava Pt_4
colpevole di tutti i reati a lui ascritti (reati contro il patrimonio tra cui usura in danno di diverse persone). Nella parte di motivazione che ci concerne, così si esprimeva il
Tribunale (sentenza cit., pagg. 9 ss.): “…Altra vittima dell'attività speculativa illecita posta in essere dal risulta essere che svolgeva attività Pt_4 Parte_2
imprenditoriale quale amministratore della concessionaria auto "Vita s.r.l." e della
''Autocarrozzeria l'Aurelia di . Dei rapporti CP_10 ONroparte_11
economici tra i due vi è sufficiente prova nelle intercettazioni in atti dalle quali emerge una frenetica attività di scambio di assegni poi degenerata in operazioni commerciali di maggior rilievo allo scopo di consentire a di recuperare le Pt_4
somme di cui era rimasto creditore. Il dissesto della società "Vita Srl" ebbe causa nell'acquisto di alcune autovetture di grossa cilindrata, pagate anticipatamente e non consegnate dalla ditta fornitrice (così riferiv in data 26.05.2004 ed Parte_2
in data 08.06.2004). Le difficoltà in cui si trovò la società portarono l'amministratore a rivolgersi per effettuare delle operazioni di "cambio assegni" allo Parte_4
scopo di reperire liquidità. I primi rapporti con il intervenivano nel corso Pt_4
dell'anno 2003 e proseguivano fino al gennaio del 2004 allorché i Parte_2
chiese di occuparsi del dissesto della propria azienda che aveva Parte_4
coinvolto anche l'attività dell'autocarrozzeria. L'esistenza di frequenti rapporti di scambio assegni tra i due trova conferma nell'esame delle copie degli assegni bancari fomite dai vari istituti di credito interessati ai rapporti intestati ai due soggetti e dal contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate dalle quali emerge una serie di operazioni inerenti assegni bancari che vengono ceduti d Parte_4
a per importi consistenti, a fronte dei quali il rilascia al Parte_2 CP_9
altri assegni di importo complessivo superiore a quelli ricevuti. Tra le varie Pt_4
operazioni poste in essere ai danni del due in particolare formano oggetto CP_9
dell'imputazione: cronologicamente sono quelle indicate ai capi 9) e 3) della contestazione, la prima delle quali realizzata grazie alla fattiva collaborazione prestata
6 da a Si tratta della operazione di recupero da parte del Testimone_1 Pt_4
per conto de della somma di euro 94.700,00 a fronte della quale Tes_1 Pt_4
i ottenne dal debitore gli assegni n. 0643279942-06 MPS di euro 18.390,00; Tes_1
n. 0643279943-07 MPS di euro 18.170,00; n. 0643279944-08 MPS di euro 12.220,00;
n. 06432799 - di euro 12.485,00 (due dei quali intestati direttamente a . A Pt_4
fronte della differenza, pari ad euro 33.435,00, i riuscì ad ottenere il rilascio Tes_1
da parte del debitor di un assegno a garanzia e di una dichiarazione di debito CP_9
dell'importo di euro 35.000,00, con scadenza di qualche giorno successivo alla materiale emissione del titolo, che risulta maggiorata rispetto al debito di una somma costituente tasso di interesse superiore al limite di legge e, quindi, usurario. Da una serie di comunicazioni telefoniche oggetto di intercettazioni risultava ch Tes_1
era persona che collaborava frequentemente co il quale
[...] Parte_4
svolgeva varie commissioni, non sempre legate alla attività professionale de Pt_4
tutte aventi ad oggetto questioni economiche (…). Nell'ambito di questo tipo di rapporti si inserisce l'incarico affidato dal al che, per la sua Pt_4 Tes_1
esecuzione, si recò dal il 23.3.2004. Quell'incontro - preceduto dalla CP_9
telefonata in data 19.03.2004 (nr. 921 RIT 43/04) con la quale Parte_2
chiedeva al la somma di 100.000 Euro – venne monitorato, Parte_4
pressoché in tempo reale (…). È lo stesso a connotare il carattere usurario CP_9
dell'operazione posta in essere in suo danno: nelle dichiarazioni del 27.11.04 alla
Guardia di Finanza precisava che la data sul titolo doveva essere a qualche giorno.
Pertanto, anche a voler ritenere che l'assegno sarebbe stato postdatato a sessanta giorni, il tasso d'interessi praticato sarebbe stato pari al 31%. Risponde ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato il principio per il quale commette delitto di concorso in usura il soggetto che, per conto altrui, procede alla riscossione dei pagamenti fatti dalla persona offesa nell'ambito di un rapporto usurario con la consapevolezza di quella natura (V. da ultimo Cassazione penale , sez. II, 16 dicembre 2008, n. 3776). La perfetta consapevolezza da parte de della reale natura dei rapporti tra i ed Tes_1 Pt_4
il emerge dalle conversazioni dei giorni immediatamente successivi (…). CP_9
7 Nessun dubbio, quindi, sussiste circa la responsabilità de in ordine ai fatti a Tes_1
lui attribuiti che, per quanto detto, non possono essere a lui riferiti a titolo di mera attività materiale svolta tenuto conto anche della sostanziale loro ammissione in sede di interrogatorio reso il 13 gennaio 2005. Dopo quella operazione, però, la situazione precipitava. Lo stesso giorno 23.3.2004 dopo che il aveva provveduto a Tes_1
versare in banca gli assegni ricevuti dal il chiamava quest'ultimo CP_9 Pt_4
(Telefonata nr. 1331 del 23/03:04 RIT 42/04) rappresentandogli impellenti richieste di rientro della banca (30 mila euro di circolari per il giorno dopo). In effetti il giorno successivo intervenivano numerosi protesti di assegni relativi a rapporti di conto corrente intestati alle aziende del presso la Cassa di Risparmio di SA. Da CP_9
questo momento l'unico scopo d era quello di uscire indenne dalla Parte_4
situazione cercando di rientrare in possesso delle somme prestate a er sanare CP_9
la propria esposizione bancaria. Per tale motivo concepì con il Parte_4
una serie di operazioni legate a variazioni societarie per proseguire Parte_2
nell'attività di entrambe le aziende che prevedeva la simulata compravendita dell'immobile di abitazione del e della propria famiglia per Parte_2
consentire all'acquirente di richiedere un mutuo che sarebbe stato girato allo stesso
Allo scopo furono realizzati una serie di atti (creazioni di nuove società, CP_9
variazioni di quelle esistenti, compravendita degli immobili e contratti di affitto) all'esito dei quali i si trovò espropriato dei suoi immobili che furono trasferiti CP_9
a società facenti capo al Le operazioni necessarie per raggiungere tale Pt_4
obbiettivo sono state verificate dalla Guardia di Finanza nella loro sequenza cronologica:
1 - In data 29.03.2004, con repertorio nr. 555.606 del notaio
[...]
di SA genitori d hanno Per_1 CP_9 Parte_1 Parte_2
sottoscritto la dichiarazione di scelta di regime patrimoniale fra coniugi optando per la separazione dei beni.
2 - In data 29.03.2004, con repertorio nr. 555.607 del notaio di SA, e rispettivamente cognato e Persona_1 CP_5 Parte_3
sorella di hanno sottoscritto la dichiarazione di scelta di regime Parte_2
patrimoniale fra coniugi optando per la separazione dei beni.
3 - In data 29.03.04, con
8 repertorio nr. 555.608 del notaio di SA, e Persona_1 CP_9 [...]
genitori d hanno venduto marito di Pt_1 Parte_2 CP_5
la loro casa Sita in Lucca, frazione Cerasomma, Via della Chiesa nr. Parte_3
252/H, unitamente a terreni ed annessi agricoli, per la somma complessiva di Euro
42.000, parte dati dall'acquirente al venditore prima della stipula dell'atto in questione, e parte da corrispondere successivamente al rogito a mezzo di cambiali ipotecarie.
4 - In data 05.04.2004, con repertorio nr. 89179 del notaio
[...]
di Cascina (PI) ha ceduto le quote da lui detenute della Per_3 Parte_2
società "Centro Revisioni Traversagna Srl", con sede in Vecchiano (PI) Via Provinciale
Vecchianese nr. 196, , entrambi già soci della CP_16 ONroparte_17
predetta impresa.
5 - In data 05.04.2004, con atto registrato presso CP_8
di SA in data 23.04.2004 ha venduto, per la somma di Euro
[...] Parte_2
12.000, gli arredi, le suppellettili e gli elettrodomestici della propria abitazione a
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Persona_4
in frazione Orzignano Via Boito nr. 2 (fratello della moglie d , e Parte_2
contestualmente ha affittato da questi quanto vendutogli per un canone annuo pari a
Euro 1 .500. 6 - In data 05.04.04, con repertorio nr. 556.382 del notai Persona_1
di SA (rispettivamente collaboratore Persona_2 ONroparte_13
e convivente d costituiscono la "MI Costruzioni R.D.C. Parte_4
Srl" con sede in SA, Viale Gramsci nr. 3 (stesso indirizzo dello studio professionale di con capitale sociale di Euro 12.000. 7 - In data 05.04.04, con Parte_4
repertorio nr. 556.383 del notai di SA, la "MI Costruzioni Persona_1
R.D.C. Srl" ha acquistato, per la somma complessiva di Euro 192.000, da
[...]
(marito di sorella di gli immobili da CP_5 Parte_3 Parte_2
quest'ultimo a sua volta acquistati dai propri suoceri CP_9 Parte_1
per la somma di Euro 42.000 pochi giorni prima (29.03.2004).
8 - In data 06.04.04, con repertorio nr. 556.431 del notaio di SA, e Persona_1 Parte_2
, in qualità di soci, amministratori e legali rappresentanti della CP_9
"Autocarrozzeria L'Aurelia d e TU OV Snc", hanno ceduto CP_9
9 le proprie quote di capitale sociale (collaboratore d Persona_5 Pt_4
in ragione del 99% ed nato a [...] it 24.03.1972 ed
[...] CP_18
ivi residente in [...], in ragione dell'1%. ONestualmente è stata deliberata dalla nuova compagine sociale la trasformazione della società d CP_19
adottando la seguente nuova ragione: " ONroparte_20
individuando come socio accomandatario;
[...] Persona_5
appendice dell'atto in esame è il patto costitutivo nel quale, tra l'altro, si precisa che fa parte del patrimonio sociale il bene immobile nel quale viene svolta l'attività, consistente in un fabbricato artigianale adibito a carrozzeria meccanica, sito in
Vecchiano (PI), frazione Migliarino SAno, Via Traversagna.
9 - In data 07.04.04, con repertorio nr. 556.689 del notai di SA (marito di Persona_1 CP_5
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_3 Persona_6
Terme Via Scarlatti nr. 2 (dipendente della concessionaria del , Parte_2
hanno costituito la con capitale Parte_5
sociale pari a Euro 4.000 (80% dell'uomo e 20% della donna) e sede in San Giuliano
Terme (PI) Madonna dell'Acqua Via di Cardeta nr. 23, abitazione di residenza d
[...]
individuando quest'ultimo come socio accomandatario. 10 - In data CP_5
08.04.2004, con atto registrato presso di SA in data ONroparte_8
06.05.2004 ha sottoscritto un contratto di locazione ad uso abitativo Parte_2
co rappresentante questi della "MI Costruzioni Rdc Persona_2
Srl", relativo all'immobile venduto d alla "MI Costruzioni CP_5
Rdc Srl" (che altro non e che la casa di cui era proprietario in origin , CP_9
padre di . In detto atto e stato concordato che la "MI Parte_2
Costruzioni Rdc Srl" locasse l'immobile ormai di sua proprietà per Parte_2
un canone annuo pari a Euro 8.400. 11 - In data 08.04.2004, con atto registrato presso di SA in data 06.05.2004 (padre di ONroparte_8 CP_9 Pt_2
ha sottoscritto un contratto di locazione ad uso abitativo con
[...] Per_2
rappresentante questi della "MI Costruzioni Rdc Srl" relativo
[...]
all'immobile venduto d alla "MI Costruzioni Rdc Srl" (che CP_5
10 altro non è che la casa di cui era proprietario in origin ). In detto atto CP_9
e stato concordato che la "MI Costruzioni Rdc Srl" locasse l'immobile ormai di sua proprietà per un canone annuo pari a Euro 5.400. 12 - In data CP_9
15.04.04, con repertorio nr. 557.224 del notaio di SA. Persona_1 Pt_2
ha sottoscritto un atto con il quale ha nominato suo "Procuratore Generale"
[...]
Del Vit . 13 - In data 15.04.04, con repertorio nr. 557.225 del notai Per_5 [...]
di SA, e sua sorella, hanno sottoscritto, Per_1 Parte_2 Parte_3
quali amministratori della concessionaria auto "Vita Srl" una "Procura Institoria" in favore di . 14 - [n data 19.04.2004, con atto registrato presso Persona_5
di SA in data 07.05.2004 ha venduto per la ONroparte_8 Parte_3
somma di Euro 9.000, gli arredi, le suppellettili e gli elettrodomestici della propria abitazione (dipendente della concessionaria de , Persona_6 Parte_2
e contestualmente ha affittato da questi quanto vendutogli per un canone annuo pari a Euro 1.150. 15 - [n data 20.04.04, con repertorio nr. 557.770 del notai Persona_1
di SA, la ditta ", legalmente ONroparte_20 Persona_5
rappresentata d ha sottoscritto un "contratto di affitto di azienda" Persona_5
CP_2 in favore della ditta , rappresentata Parte_5
d prevedendo un canone mensile pari ad Euro 600, oltre ad IVA. 16 CP_5
- In data 23.04.04, con repertorio nr. 557.918 del notaio di SA, la Persona_1
"MI Costruzioni R.D.C. Srl", rappresentata da ha Persona_2
stipulato un contratto di mutuo con il filiale di LI, per la ONroparte_1
somma di Euro 195.000. A fronte di detto atto il predetto istituto di credito in pari data ha erogato la somma di Euro 194.012,50 e la "MI Costruzioni R.D.C.
Srl " ha iscritto ipoteca a garanzia sull'immobile acquistato d (che in CP_5
origine era di proprietà di , padre di . Dalla CP_9 Parte_2
documentazione bancaria acquisita dalla Guardia di Finanza, dal contenuto delle numerose conversazioni telefoniche intercettate, dalle dichiarazioni rese d Pt_2
e dagli altri indagati non è emerso, nel corso delle indagini svolte, che la
[...]
"MI Costruzioni R.D.C. Srl" abbia corrisposto alcunché per l'acquisto dei
11 beni immobili. Stando alle dichiarazioni rese da all'epoca il suo debito nei CP_9
confronti del ammontava a circa 140.000 euro per recuperare i quali il Pt_4
adottò la strategia di assumere il controllo completo delle imprese del Pt_4
Sintomatica di quell'intenzione risulta il contenuto della telefonata nr. 1426 CP_9
del 25.03 04 RIT 42 04, nella qual della Banca Toscana chiamava il Persona_7
che gli spiegava la situazione degli assegni delle aziende riconducibili al Pt_4
rassicurandolo che poi faranno delle nuove ditte e sistemeranno Parte_2
tutto entro martedì informandolo, a proposito della situazione de di averlo CP_9
"legato mani e piedi" così lasciando intendere che adesso è tutto nelle sue mani.
Analoghi argomenti i utilizzava (telefonata nr. 1475 del 26/03/'04 MT 42/04) Pt_4
con tal de di LI (altro istituto ove erano stati Persona_8 ONroparte_1
tratti gli assegni consegnati a , con il quale così si esprimeva: "…secondo lui CP_9
e arrivato, infatti gli sta facendo già insieme hanno già preparato l'atti Tes_1
dal notaio per martedì tutte nuove società e... partono altre due nuove società... e che lo stanno ..proprio controllando in tutto e per tutto". Quanto, poi, all'operazione di mutuo contratto dalla "MI Costruzioni R.D.C. Srl" con i ONroparte_1
fornendo a garanzia l'immobile che era stato di proprietà della famiglia è CP_9
emerso dalle dichiarazioni rese proprio da che a lui fu tornata la Parte_2
somma di euro 130.000 corrispondente all'entità del mutuo che egli sapeva essere stato concesso. In realtà l'importo effettivamente richiesto ed ottenuto era di circa 195.000
Euro. Da ciò deriva che la differenza fu trattenuta da con l'evidente Parte_4
complicità d , soci della MI Persona_2 ONroparte_13
Costruzioni. In conclusione emerge ch e i suoi complici hanno ottenuto, a Pt_4
fronte di un credito di 130/140.000,00 euro: un immobile adibito a civile abitazione del valore superiore a 195.000,00 euro, per continuare ad abitare il quale, tra l'altro, il ed il padr corrispondevano canoni di locazione;
la titolarità Parte_2 CP_9
dell'Autocarrozzeria Aurelia, che, al momento del passaggio delle quote sociali, aveva normali debiti di esercizio ed era proprietaria dell'immobile dove si svolgeva l'attività, immobile del valore superiore a 150.000,00 euro, posto che per tale importo era stato
12 concesso un mutuo dalla Banca Toscana, mentre è da rilevare che i debiti contratti dall'Autocarrozzeria Aurelia nei confronti della Concessionaria "VITA Srl" (altra azienda de non sono reali perché i titoli venivano emessi solo per favorire la CP_9
concessionaria e perciò non sarebbero mai stati richiesti i relativi importi (informativa
9.11.04 e all. 5 e 6 contenenti le dichiarazioni d;
nonché, infine, Parte_2
la differenza tra il valore del mutuo concesso alla MI e la parte di questo, che, secondo gli accordi, doveva servire per ripianare il debito de derivante CP_9
dal finanziamento concessogli da Circostanza che evidenzia in modo palese Pt_4
l'unitarietà delle operazioni realizzate è quella per la quale i si poneva, quale Per_5
uomo di fiducia del contemporaneamente in posizione di socio Pt_4
accomandatario dell'Autocarrozzeria Aurelia, di procuratore generale di Pt_2
e di titolare di procura institoria rilasciatagli dalla concessionaria Vita di
[...]
e Peraltro le fasi della complessa vicenda si Parte_2 Parte_3
riscontrano anche nelle conversazioni telefoniche (molte delle quali in precedenza riportate) riguardanti (quelle del 5 aprile) l'organizzazione per la costituzione della
MI Costruzioni e dell'acquisizione dell'immobile del mentre il CP_9
giorno successivo (6 aprile telefonata n. 2179) i ed i discutevano Pt_4 Per_2
del mutuo da richiedere a e dell'immobile, a proposito del quale, ONroparte_1
all'osservazione del secondo il quale sarebbe stato necessario liberarsi Per_2
quanto prima del bene, il manifestava l'intenzione di rivenderlo dopo sei Pt_4
mesi ad un parente di loro (de "prendono la liquidità e si levano di c…”). La CP_9
consapevolezza da parte de del carattere predatorio dell'operazione posta in Pt_4
essere nei confronti de emerge in maniera indiscutibile dalla conversazione CP_9
n. 2260 del 7 aprile 2004 nel corso della quale i riferiva di avere appreso dal Per_5
che i aveva manifestato perplessità in merito agli atti che gli erano Tes_1 CP_9
stati fatti firmare ed il suo timore di essere stato imbrogliato ed i ammetteva: Pt_4
"in una situazione del genere mi ingabbiano subito .... mi ingabbiano perché questa che noi si è fatto è una cosa un po' complicata aggiungendo che i aveva detto CP_9
di fidarsi de mentre temeva che i dovendo avere dei soldi, poteva Tes_1 Pt_4
13 avergli teso delle "trappole".
Per questi motivi
risulta del tutto inattendibile la ricostruzione dell'operazione effettuata dagli imputati che, nel corso delle indagini,
l'hanno qualificata come una sorta di operazione di solidarietà volta a consentire al la prosecuzione delle sue attività ed effettuata da loro per puro spirito di CP_9
disinteressata amicizia nel tentativo di consentirgli il recupero della situazione economica che lo vedeva gravemente compromesso. Essa, invece, risulta inserita con coerenza in un modus operandi gradualmente divenuto per il una vera e Pt_4
propria scelta di vita volta al conseguimento di profitti in modo illecito, laddove egli ne avesse, in ragione dell'attività professionale svolta, l'opportunità…”.
I.
3. Detta sentenza era riformata da questa Corte penale (sentenza di n.
4633/2016 del 23/12/2016), la quale dichiarava non doversi procedere a carico di e altro imputato per intervenuta prescrizione di tutti i reati loro ascritti e, fra Pt_4
essi dunque, anche per quello di usura nei confronti degli odierni appellanti. Sempre nella narrativa offerta, l'esito del giudizio di secondo grado condizionava,
inevitabilmente, anche le sorti del sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni (come visto disposto dal GIP Lucca in data 16/03/2005); esso, infatti, era revocato successivamente dal Tribunale di SA, in funzione di giudice dell'esecuzione, con provvedimento pronunciato in data 14/01/2019 che contestualmente delegava alla
G.d.F. di Lucca di eseguire presso la Conservatoria le necessarie volture ai fini delle restituzioni ed invitava quale mandataria del ONroparte_7
Co a coltivare le sue istanze esecutive dinanzi al giudice civile competente. A quel
Co punto, era dato inizio alla procedura esecutiva. Preventivamente notificava dapprima atto di precetto per alcune rate rimaste insolute e, successivamente, avviava la procedura di esecuzione forzata immobiliare n.115/2020 dinanzi al Tribunale di
Lucca, avente ad oggetto l'immobile dei Successivamente alla CP_21
Co instaurazione della procedura esecutiva, stipulava con la società ONroparte_2
(d'ora in poi, soltanto ”) un contratto di cessione di crediti, fra cui quello CP_2
oggetto di lite. Successivamente, quest'ultima conferiva procura speciale a
[...]
ON (d'ora in poi, soltanto ), affinché recuperasse, sia ONroparte_4
14 giudizialmente che stragiudizialmente i crediti di cui era divenuta titolare. Tra i
Co suddetti era ricompreso il credito azionato, in origine, dalla nella esecuzione immobiliare n. 115/2020.
I.
4. e proponevano, così, opposizione di terzo all'esecuzione CP_9 Pt_1
Co immobiliare dinanzi al medesimo Tribunale di Lucca, citando
[...]
ON
, nonché e ONroparte_7 CP_2 CP_3 CP_23
[...]
. Chiedevano, in via preliminare, la sospensione della ONroparte_24
predetta esecuzione e, nel merito – sostanzialmente – le conclusioni di cui anche in questa sede, vale a dire: a) l'accertamento del loro diritto di proprietà sull'immobile,
visto che l'immobile oggetto di pignoramento risultava formalmente intestato alla
ON b) la dichiarazione di nullità, ai sensi dell'art.1418 c.c. di tutti gli atti negoziali compiuti nel 2004 dal e complici, ai loro danni. La declaratoria di nullità Pt_4
avrebbe dovuto travolgere anche il contratto di mutuo fondiario e la relativa iscrizione d'ipoteca, di cui chiedevano, peraltro, la cancellazione;
nonché, c) la condanna al risarcimento di tutti i danni loro occorsi, patrimoniali e non, nonché la condanna al pagamento delle spese di lite. Secondo i terzi opponenti, infatti, proprio attraverso la complessa operazione negoziale posta in essere da e sodali ai loro danni, si Pt_4
era consumato il delitto di usura. Il Giudice dell'esecuzione, nella fase cautelare, con provvedimento del 05/02/2022 rigettava l'istanza di sospensione, fissando termine al
31/03/2022 per l'introduzione della fase di merito. Alla stessa conclusione perveniva
Co anche il Collegio, investito del reclamo. Nel giudizio di primo grado si costituivano e la società cessionaria del credito, per il tramite delle loro rispettive CP_2
mandatarie ( e la , le quali ONroparte_7 ONroparte_25
avversavano in fatto e in diritto la pretesa attorea. Le altre parti restavano contumaci.
La causa era istruita a mezzo produzioni documentali ed in esito, ex art 281 sexies c.p.c., era decisa a seguito di discussione orale.
II. La sentenza di primo grado. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Lucca così concludeva: “…respinge la domanda;
condanna gli attori a rifondere ai convenuti costituiti le spese di lite, che liquida, quanto ONroparte_1 [...]
[...] in € 10.000 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ONroparte_26
e Iva di legge, quanto in € 10.000 per compenso CP_2 ONroparte_3
del difensore, oltre spese generali, cap e Iva di legge”. Osservava il Giudice, in succinta motivazione che si riporta per esteso, quanto segue: “…Secondo la stessa prospettazione attorea, in questione è un prestito usurario, del quale sarebbe stata vittima la propria famiglia, con conseguente vendita dell'immobile rivendicato, strumentalmente finalizzata a far sì che il soggetto, il quale aveva prestato il denaro ad interesse usurario, potesse recuperare tale capitale, unitamente agli illeciti interessi pattuiti. Di questo trattandosi, appare evidente che la nullità asserita dagli attori non sussiste. La vendita di un immobile al fine di pagare un debito è infatti pienamente lecita e non diventa illecita in ragione del fatto che il debito sia usurario. La nullità
(per ciò che qui rileva) dipende infatti unicamente dall'illegittimità dell'oggetto oppure della causa del contratto e la predetta vendita, in sé, non solo non ha, com'è ovvio, un oggetto illecito, ma non ha neppure una causa illecita, dato che la causa della vendita, di qualunque vendita, è, la cessione della proprietà di un bene dietro il pagamento di un corrispettivo. Né, si aggiunga, basta far riferimento all'intera sequenza negoziale anziché al singolo negozio per mutare tale conclusione. In questione è infatti comunque la vendita di un bene al fine di far fronte ad un debito, cosa come detto del tutto lecita. Tale non è, ovviamente, la pattuizione di interessi usurari, ma da tale punto di vista, l'illiceità risiede già tutta nella relativa pattuizione, senza che i successivi sviluppi aggiungano nulla a tale illiceità e senza dunque che essi, proprio per tale motivo, possano venirne coinvolti. Quanto precede non significa, si noti, che l'inserirsi della vendita in un meccanismo quale quello allegato dagli attori sia tout court irrilevante. Esso rileva tuttavia diversamente, vale a dire, a seconda dei casi, o sotto il profilo della rescissione (laddove fra le controprestazioni sussista un eccessivo squilibrio, oltre alle altre condizioni di legge) oppure sotto quello dell'annullamento (laddove la vendita sia stata posta in essere per errore, violenza o dolo). Posto però che la domanda degli attori fa riferimento unicamente alla nullità e non anche agli altri istituti in questione, è evidente che essa, vuoi come opposizione
16 di terzo all'esecuzione, vuoi come domanda di nullità e come rivendicazione, vuoi infine come domanda di danni nei confronti del creditore procedente (a carico del quale non si vede del resto quale illecito potrebbe ipotizzarsi, non essendo stata dimostrata alcuna sua partecipazione al disegno criminoso de non può che Pt_4
essere respinta. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza…”.
III. Il giudizio di appello. In questa sede, appellavano la sentenza Parte_1
e chiedendone l'integrale riforma. In via
[...] Parte_2 Parte_3
preliminare, chiedevano la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, deducendo tanto il fumus boni iuris (da individuarsi nella più che probabile fondatezza della pretesa), che il periculum in mora (ravvisato nel pregiudizio grave ed irreparabile conseguente alla condanna alle spese di giudizio).
Con riferimento alle censure mosse alla sentenza di primo grado, lamentavano i seguenti specifici motivi: 1) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva respinto la domanda di nullità della sequenza negoziale. Secondo gli odierni appellanti, il Giudice di prime cure errava nel ritenere lecita la vendita dell'immobile al fine di far fronte ad un debito usurario semplicemente perché era stato impiegato il contratto tipico di compravendita. Una corretta disamina dell'intera e complessa vicenda negoziale da parte del giudice di primo grado, unitamente alla valorizzazione del collegamento negoziale sussistente tra le varie operazioni negoziali poste in essere dal e i suoi sodali ai danni degli odierni appellanti, avrebbe consentito al Pt_4
Tribunale di dichiarare nulla la vendita dell'immobile pignorato, perché in contrasto con norma imperativa di legge. In altre parole, tutti i trasferimenti operati nel 2004
sarebbero stati strumentali alla commissione del reato di usura, disciplinato dall'art. 644 c.p. e dunque, nulli per violazione di norma imperativa di legge, ex art. 1418, comma 1, c.c. Per questo motivo, la sentenza di primo grado era erronea e andava riformata. 2) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che fosse onere dei comparenti dimostrare la partecipazione della o di alcuni suoi CP_15
esponenti nella commissione del reato. Il giudice di prime cure errava anche nel
Co ritenere immune da censure il comportamento del creditore procedente e, con
17 esso, della sua cessionaria, per non aver posto in essere tutta una serie di verifiche preliminari imposte dalla normativa antiriciclaggio e prima ancora, dalle Istruzioni
della Banca d'Italia dirette agli istituti di credito, volte a scongiurare la strumentalità delle somme date a mutuo ad impieghi illeciti. Secondo gli appellanti, due gli errori compiuti dal giudice di prime cure: 1) in diritto, in quanto il Tribunale ha addossato agli odierni appellanti l'onere di dimostrare il coinvolgimento della Banca al disegno criminale del e sodali (onere che andava assolto, invece, dalla Banca); 2) in Pt_4
fatto, poiché, unitamente alla considerazione di cui al punto precedente, la non CP_15
avrebbe dimostrato di aver agito in buona fede e di versare, pertanto, in una situazione di affidamento incolpevole circa la destinazione delle somme mutuate ad impieghi illeciti. Deducevano, ancora, che macroscopiche irregolarità, compiutamente descritte in atto d'appello, erano emerse dalla pratica del finanziamento e avrebbero suggerito un atteggiamento “prudenziale” della al fine di scongiurare il pericolo che CP_15
l'importo dato a mutuo venisse impiegato per fini illeciti. In conclusione, secondo gli appellanti occorreva che fosse la a provare di versare in uno stato di buona fede CP_15
e/o affidamento incolpevole nella erogazione del finanziamento, onere che non sarebbe stato da essa adeguatamente assolto (nessuna produzione documentale sarebbe stata dedotta in giudizio a comprova di siffatto stato soggettivo), al fine di vedere salve le proprie ragioni di credito e di opporre validamente l'ipoteca agli appellanti. Anche
sotto questo profilo la sentenza era erronea ed andava, di conseguenza, riformata. 3)
Erroneità della sentenza nel regolamento delle spese. Ingiusto, infine, secondo gli odierni appellanti, anche il capo della sentenza relativo alla loro condanna al pagamento delle spese di giudizio per quanto sopra chiarito. Concludevano come in
Co epigrafe. Si costituivano nel giudizio d'appello e e, per essa, CP_2 CP_3
contestando la narrativa di controparte e resistendo al gravame di cui chiedevano la reiezione con le conclusioni come in epigrafe riportate. Nella contumacia degli
ON Con appellati la causa era ONroparte_7 CP_23
istruita esclusivamente con produzioni documentali e quindi era riservata in decisione
18 previa concessione dei termini massimi di legge per lo scambio delle memorie conclusionali e delle repliche.
IV. La sopravvenuta aggiudicazione del bene. Pregiudizialmente è da rilevare che gli appellanti in sede di comparsa conclusionale, osservavano come “…il dato rilevante è che, purtroppo, all'ultima asta tenutasi il 30/7/2024 (dopo che la presente causa era già stata trattenuta in decisione all'udienza del 16/7/2024), sembra che il bene sia stato aggiudicato a terzi al prezzo di € 99.000,00 come da esito che si allega
(doc. 57) concretizzandosi così il pericolo che i comparenti lamentavano per cui si insiste per l'accoglimento anche di tale domanda [ndr: “…condanna generica dei creditori procedenti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dai comparenti a causa dell'esecuzione immobiliare illegittimamente instaurata e/o proseguita…”] riservandosi di quantificare il danno in separato giudizio precisando fin d'ora di aver comunque trascritto la propria domanda in data 13/6/2022 (v. dc.
19bis) (e cioè prima dell'aggiudicazione) per cui si riservano tutte le azioni contro l'aggiudicatario ai sensi di Cass. n. 19761/20121, tuttavia con notevole dispendio di costi, tempi ed energie. …”. Ritiene la Corte, in assenza di dati certi che assicurino l'avvenuto trasferimento del bene all'aggiudicatario, che l'opposizione sia ancora procedibile. Del resto, la Suprema Corte, precisa che la fase della vendita forzata inizia dopo l'ordinanza che ne stabilisce le modalità e la data, per concludersi con il provvedimento di trasferimento coattivo del bene che segue l'aggiudicazione.
Pertanto, il termine finale per proporre l'opposizione all'esecuzione da parte del terzo che pretenda di avere la proprietà dei beni pignorati è costituito non dal momento in cui si dispone la vendita o l'assegnazione (secondo il tenore letterale dell'art. 619, primo comma, cod. proc. civ.), bensì da quello in cui, con la realizzazione di tali atti,
giunge a compimento l'intero iter espropriativo, onde l'opposizione è ammessa anche dopo l'aggiudicazione dell'immobile, fino a quando non sia intervenuto il decreto di trasferimento, rispetto al quale gli atti precedenti assumono funzione meramente preparatoria (cfr. Cassazione civile, Sezione III, 04/04/2013 n. 8205).
19 V. Il merito. L'appello è infondato e deve, pertanto, essere respinto, con conseguente conferma della sentenza appellata, seppure con motivazione parzialmente difforme. I singoli motivi di merito, in quanto tra loro legati da stretta connessione logica possono essere trattati unitariamente.
V.
1. Vale premettere, innanzitutto, sulla natura e gli effetti dell'azione proposta,
che il giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione si configura come un'azione di accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione in rapporto al suo oggetto e di fronte al diritto vantato dal terzo, senza involgere un'azione di revindica o di accertamento della proprietà o di altro diritto reale in senso tecnico e con attitudine al giudicato esterno erga omnes. In altri termini, come sottolineato ancora recentemente dalla
Suprema Corte, il terzo che promuove la controversia ex art. 619 c.p.c. fa valere una situazione giuridica soggettiva sul bene giuridico staggito asseritamente prevalente rispetto al diritto del creditore procedente di soddisfarsi, allo scopo di impedire l'aggressione esecutiva della res;
consegue che la sentenza che decide l'opposizione fa stato unicamente in ordine alla assoggettabilità o meno ad espropriazione dei beni pignorati, statuendo circa la sussistenza della situazione vantata dal terzo soltanto in via incidentale e con efficacia endoprocedimentale limitata alla specifica procedura esecutiva (Cassazione civile, Sezione III, Ordinanza n. 3846 del 08/02/2023 in motivazione e altra giurisprudenza ivi citata). In tale ultimo senso deve pertanto essere riqualificata la domanda proposta dagli appellanti, già attori in primo grado.
V.
2. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie resta comunque la verifica della sussistenza del diritto poziore in capo agli odierni appellanti, opponibile alla procedente ed idoneo – dunque – a “paralizzare” l'espropriazione in corso. CP_15
Vale osservare innanzitutto, allo scopo, che nel caso di specie anche la sentenza di primo grado, sopra riportata pressoché per esteso in riferimento agli snodi motivazionali attinenti alle imputazioni che ci concernono, non esplicita alcun riferimento ad una compartecipazione dolosa dell'Istituto bancario procedente alla vicenda usuraria al fine di potersi assicurare i profitti relativi. Né le indicazioni rese in
Co sentenza circa la telefonata tra e dipendente del – peraltro relativo al Pt_4
20 periodo precedente ove erano in questione esclusivamente assegni – paiono sufficienti all'uopo: “…Analoghi argomenti il utilizzava (telefonata nr. 1475 del Pt_4
26/03/'04 MT 42/04) con tale de di LI (altro Persona_8 ONroparte_1
istituto ove erano stati tratti gli assegni consegnati al , con il quale così si CP_9
esprimeva: "…secondo lui è arrivato, infatti gli sta facendo già insieme Tes_1
hanno già preparato l'atti dal notaio per martedì tutte nuove società e... partono altre due nuove società... e che lo stanno ...proprio controllando in tutto e per tutto".
Quanto, poi, all'operazione di mutuo contratto dalla "MI Costruzioni
R.D.C. Srl" con i fornendo a garanzia l'immobile che era stato di ONroparte_1
proprietà della famigli è emerso dalle dichiarazioni rese proprio da CP_9 Pt_2
che a lui fu tornata la somma di euro 130.000 corrispondente all'entità del
[...]
mutuo che egli sapeva essere stato concesso. In realtà l'importo effettivamente richiesto ed ottenuto era di circa 195.000 Euro. Da ciò deriva che la differenza fu trattenuta da con l'evidente complicità d Parte_4 Persona_2 [...]
soci della MI Costruzioni…”. Tale ultima ONroparte_13
affermazione del Tribunale penale circa il “ritorno” al di parte del denaro CP_9
mutuato è per la verità contestata da quest'ultimo e valutata alla stregua di errore motivazionale – di “svista”, per la precisione – del giudicante penale (“…La sentenza del Tribunale di SA è infatti manifestamente errata laddove afferma che sarebbe emerso “…dalle dichiarazioni rese proprio da che a lui fu tornata Parte_2
la somma di euro 130.000 corrispondente all'entità del mutuo che egli sapeva essere stato concesso”. Il sig infatti, non ha mai reso alcuna dichiarazione Parte_2
in tal senso, né ha mai ricevuto i denari. Si sono prodotti tutti i verbali d'udienza del processo penale svoltosi davanti al Tribunale di SA in cui non c'è traccia di dichiarazioni rilasciate de (v. dc. 56) per cui è evidente che quanto affermato CP_9
dal Tribunale è il frutto di una svista. …”). La circostanza non pare contestabile, in questa sede, nella sua essenza, ma come non è in ogni caso dirimente per la lite che ci occupa.
21 V.
3. Resta, invece, un dato oggettivo, vale a dire che l'istituto bancario, creditore procedente, non è direttamente reo di usura né acquirente del bene che ne costituisce il profitto, bensì esclusivamente ente – terzo – che ebbe a concedere un mutuo
ON ipotecario alla acquirente del bene dal genero delle vittime, l'odierno appellato a sua volta primo avente causa dagli odierni appellanti nella catenza ONroparte_5
negoziale a ritroso ricostruita: non può in altri termini essere imputata all' una Pt_6
vicenda anteatta quale la catena di compravendite tra le vittime e terzi, rispetto alla vicenda processuale, affatto distinta, che lega la creditrice munita di privilegio, CP_15
alla società debitrice mutuataria inadempiente, tenuto soprattutto conto che da un lato fu accesa ipoteca a garanzia del mutuo e dall'altro lato che la somma che ne costituiva oggetto fu effettivamente erogata dalla e dunque legittimamente dalla stessa CP_15
richiesta con l'espropriazione in corso, il tutto – come sopra anticipato – anche a non volere dare credito all'affermazione contenuta in sentenza circa lo storno di gran parte
ON delle somme mutuate da n favore dello stesso CP_9
V.
4. Concludendo, sulla base di quanto sopra accertato, non sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore degli appellanti – seppure incidenter tantum e ai soli fini di impedire l'aggressione esecutiva della res – di una situazione giuridica soggettiva sul bene giuridico espropriato da riconoscersi prevalente rispetto al diritto di soddisfarsi del creditore procedente, munito di ipoteca e in buona fede (in quanto – si ripete – non coinvolto nella catena usuraria). Certamente suggestive, alla stregua delle osservazioni svolte dal Tribunale penale di SA – e sopra riportate – le argomentazioni difensive in ordine al riconoscimento dello stato soggettivo doloso di compartecipazione al reato della Banca che avrebbe erogato il mutuo in carenza dei presupposti e comunque senza l'opportuna cautela, ma per la verità non risultano provati – piuttosto – i presupposti della compartecipazione dolosa: è fatto pacifico che la somma costituente l'oggetto del mutuo fu effettivamente versata dalla banca alla società mentre non è prova, neppure indizio emerso dalla sentenza in atti, che la Banca abbia tratto un ingiusto profitto dal mutuo erogato né che essa stessa – neppure per la verità singoli dipendenti a titolo esclusivamente personale – abbiano ricevuto denaro
22 o altra utilità per l'erogazione ritenuta “anomala” del credito ipotecario. Del resto, a quanto consta, non fu svolto alcun controllo tecnico contabile a carico della banca,
nessun illecito fu riscontrato nell'operato della medesima e nessun dipendente di essa fu tratto a giudizio penale né indagato per il concorso nell'usura che ci occupa o,
comunque, in altro reato collegato. Addirittura, da ritenersi ai limiti dell'inammissibilità – invece – la domanda di condanna generica al risarcimento del danno proposta dagli appellanti nei confronti del creditore procedente nell'ambito del presente giudizio. Attesa la carenza di attitudine al giudicato in ordine alle altre domande (nullità negoziali e rivendica), essa non può che essere avanzata in separato e distinto giudizio allorquando i fatti costitutivi del diritto al risarcimento saranno pienamente conosciuti dal giudice investito.
V. Spese di lite. Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo scaglione relativo a cause di valore indeterminabile (atteso il cumulo di domande) e con parametro ancorato al minimo attesa l'assenza di ulteriore attività istruttoria e la medesimezza delle articolazioni difensive già svolte.
-
PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla presente causa di appello proposta da Parte_1 Parte_2
e nei confronti di in persona del
[...] Parte_3 ONroparte_1
legale rappresentante pro tempore e nei confronti di e per essa, ONroparte_2
e nei confronti di e di ONroparte_3 CP_5
e ONroparte_6 ONroparte_8
, in persona del Direttore in carica, avverso la sentenza del Tribunale
[...]
di Lucca n. 23/23 del 11/01/2023 così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna Parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in favore di ciascuna delle Parti appellate costituite in complessivi € 7.160,00= oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
23 3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n.
115/2002 in materia di spese di giustizia;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate, ai sensi dell'art. 52 del d.lvo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 26.02.2025
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
Leonardo Scionti Isabella Mariani
24