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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 625/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 625 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
Parte_2
Parte_3
assistiti e difesi dagli avv. Pasquale Maria Crupi e Salvatore Graci
- appellanti -
E
CP_1
assistita e difesa dagli avv. Massimo Buccioni e Gloria Cavalli - appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, Parte_1 Parte_2 e Parte_3
esponevano:
che erano stati assunti dalla Pt_4 con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e inquadrati
Comparto Pubblici Esercizi (Ristorazione Collettiva), con mansioni dinel livello 6S del CCNL Turismo
"Addetto al servizio mensa" e applicati nell'appalto svolto dalla detta impresa presso l'Ospedale San Giovanni
di Roma;
che, con comunicazione del 1° novembre 2019, la Pt_4 aveva variato la durata della prestazione lavorativa, con decorrenza dal 1° novembre 2021, aumentando l'orario di lavoro a tempo pieno a 40 ore settimanali;
che dal 1° maggio 2021 La Controparte_2 (d'ora in avanti, CP_2 ) era subentrata nell'appalto presso il detto Ospedale;
che, in violazione della normativa contrattuale relativa ai cambi di appalto nel settore Turismo - Pubblici
Esercizi - Ristorazione collettiva, la CP_2 li aveva assunti con inquadramento al livello 6s con qualifica di operaio e mansioni di "Addetto ai servizi mensa", con orario di lavoro di 32,56 ore settimanali, svolte dal lunedì alla domenica, in turni così articolati: 6:00-11:56; 7:30-13:26; 9:00-14:56; 10:30-16:26; 12:00-17:56;
13:30-19:26; 14:15-2:11; 15:20:56; 16:04-22:00; con inclusa una pausa per la consumazione del pasto della durata di 30 minuti;
che pur rivendicando l'integrale applicazione della normativa contrattuale che impone il passaggio alle dipendenze della società subentrante alle condizioni contrattuali in essere con la uscente>>, avevano sottoscritto il contratto individuale di lavoro con riserva;
che in applicazione della fonte collettiva (artt. 225 e 227 CCNL), la CP_2 avrebbe dovuto assumerli con il medesimo livello e con il medesimo orario posseduto dal lavoratore all'atto del cambio appalto;
che il mutamento dell'orario aveva determinato danni economici, alla professionalità, alla salute, inteso quale biologico ed alla vita di relazione;
che con atto dell'11 aprile 2022, la CP_1 aveva incorporato la società Parte_5
(d'ora in avanti, CP_2 ), ove essi prestavano servizio;
2. tanto esposto, rassegnavano le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assunto dalla resistente, quale società subentrata nella gestione dell'appalto relativo al servizio di distribuzione pasti presso l'ospedale San Camillo di Roma, a decorrere dal 1 maggio 2021 con qualifica di operaio ed inquadramento al livello 6s del CCNL Turismo
Pubblici Esercizi Ristorazione collettiva con orario di lavoro di 40 ore settimanali dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo a scalare ovvero con il diverso orario di lavoro stabilito secondo giustizia, con mantenimento dell'anzianità di servizio posseduta all'atto del passaggio;
b) Ed in conseguenza, accertare e dichiarare l'illegittimità del contratto di assunzione tra il ricorrente e la resistente nella parte in cui prevede l'inquadramento del ricorrente al livello 6s e la riduzione unilaterale dell'orario di lavoro della parte ricorrente da 40 a 32.56 ore settimanali;
c) Per l'effetto, dichiarare, anche ai sensi dell'art. 2932 c.c. in essere tra la resistente e la ricorrente con decorrenza dal 1 maggio 2021, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con qualifica di operaio inquadramento al livello 6s del CCNL Turismo -
Pubblici Esercizi_Ristorazione collettiva con orario di lavoro di 40 ore settimanali dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo a scalare ovvero con il diverso orario di lavoro stabilito secondo giustizia e con mantenimento dell'anzianità di servizio posseduta all'atto del passaggio;
d) Condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, obbligata alla assunzione, a titolo di adempimento e/o risarcimento del danno al pagamento delle differenze retributive tra le retribuzioni spettanti dalla data del 1 maggio 2021 e quelle corrisposte. Con calcolo del danno da svalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sulle somme rivalutate ai sensi dell'art. 429 c.p.c.>>. Resisteva la CP_1.
3. Con sentenza n. 8080/2023 del 20 settembre 2023 il Tribunale di Roma rigettava i ricorsi.
Con ricorso del 18 marzo 2024 Parte_1 Parte_2 e
, Parte_3 interponevano appello.
La VI resisteva.
5. Nel corso dell'udienza del 26 marzo 2025 le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione, con cui hanno definito transattivamente la controversia anche con riferimento alla regolamentazione delle spese del giudizio.
Pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere sulle domande proposte da Parte_1
Parte_2 e Parte_3 con gli originari ricorsi anche in ordine alle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2 e
Parte_3 nei confronti della CP_1 avverso la sentenza n. 8080/2023 del 20 settembre 2023
del Tribunale del lavoro di Roma, così provvede in riforma di detta sentenza:
dichiara cessata la materia del contendere sulle domande proposte da Parte_1 Parte_2
e Parte_3 con gli originari ricorsi anche in ordine alle spese del doppio grado del giudizio.
Roma, 26 marzo 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 625 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
Parte_2
Parte_3
assistiti e difesi dagli avv. Pasquale Maria Crupi e Salvatore Graci
- appellanti -
E
CP_1
assistita e difesa dagli avv. Massimo Buccioni e Gloria Cavalli - appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, Parte_1 Parte_2 e Parte_3
esponevano:
che erano stati assunti dalla Pt_4 con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e inquadrati
Comparto Pubblici Esercizi (Ristorazione Collettiva), con mansioni dinel livello 6S del CCNL Turismo
"Addetto al servizio mensa" e applicati nell'appalto svolto dalla detta impresa presso l'Ospedale San Giovanni
di Roma;
che, con comunicazione del 1° novembre 2019, la Pt_4 aveva variato la durata della prestazione lavorativa, con decorrenza dal 1° novembre 2021, aumentando l'orario di lavoro a tempo pieno a 40 ore settimanali;
che dal 1° maggio 2021 La Controparte_2 (d'ora in avanti, CP_2 ) era subentrata nell'appalto presso il detto Ospedale;
che, in violazione della normativa contrattuale relativa ai cambi di appalto nel settore Turismo - Pubblici
Esercizi - Ristorazione collettiva, la CP_2 li aveva assunti con inquadramento al livello 6s con qualifica di operaio e mansioni di "Addetto ai servizi mensa", con orario di lavoro di 32,56 ore settimanali, svolte dal lunedì alla domenica, in turni così articolati: 6:00-11:56; 7:30-13:26; 9:00-14:56; 10:30-16:26; 12:00-17:56;
13:30-19:26; 14:15-2:11; 15:20:56; 16:04-22:00; con inclusa una pausa per la consumazione del pasto della durata di 30 minuti;
che pur rivendicando l'integrale applicazione della normativa contrattuale che impone il passaggio alle dipendenze della società subentrante alle condizioni contrattuali in essere con la uscente>>, avevano sottoscritto il contratto individuale di lavoro con riserva;
che in applicazione della fonte collettiva (artt. 225 e 227 CCNL), la CP_2 avrebbe dovuto assumerli con il medesimo livello e con il medesimo orario posseduto dal lavoratore all'atto del cambio appalto;
che il mutamento dell'orario aveva determinato danni economici, alla professionalità, alla salute, inteso quale biologico ed alla vita di relazione;
che con atto dell'11 aprile 2022, la CP_1 aveva incorporato la società Parte_5
(d'ora in avanti, CP_2 ), ove essi prestavano servizio;
2. tanto esposto, rassegnavano le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assunto dalla resistente, quale società subentrata nella gestione dell'appalto relativo al servizio di distribuzione pasti presso l'ospedale San Camillo di Roma, a decorrere dal 1 maggio 2021 con qualifica di operaio ed inquadramento al livello 6s del CCNL Turismo
Pubblici Esercizi Ristorazione collettiva con orario di lavoro di 40 ore settimanali dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo a scalare ovvero con il diverso orario di lavoro stabilito secondo giustizia, con mantenimento dell'anzianità di servizio posseduta all'atto del passaggio;
b) Ed in conseguenza, accertare e dichiarare l'illegittimità del contratto di assunzione tra il ricorrente e la resistente nella parte in cui prevede l'inquadramento del ricorrente al livello 6s e la riduzione unilaterale dell'orario di lavoro della parte ricorrente da 40 a 32.56 ore settimanali;
c) Per l'effetto, dichiarare, anche ai sensi dell'art. 2932 c.c. in essere tra la resistente e la ricorrente con decorrenza dal 1 maggio 2021, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con qualifica di operaio inquadramento al livello 6s del CCNL Turismo -
Pubblici Esercizi_Ristorazione collettiva con orario di lavoro di 40 ore settimanali dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo a scalare ovvero con il diverso orario di lavoro stabilito secondo giustizia e con mantenimento dell'anzianità di servizio posseduta all'atto del passaggio;
d) Condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, obbligata alla assunzione, a titolo di adempimento e/o risarcimento del danno al pagamento delle differenze retributive tra le retribuzioni spettanti dalla data del 1 maggio 2021 e quelle corrisposte. Con calcolo del danno da svalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sulle somme rivalutate ai sensi dell'art. 429 c.p.c.>>. Resisteva la CP_1.
3. Con sentenza n. 8080/2023 del 20 settembre 2023 il Tribunale di Roma rigettava i ricorsi.
Con ricorso del 18 marzo 2024 Parte_1 Parte_2 e
, Parte_3 interponevano appello.
La VI resisteva.
5. Nel corso dell'udienza del 26 marzo 2025 le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione, con cui hanno definito transattivamente la controversia anche con riferimento alla regolamentazione delle spese del giudizio.
Pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere sulle domande proposte da Parte_1
Parte_2 e Parte_3 con gli originari ricorsi anche in ordine alle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2 e
Parte_3 nei confronti della CP_1 avverso la sentenza n. 8080/2023 del 20 settembre 2023
del Tribunale del lavoro di Roma, così provvede in riforma di detta sentenza:
dichiara cessata la materia del contendere sulle domande proposte da Parte_1 Parte_2
e Parte_3 con gli originari ricorsi anche in ordine alle spese del doppio grado del giudizio.
Roma, 26 marzo 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis