Articolo 1 della Legge 6 ottobre 1953, n. 823
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20 novembre 1953
Art. 1. Articolo unico.

Il termine stabilito con la legge 10 agosto 1950, numero 665 , per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322 , e successive modificazioni e integrazioni, e' prorogato al 30 giugno 1955.
La presente legge ha effetto dal 10 luglio 1953.

Entrata in vigore il 20 novembre 1953