Art. 1. Articolo unico.
Il termine stabilito con la legge 10 agosto 1950, numero 665 , per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322 , e successive modificazioni e integrazioni, e' prorogato al 30 giugno 1955.
La presente legge ha effetto dal 10 luglio 1953.
Il termine stabilito con la legge 10 agosto 1950, numero 665 , per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322 , e successive modificazioni e integrazioni, e' prorogato al 30 giugno 1955.
La presente legge ha effetto dal 10 luglio 1953.