Sentenza 5 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 05/10/2023, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/10/2023
N. 00714/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00322/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 322 del 2021, proposto da
TO IS, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Ciro Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Corpo della Polizia Penitenziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23;
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Furcas, Stefania Sotgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Laura Furcas in Cagliari, via Delitala 2;
per la declaratoria
del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. n. 387/1987 e dell'art. 21 della Legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Corpo della Polizia Penitenziaria e dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha agito in giudizio per l’accertamento del diritto alla riliquidazione del Trattamento di Fine Servizio con applicazione delle maggiorazioni di cui all’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, convertito in Legge n. 472/1987, oltre accessori di legge.
In fatto ha allegato: “ L’odierno ricorrente è entrato a far parte delle forze dell’ordine, segnatamente nella Polizia Penitenziaria, in data 14 febbraio 1981, Corpo in cui ha prestato servizio con le mansioni di Ispettore Superiore S.C. sino al pensionamento. In particolare, il ricorrente è andato in quiescenza a domanda maturando il diritto alla pensione dal 4 gennaio 2017. Come si evince dal Modello SM5007 elaborato dalla direzione provinciale di Cagliari dell’I.N.P.S. il 14 febbraio 2017 (prot. 1700.14/02/2017.0037980) lo stesso, avendo compiuto il 55 esimo anno di età nell’anno solare del pensionamento (4 febbraio 2017) e avendo maturato ai fini pensionistici 42 anni di servizio utile alla data del collocamento in quiescenza, era in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987 e dell’art. 21 della L. n. 232/1990 ai fini del computo dei sei scatti stipendiali nel calcolo dell’indennità di buona uscita; Sennonché il ricorrente, essendo in possesso dei superiori requisiti anagrafici e di carriera, in sede di determinazione del trattamento di fine servizio avrebbe avuto diritto al riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, consistenti nel computo di sei scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio. La predetta previsione normativa, come innovata dall’articolo 21 della L. n.232/1990, ai commi 1 e 2, prevede, difatti “1.Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2,commi 5, 6 e 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto. 2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990». Ciononostante, in sede di liquidazione del trattamento di fine servizio del ricorrente la competente direzione provinciale dell’I.N.P.S. non ha inteso computare allo stesso il beneficio summenzionato. Tale circostanza, appurata mediante l’analisi del prospetto di liquidazione del TFS, ha indotto il ricorrente ad avanzare, in data 5 marzo 2021, alla competente direzione provinciale I.N.P.S. apposita istanza di ricalcolo della propria indennità di buonuscita ai fini del computo dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. n. 387/1987. Allo spirare del termine di 30 gg decorrenti dalla ricezione dell’istanza di ricalcolo suddetta, l’istituto previdenziale nulla ha risposto, costituendo ed integrando in tal modo il c.d. silenzio rifiuto/diniego. Sicché, al fine di verificare la legittimità della propria pretesa il ricorrente si è avvalso della consulenza specialistica della Dott.ssa Giorgia Mongiovì, Consulente del Lavoro che, dopo aver analizzato i documenti di calcolo del TFS del ricorrente, ha rilevato che in sede di liquidazione della buonuscita il beneficio di cui trattasi non è stato evidentemente computato. Peraltro, l’attuale posizione di parte ricorrente viene puntualmente smentita dalla previsione normativa che istituisce e disciplina l’istituto in parola e che, come s’è anticipato, al secondo comma riconosce la spettanza dei c.d. sei scatti stipendiali anche «al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile »”.
In diritto ha affermato l’illegittimità della decisione adottata dall’Amministrazione per violazione dell’art. 6bis del D.L. n. 387 del 1987, essendo egli in possesso di entrambi i requisiti ivi previsti (il requisito anagrafico di almeno 55 anni di età al momento del collocamento a riposo e quello contributivo di oltre 35 anni di anzianità utile).
Quindi, la fattispecie in esame sarebbe sovrapponibile a quella esaminata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1231/2019, nella quale sono state superate tutte le eccezioni sollevate dall’Amministrazione, riconoscendo la maggiorazione invocata da parte ricorrente.
Il Ministero della Giustizia si è costituito eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo la materia in discussione di competenza esclusiva dell’Ente previdenziale, il quale è chiamato a decidere autonomamente su ogni questione riguardante la corresponsione dei sei scatti stipendiali richiesti; nel merito il Ministero ha comunque contestato la fondatezza della pretesa di parte ricorrente.
L’Inps (ex gestione INPDAP), si è costituito contestando l’avversa pretesa e chiedendo quindi il rigetto dell’impugnazione.
All’udienza del 4 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, condividendo il Collegio la recente giurisprudenza in materia secondo cui: “ Solo l'ente previdenziale è titolare della competenza a calcolare, liquidare e corrispondere il trattamento di fine servizio, a nulla rilevando che, ai fini della sua quantificazione, esso si avvalga di atti formati dall'amministrazione di provenienza del dipendente, i quali non assumono rilevanza esterna (Consiglio Stato, sez. IV, 21 giugno 2007, n. 3365). Parimenti non hanno rilievo, in questa sede, le qualifiche di ordinatore primario o secondario della spesa, dovendosi guardare unicamente alla qualità di obbligato alla quantificazione ed erogazione del beneficio. Trattandosi, dunque, di pretesa azionabile solo nei confronti dell'INPS, il Ministero deve considerarsi estraneo all'accertamento domandato nel presente giudizio. La questione è correttamente inquadrabile nel difetto di legittimazione passiva (e non attiene invece al merito della controversia), giacché investe il piano della prospettazione dei fatti costitutivi della posizione giuridica azionata, come operata dalla parte ricorrente, e in particolare il profilo relativo alla corrispondenza tra le parti del rapporto giuridico sostanziale e le parti del rapporto processuale (Cass. Civ., S.U., 16 febbraio 2016, n. 2951). Dall'accertamento del difetto di legittimazione passiva del Ministero deriva l'inammissibilità della domanda nei suoi confronti, per difetto di una condizione dell'azione (cfr. Cass. Civ, Sez. III, 29 aprile 2015, n. 8693 ” (vedi T.A.R. Trieste, n. 401 del 2020, TAR Toscana, n. 738 del 2022, TAR Roma, n. 11398 del 2022).
Nei confronti dell’Inps il ricorso va invece accolto, non ravvisando il Collegio ragioni per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, fatto proprio anche da questo Tribunale con la sentenza n. 686 del 2023 le cui motivazioni si riportano integralmente: “ 1. Con il ricorso in esame il ricorrente, già appartenente al corpo della Guardia di Finanza, chiede, ai fini della riliquidazione del Trattamento di Fine Servizio, l’applicazione dell’art.6 bis D.L.387/1987 che così recita testualmente: “Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”. 2. L’applicabilità dell’art.6 bis DL n. 387/87 e successive modifiche al personale del comparto statale collocato in quiescenza volontariamente, con requisito anagrafico dei 55 anni di età e di 35 anni di servizio utile, è stata oggetto di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale. 3. Le più recenti acquisizioni in materia, condivise dal Collegio, sono peraltro orami assestate nel senso di riconoscere la fondatezza della pretesa. 4. In proposito è sufficiente riportare per esteso le argomentazioni poste a fondamento della decisione adottata, su un caso analogo dal CGARS (n. 926 del 19 agosto 2022; conf., CGARS nn. 936, 1328 e 1331 del 2022 e 209 del 2023; Consiglio di Stato, II, n. 2888 del 2023, dal p. 10., cui a ogni buon conto si rinvia, anche ex art. 74 del c.p.a., e dalla sent. n. 3910 alla n. 3913 del 2023). Con la prima delle sentenze menzionate il CGARS ha osservato in maniera condivisibile quanto segue: “Con l’art. 13 della legge 10 dicembre 1973 n. 804 (poi abrogato dall’art. 2268 comma 1 n. 682 del d. lgs. 15 marzo 2010 n. 66, recante Codice dell’ordinamento militare) sono stati attribuiti ai generali ed ai colonnelli della Guardia di finanza nella posizione di “a disposizione”, all’atto della cessazione dal servizio, “sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante”, in luogo della promozione, soppressa dall’art. 1 della stessa legge, “ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buona uscita, in luogo della soppressa promozione alla vigilia”. Detto meccanismo è stato successivamente previsto a favore di tutti gli ufficiali con l’art. 32 comma 9-bis della legge 19 maggio 1986 n. 224 (poi abrogato dall'art. 67 comma 3 del d. lgs. 19 marzo 2001 n. 69) quale facoltà che gli stessi possono esercitare a determinate condizioni. In particolare essi possono chiedere, in luogo della promozione attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, l’attribuzione di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita (“A tutti gli ufficiali è data la facoltà di chiedere in luogo della promozione di cui al comma 6 l'attribuzione, dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita”). Ai sensi dell’art. 1 comma 15-bis del d.l. 16 settembre 1987 n. 379, introdotto dalla legge di conversione 14 novembre 1987 n. 468, come sostituito dall'art. 11 della legge 8 agosto 1990 n. 231, l’attribuzione di sei scatti pensionistici ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita viene estesa “ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati” ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso. Non è quindi compresa l’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda. L’art. 1 comma 15-bis d.l. n. 379/1987 è formalmente ancora in vigore perché non espressamente abrogato dal d.lgs. n. 66/2010. Tuttavia, il c.o.m. ha espressamente abrogato l’art. 11 l. n. 231/1990 che, come visto, ha sostituito l’art. 1 comma 15-bis d.l. n. 379/1987. Ora, si deve escludere che l’abrogazione di una disposizione che novella una precedente disposizione faccia rivivere la disposizione originaria. Per l’effetto, non può ritenersi che l’abrogazione dell'art. 11 legge n. 231/1990, che ha sostituito l’art. 1 comma 15-bis d.l. n. 379/1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione. Piuttosto, si deve ritenere che il c.o.m., nell’abrogare l’art. 11 legge n. 231/1990, abbia inteso abrogare anche l’art. 1 comma 15-bis d.l. n. 379/1987. Sicché non è più in vigore la norma contenuta nell’art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987, che limita l’applicazione dell’istituto de quo ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda. La reviviscenza infatti, richiamata dalla difesa dell’Inps a proposito della norma contenuta nell’art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987, in base alla quale una norma cronologicamente abrogata riprende a esplicare effetti al venir meno del fatto o dell’atto che ne ha determinato l’abrogazione, è istituto di carattere eccezionale. Secondo l’orientamento maggioritario la vigenza di una regolamentazione espressa da un atto normativo è fattore sufficiente a escludere, quantomeno per incompatibilità, che possa esserci spazio per il ripristino della normativa precedente sulla stessa materia, poiché in base al criterio cronologico l’interprete dovrà preferire sempre la norma più recente e, di conseguenza, considerare abrogata quella più antica. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione (ex pluribus, 11 aprile 1951 n. 855 e 8 giugno 1979, n. 3284, secondo cui “l’abrogazione legislativa opera soltanto dall’entrata in vigore del provvedimento che la contiene e, quindi, salvo che sia espressamente disposto, non ha effetto rispristinatorio delle norme precedenti che erano state a loro volta da esso abrogate”) e il Consiglio di Stato (ex pluribus, CGARS 16 ottobre 2012, n. 937, secondo cui nell’ordinamento italiano sussiste “il principio della non reviviscenza delle norme abrogate, a cui il legislatore può derogare soltanto in modo espresso”, oltre che Cons. St., sez. V, 9 dicembre 2004 n. 7899). Con sentenza n. 13 del 2012 la Corte costituzionale ha aderito all’orientamento maggioritario, ammettendo eccezionalmente la reviviscenza quando essa sia desumibile da una volontà certa e indiscutibile del legislatore, come nel caso di doppia mera abrogazione. Nel caso di specie, non può ritenersi che l’abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990, che ha sostituito l’art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione. L'art. 11 della legge n. 231/1990 è stato infatti abrogato dall'art. 2268 comma 1 n. 872) del c.o.m. Innanzitutto, la tecnica di produzione normativa di tipo codicistico osta di per sé alla reviviscenza di una norma esterna al codice, essendo connotata da un’aspirazione di completezza e sistematicità che non consente il rinvio ad altre disposizioni normative, recando al proprio interno le regole volte alla disciplina dell’intero settore cui si rivolgono. Si aggiunge che il Codice dell’ordinamento militare, nell’abrogare l’art. 11 della legge n. 231/1990 (per mezzo dell'art. 2268 comma 1 n. 872), ha altresì statuito quale disciplina applicare al trattamento di fine rapporto per mezzo dell’art. 1911 (su cui infra). Pertanto, difetta, nel caso di specie, la condizione minima per poter ritenere che l’abrogazione dell'art. 11 legge n. 231/1990, che ha sostituito l’art. 1 comma 15-bis d.l. n. 379/1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione, che si deve ritenere piuttosto abrogata anch’essa. Ritenuti abrogati l’art. 1, comma 15-bis d.l. n. 379/1987, ben si comprende perché l’art. 1911 comma 3 c.o.m. lasci fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987. L’istituto dell’attribuzione di sei scatti è stato esteso dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, modificato da ultimo dall’art. 21 comma 1 della legge n. 231/1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza, “al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate”. Detta previsione di legge è intervenuta in modo organico in merito all’istituto dell’attribuzione dei sei scatti contributivi ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’”indennità di buonuscita” al personale delle forze di polizia. L’introduzione della disciplina recata dall’art.6-bis del d.l. n. 387/1987 si accompagna infatti all’abrogazione delle previsioni di legge sopra citate, che per prime hanno introdotto l’istituto. Invero, come anticipato, l’art. 13 della legge n. 804/1973 è stato abrogato dall'art. 2268 comma 1 n. 682) del c.o.m., come modificato dal numero 7) della lettera p) del comma 1 dell'art. 9 del d. lgs. 24 febbraio 2012 n. 20, l’art. 32 comma 9-bis della legge n. 224/1986 è stato abrogato dall'art. 67 comma 3 del d. lgs. n. 69/2001 e l’art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987, così come sostituito dall'art. 11 della legge n. 231/1990, è stato abrogato (nei termini sopra illustrati) dall'art. 2268 comma 1 n. 872) del c.o.m. Quanto all’ambito di applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, delineata dall’art. 1 nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti del d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150, di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121. Quest’ultima norma, benché inserita nella legge n. 121 del 1981, recante “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”, è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del d.l. n. 387/1987, così potendosi utilizzare al fine di stabilire il portato della nozione di forze di polizia anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6-bis. Del resto il d.P.R. n. 150/1987 (di cui appunto è disposta l’estensione con l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987) si applica “al personale dei ruoli della Polizia di Stato” (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare. Sicché l’ambito di applicazione soggettivo della disposizione di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 comprende gli appartenenti alle forze di polizia aventi qualifiche equiparate a quelle citate in detto articolo, senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare. Quanto all’ambito oggettivo di applicazione esso è delineato da una duplice previsione. Ai sensi del comma 1 sono attribuiti, “ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita”, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno (“del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 L. n.668/1986, art.2 commi 5-6-10 e art.3 commi 3 e 6 del presente Decreto”) al personale che “che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto”. Il comma 2 estende l’attribuzione dei sei scatti “al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile”, con la precisazione che “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 dispone l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell’articolo 13 del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, che riguarda l’importo della pensione: al comma 1 con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione di applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […]”) e al riferimento all'articolo 13 del d. lgs. n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Nel quadro così delineato, che vede l’applicazione dell’istituto de quo all’indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia ai sensi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, trova la propria ragion d’essere l’art. 1911 comma 3 del c.o.m. Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del Codice dell’ordinamento militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che “continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472” ai soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell’articolo). Il Codice dell’ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare (anzi sottolineando la perdurante vigenza), con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare (essendo questo l’ambito di applicazione del Codice), il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia. Né depone in senso contrario la circostanza che l’art. 1911 c.o.m. si riferisca al trattamento di fine rapporto mentre l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 disciplina l’indennità di buonuscita, atteso che, indipendentemente dall’esatta, o meno, coincidenza fra i due istituti, il richiamo contenuto nell’art. 1911 determina quanto meno l’assunzione che il trattamento di fine rapporto comprenda, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare, la disciplina (dell’indennità di buonuscita) recata dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Considerato il quadro normativo sopra delineato, neppure può essere richiamata, in ausilio di una diversa interpretazione, la giurisprudenza costituzionale volta a preservare la sostenibilità del sistema previdenziale. A fronte di una espressa previsione di legge non può infatti essere utilizzata l’attività interpretativa, anche se costituzionalmente orientata, al fine di attribuire alla medesima un contenuto opposto. E ciò neppure se la Corte costituzionale abbia ribadito la legittimità degli interventi normativi finalizzati a modificare in senso peggiorativo i trattamenti pensionistici, in nome del principio del bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie, o abbia modificato l’orientamento precedente volto ad adeguare, a livello interpretativo, le disposizioni meno favorevoli a quelle più favorevoli. D’altronde, atteso che è lo stesso contenuto dell’art. 6-bis del d. l. 387/1987 ad essere applicabile al caso di specie, non può affermarsi che sia l’interpretazione estensiva del medesimo a violare l’art. 81 Cost. e ciò anche considerando il principio di discrezionalità del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle prestazioni sociali, che consente di “aggredire” la scelta del legislatore sulla base del solo canone dell’irragionevolezza, rispetto al quale non sono stati dedotti argomenti a suffragio. Sussistono quindi i presupposti perché il ricorrente benefici in quanto militare appartenente alla Guardia di finanza, dell’istituto di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/19872”. Quanto poi al rilievo difensivo dell’INPS secondo il quale la domanda sarebbe soggetta alla osservanza di un onere decadenziale, dovendo essere presentata entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità, è appena il caso di rammentare che, per la giurisprudenza suindicata (v., da ultimo, Consiglio di Stato, II, sent. n. 2888/2023, p. 13.), “il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo. Il termine del 30 giugno non è, quindi, un termine di decadenza ma rappresenta un onere per l’interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo del medesimo.” 15. In ragione delle anzidette argomentazioni, come detto condivise dal Collegio, confermate anche recentemente dal Consiglio di Stato, Sezione II, n. 2981 del 23 marzo 2023 (v., in particolare, dal p. 11. del Diritto), il ricorso va accolto, con riconoscimento del beneficio economico oltre agli accessori, come per legge ”.
La natura interpretativa delle questioni esaminate e i contrasti di giurisprudenza in materia giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia;
- accoglie il ricorso nei confronti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e per l’effetto dispone che l’Istituto corrisponda all’interessato quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, oltre accessori di legge, dal momento della maturazione del diritto fino all’effettivo soddisfo;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Tito Aru, Consigliere
Jessica Bonetto, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Jessica Bonetto | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO