Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/06/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 4.06.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 4593/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Gragnaniello Martino Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.07.2024 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento .
Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni CP_2 giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_1
Il Ctu ha avuto cura di evidenziare che la cardiopatia dilatativa post-ischemica, per remoto infarto miocardico (2002) già trattato mediante PTCA e stent, e successivo impianto di ICD (2015) tuttora normofunzionante, in soggetto con dispnea da sforzo in accordo al dato clinico emerso, è ascrivibile in III classe NYHA e valutabili nella misura complessiva dell'80% (ottanta % - codici 6443-9202); l' interstiziopatia polmonare cronica, in soggetto con dispnea da sforzo ed in trattamento farmacologico in accordo al dato clinico-documentale emerso, è valutabile nella misura del 20% (venti %
- codice 6013). Con riguardo alla spondiloartrosi, a verosimile localizzazione lombare, il Ctu ha accertato in sede di esame obiettivo che essa ha una sfumata incidenza funzionale, essendosi riscontrata una reazione antalgica nell'exursus articolare loco- regionale, ai gradi massimi. Quanto all'insufficienza renale cronica, essa è in solo trattamento conservativo come tale valutabile al più per analogia operandosi un doveroso abbattimento, nella misura del 20% (venti % - codice 6482).
A fronte di tale articolate argomentazioni pienamente condivise da questo Giudicante, in quanto basate su di un attento esame della documentazione medica in atti e sulle risultanze dell'esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata ad effettuare una mera elencazione della patologie d senza alcuna argomentazione medico- legale.
Quanto alla documentazione medica depositata in fase di opposizione e di data successiva allo svolgimento delle operazioni peritali ( 28.2.2024) si osserva che il certificato medico del 7.6.2024 è riferito a soggetto diverso dal ricorrente ( ovvero tale
) .La relazione clinica del 25.4.2024 dell' attiene al Persona_2 CP_3 ricovero cui è stato sottoposto il Prevete per sostituzione CRTD MRI con procedura eseguita senza complicanze. Sono stati poi depositati certificati medici relativi ai controlli strumentali del pace maker , mentre il certificato del 29.06-2024 attiene alla rimozione di un tappo di cerume. Trattasi, dunque, di documentazione medica dalla quale non si evince alcun aggravamento delle patologie diagnosticate dal CTU né l'insorgenza di nuove.
In conclusione, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale. L'opposizione va, dunque, rigettata Vista la dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. le spese di lite sono irripetibili Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' CP_1
Così deciso in Nola il 4.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Daniela Ammendola