Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/04/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 4 APRILE 2025
N.R.G. 630/2025
All'udienza del 4 Aprile 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 10:02 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del 20 Marzo 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. RA RE n.q.r., collegato tramite telefono mobile il cui numero è stato indicato in atti;
- L'Avv. Maria Rosa Versaci per Ader, collegata tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito
Alle ore 10:15, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 15:02 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 15,08;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa Maria
D. Romeo, all'udienza del 4/04/2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n.
RG 630/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente:
TRA
TE RA, rappresentato e difeso da sé medesimo;
ricorrente
E
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosa Versaci;
resistente
Oggetto: ricorso avverso comunicazione di fermo amministrativo.
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15:02 dei seguenti,
3 MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento di comunicazione di fermo amministrativo n. 09480202500002760000, notificato il 24 gennaio 2025, emesso dalla
[...]
, limitatamente alla Controparte_2
cartella n. 09420240000284157000 relativa a contributo cassa forense.
RE RA eccepiva l'illegittimità dell'atto opposto, in quanto, il veicolo oggetto del provvedimento, targato GB942HC era stato acquistato in data 20.06.2024, come comprovato dalla fattura di acquisto n. 57/E, allegata in atti, ed era stato portato in ammortamento, poiché, inserito nel libro cespiti ammortizzabili. Secondo la prospettazione di parte istante, nel caso di specie il veicolo sottoposto a fermo amministrativo sarebbe strumentale e indispensabile per l'esercizio dell'attività lavorativa di avvocato, chiedeva, pertanto, l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Si costituiva in giudizio Ader, che, deduceva l'infondatezza dell'azione.
Il ricorso proposto da RE RA è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che si vengono qui ad indicare.
4 Oggetto del presente giudizio è l'omesso versamento alla da parte dell'avv. CP_3
RE dei contributi relativi agli anni dal 2018 al
2021.
Parte ricorrente deduce l'illegittimità del preavviso di fermo in quanto sarebbe stato applicato all'autovettura Volvo tg. GB942HC, che, sarebbe un bene strumentale all'esercizio della professione di avvocato. Orbene, è noto che l'art. 52, comma 1,
D.L. n. 69/2013, conv. in l. n. 98/2013, ha modificato l'art. 86, comma 2, stabilendo che “… sarà eseguito il fermo, senza necessità di comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri immobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
Il concetto di “bene mobile strumentale” è rinvenibile nell'orientamento consolidato delle circolari emanate dall' (cfr. Controparte_1
circolari nn. 37/E/1997, n. 48/E/1998, n. 1/E/2007,
n. 11/E/2007), alla stregua del quale il requisito della strumentalità va circoscritto ai casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa e/o attività professionale dipende direttamente
5 dall'impiego del veicolo, regolarmente riportato nei registri contabili.
Ora, nel caso di specie, il professionista a prescindere da generiche allegazioni contenute in ricorso, non ha fornito alcuna idonea dimostrazione della strumentalità del bene, nel senso sopra indicato, all'attività di avvocato.
Invero, il ricorrente non ha fornito prova del fatto che detto veicolo fosse l'unico in proprietà dello stesso e non sostituibile con altro mezzo dotato di analoghe caratteristiche, né che il relativo uso fosse effettivamente funzionale all'esercizio dell'attività professionale e alla produzione dei relativi proventi.
Sul punto la giurisprudenza ha affermato, con argomentazioni perfettamente applicabili al caso in esame che rispetto alla comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo, il debitore o i coobbligati che svolgono un'attività di impresa ovvero una professione hanno la possibilità di dimostrare che il bene mobile è strumentale all'attività svolta e presentare istanza di sospensione della procedura di fermo amministrativo.
Per delimitare, a tal fine, il concetto di “bene mobile strumentale” occorre fare riferimento al requisito della strumentalità che deve essere circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa dipendano direttamente
6 dall'impiego del veicolo. Ciò comporta necessariamente che il veicolo oggetto della procedura di fermo sia di proprietà del debitore;
che il debitore (persona fisica o giuridica) sia un esercente una professione o un'attività imprenditoriale e che l'utilizzo del predetto veicolo abbia una certa rilevanza nell'attività lavorativa del debitore, fornendo al medesimo i ricavi caratteristici dell'attività.
In definitiva, nel caso di specie, non risulta alcuna prova idonea del fatto che il veicolo oggetto della procedura di fermo è inerente e funzionale all'esercizio dell'attività professionale di avvocato ed al conseguimento dei connessi ricavi e che l'utilizzo del predetto veicolo sia l'unico mezzo di locomozione a disposizione non sostituibile con altro mezzo di analoghe caratteristiche. (cfr. TRIBUNALE DI
SALERNO, Sentenza n. 1561/2024 del 12-07-2024).
Il ricorso, pertanto, non risulta apprezzabile.
Le spese di lite vengono compensate in ragione delle motivazioni poste a base della presente pronuncia, fondate sulla citata giurisprudenza, di recente formazione.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Palmi, lì 4 Aprile 2025.
Il
G.O.P.
Maria D.
Romeo
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