CA
Decreto 8 aprile 2025
Decreto 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, decreto 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 275/2025 V.G.
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nella persona del Consigliere designato Dott. Luca Marchi nel procedimento iscritto ex art. 3 L. n. 89/2001 al n. R.G. 275/2025 V.G. promosso da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Guaraldi (c.f.
) e Marcello Poggioli (c.f. ) ed elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliata presso lo studio del secondo in Via Tommaseo 78/c a Padova, contro
(c.f. in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, legale domiciliataria in
Bologna.
Visti gli atti e letto il ricorso per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L. n. 89/2001 depositato da parte ricorrente in data 2.4.2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO rilevato che:
- il processo presupposto è un fallimento della società Controparte_2
dichiarato dal Tribunale di Modena con sentenza del 23.1.2013;
[...]
- la società (successivamente a seguito di fusione e poi scissione è stata Controparte_3
incorporata nella ha presentato domanda di insinuazione al Parte_1 passivo il 1.3.2013 ed è stata ammessa il 4.4.2013 per € 13.740,70;
- il fallimento risulta tuttora pendente;
- il ricorso è ammissibile in pendenza del procedimento presupposto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2018;
- ai fini della individuazione del termine a quo è intervenuta la Corte di Cassazione che, mutando il precedente orientamento, ha affermato che "in tema di equa riparazione ai sensi
pagina 1 di 3 della legge 24 marzo 2001 n. 89, il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare va individuato nella domanda d'insinuazione al passivo, atteso che è con essa che si instaura il rapporto processuale, mentre ciò che non rileva, e non può essere computato a tal fine, è unicamente il periodo anteriore, dopo la dichiarazione di apertura del fallimento, a cui il creditore è estraneo…. Ne discende che per i creditori la procedura deve ritenersi iniziata dal momento del deposito della loro domanda di insinuazione al passivo, a mente dell'art. 2, comma 2 bis, legge n. 89 del 2001, che, ai fini del computo della durata, fissa come dies a quo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio "
(Cass. n. 2041/2024; idem n. 324/2024);
- il processo presupposto ha avuto dal deposito della domanda (1.3.2013) fino al deposito del ricorso (2.4.2025), la durata di 12 anni, 1 mese e 1 giorno (arrotondati a 12 anni – art. 2 bis);
- il termine di ragionevole durata del processo è pari nel presente caso a complessivi sei anni;
- non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, co.
2-quinquies e 2 sexies, della L. n.
89/2001;
- il procedimento si è effettivamente protratto con una durata eccedente quella ragionevole per complessivi 6 anni (detratti sei anni di durata ragionevole);
- ai sensi dell'art. 2 bis della L. n. 89/2001, va di regola liquidata a titolo di indennizzo una somma non inferiore ad € 400,00 e non superiore ad € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
- la misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice corrispondente al credito ammesso al passivo (nella fattispecie € 13.740,70);
- la domanda può essere quindi accolta riconoscendo a parte ricorrente la somma di €
400,00 per ciascun anno di ritardo e così complessivamente € 2.400,00, oltre interessi legali sino al saldo e spese del presente procedimento, da liquidarsi alla stregua della voce delle tariffe forensi relativa ai procedimenti monitori (Cass. n. 16512/2020), considerata la semplicità e serialità del procedimento, con la maggiorazione prevista per la redazione degli atti con collegamento ipertestuale di cui all'art. 4 D.M. 55/2014, comma 1-bis, (mod. dal
D.M. n. 147/2022)
P.Q.M.
pagina 2 di 3 ingiunge al di pagare senza dilazione, a titolo di equa Controparte_1
riparazione ex artt. 2 e segg. Legge n. 89/2001, a in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore in carica, la somma di € 2.400,00 oltre agli interessi nella misura legale dalla data del deposito del ricorso al saldo e alle spese del presente procedimento, che liquida in € 27,00 per esborsi e in € 325,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge
Bologna il 8.4.2025.
Il Consigliere designato
Dott. Luca Marchi
pagina 3 di 3
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nella persona del Consigliere designato Dott. Luca Marchi nel procedimento iscritto ex art. 3 L. n. 89/2001 al n. R.G. 275/2025 V.G. promosso da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Guaraldi (c.f.
) e Marcello Poggioli (c.f. ) ed elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliata presso lo studio del secondo in Via Tommaseo 78/c a Padova, contro
(c.f. in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, legale domiciliataria in
Bologna.
Visti gli atti e letto il ricorso per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L. n. 89/2001 depositato da parte ricorrente in data 2.4.2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO rilevato che:
- il processo presupposto è un fallimento della società Controparte_2
dichiarato dal Tribunale di Modena con sentenza del 23.1.2013;
[...]
- la società (successivamente a seguito di fusione e poi scissione è stata Controparte_3
incorporata nella ha presentato domanda di insinuazione al Parte_1 passivo il 1.3.2013 ed è stata ammessa il 4.4.2013 per € 13.740,70;
- il fallimento risulta tuttora pendente;
- il ricorso è ammissibile in pendenza del procedimento presupposto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2018;
- ai fini della individuazione del termine a quo è intervenuta la Corte di Cassazione che, mutando il precedente orientamento, ha affermato che "in tema di equa riparazione ai sensi
pagina 1 di 3 della legge 24 marzo 2001 n. 89, il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare va individuato nella domanda d'insinuazione al passivo, atteso che è con essa che si instaura il rapporto processuale, mentre ciò che non rileva, e non può essere computato a tal fine, è unicamente il periodo anteriore, dopo la dichiarazione di apertura del fallimento, a cui il creditore è estraneo…. Ne discende che per i creditori la procedura deve ritenersi iniziata dal momento del deposito della loro domanda di insinuazione al passivo, a mente dell'art. 2, comma 2 bis, legge n. 89 del 2001, che, ai fini del computo della durata, fissa come dies a quo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio "
(Cass. n. 2041/2024; idem n. 324/2024);
- il processo presupposto ha avuto dal deposito della domanda (1.3.2013) fino al deposito del ricorso (2.4.2025), la durata di 12 anni, 1 mese e 1 giorno (arrotondati a 12 anni – art. 2 bis);
- il termine di ragionevole durata del processo è pari nel presente caso a complessivi sei anni;
- non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, co.
2-quinquies e 2 sexies, della L. n.
89/2001;
- il procedimento si è effettivamente protratto con una durata eccedente quella ragionevole per complessivi 6 anni (detratti sei anni di durata ragionevole);
- ai sensi dell'art. 2 bis della L. n. 89/2001, va di regola liquidata a titolo di indennizzo una somma non inferiore ad € 400,00 e non superiore ad € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
- la misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice corrispondente al credito ammesso al passivo (nella fattispecie € 13.740,70);
- la domanda può essere quindi accolta riconoscendo a parte ricorrente la somma di €
400,00 per ciascun anno di ritardo e così complessivamente € 2.400,00, oltre interessi legali sino al saldo e spese del presente procedimento, da liquidarsi alla stregua della voce delle tariffe forensi relativa ai procedimenti monitori (Cass. n. 16512/2020), considerata la semplicità e serialità del procedimento, con la maggiorazione prevista per la redazione degli atti con collegamento ipertestuale di cui all'art. 4 D.M. 55/2014, comma 1-bis, (mod. dal
D.M. n. 147/2022)
P.Q.M.
pagina 2 di 3 ingiunge al di pagare senza dilazione, a titolo di equa Controparte_1
riparazione ex artt. 2 e segg. Legge n. 89/2001, a in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore in carica, la somma di € 2.400,00 oltre agli interessi nella misura legale dalla data del deposito del ricorso al saldo e alle spese del presente procedimento, che liquida in € 27,00 per esborsi e in € 325,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge
Bologna il 8.4.2025.
Il Consigliere designato
Dott. Luca Marchi
pagina 3 di 3