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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 20/10/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 840/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 840/2024
All'udienza del 20/10/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv ANEDDA FRANCESCA . Per parte resistente nessuno è presente Il procuratore della parte dichiara che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza La parte discute riportandosi agli atti. L'avv. Anedda evidenzia che nelle conclusioni è indicata la decorrenza dell'assegno speciale vitalizio a partire dal 23.6.15 che è la data di insorgenza della prima patologia I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 12.20 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 840/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ANEDDA FRANCESCA Parte_1 C.F._1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO Controparte_1 P.IVA_1
STATO DI FIRENZE
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO Controparte_2
STATO DI FIRENZE
resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il , è effettivo al 183° Reggimento Paracadutisti “Nembo”, allo stato Parte_2 Parte_1 in licenza straordinaria per terapia salvavita dal 04.05.2023.
Nell'anno 2015 il militare riscontrava la patologia successivamente diagnosticata “seminoma classico con metastasi linfonodali”.
Il 23.06.2015 il militare si sottoponeva ad intervento chirurgico di orchiectomia destra con posizionamento di protesi testicolare e biopsia di linfonodo inguinale per una tumefazione indolente del testicolo destro. L'esame istologico permetteva di formulare diagnosi di seminoma del testicolo.
Si sottoponeva pertanto a chemioterapia con cisplatino, etoposide e bleomicina (tre cicli), ultimata nel
2017. Successivamente, si sottoponeva a regolare follow-up che non evidenziava segni di ripresa della malattia neoplastica.
Con sentenza n. 25 del 2023, pubblicata in data 25.01.2023, la Corte dei Conti della Toscana – Sezione
Giurisdizionale, accoglieva il ricorso presentato dall'allora Serg. Magg. e riconosceva “la Pt_1
1 dipendenza da causa di servizio della patologia intervento (orchifunicolectomia destra con posizionamento di protesi) per seminoma classico e successivo trattamento ct per metastasi linfonodale, in attuale assenza di segni di ripresa di malattia (follow up in corso) e dichiara, il diritto del ricorrente, tuttora in servizio, al futuro riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria in relazione alla stessa patologia”.
Nel corso del giudizio dinanzi alla Corte dei Conti veniva accertato come la patologia neoplastica che aveva colpito il Ricorrente fosse insorta per l'esposizione a metalli pesanti, uranio impoverito e altre sostanze chimiche nocive nel corso delle molteplici missioni internazionali a cui il militare aveva partecipato nel corso della propria carriera, in particolare quelle svolte nei Balcani.
Atteso quanto sopra, in data 10.05.2023 il Ricorrente chiedeva il riconoscimento dello status di
“vittima del dovere” e/o “equiparato a vittima del dovere”, ai sensi dell'art. 1, commi 563 e 564 della
L. n. 266/2005 e relativi benefici.
Nel frattempo, il il 26.01.2023 veniva assegnato ad una nuova missione estera in Libano. Pt_1
In data 24.04.2023, nel corso della suddetta missione, il lamentava dolore alla regione Pt_1 posteriore della coscia sinistra ove i sanitari notavano la presenza di una tumefazione definita come
“ascesso”; tale tumefazione era drenata ed il militare era avviato a consulenza chirurgica presso il
Level 1 + di Naqoura.
In data 29.04.2023 le indagini di laboratorio evidenziavano la presenza di anemia, con specifica terapia e prognosi di ulteriori quattro giorni;
pertanto, il militare veniva trasferito in data 03.05.2024, in modalità “STRATEVAC”, al Policlinico Militare “Celio” di Roma, ove si poneva diagnosi di leucemia acuta.
Nei gironi successivi era trasferito presso l' an Controparte_3
Giovanni Addolorata” di Roma, ove si poneva diagnosi di “leucemia acuta mieloide Therapy related correlata a precedente chemioterapia, neutropenia post-chemioterapia, febbre, dermatite follicolare, ulcera cutanea secondaria ad ascesso da puntura di insetto”.
In data 15.06.2023 veniva dimesso dall' con la Controparte_4 prescrizione di continuare il programma terapeutico presso il Reparto di Ematologia dell' CP_3
CP_
di , presso il quale veniva ricoverato dal 26.06.2023 al 20.07.2023 Controparte_5 sottoponendosi a cicli di chemioterapia ed in attesa di trapianto del midollo.
In considerazione della patologia sopravvenuta, in data 04.07.2023 il Ricorrente presentava al
Controparte_7
– istanza per ottenere il riconoscimento della interdipendenza
[...] della patologia leucemia acuta sopravvenuta alla precedente patologia neoplastica, già riconosciuta
2 dipendente da causa di servizio con la sentenza n. 25 del 2023 della Corte dei Conti della Toscana, con contestuale richiesta di integrazione della domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere e/o equiparato presentata in data 10.05.2023 in relazione alla determinazione della percentuale di invalidità complessiva di cui al DM n. 181/2009; quest'ultima era protocollata dall'
[...]
– con prot. n 689393/B. In data 25.10.2023 il Ricorrente si sottoponeva a Controparte_8 trapianto del midollo.
Per quanto riguarda l'istanza di riconoscimento dello status di vittima del dovere e/o equiparato presentata in data 10.05.2023, il Comitato di Verifica per le cause di servizio con parere n. 967072023 emesso all'adunanza n. 3592 del 19.09.2023 esprimeva da un parte parere positivo circa la dipendenza da causa di servizio della patologia neoplastica seminoma classico sofferta dal per le Pt_1 particolari condizioni ambientali od operative di missione;
per converso, non esprimeva alcun giudizio in relazione alla patologia interdipendente sopravvenuta della leucemia acuta per cui era stata presentata in data 04.07.2023 istanza integrativa della precedente del 10.05.2023.
In data 27.04.2024 veniva comunicato al il verbale della CMO di La Spezia ai sensi del DPR Pt_1
N. 181/2009, il quale non considerava la sopravvenuta leucemia e la successiva richiesta di integrazione fatta dal ricorrente ai fini di una maggiore percentuale di invalidità complessiva ai sensi del DPR. n. 181/2009 e degli altri relativi benefici, con riconoscimento di una percentuale di invalidità complessiva al 23%.
La legale del ricorrente, in data 13.06.2024, inviava a mezzo pec a un ulteriore istanza di CP_8 sollecito e definizione del procedimento amministrativo in oggetto relativamente al riconoscimento dell'integrazione della patologia invalidante sopravvenuta, allegando perizia medico legale che stabiliva l'invalidità complessiva nella misura del 96%.
In data 25.06.2024 l'Amministrazione liquidava al Ricorrente la speciale elargizione quantificata in base alla percentuale del 23% di invalidità complessiva riconosciutagli per la sola patologia seminoma classico.
In data 26.06.2024, la predetta liquidazione della speciale elargizione veniva accettata dal ricorrente in conto di maggior avere, in quanto non era stata presa in considerazione, come invece dallo stesso richiesto nelle sopramenzionate istanze integrative, la patologia interdipendente sopravvenuta ai fini del calcolo dell'invalidità complessiva ex DPR. n. 181/2009 ed il riconoscimento degli ulteriori benefici assistenziali e previdenziali previsti dalla legge.
In data 03 luglio 2024, notificava a mezzo pec al ricorrente il decreto M_D 934676 SBE2024 CP_8
0000253 29-05-2024, con cui il medesimo veniva equiparato allo status di vittima del dovere, con
3 invalidità complessiva del 23% e conseguente diritto al solo beneficio della speciale elargizione poiché inferiore al 25%.
Alla luce di quanto sopra, il Ricorrente conclude chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente, già riconosciuto soggetto equiparato a vittima del dovere, ad ottenere la corretta rideterminazione della percentuale di invalidità complessiva ai sensi del DPR. N. 181/2009 nella misura del 100% o del 96%,
o nella misura ritenuta di giustizia accertata nel presente giudizio, comunque non inferiore all'80% per le ragioni indicate nella parte motiva in fatto ed in diritto del presente ricorso;
- conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente ad ottenere gli ulteriori benefici: differenza della speciale elargizione;
assegno vitalizio;
speciale assegno vitalizio;
pensione diretta;
incremento della pensione nella misura pari del 7,50% ai fini della pensione e del trattamento di fine servizio;
l'equiparazione ai grandi invalidi di guerra;
infine, condannare l'Amministrazione: 1) a riliquidare al
Ricorrente la differenza spettantigli della speciale elargizione pari ad euro 218.526,00 per un'invalidità complessiva rideterminata al 100%, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto all'integrale soddisfo: da euro 283.800,00 ( risultato di euro 2.000,00 euro perequati ad aprile
2024 - 2.838,00 * 100) meno euro 65.274,00 ( somma liquidata a titolo di speciale elargizione al
Ricorrente con il decreto M_D 934676 SBE2024 0000253 29-05-2024 – cfr. doc 14 – accettata dal ricorrente in conto di maggior avere); o in subordine della differenza di euro 207.174,0 nello specifico pari a (2.838*96) – 65.274,00 = 207.174,00, tenendo conto di un'invalidità complessiva rideterminata del 96%, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto all'integrale soddisfo;
in subordine la riliquidazione della speciale elargizioni nell'importo, che risulterà conseguentemente all'accertamento in corso di giudizio della percentuale di invalidità complessiva da attribuire al
[...]
, comunque superiore all' 80%, considerando entrambe le patologie sofferte, oltre rivalutazione Pt_1 monetaria ed interessi dal dì del dovuto all'integrale soddisfo;
2) liquidare al Ricorrente l'assegno vitalizio di euro 500,00 e lo speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00 perequati a decorrere dal
23.06.2015 (insorgenza della prima patologia seminoma classico). Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Parti resistenti si costituivano regolarmente chiedendo l'estromissione del Controparte_9
per difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, il rigetto del ricorso perché in parte
[...] inammissibile e comunque nel merito infondato;
con vittoria di spese.
°°°°°°°°°°°°°°°°
4 La causa istruita documentalmente e con espletamento di CTU medicolegale, veniva trattenuta in decisione all'esito di trattazione orale con deposito di note scritte.
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
Sulla legittimazione passiva del Controparte_9
Parte ricorrente afferma “Preliminarmente si rappresenta che la presente causa viene radicata anche nei confronti del in quanto competente ai soli fini della Controparte_9 riliquidazione della speciale elargizione e degli ulteriori benefici”. Contr Il Legislatore, con il DPR n. 510/1999 ha attribuito al la sola competenza al pagamento dei benefici relativi allo status di Vittima del Dovere, demandando il riconoscimento di tale status e il consequenziale diritto ai correlati benefici economici alle Amministrazioni competenti. Ne consegue, nella fattispecie che ne occupa, la sussistenza di un difetto di legittimazione passiva del
[...]
che interviene nella sola fase del pagamento degli specificati benefici Controparte_9 economici, mentre la competenza alla liquidazione degli stessi unitamente alla titolarità della relativa spesa rientra nella competenza esclusiva del . Controparte_1
Sull'interdipendenza da causa di servizio dell'aggravamento sopravvenuto
In ragione del seminoma del testicolo diagnosticato nel 2015, il Ricorrente veniva sottoposto ai tre cicli chemioterapici presso il Polo Oncologico dell'Area Vasta Nord-Ovest dell'
[...]
nei periodi: dal 07.11.2016 al 11.11.2016 (I° ciclo); dal 28.11.2016 al 02.12.2016 Controparte_11
(II° ciclo); dal 19.12.2016 al 23.12.2016 (III° ciclo).
Successivamente, nel 2023, al Ricorrente veniva diagnosticata sin da subito dai medici curanti una forma di “leucemia acuta mieloide Therapy-related correlata a precedente chemioterapia”. Tale patologia veniva identificata dai sanitari che si occuparono della cura del ricorrente come interdipendente dalla chemioterapia, conclusione poi confermata dalla CTU medico legale per cui “I sanitari che ebbero in cura il paziente dopo l'insorgenza della leucemia si espressero esplicitamente sul punto, ponendo diagnosi di “leucemia acuta mieloide Therapy-related correlata a precedente chemioterapia”. E' d'altra parte noto che i trattamenti chemioterapici comportano, fra i vari effetti collaterali, il rischio di sviluppo di patologie mielo o linfoproliferative. Non sussistono pertanto dubbi circa l'interdipendenza della patologia neoplastica con il precedente seminoma testicolare, in quanto ne è stata evidenziata la correlazione causale con la pregressa chemioterapia cui il militare si sottopose per il trattamento del seminoma, affezione questa riconosciuta come dipendente da causa di servizio”.
Sulla domanda di integrazione della percentuale di invalidità
5 Premesso che il Ricorrente è stato riconosciuto con apposito decreto soggetto equiparato a vittima del dovere, il presente giudizio verte sulla corretta rideterminazione della invalidità complessiva attribuita al medesimo, tenuto conto della mancata valutazione da parte dell'Amministrazione concedente della domanda di integrazione per aggravamento della percentuale di invalidità a seguito dell'insorgenza della malattia interdipendente.
Parte resistente definisce come l'omessa valutazione fosse dovuta ad un procedimento “irrituale” di integrazione della domanda e che tale richiesta dovesse essere effettuata con procedimento a sé stante, non potendo pertanto ritenersi tale richiesta legittima.
Tale impostazione sostenuta da parte resistente non può essere condivisa dal presente Giudice. Difatti, i principi posti alla base dell'attività della P.A. tra cui in primis il principio di buon andamento ex art. 97
Cost., così come quelli di economicità e di efficacia ex art. 1 legge n. 241/1990 impongono alle
Pubbliche Amministrazioni il perseguimento e raggiungimento dei propri obiettivi con il minor dispendio di risorse.
La giurisprudenza è copiosa sul tema. Si ricordano tra le altre la sentenza della Corte costituzionale n.
133 del 2016, secondo cui l'economicità dell'azione delle pubbliche amministrazioni corrisponde al perseguimento dei propri obiettivi istituzionali garantendo contestualmente il buon andamento e l'imparzialità e il minor dispendio possibile di risorse pubbliche. In quest'ottica, pertanto, l'efficienza amministrativa si connota non solo come ottimizzazione dei processi e dei risultati, ma anche come oculata gestione delle risorse finanziarie, in coerenza con il principio di sostenibilità delle finanze pubbliche sancito dall'articolo 81 Cost. Con riguardo alla giurisprudenza di legittimità, poi, la Corte di
Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 29920 del 2017, ha ulteriormente chiarito che i principi di economicità ed efficacia, espressamente richiamati nell'articolo 1 della legge n. 241 del 1990, non costituiscono mere enunciazioni programmatiche o richiami enfatici ai principi costituzionali ma, al contrario, regole giuridiche la cui inosservanza può essere sindacata in sede giurisdizionale. Tali principi operano, dunque, come parametri di legittimità dell'azione amministrativa, consentendo al giudice di verificare se l'amministrazione abbia agito non solo nel rispetto della legalità formale, ma anche perseguendo il risultato con il minor impiego di mezzi e nel modo più adeguato allo scopo. Con riguardo alla giurisprudenza amministrativa, il Consiglio di Stato, nell'Adunanza Plenaria n. 20 del 2021, ha evidenziato come il procedimento amministrativo non è più concepito come un mero esercizio unilaterale di potere, ma si configura sempre più come un luogo di composizione dialettica tra l'interesse pubblico primario perseguito dall'amministrazione e gli altri interessi, pubblici e privati, coinvolti dalla decisione. I principi di efficienza ed economicità impongono, in tal senso, una ricerca della soluzione ottimale che contemperi le diverse esigenze in gioco, evitando aggravi procedimentali non necessari e promuovendo forme di partecipazione e collaborazione. 6 Alla luce di quanto detto sopra, appare evidente come un'integrazione del procedimento già esistente per la valutazione dell'invalidità risultasse essere la soluzione migliore per il rispetto dei principi inerenti all'attività della P.A., così come la mancata valutazione motivata dall'assenza di un accertamento dell'invalidità stessa non è fondata, in quanto a ben vedere l'Amministrazione avrebbe potuto valutare congiuntamente tanto la fondatezza della domanda, poi confermata essere fondata, quanto la valutazione precisa della percentuale di invalidità, alla luce delle istanze e delle sopravvenienze sull'aggravamento delle condizioni del ricorrente;
risulta difatti in contrasto con i principi di cui sopra la necessità di attendere l'esito di un procedimento per poi andare immediatamente a modificare l'esito dello stesso, nonostante tali integrazioni fossero state già allegate all'interno dell'originario procedimento di accertamento così che avrebbero consentito una corretta analisi e quantificazione della percentuale di invalidità sin da subito senza necessità di successive modifiche.
Pertanto la domanda di integrazione sull'aggravio della percentuale di invalidità in corso di procedimento è da ritenersi ammissibile.
Sulla quantificazione dell'invalidità
Secondo quanto sopra esposto, l'aggravio patito dal ricorrente deve essere considerato nella rideterminazione della percentuale di invalidità, originariamente accolta dall'Amministrazione nella misura del 23%.
Il CTU, in relazione all'aggravio e conseguente riquantificazione della percentuale di invalidità, trae le seguenti conclusioni: “Rilevato che l'affezione leucemia mieloide acuta non è esplicitamente contemplata dalle tabelle di legge;
l'invalidità permanente (IP), scegliendo il valore più favorevole in base alle tabelle previste, viene quantificata in misura dell'81% (ottantuno per cento) (vedi con criterio analogico Tabella A annessa al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n.915 e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi – Seconda Categoria percentuale 90%-
81% : 19) “ le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici”); il danno biologico (DB) viene quantificato in misura dell'81% (ottantuno per cento) (vedi con criterio analogico la Voce 82 -
Leucemia mieloide cronica con disturbi minori Fino a 80% e la Voce 82 - Leucemia mieloide cronica in fase accelerata > 80% - Tabelle di cui al D.M del 12.07.00 G.U. n.172 del 25.07.00); mentre la determinazione della percentuale del danno morale (DM), effettuata tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, é quantificabile in misura di 1/3 del danno biologico: DM:
27%( ventisette per cento). Quindi, risulta un grado di invalidità complessiva valutabile secondo la formula IC = DB + DM + (IP – DB) nella misura del = 100% (cento per cento). In conclusione, é da ritenere che, con ogni verosimiglianza, il r. presenta un'invalidità complessiva del 100% (cento per
7 cento) già dall'epoca della presentazione della domanda per il riconoscimento della patologia interdipendente sopravvenuta (leucemia mieloide acuta therapy related). Il C.T.U. ha provveduto a trasmettere la relazione alle parti e C.T.P. per eventuali osservazioni. Successivamente le parti resistenti non hanno inviato osservazioni, mentre il Dott. C.T.P. del r. ha comunicato di Persona_1 concordare con la valutazione operata dal C.T.U. e con le considerazioni sottese a tale valutazione.”.
Il Giudice ritiene di accogliere le conclusioni sopra formulate dal CTU.
Dunque, la percentuale di invalidità da riconoscere al ricorrente è quella del 100%.
Il ricorso va pertanto accolto nei limiti di cui alla parte motiva;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce e dichiara il diritto dell'odierno ricorrente, nei limiti della prescrizione decennale dei benefici economici e assistenziali derivanti dallo status di
Vittima del dovere:
- al riconoscimento della corretta rideterminazione della percentuale di invalidità complessiva ai sensi del DPR. N. 181/2009 nella misura del 100% come risultante all'esito di CTU, ai fini della concessione a parte istante dei conseguenti benefici assistenziali di legge;
nonché dichiarare il diritto del Ricorrente ad ottenere gli ulteriori benefici: differenza della speciale elargizione;
assegno vitalizio;
speciale assegno vitalizio;
pensione diretta;
incremento della pensione nella misura pari del 7,50% ai fini della pensione e del trattamento di fine servizio;
l'equiparazione ai grandi invalidi di guerra;
- condanna l'Amministrazione: 1) a riliquidare al Ricorrente la differenza spettantigli della speciale elargizione pari ad euro 218.526,00 per un'invalidità complessiva rideterminata al
100%, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto all'integrale soddisfo: da euro
283.800,00 ( risultato di euro 2.000,00 euro perequati ad aprile 2024 - 2.838,00 * 100) meno euro 65.274,00 ( somma liquidata a titolo di speciale elargizione al Ricorrente con il decreto
M_D 934676 SBE2024 0000253 29-05-2024 – cfr. doc 14 – accettata dal ricorrente in conto di maggior avere);
- condanna la medesima amministrazione a corrispondere al Ricorrente l'assegno vitalizio di euro
500,00 e lo speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00 perequati a decorrere dal 23.06.2015
(insorgenza della prima patologia seminoma classico).
- Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4629,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese
8 forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.;
- Pone le spese di ctu definitivamente a carico della parte resistente liquidate come da separato decreto.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 20 ottobre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 840/2024
All'udienza del 20/10/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv ANEDDA FRANCESCA . Per parte resistente nessuno è presente Il procuratore della parte dichiara che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza La parte discute riportandosi agli atti. L'avv. Anedda evidenzia che nelle conclusioni è indicata la decorrenza dell'assegno speciale vitalizio a partire dal 23.6.15 che è la data di insorgenza della prima patologia I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 12.20 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 840/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ANEDDA FRANCESCA Parte_1 C.F._1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO Controparte_1 P.IVA_1
STATO DI FIRENZE
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO Controparte_2
STATO DI FIRENZE
resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il , è effettivo al 183° Reggimento Paracadutisti “Nembo”, allo stato Parte_2 Parte_1 in licenza straordinaria per terapia salvavita dal 04.05.2023.
Nell'anno 2015 il militare riscontrava la patologia successivamente diagnosticata “seminoma classico con metastasi linfonodali”.
Il 23.06.2015 il militare si sottoponeva ad intervento chirurgico di orchiectomia destra con posizionamento di protesi testicolare e biopsia di linfonodo inguinale per una tumefazione indolente del testicolo destro. L'esame istologico permetteva di formulare diagnosi di seminoma del testicolo.
Si sottoponeva pertanto a chemioterapia con cisplatino, etoposide e bleomicina (tre cicli), ultimata nel
2017. Successivamente, si sottoponeva a regolare follow-up che non evidenziava segni di ripresa della malattia neoplastica.
Con sentenza n. 25 del 2023, pubblicata in data 25.01.2023, la Corte dei Conti della Toscana – Sezione
Giurisdizionale, accoglieva il ricorso presentato dall'allora Serg. Magg. e riconosceva “la Pt_1
1 dipendenza da causa di servizio della patologia intervento (orchifunicolectomia destra con posizionamento di protesi) per seminoma classico e successivo trattamento ct per metastasi linfonodale, in attuale assenza di segni di ripresa di malattia (follow up in corso) e dichiara, il diritto del ricorrente, tuttora in servizio, al futuro riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria in relazione alla stessa patologia”.
Nel corso del giudizio dinanzi alla Corte dei Conti veniva accertato come la patologia neoplastica che aveva colpito il Ricorrente fosse insorta per l'esposizione a metalli pesanti, uranio impoverito e altre sostanze chimiche nocive nel corso delle molteplici missioni internazionali a cui il militare aveva partecipato nel corso della propria carriera, in particolare quelle svolte nei Balcani.
Atteso quanto sopra, in data 10.05.2023 il Ricorrente chiedeva il riconoscimento dello status di
“vittima del dovere” e/o “equiparato a vittima del dovere”, ai sensi dell'art. 1, commi 563 e 564 della
L. n. 266/2005 e relativi benefici.
Nel frattempo, il il 26.01.2023 veniva assegnato ad una nuova missione estera in Libano. Pt_1
In data 24.04.2023, nel corso della suddetta missione, il lamentava dolore alla regione Pt_1 posteriore della coscia sinistra ove i sanitari notavano la presenza di una tumefazione definita come
“ascesso”; tale tumefazione era drenata ed il militare era avviato a consulenza chirurgica presso il
Level 1 + di Naqoura.
In data 29.04.2023 le indagini di laboratorio evidenziavano la presenza di anemia, con specifica terapia e prognosi di ulteriori quattro giorni;
pertanto, il militare veniva trasferito in data 03.05.2024, in modalità “STRATEVAC”, al Policlinico Militare “Celio” di Roma, ove si poneva diagnosi di leucemia acuta.
Nei gironi successivi era trasferito presso l' an Controparte_3
Giovanni Addolorata” di Roma, ove si poneva diagnosi di “leucemia acuta mieloide Therapy related correlata a precedente chemioterapia, neutropenia post-chemioterapia, febbre, dermatite follicolare, ulcera cutanea secondaria ad ascesso da puntura di insetto”.
In data 15.06.2023 veniva dimesso dall' con la Controparte_4 prescrizione di continuare il programma terapeutico presso il Reparto di Ematologia dell' CP_3
CP_
di , presso il quale veniva ricoverato dal 26.06.2023 al 20.07.2023 Controparte_5 sottoponendosi a cicli di chemioterapia ed in attesa di trapianto del midollo.
In considerazione della patologia sopravvenuta, in data 04.07.2023 il Ricorrente presentava al
Controparte_7
– istanza per ottenere il riconoscimento della interdipendenza
[...] della patologia leucemia acuta sopravvenuta alla precedente patologia neoplastica, già riconosciuta
2 dipendente da causa di servizio con la sentenza n. 25 del 2023 della Corte dei Conti della Toscana, con contestuale richiesta di integrazione della domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere e/o equiparato presentata in data 10.05.2023 in relazione alla determinazione della percentuale di invalidità complessiva di cui al DM n. 181/2009; quest'ultima era protocollata dall'
[...]
– con prot. n 689393/B. In data 25.10.2023 il Ricorrente si sottoponeva a Controparte_8 trapianto del midollo.
Per quanto riguarda l'istanza di riconoscimento dello status di vittima del dovere e/o equiparato presentata in data 10.05.2023, il Comitato di Verifica per le cause di servizio con parere n. 967072023 emesso all'adunanza n. 3592 del 19.09.2023 esprimeva da un parte parere positivo circa la dipendenza da causa di servizio della patologia neoplastica seminoma classico sofferta dal per le Pt_1 particolari condizioni ambientali od operative di missione;
per converso, non esprimeva alcun giudizio in relazione alla patologia interdipendente sopravvenuta della leucemia acuta per cui era stata presentata in data 04.07.2023 istanza integrativa della precedente del 10.05.2023.
In data 27.04.2024 veniva comunicato al il verbale della CMO di La Spezia ai sensi del DPR Pt_1
N. 181/2009, il quale non considerava la sopravvenuta leucemia e la successiva richiesta di integrazione fatta dal ricorrente ai fini di una maggiore percentuale di invalidità complessiva ai sensi del DPR. n. 181/2009 e degli altri relativi benefici, con riconoscimento di una percentuale di invalidità complessiva al 23%.
La legale del ricorrente, in data 13.06.2024, inviava a mezzo pec a un ulteriore istanza di CP_8 sollecito e definizione del procedimento amministrativo in oggetto relativamente al riconoscimento dell'integrazione della patologia invalidante sopravvenuta, allegando perizia medico legale che stabiliva l'invalidità complessiva nella misura del 96%.
In data 25.06.2024 l'Amministrazione liquidava al Ricorrente la speciale elargizione quantificata in base alla percentuale del 23% di invalidità complessiva riconosciutagli per la sola patologia seminoma classico.
In data 26.06.2024, la predetta liquidazione della speciale elargizione veniva accettata dal ricorrente in conto di maggior avere, in quanto non era stata presa in considerazione, come invece dallo stesso richiesto nelle sopramenzionate istanze integrative, la patologia interdipendente sopravvenuta ai fini del calcolo dell'invalidità complessiva ex DPR. n. 181/2009 ed il riconoscimento degli ulteriori benefici assistenziali e previdenziali previsti dalla legge.
In data 03 luglio 2024, notificava a mezzo pec al ricorrente il decreto M_D 934676 SBE2024 CP_8
0000253 29-05-2024, con cui il medesimo veniva equiparato allo status di vittima del dovere, con
3 invalidità complessiva del 23% e conseguente diritto al solo beneficio della speciale elargizione poiché inferiore al 25%.
Alla luce di quanto sopra, il Ricorrente conclude chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente, già riconosciuto soggetto equiparato a vittima del dovere, ad ottenere la corretta rideterminazione della percentuale di invalidità complessiva ai sensi del DPR. N. 181/2009 nella misura del 100% o del 96%,
o nella misura ritenuta di giustizia accertata nel presente giudizio, comunque non inferiore all'80% per le ragioni indicate nella parte motiva in fatto ed in diritto del presente ricorso;
- conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente ad ottenere gli ulteriori benefici: differenza della speciale elargizione;
assegno vitalizio;
speciale assegno vitalizio;
pensione diretta;
incremento della pensione nella misura pari del 7,50% ai fini della pensione e del trattamento di fine servizio;
l'equiparazione ai grandi invalidi di guerra;
infine, condannare l'Amministrazione: 1) a riliquidare al
Ricorrente la differenza spettantigli della speciale elargizione pari ad euro 218.526,00 per un'invalidità complessiva rideterminata al 100%, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto all'integrale soddisfo: da euro 283.800,00 ( risultato di euro 2.000,00 euro perequati ad aprile
2024 - 2.838,00 * 100) meno euro 65.274,00 ( somma liquidata a titolo di speciale elargizione al
Ricorrente con il decreto M_D 934676 SBE2024 0000253 29-05-2024 – cfr. doc 14 – accettata dal ricorrente in conto di maggior avere); o in subordine della differenza di euro 207.174,0 nello specifico pari a (2.838*96) – 65.274,00 = 207.174,00, tenendo conto di un'invalidità complessiva rideterminata del 96%, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto all'integrale soddisfo;
in subordine la riliquidazione della speciale elargizioni nell'importo, che risulterà conseguentemente all'accertamento in corso di giudizio della percentuale di invalidità complessiva da attribuire al
[...]
, comunque superiore all' 80%, considerando entrambe le patologie sofferte, oltre rivalutazione Pt_1 monetaria ed interessi dal dì del dovuto all'integrale soddisfo;
2) liquidare al Ricorrente l'assegno vitalizio di euro 500,00 e lo speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00 perequati a decorrere dal
23.06.2015 (insorgenza della prima patologia seminoma classico). Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Parti resistenti si costituivano regolarmente chiedendo l'estromissione del Controparte_9
per difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, il rigetto del ricorso perché in parte
[...] inammissibile e comunque nel merito infondato;
con vittoria di spese.
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4 La causa istruita documentalmente e con espletamento di CTU medicolegale, veniva trattenuta in decisione all'esito di trattazione orale con deposito di note scritte.
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
Sulla legittimazione passiva del Controparte_9
Parte ricorrente afferma “Preliminarmente si rappresenta che la presente causa viene radicata anche nei confronti del in quanto competente ai soli fini della Controparte_9 riliquidazione della speciale elargizione e degli ulteriori benefici”. Contr Il Legislatore, con il DPR n. 510/1999 ha attribuito al la sola competenza al pagamento dei benefici relativi allo status di Vittima del Dovere, demandando il riconoscimento di tale status e il consequenziale diritto ai correlati benefici economici alle Amministrazioni competenti. Ne consegue, nella fattispecie che ne occupa, la sussistenza di un difetto di legittimazione passiva del
[...]
che interviene nella sola fase del pagamento degli specificati benefici Controparte_9 economici, mentre la competenza alla liquidazione degli stessi unitamente alla titolarità della relativa spesa rientra nella competenza esclusiva del . Controparte_1
Sull'interdipendenza da causa di servizio dell'aggravamento sopravvenuto
In ragione del seminoma del testicolo diagnosticato nel 2015, il Ricorrente veniva sottoposto ai tre cicli chemioterapici presso il Polo Oncologico dell'Area Vasta Nord-Ovest dell'
[...]
nei periodi: dal 07.11.2016 al 11.11.2016 (I° ciclo); dal 28.11.2016 al 02.12.2016 Controparte_11
(II° ciclo); dal 19.12.2016 al 23.12.2016 (III° ciclo).
Successivamente, nel 2023, al Ricorrente veniva diagnosticata sin da subito dai medici curanti una forma di “leucemia acuta mieloide Therapy-related correlata a precedente chemioterapia”. Tale patologia veniva identificata dai sanitari che si occuparono della cura del ricorrente come interdipendente dalla chemioterapia, conclusione poi confermata dalla CTU medico legale per cui “I sanitari che ebbero in cura il paziente dopo l'insorgenza della leucemia si espressero esplicitamente sul punto, ponendo diagnosi di “leucemia acuta mieloide Therapy-related correlata a precedente chemioterapia”. E' d'altra parte noto che i trattamenti chemioterapici comportano, fra i vari effetti collaterali, il rischio di sviluppo di patologie mielo o linfoproliferative. Non sussistono pertanto dubbi circa l'interdipendenza della patologia neoplastica con il precedente seminoma testicolare, in quanto ne è stata evidenziata la correlazione causale con la pregressa chemioterapia cui il militare si sottopose per il trattamento del seminoma, affezione questa riconosciuta come dipendente da causa di servizio”.
Sulla domanda di integrazione della percentuale di invalidità
5 Premesso che il Ricorrente è stato riconosciuto con apposito decreto soggetto equiparato a vittima del dovere, il presente giudizio verte sulla corretta rideterminazione della invalidità complessiva attribuita al medesimo, tenuto conto della mancata valutazione da parte dell'Amministrazione concedente della domanda di integrazione per aggravamento della percentuale di invalidità a seguito dell'insorgenza della malattia interdipendente.
Parte resistente definisce come l'omessa valutazione fosse dovuta ad un procedimento “irrituale” di integrazione della domanda e che tale richiesta dovesse essere effettuata con procedimento a sé stante, non potendo pertanto ritenersi tale richiesta legittima.
Tale impostazione sostenuta da parte resistente non può essere condivisa dal presente Giudice. Difatti, i principi posti alla base dell'attività della P.A. tra cui in primis il principio di buon andamento ex art. 97
Cost., così come quelli di economicità e di efficacia ex art. 1 legge n. 241/1990 impongono alle
Pubbliche Amministrazioni il perseguimento e raggiungimento dei propri obiettivi con il minor dispendio di risorse.
La giurisprudenza è copiosa sul tema. Si ricordano tra le altre la sentenza della Corte costituzionale n.
133 del 2016, secondo cui l'economicità dell'azione delle pubbliche amministrazioni corrisponde al perseguimento dei propri obiettivi istituzionali garantendo contestualmente il buon andamento e l'imparzialità e il minor dispendio possibile di risorse pubbliche. In quest'ottica, pertanto, l'efficienza amministrativa si connota non solo come ottimizzazione dei processi e dei risultati, ma anche come oculata gestione delle risorse finanziarie, in coerenza con il principio di sostenibilità delle finanze pubbliche sancito dall'articolo 81 Cost. Con riguardo alla giurisprudenza di legittimità, poi, la Corte di
Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 29920 del 2017, ha ulteriormente chiarito che i principi di economicità ed efficacia, espressamente richiamati nell'articolo 1 della legge n. 241 del 1990, non costituiscono mere enunciazioni programmatiche o richiami enfatici ai principi costituzionali ma, al contrario, regole giuridiche la cui inosservanza può essere sindacata in sede giurisdizionale. Tali principi operano, dunque, come parametri di legittimità dell'azione amministrativa, consentendo al giudice di verificare se l'amministrazione abbia agito non solo nel rispetto della legalità formale, ma anche perseguendo il risultato con il minor impiego di mezzi e nel modo più adeguato allo scopo. Con riguardo alla giurisprudenza amministrativa, il Consiglio di Stato, nell'Adunanza Plenaria n. 20 del 2021, ha evidenziato come il procedimento amministrativo non è più concepito come un mero esercizio unilaterale di potere, ma si configura sempre più come un luogo di composizione dialettica tra l'interesse pubblico primario perseguito dall'amministrazione e gli altri interessi, pubblici e privati, coinvolti dalla decisione. I principi di efficienza ed economicità impongono, in tal senso, una ricerca della soluzione ottimale che contemperi le diverse esigenze in gioco, evitando aggravi procedimentali non necessari e promuovendo forme di partecipazione e collaborazione. 6 Alla luce di quanto detto sopra, appare evidente come un'integrazione del procedimento già esistente per la valutazione dell'invalidità risultasse essere la soluzione migliore per il rispetto dei principi inerenti all'attività della P.A., così come la mancata valutazione motivata dall'assenza di un accertamento dell'invalidità stessa non è fondata, in quanto a ben vedere l'Amministrazione avrebbe potuto valutare congiuntamente tanto la fondatezza della domanda, poi confermata essere fondata, quanto la valutazione precisa della percentuale di invalidità, alla luce delle istanze e delle sopravvenienze sull'aggravamento delle condizioni del ricorrente;
risulta difatti in contrasto con i principi di cui sopra la necessità di attendere l'esito di un procedimento per poi andare immediatamente a modificare l'esito dello stesso, nonostante tali integrazioni fossero state già allegate all'interno dell'originario procedimento di accertamento così che avrebbero consentito una corretta analisi e quantificazione della percentuale di invalidità sin da subito senza necessità di successive modifiche.
Pertanto la domanda di integrazione sull'aggravio della percentuale di invalidità in corso di procedimento è da ritenersi ammissibile.
Sulla quantificazione dell'invalidità
Secondo quanto sopra esposto, l'aggravio patito dal ricorrente deve essere considerato nella rideterminazione della percentuale di invalidità, originariamente accolta dall'Amministrazione nella misura del 23%.
Il CTU, in relazione all'aggravio e conseguente riquantificazione della percentuale di invalidità, trae le seguenti conclusioni: “Rilevato che l'affezione leucemia mieloide acuta non è esplicitamente contemplata dalle tabelle di legge;
l'invalidità permanente (IP), scegliendo il valore più favorevole in base alle tabelle previste, viene quantificata in misura dell'81% (ottantuno per cento) (vedi con criterio analogico Tabella A annessa al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n.915 e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi – Seconda Categoria percentuale 90%-
81% : 19) “ le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici”); il danno biologico (DB) viene quantificato in misura dell'81% (ottantuno per cento) (vedi con criterio analogico la Voce 82 -
Leucemia mieloide cronica con disturbi minori Fino a 80% e la Voce 82 - Leucemia mieloide cronica in fase accelerata > 80% - Tabelle di cui al D.M del 12.07.00 G.U. n.172 del 25.07.00); mentre la determinazione della percentuale del danno morale (DM), effettuata tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, é quantificabile in misura di 1/3 del danno biologico: DM:
27%( ventisette per cento). Quindi, risulta un grado di invalidità complessiva valutabile secondo la formula IC = DB + DM + (IP – DB) nella misura del = 100% (cento per cento). In conclusione, é da ritenere che, con ogni verosimiglianza, il r. presenta un'invalidità complessiva del 100% (cento per
7 cento) già dall'epoca della presentazione della domanda per il riconoscimento della patologia interdipendente sopravvenuta (leucemia mieloide acuta therapy related). Il C.T.U. ha provveduto a trasmettere la relazione alle parti e C.T.P. per eventuali osservazioni. Successivamente le parti resistenti non hanno inviato osservazioni, mentre il Dott. C.T.P. del r. ha comunicato di Persona_1 concordare con la valutazione operata dal C.T.U. e con le considerazioni sottese a tale valutazione.”.
Il Giudice ritiene di accogliere le conclusioni sopra formulate dal CTU.
Dunque, la percentuale di invalidità da riconoscere al ricorrente è quella del 100%.
Il ricorso va pertanto accolto nei limiti di cui alla parte motiva;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce e dichiara il diritto dell'odierno ricorrente, nei limiti della prescrizione decennale dei benefici economici e assistenziali derivanti dallo status di
Vittima del dovere:
- al riconoscimento della corretta rideterminazione della percentuale di invalidità complessiva ai sensi del DPR. N. 181/2009 nella misura del 100% come risultante all'esito di CTU, ai fini della concessione a parte istante dei conseguenti benefici assistenziali di legge;
nonché dichiarare il diritto del Ricorrente ad ottenere gli ulteriori benefici: differenza della speciale elargizione;
assegno vitalizio;
speciale assegno vitalizio;
pensione diretta;
incremento della pensione nella misura pari del 7,50% ai fini della pensione e del trattamento di fine servizio;
l'equiparazione ai grandi invalidi di guerra;
- condanna l'Amministrazione: 1) a riliquidare al Ricorrente la differenza spettantigli della speciale elargizione pari ad euro 218.526,00 per un'invalidità complessiva rideterminata al
100%, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto all'integrale soddisfo: da euro
283.800,00 ( risultato di euro 2.000,00 euro perequati ad aprile 2024 - 2.838,00 * 100) meno euro 65.274,00 ( somma liquidata a titolo di speciale elargizione al Ricorrente con il decreto
M_D 934676 SBE2024 0000253 29-05-2024 – cfr. doc 14 – accettata dal ricorrente in conto di maggior avere);
- condanna la medesima amministrazione a corrispondere al Ricorrente l'assegno vitalizio di euro
500,00 e lo speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00 perequati a decorrere dal 23.06.2015
(insorgenza della prima patologia seminoma classico).
- Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4629,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese
8 forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.;
- Pone le spese di ctu definitivamente a carico della parte resistente liquidate come da separato decreto.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 20 ottobre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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