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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/05/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, Gabriella Puzzovio, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 3241 2023
TRA
Parte_1
con gli avv.ti TROSO UGO e TROSO ANTONIO
Ricorrente
E
CP_1 con l'avv. ZAMBONI GIULIANO
Resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.09.2023 – già titolare di prestazione Parte_2
assistenziale cat. INVCIV n. 7082154 - adiva l'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare il diritto della ricorrente all'annullamento del debito di €
4.265,96, relativo al periodo dal 1/1/2022 al 31/1/2023, contestato in data 26/12/2022, in quanto, trattandosi di indebito di natura assistenziale, si è determinato precedentemente alla lettera di contestazione e non ricorrono motivi di addebitabilità alla pensionata della erogazione non dovuta, secondo il noto principio della Corte Cass. sent. n. 28771/18, n.10642/19 e n. 4668/21; 2.
Condannare l' alla restituzione della somma di € 4.265,96 spettante alla ricorrente ed CP_1
interamente conguagliata a scomputo del debito, sulla pensione INVCIV n.7082154 in data 3/5/2023;
3. Condannare l' al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, con CP_1 distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che rendono la dichiarazione di rito.” In particolare, l'istante allegava che - a seguito di rideterminazione della pensione per rideterminazione della maggiorazione sociale e della maggiorazione ex art. 38 L. 448/2021, sulla base della comunicazione dei redditi anno 2020 – sarebbe scaturito un indebito per la somma di € 4.265,96,
CP_ riscossa nel periodo dal 1/1/2022 al 31/1/2023, chiesta da in restituzione con provvedimento del
26/12/2022 adducendo la seguente motivazione: “somme corrisposte, superiori a quanto dovuto”.
Soggiungeva che con successiva comunicazione del 3/5/2023 di riliquidazione della pensione
CP_ INVCIV n. 7082154, la informava di aver provveduto al ricalcolo della stessa da cui sarebbe scaturito un credito a favore della ricorrente di € 8.772,67, conguagliato in unica soluzione con tre indebiti diversi, tra cui il debito in parola (€ 4.265,96) più ulteriori indebiti (€ 720,01 + € 3.285,63) per un totale di € 8.271,60, così residuando una somma a credito di € 501,07 che veniva liquidata alla ricorrente.
Deduceva l'illegittimità di tale compensazione operata dall' e l'irripetibilità della somma di € CP_2
CP_ 4.265,96 – già chiesta da in restituzione - richiamando, a supporto, l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità (Cass. 28771/18; Cass. n. 13223/2020; CASS n.13915/21 e 13917/21) che delineando l'istituto dell'indebito assistenziale, ha previsto l'irrecuperabilità dei ratei assistenziali sorti anteriormente al formale provvedimento di revoca in mancanza di dolo del pensionato. Rassegnava quindi le conclusioni innanzi trascritte.
Si costituiva l' che contestava l'avversa domanda poiché infondata in fatto e in Controparte_3 diritto, deducendo l'applicazione alla fattispecie di causa della disciplina codicistica di cui all'art. 2033 c.c. “con conseguente applicabilità del principio generale dell'obbligo di restituzione con il solo limite prescrizionale del decennio dalla data di percezione delle somme non spettanti (…).”
Instava, quindi, per il rigetto.
Istruito il procedimento in via documentale, all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e deve esser accolto per le ragioni di seguito esposte.
Ritiene il Tribunale che la decisione della controversia presuppone la individuazione della disciplina dell'indebito assistenziale riconnesso a carenza del cd. requisito reddituale, atteso che l'indebito in parola - per la somma di € 4.265,96 riscossa nel periodo dal 1/1/2022 al 31/1/2023 - sarebbe scaturito a seguito di rideterminazione della pensione per rideterminazione della maggiorazione sociale e della maggiorazione ex art. 38 L. 448/2021, sulla base della comunicazione dei redditi anno 2020.
Con la presente pronuncia, la scrivente ritiene di doversi uniformare all'orientamento giurisprudenziale di legittimità più recente – per il quale si richiama Cass. 9 novembre 2018 n. 28871; Cass. 15 ottobre 2019 n. 26036; Cass. 30 giugno 2020 n. 13223; Cass. 20 maggio 2021 n. 13915;
Cass 2 luglio 2021 n. 18820 -, condividendone pienamente le argomentazioni.
Alla stregua delle motivazioni contenute nelle predette sentenze, richiamate per completezza anche ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c., va evidenziato che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia
(...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte
Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448). Ciò premesso, va osservato che si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale»
(Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass.
28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977
(secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoo sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge,
l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
La regola generale che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass.
23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali
(Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.
I precedenti richiamati escludono che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la regola sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto dell'art. 42, co. 5, d.l.
269/2003, conv. in L. 326/2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che «non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali», sicché dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c. Tale conclusione non può però essere condivisa, in quanto il significato del predetto disposto non è univoco nel far concludere per l'esistenza di un contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali già citate (secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: art. 3, comma 9, cit.; art.
3-ter d.l. 850/1976 cit.) e per l'introduzione di una regola di generalizzata ripetibilità per il venire meno dei requisiti economici della prestazione assistenziale. Infatti, la disposizione, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; del resto essa conserva comunque portata normativa, ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste.
Pertanto, non può dirsi che la disposizione in questione abbia l'effetto di escludere il venire meno dei requisiti reddituali dall'applicazione della citata disciplina generale dell'indebito assistenziale.
Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Deve, del resto, ritenersi che all'indebito assistenziale - anche derivante da indebita percezione di prestazione economiche a titolo di invalidità civile, quale quelle oggetto di causa - non può essere applicata la disciplina speciale dettata per l'indebito previdenziale e in particolare dall'art. 13 della legge n. 412 del 1992, di interpretazione autentica dell'art. 52, comma 1, della legge 88 del 1989, che pone regole limitative per la ripetibilità dell'indebito da parte dell'ente erogatore. In tal senso va richiamata la distinzione tra i due diversi tipi di indebito, fondata sulla diversa natura delle prestazioni erogate, nonché la mancata copertura costituzionale della necessità di apprestare una tutela comune a entrambi, nonché la natura eccezionale della disposizione in esame, che disciplina la ripetibilità di ratei indebitamente corrisposti dei trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie e non è pertanto estendibile alle prestazioni assistenziali, che non sono connesse a requisiti di contribuzione – si veda sul punto le già citate Cass.
30 giugno 2020 n. 13223; Cass. 20 maggio 2021 n. 13915; Cass 2 luglio 2021 n. 18820.
L'individuazione delle fattispecie in cui deve essere tutelato l'affidamento del percipiente, in costanza di ratei indebiti di prestazioni assistenziali, va, pertanto, compiuta alla stregua di quanto risultante dall'elaborazione giurisprudenziale predetta, costituzionalmente orientata, e trova il proprio limite nella sussistenza di un dolo comprovato, quale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente. In ordine alla rilevanza della omessa comunicazione dei dati reddituali rilevanti va, inoltre, evidenziato che la sentenza della Corte di
Cassazione 2 dicembre 2019 n. 31372 ha affermato che il dolo dell'accipiens non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza, mentre Cass. 9 novembre 2018, n. 28771 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
In riferimento all'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' deve, inoltre, ritenersi esclusa la sussistenza di dolo e del conseguente CP_1
obbligo di restituzione dell'indebito, dovendosi richiamare quanto statuito da Cass. n. 13223/2020
CP_ circa la esistenza di norme di legge che consentono all' di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali- l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003; art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102; art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del " Casellario ". Va, del resto, osservato che CP_1 Parte_3
in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi, CP_1 CP_2
infatti, l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso Istituto (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse di cui sopra, sicchè giammai potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' CP_1
conosce o ha l'onere di conoscere. In casi simili allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso
Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Pi.).
Tanto premesso, va rilevato che, nel caso in esame, il superamento del limite reddituale che ha reso indebita la percezione delle prestazioni a titolo di invalidità civile risulta da un mero ricalcolo sulla
CP_ base dei dati forniti con le dichiarazioni dei redditi nella disponibilità di – dato questo incontestato - che nella memoria difensiva si limita ad operare un breve richiamo alla giurisprudenza in tema di ripetibilità degli indebiti assistenziali e previdenziali, senza però allegare e provare circostanze fattuali specificamente riferibili alla posizione dell'istante tali da indurre a configurare una condotta dolosa.
È di tutta evidenza che la ricorrente ha percepito i ratei dell'invalidità civile legittimamente e in totale buona fede, avendo ottemperato a tutte le obbligazioni su di lei gravanti, dichiarando i propri redditi alla PA. così rendendoli, di fatto, conoscibili dall' circostanza questa incontrastata e sufficiente CP_1
per escludere che possa configurarsi una ipotesi di dolo (cfr. ex multis Cass Sez.Lav 09.11.2018
n.28771). Deve pertanto ritenersi non superata la regola generale sopra precisata per cui la ripetibilità dell'indebito decorre dal momento in cui l'indebito è stato accertato da parte dell'ente erogatore e quindi, nella specie, dal mese di dicembre 2022.
CP_ Va, quindi, dichiarata la insussistenza della pretesa restitutoria attivata dall' per il periodo di causa – 1/1/2022 al 31/1/2023 - con nota del 26.12.2022, con condanna dell'Istituto alla restituzione, in favore della ricorrente, delle somme eventualmente trattenute sul trattamento assistenziale per recupero indebito.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza con liquidazione come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi in funzione di giudice del lavoro così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irrepetibilità delle somme portate nella nota del
CP_ 26.12.2022 ed ordina la restituzione, nei limiti di quanto già eventualmente ottenuto dall' in favore della ricorrente, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo;
CP_
- condanna l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro
1.865,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c in favore dei procuratori della parte ricorrente.
Brindisi, 27.05.2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, Gabriella Puzzovio, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 3241 2023
TRA
Parte_1
con gli avv.ti TROSO UGO e TROSO ANTONIO
Ricorrente
E
CP_1 con l'avv. ZAMBONI GIULIANO
Resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.09.2023 – già titolare di prestazione Parte_2
assistenziale cat. INVCIV n. 7082154 - adiva l'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare il diritto della ricorrente all'annullamento del debito di €
4.265,96, relativo al periodo dal 1/1/2022 al 31/1/2023, contestato in data 26/12/2022, in quanto, trattandosi di indebito di natura assistenziale, si è determinato precedentemente alla lettera di contestazione e non ricorrono motivi di addebitabilità alla pensionata della erogazione non dovuta, secondo il noto principio della Corte Cass. sent. n. 28771/18, n.10642/19 e n. 4668/21; 2.
Condannare l' alla restituzione della somma di € 4.265,96 spettante alla ricorrente ed CP_1
interamente conguagliata a scomputo del debito, sulla pensione INVCIV n.7082154 in data 3/5/2023;
3. Condannare l' al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, con CP_1 distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che rendono la dichiarazione di rito.” In particolare, l'istante allegava che - a seguito di rideterminazione della pensione per rideterminazione della maggiorazione sociale e della maggiorazione ex art. 38 L. 448/2021, sulla base della comunicazione dei redditi anno 2020 – sarebbe scaturito un indebito per la somma di € 4.265,96,
CP_ riscossa nel periodo dal 1/1/2022 al 31/1/2023, chiesta da in restituzione con provvedimento del
26/12/2022 adducendo la seguente motivazione: “somme corrisposte, superiori a quanto dovuto”.
Soggiungeva che con successiva comunicazione del 3/5/2023 di riliquidazione della pensione
CP_ INVCIV n. 7082154, la informava di aver provveduto al ricalcolo della stessa da cui sarebbe scaturito un credito a favore della ricorrente di € 8.772,67, conguagliato in unica soluzione con tre indebiti diversi, tra cui il debito in parola (€ 4.265,96) più ulteriori indebiti (€ 720,01 + € 3.285,63) per un totale di € 8.271,60, così residuando una somma a credito di € 501,07 che veniva liquidata alla ricorrente.
Deduceva l'illegittimità di tale compensazione operata dall' e l'irripetibilità della somma di € CP_2
CP_ 4.265,96 – già chiesta da in restituzione - richiamando, a supporto, l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità (Cass. 28771/18; Cass. n. 13223/2020; CASS n.13915/21 e 13917/21) che delineando l'istituto dell'indebito assistenziale, ha previsto l'irrecuperabilità dei ratei assistenziali sorti anteriormente al formale provvedimento di revoca in mancanza di dolo del pensionato. Rassegnava quindi le conclusioni innanzi trascritte.
Si costituiva l' che contestava l'avversa domanda poiché infondata in fatto e in Controparte_3 diritto, deducendo l'applicazione alla fattispecie di causa della disciplina codicistica di cui all'art. 2033 c.c. “con conseguente applicabilità del principio generale dell'obbligo di restituzione con il solo limite prescrizionale del decennio dalla data di percezione delle somme non spettanti (…).”
Instava, quindi, per il rigetto.
Istruito il procedimento in via documentale, all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e deve esser accolto per le ragioni di seguito esposte.
Ritiene il Tribunale che la decisione della controversia presuppone la individuazione della disciplina dell'indebito assistenziale riconnesso a carenza del cd. requisito reddituale, atteso che l'indebito in parola - per la somma di € 4.265,96 riscossa nel periodo dal 1/1/2022 al 31/1/2023 - sarebbe scaturito a seguito di rideterminazione della pensione per rideterminazione della maggiorazione sociale e della maggiorazione ex art. 38 L. 448/2021, sulla base della comunicazione dei redditi anno 2020.
Con la presente pronuncia, la scrivente ritiene di doversi uniformare all'orientamento giurisprudenziale di legittimità più recente – per il quale si richiama Cass. 9 novembre 2018 n. 28871; Cass. 15 ottobre 2019 n. 26036; Cass. 30 giugno 2020 n. 13223; Cass. 20 maggio 2021 n. 13915;
Cass 2 luglio 2021 n. 18820 -, condividendone pienamente le argomentazioni.
Alla stregua delle motivazioni contenute nelle predette sentenze, richiamate per completezza anche ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c., va evidenziato che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia
(...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte
Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448). Ciò premesso, va osservato che si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale»
(Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass.
28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977
(secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoo sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge,
l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
La regola generale che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass.
23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali
(Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.
I precedenti richiamati escludono che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la regola sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto dell'art. 42, co. 5, d.l.
269/2003, conv. in L. 326/2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che «non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali», sicché dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c. Tale conclusione non può però essere condivisa, in quanto il significato del predetto disposto non è univoco nel far concludere per l'esistenza di un contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali già citate (secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: art. 3, comma 9, cit.; art.
3-ter d.l. 850/1976 cit.) e per l'introduzione di una regola di generalizzata ripetibilità per il venire meno dei requisiti economici della prestazione assistenziale. Infatti, la disposizione, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; del resto essa conserva comunque portata normativa, ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste.
Pertanto, non può dirsi che la disposizione in questione abbia l'effetto di escludere il venire meno dei requisiti reddituali dall'applicazione della citata disciplina generale dell'indebito assistenziale.
Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Deve, del resto, ritenersi che all'indebito assistenziale - anche derivante da indebita percezione di prestazione economiche a titolo di invalidità civile, quale quelle oggetto di causa - non può essere applicata la disciplina speciale dettata per l'indebito previdenziale e in particolare dall'art. 13 della legge n. 412 del 1992, di interpretazione autentica dell'art. 52, comma 1, della legge 88 del 1989, che pone regole limitative per la ripetibilità dell'indebito da parte dell'ente erogatore. In tal senso va richiamata la distinzione tra i due diversi tipi di indebito, fondata sulla diversa natura delle prestazioni erogate, nonché la mancata copertura costituzionale della necessità di apprestare una tutela comune a entrambi, nonché la natura eccezionale della disposizione in esame, che disciplina la ripetibilità di ratei indebitamente corrisposti dei trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie e non è pertanto estendibile alle prestazioni assistenziali, che non sono connesse a requisiti di contribuzione – si veda sul punto le già citate Cass.
30 giugno 2020 n. 13223; Cass. 20 maggio 2021 n. 13915; Cass 2 luglio 2021 n. 18820.
L'individuazione delle fattispecie in cui deve essere tutelato l'affidamento del percipiente, in costanza di ratei indebiti di prestazioni assistenziali, va, pertanto, compiuta alla stregua di quanto risultante dall'elaborazione giurisprudenziale predetta, costituzionalmente orientata, e trova il proprio limite nella sussistenza di un dolo comprovato, quale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente. In ordine alla rilevanza della omessa comunicazione dei dati reddituali rilevanti va, inoltre, evidenziato che la sentenza della Corte di
Cassazione 2 dicembre 2019 n. 31372 ha affermato che il dolo dell'accipiens non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza, mentre Cass. 9 novembre 2018, n. 28771 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
In riferimento all'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' deve, inoltre, ritenersi esclusa la sussistenza di dolo e del conseguente CP_1
obbligo di restituzione dell'indebito, dovendosi richiamare quanto statuito da Cass. n. 13223/2020
CP_ circa la esistenza di norme di legge che consentono all' di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali- l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003; art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102; art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del " Casellario ". Va, del resto, osservato che CP_1 Parte_3
in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi, CP_1 CP_2
infatti, l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso Istituto (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse di cui sopra, sicchè giammai potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' CP_1
conosce o ha l'onere di conoscere. In casi simili allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso
Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Pi.).
Tanto premesso, va rilevato che, nel caso in esame, il superamento del limite reddituale che ha reso indebita la percezione delle prestazioni a titolo di invalidità civile risulta da un mero ricalcolo sulla
CP_ base dei dati forniti con le dichiarazioni dei redditi nella disponibilità di – dato questo incontestato - che nella memoria difensiva si limita ad operare un breve richiamo alla giurisprudenza in tema di ripetibilità degli indebiti assistenziali e previdenziali, senza però allegare e provare circostanze fattuali specificamente riferibili alla posizione dell'istante tali da indurre a configurare una condotta dolosa.
È di tutta evidenza che la ricorrente ha percepito i ratei dell'invalidità civile legittimamente e in totale buona fede, avendo ottemperato a tutte le obbligazioni su di lei gravanti, dichiarando i propri redditi alla PA. così rendendoli, di fatto, conoscibili dall' circostanza questa incontrastata e sufficiente CP_1
per escludere che possa configurarsi una ipotesi di dolo (cfr. ex multis Cass Sez.Lav 09.11.2018
n.28771). Deve pertanto ritenersi non superata la regola generale sopra precisata per cui la ripetibilità dell'indebito decorre dal momento in cui l'indebito è stato accertato da parte dell'ente erogatore e quindi, nella specie, dal mese di dicembre 2022.
CP_ Va, quindi, dichiarata la insussistenza della pretesa restitutoria attivata dall' per il periodo di causa – 1/1/2022 al 31/1/2023 - con nota del 26.12.2022, con condanna dell'Istituto alla restituzione, in favore della ricorrente, delle somme eventualmente trattenute sul trattamento assistenziale per recupero indebito.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza con liquidazione come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi in funzione di giudice del lavoro così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irrepetibilità delle somme portate nella nota del
CP_ 26.12.2022 ed ordina la restituzione, nei limiti di quanto già eventualmente ottenuto dall' in favore della ricorrente, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo;
CP_
- condanna l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro
1.865,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c in favore dei procuratori della parte ricorrente.
Brindisi, 27.05.2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio