CA
Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/08/2025, n. 4084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4084 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di PO, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa AR Teresa Onorato Consigliere Relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4413/2019 di R.G., riservata in decisione all'udienza del 9 aprile 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, ex art. 127 ter
c.p.c., con ordinanza comunicata in data 10 aprile 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
c.f. e p.i. , con sede in PO alla via G. Porzio Parte_1 P.IVA_1
n. 4, Centro Direzionale, Isola A/7, in persona dell'Amministratore delegato, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giulio Vicedomini, c.f.
, giusta procura in calce all'atto di appello, con domicilio eletto CodiceFiscale_1
presso il suo studio in PO alla via Cesario Console n. 3, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
e nato a [...] il [...], c.f.
[...] Controparte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avvocato Alessandro Indipendente, c.f. C.F._3 [...]
, giusta procura a margine dell'atto di citazione del primo grado del C.F._4
giudizio, con domicilio eletto presso il suo studio in Gragnano (NA) alla via Vittorio
Veneto n. 196, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_2
APPELLATI
- 1 - OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1926/2019, resa nel giudizio di primo grado avente n. 2632/2011 di R.G., pubblicata il 24 luglio 2019 e notificata in data 4 settembre 2019, in materia di risarcimento dei danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza, che si abbiano integralmente per trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, notificato il 4 ottobre 2019, iscritto a ruolo in data 14 ottobre 2019, la ha impugnato la sentenza n. 1926/2019, Parte_1
pubblicata il 24 luglio 2019 e notificata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 4 settembre 2019, ai fini della decorrenza del termine breve, con la quale il Tribunale di Torre
Annunziata ha accolto la domanda di AR e , condannandola al Controparte_2
pagamento, in favore della prima, della somma di € 21.316,25, ed in favore del secondo della somma di € 20.187,25, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese e competenze di lite, liquidate in € 660,00 per spese ed in € 3.500,00 per competenze, oltre alle spese di C.T.U., con distrazione.
1.1. La società appellante, impugnando la sentenza nella parte in cui il Tribunale avrebbe acriticamente ed erroneamente adottato le opinioni del C.T.U., senza rendere una concreta motivazione, ha censurato l'omessa valutazione delle circostanze, illustrate da essa e dal proprio consulente tecnico di parte, relative all'accertato non superamento dei limiti, fissati dalla legge, delle immissioni sonore. Nello specifico, ha protestato che il C.T.U., senza tenere conto del limite di tollerabilità fissato dalla legge, avrebbe elaborato un personale criterio di accettabilità delle immissioni sonore, in base al quale ha affermato la sussistenza di un danno arrecato all'immobile dei (porzioni esclusive e parte loro comune). CP_1
Ha, inoltre, deplorato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto il risarcimento del danno ex artt. 844 c.c., 2043 c.c. e 2059 c.c. deducendo che nei quesiti posti al C.T.U. e nella richiesta della controparte si sia a torto richiamato l'indennizzo per aggravamento della servitù ex art. 44 d.P.R. n. 327/2001.
Ha, altresì, censurato la quantificazione del danno che, a sua opinione, sarebbe stata operata dal Tribunale laddove ha stabilito che la diminuzione di valore dell'immobile degli attori ammonterebbe ad € 50.017,50, ripartendo i danni tra i due attori in € 21.316,25 e € 20.187,25
(il cui totale non corrisponde alla prefata somma), senza alcun ragionamento critico e giuridico.
- 2 - 1.2. Ha chiesto alla Corte, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, la declaratoria di infondatezza, in fatto e diritto, della domanda avversaria tesa all'accertamento che le immissioni di
[. rumori, gas di scarico, e vibrazioni, derivanti dal traffico veicolare dell'autostrada PO
, superano la normale tollerabilità nel tratto prospiciente il fabbricato di proprietà Pt_2
attorea ed, in particolare, i limiti imposti dal d.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 in materia di emissioni stradali;
la declaratoria di infondatezza, in fatto e diritto, della domanda volta alla propria condanna all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a contenere le predette immissioni nei limiti della tollerabilità, nonché al risarcimento dei danni da intervenuto deprezzamento del suddetto immobile, a seguito dell'ampliamento dell'autostrada, o, in via subordinata, a titolo di indennità ex art. 44 d.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2011, proposta al capo
10 delle conclusioni dell'atto di citazione del primo grado del giudizio;
in conclusione il rigetto delle domande attoree proposte nei suoi confronti, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
1.3. In via istruttoria, ha rimesso al prudente apprezzamento della Corte distrettuale la necessità od opportunità di disporre una nuova C.T.U., da affidare ad un tecnico specializzato, secondo le richiamate direttive indicate dalla legislazione speciale di settore, in maniera che possano trovare esauriente risposta le proprie critiche ed osservazioni.
2. In data 8 gennaio 2020 si sono costituiti a patrocinio di un unico legale AR e
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con CP_2
vittoria di spese e competenze, con distrazione.
3. Con ordinanza del 20 ottobre 2020, depositata il 30 ottobre 2020 e comunicata alle parti in pari data, ritenuto che le ragioni dell'impugnazione non accreditano la sua manifesta fondatezza, pur prospettando l'esigenza di approfondimenti sui contenuti della C.T.U. disposta in primo grado e che non è stata allegata alcuna specifica ragione di pregiudizio dall'esecuzione della pronuncia impugnata, è stata rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Con lo stesso provvedimento si è sollecitato il contraddittorio delle parti sull'ipotesi di improcedibilità dell'appello, non avendo l'appellante, costituitasi in modalità cartacea, depositato entro la prima udienza la documentazione concernente la prova della notifica dell'appello curata telematicamente, per consentire di verificare i contenuti della notifica e la propria tempestiva costituzione.
- 3 - Nel grado di appello non è stata svolta attività istruttoria mentre è stata verificata la disponibilità degli atti del primo grado del giudizio (fascicolo sia cartaceo sia telematico), inclusa la consulenza tecnica e il suo supplemento (documentazione presente anche nella produzione di parte).
Dopo lo scardinamento da altra sezione e ruolo, sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato per l'udienza del 9 aprile 2025, la causa è stata assunta in decisione con ordinanza depositata l'indomani, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa, è opportuno ripercorre i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del giudizio di primo grado.
4.1. Gli odierni appellati hanno citato in giudizio, nel lontano 2012, la
[...]
chiedendo la declaratoria di illegittima ed abusiva occupazione dalla Parte_1
società convenuta della pertinenziale corte esterna di loro proprietà e la condanna della stessa al rilascio, nonché al risarcimento dei danni per occupazione sine titulo, per i danni alle parti murarie e all'interno dell'appartamento e per i rumori e suoni molesti eccedenti i limiti della tollerabilità.
4.2. Si è costituita in giudizio la convenuta, previa estensione del contraddittorio all' CP_3
esecutrice del lavoro che ha a sua volta chiesto ed ottenuto di poter chiamare in
[...] garanzia e alla direttrice dei medesimi, chiedendo il rigetto della CP_4 CP_5
domanda.
4.3. Avutasi la costituzione delle parti, dopo l'interruzione e riassunzione del giudizio, con sentenza parziale resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. n. 88/2015 allegata al verbale d'udienza del 21 gennaio 2015, il Tribunale oplontino ha dichiarato l'improcedibilità della domanda nei confronti delle chiamate in causa: in qualità di appaltatore, e CP_3
in qualità di direttore dei lavori, essendo stata dichiarata Controparte_6
dal Tribunale di Roma con sentenza del 18 luglio 2013 n. 597 l'amministrazione straordinaria di tali società. Con coeva ordinanza è stato disposto il prosieguo del giudizio nei confronti della società convenuta e nominato il C.T.U. l'ing. per Persona_1
l'istruzione della domanda articolata dagli attori sub 10 relativa al solo risarcimento dei danni derivanti da immissioni sonore, di gas di scarico e da vibrazioni dal traffico veicolare,
(essendo le restanti da 1 a 9 dichiarate improcedibili).
- 4 - Al consulente è stato conferito l'incarico di rispondere al seguente quesito: accertare se le suddette immissioni eccedono il limite della normale tollerabilità recando grave turbamento all'ambiente e alle condizioni in cui normalmente si svolge la vita in un'abitazione e, in caso di esito positivo, indicare gli accorgimenti necessari per contenere le stesse nei limiti della normale tollerabilità, nonché per quantificare l'indennità ai sensi dell'art. 44. d.P.R. n. 327/2001”.
5. Con la sentenza, oggi impugnata, il Tribunale ha riconosciuto fondata la domanda, accogliendola. Il giudice di prime cure ha rilevato che, ai sensi dell'art. 844 c.c., il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo, calore, scuotimento o rumore, provenienti dal fondo attiguo, ma può intimare l'interruzione della produzione rumorosa solo nel caso in cui essa superi il limite della normale tollerabilità. Il Tribunale ha evidenziato che è lesiva dei diritti altrui anche una produzione rumorosa che, per volume o intensità, pur non superando i limiti sanciti da misurazioni oggettive, per persistenza ed orario di propagazione delle immissioni, determini ugualmente un intollerabile disturbo alle attività della vita quotidiana e che, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c., in combinato disposto con l'art. 32
Cost. e con l'art. 844, II comma c.c., il limite della normale tollerabilità di un rumore deve essere tarato sulla tutela della salute e dev'essere sempre garantito nei rapporti di vicinato.
Tanto premesso, ha rilevato dai rilievi svolti dal suo ausiliare tecnico che risultano superati i limiti della normale tollerabilità del rumore e che, al quesito posto di valutare gli accorgimenti necessari per ricondurre i valori alla normale tollerabilità, il C.T.U. ha ritenuto la tipologia a barriera insufficiente a contenere le emissioni provenienti dal traffico veicolare in quanto - per forma, dimensioni e caratteristiche costruttive - inidonea a rendere un contributo al contenimento dei rumori. Il Tribunale ha evidenziato che il danno di disturbo da inquinamento acustico è stato quantificato dal proprio consulente in una percentuale di circa il 15% del valore complessivo dell'immobile stabilito dall'osservatorio del mercato immobiliare, riferito alla Provincia di PO, Comune di Torre Annunziata. Ha precisato che, nella successiva integrazione, il C.T.U. ha stimato la diminuzione di valore venale dell'immobile in € 50.017,50, a carattere permanente, indipendentemente dall'integrazione della nuova barriera antirumore. A tale cifra si è riferito liquidando il danno, ripartendone l'importo tra i due attori.
6. Vanno esaminate con precedenza le questioni di rito.
- 5 - 6.1. L'atto di appello è stato notificato in data 4 ottobre 2019 agli appellati, all'indirizzo di posta elettronica certificata del loro difensore: Avvocato Alessandro Indipendente.
Gli appellati sono stati convenuti a comparire dinanzi alla Corte distrettuale per l'udienza del giorno 29 gennaio 2020.
Il giudizio d'appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 14 ottobre 2019.
L'impugnazione è dunque tempestiva perché introdotta dall'atto di citazione notificato il 4 ottobre 2019 rispettando il termine di decadenza di 30 giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta al procuratore della parte appellante il 4 settembre 2019.
6.2. L'appello è anche ammissibile.
Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata. Il giudice della nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tutto ciò è contenuto nell'atto.
- 6 - 6.3. L'avvenuta costituzione – poi - rende valida l'instaurazione del contraddittorio ancorché con l'iscrizione a ruolo dell'appello non siano stati prodotti durante la prima udienza, ma solo dopo la sua celebrazione, i file telematici della notifica, invece versati in atti successivamente (nota di deposito del 13 – 14 ottobre 2020).
Il Collegio invero, pur conscio del dibattito giurisprudenziale che vi è stato finora sull'argomento, aderisce alla tesi per la quale il deposito di files telematici idonei a comprovare la notifica dell'appello, avvenuto con la prima difesa successiva all'udienza all'esito del rilievo officioso deve considerarsi come effettuato alla medesima udienza, dovendo escludersi che possa essere dichiarata l'improcedibilità del gravame (Cassazione civile, sez. III, 12.07.2023, n. 19984). Intervenendo recentemente sulla questione la Corte regolatrice ha chiarito che trova applicazione in subiecta materia il principio, ripetutamente enunciato (in ultimo Cassazione civile, n. 33601/2022; n. 9269/2023; n. 17711/ 2023; n.
6583/2024; n. 7314/2024; n. 28207/2024) cui la Corte distrettuale intende uniformarsi, secondo cui la tempestiva costituzione dell'appellante, con il deposito di copia cartacea dell'atto di appello notificato a mezzo p.e.c., della relata e delle ricevute di consegna via p.e.c., anziché mediante deposito telematico dei relativi originali informatici, non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, primo comma, c.p.c., ma integra una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto. Il prefato principio (su cui Cassazione civile sez. III, 28.04.2025, n. 11177) trae le proprie radici dall'approdo nomofilattico delle Sezioni Unite n. 16598 del 4 agosto 2016 in tema di interpretazione dell'art. 347 c.p.c. in cui è con chiarezza affermato che “qualora l'appellato si sia costituito senza nulla osservare sulla conformità della copia all'originale notificatogli, poiché
l'esistenza della relata sulla copia evidenzia almeno la data del perfezionamento della notificazione dal punto di vista dell'appellante e consente al giudice di controllare la tempestività dell'appello, la irregolarità discendente dal deposito di una copia piuttosto che dell'originale risulta sanata”, atteso che la sanzione di improcedibilità è ricollegata soltanto all'inosservanza del termine di costituzione e non anche all'inosservanza delle sue forme e sulla generale sanabilità dei vizi di nullità per raggiungimento dello scopo. Si tratta di interpretazione in sintonia con la più ampia espansione del diritto di difesa, che - come evidenziato sempre a Sezioni Unite dalla
Corte regolatrice (n. 2075 del 10 gennaio 2024; n. 2077 del 19 gennaio 2024) - trova piena considerazione di una dimensione complessiva di garanzie (artt. 24 e 111 Cost.), che
- 7 - costituiscono patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale
(art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull'Unione europea, art. 6 C.E.D.U.), il cui coordinamento consente una sintesi compiuta, volta a far sì che possa trovare attuazione il principio, fondamentale, che costituisce lo scopo ultimo al quale il processo è di per sé orientato, ossia l'effettività della tutela giurisdizionale, nella sua essenziale tensione verso una decisione di merito.
Superato dunque il formalismo inutile al contraddittorio reale tra le parti ove non presidio del diritto di difesa, va dato ingresso al merito.
7. Con il primo motivo di impugnazione, la società appellante ha censurato la sentenza gravata per la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; per l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
per le omesse risposte alle critiche alla C.T.U., comunque ribadite;
per l'errata, carente e contraddittoria motivazione;
per l'erronea applicazione ed interpretazione delle disposizioni normative di riferimento: art. 844 c.c.;
d.P.C.M. 01.03.1991; legge quadro sull'inquinamento acustico del 26.10.1995 n. 447; decreto della Giunta Regionale della Campania n. 8758/1995; d.P.C.M. del 14.11.1997, sulla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16.03.1998 sulle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;
nonché d.P.R. del 30.03.2004 n. 142.
Ha evidenziato che la situazione in esame non riguarda la realizzazione di una nuova opera pubblica, essendo l'autostrada A3 PO - Salerno preesistente all'abitazione dei , CP_1
ma un ampliamento della carreggiata autostradale nel 2004; che, pertanto, dovevano essere quantificate le eventuali variazioni rispetto alle condizioni precedenti ed eventualmente indennizzati o risarciti solo gli aggravamenti di immissioni sonore, di gas di scarico e di vibrazioni, se sussistenti.
Ha rilevato che il Tribunale ha conferito al C.T.U. il solo incarico di accertare se le immissioni eccedono il limite della normale tollerabilità e, in caso positivo, di indicare gli accorgimenti necessari per contenerle entro i detti limiti, nonché per quantificare l'indennità ex art. 44 del d.P.R. n. 327/2001, e che non è mai stata accordata al C.T.U. la facoltà di esprimere una sua personale valutazione sui limiti di tollerabilità.
Ha precisato che, prima dell'ampliamento dell'autostrada, non è mai stata rappresentata alcuna doglianza, risultando, pertanto, pacifico che la situazione preesistente, caratterizzata dall'esistenza dell'autostrada A3 a meno di 100 mt. dall'abitazione, fosse tollerabile.
- 8 - Ha evidenziato che l'ampliamento della carreggiata autostradale non avrebbe comportato in sé la modifica dei flussi di traffico, per cui non sarebbe ipotizzabile un incremento significativo delle emissioni acustiche derivanti dal traffico autostradale, contestando le valutazioni e le limitazioni degli utilizzi abitativi prefigurati dal C.T.U., essendo l'immobile già interessato in precedenza dalla stessa opera pubblica.
Ha protestato che il C.T.U. non avrebbe considerato, né accertato, lo stato pregresso dell'opera pubblica e che, pertanto, i rilievi e le analisi svolte in risposta al quesito del
Tribunale non sarebbero adeguati ad esprimere compiutamente una risposta tecnico- scientifica rispetto al quesito posto, per i motivi evidenziati nelle osservazioni del proprio
Consulente Tecnico di Parte.
Ha rilevato, che per la valutazione in esame, deve applicarsi la seguente normativa: d.P.C.M. del 1° marzo 1991; legge del 26 ottobre 1995 n. 447; d.P.C.M. del 14 novembre 1997; Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998; nonché d.P.R. del 30 marzo 2004 n. 142, cd.
Decreto Strade.
Ha protestato che la C.T.U. ha, invece, fatto riferimento al criterio comparativo, consistente nel confrontare il livello del rumore di fondo senza disturbi provenienti da altre fonti, con quello del rumore risultante dalle immissioni, secondo quanto previsto dall'art. 844 c.c., rilevando che l'attività di misurazione del rumore deve rispondere alla metodologia dettata dal D.M. del 16 marzo 1998 che specifica le procedure da osservare per il monitoraggio e che, nel caso in esame, il riferimento sarebbe il punto 2 dell'allegato C, dove viene definita la metodologia di misura del rumore stradale.
Ha precisato che, come accertato dal C.T.U., nel caso in esame risultano ampiamente rispettati i limiti imposti dalle norme vigenti;
che, infatti, l'art. 2, V comma del Decreto
Strade ha stabilito che i valori limite di immissione in esso riportati devono essere verificati in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione e che i risultati della campagna di rilievi fonometrici effettuata hanno dimostrato che non sono stati superati i limiti nelle circostanze di legge.
Ha, inoltre, specificato che, dalle verifiche svolte dal C.T.U., sono risultati i seguenti superamenti oltre i 3dB consentiti: diurno:
0.5 dB e notturno: 2,5 dB.
Ha, quindi, dedotto che il superamento presunto, evidenziato dal C.T.U., sarebbe dovuto solo alla vicinanza dell'abitazione e che, nonostante ciò, sono rispettati i valori limite di zona acustica e di quelli riportati dal Decreto Strade e che, pertanto, la conclusione sull'aspetto
- 9 - acustico, riportata a pag. 19 della C.T.U., sarebbe infondata, in quanto basata su rilievi e analisi non adeguati e su un'errata lettura della normativa.
Ha protestato che, nella relazione fonometrica del C.T.U. non sarebbero riportati gli estremi di iscrizione all'Elenco Regionale in qualità di tecnico competente in acustica, evidenziando che eventuali misure effettuate da chi non rivesta tale qualità non possono essere ritenute valide, essendo prive delle garanzie di corretta esecuzione.
Ha ribadito che l'ampliamento autostradale non ha comportato una modifica significativa di tale infrastruttura, dal punto di vista acustico, non avendo, in sostanza, modificato i suoi flussi di veicoli in transito, ma che avrebbe, invece, migliorato le condizioni generali di traffico, favorendo un deflusso più fluido, abbassando anche i rumori di rotolamento degli pneumatici, con l'utilizzo dei nuovi asfalti fonoassorbenti, usati per il nuovo manto stradale.
Ha dedotto che il C.T.U. non ha mai rilevato i concreti disturbi che gli attori avrebbero subito per le immissioni sonore provenienti dall'uso dell'autostrada e che il C.T.U. ed il Tribunale non hanno mai dato conto del perché i limiti di tollerabilità delle immissioni sonore prestabiliti per legge non avrebbero dovuto prendersi in considerazione per la determinazione della normale tollerabilità.
Ha precisato che il C.T.U. ed il Tribunale non hanno mai dato conto del perché le immissioni sonore, anche inferiori ai limiti minimi di legge, avrebbero costituito un intollerabile disturbo alle attività di vita quotidiana degli attori;
circostanze queste che, a suo dire, sarebbero addirittura prive di qualsiasi prova.
Ha dedotto che le carenze dell'elaborato peritale e delle attività realizzate dal C.T.U., sui quali si è basata la decisione, rendono la sentenza impugnata ingiusta, illegittima ed illogica.
9.1. Il motivo è infondato.
Esso è declinato sostanzialmente in tre punti che stigmatizzano altrettante criticità della decisione: la redazione della consulenza da un ausiliare tecnico che non avrebbe adeguate e certificate competenze in acustica;
la mancata considerazione per la preesistenza dell'asse autostradale rispetto all'immobile attoreo essendo il primo stato semplicemente ampliato per una migliore viabilità che avrebbe addirittura, rendendo più fluida la circolazione, reso inferiori le emissioni e il rispetto dei parametri amministrativi di queste ultime, avendo a torto il C.T.U. preso in considerazione l'art. 844 c.c..
Principiando dall'ultima questione appena sintetizzata, giova riferire che da tempo la Corte di legittimità ha affermato che in tema di immissioni acustiche (nella specie, come nel caso
- 10 - in esame, provenienti da circolazione stradale), viene in rilievo l'art. 844 c.c. che reca una regola concepita per risolvere i conflitti di interesse tra usi diversi di unità immobiliari contigue qualora le immissioni superino la normale tollerabilità e che, solo in caso di svolgimento di attività produttive, consente l'elevazione della soglia di tollerabilità, sempre che non venga in gioco il diritto fondamentale alla salute, valore da riconoscere comunque prevalente rispetto a qualsiasi esigenza della produzione, in quanto funzionale al diritto ad una normale qualità della vita (Cassazione civile, sez. I, 12.07.2016 n. 14180; Cassazione civile, sez. II, n. 35856/2017).
Anche nel suo più recente arresto in materia (Cassazione civile sez. III, 10.01.2025, n. 631) la
Suprema Corte, richiamando i numerosi precedenti in tema di immissioni sonore provocate dal traffico veicolare o comunque da attività connesse ai trasporti o alla produzione, ha ribadito la differenziazione esistente in tema di immissioni acustiche tra tutela civilistica e tutela amministrativa, sia nella vigenza del d.P.R. n. 142/2008, sia l'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 6 ter del D.L. n. 208/2008, convertito con modifiche dalla legge n. 13/2009.
La disciplina di settore che secondo l'appellante precluderebbe qualunque ulteriore vaglio di tollerabilità ex art. 844 c.c. non è giuridicamente d'ostacolo al sindacato sollecitato dagli attori avendo la Corte regolatrice più volte affermato in materia di immissioni che mentre è senz'altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 c.c., tenendo presente, fra l'altro, la vicinanza dei luoghi e i possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni (Cassazione civile sez. II, 12.11.2018, n. 28893).
Ha quindi precisato che alla diversità di tutele non possa aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., ribadendo così la necessità, in ambito civilistico, dell'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, per la ragione superiore di assicurare tutela, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni normative, all'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione (Cassazione civile, sez. III,
07.10.2016 n. 20198; Cassazione civile, sez. III, 16.10.2015 n. 20927).
- 11 - Ne consegue che la contestazione dell'appellante sulla errata valutazione della normativa di settore che si sarebbe dovuta considerare il luogo di quella civilistica sulla “normale tollerabilità” presa a riferimento dal consulente tecnico per pervenire alle conclusioni condivise dal Tribunale, trascurando la superiore affermazione di principio granitica nella giurisprudenza nomofilattica applicata dal giudice di prime cure, è infondata.
Il Tribunale si è attenuto puntualmente ai principi di diritto sopra enunciati, avendo ritenuto non dirimente l'osservanza delle normative tecniche speciali, avendo accertato, nella specie, il superamento dei parametri secondo il criterio del c.d. differenziale comparativo, di cui alla disciplina generale dettata dall'art. 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997 e concluso per l'intollerabilità delle immissioni che interessano la proprietà.
Altrettanto infondata è l'ulteriore ragione di critica alla sentenza del primo giudice che non avrebbe considerato che l'asse autostradale era già esistente prima dell'edificazione dell'immobile soltanto ampliato, con vantaggio per la viabilità e miglioramento CP_1
dei flussi della circolazione, con effetti anche sulla riduzione delle emissioni gassose e rumorose proprie di ingorghi e affollamenti. Inoltre la decisione di edificare in prossimità di un'arteria ad intensa percorrenza imputet sibi ai costruttori il cui disagio, per altro, sarebbe altrettanto già esistito in precedenza, di modo che il danno da ridotta appetibilità del loro bene non potrebbe comunque prescindere dallo stato preesistente, in nulla equiparabile ad un fabbricato assolutamente distante dal tratto autostradale.
Ancora una volta soccorrono i principi della Cassazione che ha affrontato la questione del sacrificio cui è chiamato il privato che per effetto dell'allargamento dell'area viaria e della conseguente estensione a margine di essa della fascia di rispetto abbia visto compromesso l'esercizio dei diritti dominicali, segnatamente la capacità edificatoria sottesa originariamente al fondo di sua proprietà, per verificarne l'indennizzabilità, pervenendo alla soluzione affermativa in base al ragionamento per il quale “nel caso in cui, per effetto della realizzazione o dell'ampliamento di una strada pubblica (nella specie, di una autostrada), il privato debba subire nella sua proprietà la creazione o l'avanzamento della relativa fascia di rispetto, quest'ultima si traduce in un vincolo assoluto di inedificabilità che di per sé non è indennizzabile, ma che, in applicazione estensiva della disciplina in tema di espropriazione parziale, non esclude il diritto del proprietario di essere indennizzato per il deprezzamento dell'area residua mediante il computo delle singole perdite ad essa inerenti, quando risultino alterate le possibilità di utilizzazione della stessa ed anche per la perdita della capacità edificatoria realizzabile sulle più ridotte superfici rimaste”
- 12 - (Cassazione civile, sez. I, 05.06.2020, n. 10747; Cassazione civile, sez. I, 02.07.2020, n. 13598;
Cassazione civile sez. I, 11.10.2021, n. 27555).
Traslando il ragionamento nel diverso ambito che viene adesso il rilievo va invero osservato che, come nei casi dell'indennizzo, lo spostamento della fascia di rispetto autostradale può comunque generare una perdita conseguente al deprezzamento dell'immobile qualora ne risultino alterate le possibilità di utilizzo ed è ciò che è avvenuto nella specie. Se in precedenza il fabbricato distava circa cento metri dal limite della barriera autostradale, attualmente questa è a soli venti metri dal fabbricato ed è assolutamente intuitivo che la nuova misura ha reso sensibilmente più prossima la fonte rumorosa rispetto all'immoto fabbricato residenziale. In ciò si assorbe l'ulteriore affermazione, non contestata dall'appellante e quindi da credere pacifica, che la distanza originale di oltre cento metri era anche schermata dall'esistenza di altro edificio sulla parete nord prospiciente la sede autostradale, prima espropriato e quindi demolito.
Della ridotta distanza vi è ampia descrizione nella relazione finale del C.T.U. mentre la condizione pregressa dell'immobile dei è ricostruita dalla relazione del CP_1
consulente di parte geom. , presente nella loro produzione fin dal primo Persona_2 grado del giudizio.
Venendo all'ultima questione, i rilevamenti strumentali sono stati effettuati, nel tempo di riferimento diurno (06:00 - 22:00) e notturno (22:00 - 06:00) in ambiente esterno ed abitativo
(finestre aperte e chiuse). La relazione tecnica strumentale e le misure sono state eseguite dal consulente tecnico competente in rilevamento acustico come da decreto dirigenziale n.
157 della Giunta regionale della Campania del 20 luglio 2000. Per ciò che riguarda gli ambienti abitativi, i valori di immissione a cui ha fatto riferimento il consulente secondo la normativa vigente – all'epoca dei rilievi e all'attualità – nell'accertare quanto disposto dal giudice, al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile (d.P.C.M. 14 novembre 1997, art. 4, comma 2), sono riepilogati alle pagine da 14 a seguire del primo elaborato che ha condotto al giudizio in tutti i casi di “non tollerabilità”.
All'esito del suo rilievo dettagliatamente riprodotto in perizia il consulente, a seguito di un attento esame degli atti di causa e sulla scorta di un percorso logico congruo ed ampiamente documentato quanto ai parametri legislativi presi a riferimento, ha accertato la sussistenza di immissioni intollerabili di rumori, indicando chiaramente il superamento della soglia di tollerabilità delle predette immissioni ed attenendosi ai criteri elaborati dalla pacifica
- 13 - giurisprudenza di legittimità e di merito;
inoltre il consulente ha risposto esaustivamente alle osservazioni ed ai rilievi critici formulati dalle parti, senza che da allora alcuna ulteriore questione mancante di risposta sia stata prospettata.
Per questa ragione si palesa superflua la ripetizione delle indagini tramite un nuovo ausiliare designando dalla Corte. L'istanza istruttoria dell'appellante va quindi respinta in mancanza di omissioni o errori ascrivibili alla consulenza del primo grado recepita in sentenza ovvero di obiezioni ad essa cui il C.T.U. non abbia dato esauriente risposta nel contraddittorio tecnico con i consulenti di parte.
10. Con il secondo motivo di gravame, la società appellante ha censurato la sentenza impugnata per la violazione e falsa applicazione, o interpretazione di legge, degli artt. 2043
c.c., 2059 c.c. e 44 d.P.R. n. 327/2001, nonché per l'erronea valutazione dei danni e delle indennità.
Ha dedotto che la quantificazione del danno avrebbe dovuto tenere conto del fatto che l'autostrada era preesistente all'abitazione dei , mentre la quantificazione operata CP_1 dal C.T.U. non avrebbe considerato il fatto che l'immobile attoreo era già vicino all'autostrada, che è stata solo ampliata.
Ha, dunque, protestato che il valore iniziale dell'immobile, assunto dal C.T.U. e che si sarebbe deprezzato, è stato quello degli immobili privi di servitù, come se non fosse mai esistita l'autostrada, e che, pertanto, il tecnico avrebbe errato nel detrarre, dal suddetto valore iniziale, quello di degrado apportato dalla costruzione dell'autostrada.
Ha rilevato che il C.T.U. avrebbe dovuto, invece, rifarsi ai criteri dettati dal C.I.P.E., con nota n. 10754 del 10 ottobre 1990, che richiama l'art 46 della legge n. 2359/1865, secondo i quali l'indennizzo dev'essere calcolato come prodotto tra il valore di mercato che l'immobile avrebbe senza l'opera pubblica ed un coefficiente di deprezzamento, valutato al massimo nella misura del 30%.
Ha dedotto che la quantificazione di tale coefficiente deriva dalla considerazione di tutti i parametri che possono incidere sul valore di mercato del fabbricato, che concorrono a formare il deprezzamento complessivo, e che il valore di mercato dell'unità immobiliare andrebbe perciò determinato con riferimento alle unità immobiliari della stessa topologia, situate in prossimità delle autostrade. Ha, quindi, protestato la sovrastima dal C.T.U..
Ha evidenziato che la controparte ed il C.T.U. avrebbero dovuto provare ed accertare l'esistenza dei titoli abilitativi ed autorizzativi dello stabile per appurarne la legittimità ed
- 14 - applicare l'art. 44 d.P.R. n. 327/2001, mentre il C.T.U. si sarebbe limitato a ravvisare la diminuzione delle caratteristiche di godibilità degli immobili, a ridosso della carreggiata autostradale, che sarebbero risultate menomate dalla corsia supplementare, per le immissioni acustiche eccedenti la soglia legale di accettabilità prevista dalle norme amministrative.
Ha, infine, rilevato che gli attori non hanno provato la compressione delle facoltà di impiego della loro abitazione e che non ne hanno, pertanto, dimostrato il deprezzamento commerciale, da ripararsi per equivalente monetario.
Ha evidenziato che, in mancanza di tali prove, gli assunti di controparte e del C.T.U. non possono costituire idonei elementi di fatto e di diritto per motivare una corretta sentenza di accoglimento della domanda risarcitoria.
10.1. Il motivo è infondato.
Preliminarmente occorre evidenziare che la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per i pregiudizi subiti in conseguenza di immissioni intollerabili va proposta secondo i principi della responsabilità aquiliana nei confronti del soggetto individuato dal criterio di imputazione della responsabilità, ossia dell'autore (materiale o morale) del fatto illecito.
La fonte della responsabilità risarcitoria dell'odierna appellante è stata fondatamente riposta in capo all'odierna appellante che ha determinato ed aggravato la situazione dell'immobile attoreo, esposto ad immissioni prima sufficientemente distanti da non essere percepibili o almeno da non essere intollerabili senza - per di più - adoperare le cautele e porre in essere i comportamenti prudenti ed idonei ad evitare il propagarsi di rumori ed esalazioni di polveri moleste.
Ebbene, in tema di responsabilità civile, la lesione del diritto alla serenità personale e familiare conseguente a immissioni illecite può generare un danno risarcibile, che, tuttavia, non è in re ipsa, ma deve essere, innanzitutto, allegato in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi del lamentato peggioramento qualitativo della vita (attraverso il raffronto tra la situazione precedente e quella successiva alle immissioni), e, poi, provato, anche mediante presunzioni (in argomento, Cassazione civile, sez. III, 22.01.2024, n. 2203). La prova del danno cioè può essere soddisfatta anche in via presuntiva, in presenza di circostanze gravi, precise e concordanti, tali da poterne desumere la concreta esistenza (Cassazione civile, sez. VI, 13.04.2022, n. 11930; Cassazione civile, sez. un., 01.02.2017, n. 2611).
- 15 - Nella fattispecie l'accertamento “concreto” condotto attraverso misurazioni con strumentazione idonea e certificata dal C.T.U. ha appurato il danno che gli attori in citazione e nei successivi scritti difensivi hanno adeguatamente allegato in termini di minorato godimento dell'immobile, deprezzamento dello stesso per le aggravate condizioni di sua vivibilità e, senza accedere a pretese per lesioni di diritti personali, hanno invece chiesto il riconoscimento del danno patrimoniale.
Sulla questione nota nella giurisprudenza tanto di merito che di legittimità si è formato un indirizzo stabile secondo cui vanno concretamente verificati esistenti gli elementi della fattispecie ex artt. 2043 e dell'art. 44 del d.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001 a mente del quale
“È dovuta una indennità al proprietario del fondo che dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà”, con la precisazione scritta nel capoverso per cui “L'indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto”.
Si tratta di parametro utile al ristoro di cui è stata fatta retta applicazione, anche per la misura del detrimento patrimoniale, su cui oltre.
Orbene, dall'accertata e comprovata – tramite il tecnico incaricato - sussistenza delle immissioni di rumori e polveri che superano la normale tollerabilità è conseguito il diritto degli odierni attori al ristoro dei danni patiti ex art. 2043 c.c. in ragione del solo fatto generatore del nocumento (per superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c.) costituito dall'ampliamento dell'asse autostradale al punto da ridurre da originari 100 metri circa a solo 20 metri la distanza dalla fonte delle immissioni all'immobile che le riceve. Tale ragionamento del Tribunale non è validamente attinto dalle obiezioni dell'appellante avendo gli accertamenti tecnici espletati dimostrato che i lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada hanno procurato le intollerabili immissioni di rumore e polveri, determinando l'impossibilità di espletare le normali attività della vita quotidiana e familiare presso i locali dell'abitazione degli attori, prima non compromesse per la distanza originaria.
Se dall'illiceità delle immissioni di cui all'art. 844 c.c. consegue il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali questi sono stati stimati secondo l'art. 44 del d.lgs. n. 327/2001 essendo indubbio che l'opera abbia provocato una compressione del diritto di proprietà conseguente alla riduzione della capacità abitativa. Tale diminuzione per come chiarito dalla
- 16 - giurisprudenza di legittimità “può verificarsi sia per effetto di immissioni intollerabili di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, sia in tutti i casi in cui il bene subisca un'oggettiva e apprezzabile riduzione della luminosità, panoramicità e godibilità dell'immobile, purché idonea a tradursi in una oggettiva riduzione del suo valore economico” (Cassazione civile, 03.07.2013, n. 16619).
Il C.T.U. che ha fotografato la situazione attuale dell'immobile e delle barriere, anche a seguito dei chiarimenti sulla loro migliorabile efficienza fonoassorbente, ha stimato la perdita economica dell'immobile per effetto dell'approssimato asse autostradale con il conseguente traffico veicolare (l'accertamento in situ non rende pregevole il riferimento al fatto che la maggiore area destinata alla viabilità ne abbia migliorato a condizione e diminuito gli affollamenti fonte di immissioni essi stessi). Egli ha anche considerato l'esistenza antecedente della autostrada, ancorché a distanza superiore dall'attualità, come dimostra la lettura di pagina 8 dell'integrazione ove è scritto che “la riduzione del valore venale dei valori all'attualità degli immobili dei signori come innanzi stimati, alla luce CP_1 dell'inquinamento acustico accertato dai rilievi eseguiti, può essere stimato in un decremento del 15% anche alla luce della considerazione che l'autostrada era preesistente e lo stato dei luoghi attuale deriva da un allargamento dell'asse viario e non dalla realizzazione ex novo”.
Nel calcolo del valore dell'immobile, come richiesto dal quesito, il C.T.U. ha preso a riferimento l'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate che costituisce parametro di valido ausilio all'autorità giudiziaria
Il deprezzamento commerciale dell'immobile associato alla fonte d'immissioni a soli venti metri è stato tratto da dati di fatto appartenenti al notorio ed alla comune esperienza del consulente non revocabili in dubbio da quanto opinato dalle differenti conclusioni dei periti di parte appellante, vieppiù per il fatto che ad oggi nella legislazione comune non esistono norme all'uopo emanate e disponibili di dimensionamento del siffatto deprezzamento.
Il fatto che la somma dei due importi riconosciuti non coincida con il totale (superiore) indicato in atti non è un motivo spendibile dall'appellante per altro avvantaggiato dall'errore.
Per il resto, la risposta ai rilievi critici è contenuta nel precedente paragrafo ove si esamina il primo motivo di appello, essendo in parte comuni.
11. Da quanto precede deriva il rigetto dell'appello e la conferma della decisione con esso attinta e le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. La liquidazione è effettuata, nell'ambito dello scaglione, applicando il
- 17 - parametro medio e senza conteggiare nulla per la fase istruttoria che non vi è stata. Esse vanno distratte all'Avvocato Alessandro Indipendente che se ne è dichiarato antistatario.
13. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di PO - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
− rigetta l'appello proposto da alla sentenza del Tribunale Parte_1
di Torre Annunziata n. 1926/2019, resa nel giudizio di primo grado avente n. 2632/2011 di R.G., pubblicata il 24 luglio 2019 e notificata in data 4 settembre 2019;
− condanna l'appellante alle spese del grado in confronto degli appellati che liquida in €
6.946,00 oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione all'Avvocato Alessandro Indipendente che se ne è dichiarato antistatario;
− dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso il 16 luglio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa AR Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
- 18 -