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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 15/06/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel./est.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili in grado di appello riunite ed iscritte ai nn. 161/2023 e 154/2023 R.G. promosse, e poi riunite, nei confronti della sentenza del Tribunale di Taranto n.
785/2023 pubblicata in data 5 aprile 2023 da
(n. iscrizione registro imprese di Torino e c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Esposito ed elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso il suo studio legale giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Giuseppe D'Ippolito ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, giusta procura in atti
APPELLATO
Conclusioni: ha concluso come da note telematiche ex art. 352 Controparte_2
c.p.c. da intendersi qui come integralmente richiamate e trascritte, riproduttive delle conclusioni formulate in atto di appello;
per devono considerarsi le Controparte_1
conclusioni formulate in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Taranto ed esponeva: Controparte_3
1 ➢ di aver acceso in data 5 maggio 1983 presso il un conto Controparte_3
corrente di corrispondenza recante il n. 27/1678;
➢ di aver richiesto con note del 24 gennaio 2018 e poi del 31 gennaio 2018
l'esibizione di tutti i contratti dal medesimo sottoscritti nonché di alcuni estratti conto in conformità a quanto sancito dall'art. 119, co. 4, t.u.b.;
➢ di aver ottenuto dalla banca i soli contratti mentre era stata disattesa la richiesta di esibizione degli estratti conto poiché concernenti documentazione contabile ultradecennale;
tanto premesso, lamentava la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante rinvio al c.d. uso piazza in violazione degli artt. 1284, co. 3, c.c.,
1346 e 1418, co. 2, c.c.; la illegittimità della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto;
la illegittimità degli addebiti delle commissioni di massimo scoperto addebitata in assenza di pattuizioni;
la illegittimità degli interessi debitori applicati in relazione ai c.d. giorni valuta in difetto di specifica pattuizione;
la nullità e l'inutilizzabilità del contratto del contratto di apertura di credito per mancanza di data certa atteso che la data riportata sul documento era “22.12.19993” e dunque incerta;
infine lamentava la violazione dei principi di correttezza e buona fede;
sulla scorta di una perizia espletata delle risultanze contabili e della documentazione contrattuale in suo possesso affermava che l'ammontare dei predetti illegittimi addebiti era pari ad euro
66.796,00 alla data del 2 novembre 2015 (data di chiusura del conto), e, attesa l'infruttuosità della richiesta di restituzione della somma su indicata e del tentativo di mediazione obbligatoria svolto, chiedeva la condanna della controparte al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 66.796,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda, o di quella maggiore o minore somma accertata in causa all'esito della c.t.u., con vittoria delle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta eccependo la prescrizione CP_4
delle somme addebitate sul conto sino al decennio anteriore alla data di notifica della richiesta interruttiva del 14 febbraio 2018 e, quindi, sino al 14 febbraio 2008, integranti rimesse c.d. solutorie, quantificate in complessivi euro 27.735,67; assumeva, altresì, che la indicazione della data del contratto di apertura di credito conteneva un mero refuso pag. 2/11 con riferimento all'anno di sottoscrizione del documento (“19993”) con conseguenziale validità delle clausole contrattuali ivi contemplate relative ai tassi debitore entro e oltre il fido concesso, alle commissioni di massimo scoperto, al tasso creditore, alle valute ed alle spese;
segnalava l'assenza di contestazioni relative al tasso di interessi creditore applicato dei quali, in caso di espletamento di accertamenti contabili doveva tenersi conto;
l'inammissibilità della domanda giudiziale proposta per omessa integrale produzione di tutti gli estratti conto;
evidenziava che la richiesta del gennaio 2018 degli estratti conto relativi agli anni 1984, 1989, 1993, 1999, 2000 e 2005 riguardava documentazione anteriore al decennio e dunque non esigibile;
eccepiva poi la violazione dell'onere della prova poiché il si era limitato ad indicare una somma CP_1
complessiva senza allegazione e prova delle singole poste ritenute indebite;
da ultimo affermava la legittimità della capitalizzazione applicata nel periodo anteriore e successiva all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 nonché la legittimità di commissioni di massimo scoperto, spese e valute;
chiedeva conclusivamente il rigetto della domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto e in subordine di tenersi conto della prescrizione decennale eccepita, con vittoria delle spese di lite.
Disposta l'esibizione in giudizio della documentazione contabile afferente il rapporto di conto corrente dedotto in causa, che tuttavia non aveva seguito ed anzi veniva contestato nei suoi presupposti dalla e disposto, altrresì, l'espletamento di c.t.u. contabile CP_4
affidata - alla dott.ssa - volta ad una rideterminazione del saldo banca Persona_1
sulla scorta dei molteplici criteri determinativi di cui ai quesiti formulati nell'ordinanza del 22 febbraio 2021, il Tribunale adito - con sentenza del 30 marzo 2023 pubblicata in data 5 aprile 2023 - in parziale accoglimento della domanda di ripetizione di indebito proposta dal correntista condannava la banca convenuta al pagamento in favore di della somma di euro 56.847,90, oltre interessi legali dalla Parte_2
domanda al saldo, ed alla rifusione delle spese processuali, oltre a quelle di c.t.u. liquidate con separato decreto.
In particolare, il giudice a quo, evidenziato che gravava interamente sul correntista la dimostrazione, oltre all'effettuazione del versamento, della illegittimità degli addebiti contestati, riteneva che la discontinuità degli estratti conto, riguardante solo alcuni pag. 3/11 periodi in un rapporto bancario dispiegatosi in un lungo arco temporale (1983-2015), non costituisse un impedimento alla ricostruzione ex post del flusso contabile tenuto conto delle risultanze della c.t.u. nonché della documentazione prodotta dalle parti e del loro contegno processuale, dovendosi tener conto in particolare del fatto che la banca, pur non avendo dedotto la distruzione dei documenti contabili relativi al periodo anteriore al decennio, non aveva dato seguito dall'ordine di esibizione rivoltole ponendo in essere una condotta valutabile ai sensi dell'art. 116, co. 2, c.p.c.; richiamava, inoltre, al riguardo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di documentazione lacunosa ed incompleta, valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni, anche in ordine alla conservazione dei documenti, il cliente può integrare la prova carente sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, con altri mezzi di cognizione, ivi compresa la consulenza contabile d'ufficio, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto in ordine di tempo, disponibile agli atti;
riteneva poi che - per accertare la sussistenza, o meno, del diritto alla restituzione di quanto indebitamente versato - fosse necessario espungere preventivamente dal conto corrente i costi illegittimi applicati dalla banca e, solo a seguito di siffatta espunzione, verificare la prescrizione eccepita dalla banca in base alla natura ripristinatoria e/o solutoria delle singole annotazioni in conto;
esponeva considerazioni in ordine alla determinazione per iscritto dei tassi di interesse e di altre poste passive rimarcando la necessità della forma scritta ad substantiam avente ad oggetto criteri determinati e non generici;
illustrava i diversi orientamenti in materia di capitalizzazione sino alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 e poi alla l. n. 147/2013, che aveva modificato l'art. 120 t.u.b. che aveva demandato al CICR la regolamentazione del calcolo degli interessi nelle operazioni bancarie, senza effetti retroattivi;
con riguardo alla commissione di massimo scoperto, evidenziato che il suo legittimo fondamento va ricercato sul piano causale sulla messa a disposizione delle somme purché siano stata pattuita per iscritto e che risultino predeterminate per iscritto tutte le altre prescrizioni e in particolare purché la misura risulti onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente;
richiamava l'art. 2 bis del d.l. n. 185/2008, conv. in l. n. 2/2009 che aveva stabilito le condizioni di validità delle pattuizioni in materia di commissione di massimo scoperto, l'art. 117 bis
pag. 4/11 t.u.b. che aveva previsto la possibilità di pattuire la commissione di istruttoria veloce in misura fissa nel caso di sconfinamento senza affidamento ovvero il limite del fido;
aggiungeva che per i contratti stipulati prima della l. n. 2/2009 si applicano i principi in materia di trasparenza ed i parametri specifici sulle commissioni di massimo scoperto mentre per quelli stipulati dopo il gennaio 2012 si applicano le disposizioni della l. n.
27/2012; tanto premesso sceglieva tra le ipotesi elaborate dalla dott. quella Per_1
identificata con il n. A2-6, al cui contenuto rinviava, secondo cui l'importo dovuto al alla controparte ammontava ad euro 56.847,00, oltre interessi legali dalla CP_1
domanda al saldo;
regolamentava le spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u., in base al principio di soccombenza.
[d'ora innanzi solo per brevità], incorporante Parte_1 CP_4 [...]
ha proposto appello con due distinti atti di citazioni del tutto coincidenti CP_3
e, sulla base delle censure che si illustreranno in seguito, ha chiesto - previa inibitoria ex art. 283 c.p.c. - il rigetto della domanda di ripetizione di indebito avanzata dal correntista, se del caso disponendo nuova c.t.u. contabile, con condanna dell'appellato alla restituzione di quanto eventualmente versato in esecuzione della sentenza impugnato;
vinte le spese di lite del doppio grado.
Si è costituito in giudizio opponendosi alla inibitoria ed invocando Controparte_1
il rigetto del gravame in quanto infondato;
nel contempo ha proposto appello incidentale avverso il capo relativo alle spese di lite, ingiustificatamente, in tesi liquidate in misura inferiore a quella di legge.
Con ordinanza del 14715 giugno 2023 è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
La causa viene ora in decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe all'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE ha rivolto alla sentenza impugnata plurime censure riassumibili Parte_1
come segue: con il primo motivo di gravame ha lamentato la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto normativo degli artt. 2033 e 2697 c.c. e cioé del principio dell'onere della prova in materia di ripetizione di indebito avendo il correntista omesso l'integrale pag. 5/11 produzione della sequenza ininterrotta degli estratti conto bancari relative all'intero rapporto contrattuale in grado di comprovare in maniera certa - e non meramente presuntiva - i fatti costitutivi della pretesa azionata;
ha rimarcato l'assenza di documentazione riguardante considerevoli periodo;
ha, altresì, contestato l'utilizzo di c.t.u. contabile disposta in assenza della necessaria produzione documentale e, pertanto, espletata mediante il ricorso a criteri approssimativi e/o presuntivi negando la legittimità del ricorso alle c.d. scritture di raccordo tra l'ultimo estratto conto disponibile ed il primo successivo per colmare le lacune;
con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2946 e 2033 c.c. avendo il primo giudice attribuito natura ripristinatoria e/o solutoria alle rimesse effettuate dal correntista sulla scorta del saldo banca rideterminato (e, quindi, depurato dalle voci di spesa ritenute nulle e/o invalide) anziché sulla scorta del saldo banca storico;
con il terzo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 115 c.p.c. avendo il primo giudice omesso di considerare il contratto di apertura di credito del 22 dicembre 1993 ritenuto illogicamente nullo nonostante l'evidente refuso riguardante la data della sua stipulazione (19993); con il quarto ed ultimo motivo ha sostenuto che in quest'ultimo contratto era stata pattuita la commissione di massimo scoperto esattamente determinata sicché risultava compitamente da atto scritto ed era pienamente legittima.
Prima di passare all'esame delle doglianze mosse dall'impugnante, si osserva che il giudice di prime cure, se si eccettua la motivazione dedicata alla questione della discontinuità degli estratti conto, si è limitato ad esporre principi ed a citare norme riguardanti la pattuizione di interessi ultralegali, la capitalizzazione degli interessi, le commissioni di massimo scoperto, mentre per il resto ha richiamato la relazione di consulenza individuando un atra le plurime ipotesi ricostruttive elaborate dalla dott.ssa sulla base dei quesiti posti e delle osservazioni formulate dalle parti. Ne Per_1
consegue che le determinazioni sulle questioni rilevanti in causa devono ricavarsi indirettamente dai presupposti della ipotesi ricostruttiva scelta che risulta predisposta con riguardo all'intero periodo di svolgimento del rapporto, dal 1983 alla chiusura avvenuta in data 2 novembre 2015, con ricorso alle c.d. scritture di raccordo per le frazioni temporali mancanti di estratti conto, senza utilizzare le condizioni economiche pag. 6/11 indicate contratto di apertura di credito del “22/12/19993” ed applicando la capitalizzazione reciproca annuale sino al 31 dicembre 2000 e trimestrale dal 31 marzo
2001, con individuazione delle competenze irripetibili calcolate sul saldo rettificato.
Nel perimetro così delimitato vanno considerati i motivi di appello formulati dall'impugnante. Ogni altra questione rimane coperta dal giudicato interno.
Tanto puntualizzato, la prima censura è fondata.
Per prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità la rideterminazione del saldo di conto corrente, ove debbano eliminarsi addebiti ritenuti illegittimi, deve avvenire sulla base dei relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura.
Tuttavia, non trattandosi di prova legale esclusiva, all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali o di altro tipo. Quindi, in caso di mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento via via del dare e dell'avere può attuarsi con l'utilizzo di altri elementi di prova che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione dell'andamento del conto nell'intervallo temporale non documentato. Diversamente, ove non si riesca a ricostruire quanto avvenuto nei periodi non coperti dagli estratti conto, si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato e comunque avuto riguardo ad un periodo per il quale siano presenti estratti conto continui o per il quale l'andamento sia adeguatamente ricostruibile (Cass. ord. 2 maggio 2024, n. 11735, Cass. ord. 25 luglio 2023, n. 22290,
Cass. ord. 27 dicembre 2022, n. 37800).
Nella vicenda in esame, come accertato dalla consulente di ufficio, risultano mancanti gli estratti conto di febbraio 1989, di aprile e ottobre 1990, di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio giugno 1993, di settembre 1993, di settembre 1996, di ottobre, novembre, dicembre 2004, di ottobre, novembre e dicembre 2005, dell'intero anno
1996, per il quale difettano anche gli scalari ed è disponibile solo una stampa della lista movimenti.
Alla luce di tali lacune, la dott.ssa ha ricostruito l'andamento del rapporto di Per_1
conto corrente facendo ricorso, per i periodi non documentati da estratti conto o conti scalari, a scritture di raccordo e cioè ha eseguito i conteggi calcolando il saldo di raccordo quale differenza fra il saldo finale del periodo precedente documentato e quello iniziale risultante dall'estratto conto del periodo successivo mancante. Tale
pag. 7/11 modus operandi, a fronte della specifica contestazione della Banca, non è però condivisibile poiché dà luogo ad una ricostruzione artificiosa.
La circostanza che le lacune, in relazione alla durata del rapporto, siano limitate non consente di desumerne la scarsa incidenza statistica soprattutto per il fatto che nella parte finale del rapporto mancano plurimi estratti conto consecutivi, oltre peraltro all'assenza degli estratti conto di un intero anno (il 1996).
Non constano neppure allegazioni in ordine ad operazioni ricadenti nei periodi non coperti da estratti conto o altri documenti, i quali avrebbero potuto fornire elementi di valutazione atti a giustificare quanto accaduto nei periodi scoperti.
Non può, inoltre, supplire ad una carenza assertiva e probatoria addebitabile al correntista la sola inottemperanza all'ordine di esibizione rivolto alla Banca. In via generale, infatti, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non è utilizzabile in funzione sostitutiva di un onere probatorio né l'istanza di parte può avere un effetto sostanzialmente modificativo della ripartizione degli oneri probatori discendente dall'art. 2697 c.c..
Del resto, per un verso, il correntista è tenuto secondo diligenza a conservare gli estratti conto inviatigli dalla banca e, per altro verso, l'art. 119, co. 4, t.u.b. prevede, per quel che qui rileva, che il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Tanto comporta che non è configurabile a carico della banca l'obbligo di conservare e fornire documentazione riguardante singole operazioni poste in essere oltre il decennio calcolato a ritroso dalla richiesta dell'avente diritto, la cui presentazione costituisce il presupposto necessario per chiedere in giudizio un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (si veda Cass. 13 settembre 2021, n. 24641).
Ne consegue che, nel caso di specie, può tenersi conto unicamente delle ipotesi ricostruttive operate con riferimento all'ultimo periodo riguardante l'arco temporale intercorso tra l'1 gennaio 2006 al 2 novembre 2015, elaborato dalla consulente di ufficio a fronte delle osservazioni del c.t.p. della poiché solo in tale periodo vi è CP_4
continuità di estratti conto.
pag. 8/11 Si tornerà più avanti, all'esito dell'esame delle altre censure, sulla individuazione della ipotesi ricostruttiva finale sulla cui base definire la controversia.
Le considerazioni che precedono rendono superfluo l'esame del terzo motivo di appello riguardante la nullità del contratto di apertura di credito recante la data del
“22/12/19993” così come del quarto motivo di appello, riferentesi a quanto statuito in detto contratto in punto commissione di massimo scoperto, atteso che le censure in questione sono superate dalla circostanza che nel periodo dall'1 gennaio 2006 al 2 novembre 2015 le condizioni in esso previste erano state superate da contratti di apertura di credito successivi, in particolare dal contratto recante la data del 12 gennaio
2005 e timbro postale idoneo a conferirle data certa, debitamente sottoscritto dal correntista, ciò che è sufficiente trattandosi di un c.d. contratto monofirma per il quale la forma scritta è prescritta a tutela del cliente.
E' fondata, altresì, la seconda censura formulata dalla CP_4
In continuità con precedenti pronunzie di questa stessa Corte (si veda da ultimo sentenza n. 51/2025) e pur consapevoli dell'esistenza di un contrario orientamento della
S.C. (Cass. ord. 16 marzo 2023, n. 7721, Cass. ord. 19 maggio 2020, n. 9141), tuttavia non espresso dalle Sezioni Unite, si ritiene che non possano considerarsi ai fini della individuazione delle rimesse solutorie i saldi già rettificati. Ed invero, dovendosi le rimesse solutorie identificare, proprio in virtù dei principi elaborati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010, con quelle aventi l'effetto di determinare uno spostamento patrimoniale in favore della banca, tale effetto va verificato sulla base delle risultanze del conto così come apparivano dagli estratti conto inviati dall'istituto di credito. Ove si individuassero le rimesse solutorie sulla base del conto rettificato, gli accertamenti in punto prescrizione finirebbero per essere svolti su un conto fittizio e mai esistito e, quindi, in violazione dell'art. 1422 c.c. (secondo cui “L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione”), atteso che verrebbe nella sostanza ignorata la seconda parte della detta disposizione.
D'altra parte, in via più generale, la prescrizione di per sé preclude ogni valutazione in ordine al periodo dalla stessa coperto in ragione dello scopo dell'istituto che è quello di dare certezza e stabilità ai rapporti giuridici. Diversamente opinando, la depurazione pag. 9/11 preventiva del conto dalle annotazioni illegittime, anche se in forza del principio secondo cui un atto nullo non produce alcun effetto, comporterebbe la ricostruzione del rapporto con la elusione del limite invalicabile della prescrizione (si veda anche sentenza C. App. Venezia 13 ottobre 2020, n. 2680).
Ne consegue che la prescrizione colpisce le rimesse di natura solutoria al tempo dell'annotazione poiché suscettibili di ripetizione sin da quel momento mentre colpisce le rimesse ripristinatorie a far tempo dalla chiusura del conto poiché è da quell'epoca che può essere esercitata l'azione volta ad ottenere il pagamento di un saldo eventualmente positivo per il correntista.
Tali conclusioni conducono alla scelta dell'ipotesi elaborata dalla dott.ssa Per_1
relativa al ricalcolo delle competenze irripetibili dal correntista sulla scorta del saldo banca storico anziché sulla scorta del saldo rettificato avuto riguardo al periodo dall'1 gennaio 2006 al 2 novembre 2015, ferme le restanti determinazioni del primo giudice operate mediante il richiamo della ipotesi A2-6 sopra illustrata. Tale ipotesi ricostruttiva
è quella illustrata a pagina 55 della relazione di consulenza e conduce ad un saldo finale a favore del correntista pari ad euro 10.787,32, in luogo dell'importo accertato in prime cure.
Infine, l'appello incidentale del resta assorbito poiché la riforma della CP_1
sentenza impugnata impone una nuova regolamentazione delle spese di lite.
Conclusivamente l'appello principale va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, va condannata a Parte_1
pagare in favore di la somma di euro 10.787,32, oltre interessi Controparte_1
legali dalla domanda giudiziale al saldo come stabilito dal giudice a quo con statuizione non investita da censure.
La riforma della sentenza impugnata, come già detto, richiede una nuova regolamentazione delle spese di lite che tenga conto dell'esito dell'appello.
Ciò premesso, le spese di lite di entrambi i gradi, liquidate in dispositivo in relazione, quanto al valore della controversia, al decisum in applicazione dei parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 tenuto conto delle attività espletate e del contenuto iterativo degli atti difensivi nonché della riparametrazione del contributo unificato in ragione dell'anzidetto valore della controversia, mentre le spese di c.t.u., nella misura liquidata pag. 10/11 in prime cure, vanno ripartite in via definitiva per un quarto a carico del e per CP_1 tre quarti a carico della considerata l'incidenza della prescrizione eccepita dalla CP_4 sull'importo calcolato a favore del correntista in base ai criteri ricostruttivi qui CP_4
condivisi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto dalla e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Taranto n. 785/2023 pubblicata in data 5 aprile 2023 e notificata in pari data, così provvede: accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della minor somma di euro 10.787,32, oltre interessi legali dalla domanda
[...]
giudiziale al saldo;
dichiara assorbito l'appello incidentale;
condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite di entrambi i gradi, liquidate, quanto al primo grado, in euro 264,00 per anticipazioni ed in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., e, quanto al secondo grado, in euro 1.984,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe D'Ippolito, dichiaratosi anticipatario;
pone in definitiva le spese della consulenza espletata in primo grado, nella misura liquidata in quella sede, per un quarto a carico di e per tre quarti a Controparte_1
carico di Parte_1
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Presidente estensore
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel./est.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili in grado di appello riunite ed iscritte ai nn. 161/2023 e 154/2023 R.G. promosse, e poi riunite, nei confronti della sentenza del Tribunale di Taranto n.
785/2023 pubblicata in data 5 aprile 2023 da
(n. iscrizione registro imprese di Torino e c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Esposito ed elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso il suo studio legale giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Giuseppe D'Ippolito ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, giusta procura in atti
APPELLATO
Conclusioni: ha concluso come da note telematiche ex art. 352 Controparte_2
c.p.c. da intendersi qui come integralmente richiamate e trascritte, riproduttive delle conclusioni formulate in atto di appello;
per devono considerarsi le Controparte_1
conclusioni formulate in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Taranto ed esponeva: Controparte_3
1 ➢ di aver acceso in data 5 maggio 1983 presso il un conto Controparte_3
corrente di corrispondenza recante il n. 27/1678;
➢ di aver richiesto con note del 24 gennaio 2018 e poi del 31 gennaio 2018
l'esibizione di tutti i contratti dal medesimo sottoscritti nonché di alcuni estratti conto in conformità a quanto sancito dall'art. 119, co. 4, t.u.b.;
➢ di aver ottenuto dalla banca i soli contratti mentre era stata disattesa la richiesta di esibizione degli estratti conto poiché concernenti documentazione contabile ultradecennale;
tanto premesso, lamentava la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante rinvio al c.d. uso piazza in violazione degli artt. 1284, co. 3, c.c.,
1346 e 1418, co. 2, c.c.; la illegittimità della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto;
la illegittimità degli addebiti delle commissioni di massimo scoperto addebitata in assenza di pattuizioni;
la illegittimità degli interessi debitori applicati in relazione ai c.d. giorni valuta in difetto di specifica pattuizione;
la nullità e l'inutilizzabilità del contratto del contratto di apertura di credito per mancanza di data certa atteso che la data riportata sul documento era “22.12.19993” e dunque incerta;
infine lamentava la violazione dei principi di correttezza e buona fede;
sulla scorta di una perizia espletata delle risultanze contabili e della documentazione contrattuale in suo possesso affermava che l'ammontare dei predetti illegittimi addebiti era pari ad euro
66.796,00 alla data del 2 novembre 2015 (data di chiusura del conto), e, attesa l'infruttuosità della richiesta di restituzione della somma su indicata e del tentativo di mediazione obbligatoria svolto, chiedeva la condanna della controparte al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 66.796,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda, o di quella maggiore o minore somma accertata in causa all'esito della c.t.u., con vittoria delle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta eccependo la prescrizione CP_4
delle somme addebitate sul conto sino al decennio anteriore alla data di notifica della richiesta interruttiva del 14 febbraio 2018 e, quindi, sino al 14 febbraio 2008, integranti rimesse c.d. solutorie, quantificate in complessivi euro 27.735,67; assumeva, altresì, che la indicazione della data del contratto di apertura di credito conteneva un mero refuso pag. 2/11 con riferimento all'anno di sottoscrizione del documento (“19993”) con conseguenziale validità delle clausole contrattuali ivi contemplate relative ai tassi debitore entro e oltre il fido concesso, alle commissioni di massimo scoperto, al tasso creditore, alle valute ed alle spese;
segnalava l'assenza di contestazioni relative al tasso di interessi creditore applicato dei quali, in caso di espletamento di accertamenti contabili doveva tenersi conto;
l'inammissibilità della domanda giudiziale proposta per omessa integrale produzione di tutti gli estratti conto;
evidenziava che la richiesta del gennaio 2018 degli estratti conto relativi agli anni 1984, 1989, 1993, 1999, 2000 e 2005 riguardava documentazione anteriore al decennio e dunque non esigibile;
eccepiva poi la violazione dell'onere della prova poiché il si era limitato ad indicare una somma CP_1
complessiva senza allegazione e prova delle singole poste ritenute indebite;
da ultimo affermava la legittimità della capitalizzazione applicata nel periodo anteriore e successiva all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 nonché la legittimità di commissioni di massimo scoperto, spese e valute;
chiedeva conclusivamente il rigetto della domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto e in subordine di tenersi conto della prescrizione decennale eccepita, con vittoria delle spese di lite.
Disposta l'esibizione in giudizio della documentazione contabile afferente il rapporto di conto corrente dedotto in causa, che tuttavia non aveva seguito ed anzi veniva contestato nei suoi presupposti dalla e disposto, altrresì, l'espletamento di c.t.u. contabile CP_4
affidata - alla dott.ssa - volta ad una rideterminazione del saldo banca Persona_1
sulla scorta dei molteplici criteri determinativi di cui ai quesiti formulati nell'ordinanza del 22 febbraio 2021, il Tribunale adito - con sentenza del 30 marzo 2023 pubblicata in data 5 aprile 2023 - in parziale accoglimento della domanda di ripetizione di indebito proposta dal correntista condannava la banca convenuta al pagamento in favore di della somma di euro 56.847,90, oltre interessi legali dalla Parte_2
domanda al saldo, ed alla rifusione delle spese processuali, oltre a quelle di c.t.u. liquidate con separato decreto.
In particolare, il giudice a quo, evidenziato che gravava interamente sul correntista la dimostrazione, oltre all'effettuazione del versamento, della illegittimità degli addebiti contestati, riteneva che la discontinuità degli estratti conto, riguardante solo alcuni pag. 3/11 periodi in un rapporto bancario dispiegatosi in un lungo arco temporale (1983-2015), non costituisse un impedimento alla ricostruzione ex post del flusso contabile tenuto conto delle risultanze della c.t.u. nonché della documentazione prodotta dalle parti e del loro contegno processuale, dovendosi tener conto in particolare del fatto che la banca, pur non avendo dedotto la distruzione dei documenti contabili relativi al periodo anteriore al decennio, non aveva dato seguito dall'ordine di esibizione rivoltole ponendo in essere una condotta valutabile ai sensi dell'art. 116, co. 2, c.p.c.; richiamava, inoltre, al riguardo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di documentazione lacunosa ed incompleta, valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni, anche in ordine alla conservazione dei documenti, il cliente può integrare la prova carente sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, con altri mezzi di cognizione, ivi compresa la consulenza contabile d'ufficio, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto in ordine di tempo, disponibile agli atti;
riteneva poi che - per accertare la sussistenza, o meno, del diritto alla restituzione di quanto indebitamente versato - fosse necessario espungere preventivamente dal conto corrente i costi illegittimi applicati dalla banca e, solo a seguito di siffatta espunzione, verificare la prescrizione eccepita dalla banca in base alla natura ripristinatoria e/o solutoria delle singole annotazioni in conto;
esponeva considerazioni in ordine alla determinazione per iscritto dei tassi di interesse e di altre poste passive rimarcando la necessità della forma scritta ad substantiam avente ad oggetto criteri determinati e non generici;
illustrava i diversi orientamenti in materia di capitalizzazione sino alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 e poi alla l. n. 147/2013, che aveva modificato l'art. 120 t.u.b. che aveva demandato al CICR la regolamentazione del calcolo degli interessi nelle operazioni bancarie, senza effetti retroattivi;
con riguardo alla commissione di massimo scoperto, evidenziato che il suo legittimo fondamento va ricercato sul piano causale sulla messa a disposizione delle somme purché siano stata pattuita per iscritto e che risultino predeterminate per iscritto tutte le altre prescrizioni e in particolare purché la misura risulti onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente;
richiamava l'art. 2 bis del d.l. n. 185/2008, conv. in l. n. 2/2009 che aveva stabilito le condizioni di validità delle pattuizioni in materia di commissione di massimo scoperto, l'art. 117 bis
pag. 4/11 t.u.b. che aveva previsto la possibilità di pattuire la commissione di istruttoria veloce in misura fissa nel caso di sconfinamento senza affidamento ovvero il limite del fido;
aggiungeva che per i contratti stipulati prima della l. n. 2/2009 si applicano i principi in materia di trasparenza ed i parametri specifici sulle commissioni di massimo scoperto mentre per quelli stipulati dopo il gennaio 2012 si applicano le disposizioni della l. n.
27/2012; tanto premesso sceglieva tra le ipotesi elaborate dalla dott. quella Per_1
identificata con il n. A2-6, al cui contenuto rinviava, secondo cui l'importo dovuto al alla controparte ammontava ad euro 56.847,00, oltre interessi legali dalla CP_1
domanda al saldo;
regolamentava le spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u., in base al principio di soccombenza.
[d'ora innanzi solo per brevità], incorporante Parte_1 CP_4 [...]
ha proposto appello con due distinti atti di citazioni del tutto coincidenti CP_3
e, sulla base delle censure che si illustreranno in seguito, ha chiesto - previa inibitoria ex art. 283 c.p.c. - il rigetto della domanda di ripetizione di indebito avanzata dal correntista, se del caso disponendo nuova c.t.u. contabile, con condanna dell'appellato alla restituzione di quanto eventualmente versato in esecuzione della sentenza impugnato;
vinte le spese di lite del doppio grado.
Si è costituito in giudizio opponendosi alla inibitoria ed invocando Controparte_1
il rigetto del gravame in quanto infondato;
nel contempo ha proposto appello incidentale avverso il capo relativo alle spese di lite, ingiustificatamente, in tesi liquidate in misura inferiore a quella di legge.
Con ordinanza del 14715 giugno 2023 è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
La causa viene ora in decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe all'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE ha rivolto alla sentenza impugnata plurime censure riassumibili Parte_1
come segue: con il primo motivo di gravame ha lamentato la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto normativo degli artt. 2033 e 2697 c.c. e cioé del principio dell'onere della prova in materia di ripetizione di indebito avendo il correntista omesso l'integrale pag. 5/11 produzione della sequenza ininterrotta degli estratti conto bancari relative all'intero rapporto contrattuale in grado di comprovare in maniera certa - e non meramente presuntiva - i fatti costitutivi della pretesa azionata;
ha rimarcato l'assenza di documentazione riguardante considerevoli periodo;
ha, altresì, contestato l'utilizzo di c.t.u. contabile disposta in assenza della necessaria produzione documentale e, pertanto, espletata mediante il ricorso a criteri approssimativi e/o presuntivi negando la legittimità del ricorso alle c.d. scritture di raccordo tra l'ultimo estratto conto disponibile ed il primo successivo per colmare le lacune;
con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2946 e 2033 c.c. avendo il primo giudice attribuito natura ripristinatoria e/o solutoria alle rimesse effettuate dal correntista sulla scorta del saldo banca rideterminato (e, quindi, depurato dalle voci di spesa ritenute nulle e/o invalide) anziché sulla scorta del saldo banca storico;
con il terzo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 115 c.p.c. avendo il primo giudice omesso di considerare il contratto di apertura di credito del 22 dicembre 1993 ritenuto illogicamente nullo nonostante l'evidente refuso riguardante la data della sua stipulazione (19993); con il quarto ed ultimo motivo ha sostenuto che in quest'ultimo contratto era stata pattuita la commissione di massimo scoperto esattamente determinata sicché risultava compitamente da atto scritto ed era pienamente legittima.
Prima di passare all'esame delle doglianze mosse dall'impugnante, si osserva che il giudice di prime cure, se si eccettua la motivazione dedicata alla questione della discontinuità degli estratti conto, si è limitato ad esporre principi ed a citare norme riguardanti la pattuizione di interessi ultralegali, la capitalizzazione degli interessi, le commissioni di massimo scoperto, mentre per il resto ha richiamato la relazione di consulenza individuando un atra le plurime ipotesi ricostruttive elaborate dalla dott.ssa sulla base dei quesiti posti e delle osservazioni formulate dalle parti. Ne Per_1
consegue che le determinazioni sulle questioni rilevanti in causa devono ricavarsi indirettamente dai presupposti della ipotesi ricostruttiva scelta che risulta predisposta con riguardo all'intero periodo di svolgimento del rapporto, dal 1983 alla chiusura avvenuta in data 2 novembre 2015, con ricorso alle c.d. scritture di raccordo per le frazioni temporali mancanti di estratti conto, senza utilizzare le condizioni economiche pag. 6/11 indicate contratto di apertura di credito del “22/12/19993” ed applicando la capitalizzazione reciproca annuale sino al 31 dicembre 2000 e trimestrale dal 31 marzo
2001, con individuazione delle competenze irripetibili calcolate sul saldo rettificato.
Nel perimetro così delimitato vanno considerati i motivi di appello formulati dall'impugnante. Ogni altra questione rimane coperta dal giudicato interno.
Tanto puntualizzato, la prima censura è fondata.
Per prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità la rideterminazione del saldo di conto corrente, ove debbano eliminarsi addebiti ritenuti illegittimi, deve avvenire sulla base dei relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura.
Tuttavia, non trattandosi di prova legale esclusiva, all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali o di altro tipo. Quindi, in caso di mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento via via del dare e dell'avere può attuarsi con l'utilizzo di altri elementi di prova che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione dell'andamento del conto nell'intervallo temporale non documentato. Diversamente, ove non si riesca a ricostruire quanto avvenuto nei periodi non coperti dagli estratti conto, si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato e comunque avuto riguardo ad un periodo per il quale siano presenti estratti conto continui o per il quale l'andamento sia adeguatamente ricostruibile (Cass. ord. 2 maggio 2024, n. 11735, Cass. ord. 25 luglio 2023, n. 22290,
Cass. ord. 27 dicembre 2022, n. 37800).
Nella vicenda in esame, come accertato dalla consulente di ufficio, risultano mancanti gli estratti conto di febbraio 1989, di aprile e ottobre 1990, di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio giugno 1993, di settembre 1993, di settembre 1996, di ottobre, novembre, dicembre 2004, di ottobre, novembre e dicembre 2005, dell'intero anno
1996, per il quale difettano anche gli scalari ed è disponibile solo una stampa della lista movimenti.
Alla luce di tali lacune, la dott.ssa ha ricostruito l'andamento del rapporto di Per_1
conto corrente facendo ricorso, per i periodi non documentati da estratti conto o conti scalari, a scritture di raccordo e cioè ha eseguito i conteggi calcolando il saldo di raccordo quale differenza fra il saldo finale del periodo precedente documentato e quello iniziale risultante dall'estratto conto del periodo successivo mancante. Tale
pag. 7/11 modus operandi, a fronte della specifica contestazione della Banca, non è però condivisibile poiché dà luogo ad una ricostruzione artificiosa.
La circostanza che le lacune, in relazione alla durata del rapporto, siano limitate non consente di desumerne la scarsa incidenza statistica soprattutto per il fatto che nella parte finale del rapporto mancano plurimi estratti conto consecutivi, oltre peraltro all'assenza degli estratti conto di un intero anno (il 1996).
Non constano neppure allegazioni in ordine ad operazioni ricadenti nei periodi non coperti da estratti conto o altri documenti, i quali avrebbero potuto fornire elementi di valutazione atti a giustificare quanto accaduto nei periodi scoperti.
Non può, inoltre, supplire ad una carenza assertiva e probatoria addebitabile al correntista la sola inottemperanza all'ordine di esibizione rivolto alla Banca. In via generale, infatti, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non è utilizzabile in funzione sostitutiva di un onere probatorio né l'istanza di parte può avere un effetto sostanzialmente modificativo della ripartizione degli oneri probatori discendente dall'art. 2697 c.c..
Del resto, per un verso, il correntista è tenuto secondo diligenza a conservare gli estratti conto inviatigli dalla banca e, per altro verso, l'art. 119, co. 4, t.u.b. prevede, per quel che qui rileva, che il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Tanto comporta che non è configurabile a carico della banca l'obbligo di conservare e fornire documentazione riguardante singole operazioni poste in essere oltre il decennio calcolato a ritroso dalla richiesta dell'avente diritto, la cui presentazione costituisce il presupposto necessario per chiedere in giudizio un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (si veda Cass. 13 settembre 2021, n. 24641).
Ne consegue che, nel caso di specie, può tenersi conto unicamente delle ipotesi ricostruttive operate con riferimento all'ultimo periodo riguardante l'arco temporale intercorso tra l'1 gennaio 2006 al 2 novembre 2015, elaborato dalla consulente di ufficio a fronte delle osservazioni del c.t.p. della poiché solo in tale periodo vi è CP_4
continuità di estratti conto.
pag. 8/11 Si tornerà più avanti, all'esito dell'esame delle altre censure, sulla individuazione della ipotesi ricostruttiva finale sulla cui base definire la controversia.
Le considerazioni che precedono rendono superfluo l'esame del terzo motivo di appello riguardante la nullità del contratto di apertura di credito recante la data del
“22/12/19993” così come del quarto motivo di appello, riferentesi a quanto statuito in detto contratto in punto commissione di massimo scoperto, atteso che le censure in questione sono superate dalla circostanza che nel periodo dall'1 gennaio 2006 al 2 novembre 2015 le condizioni in esso previste erano state superate da contratti di apertura di credito successivi, in particolare dal contratto recante la data del 12 gennaio
2005 e timbro postale idoneo a conferirle data certa, debitamente sottoscritto dal correntista, ciò che è sufficiente trattandosi di un c.d. contratto monofirma per il quale la forma scritta è prescritta a tutela del cliente.
E' fondata, altresì, la seconda censura formulata dalla CP_4
In continuità con precedenti pronunzie di questa stessa Corte (si veda da ultimo sentenza n. 51/2025) e pur consapevoli dell'esistenza di un contrario orientamento della
S.C. (Cass. ord. 16 marzo 2023, n. 7721, Cass. ord. 19 maggio 2020, n. 9141), tuttavia non espresso dalle Sezioni Unite, si ritiene che non possano considerarsi ai fini della individuazione delle rimesse solutorie i saldi già rettificati. Ed invero, dovendosi le rimesse solutorie identificare, proprio in virtù dei principi elaborati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010, con quelle aventi l'effetto di determinare uno spostamento patrimoniale in favore della banca, tale effetto va verificato sulla base delle risultanze del conto così come apparivano dagli estratti conto inviati dall'istituto di credito. Ove si individuassero le rimesse solutorie sulla base del conto rettificato, gli accertamenti in punto prescrizione finirebbero per essere svolti su un conto fittizio e mai esistito e, quindi, in violazione dell'art. 1422 c.c. (secondo cui “L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione”), atteso che verrebbe nella sostanza ignorata la seconda parte della detta disposizione.
D'altra parte, in via più generale, la prescrizione di per sé preclude ogni valutazione in ordine al periodo dalla stessa coperto in ragione dello scopo dell'istituto che è quello di dare certezza e stabilità ai rapporti giuridici. Diversamente opinando, la depurazione pag. 9/11 preventiva del conto dalle annotazioni illegittime, anche se in forza del principio secondo cui un atto nullo non produce alcun effetto, comporterebbe la ricostruzione del rapporto con la elusione del limite invalicabile della prescrizione (si veda anche sentenza C. App. Venezia 13 ottobre 2020, n. 2680).
Ne consegue che la prescrizione colpisce le rimesse di natura solutoria al tempo dell'annotazione poiché suscettibili di ripetizione sin da quel momento mentre colpisce le rimesse ripristinatorie a far tempo dalla chiusura del conto poiché è da quell'epoca che può essere esercitata l'azione volta ad ottenere il pagamento di un saldo eventualmente positivo per il correntista.
Tali conclusioni conducono alla scelta dell'ipotesi elaborata dalla dott.ssa Per_1
relativa al ricalcolo delle competenze irripetibili dal correntista sulla scorta del saldo banca storico anziché sulla scorta del saldo rettificato avuto riguardo al periodo dall'1 gennaio 2006 al 2 novembre 2015, ferme le restanti determinazioni del primo giudice operate mediante il richiamo della ipotesi A2-6 sopra illustrata. Tale ipotesi ricostruttiva
è quella illustrata a pagina 55 della relazione di consulenza e conduce ad un saldo finale a favore del correntista pari ad euro 10.787,32, in luogo dell'importo accertato in prime cure.
Infine, l'appello incidentale del resta assorbito poiché la riforma della CP_1
sentenza impugnata impone una nuova regolamentazione delle spese di lite.
Conclusivamente l'appello principale va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, va condannata a Parte_1
pagare in favore di la somma di euro 10.787,32, oltre interessi Controparte_1
legali dalla domanda giudiziale al saldo come stabilito dal giudice a quo con statuizione non investita da censure.
La riforma della sentenza impugnata, come già detto, richiede una nuova regolamentazione delle spese di lite che tenga conto dell'esito dell'appello.
Ciò premesso, le spese di lite di entrambi i gradi, liquidate in dispositivo in relazione, quanto al valore della controversia, al decisum in applicazione dei parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 tenuto conto delle attività espletate e del contenuto iterativo degli atti difensivi nonché della riparametrazione del contributo unificato in ragione dell'anzidetto valore della controversia, mentre le spese di c.t.u., nella misura liquidata pag. 10/11 in prime cure, vanno ripartite in via definitiva per un quarto a carico del e per CP_1 tre quarti a carico della considerata l'incidenza della prescrizione eccepita dalla CP_4 sull'importo calcolato a favore del correntista in base ai criteri ricostruttivi qui CP_4
condivisi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto dalla e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Taranto n. 785/2023 pubblicata in data 5 aprile 2023 e notificata in pari data, così provvede: accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della minor somma di euro 10.787,32, oltre interessi legali dalla domanda
[...]
giudiziale al saldo;
dichiara assorbito l'appello incidentale;
condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite di entrambi i gradi, liquidate, quanto al primo grado, in euro 264,00 per anticipazioni ed in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., e, quanto al secondo grado, in euro 1.984,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe D'Ippolito, dichiaratosi anticipatario;
pone in definitiva le spese della consulenza espletata in primo grado, nella misura liquidata in quella sede, per un quarto a carico di e per tre quarti a Controparte_1
carico di Parte_1
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Presidente estensore
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
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