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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/03/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott.ssa Anna Maria Torchia Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 398 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 15 ottobre 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 19 settembre 2024, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall' avv. Gaetano Pacienza, nel cui studio, in Vibo Valentia (VV)
Viale G. Matteotti n. 15, ha eletto domicilio;
= APPELLANTE=
CONTRO
( ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( rappresentati e difesi, in virtù di procure rilasciate in calce C.F._3 alla comparsa di costituzione, dall'avv. Salvatore Sorbilli, nel cui studio, in Vibo
Valentia (VV) via Carmine n. 48, hanno eletto domicilio;
- APPELLATI =
1 Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “voglia l'On. Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, 1) Riformare l'impugnata Sentenza n. 643/ 2021 pronunciata dal Tribunale di Vibo Valentia e, per l'effetto: dichiarare che il manufatto costruito dai convenuti, meglio identificato in narrativa, è illegittimo per i motivi sopra esposti;
ordinare la demolizione dello stesso con riduzione in pristino dello stato dei luoghi o, in subordine, l'arretramento della costruzione fino a consentire il rispetto delle distanze violate. 2) Condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti dall'attore da determinarsi in via equitativa nella misura pari ad € 1.500,00, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo (in questi casi il danno è in re ipsa secondo costante orientamento Giurisprudenziale ampiamente richiamato in citazione). 3)
Condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio ai sensi del DM n. 55/ 2014.”. per e rassegnate nell'atto introduttivo, Controparte_1 Controparte_2 al quale le parti si sono riportate nelle note di trattazione: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello adita contrariis reiectis, così provvedere - In via principale e nel merito, rigettare, per i motivi sopra esposti, le domande, spiegate nell'atto di appello nei confronti dei comparenti, di accertamento e dichiarazione che il manufatto oggetto di giudizio è illegittimo e di ordine di demolizione dello stesso con riduzione in pristino dello stato dei luoghi, nonchè la domanda subordinata di arretramento della suddetta costruzione fino a consentire il rispetto delle distanze asseritamente violate;
Rigettare, la domanda di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti dall'appellante, in via equitativa, nella misura di € 1.500,00. Rigettare la domanda di condanna alle spese degli appellanti ed ogni altra domanda. Voglia pertanto confermare le statuizioni contenute nella sentenza appellata. Con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese e competenze di lite..”.
PREMESSA IN FATTO
Le difese delle parti in primo grado e lo svolgimento del relativo iter processuale sono così sintetizzati nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione Parte_2
evocava in giudizio e , deduceva che
[...] Controparte_1 Controparte_2
la costruzione abusiva da essi convenuti realizzata si trova a ridosso del muro di
2 confine tra le due proprietà quindi in palese violazione delle norme edilizie sulle distanze e sui distacchi previsti dallo strumento urbanistico in vigore nel Comune di
Vibo Valentia come risulta in modo palese dalla consulenza redatta dall'architetto Per_
Le distanze per le nuove costruzioni devono infatti essere ad una distanza minima dal confine di proprietà di cinque metri lineari. Nella fattispecie il manufatto costruito a ridosso del muro divisorio tra le proprietà è stato realizzato in violazione sia della distanza di metri lineari 10 dalla parete finestra dell'attore e sia soprattutto alla distanza di metri lineari cinque dal confine. Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che il manufatto costruito dai convenuti è illegittimo per i motivi esposti in premessa e per l'effetto ordinare la demolizione dello stesso con riduzione in pristino dello stato dei luoghi o in subordine l'arretramento della costruzione fino a consentire il rispetto delle distanze violate. Condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti da determinarsi in via equitativa in euro 1500,00. Con comparsa di costituzione i convenuti contestavano la domanda attorea evidenziandone
l'infondatezza poiché la realizzazione del manufatto oggetto di giudizio è legittima essendo regolare sia da un punto di vista tecnico - amministrativo sia dal punto di vista del rispetto delle distanze e pertanto anche la domanda di demolizione o di arretramento del locale sono infondate. Precisava che il manufatto altro non era che un vano tecnico destinato in modo esclusivo al ricovero degli impianti tecnici posto il rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione principale dei convenuti. Detto vano tecnico è interrato rispetto alle costruzioni circostanti compresa quella dell'attore. Allegavano i titoli autorizzativi rilasciati dal Comune di
Vibo Valentia ed in particolare l'autorizzazione con permesso a costruire in sanatoria. Deduceva altresì che il manufatto era stato realizzato in una data assai anteriore rispetto a quella indicata in citazione essendo la concessione delizia stata rilasciata nel 1997. Precisavano altresì che a seguito di denuncia di parte attrice la
Polizia Municipale di Vibo Valencia nel 2016 accertava che non vi fossero costruzioni di recente fattura né in corso. Nella medesima circostanza la Polizia Municipale accertava che “trattasi di un vano interrato in muratura di blocchi in cemento armato constatato la regolarità urbanistica ed amministrativa del predetto vano”. Contestava altresì che non vi era alcun problema relativo al rispetto delle distanze avendo lo stesso delle dimensioni piuttosto contenute in un volume inferiore al 20% rispetto a
3 quello del fabbricato principale oltre ad essere un locale accessorio interrato.
Contestavano in fine la domanda risarcitoria poiché infondata ed il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Concludevano chiedendo 1) il rigetto della domanda e per l'effetto dichiarare che il manufatto oggetto del giudizio è legittimo 2) il rigetto della domanda di demolizione con riduzione in pristino dello stato dei luoghi, 3) il rigetti, in via subordinata, della domanda di arretramento della suddetta costruzione. 4) il rigettare della domanda di risarcimento danni. Con vittoria di spese”.
All'esito dell'istruttoria – espletata tramite c.t.u. – con sentenza n. 643/2021 del 17 settembre 2021, il Tribunale di Vibo Valentia rigettava le domande di parte attrice, condannava al pagamento delle competenze di lite in Parte_1
favore dei convenuti e compensava le spese di c.t.u..
Il Tribunale, a sostegno della decisione, rilevava che, ai sensi del codice civile, in materia di costruzioni sui fondi confinanti, la distanza minima deve essere di tre metri, salvo quanto diversamente disposto dai regolamenti locali, che possono prevedere distanze maggiori. Tuttavia, tale distanza si riduce a zero in caso di costruzione in aderenza a preesistenze.
Nel corso dell'istruttoria, inoltre, era emerso che il manufatto in contestazione era un vano tecnico, destinato esclusivamente ad ospitare gli impianti dell'abitazione dei convenuti. Tale manufatto risultava realizzato in aderenza a un muro di confine già esistente e si collocava a una quota inferiore a 2,40 metri rispetto al livello del giardino e del seminterrato dell'attore. I convenuti, inoltre, avevano dimostrato di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni amministrative, incluse le sanatorie e l'Ufficio Tecnico del Comune di Vibo Valentia accertava la conformità dei lavori.
La consulenza tecnica d'ufficio – proseguiva il Tribunale – aveva evidenziato non solo che non vi erano pareti finestrate prospicienti il manufatto, ma anche che in presenza di una parete preesistente sul confine, la distanza minima poteva essere ridotta a zero, in conformità alla normativa urbanistica e al Piano Regolatore Generale del Comune di Vibo Valentia. Pertanto, riteneva che le concessioni edilizie rilasciate dagli uffici comunali risultavano regolari e conformi alla normativa vigente.
Avverso la predetta sentenza interponeva appello Parte_1 denunciando l'errata applicazione della normativa edilizia, il travisamento fatti e la
4 contraddittorietà della motivazione.
A sostegno della censura, l'appellante affermava che secondo l'art. 6, co. 3, delle NTA del PRG di Vibo Valentia e l'art. 50 delle NTA del nuovo PSC, le nuove costruzioni devono rispettare una distanza minima di 5 metri dal confine.
Il manufatto dei convenuti non rispettava tale distanza, ed essendo stabile e immobilizzato al suolo, dovrebbe rientrare nella definizione di “costruzione” ai fini delle distanze legali, indipendentemente dalla destinazione d'uso. Inoltre, non essendo interrato, ma sporgendo di 2,30 metri dal piano di campagna, soggiaceva pienamente a tali norme.
Ed ancora, osservava che il rilascio della sanatoria urbanistica da parte del Comune non incideva sui diritti dei terzi lesi, rilevante sul piano civilistico, sicché l'appellante conservava il diritto di chiedere il rispetto delle distanze legali, come precisato dallo stesso titolo abilitativo e dalla giurisprudenza consolidata, citata nell'atto.
La sentenza del Giudice, poi, si fonderebbe sull'errata qualificazione del muro di confine come “parete preesistente” ai sensi dell'art. 6, co. 1, delle NTA del PRG di
Vibo Valentia, ritenendo che ciò giustifichi la riduzione della distanza minima a zero.
Tuttavia, per “parete preesistente” si dovrebbe intendere esclusivamente la parete di un edificio già presente, e non un semplice muro di cinta o di confine. Un muro di confine, come quello esistente tra le proprietà delle parti, configurerebbe un'opera destinata a delimitare o separare proprietà, e non potrebbe, quindi, essere considerato una “costruzione” o una “parete preesistente” ai fini dell'azzeramento delle distanze legali. In questa prospettiva la normativa urbanistica applicabile (tanto che si faccia riferimento all'art. 6, co. 3, NTA al PRG quanto che si faccia riferimento all'art. 50
NTA del nuovo PSC del Comune di Vibo Valentia) richiederebbe una distanza minima di 5 metri dal confine, salvo costruzioni in aderenza a un'altra parete preesistente e non al muro di confine. Nel caso di specie, pertanto, il manufatto, poiché edificato a ridosso di un muro di confine, che non può qualificarsi come
“parete preesistente”, violerebbe le distanze di legge.
Di conseguenza, chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle proprie domande spiegate in primo grado.
Si costituivano gli appellati e i quali CP_1 Controparte_2 contestavano la fondatezza dell'avverso gravame, di cui, argomentando, chiedevano la
5 reiezione e concludevano in conformità.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 ottobre 2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione previa concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, nonostante la fondatezza di alcune argomentazioni, in ultima analisi non merita accoglimento
Contrariamente a quanto pare avere ritenuto il giudice di primo grado, il manufatto di cui è causa è certamente una costruzione, e come tale, soggetto alle disposizioni del codice civile e degli strumenti urbanistici locali in tema di distanze legali tra costruzioni e dal confine.
È necessario ricordare che, per come ribadito dalla giurisprudenza consolidata, “la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo” (Cass. n. 345/2024, conformi Cass. n. 23843/2018 e
Cass. n. 21173/2019 le quali affermano, inoltre, che la nozione di costruzione prescinde dalla “tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore” ed inoltre deve ritenersi “costruzione” qualsiasi opera non completamente interrata, realizzata “anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione” potendo essere escluse dalla nozione di costruzione, solo le edificazioni che si sviluppino interamente nel sottosuolo;
cfr. anche ex multis
Cass. n. 23856/2018; Cass. n. 4190/2017; Cass. n. 23189/2012).
L'opera controversa è un vano tecnico, destinato ad ospitare impianti (idrico, autoclave)
a servizio dell'edificio principale e ad esso accessorio.
Il consulente tecnico d'ufficio, geom. , nella relazione depositata nel primo Per_2 grado di giudizio, a pagina 6, afferma che “Il manufatto è a quota inferiore del piano
6 seminterrato del fabbricato rispetto al piano seminterrato del fabbricato Pt_1 Pt_1 esso è ubicato a 2,40 ml”: tanto non significa che l'opera debba considerarsi interrata e, anzi, emerge che il manufatto non è per nulla interrato (ossia non si sviluppa nel sottosuolo) ma è solo posto ad un livello inferiore rispetto alla quota naturale del terreno su cui sorgono i fabbricati delle parti in causa. E ciò in quanto il giardino di pertinenza del fabbricato dei convenuti si sviluppa su più livelli e il fabbricato oggetto di causa è realizzato nel livello più basso che si trova a quota inferiore rispetto a quella dei fabbricati delle parti.
In tema di distanze, la Suprema Corte, a più riprese, ha affermato che il dislivello tra terreni non esime dall'obbligo di rispettare le distanze legali tra le costruzioni, come sancito dal codice civile e dai regolamenti edilizi locali. Ciò in quanto le norme sulle distanze perseguono due finalità principali: non solo evitare intercapedini nocive tra edifici frontistanti ma anche preservare l'assetto del territorio, regolando la densità edificatoria in relazione all'ambiente circostante. Pertanto, la distanza tra le costruzioni deve essere rispettata a prescindere dal dislivello tra i terreni, anche quando questo
(dislivello) sia artificiale o derivante da un'opera dell'uomo (cfr. ex multis Cass.
05/08/2024, n. 21991; Cass. 18/02/2014 n. 3854; Cass. 19350/2008 le quali affermano inoltre che: “ai fini del rispetto delle norme sulle distanze, il dislivello tra fondi non è rilevante, soprattutto quando il dislivello deriva da un'opera umana o è stato artificialmente accentuato. Ciò significa che, anche in presenza di un dislivello, le costruzioni devono rispettare le distanze stabilite dalla legge o dai regolamenti edilizi”).
Tanto consente di qualificare il vano in questione come costruzione soggetta alla disciplina delle distanze, indipendentemente dalla sua destinazione a vano tecnico funzionale ad ospitare impianti (idrici e autoclave), la quale destinazione non incide sulla sua natura di costruzione.
Può quindi pervenirsi all'esame del profilo che risulta dirimente ai fini della decisione.
L'art. 6 delle NTA del PRG del comune di Vibo Valentia, allegato, per stralcio, alla c.t.u., nel prescrivere, in linea generale, una distanza minima della costruzione dal confine di ml 5.00, stabilisce che tale minimo può ridursi a ml.
0.00 se preesiste “parete in confine”. A dire dell'appellante la norma farebbe riferimento solo alla parete di un edificio preesistente ma non al muro di confine che, avendo la funzione specifica di
7 separare le proprietà e isolarle da altre costruzioni, non potrebbe rientrare nella nozione di “parete preesistente”. Simile interpretazione, tuttavia, non convince, in quanto, da un punto di vista semantico, il concetto di “parete” allude ad un elemento architettonico verticale e tale è anche il muro di confine, sicché la nozione di parete è certamente più ampia di quella di muro di cinta ma non esclude quest'ultimo dal suo novero, nel quale possono rientrare anche le strutture verticali perimetrali di costruzioni preesistenti. Né è ostativa all'inclusione nel concetto di “parete” la funzione del muro di cinta, posto che è lo stesso codice civile che consente la deroga al rispetto delle distanze dal confine proprio nel caso di costruzione realizzata in aderenza o in appoggio al muro di confine, per come previsto, rispettivamente, dagli artt. 877 e 878 c.c.. Dunque, tanto che si ritenga applicabile l'art. 6 citato tanto che si ritengano applicabili gli artt. 877 o – più propriamente – 878 c.c., l'edificazione in aderenza al muro di cinta posto sul confine consente di ridurre a zero la distanza della nuova costruzione dal confine.
Siffatta conclusione rende necessario, però, un ulteriore passaggio argomentativo.
Infatti, intanto l'edificazione in aderenza al muro di confine può dirsi legittima in quanto, al di là del muro, non preesista un edificio posto a distanza inferiore a quella prescritta tra le costruzioni (cfr. Cass. n. 10575 del 25/06/2012: “In tema di distanze legali, la costruzione in aderenza a un muro di confine, ai sensi dell'art. 878, secondo comma, cod. civ., è consentita soltanto ove non preesista all'interno del fondo limitrofo un edificio posto a distanza inferiore a quella che deve per legge intercorrere tra i fabbricati”). L'accertamento si impone in quanto, per un verso, trattasi di elemento di fatto condizionante la legittimità della deroga relativa alla distanza dal confine e, per altro verso, trattasi di profilo – quello della violazione delle distanze tra costruzioni – pure adombrato nella citazione introduttiva del primo grado, ancorché non approfonditamente sviluppato nelle successive difese, ma, comunque, consegnato al contraddittorio delle parti e allo scrutinio del giudice.
Ebbene, il citato art. 6 delle NTA prescrive una distanza minima tra costruzioni di 10 ml, chiarendo, tuttavia, che la prescrizione si applica solo nel caso di prospicienza diretta tra pareti (predicabile quando sussista almeno un segmento delle pareti tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento: cfr. Cass. n. 24076, 03/10/2018; si vedano pure Cass. nn.
12129/2018, 8209/2023) e purché almeno una di esse o parte di una di esse sia
8 finestrata.
Nella fattispecie, per come risulta dalla c.t.u., il muro di confine a ridosso del quale è edificato il manufatto oggetto di lite è posto ad una distanza di ml. 6,40 dal fabbricato di proprietà E tuttavia, lo stesso c.t.u., richiamato il predetto art. 6, ha constatato che Pt_1
“non vi è alcun prospetto tra pareti o parti di pareti finestrate”: simile accertamento di fatto non risulta essere stato fatto oggetto di contestazione ad opera dell'appellante (e neppure del suo c.t.p.) né nel corso del primo grado né, soprattutto, nell'atto di appello, sicché il dato più dirsi acquisito. Esso, porta a concludere che, nel caso in esame, non trovi applicazione la distanza minima di 10 ml prevista negli strumenti urbanistici ma, al più, la norma generale di cui all'art. 873 c.c., che prevede la distanza minima di 3 metri, nel caso di specie ampiamente rispettata.
La constatata legittimità dell'opera, anche dal punto di vista civilistico, assorbe tutte le deduzioni in tema di rilevanza o meno della regolarità amministrativa dell'edificazione.
L'appello, quindi, non merita accoglimento e la sentenza di primo grado va confermata sia pure con motivazione parzialmente diversa da quella adottata dal Tribunale.
Le spese del grado seguono la soccombenza di parte appellante e vengono liquidate ex
D.M. 147/22, in base allo scaglione da euro 5.001,00 ad euro 26.000,00 e ai valori minimi per tutte le fasi, attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto esaminate e la mancanza di attività istruttoria nel presente grado. Il valore della controversia è determinato tenendo conto del valore dell'opera oggetto di domanda di condanna alla demolizione.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18)..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 643/2021 del Tribunale di Vibo Valentia, Controparte_2
emessa e pubblicata il 17 settembre 2021 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
9 1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.906,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa, come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 14.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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