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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/09/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dott. Lia DI BENEDETTO Presidente relatore
Dott. Arturo PIZZELLA Consigliere
Dott. Mauro CASALE Giudice ausiliario ha pronunziato all'udienza del 12/09/2025, celebrata in presenza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 560/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Parte_1
Garofalo, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliata come da pec;
1 RICORRENTE IN RIASSUNZIONE- APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Visconti, in virtù di procura allegata in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE-APPELLATO
NONCHE'
, Controparte_2 [...]
, Controparte_3 [...]
Controparte_4
Controparte_5
,
[...] Controparte_6
, ,
[...] Controparte_7 [...]
, , , CP_8 CP_9 Controparte_10
, Controparte_11 [...]
Controparte_12 [...]
in persona dei legali rappresentanti Controparte_13
2 pro tempore , tutti quali soci di Controparte_14
(cancellata dal registro delle imprese in data
[...]
24/02/2021);
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE- APPELLATI
OGGETTO: impugnativa di licenziamento.
Riassunzione, a seguito di cassazione con rinvio, del giudizio di appello
avverso la sentenza n. 27/2019 emessa dal Giudice del lavoro del
Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente in riassunzione/appellante: accogliere ogni domanda proposta con il ricorso di primo grado, vinte le spese.
Per : rigettare le domande della lavoratrice;
Controparte_1
dichiarare inammissibile per decadenza il ricorso del 06/09/2017, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 1, comma 48, legge n. 92/2012 depositato in data
06/09/2017, premesso che veniva assunta da Parte_1 [...]
con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_14
determinato per n. 40 ore settimanali dal 01/10/2013 al 30/09/2014 con
3 mansioni di portierato/custodia non armata (livello V del CCNL terziario);
che con verbale di conciliazione sindacale del 26/09/2014 concordava con il rinnovo del contratto fino al 31/12/2015 e CP_14
l'applicazione del CCNL addetti al portierato e guardiania con inquadramento nel livello A1 e con il medesimo orario di lavoro;
che il rapporto veniva trasformato in lavoro a tempo indeterminato dal
01/03/2015; che la prestazione lavorativa veniva sempre resa sin dal
01/10/2013 presso la in virtù di appalto di Controparte_1
servizi stipulato fra e la che CP_14 CP_1 CP_14
con missiva del 30/01/2017, pervenuta il 24/02/2017, intimava il licenziamento per cessazione dell'attività aziendale all'esito della procedura di licenziamento collettivo;
che l'impugnativa stragiudiziale del
10/03/2017 e l'istanza di tentativo di conciliazione del 29/05/2017 non ottenevano riscontro;
che la prestazione lavorativa era stata resa di fatto alle dipendenze della (successivamente incorporata nella CP_15
), sotto la direzione ed il controllo della Banca, Controparte_1
e anche con mansioni diverse da quelle di guardiania (cassiera, impiegata allo sportello per operazioni bancarie e servizi vari al pubblico,
archiviazione, benefondi informativo, verifica conti correnti, sportello
4 ATM, chiusura giornaliera del caveau, trasporto di titoli e valori); che la fattispecie andava ricondotta alla somministrazione irregolare di lavoro subordinato e all'appalto di servizi non genuino, con conseguente instaurazione del rapporto di lavoro direttamente con l'utilizzatore; che per le mansioni svolte presso la ella aveva diritto alle spettanze CP_1
retributive corrispondenti alla 2^ area professionale del CCNL bcc e casse rurali, primo livello retributivo lettera B o in subordine lettera A;
che il licenziamento intimato da era giuridicamente CP_14
inesistente, in quanto intimato dall'intermediario fittizio, ovvero nullo perché illecito;
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera
Inferiore, chiedendo: in via principale la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con Controparte_1
a partire dal 01/10/2013, con inquadramento nella 2^ Area professionale del CCNL bcc e casse rurali e con pagamento delle differenze retributive fino al 30/01/2017; il risarcimento ex art. 39, co. 2, DLgs n. 81/2015 nella misura massima di n. 12 mensilità; in via gradata la declaratoria della nullità o illegittimità del licenziamento e la reintegrazione presso la Banca,
con pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 18, co. 4 o in subordine ex art. 18, co. 6, legge n. 300/1970, oltre accessori e spese.
5 Nel costituirsi in giudizio le parti convenute eccepivano la decadenza;
nel merito deducevano l'infondatezza della pretesa di controparte e ne chiedevano il rigetto.
Con ordinanza depositata in data 13/04/2018 il Tribunale rigettava il ricorso, ritenendo maturata la decadenza;
compensava le spese.
Avverso il provvedimento sommario la proponeva opposizione Pt_1
con ricorso depositato in data 16/05/2018.
La lavoratrice eccepiva che nel caso di specie non era maturata la decadenza, e ribadiva le richieste del ricorso introduttivo.
Si costituivano nuovamente gli opposti, deducendo l'infondatezza dell'opposizione.
Con sentenza n. 27/2019 depositata in data 10/01/2019 il Tribunale di
Nocera Inferiore rigettava l'opposizione e compensava per intero le spese processuali.
La proponeva reclamo ex art. 1, co. 58, legge n. 92/2012 davanti Pt_1
alla Corte di appello di Salerno con atto depositato in data 07/03/2019, in cui ribadiva la tempestività dell'azione e reiterava le proprie domande,
chiedendone l'accoglimento.
Le parti reclamate chiedevano il rigetto delle avverse pretese.
6 Con sentenza n. 523/2019 depositata il 16/07/2019 la Corte di appello di rigettava il reclamo e compensava le spese. CP_5
Avverso la sentenza di secondo grado la lavoratrice proponeva ricorso davanti alla Corte di cassazione.
La S.C. con sentenza n. 20250/2023 pubblicata in data 14/07/2023 cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione.
Con atto depositato in data 16/10/2023 riassumeva il Parte_1
giudizio davanti alla Corte di appello di Salerno, ribadendo la fondatezza delle pretese azionate in prime cure e chiedendone l'integrale accoglimento.
si costituiva con memoria difensiva depositata Controparte_1
in data 26/04/2024 e deduceva l'infondatezza della domanda della lavoratrice, di cui chiedeva il rigetto;
ribadiva altresì l'eccezione di decadenza.
si costituiva in data 22/04/2024, comunicando che la CP_14
società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 24/02/2021;
richiamava le proprie difese e chiedeva il rigetto delle domande di parte ricorrente.
7 All'udienza del 17/05/2024, celebrata in presenza, la Corte dichiarava l'interruzione del processo, stante l'avvenuta cancellazione della società.
Con atto del 10/07/2024 la riassumeva il giudizio. Pt_1
L'atto di riassunzione veniva notificato alla Banca ma non anche agli ex soci di CP_14
All'udienza del 11/04/2025 la Corte disponeva la notifica del ricorso e dei pedissequi atti agli ex soci di . Controparte_14
La causa veniva decisa all'udienza in presenza come da dispositivo,
all'esito della discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che il presente ricorso in riassunzione è
tempestivo in quanto depositato in data 16/10/2023, e quindi proposto nel termine di tre mesi dal deposito della pronunzia con cui la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado (sentenza della Corte di Cassazione n.
20250/2023 depositata in data 14/07/2023).
Infatti il 14/10/2023, giorno in cui scadeva il termine trimestrale, era sabato, con conseguente slittamento a lunedì 16/10/2023.
“Il "dies a quo" del termine trimestrale per la riassunzione della causa
davanti al giudice di rinvio, ex art. 392 c.p.c., decorre, sia che la Corte di
8 cassazione decida con sentenza che con ordinanza, dal deposito in
cancelleria del provvedimento” (Cass. n. 29204/2018).
Sempre in via preliminare si rammenta che “Nel giudizio di rinvio, le parti
conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento
in cui fu pronunciata la sentenza annullata” (Cass. n. 2309/2007).
“Il giudizio di rinvio si caratterizza come giudizio rescissorio ai fini di
colmare il vuoto aperto, nella controversia di merito, dalla pronuncia di
cassazione, ed in esso le parti conservano la stessa posizione processuale
del precedente procedimento, ed il thema decidendum è definito dalla
pronuncia rescindente. Da ciò consegue che la riassunzione si caratterizzi
come un mero atto di impulso processuale, posto che il giudizio, nei
termini fissati dalla pronuncia della S.C., va considerato pendente fin dal
momento della pubblicazione di questa, e le parti sono ricollocate nella
posizione che avevano assunto nel giudizio conclusosi con la sentenza
annullata” (Cass. n. 6828/1998).
Nel caso di specie qui ricorrente in riassunzione, era Parte_1
“parte appellante” nel giudizio di secondo grado, cioè nella fase di reclamo svolta davanti alla Corte di appello di Salerno, avendo impugnato la
9 sentenza n. 27/2019 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore che la vedeva soccombente.
Sempre in via preliminare di rammenta che CP_14
è stata cancellata dal registro delle imprese in data
[...]
24/02/2021 e che, dopo l'interruzione dichiarata dal Collegio all'udienza del 17/05/2024, la lavoratrice ha notificato l'atto di riassunzione del
10/07/2024 solo a . Controparte_1
La in effetti, nelle note di trattazione scritta depositate in vista Pt_1
dell'udienza del 24/03/2025, ha espressamente dichiarato di non voler proseguire l'azione nei confronti di , Controparte_14
stante la mancanza di somme ripartite agli ex soci nell'ultimo bilancio.
Ella ha confutato l'eccezione di estinzione sollevata sul punto da
[...]
, deducendo l'assenza di litisconsorzio necessario fra le CP_1
due società appellate.
Tale tesi non è condivisibile, in quanto – come già evidenziato nell'ordinanza emessa dal Collegio in data 11/04/2025 – “Nel giudizio di
rinvio a seguito di cassazione sussiste un litisconsorzio necessario
processuale tra tutti i soggetti che sono stati parti nel giudizio di
legittimità, dovendo esservi perfetta correlazione tra judicium rescindens e
10 judicium rescissorium quanto al rapporto processuale. La riassunzione
della causa, pur potendo essere validamente effettuata nei confronti anche
di una sola delle parti entro il termine di legge per evitare la decadenza,
deve necessariamente coinvolgere tutti i soggetti che hanno partecipato al
giudizio di cassazione, con obbligo per il giudice di disporre l'integrazione
del contraddittorio nei confronti delle parti non citate. In caso di
estinzione di una società nelle more del processo, la riassunzione deve
essere effettuata nei confronti dei successori individuati secondo le regole
ordinarie, non potendo il giudice di rinvio ritenere automaticamente
legittimato un diverso soggetto senza disporre l'integrazione del
contraddittorio verso gli effettivi successori (gli ex soci). L'omessa
integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari
determina la nullità della sentenza, che può essere fatta valere anche dalla
parte ritualmente citata, in quanto attiene alla tutela oggettiva dello
strumento processuale. Tale nullità non è sanata dal passaggio in
giudicato della sentenza nei confronti del soggetto erroneamente ritenuto
legittimato che non abbia proposto impugnazione, dovendo essere tutelati
i diritti processuali e sostanziali dei veri litisconsorti pretermessi” (Cass.
ord. n. 28333 del 04/11/2024).
11 Il Collegio ha pertanto disposto la notifica degli atti agli ex soci di
[...]
CP_14
La ha provveduto a detta notifica, allegando le relative relate (le Pt_1
notifiche eseguite agli indirizzi pec dei soci indicati in epigrafe), e depositando altresì la visura camerale dell'impresa.
Ciò posto, e passando al merito, la S.C. con la sentenza n. 20250/2023,
che ha disposto il presente giudizio di rinvio, ha demandato alla Corte
di appello di Salerno la valutazione circa il calcolo del termine di
decadenza.
Giova precisare che, secondo il consolidato orientamento dei Giudici di legittimità, il principio di diritto affermato in cassazione vincola il giudice del rinvio, che è tenuto ad uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità;
la stessa Corte di Cassazione, laddove nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del medesimo principio di diritto già enunciato e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, a meno che la norma da applicare in relazione al principio di diritto enunciato risulti
12 successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di jus
superveniens (Cass. n. 6086/2014).
“A norma dell'art. 384 c.p.c., comma 1, l'enunciazione del principio di
diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche se
nel frattempo siano intervenuti mutamenti in seno alla giurisprudenza di
legittimità” atteso che “anche la Corte di cassazione, nuovamente investita
del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve
giudicare muovendo dal principio di diritto precedentemente enunciato e
applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure
sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte”,
e tanto “perfino nel caso in cui sia intervenuta una decisione delle Sezioni
Unite, a composizione di un contrasto di giurisprudenza, già al tempo
della pronuncia del giudice di rinvio, non potendo neppure in siffatta
ipotesi la Corte procedere all'enunciazione di un principio di diritto di
segno diverso rispetto a quello enunciato nella sentenza rescindente, onde
rimuovere gli effetti di tale sentenza sulla base del nuovo orientamento
giurisprudenziale” (Cass. n. 1163/2017; n. 12095/2007).
13 Va a questo punto riportato il dictum della pronuncia della Corte di
Cassazione che ha disposto il presente rinvio, onde delineare il perimetro entro il quale va eseguita la valutazione demandata a questo collegio.
In primo luogo la Corte di Cassazione nella sentenza n. 20250/2023 ha rigettato il primo motivo di gravame proposto dalla , relativo alla Pt_1
individuazione del dies a quo della decadenza.
L'art. 39 DLgs n. 81/2015, rubricato “Decadenze e tutele”, inserito nel
Capo IV del d. lgs. n. 81/2015, intitolato “Somministrazione di lavoro”,
prevede al comma 1 che: “Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ai sensi dell'articolo
38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore.”
La S.C. ha pertanto affermato che “In caso di domanda di costituzione del
rapporto di lavoro con l'utilizzatore della prestazione somministrata, il
dies a quo di decorrenza del relativo termine di decadenza è costituito
dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività per
14 l'utilizzatore” (v. punto 5.2 della motivazione della sentenza di cassazione con rinvio).
Nel caso che ci occupa il dies a quo è il 31/12/2016, restando irrilevante la consapevolezza soggettiva nel dipendente circa la irregolarità della somministrazione e risultando altresì dimostrata la consapevolezza della sul fatto che “la data del 31 dicembre 2016 coincideva con Pt_1
l'ultimo giorno di prestazione dell'attività di lavoro in favore della
Banca”; “le deduzioni della ricorrente circa la incidenza, sulla
individuazione del dies a quo di decadenza, come sopra determinato, dello
stato di malattia del prestatore o della fruizione di ferie, sono prima che
infondate inammissibili per violazione del divieto di novum” (v. punti da
5.3 a 5.5 in parte motiva della sentenza che ha disposto il giudizio di rinvio).
“Quindi deve confermarsi la sentenza di secondo grado in ordine alla
individuazione quale dies a quo di decorrenza del termine di decadenza
del 31 dicembre 2016” (punto 5.11 della pronunzia n. 20250/2023).
Nel successivo passaggio la S.C. ha precisato che “La sentenza impugnata
ha accertato che la lettera del 13 febbraio 2017 era stata inviata nel
rispetto del termine di sessanta giorni decorrente, come visto, dal 31
15 dicembre 2016, data di cessazione del rapporto di lavoro con
l'utilizzatore” (v. punto 6.1 della motivazione della S.C.).
Viceversa i Giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte di appello non abbia correttamente operato il calcolo della decadenza nella fase successiva a tale lettera.
In particolare, la S.C. ha così rilevato (punti da 6.1 a 6.5):
-“la sentenza impugnata ha dato atto che in data 29 maggio 2017 era
stata effettuata la richiesta per l'espletamento del tentativo di
conciliazione il quale, tuttavia, ex art. 410 cod. proc. civ., aveva sospeso
solo per 20 giorni e quindi fino al 18 giugno 2017, cadente di domenica e
quindi prorogato ex lege, ai sensi dell'art. 155 cod. proc. civ., al giorno
successivo, il termine di decadenza. Secondo il giudice di appello il
ricorso giudiziale avrebbe quindi dovuto essere depositato nella
cancelleria del giudice nei successivi sessanta giorni e, quindi, entro il 18
agosto 2017 laddove tale deposito era avvenuto solo in data 6 settembre
2017 e quindi tardivamente”;
-“L'art. 6 l. n. 604/1966, richiamato dall'art. 39, comma 1 d. lgs n. 81
/2015, nel testo ratione temporis applicabile, per il profilo di interesse,
così statuisce: “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di
16 decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione
in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta,
dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche
attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare
il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro
il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella
cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla
comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di
conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi
documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione
o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo
necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere
depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal
mancato accordo”;
-“la conservazione dell'efficacia dell'iniziale atto stragiudiziale di
impugnativa, richiede, per quel che qui rileva, la comunicazione alla
controparte della richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di
conciliazione (Cass. n. 3818 del 2021, Cass. n. 29249 del 2018)”;
17 -inoltre, “non trova applicazione il comma 2 dell'art. 410 cod. proc. civ. a
mente del quale ”La comunicazione della richiesta di espletamento del
tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la
durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua
conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza”;
-“se alla richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato effettuata dal
lavoratore consegue il rifiuto datoriale, che si perfeziona, senza che
occorra alcuna comunicazione alla DTL o al prestatore, con il mancato
deposito presso la commissione della memoria difensiva nei venti giorni
successivi al ricevimento della richiesta, il lavoratore è tenuto a
depositare, in virtù della previsione del comma 2 del citato art. 6, il
ricorso al giudice nel termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente
dal perfezionamento del rifiuto, senza che trovi applicazione – in ragione
della natura speciale della disciplina – la regola generale della
sospensione dei termini di decadenza di cui all'art. 410, comma 2, cod.
proc. civ.; ne consegue che al predetto termine di sessanta giorni non
possono sommarsi i venti giorni previsti in tale ultima disposizione (Cass.
n. 14057 del 2019, Cass. n. 27948 del 2018)”.
Nel caso di specie:
18 -“il Giudice di appello ha fatto riferimento, al fine della verifica del
rispetto del termine di decadenza, alla sola data – 29 maggio 2017 – di
richiesta del tentativo di conciliazione e, pur dando atto dell'esito
negativo dello stesso, non ha specificato il momento nel quale si era
concretizzata tale situazione (per il realizzarsi della quale occorreva
comunque la dimostrazione del momento in cui era avvenuta la
comunicazione alla controparte della detta richiesta); l'accertamento
dell'epoca del concretizzarsi del rifiuto o del mancato accordo, era,
viceversa, indispensabile in quanto tale momento, in base alla disciplina
applicabile, come sopra ricostruita, configurava il dies a quo di
decorrenza del termine di 60 giorni per il deposito del ricorso giudiziale”;
-“infine, la sentenza impugnata è errata nel considerare applicabile il
periodo di venti giorni di sospensione, sancito dall'art. 410, comma 2 cod.
proc. civ., laddove alla luce dei richiamati approdi del giudice di
legittimità, tale sospensione non era destinata a trovare applicazione in
relazione alla fattispecie disciplinata dall'art. 6 l. n. 604/1966”(v. punto
6.6 della motivazione).
La S.C. ha pertanto demandato a questo Collegio “il riesame della
fattispecie alla luce delle indicazioni del giudice di legittimità”.
19 Nel caso di specie risulta di conseguenza accertata in via definitiva la tempestività della lettera del 13/02/2017 (contenente l'impugnativa stragiudiziale), in quanto intervenuta entro il termine di 60 giorni decorrente dal 31/12/2016, mentre va invece appurato il rispetto dei termini successivi.
Tale periodo successivo va esaminato considerando, come stabilito dalla
S.C.:
-la data in cui è stata comunicata alla controparte l'istanza del tentativo di conciliazione;
-il momento in cui si è concretizzato il rifiuto dell'azienda alla conciliazione o il mancato accordo;
- il termine di 60 giorni per il deposito del ricorso giudiziale, decorrente dal predetto momento;
-la inapplicabilità dei 20 giorni di sospensione di cui all'art. 410, comma 2
cod. proc. civ.
Applicando i parametri indicati dalla Corte di cassazione, nel caso
della Pt_1
-l'istanza di tentativo di conciliazione del 29/05/2017 è stata comunicata alla con pec nella stessa data del 29/05/2017, e risulta consegnata CP_1
20 nella casella di destinazione alle ore 11.17 dello stesso giorno;
trattasi di documento prodotto dalla stessa lavoratrice sin dal primo grado (v.
allegato n. 14 nel fascicolo della della fase sommaria , Pt_1 CP_16
depositato anche nel fascicolo telematico del presente giudizio di rinvio come allegato n. 14 della produzione della denominata “fascicolo Pt_1
fase sommaria parte terza”);
-è pacifico in giudizio che la non abbia aderito all'invito, onde il CP_1
rifiuto o mancato accordo si è realizzato dopo 20 giorni dalla ricezione della predetta istanza, cioè in data 18/06/2017, senza poter applicare la sospensione di cui all'art. 410 cpc;
-poiché il 18/06/2017 era domenica, la data slittava a lunedì 19/06/2017;
-dal 19/06/2017 decorrevano i 60 giorni per il deposito del ricorso giudiziario, con scadenza al 18/08/2017;
-il ricorso davanti al Tribunale è stato invece depositato in data
06/09/2017, e dunque tardivamente.
Contrariamente a quanto ventilato dalla lavoratrice appellante -qui ricorrente in riassunzione - non risulta una diversa data di consegna alla della pec del 29/05/2017; tale pec risulta infatti regolarmente CP_1
21 accettata dal sistema e pervenuta al destinatario il giorno 29/05/2017 alle ore 11.17.
Né può farsi riferimento alla diversa data del 31/10/2019, invocata dalla nelle note di trattazione scritta, stante la chiara sequenza Pt_1
cronologica indicata dalla S.C. nella sentenza n. 20250/2023 e i termini espressamente ivi stabiliti.
Inoltre, la stessa Corte di cassazione ha precisato anche che il perfezionamento del rifiuto dell'azienda o il mancato accordo si realizzano comunque dopo 20 giorni dalla ricezione dell'istanza di conciliazione,
“senza che occorra alcuna comunicazione alla DTL o al prestatore”, onde
– una volta consegnata l'istanza de qua – la lavoratrice non doveva attendere alcuna ulteriore comunicazione affinchè decorresse il termine di decadenza.
In conclusione, il presente ricorso in riassunzione va rigettato, risultando infondato l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 27/2019 Pt_1
del Tribunale di Nocera Inferiore.
Le spese processuali del secondo grado, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio vengono poste a carico della lavoratrice soccombente.
22 Non vi è luogo a provvedere per le spese nei confronti dei soci di
[...]
che non si sono costituiti. CP_14
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, nel giudizio di rinvio dopo la sentenza n. 20250/2023 della
Corte di Cassazione, sul ricorso in riassunzione n. 560/2023 R.G. e
sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, nonché nei confronti di Controparte_1 CP_2
,
[...] Controparte_3
,
[...] [...]
, Controparte_4 [...]
Controparte_17
,
[...]
, , Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, ,
[...] Controparte_10 [...]
, Controparte_11 Controparte_12
[...] Controparte_18
[...]
[...] tutti quali soci di
[...] Controparte_14
(cancellata dal registro delle imprese in data
[...]
24/02/2021), avverso la sentenza n. 27/2019 emessa dal Giudice del
lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, così provvede:
1)rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 27/2019 emessa dal Giudice
del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore;
2)condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese legali, liquidate in € 4.996,00 per il secondo CP_1
grado, € 2.756,50 per il giudizio di legittimità ed € 4.996,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%
nonché IVA e CNA come per legge;
3)nulla per le spese nei confronti degli altri convenuti;
4)dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
DPR n. 115/2002.
Salerno, 12/09/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dott. Lia DI BENEDETTO Presidente relatore
Dott. Arturo PIZZELLA Consigliere
Dott. Mauro CASALE Giudice ausiliario ha pronunziato all'udienza del 12/09/2025, celebrata in presenza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 560/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Parte_1
Garofalo, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliata come da pec;
1 RICORRENTE IN RIASSUNZIONE- APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Visconti, in virtù di procura allegata in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE-APPELLATO
NONCHE'
, Controparte_2 [...]
, Controparte_3 [...]
Controparte_4
Controparte_5
,
[...] Controparte_6
, ,
[...] Controparte_7 [...]
, , , CP_8 CP_9 Controparte_10
, Controparte_11 [...]
Controparte_12 [...]
in persona dei legali rappresentanti Controparte_13
2 pro tempore , tutti quali soci di Controparte_14
(cancellata dal registro delle imprese in data
[...]
24/02/2021);
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE- APPELLATI
OGGETTO: impugnativa di licenziamento.
Riassunzione, a seguito di cassazione con rinvio, del giudizio di appello
avverso la sentenza n. 27/2019 emessa dal Giudice del lavoro del
Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente in riassunzione/appellante: accogliere ogni domanda proposta con il ricorso di primo grado, vinte le spese.
Per : rigettare le domande della lavoratrice;
Controparte_1
dichiarare inammissibile per decadenza il ricorso del 06/09/2017, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 1, comma 48, legge n. 92/2012 depositato in data
06/09/2017, premesso che veniva assunta da Parte_1 [...]
con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_14
determinato per n. 40 ore settimanali dal 01/10/2013 al 30/09/2014 con
3 mansioni di portierato/custodia non armata (livello V del CCNL terziario);
che con verbale di conciliazione sindacale del 26/09/2014 concordava con il rinnovo del contratto fino al 31/12/2015 e CP_14
l'applicazione del CCNL addetti al portierato e guardiania con inquadramento nel livello A1 e con il medesimo orario di lavoro;
che il rapporto veniva trasformato in lavoro a tempo indeterminato dal
01/03/2015; che la prestazione lavorativa veniva sempre resa sin dal
01/10/2013 presso la in virtù di appalto di Controparte_1
servizi stipulato fra e la che CP_14 CP_1 CP_14
con missiva del 30/01/2017, pervenuta il 24/02/2017, intimava il licenziamento per cessazione dell'attività aziendale all'esito della procedura di licenziamento collettivo;
che l'impugnativa stragiudiziale del
10/03/2017 e l'istanza di tentativo di conciliazione del 29/05/2017 non ottenevano riscontro;
che la prestazione lavorativa era stata resa di fatto alle dipendenze della (successivamente incorporata nella CP_15
), sotto la direzione ed il controllo della Banca, Controparte_1
e anche con mansioni diverse da quelle di guardiania (cassiera, impiegata allo sportello per operazioni bancarie e servizi vari al pubblico,
archiviazione, benefondi informativo, verifica conti correnti, sportello
4 ATM, chiusura giornaliera del caveau, trasporto di titoli e valori); che la fattispecie andava ricondotta alla somministrazione irregolare di lavoro subordinato e all'appalto di servizi non genuino, con conseguente instaurazione del rapporto di lavoro direttamente con l'utilizzatore; che per le mansioni svolte presso la ella aveva diritto alle spettanze CP_1
retributive corrispondenti alla 2^ area professionale del CCNL bcc e casse rurali, primo livello retributivo lettera B o in subordine lettera A;
che il licenziamento intimato da era giuridicamente CP_14
inesistente, in quanto intimato dall'intermediario fittizio, ovvero nullo perché illecito;
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera
Inferiore, chiedendo: in via principale la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con Controparte_1
a partire dal 01/10/2013, con inquadramento nella 2^ Area professionale del CCNL bcc e casse rurali e con pagamento delle differenze retributive fino al 30/01/2017; il risarcimento ex art. 39, co. 2, DLgs n. 81/2015 nella misura massima di n. 12 mensilità; in via gradata la declaratoria della nullità o illegittimità del licenziamento e la reintegrazione presso la Banca,
con pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 18, co. 4 o in subordine ex art. 18, co. 6, legge n. 300/1970, oltre accessori e spese.
5 Nel costituirsi in giudizio le parti convenute eccepivano la decadenza;
nel merito deducevano l'infondatezza della pretesa di controparte e ne chiedevano il rigetto.
Con ordinanza depositata in data 13/04/2018 il Tribunale rigettava il ricorso, ritenendo maturata la decadenza;
compensava le spese.
Avverso il provvedimento sommario la proponeva opposizione Pt_1
con ricorso depositato in data 16/05/2018.
La lavoratrice eccepiva che nel caso di specie non era maturata la decadenza, e ribadiva le richieste del ricorso introduttivo.
Si costituivano nuovamente gli opposti, deducendo l'infondatezza dell'opposizione.
Con sentenza n. 27/2019 depositata in data 10/01/2019 il Tribunale di
Nocera Inferiore rigettava l'opposizione e compensava per intero le spese processuali.
La proponeva reclamo ex art. 1, co. 58, legge n. 92/2012 davanti Pt_1
alla Corte di appello di Salerno con atto depositato in data 07/03/2019, in cui ribadiva la tempestività dell'azione e reiterava le proprie domande,
chiedendone l'accoglimento.
Le parti reclamate chiedevano il rigetto delle avverse pretese.
6 Con sentenza n. 523/2019 depositata il 16/07/2019 la Corte di appello di rigettava il reclamo e compensava le spese. CP_5
Avverso la sentenza di secondo grado la lavoratrice proponeva ricorso davanti alla Corte di cassazione.
La S.C. con sentenza n. 20250/2023 pubblicata in data 14/07/2023 cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione.
Con atto depositato in data 16/10/2023 riassumeva il Parte_1
giudizio davanti alla Corte di appello di Salerno, ribadendo la fondatezza delle pretese azionate in prime cure e chiedendone l'integrale accoglimento.
si costituiva con memoria difensiva depositata Controparte_1
in data 26/04/2024 e deduceva l'infondatezza della domanda della lavoratrice, di cui chiedeva il rigetto;
ribadiva altresì l'eccezione di decadenza.
si costituiva in data 22/04/2024, comunicando che la CP_14
società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 24/02/2021;
richiamava le proprie difese e chiedeva il rigetto delle domande di parte ricorrente.
7 All'udienza del 17/05/2024, celebrata in presenza, la Corte dichiarava l'interruzione del processo, stante l'avvenuta cancellazione della società.
Con atto del 10/07/2024 la riassumeva il giudizio. Pt_1
L'atto di riassunzione veniva notificato alla Banca ma non anche agli ex soci di CP_14
All'udienza del 11/04/2025 la Corte disponeva la notifica del ricorso e dei pedissequi atti agli ex soci di . Controparte_14
La causa veniva decisa all'udienza in presenza come da dispositivo,
all'esito della discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che il presente ricorso in riassunzione è
tempestivo in quanto depositato in data 16/10/2023, e quindi proposto nel termine di tre mesi dal deposito della pronunzia con cui la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado (sentenza della Corte di Cassazione n.
20250/2023 depositata in data 14/07/2023).
Infatti il 14/10/2023, giorno in cui scadeva il termine trimestrale, era sabato, con conseguente slittamento a lunedì 16/10/2023.
“Il "dies a quo" del termine trimestrale per la riassunzione della causa
davanti al giudice di rinvio, ex art. 392 c.p.c., decorre, sia che la Corte di
8 cassazione decida con sentenza che con ordinanza, dal deposito in
cancelleria del provvedimento” (Cass. n. 29204/2018).
Sempre in via preliminare si rammenta che “Nel giudizio di rinvio, le parti
conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento
in cui fu pronunciata la sentenza annullata” (Cass. n. 2309/2007).
“Il giudizio di rinvio si caratterizza come giudizio rescissorio ai fini di
colmare il vuoto aperto, nella controversia di merito, dalla pronuncia di
cassazione, ed in esso le parti conservano la stessa posizione processuale
del precedente procedimento, ed il thema decidendum è definito dalla
pronuncia rescindente. Da ciò consegue che la riassunzione si caratterizzi
come un mero atto di impulso processuale, posto che il giudizio, nei
termini fissati dalla pronuncia della S.C., va considerato pendente fin dal
momento della pubblicazione di questa, e le parti sono ricollocate nella
posizione che avevano assunto nel giudizio conclusosi con la sentenza
annullata” (Cass. n. 6828/1998).
Nel caso di specie qui ricorrente in riassunzione, era Parte_1
“parte appellante” nel giudizio di secondo grado, cioè nella fase di reclamo svolta davanti alla Corte di appello di Salerno, avendo impugnato la
9 sentenza n. 27/2019 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore che la vedeva soccombente.
Sempre in via preliminare di rammenta che CP_14
è stata cancellata dal registro delle imprese in data
[...]
24/02/2021 e che, dopo l'interruzione dichiarata dal Collegio all'udienza del 17/05/2024, la lavoratrice ha notificato l'atto di riassunzione del
10/07/2024 solo a . Controparte_1
La in effetti, nelle note di trattazione scritta depositate in vista Pt_1
dell'udienza del 24/03/2025, ha espressamente dichiarato di non voler proseguire l'azione nei confronti di , Controparte_14
stante la mancanza di somme ripartite agli ex soci nell'ultimo bilancio.
Ella ha confutato l'eccezione di estinzione sollevata sul punto da
[...]
, deducendo l'assenza di litisconsorzio necessario fra le CP_1
due società appellate.
Tale tesi non è condivisibile, in quanto – come già evidenziato nell'ordinanza emessa dal Collegio in data 11/04/2025 – “Nel giudizio di
rinvio a seguito di cassazione sussiste un litisconsorzio necessario
processuale tra tutti i soggetti che sono stati parti nel giudizio di
legittimità, dovendo esservi perfetta correlazione tra judicium rescindens e
10 judicium rescissorium quanto al rapporto processuale. La riassunzione
della causa, pur potendo essere validamente effettuata nei confronti anche
di una sola delle parti entro il termine di legge per evitare la decadenza,
deve necessariamente coinvolgere tutti i soggetti che hanno partecipato al
giudizio di cassazione, con obbligo per il giudice di disporre l'integrazione
del contraddittorio nei confronti delle parti non citate. In caso di
estinzione di una società nelle more del processo, la riassunzione deve
essere effettuata nei confronti dei successori individuati secondo le regole
ordinarie, non potendo il giudice di rinvio ritenere automaticamente
legittimato un diverso soggetto senza disporre l'integrazione del
contraddittorio verso gli effettivi successori (gli ex soci). L'omessa
integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari
determina la nullità della sentenza, che può essere fatta valere anche dalla
parte ritualmente citata, in quanto attiene alla tutela oggettiva dello
strumento processuale. Tale nullità non è sanata dal passaggio in
giudicato della sentenza nei confronti del soggetto erroneamente ritenuto
legittimato che non abbia proposto impugnazione, dovendo essere tutelati
i diritti processuali e sostanziali dei veri litisconsorti pretermessi” (Cass.
ord. n. 28333 del 04/11/2024).
11 Il Collegio ha pertanto disposto la notifica degli atti agli ex soci di
[...]
CP_14
La ha provveduto a detta notifica, allegando le relative relate (le Pt_1
notifiche eseguite agli indirizzi pec dei soci indicati in epigrafe), e depositando altresì la visura camerale dell'impresa.
Ciò posto, e passando al merito, la S.C. con la sentenza n. 20250/2023,
che ha disposto il presente giudizio di rinvio, ha demandato alla Corte
di appello di Salerno la valutazione circa il calcolo del termine di
decadenza.
Giova precisare che, secondo il consolidato orientamento dei Giudici di legittimità, il principio di diritto affermato in cassazione vincola il giudice del rinvio, che è tenuto ad uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità;
la stessa Corte di Cassazione, laddove nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del medesimo principio di diritto già enunciato e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, a meno che la norma da applicare in relazione al principio di diritto enunciato risulti
12 successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di jus
superveniens (Cass. n. 6086/2014).
“A norma dell'art. 384 c.p.c., comma 1, l'enunciazione del principio di
diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche se
nel frattempo siano intervenuti mutamenti in seno alla giurisprudenza di
legittimità” atteso che “anche la Corte di cassazione, nuovamente investita
del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve
giudicare muovendo dal principio di diritto precedentemente enunciato e
applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure
sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte”,
e tanto “perfino nel caso in cui sia intervenuta una decisione delle Sezioni
Unite, a composizione di un contrasto di giurisprudenza, già al tempo
della pronuncia del giudice di rinvio, non potendo neppure in siffatta
ipotesi la Corte procedere all'enunciazione di un principio di diritto di
segno diverso rispetto a quello enunciato nella sentenza rescindente, onde
rimuovere gli effetti di tale sentenza sulla base del nuovo orientamento
giurisprudenziale” (Cass. n. 1163/2017; n. 12095/2007).
13 Va a questo punto riportato il dictum della pronuncia della Corte di
Cassazione che ha disposto il presente rinvio, onde delineare il perimetro entro il quale va eseguita la valutazione demandata a questo collegio.
In primo luogo la Corte di Cassazione nella sentenza n. 20250/2023 ha rigettato il primo motivo di gravame proposto dalla , relativo alla Pt_1
individuazione del dies a quo della decadenza.
L'art. 39 DLgs n. 81/2015, rubricato “Decadenze e tutele”, inserito nel
Capo IV del d. lgs. n. 81/2015, intitolato “Somministrazione di lavoro”,
prevede al comma 1 che: “Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ai sensi dell'articolo
38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore.”
La S.C. ha pertanto affermato che “In caso di domanda di costituzione del
rapporto di lavoro con l'utilizzatore della prestazione somministrata, il
dies a quo di decorrenza del relativo termine di decadenza è costituito
dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività per
14 l'utilizzatore” (v. punto 5.2 della motivazione della sentenza di cassazione con rinvio).
Nel caso che ci occupa il dies a quo è il 31/12/2016, restando irrilevante la consapevolezza soggettiva nel dipendente circa la irregolarità della somministrazione e risultando altresì dimostrata la consapevolezza della sul fatto che “la data del 31 dicembre 2016 coincideva con Pt_1
l'ultimo giorno di prestazione dell'attività di lavoro in favore della
Banca”; “le deduzioni della ricorrente circa la incidenza, sulla
individuazione del dies a quo di decadenza, come sopra determinato, dello
stato di malattia del prestatore o della fruizione di ferie, sono prima che
infondate inammissibili per violazione del divieto di novum” (v. punti da
5.3 a 5.5 in parte motiva della sentenza che ha disposto il giudizio di rinvio).
“Quindi deve confermarsi la sentenza di secondo grado in ordine alla
individuazione quale dies a quo di decorrenza del termine di decadenza
del 31 dicembre 2016” (punto 5.11 della pronunzia n. 20250/2023).
Nel successivo passaggio la S.C. ha precisato che “La sentenza impugnata
ha accertato che la lettera del 13 febbraio 2017 era stata inviata nel
rispetto del termine di sessanta giorni decorrente, come visto, dal 31
15 dicembre 2016, data di cessazione del rapporto di lavoro con
l'utilizzatore” (v. punto 6.1 della motivazione della S.C.).
Viceversa i Giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte di appello non abbia correttamente operato il calcolo della decadenza nella fase successiva a tale lettera.
In particolare, la S.C. ha così rilevato (punti da 6.1 a 6.5):
-“la sentenza impugnata ha dato atto che in data 29 maggio 2017 era
stata effettuata la richiesta per l'espletamento del tentativo di
conciliazione il quale, tuttavia, ex art. 410 cod. proc. civ., aveva sospeso
solo per 20 giorni e quindi fino al 18 giugno 2017, cadente di domenica e
quindi prorogato ex lege, ai sensi dell'art. 155 cod. proc. civ., al giorno
successivo, il termine di decadenza. Secondo il giudice di appello il
ricorso giudiziale avrebbe quindi dovuto essere depositato nella
cancelleria del giudice nei successivi sessanta giorni e, quindi, entro il 18
agosto 2017 laddove tale deposito era avvenuto solo in data 6 settembre
2017 e quindi tardivamente”;
-“L'art. 6 l. n. 604/1966, richiamato dall'art. 39, comma 1 d. lgs n. 81
/2015, nel testo ratione temporis applicabile, per il profilo di interesse,
così statuisce: “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di
16 decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione
in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta,
dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche
attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare
il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro
il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella
cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla
comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di
conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi
documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione
o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo
necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere
depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal
mancato accordo”;
-“la conservazione dell'efficacia dell'iniziale atto stragiudiziale di
impugnativa, richiede, per quel che qui rileva, la comunicazione alla
controparte della richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di
conciliazione (Cass. n. 3818 del 2021, Cass. n. 29249 del 2018)”;
17 -inoltre, “non trova applicazione il comma 2 dell'art. 410 cod. proc. civ. a
mente del quale ”La comunicazione della richiesta di espletamento del
tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la
durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua
conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza”;
-“se alla richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato effettuata dal
lavoratore consegue il rifiuto datoriale, che si perfeziona, senza che
occorra alcuna comunicazione alla DTL o al prestatore, con il mancato
deposito presso la commissione della memoria difensiva nei venti giorni
successivi al ricevimento della richiesta, il lavoratore è tenuto a
depositare, in virtù della previsione del comma 2 del citato art. 6, il
ricorso al giudice nel termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente
dal perfezionamento del rifiuto, senza che trovi applicazione – in ragione
della natura speciale della disciplina – la regola generale della
sospensione dei termini di decadenza di cui all'art. 410, comma 2, cod.
proc. civ.; ne consegue che al predetto termine di sessanta giorni non
possono sommarsi i venti giorni previsti in tale ultima disposizione (Cass.
n. 14057 del 2019, Cass. n. 27948 del 2018)”.
Nel caso di specie:
18 -“il Giudice di appello ha fatto riferimento, al fine della verifica del
rispetto del termine di decadenza, alla sola data – 29 maggio 2017 – di
richiesta del tentativo di conciliazione e, pur dando atto dell'esito
negativo dello stesso, non ha specificato il momento nel quale si era
concretizzata tale situazione (per il realizzarsi della quale occorreva
comunque la dimostrazione del momento in cui era avvenuta la
comunicazione alla controparte della detta richiesta); l'accertamento
dell'epoca del concretizzarsi del rifiuto o del mancato accordo, era,
viceversa, indispensabile in quanto tale momento, in base alla disciplina
applicabile, come sopra ricostruita, configurava il dies a quo di
decorrenza del termine di 60 giorni per il deposito del ricorso giudiziale”;
-“infine, la sentenza impugnata è errata nel considerare applicabile il
periodo di venti giorni di sospensione, sancito dall'art. 410, comma 2 cod.
proc. civ., laddove alla luce dei richiamati approdi del giudice di
legittimità, tale sospensione non era destinata a trovare applicazione in
relazione alla fattispecie disciplinata dall'art. 6 l. n. 604/1966”(v. punto
6.6 della motivazione).
La S.C. ha pertanto demandato a questo Collegio “il riesame della
fattispecie alla luce delle indicazioni del giudice di legittimità”.
19 Nel caso di specie risulta di conseguenza accertata in via definitiva la tempestività della lettera del 13/02/2017 (contenente l'impugnativa stragiudiziale), in quanto intervenuta entro il termine di 60 giorni decorrente dal 31/12/2016, mentre va invece appurato il rispetto dei termini successivi.
Tale periodo successivo va esaminato considerando, come stabilito dalla
S.C.:
-la data in cui è stata comunicata alla controparte l'istanza del tentativo di conciliazione;
-il momento in cui si è concretizzato il rifiuto dell'azienda alla conciliazione o il mancato accordo;
- il termine di 60 giorni per il deposito del ricorso giudiziale, decorrente dal predetto momento;
-la inapplicabilità dei 20 giorni di sospensione di cui all'art. 410, comma 2
cod. proc. civ.
Applicando i parametri indicati dalla Corte di cassazione, nel caso
della Pt_1
-l'istanza di tentativo di conciliazione del 29/05/2017 è stata comunicata alla con pec nella stessa data del 29/05/2017, e risulta consegnata CP_1
20 nella casella di destinazione alle ore 11.17 dello stesso giorno;
trattasi di documento prodotto dalla stessa lavoratrice sin dal primo grado (v.
allegato n. 14 nel fascicolo della della fase sommaria , Pt_1 CP_16
depositato anche nel fascicolo telematico del presente giudizio di rinvio come allegato n. 14 della produzione della denominata “fascicolo Pt_1
fase sommaria parte terza”);
-è pacifico in giudizio che la non abbia aderito all'invito, onde il CP_1
rifiuto o mancato accordo si è realizzato dopo 20 giorni dalla ricezione della predetta istanza, cioè in data 18/06/2017, senza poter applicare la sospensione di cui all'art. 410 cpc;
-poiché il 18/06/2017 era domenica, la data slittava a lunedì 19/06/2017;
-dal 19/06/2017 decorrevano i 60 giorni per il deposito del ricorso giudiziario, con scadenza al 18/08/2017;
-il ricorso davanti al Tribunale è stato invece depositato in data
06/09/2017, e dunque tardivamente.
Contrariamente a quanto ventilato dalla lavoratrice appellante -qui ricorrente in riassunzione - non risulta una diversa data di consegna alla della pec del 29/05/2017; tale pec risulta infatti regolarmente CP_1
21 accettata dal sistema e pervenuta al destinatario il giorno 29/05/2017 alle ore 11.17.
Né può farsi riferimento alla diversa data del 31/10/2019, invocata dalla nelle note di trattazione scritta, stante la chiara sequenza Pt_1
cronologica indicata dalla S.C. nella sentenza n. 20250/2023 e i termini espressamente ivi stabiliti.
Inoltre, la stessa Corte di cassazione ha precisato anche che il perfezionamento del rifiuto dell'azienda o il mancato accordo si realizzano comunque dopo 20 giorni dalla ricezione dell'istanza di conciliazione,
“senza che occorra alcuna comunicazione alla DTL o al prestatore”, onde
– una volta consegnata l'istanza de qua – la lavoratrice non doveva attendere alcuna ulteriore comunicazione affinchè decorresse il termine di decadenza.
In conclusione, il presente ricorso in riassunzione va rigettato, risultando infondato l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 27/2019 Pt_1
del Tribunale di Nocera Inferiore.
Le spese processuali del secondo grado, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio vengono poste a carico della lavoratrice soccombente.
22 Non vi è luogo a provvedere per le spese nei confronti dei soci di
[...]
che non si sono costituiti. CP_14
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, nel giudizio di rinvio dopo la sentenza n. 20250/2023 della
Corte di Cassazione, sul ricorso in riassunzione n. 560/2023 R.G. e
sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, nonché nei confronti di Controparte_1 CP_2
,
[...] Controparte_3
,
[...] [...]
, Controparte_4 [...]
Controparte_17
,
[...]
, , Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, ,
[...] Controparte_10 [...]
, Controparte_11 Controparte_12
[...] Controparte_18
[...]
[...] tutti quali soci di
[...] Controparte_14
(cancellata dal registro delle imprese in data
[...]
24/02/2021), avverso la sentenza n. 27/2019 emessa dal Giudice del
lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, così provvede:
1)rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 27/2019 emessa dal Giudice
del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore;
2)condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese legali, liquidate in € 4.996,00 per il secondo CP_1
grado, € 2.756,50 per il giudizio di legittimità ed € 4.996,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%
nonché IVA e CNA come per legge;
3)nulla per le spese nei confronti degli altri convenuti;
4)dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
DPR n. 115/2002.
Salerno, 12/09/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
24