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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/03/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7848/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7848/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. RINALDI ALBERTO, elettivamente domiciliato in LUNGADIGE RUBELE, 30 37121 VERONA presso il difensore avv. RINALDI ALBERTO
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZURLO MARIO, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in VIA A. SAFFI, 17 10138 TORINO presso il difensore avv. ZURLO MARIO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Il Fallimento ha instaurato la presente vertenza ai sensi dell'art. 72 quater Legge Fallimentare al fine di accertare il valore di mercato dell'immobile, per effetto della sua riallocazione sul mercato.
In atto di citazione la domanda conteneva la richiesta di condanna di all'adempimento CP_1 delle obbligazioni contenute nella scrittura privata 8.10.2021 e- appunto – all'accertamento del valore di mercato dell'immobile riallocato sul mercato.
La scrittura transattiva in argomento prevedeva che il perito stimatore nominato dal Giudice Delegato portasse a termine il proprio incarico e fornisse quindi la valutazione del bene in argomento.
Il comportamento successivo tenuto da (nel frattempo succeduta Controparte_2 alla prima in forza di operazione di cartolarizzazione) evidenzia e comprova un palese inadempimento all'obbligazione assunta con la citata scrittura privata dell' 8.10.2021 laddove non ha dato corso alle pagina 1 di 2 Con operazioni di stima da parte del professionista nominato dal in ragione della già intervenuta vendita del complesso immobiliare sulla base di perizie di stime redatte non dall'ufficio.
L'originaria domanda dell'atto di citazione, volta alla condanna di all'adempimento CP_1 dell'obbligazione assunta con la scrittura 8.10.2021, da un lato non costituiva (nell'ottica della proposta eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta) azione volta alla restituzione di somme, dall'altra – in ogni caso – è stata ritualmente contenuta (nella prima memoria ex art. 183 comma VI° Cpc) nel solo accertamento del valore di riallocazione del bene oggetto del contratto di leasing di cui all'art. 72 quater Legge Fallimentare.
La superiore considerazione destituisce di qualsivoglia fondamento all'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dalla convenuta, eccezione basata sulla distinzione tra obbligazioni attive e obbligazioni passive, queste ultime escluse (secondo la tesi difensiva di CP_1
) dall'operazione di cartolarizzazione effettuata ai sensi degli artt. 58 D. L.vo 385/1993 e 1-4
[...]
Legge 130/1999.
Ciò premesso, riconosciuta la legittimazione passiva di unitamente all'inadempimento alle CP_1 obbligazioni assunte con la scrittura 8.10.2021, va accolta la domanda attorea, secondo la stima operata dal CTU.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accerta e dichiara, ai sensi dell'art. 72 quater Legge Fallimentare, che il valore di mercato, per effetto della riallocazione sul mercato, dell'immobile costituito dal abitazione e magazzino, identificati al NCEU del Comune di Castelfranco di Sotto (PI) al Foglio 32, Mappale 54,
Subalterno 3 e Foglio 32, Mappale 120, Subalterno 4, è di €. 103.000,00 per l'appartamento
(Fgl. 32, Mapp. 54, Sub. 3) e di €. 130.000,00 per il magazzino (Fgl. 32, Mappale 120, Sub. 4);
B) Condanna in persona del legale rappresentante, alla refusione delle spese di CP_1 causa, liquidate in €. 21.155,00 oltre accessori se dovuti come da nota 30.12.2024 ed esborsi per CTU.
Verona, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7848/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. RINALDI ALBERTO, elettivamente domiciliato in LUNGADIGE RUBELE, 30 37121 VERONA presso il difensore avv. RINALDI ALBERTO
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZURLO MARIO, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in VIA A. SAFFI, 17 10138 TORINO presso il difensore avv. ZURLO MARIO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Il Fallimento ha instaurato la presente vertenza ai sensi dell'art. 72 quater Legge Fallimentare al fine di accertare il valore di mercato dell'immobile, per effetto della sua riallocazione sul mercato.
In atto di citazione la domanda conteneva la richiesta di condanna di all'adempimento CP_1 delle obbligazioni contenute nella scrittura privata 8.10.2021 e- appunto – all'accertamento del valore di mercato dell'immobile riallocato sul mercato.
La scrittura transattiva in argomento prevedeva che il perito stimatore nominato dal Giudice Delegato portasse a termine il proprio incarico e fornisse quindi la valutazione del bene in argomento.
Il comportamento successivo tenuto da (nel frattempo succeduta Controparte_2 alla prima in forza di operazione di cartolarizzazione) evidenzia e comprova un palese inadempimento all'obbligazione assunta con la citata scrittura privata dell' 8.10.2021 laddove non ha dato corso alle pagina 1 di 2 Con operazioni di stima da parte del professionista nominato dal in ragione della già intervenuta vendita del complesso immobiliare sulla base di perizie di stime redatte non dall'ufficio.
L'originaria domanda dell'atto di citazione, volta alla condanna di all'adempimento CP_1 dell'obbligazione assunta con la scrittura 8.10.2021, da un lato non costituiva (nell'ottica della proposta eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta) azione volta alla restituzione di somme, dall'altra – in ogni caso – è stata ritualmente contenuta (nella prima memoria ex art. 183 comma VI° Cpc) nel solo accertamento del valore di riallocazione del bene oggetto del contratto di leasing di cui all'art. 72 quater Legge Fallimentare.
La superiore considerazione destituisce di qualsivoglia fondamento all'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dalla convenuta, eccezione basata sulla distinzione tra obbligazioni attive e obbligazioni passive, queste ultime escluse (secondo la tesi difensiva di CP_1
) dall'operazione di cartolarizzazione effettuata ai sensi degli artt. 58 D. L.vo 385/1993 e 1-4
[...]
Legge 130/1999.
Ciò premesso, riconosciuta la legittimazione passiva di unitamente all'inadempimento alle CP_1 obbligazioni assunte con la scrittura 8.10.2021, va accolta la domanda attorea, secondo la stima operata dal CTU.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accerta e dichiara, ai sensi dell'art. 72 quater Legge Fallimentare, che il valore di mercato, per effetto della riallocazione sul mercato, dell'immobile costituito dal abitazione e magazzino, identificati al NCEU del Comune di Castelfranco di Sotto (PI) al Foglio 32, Mappale 54,
Subalterno 3 e Foglio 32, Mappale 120, Subalterno 4, è di €. 103.000,00 per l'appartamento
(Fgl. 32, Mapp. 54, Sub. 3) e di €. 130.000,00 per il magazzino (Fgl. 32, Mappale 120, Sub. 4);
B) Condanna in persona del legale rappresentante, alla refusione delle spese di CP_1 causa, liquidate in €. 21.155,00 oltre accessori se dovuti come da nota 30.12.2024 ed esborsi per CTU.
Verona, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
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