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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 15/01/2026, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 613/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente e Relatore
GRASSO BARBARA MODESTA, Giudice
TRIASSI LAURA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4397/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Montedonzelli N. 48 80128 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240064277761801 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 145/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 7/2/2025 e depositato il 7/3/2025, Ricorrente_1 ha impugnato - in qualità di socio amministratore della Società_1 Sas di Ricorrente_1 (P.IVA P.IVA_1) - la cartella di pagamento n.
07120240064277761801, recante un importo totale pari ad euro 16.526,79 con euro 11.643,00 di tributi dovuti per l'anno d'imposta 2020, oltre sanzioni ed interessi.
La ricorrente, dopo aver premesso che la cartella originava dal controllo automatizzato della dichiarazione
Iva presentata per l'anno d'imposta 2020, posto in essere ex art. 54 bis Dpr n. 633/72, che aveva comportato il disconoscimento del credito pari ad euro 8.421,00, riportato nella dichiarazione dell'anno precedente reputata omessa, oltre ad euro 3.222,00, importo dovuto perché indebitamente compensato tramite Modelli
F24, ha fatto valere i seguenti motivi.
A) Omesso invio della comunicazione di irregolarità.
B) Violazione e falsa applicazione dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 633/72 in quanto, al fine di contestare la detrazione di un credito IVA, sarebbe stata necessaria una valutazione di merito normativamente riservata ai controlli di natura sostanziale, con conseguente emissione di un avviso di accertamento;
sosteneva che dalla dichiarazione e dai registri IVA emerge chiaramente il legittimo utilizzo del credito.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita l'Agenzia delle entrate, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
4. Deve ritenersi che il ricorso, siccome svolto dalla ST in qualità di socio amministratore della società di persone di cui ella ha per l'appunto la rappresentanza, sia stato proposto non solo dalla stessa come socia ma anche nell'interesse della società.
Deve, conseguentemente, ricordarsi che, secondo l'opinione giurisprudenziale preferibile (cfr. Cass. n. 6531 del 16/03/2018), «In tema di accertamento ai fini IRAP e IVA a carico di una società di persone, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra la stessa ed i soci, atteso che l'atto impositivo non implica una rettifica del reddito dell'ente e, quindi, di quello dei soci».
5. In fatto occorre rilevare che dagli atti e documenti depositati in particolare dall'Agenzia (e dall'omessa contestazione delle relative deduzioni da parte della ricorrente) emerge che:
a) la dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2019, presentata il 26/03/2021, ossia oltre i 90 giorni, è risultata tardiva;
b) il credito in questione nasce nell'anno d'imposta 2016; esso è stato riportato ripetutamente nelle dichiarazioni relative agli anni successivi al 2016 e l'Ufficio lo ha recuperato perché derivante da dichiarazioni cd. ultra tardive, ossia presentate novanta giorni dopo la scadenza, reputate omesse;
c) infatti, nell'anno d'imposta 2017 la dichiarazione Iva risulta tardiva poiché presentata in data 30/10/2018
e non entro il 30/07/2018; nell'anno d'imposta 2018, la dichiarazione Iva risulta tardiva poiché presentata in data 02/12/2019 e non entro il 30/04/2019; -nell'anno d'imposta 2019, la dichiarazione Iva risulta tardiva perché presentata in data 26/03/2021 e non entro il 30/04/2020.
Essendo questi i presupposti in fatto, i principi giuridici regolanti la vicenda vanno individuati – come dedotto dall'Agenzia nelle sue difese – nelle affermazioni rese dalla Suprema Corte nelle sentenze a sezioni unite n. 17757 e 17758 del 2016, tuttora costituenti cd. diritto vivente.
Con la seconda pronuncia – che si riporta per prima perché aderente al primo motivo del ricorso in esame –
è stato affermato che «in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili».
Legittimamente, dunque, l'Agenzia è ricorsa all'emissione della cartella di poagamento ai sensi dell'art. 54 bis d.P.R. 633 del 1972; né, occorre puntualizzare, disposizioni di segno maggiormente restrittivo emergono dalle recenti modifiche apportate in tema di principio del contraddittorio alla l. 212 del 2000 ovvero dalle disposizioni dettate dal d.m. 24/4/2024, relativo alla «Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212».
Quanto, invece, alla prima pronuncia – attinente alla doglianza svolta con il secondo motivo di ricorso – i giudici di legittimità osservarono che «La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili».
Ebbene, la ricorrente non ha offerto la prova cui era onerata.
Nel ricorso introduttivo – che a termini dell'art. 18 d. lgs. 546 del 1992 deve contenere, per quanto qui rileva,
l'indicazione: d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
e) dei motivi – la ricorrente si è limitata a svolgere le doglianze riferite, che possono reputarsi sufficientemente specifiche nell'individuazione delle norme ritenute (erroneamente) violate dall'agenzia, ma devono giudicarsi del tutto generiche rispetto all'oggetto della prova che, sulla base dei riferiti principi giurisprudenziali, le ricorrenti società e socia avrebbero, ab origine, dedurre ed articolare.
Né giovano alle ricorrenti le deduzioni svolte e prove offerte nel corso del processo, mediante i depositi effettuati il 19/12/2025, e ciò per due ragioni. La prima è che esse sono palesemente tardive, dovendo essere svolte nel ricorso introduttivo a sostegno e a completamento della censura svolta con il secondo motivo. La seconda è che, pur a volerle prendere in esame, la prova difetterebbe ugualmente in quanto nel documento intitolato «GENESI_DEL_CREDITO_IVA.pdf» le ricorrenti deducono per la prima volta che il credito sarebbe sorto addirittura nel 2006 e si afferma che a sua dimostrazione si allegano i registri IVA acquisti e vendite dal 2006 al 2020, che però non risultano tra io documenti prodotti e, soprattutto, sarebbero risultati comunque inidonei alla bisogna poiché in questa sede deve trovare conferma quanto rilevato dai giudici di questa Corte nella sentenza n. 5184/2024, relativa alla medesima vicenda in riferimento a diverso anno d'imposta, vale a dire che occorreva «dimostrare la stratificazione del credito allegando fatture e registri contabili mentre ha esibito solamente questi ultimi».
6. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido a rifondere le spese processuali alla resistente, liquidandole in euro 2000,00 per compensi ed euro 300,00 per rimborso spese forfettarie, oltre c.p. ed IVA se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 12/1/2026
Il presidente estensore - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente e Relatore
GRASSO BARBARA MODESTA, Giudice
TRIASSI LAURA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4397/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Montedonzelli N. 48 80128 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240064277761801 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 145/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 7/2/2025 e depositato il 7/3/2025, Ricorrente_1 ha impugnato - in qualità di socio amministratore della Società_1 Sas di Ricorrente_1 (P.IVA P.IVA_1) - la cartella di pagamento n.
07120240064277761801, recante un importo totale pari ad euro 16.526,79 con euro 11.643,00 di tributi dovuti per l'anno d'imposta 2020, oltre sanzioni ed interessi.
La ricorrente, dopo aver premesso che la cartella originava dal controllo automatizzato della dichiarazione
Iva presentata per l'anno d'imposta 2020, posto in essere ex art. 54 bis Dpr n. 633/72, che aveva comportato il disconoscimento del credito pari ad euro 8.421,00, riportato nella dichiarazione dell'anno precedente reputata omessa, oltre ad euro 3.222,00, importo dovuto perché indebitamente compensato tramite Modelli
F24, ha fatto valere i seguenti motivi.
A) Omesso invio della comunicazione di irregolarità.
B) Violazione e falsa applicazione dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 633/72 in quanto, al fine di contestare la detrazione di un credito IVA, sarebbe stata necessaria una valutazione di merito normativamente riservata ai controlli di natura sostanziale, con conseguente emissione di un avviso di accertamento;
sosteneva che dalla dichiarazione e dai registri IVA emerge chiaramente il legittimo utilizzo del credito.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita l'Agenzia delle entrate, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
4. Deve ritenersi che il ricorso, siccome svolto dalla ST in qualità di socio amministratore della società di persone di cui ella ha per l'appunto la rappresentanza, sia stato proposto non solo dalla stessa come socia ma anche nell'interesse della società.
Deve, conseguentemente, ricordarsi che, secondo l'opinione giurisprudenziale preferibile (cfr. Cass. n. 6531 del 16/03/2018), «In tema di accertamento ai fini IRAP e IVA a carico di una società di persone, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra la stessa ed i soci, atteso che l'atto impositivo non implica una rettifica del reddito dell'ente e, quindi, di quello dei soci».
5. In fatto occorre rilevare che dagli atti e documenti depositati in particolare dall'Agenzia (e dall'omessa contestazione delle relative deduzioni da parte della ricorrente) emerge che:
a) la dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2019, presentata il 26/03/2021, ossia oltre i 90 giorni, è risultata tardiva;
b) il credito in questione nasce nell'anno d'imposta 2016; esso è stato riportato ripetutamente nelle dichiarazioni relative agli anni successivi al 2016 e l'Ufficio lo ha recuperato perché derivante da dichiarazioni cd. ultra tardive, ossia presentate novanta giorni dopo la scadenza, reputate omesse;
c) infatti, nell'anno d'imposta 2017 la dichiarazione Iva risulta tardiva poiché presentata in data 30/10/2018
e non entro il 30/07/2018; nell'anno d'imposta 2018, la dichiarazione Iva risulta tardiva poiché presentata in data 02/12/2019 e non entro il 30/04/2019; -nell'anno d'imposta 2019, la dichiarazione Iva risulta tardiva perché presentata in data 26/03/2021 e non entro il 30/04/2020.
Essendo questi i presupposti in fatto, i principi giuridici regolanti la vicenda vanno individuati – come dedotto dall'Agenzia nelle sue difese – nelle affermazioni rese dalla Suprema Corte nelle sentenze a sezioni unite n. 17757 e 17758 del 2016, tuttora costituenti cd. diritto vivente.
Con la seconda pronuncia – che si riporta per prima perché aderente al primo motivo del ricorso in esame –
è stato affermato che «in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili».
Legittimamente, dunque, l'Agenzia è ricorsa all'emissione della cartella di poagamento ai sensi dell'art. 54 bis d.P.R. 633 del 1972; né, occorre puntualizzare, disposizioni di segno maggiormente restrittivo emergono dalle recenti modifiche apportate in tema di principio del contraddittorio alla l. 212 del 2000 ovvero dalle disposizioni dettate dal d.m. 24/4/2024, relativo alla «Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212».
Quanto, invece, alla prima pronuncia – attinente alla doglianza svolta con il secondo motivo di ricorso – i giudici di legittimità osservarono che «La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili».
Ebbene, la ricorrente non ha offerto la prova cui era onerata.
Nel ricorso introduttivo – che a termini dell'art. 18 d. lgs. 546 del 1992 deve contenere, per quanto qui rileva,
l'indicazione: d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
e) dei motivi – la ricorrente si è limitata a svolgere le doglianze riferite, che possono reputarsi sufficientemente specifiche nell'individuazione delle norme ritenute (erroneamente) violate dall'agenzia, ma devono giudicarsi del tutto generiche rispetto all'oggetto della prova che, sulla base dei riferiti principi giurisprudenziali, le ricorrenti società e socia avrebbero, ab origine, dedurre ed articolare.
Né giovano alle ricorrenti le deduzioni svolte e prove offerte nel corso del processo, mediante i depositi effettuati il 19/12/2025, e ciò per due ragioni. La prima è che esse sono palesemente tardive, dovendo essere svolte nel ricorso introduttivo a sostegno e a completamento della censura svolta con il secondo motivo. La seconda è che, pur a volerle prendere in esame, la prova difetterebbe ugualmente in quanto nel documento intitolato «GENESI_DEL_CREDITO_IVA.pdf» le ricorrenti deducono per la prima volta che il credito sarebbe sorto addirittura nel 2006 e si afferma che a sua dimostrazione si allegano i registri IVA acquisti e vendite dal 2006 al 2020, che però non risultano tra io documenti prodotti e, soprattutto, sarebbero risultati comunque inidonei alla bisogna poiché in questa sede deve trovare conferma quanto rilevato dai giudici di questa Corte nella sentenza n. 5184/2024, relativa alla medesima vicenda in riferimento a diverso anno d'imposta, vale a dire che occorreva «dimostrare la stratificazione del credito allegando fatture e registri contabili mentre ha esibito solamente questi ultimi».
6. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido a rifondere le spese processuali alla resistente, liquidandole in euro 2000,00 per compensi ed euro 300,00 per rimborso spese forfettarie, oltre c.p. ed IVA se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 12/1/2026
Il presidente estensore - dott. Michelangelo Petruzziello