Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 2319
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Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 47 Ord. pen. e manifesta contraddittorietà della motivazione

    La Corte ha ritenuto che la valutazione di pericolosità sociale, pur depurata da un'errata indicazione su precedenti condanne, sia fondata sulla denuncia per truffa commessa durante gli arresti domiciliari e sull'assenza di una prospettiva lavorativa stabile.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 47 Ord. pen. per errata valutazione dei presupposti e contraddittorietà della motivazione

    La Corte ha confermato la valutazione di pericolosità sociale basata sulla denuncia per truffa e sull'assenza di una prospettiva lavorativa stabile, ritenendo che l'attività lavorativa precedente fosse a tempo determinato e non rinnovata.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 47 Ord. pen. per omessa valutazione complessiva della personalità

    La Corte ha ritenuto che, nonostante l'erronea indicazione su precedenti condanne, il quadro personologico presenti profili di pericolosità sociale basati sulla denuncia per truffa e sull'assenza di una prospettiva lavorativa stabile, indicando che il processo di rivisitazione critica non è ancora avviato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 2319
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2319
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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