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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 2319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2319 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON NE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/06/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Catania;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Micali;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Giulio Monferini, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza n. 1822/25 depositata il 19 giugno 2025 il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha concesso la misura alternativa della detenzione domiciliare a NE AL, condannato in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 ad anni quattro di reclusione, con fine pena alla data del 29 aprile 2027. Ha nel contempo rigettato la richiesta, avanzata in via principale, di affidamento in prova ai servizi sociali. A fondamento del giudizio di rigetto della richiesta ex art. 47 Ord. pen. è stato posto un giudizio di prognosi di attuale e solo in parte scemata pericolosità sociale del condannato, legittimato dall'apprezzamento della particolare gravità dei reati 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 2319 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MICALI MASSIMILIANO Data Udienza: 20/11/2025 commessi, dell'epoca oltremodo recente di loro consumazione, dei precedenti penali relativi ai delitti di furto aggravato e guida senza patente sullo stesso gravanti, delle informazioni rese dalla p.s. in merito ad una denuncia per truffa commessa mentre era ristretto agli arresti domiciliari e, da ultimo, dell'indisponibilità di un'attività lavorativa. 2. NE AL propone, con l'assistenza dell'avv. Matilde Lipari, ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 47 Ord. pen. e manifesta contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Il difensore lamenta che la valutazione di pericolosità sociale sulla scorta della quale la domanda di ammissione al beneficio di cui all'art. 47 Ord. pen. è stata rigettata si pone in insanabile contraddizione con i provvedimenti con i quali il magistrato di sorveglianza ha autorizzato l'AL allo svolgimento di attività lavorativa. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell'art. 47 Ord. pen. per erronea valutazione dei presupposti per la concessione della misura alternativa e per manifesta contraddittorietà della motivazione. Si censura che il giudizio di pericolosità sociale del ricorrente sia stato fondato sull'apprezzamento di pregresse condanne per i reati di furto aggravato e di guida senza patente, invero mai sofferte, e, soprattutto, denegando ogni rilievo alla circostanza che l'AL già svolgeva regolare attività lavorativa. 2.3. Con il terzo motivo, infine, si eccepisce violazione dell'art. 47 Ord. pen. per omessa valutazione complessiva della personalità del condannato. Rimarca la difesa che il Tribunale, nel formulare un giudizio di pericolosità dell'AL, ha omesso di considerare molteplici elementi di fatto quali l'assenza di ulteriori procedimenti penali pendenti, l'assenza di nuove denunce o di segnalazioni negative, il regolare svolgimento di attività lavorativa e l'impegno dimostrato nel percorso di reinserimento sociale. 3. Il Sostituto Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il provvedimento impugnato ha, infatti, fondato la valutazione negativa su una circostanziata verifica dei requisiti che la legge richiede per la concessione del beneficio giungendo a formulare un giudizio, immune da vizi logici, di sussistenza di un pericolo di recidiva che impone il mantenimento della più severa misura della detenzione domiciliare. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato. 2. Va premesso che l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire ad una già avviata risocializzazione e prevenire così il pericolo di ricaduta nel reato. Primo presupposto per l'ammissione al beneficio è, quindi, il fatto che il processo di emenda sia significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (cfr. Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984 - 01; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654 - 01; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413 - 01), tanto che, ove il presupposto dell'emenda non sia riscontrato, o non lo sia nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena - diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 - ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare - misura alla quale, come detto, l'AL è in atto sottoposto - alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (cfr. sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745). Il giudizio in merito alla concessione del beneficio di cui all'art. 47 Ord. pen. si fonda sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (cfr. Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985 - 01), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Tra gli indicatori utilmente apprezzabili in detta ottica soccorrono allora la considerazione dell'assenza di nuove denunce, il ripudio delle pregresse condotte 3 devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (cfr. Sez. 1, n. 44992 del 17 settembre 2018, S., Rv 273985 - 01). Tra gli elementi positivi che possono legittimare un giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova nell'ottica di prevenzione del pericolo di recidiva rientra, ancora, lo svolgimento di attività lavorativa da parte del condannato in stato di libertà o, per chi sia privo di opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, anche l'ammissione ad un idoneo servizio di volontariato oppure ad un'attività di pubblica utilità senza remunerazione nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 1, 2 e 4 del decreto del Ministero della giustizia del 26 marzo 2001, come stabilito dal comma 2 bis dell'art. 47 o.p. introdotto dal legislatore con d.l. n. 92/ 24 convertito da[la I. 112/24. 3. Ritiene questa Corte che, seppur con talune necessarie precisazioni, il provvedimento meriti di essere confermato. Per quanto risponda al vero che l'AL, diversamente da quanto riportato nell'ordinanza, è soggetto che non risulta gravato da ulteriori condanne oltre quella per la quale attualmente è sottoposto alla detenzione domiciliare, appare pur tuttavia indubbio che il suo quadro personologico, quand'anche depurato da detta erronea indicazione, continui a presentare chiari profili di pericolosità sociale, puntualmente delineati, senza incongruenze logiche, dal Tribunale di sorveglianza, che inducono, allo stato, a ritenere non ancora avviato da parte del condannato quel processo di rivisitazione critica che costituisce il primo presupposto per la concessione del beneficio invocato. Secondo il corretto argomentare del giudice di merito, a detto risultato conducono non solo e non tanto l'apprezzamento del fatto di reato per il quale l'AL ha riportato condanna in via definitiva, e, in particolare, della sua gravità e dell'epoca, oltremodo recente di commissione - dati, questi, che rappresentano il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto - ma soprattutto la circostanza, successiva alla condanna, per la quale il predetto è stato denunciato, seppur in stato di libertà, per il reato di truffa mentre si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. La verifica degli atti processuali - alla quale questa Corte può dare corso essendo stato dedotto un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. - permette, in specie, di apprezzare come l'AL sia stato deferito da militari della stazione CC di Alzano BA (Bg) per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. perché diretto beneficiario della transazione reputata fraudolenta. Come adeguatamente evidenziato dal Tribunale, l'allarmante dato appena illustrato, non contrastato dalla difesa, va poi valutato in uno al fatto che il 4 condannato non dispone in atto di una seria prospettiva lavorativa, atteso che il contratto di lavoro alle dipendenze della G.I.S. International s.r.l. - al quale si riferiscono le autorizzazioni concesse dal Magistrato di sorveglianza nell'arco temporale compreso tra il novembre del 2024 ed il marzo 2025 che sono allegate al presente ricorso - risultava a tempo determinato e, per quanto è dato apprezzare, non è stato rinnovato alla sua naturale scadenza, avvenuta il 15 aprile 2025. 4. Alla stregua di queste valutazioni, le linee argomentative della decisione impugnata resistono, allora, alle censure formulate dal ricorrente. Si è cioè al cospetto di una decisione che, depurata dall'erronea e non decisiva indicazione circa la sussistenza di pregresse ulteriori condanne, risulta comunque ancorata al paradigma legale di riferimento ed assistita da motivazione priva di vizi deducibili in questa sede, con la quale il difensore non si confronta se non per contrapporre argomenti che risultano critici eccentrici (i precedenti provvedimenti autorizzativi rilasciati a favore del condannato), o non confortati in fatto (lo svolgimento di attività lavorativa con carattere di attualità). Alla luce di ciò consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/11/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Micali;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Giulio Monferini, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza n. 1822/25 depositata il 19 giugno 2025 il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha concesso la misura alternativa della detenzione domiciliare a NE AL, condannato in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 ad anni quattro di reclusione, con fine pena alla data del 29 aprile 2027. Ha nel contempo rigettato la richiesta, avanzata in via principale, di affidamento in prova ai servizi sociali. A fondamento del giudizio di rigetto della richiesta ex art. 47 Ord. pen. è stato posto un giudizio di prognosi di attuale e solo in parte scemata pericolosità sociale del condannato, legittimato dall'apprezzamento della particolare gravità dei reati 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 2319 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MICALI MASSIMILIANO Data Udienza: 20/11/2025 commessi, dell'epoca oltremodo recente di loro consumazione, dei precedenti penali relativi ai delitti di furto aggravato e guida senza patente sullo stesso gravanti, delle informazioni rese dalla p.s. in merito ad una denuncia per truffa commessa mentre era ristretto agli arresti domiciliari e, da ultimo, dell'indisponibilità di un'attività lavorativa. 2. NE AL propone, con l'assistenza dell'avv. Matilde Lipari, ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 47 Ord. pen. e manifesta contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Il difensore lamenta che la valutazione di pericolosità sociale sulla scorta della quale la domanda di ammissione al beneficio di cui all'art. 47 Ord. pen. è stata rigettata si pone in insanabile contraddizione con i provvedimenti con i quali il magistrato di sorveglianza ha autorizzato l'AL allo svolgimento di attività lavorativa. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell'art. 47 Ord. pen. per erronea valutazione dei presupposti per la concessione della misura alternativa e per manifesta contraddittorietà della motivazione. Si censura che il giudizio di pericolosità sociale del ricorrente sia stato fondato sull'apprezzamento di pregresse condanne per i reati di furto aggravato e di guida senza patente, invero mai sofferte, e, soprattutto, denegando ogni rilievo alla circostanza che l'AL già svolgeva regolare attività lavorativa. 2.3. Con il terzo motivo, infine, si eccepisce violazione dell'art. 47 Ord. pen. per omessa valutazione complessiva della personalità del condannato. Rimarca la difesa che il Tribunale, nel formulare un giudizio di pericolosità dell'AL, ha omesso di considerare molteplici elementi di fatto quali l'assenza di ulteriori procedimenti penali pendenti, l'assenza di nuove denunce o di segnalazioni negative, il regolare svolgimento di attività lavorativa e l'impegno dimostrato nel percorso di reinserimento sociale. 3. Il Sostituto Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il provvedimento impugnato ha, infatti, fondato la valutazione negativa su una circostanziata verifica dei requisiti che la legge richiede per la concessione del beneficio giungendo a formulare un giudizio, immune da vizi logici, di sussistenza di un pericolo di recidiva che impone il mantenimento della più severa misura della detenzione domiciliare. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato. 2. Va premesso che l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire ad una già avviata risocializzazione e prevenire così il pericolo di ricaduta nel reato. Primo presupposto per l'ammissione al beneficio è, quindi, il fatto che il processo di emenda sia significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (cfr. Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984 - 01; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654 - 01; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413 - 01), tanto che, ove il presupposto dell'emenda non sia riscontrato, o non lo sia nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena - diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 - ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare - misura alla quale, come detto, l'AL è in atto sottoposto - alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (cfr. sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745). Il giudizio in merito alla concessione del beneficio di cui all'art. 47 Ord. pen. si fonda sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (cfr. Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985 - 01), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Tra gli indicatori utilmente apprezzabili in detta ottica soccorrono allora la considerazione dell'assenza di nuove denunce, il ripudio delle pregresse condotte 3 devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (cfr. Sez. 1, n. 44992 del 17 settembre 2018, S., Rv 273985 - 01). Tra gli elementi positivi che possono legittimare un giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova nell'ottica di prevenzione del pericolo di recidiva rientra, ancora, lo svolgimento di attività lavorativa da parte del condannato in stato di libertà o, per chi sia privo di opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, anche l'ammissione ad un idoneo servizio di volontariato oppure ad un'attività di pubblica utilità senza remunerazione nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 1, 2 e 4 del decreto del Ministero della giustizia del 26 marzo 2001, come stabilito dal comma 2 bis dell'art. 47 o.p. introdotto dal legislatore con d.l. n. 92/ 24 convertito da[la I. 112/24. 3. Ritiene questa Corte che, seppur con talune necessarie precisazioni, il provvedimento meriti di essere confermato. Per quanto risponda al vero che l'AL, diversamente da quanto riportato nell'ordinanza, è soggetto che non risulta gravato da ulteriori condanne oltre quella per la quale attualmente è sottoposto alla detenzione domiciliare, appare pur tuttavia indubbio che il suo quadro personologico, quand'anche depurato da detta erronea indicazione, continui a presentare chiari profili di pericolosità sociale, puntualmente delineati, senza incongruenze logiche, dal Tribunale di sorveglianza, che inducono, allo stato, a ritenere non ancora avviato da parte del condannato quel processo di rivisitazione critica che costituisce il primo presupposto per la concessione del beneficio invocato. Secondo il corretto argomentare del giudice di merito, a detto risultato conducono non solo e non tanto l'apprezzamento del fatto di reato per il quale l'AL ha riportato condanna in via definitiva, e, in particolare, della sua gravità e dell'epoca, oltremodo recente di commissione - dati, questi, che rappresentano il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto - ma soprattutto la circostanza, successiva alla condanna, per la quale il predetto è stato denunciato, seppur in stato di libertà, per il reato di truffa mentre si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. La verifica degli atti processuali - alla quale questa Corte può dare corso essendo stato dedotto un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. - permette, in specie, di apprezzare come l'AL sia stato deferito da militari della stazione CC di Alzano BA (Bg) per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. perché diretto beneficiario della transazione reputata fraudolenta. Come adeguatamente evidenziato dal Tribunale, l'allarmante dato appena illustrato, non contrastato dalla difesa, va poi valutato in uno al fatto che il 4 condannato non dispone in atto di una seria prospettiva lavorativa, atteso che il contratto di lavoro alle dipendenze della G.I.S. International s.r.l. - al quale si riferiscono le autorizzazioni concesse dal Magistrato di sorveglianza nell'arco temporale compreso tra il novembre del 2024 ed il marzo 2025 che sono allegate al presente ricorso - risultava a tempo determinato e, per quanto è dato apprezzare, non è stato rinnovato alla sua naturale scadenza, avvenuta il 15 aprile 2025. 4. Alla stregua di queste valutazioni, le linee argomentative della decisione impugnata resistono, allora, alle censure formulate dal ricorrente. Si è cioè al cospetto di una decisione che, depurata dall'erronea e non decisiva indicazione circa la sussistenza di pregresse ulteriori condanne, risulta comunque ancorata al paradigma legale di riferimento ed assistita da motivazione priva di vizi deducibili in questa sede, con la quale il difensore non si confronta se non per contrapporre argomenti che risultano critici eccentrici (i precedenti provvedimenti autorizzativi rilasciati a favore del condannato), o non confortati in fatto (lo svolgimento di attività lavorativa con carattere di attualità). Alla luce di ciò consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/11/2025