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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 18/09/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 17.09.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
497/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. C. Parte_1 C.F._1
Fasoli
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: .IVA: ), in persona legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. R. Esposito (C.F.: ) C.F._2
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.10.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere affetta da “ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, insorta su preesistenti postumi lavorativi del 16%, asseritamente contratta nello svolgimento della sua attività lavorativa di agricoltore ed a causa dell'utilizzo abituale, costante e ripetitivo dei trattori agricoli implicante sistematica esposizione all'elevato rumore
(fino a 90 decibel) derivante dai motori diesel dei trattori, nonché dei vari mezzi meccanici rumorosi altrettanto sistematicamente utilizzati (motosega, abbacchiatore, compressore), ha convenuto in giudizio l' , al fine di contestare l'illegittima CP_1
reiezione da parte dell'istituto assicurativo della domanda volta all'accertamento della natura professionale della dedotta patologia e, quindi, di vedere accertare il rapporto eziologico tra la malattia contratta e l'attività lavorativa svolta, con conseguente condanna dell'ente assicurativo alla corresponsione delle relative provvidenze economiche. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “… 1) che
l'ipoacusia denunciata è di natura professionale e determina un danno biologico che si accerterà di Giustizia, il quale unitamente ai postumi preesistenti del 16%, comporterà una menomazione complessiva dell'integrità psico fisica comunque superiore all'attuale 16% . 2) Conseguentemente, condannare l' a liquidare – CP_1
per differenza - l'indennizzo spettante in base al danno globale che risulterà accertato…”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Pag. 2 di 10 Il petitum del giudizio richiede di accertare la natura, la tipologia e l'eventuale eziologia professionale della patologia lamentata dal ricorrente (ipoacusia neurosensoriale) nonché il grado percentuale di riduzione della dell'integrità psico- fisica, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 1124/1965 e dal D.lgs. n. 38/2000, accertamento che costituisce il presupposto logico-giuridico per ottenere la condanna dell'ente convenuto all'erogazione delle provvidenze economiche richieste.
In base a quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, le malattie professionali comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre, per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16%, è prevista una rendita, ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale.
La prova della “professionalità” della malattia si atteggia in maniera diversa, a seconda che si verta in ipotesi di malattia tabellata o meno: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha introdotto il cosiddetto sistema misto, per cui, accanto alle malattie indicate in tabella, vanno considerate come indennizzabili tutte le malattie se e in quanto siano causate dal lavoro. La tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione da parte dell'ente assicuratore che, nel caso concreto, l'infermità dipende da una causa extralavorativa, oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a
Pag. 3 di 10 cagionare l'infermità (Cass. n. 19312/2004; Cass. n. 14023/2004) - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre, per le malattie professionali non tabellate, grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (ex multis SS.UU. n. 1919/1990;
Cass. n. 23653/2016; Cass. n. 13024/2017; Cass. n. 16248/2017; Cass. n. 3207/2019;
Cass. n. 39751/2021; Cass. n. 29578/2022).
Venendo al caso di specie, la patologia oggetto di causa (ipoacusia neurosensoriale)
è, in tesi, indicate nella Tabella, per le Malattie Professionali nell'Industria e nell'Agricoltura di cui al D.P.R. n. 1124/1965, così come aggiornata con D.M. del
09.04.2008 e ss.mm.ii. alla voce n. voce 18), purché e nella misura in cui, come indicato dalla declaratoria delle menzionate tabelle, venga dimostrata l'adibizione a lavorazioni che comportano esposizione giornaliera o settimanale a rumore superiore ad 80 decibel (nella fattispecie 89 e 90 d.BA).
Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di malattie professionali, ai fini dell'accertamento del rapporto causale, trovano applicazione gli artt. 40 e 41 c.p., norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124/1965, in omaggio alle quali va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quandanche la sua incidenza, in termini di efficienza eziologica, non sia stata preponderante, ma abbia comunque contribuito in maniera indiretta e remota, di talché il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti (ex multis Cass. n. 14770/2008; Cass. n. 13361/2011;
Cass. n. 6105/2015; Cass. n. 27952/2018; Cass. n. 11488/2023). Si è sostenuto, inoltre, che, in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad
Pag. 4 di 10 eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in
“certezza giudiziale” (Cass. n. 10097/2015; Cass. n. 736/2018; Cass. n. 39752/2021).
Orbene, nella fattispecie concreta in trattazione, l'istruttoria espletata non ha comprovato la sussistenza del nesso di derivazione causale tra patologia lamentata e l'attività lavorativa, ben potendosi ritenere non integrate le condizioni tabellarmente previste ai fini della invocata presunzione di tecnopatia.
Più nello specifico, il teste ha confermato che la Testimone_1
ricorrente, per tutto l'arco di svolgimento della sua attività lavorativa di coltivatrice, ha sempre guidato personalmente il trattore con frequenza quasi giornaliera, per eseguire nelle varie stagioni la preparazione del terreno, la semina, la concimazione, i trattamenti antiparassitari, la raccolta e trasporto dei prodotti, restando alla guida dei trattori per varie ore al giorno ed, al bisogno, anche l'intera giornata, dall'alba al tramonto, nonché utilizzando abitualmente e sistematicamente anche il motocoltivatore, il compressore, la motosega ed il triciatutto, al riguardo riferendo che “… Solo quando pioveva non poteva uscire a lavorare. Lo so perché abitiamo vicine, a circa duecento metri e lei ha il terreno vicino casa… dipendeva dai lavori.
Tanto so, perché oltre a quanto ho detto prima, noi ci aiutavamo: a volte, l'ho
Pag. 5 di 10 aiutata nella raccolta delle olive durante la quale lei usava l'abbacchiatore. Guidava il motore anche per portare le cassette del raccolto in cooperativa… Preciso che per raccogliere le olive con l'abbacchiatore è fondamentale avere il trattore vicino, dietro al quale è agganciato il compressore, senza il quale l'abbacchiatore non funziona”. Anche il secondo teste di parte ricorrente, , ha reso Testimone_2
dichiarazioni di conferma non dissimili, al riguardo riferendo che “… Lo so perché la conosco da una trentina di anni, forse trentacinque e da sempre l'ho vista in mezzo alla campagna intenta a varie lavorazioni, anche con il trattore… A volte, andando a trovarla, mi imbattevo in lei che rientrava col trattore dal lavoro… L'ho vista lavorare anche con attrezzature”.
Dunque, sebbene i testi escussi abbiano confermato l'attività lavorativa della ricorrente e la durata della stessa, oltre che l'uso del trattore e delle attrezzature rumorose indicate, sono apparse alquanto generiche nel riferire concretamente gli archi di tempo giornalieri in cui la coltivatrice era esposta al forte rumore emesso dai macchinari adoperati, senza trascurare la circostanza che non erano costantemente presenti sul fondo ove la medesima lavorava e che le attività agricole sono eterogenee, non implicano costantemente l'uso di detti macchinari durante la singola giornata e dipendono anche delle condizioni meteorologiche (circostanza, peraltro, che trova conforto proprio nelle iniziali dichiarazioni rese dal primo teste, nella parte in cui riferisce che la ricorrente non usciva, naturalmente, nei giorni di pioggia). E tanto non consente di ritenere raggiunta la prova in ordine alla sussistenza delle condizioni indicate in tabella ai fini del riconoscimento della tecnopatia.
Le considerazioni innanzi svolte, come risultanti all'esito della prova orale, hanno trovato conferma nella relazione peritale redatta dal nominato CTU in corso di causa, nella quale è dato leggersi che “… l'esposizione al rumore, non è da per sé
Pag. 6 di 10 sufficiente a presumere il possibile o probabile manifestarsi di un danno uditivo permanente, ma acquista le connotazioni del “rischio” quando le sue caratteristiche fisiche siano tali da essere idonee a provocare alterazioni permanenti delle cellule acustiche. È dunque necessario ed indispensabile che il rumore sia idoneo a causare il danno e che quest'ultimo abbia le caratteristiche proprie della “sordità da rumore”. Il rumore in ambito lavorativo, nonostante i migliorati strumenti di prevenzione di tipo normativo, organizzativo e tecnologico, continua ad essere uno dei maggiori rischi di malattia professionale, ma l'evento discriminante nella diagnosi di ipoacusia professionale è che sia presente una esposizione a rumore del lavoratore o ambientale, tale da produrre danno uditivo. Per quanto attiene le caratteristiche fisiche del rumore idoneo aprovocare il danno uditivo tipico non è sufficiente indicare sommariamente ed in modo soggettivo che esso è “forte” ma è indispensabile disporre di dati quantitativi ottenibili con apparecchiature di misura.
La documentazione sanitaria, presente nella pratica esaminata, non consente di porre diagnosi di ipoacusia da rumore in quanto le caratteristiche morfologiche della curva audiometrica non sono tipiche da danno da rumore e il livello di esposizione al rumore per l'attività che ha svolto non è compatibile con l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale riscontrata (vedi audiogramma). A parere dello scrivente,
l'attività di imprenditrice agricola svolta per la sua natura e entità, non è compatibile con un ruolo nel determinismo della ipoacusia neurosensoriale apprezzabile negli audiogrammi in atti, in quanto nella criteriologia valutativa medico legale non risultano soddisfatti i criteri di efficacia quantitativa/qualitativa, di continuità fenomenologica, modale e clinico-anamnestici, necessari al riconoscimento del nesso causale, pertanto, non vi sono elementi sufficienti, per individuare con elevata probabilità un nesso di causa, tra le mansioni lavorative svolte e la malattia denunciata come tecnopatia”.
Pag. 7 di 10 Dunque, il nominato CTU - anche riscontrando nei medesimi termini le osservazioni alla prima stesura della relazione peritale avanzate da parte ricorrente - a mezzo di valutazioni medico-legali espresse in una relazione tecnica immune da vizi che, dunque, va condivisa e richiamata - in quanto svolta con scrupolo professionale, analitica motivazione e completa analisi anamentica e oggettiva, sia del periziato che di tutta la documentazione prodotta in atti - ha valorizzato la patologia per cui è causa, giungendo a negare recisamente l'origine professionale, secondo un criterio di
“probabilità qualificata” e tenendo conto della documentazione prodotta a sua disposizione e della peculiare natura dell'attività lavorativa dedotta, dell'arco temporale di svolgimento della stessa, in uno con le modalità di svolgimento e con la compatibilità alla – seppur riscontrata - esposizione ad agenti rumorosi, non essendo dato conoscerne l'effettiva intensità tale da porli in rapporto causale con l'affezione.
In ragione di tanto, non può ritenersi provata l'eziologia professionale della patologia cui il ricorrente è affetto.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, avendo parte ricorrente prodotto la debita dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non vi è luogo a provvedere sulle stesse, mentre, per le medesime ragioni, le spese della CTU, queste ultime già liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
Pag. 8 di 10
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- non luogo a provvedere sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Vasto, 18.09.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 9 di 10 Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 17.09.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
497/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. C. Parte_1 C.F._1
Fasoli
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: .IVA: ), in persona legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. R. Esposito (C.F.: ) C.F._2
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.10.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere affetta da “ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, insorta su preesistenti postumi lavorativi del 16%, asseritamente contratta nello svolgimento della sua attività lavorativa di agricoltore ed a causa dell'utilizzo abituale, costante e ripetitivo dei trattori agricoli implicante sistematica esposizione all'elevato rumore
(fino a 90 decibel) derivante dai motori diesel dei trattori, nonché dei vari mezzi meccanici rumorosi altrettanto sistematicamente utilizzati (motosega, abbacchiatore, compressore), ha convenuto in giudizio l' , al fine di contestare l'illegittima CP_1
reiezione da parte dell'istituto assicurativo della domanda volta all'accertamento della natura professionale della dedotta patologia e, quindi, di vedere accertare il rapporto eziologico tra la malattia contratta e l'attività lavorativa svolta, con conseguente condanna dell'ente assicurativo alla corresponsione delle relative provvidenze economiche. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “… 1) che
l'ipoacusia denunciata è di natura professionale e determina un danno biologico che si accerterà di Giustizia, il quale unitamente ai postumi preesistenti del 16%, comporterà una menomazione complessiva dell'integrità psico fisica comunque superiore all'attuale 16% . 2) Conseguentemente, condannare l' a liquidare – CP_1
per differenza - l'indennizzo spettante in base al danno globale che risulterà accertato…”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Pag. 2 di 10 Il petitum del giudizio richiede di accertare la natura, la tipologia e l'eventuale eziologia professionale della patologia lamentata dal ricorrente (ipoacusia neurosensoriale) nonché il grado percentuale di riduzione della dell'integrità psico- fisica, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 1124/1965 e dal D.lgs. n. 38/2000, accertamento che costituisce il presupposto logico-giuridico per ottenere la condanna dell'ente convenuto all'erogazione delle provvidenze economiche richieste.
In base a quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, le malattie professionali comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre, per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16%, è prevista una rendita, ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale.
La prova della “professionalità” della malattia si atteggia in maniera diversa, a seconda che si verta in ipotesi di malattia tabellata o meno: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha introdotto il cosiddetto sistema misto, per cui, accanto alle malattie indicate in tabella, vanno considerate come indennizzabili tutte le malattie se e in quanto siano causate dal lavoro. La tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione da parte dell'ente assicuratore che, nel caso concreto, l'infermità dipende da una causa extralavorativa, oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a
Pag. 3 di 10 cagionare l'infermità (Cass. n. 19312/2004; Cass. n. 14023/2004) - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre, per le malattie professionali non tabellate, grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (ex multis SS.UU. n. 1919/1990;
Cass. n. 23653/2016; Cass. n. 13024/2017; Cass. n. 16248/2017; Cass. n. 3207/2019;
Cass. n. 39751/2021; Cass. n. 29578/2022).
Venendo al caso di specie, la patologia oggetto di causa (ipoacusia neurosensoriale)
è, in tesi, indicate nella Tabella, per le Malattie Professionali nell'Industria e nell'Agricoltura di cui al D.P.R. n. 1124/1965, così come aggiornata con D.M. del
09.04.2008 e ss.mm.ii. alla voce n. voce 18), purché e nella misura in cui, come indicato dalla declaratoria delle menzionate tabelle, venga dimostrata l'adibizione a lavorazioni che comportano esposizione giornaliera o settimanale a rumore superiore ad 80 decibel (nella fattispecie 89 e 90 d.BA).
Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di malattie professionali, ai fini dell'accertamento del rapporto causale, trovano applicazione gli artt. 40 e 41 c.p., norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124/1965, in omaggio alle quali va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quandanche la sua incidenza, in termini di efficienza eziologica, non sia stata preponderante, ma abbia comunque contribuito in maniera indiretta e remota, di talché il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti (ex multis Cass. n. 14770/2008; Cass. n. 13361/2011;
Cass. n. 6105/2015; Cass. n. 27952/2018; Cass. n. 11488/2023). Si è sostenuto, inoltre, che, in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad
Pag. 4 di 10 eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in
“certezza giudiziale” (Cass. n. 10097/2015; Cass. n. 736/2018; Cass. n. 39752/2021).
Orbene, nella fattispecie concreta in trattazione, l'istruttoria espletata non ha comprovato la sussistenza del nesso di derivazione causale tra patologia lamentata e l'attività lavorativa, ben potendosi ritenere non integrate le condizioni tabellarmente previste ai fini della invocata presunzione di tecnopatia.
Più nello specifico, il teste ha confermato che la Testimone_1
ricorrente, per tutto l'arco di svolgimento della sua attività lavorativa di coltivatrice, ha sempre guidato personalmente il trattore con frequenza quasi giornaliera, per eseguire nelle varie stagioni la preparazione del terreno, la semina, la concimazione, i trattamenti antiparassitari, la raccolta e trasporto dei prodotti, restando alla guida dei trattori per varie ore al giorno ed, al bisogno, anche l'intera giornata, dall'alba al tramonto, nonché utilizzando abitualmente e sistematicamente anche il motocoltivatore, il compressore, la motosega ed il triciatutto, al riguardo riferendo che “… Solo quando pioveva non poteva uscire a lavorare. Lo so perché abitiamo vicine, a circa duecento metri e lei ha il terreno vicino casa… dipendeva dai lavori.
Tanto so, perché oltre a quanto ho detto prima, noi ci aiutavamo: a volte, l'ho
Pag. 5 di 10 aiutata nella raccolta delle olive durante la quale lei usava l'abbacchiatore. Guidava il motore anche per portare le cassette del raccolto in cooperativa… Preciso che per raccogliere le olive con l'abbacchiatore è fondamentale avere il trattore vicino, dietro al quale è agganciato il compressore, senza il quale l'abbacchiatore non funziona”. Anche il secondo teste di parte ricorrente, , ha reso Testimone_2
dichiarazioni di conferma non dissimili, al riguardo riferendo che “… Lo so perché la conosco da una trentina di anni, forse trentacinque e da sempre l'ho vista in mezzo alla campagna intenta a varie lavorazioni, anche con il trattore… A volte, andando a trovarla, mi imbattevo in lei che rientrava col trattore dal lavoro… L'ho vista lavorare anche con attrezzature”.
Dunque, sebbene i testi escussi abbiano confermato l'attività lavorativa della ricorrente e la durata della stessa, oltre che l'uso del trattore e delle attrezzature rumorose indicate, sono apparse alquanto generiche nel riferire concretamente gli archi di tempo giornalieri in cui la coltivatrice era esposta al forte rumore emesso dai macchinari adoperati, senza trascurare la circostanza che non erano costantemente presenti sul fondo ove la medesima lavorava e che le attività agricole sono eterogenee, non implicano costantemente l'uso di detti macchinari durante la singola giornata e dipendono anche delle condizioni meteorologiche (circostanza, peraltro, che trova conforto proprio nelle iniziali dichiarazioni rese dal primo teste, nella parte in cui riferisce che la ricorrente non usciva, naturalmente, nei giorni di pioggia). E tanto non consente di ritenere raggiunta la prova in ordine alla sussistenza delle condizioni indicate in tabella ai fini del riconoscimento della tecnopatia.
Le considerazioni innanzi svolte, come risultanti all'esito della prova orale, hanno trovato conferma nella relazione peritale redatta dal nominato CTU in corso di causa, nella quale è dato leggersi che “… l'esposizione al rumore, non è da per sé
Pag. 6 di 10 sufficiente a presumere il possibile o probabile manifestarsi di un danno uditivo permanente, ma acquista le connotazioni del “rischio” quando le sue caratteristiche fisiche siano tali da essere idonee a provocare alterazioni permanenti delle cellule acustiche. È dunque necessario ed indispensabile che il rumore sia idoneo a causare il danno e che quest'ultimo abbia le caratteristiche proprie della “sordità da rumore”. Il rumore in ambito lavorativo, nonostante i migliorati strumenti di prevenzione di tipo normativo, organizzativo e tecnologico, continua ad essere uno dei maggiori rischi di malattia professionale, ma l'evento discriminante nella diagnosi di ipoacusia professionale è che sia presente una esposizione a rumore del lavoratore o ambientale, tale da produrre danno uditivo. Per quanto attiene le caratteristiche fisiche del rumore idoneo aprovocare il danno uditivo tipico non è sufficiente indicare sommariamente ed in modo soggettivo che esso è “forte” ma è indispensabile disporre di dati quantitativi ottenibili con apparecchiature di misura.
La documentazione sanitaria, presente nella pratica esaminata, non consente di porre diagnosi di ipoacusia da rumore in quanto le caratteristiche morfologiche della curva audiometrica non sono tipiche da danno da rumore e il livello di esposizione al rumore per l'attività che ha svolto non è compatibile con l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale riscontrata (vedi audiogramma). A parere dello scrivente,
l'attività di imprenditrice agricola svolta per la sua natura e entità, non è compatibile con un ruolo nel determinismo della ipoacusia neurosensoriale apprezzabile negli audiogrammi in atti, in quanto nella criteriologia valutativa medico legale non risultano soddisfatti i criteri di efficacia quantitativa/qualitativa, di continuità fenomenologica, modale e clinico-anamnestici, necessari al riconoscimento del nesso causale, pertanto, non vi sono elementi sufficienti, per individuare con elevata probabilità un nesso di causa, tra le mansioni lavorative svolte e la malattia denunciata come tecnopatia”.
Pag. 7 di 10 Dunque, il nominato CTU - anche riscontrando nei medesimi termini le osservazioni alla prima stesura della relazione peritale avanzate da parte ricorrente - a mezzo di valutazioni medico-legali espresse in una relazione tecnica immune da vizi che, dunque, va condivisa e richiamata - in quanto svolta con scrupolo professionale, analitica motivazione e completa analisi anamentica e oggettiva, sia del periziato che di tutta la documentazione prodotta in atti - ha valorizzato la patologia per cui è causa, giungendo a negare recisamente l'origine professionale, secondo un criterio di
“probabilità qualificata” e tenendo conto della documentazione prodotta a sua disposizione e della peculiare natura dell'attività lavorativa dedotta, dell'arco temporale di svolgimento della stessa, in uno con le modalità di svolgimento e con la compatibilità alla – seppur riscontrata - esposizione ad agenti rumorosi, non essendo dato conoscerne l'effettiva intensità tale da porli in rapporto causale con l'affezione.
In ragione di tanto, non può ritenersi provata l'eziologia professionale della patologia cui il ricorrente è affetto.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, avendo parte ricorrente prodotto la debita dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non vi è luogo a provvedere sulle stesse, mentre, per le medesime ragioni, le spese della CTU, queste ultime già liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
Pag. 8 di 10
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- non luogo a provvedere sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Vasto, 18.09.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 9 di 10 Pag. 10 di 10