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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/10/2025, n. 4253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4253 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 23.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. R.G. 9437/2019, all'esito dell'udienza del
23.10.2025 vertente t r a con sede in Oliveto Citra (Sa) alla via Parte_1
LO – Pal. (P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Pt_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. Giuseppe Bojano in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Benedetto Croce n. 5 in Salerno;
- Attore -
e in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa, come Controparte_1 in atti dall'Avv. Sergio Costabile e domiciliata presso il suo studio in Via Fucilari n.28 – Nocera Inferiore
(SA)
- Convenuta –
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, deduzioni a verbale, memorie conclusionali autorizzate da intendersi integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, la società
[...]
– conveniva in giudizio per ottenere il Parte_3 Controparte_2 risarcimento dei danni patrimoniali causati da un blackout.
In particolare, lamentava che il giorno 16 gennaio 2019 tra le ore 8 e le 10, a causa di un blackout verificatosi per uno sbalzo di tensione dovuto al malfunzionamento della rete di trasmissione, subiva ingenti danni patrimoniali nel proprio negozio. Parte attrice deduceva che l'evento che ha causato il malfunzionamento ed il guasto dei dispositivi elettrici è senza dubbio imputabile ad una sovratensione provocata dai tecnici che stavano operando su una cabina esterna. Infatti, subito dopo Controparte_1
l'evento, uno dei tecnici si recava immediatamente presso il suo negozio per controllare il contatore.
Dopo l'accaduto, parte attrice provvedeva a segnalare ed elencare i guasti anche attraverso una relazione tecnica redatta dall'Ingegnere attraverso cui si rappresentavano in maniera Persona_1 evidente e chiara la dinamica dei fatti accaduti e di conseguenza il nesso di causalità tra il fatto dannoso e i danni subiti.
A causa dei danni riportati, parte attrice ha dovuto sostituire e pertanto acquistare le apparecchiature elettroniche irrimediabilmente bruciate perché risultavano non riparabili né economicamente recuperabili.
I danni di cui parte attrice chiede il ristoro sono quantificati in euro 8.805,14 per danni alle apparecchiature, come si evince dalle relazioni tecniche e dalle fatture allegate;
euro 48,80 per spese di mediazione;
euro 210,00 quale costo della perizia.
Inoltre, parte attrice contestava il mancato guadagno derivante dal fermo di tre giorni lavorativi e pertanto dal mancato incasso, così come dimostrato dai documenti contabili allegati, quantificabile in euro
2.334,00 oltre ancora il costo del personale dipendente composto da due unità per le ore retribuite e non lavorate per i giorni 16, 17, 18 gennaio che è quantificato in euro 738,00.
Per le ragioni di cui sopra, parte attrice chiedeva di accertare la responsabilità di Controparte_2 per il blackout, verificatosi per uno sbalzo di tensione dovuto al malfunzionamento della rete di
[...] trasmissione e che ha generato un'alta tensione di voltaggio sul cavo di neutro, causando un guasto dì tutti i dispositivi elettronici presenti nel negozio;
per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni nella complessiva somma di € 12.135,96 oltre interessi moratori dalla richiesta di risarcimento dei danni sino al soddisfo.
Inoltre, chiedeva la condanna al risarcimento del danno all'immagine causato dai mancati appuntamenti e dalle disdette dei lavori già fissati nei giorni di blackout. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Parte convenuta si costituiva contestando la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto, in diritto e sfornita di qualsiasi fondamento probatorio. pagina 2 di 6 Per quanto riguarda lo sbalzo che avrebbe causato i guasti, parte convenuta rilevava che nel contratto di fornitura è presente una clausola che esonera da ogni responsabilità la società erogatrice nelle ipotesi di interruzioni o sbalzi di frequenza o tensione dovuti a cause accidentali;
deduceva che le cause dell'evento fossero state accidentali e che quindi alcuna responsabilità potesse esserle ascritta e che oltretutto il danno poteva essere evitato se parte attrice avesse usato un'ordinaria diligenza nel disporre delle misure idonee ad evitare i guasti di apparecchiature “particolarmente delicate”.
Contestava che parte attrice avrebbe dovuto dimostrare il nesso causale tra l'interruzione/sovraccarico di tensione ed il danneggiamento delle apparecchiature.
Inoltre, parte attrice avrebbe mancato di fornire la prova circa la quantificazione dei danni subiti in quanto la documentazione fornita non avrebbe alcun collegamento con l'interruzione di energia elettrica.
Sulla richiesta di ripetizione delle somme versate ai dipendenti a titolo di “stipendio” sosteneva che la stessa fosse infondata in quanto parte attrice avrebbe comunque dovuto provvedervi.
Sul lucro cessante (mancato guadagno dovuto a diversi giorni di inattività), la richiesta appariva sfornita di idonea documentazione contabile.
In relazione agli ulteriori danni richiesti di cui il danno all'immagine, si contestava la mancanza di qualsiasi fondamento probatorio a sostegno delle richieste.
In ragione di quanto sopra, parte convenuta chiedeva di rigettare la domanda e di condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Istruita la causa con prova testi e CTU, la causa veniva rinviata all'udienza odierna del 23.10.2025 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c.
È opportuno chiarire preliminarmente che in tema di danni causati da blackout o da sbalzi di tensione, la responsabilità del Distributore rileva quando questi non abbia provveduto a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno o salvo che provi il caso fortuito.
Quanto detto trova fondamento nell'art. 2050 del Codice civile – Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose – ai sensi del quale “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee
a evitare il danno”. Sul punto, la Cassazione civile sez. III, 12/12/2019, n.32498 si è espressa considerando l'attività di produzione e distribuzione di energia elettrica come un'attività intrinsecamente pericolosa, sia per i rischi diretti (folgorazione) sia per quelli indiretti legati a guasti, interruzioni e anomalie della fornitura.
Sulla scorta di quanto detto e risultando di particolare rilevanza accertare l'evento “blackout” e il nesso causale tra questo e i danni lamentati da parte attrice, si è ritenuto opportuno nominare un CTU il quale, in risposta al quesito n. 1 (“Il CTU, accerti e dica, previa ispezione dei luoghi di causa, se sussista o meno il nesso di causalità tra il danno lamentato da parte attrice e l'evento per cui è causa”) ha concluso, dall'esame della documentazione in atti, che il distributore locale, in data 19.02.2019 con raccomandata Controparte_1 pagina 3 di 6 comunicava l'accoglimento della richiesta di risarcimento danni richiesto da parte della società attrice, provocati a causa di un blackout verificatosi in data 16.01.2019 nella fascia oraria tra le 8:00 alle 10:00 e riconosceva il nesso di causa-effetto tra il blackout e i danni.
In risposta al quesito n. 2 (“se parte attrice abbia adottato tutte le misure idonee al fine di prevenire e/o evitare conseguenze dannose al verificarsi di tali eventi”) ha accertato e concluso che l'impianto elettrico della parte attrice si è rilevato a regola d'arte in quanto sussiste una Dichiarazione di Conformità (n..ro 04/2010) dell'impianto elettrico (DM 37/08), redatta dalla ditta installatrice Caruso IE di Quaglietta. Inoltre, sussiste il verbale di verifica dell'Impianto di terra, N.RO T17000115, redatto nel mese di Novembre 2017 ed eseguita dall' ISTITUTO . In risposta al quesito n. 3 (in caso di riscontro Controparte_3 di nesso di causalità e adozione di tutte le cautele necessarie, accerti i danni conseguenti e la loro quantificazione) il perito ha riconosciuto un danno patrimoniale di € 7.298,22 pari al costo per le sostituzioni dei dispositivi elettronici danneggiati dal blackout.
Inviata la bozza, pervenivano osservazioni dal ctp di parte convenuta relativamente alla quantificazione dei costi, ma il CTU evidenziava che dalla documentazione in atti (fatture) emergeva la congruità delle spese sostenute rispetto agli apparecchi elettronici sostituiti in seguito al danneggiamento da blackout.
Alla luce di quanto è emerso dagli accertamenti peritali, si ritiene che in data 16.01.2019 effettivamente avvenne il blackout;
che il nesso causale tra l'evento e i danni lamentati da parte attrice sia fondato;
che l'impianto elettrico di parte attrice fosse a regola d'arte e che quindi siano state adottate le misure idonee a prevenire o evitare le conseguenze dannose;
che la quantificazione dei danni subìti da parte attrice ammonta a € 7.098,22 escluso iva.
La S. C. di Cassazione (sez. III, ordinanza 11 settembre 2023, n. 26268) ha precisato che “In tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività
d'impresa comprende anche l'iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta;
diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione”.
Non avendo l'attrice precisato di non avere diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata per la riparazione, la condanna viene limitata alla somma capitale senza aggiunta dell'IVA.
Parte attrice, però, lamenta non solo i danni riferiti alle apparecchiature ma anche i danni in riferiti al mancato guadagno a causa del “fermo” di tre giorni lavorativi, il danno all'immagine e il costo del personale sostenuto durante l'inattività. Sul punto occorre chiarire che queste voci di danno per essere riconosciute necessitano di essere provate e quindi affiancate da idonea documentazione in quanto non è sufficiente una stima generica. Nel caso di specie, parte attrice nulla ha fornito a dimostrazione dell'effettivo e ulteriore danno se non quello per le apparecchiature danneggiate. pagina 4 di 6 Più in dettaglio il costo del personale sarebbe stato in ogni caso sostenuto anche se l'attività lavorativa fosse stata regolarmente svolta senza il black-out; non si comprende, poi, quale possa essere il danno all'immagine dal momento che l'interruzione improvvisa di energia in un negozio commerciale è un evento esterno, non riconducibile al gestore del negozio, e quindi insuscettibile di determinare la perdita di fiducia della clientela nei confronti del commerciante. La società attrice avrebbe dovuto dimostrare di aver perso dei clienti per il blackout nel negozio di quel giorno. Anche il danno da lucro cessante non è stato in alcun modo dimostrato dalla documentazione allegata.
Risultano invece provate documentalmente e meritano di essere corrisposte le spese sostenute per le relazioni tecniche di cui si chiede il ristoro di euro 210,00 ed euro 48,80 per spese di mediazione. In tal senso si richiama il principio di diritto enunciato dalla Cassazione in sentenza n. 26729 del 15 ottobre 2024, che ha ribadito il pronunciamento reso dalle Sezioni Unite (n. 16990/2017) secondo cui le spese del
Consulente Tecnico di Parte (CTP), sostenute dalla parte vittoriosa, devono essere rimborsate, in quanto allegazione difensiva, purchè necessarie e non eccessive, aggiungendo che la notula del CTP è sufficiente a giustificare il rimborso, salvo il controllo sull'eccessività.
Applicando il principio al caso di specie, la CTP allegata dagli attori è stata necessaria (e non eccessiva) per supportare la domanda relativamente alle cause del black-out ed al nesso di causalità tra esso ed i danni patiti. La notula del ctp indica un compenso equo, ragionevole, affatto eccessivo, per cui tale importo è da rimborsare, così come le spese di mediazione che fanno parte delle spese di giudizio e devono essere liquidate secondo il principio della soccombenza (Cass. n. 5389 del 29/2/2024).
In ragione di quanto sopra, la domanda di parte attrice finalizzata al risarcimento dei danni è fondata e merita parziale accoglimento e quindi parte convenuta dovrà essere condannata al versamento in favore di parte attrice della somma di euro 7.298,22 per danni alle apparecchiature.
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, deve essere incrementata di interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'evento dannoso (16.01.2019) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n.
1712/1995). Sulla somma così determinata matureranno altri interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Per quanto concerne il rimborso della relazione tecnica di Ctp e le spese di mediazione, sono dovuti gli interessi legali dal giorno della domanda giudiziale fino al soddisfo ex art 1224 co 1 c.c..
Le spese di lite e di CTU vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice dr Gustavo Danise, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia: pagina 5 di 6 1) Previo accertamento della responsabilità di per l'evento dannoso del Controparte_2
16.01.2019, la condanna al pagamento a favore di parte attrice della somma di euro 7.298,22 a titolo di risarcimento danni patrimoniali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come specificato in motivazione;
2) Condanna parte convenuta al rimborso della somma di euro 210,00 per la perizia di parte e di euro
48,80 per spese di mediazione, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
3) Rigetta le altre domande risarcitorie attoree;
4) Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di parte attrice che si Controparte_2 liquidano in € 3.250,00 oltre rimborso spese vive, rimborso spese generali (15%). IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art 93 cpc;
5) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU già liquidate con separato decreto con regresso a favore di parte attrice di quanto eventualmente anticipato;
Così deciso in Salerno
23.10.2025
Il Giudice
Dr. Gustavo Danise
pagina 6 di 6
Ud del 23.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. R.G. 9437/2019, all'esito dell'udienza del
23.10.2025 vertente t r a con sede in Oliveto Citra (Sa) alla via Parte_1
LO – Pal. (P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Pt_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. Giuseppe Bojano in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Benedetto Croce n. 5 in Salerno;
- Attore -
e in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa, come Controparte_1 in atti dall'Avv. Sergio Costabile e domiciliata presso il suo studio in Via Fucilari n.28 – Nocera Inferiore
(SA)
- Convenuta –
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, deduzioni a verbale, memorie conclusionali autorizzate da intendersi integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, la società
[...]
– conveniva in giudizio per ottenere il Parte_3 Controparte_2 risarcimento dei danni patrimoniali causati da un blackout.
In particolare, lamentava che il giorno 16 gennaio 2019 tra le ore 8 e le 10, a causa di un blackout verificatosi per uno sbalzo di tensione dovuto al malfunzionamento della rete di trasmissione, subiva ingenti danni patrimoniali nel proprio negozio. Parte attrice deduceva che l'evento che ha causato il malfunzionamento ed il guasto dei dispositivi elettrici è senza dubbio imputabile ad una sovratensione provocata dai tecnici che stavano operando su una cabina esterna. Infatti, subito dopo Controparte_1
l'evento, uno dei tecnici si recava immediatamente presso il suo negozio per controllare il contatore.
Dopo l'accaduto, parte attrice provvedeva a segnalare ed elencare i guasti anche attraverso una relazione tecnica redatta dall'Ingegnere attraverso cui si rappresentavano in maniera Persona_1 evidente e chiara la dinamica dei fatti accaduti e di conseguenza il nesso di causalità tra il fatto dannoso e i danni subiti.
A causa dei danni riportati, parte attrice ha dovuto sostituire e pertanto acquistare le apparecchiature elettroniche irrimediabilmente bruciate perché risultavano non riparabili né economicamente recuperabili.
I danni di cui parte attrice chiede il ristoro sono quantificati in euro 8.805,14 per danni alle apparecchiature, come si evince dalle relazioni tecniche e dalle fatture allegate;
euro 48,80 per spese di mediazione;
euro 210,00 quale costo della perizia.
Inoltre, parte attrice contestava il mancato guadagno derivante dal fermo di tre giorni lavorativi e pertanto dal mancato incasso, così come dimostrato dai documenti contabili allegati, quantificabile in euro
2.334,00 oltre ancora il costo del personale dipendente composto da due unità per le ore retribuite e non lavorate per i giorni 16, 17, 18 gennaio che è quantificato in euro 738,00.
Per le ragioni di cui sopra, parte attrice chiedeva di accertare la responsabilità di Controparte_2 per il blackout, verificatosi per uno sbalzo di tensione dovuto al malfunzionamento della rete di
[...] trasmissione e che ha generato un'alta tensione di voltaggio sul cavo di neutro, causando un guasto dì tutti i dispositivi elettronici presenti nel negozio;
per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni nella complessiva somma di € 12.135,96 oltre interessi moratori dalla richiesta di risarcimento dei danni sino al soddisfo.
Inoltre, chiedeva la condanna al risarcimento del danno all'immagine causato dai mancati appuntamenti e dalle disdette dei lavori già fissati nei giorni di blackout. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Parte convenuta si costituiva contestando la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto, in diritto e sfornita di qualsiasi fondamento probatorio. pagina 2 di 6 Per quanto riguarda lo sbalzo che avrebbe causato i guasti, parte convenuta rilevava che nel contratto di fornitura è presente una clausola che esonera da ogni responsabilità la società erogatrice nelle ipotesi di interruzioni o sbalzi di frequenza o tensione dovuti a cause accidentali;
deduceva che le cause dell'evento fossero state accidentali e che quindi alcuna responsabilità potesse esserle ascritta e che oltretutto il danno poteva essere evitato se parte attrice avesse usato un'ordinaria diligenza nel disporre delle misure idonee ad evitare i guasti di apparecchiature “particolarmente delicate”.
Contestava che parte attrice avrebbe dovuto dimostrare il nesso causale tra l'interruzione/sovraccarico di tensione ed il danneggiamento delle apparecchiature.
Inoltre, parte attrice avrebbe mancato di fornire la prova circa la quantificazione dei danni subiti in quanto la documentazione fornita non avrebbe alcun collegamento con l'interruzione di energia elettrica.
Sulla richiesta di ripetizione delle somme versate ai dipendenti a titolo di “stipendio” sosteneva che la stessa fosse infondata in quanto parte attrice avrebbe comunque dovuto provvedervi.
Sul lucro cessante (mancato guadagno dovuto a diversi giorni di inattività), la richiesta appariva sfornita di idonea documentazione contabile.
In relazione agli ulteriori danni richiesti di cui il danno all'immagine, si contestava la mancanza di qualsiasi fondamento probatorio a sostegno delle richieste.
In ragione di quanto sopra, parte convenuta chiedeva di rigettare la domanda e di condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Istruita la causa con prova testi e CTU, la causa veniva rinviata all'udienza odierna del 23.10.2025 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c.
È opportuno chiarire preliminarmente che in tema di danni causati da blackout o da sbalzi di tensione, la responsabilità del Distributore rileva quando questi non abbia provveduto a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno o salvo che provi il caso fortuito.
Quanto detto trova fondamento nell'art. 2050 del Codice civile – Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose – ai sensi del quale “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee
a evitare il danno”. Sul punto, la Cassazione civile sez. III, 12/12/2019, n.32498 si è espressa considerando l'attività di produzione e distribuzione di energia elettrica come un'attività intrinsecamente pericolosa, sia per i rischi diretti (folgorazione) sia per quelli indiretti legati a guasti, interruzioni e anomalie della fornitura.
Sulla scorta di quanto detto e risultando di particolare rilevanza accertare l'evento “blackout” e il nesso causale tra questo e i danni lamentati da parte attrice, si è ritenuto opportuno nominare un CTU il quale, in risposta al quesito n. 1 (“Il CTU, accerti e dica, previa ispezione dei luoghi di causa, se sussista o meno il nesso di causalità tra il danno lamentato da parte attrice e l'evento per cui è causa”) ha concluso, dall'esame della documentazione in atti, che il distributore locale, in data 19.02.2019 con raccomandata Controparte_1 pagina 3 di 6 comunicava l'accoglimento della richiesta di risarcimento danni richiesto da parte della società attrice, provocati a causa di un blackout verificatosi in data 16.01.2019 nella fascia oraria tra le 8:00 alle 10:00 e riconosceva il nesso di causa-effetto tra il blackout e i danni.
In risposta al quesito n. 2 (“se parte attrice abbia adottato tutte le misure idonee al fine di prevenire e/o evitare conseguenze dannose al verificarsi di tali eventi”) ha accertato e concluso che l'impianto elettrico della parte attrice si è rilevato a regola d'arte in quanto sussiste una Dichiarazione di Conformità (n..ro 04/2010) dell'impianto elettrico (DM 37/08), redatta dalla ditta installatrice Caruso IE di Quaglietta. Inoltre, sussiste il verbale di verifica dell'Impianto di terra, N.RO T17000115, redatto nel mese di Novembre 2017 ed eseguita dall' ISTITUTO . In risposta al quesito n. 3 (in caso di riscontro Controparte_3 di nesso di causalità e adozione di tutte le cautele necessarie, accerti i danni conseguenti e la loro quantificazione) il perito ha riconosciuto un danno patrimoniale di € 7.298,22 pari al costo per le sostituzioni dei dispositivi elettronici danneggiati dal blackout.
Inviata la bozza, pervenivano osservazioni dal ctp di parte convenuta relativamente alla quantificazione dei costi, ma il CTU evidenziava che dalla documentazione in atti (fatture) emergeva la congruità delle spese sostenute rispetto agli apparecchi elettronici sostituiti in seguito al danneggiamento da blackout.
Alla luce di quanto è emerso dagli accertamenti peritali, si ritiene che in data 16.01.2019 effettivamente avvenne il blackout;
che il nesso causale tra l'evento e i danni lamentati da parte attrice sia fondato;
che l'impianto elettrico di parte attrice fosse a regola d'arte e che quindi siano state adottate le misure idonee a prevenire o evitare le conseguenze dannose;
che la quantificazione dei danni subìti da parte attrice ammonta a € 7.098,22 escluso iva.
La S. C. di Cassazione (sez. III, ordinanza 11 settembre 2023, n. 26268) ha precisato che “In tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività
d'impresa comprende anche l'iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta;
diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione”.
Non avendo l'attrice precisato di non avere diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata per la riparazione, la condanna viene limitata alla somma capitale senza aggiunta dell'IVA.
Parte attrice, però, lamenta non solo i danni riferiti alle apparecchiature ma anche i danni in riferiti al mancato guadagno a causa del “fermo” di tre giorni lavorativi, il danno all'immagine e il costo del personale sostenuto durante l'inattività. Sul punto occorre chiarire che queste voci di danno per essere riconosciute necessitano di essere provate e quindi affiancate da idonea documentazione in quanto non è sufficiente una stima generica. Nel caso di specie, parte attrice nulla ha fornito a dimostrazione dell'effettivo e ulteriore danno se non quello per le apparecchiature danneggiate. pagina 4 di 6 Più in dettaglio il costo del personale sarebbe stato in ogni caso sostenuto anche se l'attività lavorativa fosse stata regolarmente svolta senza il black-out; non si comprende, poi, quale possa essere il danno all'immagine dal momento che l'interruzione improvvisa di energia in un negozio commerciale è un evento esterno, non riconducibile al gestore del negozio, e quindi insuscettibile di determinare la perdita di fiducia della clientela nei confronti del commerciante. La società attrice avrebbe dovuto dimostrare di aver perso dei clienti per il blackout nel negozio di quel giorno. Anche il danno da lucro cessante non è stato in alcun modo dimostrato dalla documentazione allegata.
Risultano invece provate documentalmente e meritano di essere corrisposte le spese sostenute per le relazioni tecniche di cui si chiede il ristoro di euro 210,00 ed euro 48,80 per spese di mediazione. In tal senso si richiama il principio di diritto enunciato dalla Cassazione in sentenza n. 26729 del 15 ottobre 2024, che ha ribadito il pronunciamento reso dalle Sezioni Unite (n. 16990/2017) secondo cui le spese del
Consulente Tecnico di Parte (CTP), sostenute dalla parte vittoriosa, devono essere rimborsate, in quanto allegazione difensiva, purchè necessarie e non eccessive, aggiungendo che la notula del CTP è sufficiente a giustificare il rimborso, salvo il controllo sull'eccessività.
Applicando il principio al caso di specie, la CTP allegata dagli attori è stata necessaria (e non eccessiva) per supportare la domanda relativamente alle cause del black-out ed al nesso di causalità tra esso ed i danni patiti. La notula del ctp indica un compenso equo, ragionevole, affatto eccessivo, per cui tale importo è da rimborsare, così come le spese di mediazione che fanno parte delle spese di giudizio e devono essere liquidate secondo il principio della soccombenza (Cass. n. 5389 del 29/2/2024).
In ragione di quanto sopra, la domanda di parte attrice finalizzata al risarcimento dei danni è fondata e merita parziale accoglimento e quindi parte convenuta dovrà essere condannata al versamento in favore di parte attrice della somma di euro 7.298,22 per danni alle apparecchiature.
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, deve essere incrementata di interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'evento dannoso (16.01.2019) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n.
1712/1995). Sulla somma così determinata matureranno altri interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Per quanto concerne il rimborso della relazione tecnica di Ctp e le spese di mediazione, sono dovuti gli interessi legali dal giorno della domanda giudiziale fino al soddisfo ex art 1224 co 1 c.c..
Le spese di lite e di CTU vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice dr Gustavo Danise, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia: pagina 5 di 6 1) Previo accertamento della responsabilità di per l'evento dannoso del Controparte_2
16.01.2019, la condanna al pagamento a favore di parte attrice della somma di euro 7.298,22 a titolo di risarcimento danni patrimoniali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come specificato in motivazione;
2) Condanna parte convenuta al rimborso della somma di euro 210,00 per la perizia di parte e di euro
48,80 per spese di mediazione, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
3) Rigetta le altre domande risarcitorie attoree;
4) Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di parte attrice che si Controparte_2 liquidano in € 3.250,00 oltre rimborso spese vive, rimborso spese generali (15%). IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art 93 cpc;
5) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU già liquidate con separato decreto con regresso a favore di parte attrice di quanto eventualmente anticipato;
Così deciso in Salerno
23.10.2025
Il Giudice
Dr. Gustavo Danise
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