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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/06/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 382/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 382/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI AR C.F._1
FRANCESCO ALFREDO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DI FRANCESCO
ALFREDO
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PURIFICATI P_ C.F._2
STEFANO, elettivamente domiciliato in PIAZZA E. TROILO 18 65127 PESCARA, presso il difensore avv. PURIFICATI STEFANO
CONVENUTO/OPPOSTO
pagina 1 di 4 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1775/2022, emesso dal Tribunale di Pescara in data
21-12-2022.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 26-1-2023, proponeva opposizione al AR decreto ingiuntivo n. 1775/22, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Pescara il 21-12-2022 in favore di , con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 16.600,00, P_ oltre interessi di mora e spese di procedura, a titolo di restituzione dell'importo di € 20.000,00, concessogli in prestito e da restituirsi entro il 4 agosto 2011 con la maggiorazione di € 1.600,00 per interessi, per complessivi € 21.600,00, dei quali era stata restituita solo una parte, pari ad € 5.000,00.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., per non avere il fatto valere il suo credito durante detto periodo. P_
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto nullo, illegittimo, inefficace e infondato accertando e dichiarando l'avvenuta prescrizione del credito vantato dal ricorrente opposto;
2) dichiarare, in ogni caso, non dovuta la somma così come richiesta;
3) condannare il ricorrente opposto al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio, oltre IVA e CAP, come per legge”.
2) Si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza della sollevata eccezione di P_ prescrizione del credito e concludendo pertanto affinché il Tribunale adito: “Voglia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, sulla scorta di quanto dedotto e di quanto dimostrato nel corso del giudizio, rigettare l'opposizione poiché palesemente infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma dell'opposto decreto. Con condanna di parte opponente alla rifusione delle spese e dei compensi professiona li del presente giudizio”.
3) Espletata l'istruttoria a mezzo produzione documentale e prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
4) L'opposizione non può essere ritenuta fondata e deve essere respinta.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo aveva affermato di aver dato in prestito a P_
, in data 04-08-2010, la somma di € 20.000,00, come da scrittura privata prodotta AR in atti (doc. 2 fascicolo opposto), nella quale il si era impegnato a restituire entro il 04-08- AR
2011 la somma in questione, maggiorata di € 1.600,00 per interessi, per complessivi € 21.600,00. In detta scrittura era previsto, inoltre, che, nel caso di inadempimento, il avrebbe dovuto AR corrispondere un'ulteriore somma a titolo di interessi, calcolati nella misura dell'8% sulla somma di € 20.000,00, rapportata al momento dell'effettiva restituzione del prestito. Il aveva sostenuto P_ che il gli avrebbe restituito solo l'importo di € 5.000,00, restando debitore della somma di € AR
15.000,00, oltre € 1.600,00 per interessi, per complessivi € 16.600,00, oltre, ancora, agli interessi calcolati secondo quanto previsto nella citata scrittura privata.
L'opponente ha eccepito la prescrizione estintiva ex art. 2946 c.c. del debito, assumendo il mancato esercizio da parte del del suo diritto alla restituzione dell'importo residuo di € 16.600,00, P_ oltre interessi, nei dieci anni dalla data del 4-8-2011, prevista nella scrittura privata di cui sopra.
Ebbene, dalle risultanze istruttorie emerge prova dell'attuale sussistenza del credito azionato, non potendosi ritenere maturata la prescrizione in virtù dell'avvenuto riconoscimento del diritto del da parte dell'odierno opponente. P_
pagina 2 di 4 I testimoni escussi hanno infatti confermato che in diverse occasioni, nel corso degli anni 2015, 2016,
2018 e 2019, aveva richiesto al cugino la restituzione della P_ AR somma di 16.600,00 e che il aveva riconosciuto detto suo residuo debito nei confronti del AR
promettendogliene la restituzione a breve. Pur se i primi due testi addotti dall'opposto, P_
e risultano avvinti da rapporti di parentela o affinità con il Testimone_1 Testimone_2
(essendo la sorella ed il cognato dell'opposto), le loro dichiarazioni sono state corroborate da P_ quanto riferito dal teste , sovrintendente di polizia in pensione, estraneo alle parti e da Testimone_3 ritenersi pienamente attendibile (non risultando peraltro agli atti elementi che possano far propendere per il contrario), che a novembre 2015 e fine estate / inizio autunno 2018 ebbe ad accompagnare
[...] insieme alla sorella e al cognato presso l'abitazione di in Villa Oliveti, P_ AR dove questi, a seguito della richiesta avanzata dal di restituzione della somma di € 16.600,00 P_ quale residuo ancora dovuto del prestito, riconobbe di doverla restituire, pur riferendo il teste Tes_3 di non ricordare la somma precisa, ma che questa si aggirava intorno agli € 15.000,00. Orbene, deve ritenersi che detto riconoscimento da parte di del suo residuo debito, con AR
l'indicazione dell'importo esatto (€ 15.000,00, cui andavano aggiunti gli interessi pattuiti), espresso direttamente al creditore in presenza dei testi indicati, abbia comportato l' interruzione P_ dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Ai sensi dell'art. 2944 c.c., infatti, “la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”.
Ebbene, come da giurisprudenza consolidata della Corte di Casazione, “Perché possa ritenersi sussistente il riconoscimento del diritto previsto dall'art. 2944 c.c., quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso;
ne consegue l'ammissibilità della prova testimoniale avente ad oggetto il predetto riconoscimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale volta dimostrare, ai fini dell'interruzione della prescrizione, il riconoscimento del debito effettuato telefonicamente dal debitore)” (Cass. Sez. 6, 06/07/2020, n. 13897, Rv. 658726 - 01); inoltre, “Il riconoscimento e la ricognizione di debito (che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., costituiscono dichiarazioni unilaterali recettizie) non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione ma rivestono solo un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, di modo che, affinché possa spiegare il proprio effetto, è necessario che la relativa dichiarazione sia indirizzata direttamente dall'obbligato al creditore, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo” (Cass. Sez. 3,
29/05/2023, n. 15057, Rv. 667999 – 01; Cass, sez. III, 14/2/2012, n. 2104; Cass, sez. I, 13/10/2016, n.
20698).
5) L'opposizione deve dunque essere respinta e l'impugnato decreto ingiuntivo deve essere confermato.
6) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 382/2023, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, per le causali di cui in motivazione, così provvede: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1775/2022, emesso dal Tribunale di Pescara in data 21-12-2022, confermandolo in toto e dichiarandone la definitiva esecutorietà;
pagina 3 di 4 condanna alla rifusione, in favore di , delle spese del presente AR P_ giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.000,00, dovuti per compensi, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e CPA come per legge.
Pescara, 17 giugno 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 382/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI AR C.F._1
FRANCESCO ALFREDO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DI FRANCESCO
ALFREDO
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PURIFICATI P_ C.F._2
STEFANO, elettivamente domiciliato in PIAZZA E. TROILO 18 65127 PESCARA, presso il difensore avv. PURIFICATI STEFANO
CONVENUTO/OPPOSTO
pagina 1 di 4 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1775/2022, emesso dal Tribunale di Pescara in data
21-12-2022.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 26-1-2023, proponeva opposizione al AR decreto ingiuntivo n. 1775/22, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Pescara il 21-12-2022 in favore di , con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 16.600,00, P_ oltre interessi di mora e spese di procedura, a titolo di restituzione dell'importo di € 20.000,00, concessogli in prestito e da restituirsi entro il 4 agosto 2011 con la maggiorazione di € 1.600,00 per interessi, per complessivi € 21.600,00, dei quali era stata restituita solo una parte, pari ad € 5.000,00.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., per non avere il fatto valere il suo credito durante detto periodo. P_
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto nullo, illegittimo, inefficace e infondato accertando e dichiarando l'avvenuta prescrizione del credito vantato dal ricorrente opposto;
2) dichiarare, in ogni caso, non dovuta la somma così come richiesta;
3) condannare il ricorrente opposto al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio, oltre IVA e CAP, come per legge”.
2) Si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza della sollevata eccezione di P_ prescrizione del credito e concludendo pertanto affinché il Tribunale adito: “Voglia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, sulla scorta di quanto dedotto e di quanto dimostrato nel corso del giudizio, rigettare l'opposizione poiché palesemente infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma dell'opposto decreto. Con condanna di parte opponente alla rifusione delle spese e dei compensi professiona li del presente giudizio”.
3) Espletata l'istruttoria a mezzo produzione documentale e prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
4) L'opposizione non può essere ritenuta fondata e deve essere respinta.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo aveva affermato di aver dato in prestito a P_
, in data 04-08-2010, la somma di € 20.000,00, come da scrittura privata prodotta AR in atti (doc. 2 fascicolo opposto), nella quale il si era impegnato a restituire entro il 04-08- AR
2011 la somma in questione, maggiorata di € 1.600,00 per interessi, per complessivi € 21.600,00. In detta scrittura era previsto, inoltre, che, nel caso di inadempimento, il avrebbe dovuto AR corrispondere un'ulteriore somma a titolo di interessi, calcolati nella misura dell'8% sulla somma di € 20.000,00, rapportata al momento dell'effettiva restituzione del prestito. Il aveva sostenuto P_ che il gli avrebbe restituito solo l'importo di € 5.000,00, restando debitore della somma di € AR
15.000,00, oltre € 1.600,00 per interessi, per complessivi € 16.600,00, oltre, ancora, agli interessi calcolati secondo quanto previsto nella citata scrittura privata.
L'opponente ha eccepito la prescrizione estintiva ex art. 2946 c.c. del debito, assumendo il mancato esercizio da parte del del suo diritto alla restituzione dell'importo residuo di € 16.600,00, P_ oltre interessi, nei dieci anni dalla data del 4-8-2011, prevista nella scrittura privata di cui sopra.
Ebbene, dalle risultanze istruttorie emerge prova dell'attuale sussistenza del credito azionato, non potendosi ritenere maturata la prescrizione in virtù dell'avvenuto riconoscimento del diritto del da parte dell'odierno opponente. P_
pagina 2 di 4 I testimoni escussi hanno infatti confermato che in diverse occasioni, nel corso degli anni 2015, 2016,
2018 e 2019, aveva richiesto al cugino la restituzione della P_ AR somma di 16.600,00 e che il aveva riconosciuto detto suo residuo debito nei confronti del AR
promettendogliene la restituzione a breve. Pur se i primi due testi addotti dall'opposto, P_
e risultano avvinti da rapporti di parentela o affinità con il Testimone_1 Testimone_2
(essendo la sorella ed il cognato dell'opposto), le loro dichiarazioni sono state corroborate da P_ quanto riferito dal teste , sovrintendente di polizia in pensione, estraneo alle parti e da Testimone_3 ritenersi pienamente attendibile (non risultando peraltro agli atti elementi che possano far propendere per il contrario), che a novembre 2015 e fine estate / inizio autunno 2018 ebbe ad accompagnare
[...] insieme alla sorella e al cognato presso l'abitazione di in Villa Oliveti, P_ AR dove questi, a seguito della richiesta avanzata dal di restituzione della somma di € 16.600,00 P_ quale residuo ancora dovuto del prestito, riconobbe di doverla restituire, pur riferendo il teste Tes_3 di non ricordare la somma precisa, ma che questa si aggirava intorno agli € 15.000,00. Orbene, deve ritenersi che detto riconoscimento da parte di del suo residuo debito, con AR
l'indicazione dell'importo esatto (€ 15.000,00, cui andavano aggiunti gli interessi pattuiti), espresso direttamente al creditore in presenza dei testi indicati, abbia comportato l' interruzione P_ dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Ai sensi dell'art. 2944 c.c., infatti, “la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”.
Ebbene, come da giurisprudenza consolidata della Corte di Casazione, “Perché possa ritenersi sussistente il riconoscimento del diritto previsto dall'art. 2944 c.c., quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso;
ne consegue l'ammissibilità della prova testimoniale avente ad oggetto il predetto riconoscimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale volta dimostrare, ai fini dell'interruzione della prescrizione, il riconoscimento del debito effettuato telefonicamente dal debitore)” (Cass. Sez. 6, 06/07/2020, n. 13897, Rv. 658726 - 01); inoltre, “Il riconoscimento e la ricognizione di debito (che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., costituiscono dichiarazioni unilaterali recettizie) non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione ma rivestono solo un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, di modo che, affinché possa spiegare il proprio effetto, è necessario che la relativa dichiarazione sia indirizzata direttamente dall'obbligato al creditore, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo” (Cass. Sez. 3,
29/05/2023, n. 15057, Rv. 667999 – 01; Cass, sez. III, 14/2/2012, n. 2104; Cass, sez. I, 13/10/2016, n.
20698).
5) L'opposizione deve dunque essere respinta e l'impugnato decreto ingiuntivo deve essere confermato.
6) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 382/2023, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, per le causali di cui in motivazione, così provvede: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1775/2022, emesso dal Tribunale di Pescara in data 21-12-2022, confermandolo in toto e dichiarandone la definitiva esecutorietà;
pagina 3 di 4 condanna alla rifusione, in favore di , delle spese del presente AR P_ giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.000,00, dovuti per compensi, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e CPA come per legge.
Pescara, 17 giugno 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
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