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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/12/2025, n. 3873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3873 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, rilevato che, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza ab origine fissata con il deposito di note scritte;
tenuto conto delle note all'uopo depositate dalle parti costituite;
rilevato che l'udienza di cui è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte era stata fissata per la discussione;
letto il dettato dell'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
lette le note depositate dalle parti costituite, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale.
Provvedimento depositato telematicamente in data 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 7
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 945/2020 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 4144/19 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato in calce all'atto Parte_1 introduttivo del giudizio di prime cure, dall'Avv. Luca Alfano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al V.le Farnese, n. 20;
- APPELLANTE -
E
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1 [...]
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t.;
- APPELLATE CONTUMACI -
All'udienza celebrata in data 11.12.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione all'uopo notificato, il sig. , asserito proprietario della vettura “Fiat Parte_1
Panda” tg. DH421PP, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore la compagnia quale impresa assicuratrice per la RCA della predetta automobile, Controparte_3 nonché l'impresa proprietaria del veicolo “Iveco Magirus” tg. Controparte_4
DF209ML, onde sentirle condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali – all'uopo quantificati in un importo non superiore a euro 5.200,00 – che avrebbe patito in conseguenza pagina 2 di 7 del sinistro stradale asseritamente verificatosi in Nocera Inferiore, alla via Cicalesi, in data 20.12.12, intorno alle ore 11:00. Segnatamente, la difesa del sig. aveva sostenuto: che nel testé indicato Pt_1 frangente l'autovettura di proprietà di quest'ultimo, mentre sarebbe stata “ferma allo STOP”, sarebbe stata improvvisamente tamponata dal veicolo di proprietà della Controparte_4 CP_2
che, per l'effetto del testé descritto impatto, la vettura del sig. avrebbe subito “ingenti
[...] Pt_1 danni alla parte posteriore”; che la compagnia avrebbe offerto, a titolo di Controparte_3 risarcimento dei pregiudizi lamentati, all'allora attore la somma di euro 2.500,00, trattenuta quale acconto sull'asserito maggior avere.
A suffragio della spiegata domanda, la difesa dell'odierno appellante aveva affermato, da un lato, che la responsabilità dell'incidente de quo avrebbe dovuto essere ascritta esclusivamente alla condotta colposa del conducente del veicolo di proprietà della Controparte_4 dall'altro, che la vettura attorea avrebbe subito apprezzabili danni alla carrozzeria.
Con comparsa di risposta depositata in data 18.9.14, aveva provveduto a costituirsi nel giudizio di prime cure l'impresa chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa. A fondamento Controparte_3 dell'invocata reiezione, la testé menzionata impresa aveva in limine eccepito l'improponibilità della domanda attorea per la – supposta – violazione del dettato degli artt. 145 e 148, III comma, del codice delle assicurazioni private;
quanto al merito, di là dall'aver negato l'effettiva verificazione del sinistro, aveva contestato la quantificazione dei danni operata nel corpo del libello introduttivo.
All'udienza celebrata in data 7.10.14, rilevata la nullità della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti della convenuta non costituitasi, era stata ordinata la Controparte_4 rinnovazione della stessa;
ad onta del perfezionamento della notificazione in rinnovazione, la
[...] non aveva provveduto a costituirsi nel giudizio di prime cure. Controparte_4 CP_4
Escusso l'unico teste indicato, il primo giudicante aveva disposto l'espletamento di una CTU ricostruttiva;
all'esito dell'attività peritale, la causa era stata trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 4144/19, il Giudice di Pace, pur avendo affermato l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà della nella causazione del Controparte_4 sinistro occorso in data 20.12.12, ha de facto rigettato la domanda attorea sulla scorta dell'argomentazione per la quale l'impresa assicuratrice avesse provveduto a risarcire integralmente il danno riscontrato dal nominato CTU già anteriormente all'introduzione del giudizio, avendo corrisposto al sig. l'importo di euro 2.500,00. Pt_1
Avverso il predetto arresto ha interposto gravame il sig. , articolandolo in un unico Parte_1 motivo di gravame, con il quale ha censurato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 pagina 3 di 7 c.p.c., assumendo che il giudice di pace non avrebbe correttamente valutato le risultanze istruttorie, giacché da “tutti gli elementi posti alla sua attenzione e derivanti sia dalla documentazione depositata in atti che dalla consulenza tecnica espletata dal consulente di fiducia dello stesso giudice” emergerebbe, “con chiarezza, il valore economico del risarcimento dei danni subiti e richiesti dall'odierno appellante, disatteso al momento della stesura del provvedimento oggi impugnato”: segnatamente, la difesa dell'appellante ha evidenziato, da un lato, che il CTU, ad onta di quanto affermato dal primo giudicante, avrebbe stimato il danno subito dall'automobile dell'originario attore nell'importo complessivo di € 3.780,05; dall'altro, che la somma erogata a titolo di risarcimento del danno dall'impresa assicuratrice anteriormente all'introduzione del giudizio di prime cure sarebbe stata pari ad euro 2.100,00, tenuto conto che l'ulteriore importo di euro 400,00 sarebbe stato versato a titolo di parziale rimborso delle spese legali sostenute dal sig. . Pt_1
All'udienza celebrata in data 23.2.22, rilevata la nullità della notificazione dell'atto d'appello nei confronti della e dell'impresa assicuratrice, appellate non Controparte_4 costituitesi, è stata ordinata la rinnovazione della stessa;
ad onta del rituale perfezionamento delle notificazioni in rinnovazione, le summenzionate società non si sono costituite.
All'esito dell'udienza del 2.10.25, la causa è stata rinviata per la discussione orale.
Immortalate le prospettazioni delle parti, occorre in limine dichiarare la contumacia della
[...]
e della compagnia che, pur se ritualmente evocate Controparte_4 CP_4 Controparte_3 in giudizio, non hanno provveduto a costituirsi.
Tanto atteso, deve scrutinarsi l'unico motivo in cui si articola lo spiegato gravame.
Lo stesso è privo di pregio giuridico, non avendo il sig. dato prova di aver subito alcun Pt_1 pregiudizio, giacché l'odierno istante, avendo alienato – come emerso nel corso della CTU espletata nell'ambito del giudizio di prime cure – la propria autovettura anteriormente all'introduzione del primo giudizio, avrebbe dovuto allegare e provare, onde poter fornire adeguata dimostrazione della sussistenza di un pregiudizio patrimoniale, di aver provveduto a far riparare il proprio veicolo o, alternativamente, di averlo alienato ad un prezzo inferiore rispetto al valore di mercato che la vettura avrebbe avuto ove il sinistro non fosse verificatosi.
A tal proposito, s'impone di rilevare che, nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, come in quella di responsabilità extracontrattuale, il danneggiato è onerato di fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato (in tal senso, ex multis, Cass. n. 21140/07): infatti, se antecedentemente alle sentenze nn.
7281, 7282 e 7283/2003 della Suprema Corte la reazione risarcitoria era azionabile anche solo in presenza della lesione di situazioni soggettive meritevoli di tutela, a prescindere dalle concrete ricadute pagina 4 di 7 pregiudizievoli dell'illecito, successivamente alle richiamate sentenze del 2003, “la struttura generale del fatto illecito, contrattuale ed extracontrattuale, è stata configurata in termini unitari, a prescindere dalla natura del pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale), occorrendo sempre un'azione o omissione dolosa o colposa, la lesione di un interesse meritevole di tutela, tradizionalmente identificata con il danno evento, nonché – quale ulteriore indispensabile condizione – il verificarsi di concrete ricadute pregiudizievoli a scapito del danneggiato” (Cass. n. 29564/20). Appare dunque respinta la teoria del danno evento: ai fini del risarcimento sono sempre necessarie l'allegazione e la prova dei concreti pregiudizi subiti dal danneggiato e non è in alcun caso configurabile un danno in re ipsa.
Diversamente opinando ci si porrebbe in contrasto – non soltanto con il rammentato indirizzo della
Suprema Corte secondo cui quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, bensì anche – con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico delle Sezioni
Unite (Cass. Sez. Un. n. 16601/17) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in ossequio all'art. 23 Cost..
In relazione, poi, all'individuazione del pregiudizio, secondo la cd. teoria differenziale (cfr. Cass. ord.
n. 23123/23), il danno risarcibile deve essere determinato in ragione della differenza tra l'entità del patrimonio attuale del danneggiato e la consistenza che esso avrebbe avuto in mancanza dell'illecito, con la conseguenza che allorquando, all'esito di tale operazione, il patrimonio del presunto danneggiato non risulti avere – come nel caso in esame – un valore complessivo minore nessun pregiudizio patrimoniale risarcibile sia configurabile (cfr. Cass. ord. n. 7012/23, che, scrutinando una vicenda fattuale sostanzialmente sovrapponile a quella per cui è disputa, ha negato l'invocato risarcimento).
Corollario della rammentata impostazione ermeneutica è quello per il quale, laddove il proprietario di un bene danneggiatosi in conseguenza di un fatto illecito lo alieni, un danno patrimoniale emergente può esser ravvisato se, anteriormente alla vendita, il proprietario abbia sostenuto dei costi per la riparazione del bene de quo o, alternativamente, se lo stesso sia stato alienato ad un prezzo inferiore rispetto a quello che avrebbe potuto ottenersi laddove il fatto illecito non fosse verificatosi.
Orbene, nel caso in esame, la circostanza (emersa soltanto nel corso dell'espletamento della CTU ricostruttiva disposta dal giudice di prime cure) per la quale il veicolo danneggiato fosse stato venduto non consente di ravvisare alcun pregiudizio in capo al sig. , tenuto conto che questi nel giudizio di Pt_1 prime cure mai avesse allegato – né, a fortiori, dimostrato – di aver provveduto a riparare il proprio veicolo anteriormente alla vendita dello stesso né di averlo alienato ad un prezzo più esiguo rispetto a quello che avrebbe potuto conseguire ove l'incidente per cui è disputa non fosse occorso.
Con specifico riguardo al primo profilo, l'originario attore, di là da non aver dedotto di aver provveduto a far riparare la propria vettura, non ha prodotto documentazione dalla quale possa inferirsi l'effettivo pagina 5 di 7 esborso di somme per il ripristino del proprio veicolo, tale non potendosi considerare il preventivo di spesa.
Per quanto concerne l'eventuale minor realizzo derivato dalla vendita, il sig. non soltanto mai ha Pt_1 dedotto durante il giudizio di prime cure – nel corso del quale ha sempre invocato la condanna delle convenute al pagamento della somma necessaria, secondo il prodotto preventivo di spesa, per la riparazione del veicolo – che il danno subito fosse sostanziatosi nell'aver alienato la propria vettura ad un prezzo più basso rispetto a quello che avrebbe potuto conseguire ove il sinistro non si fosse verificato, ma nemmeno nel corpo dell'atto di appello ha sostenuto che il pregiudizio patito sarebbe consistito nell'aver realizzato dalla vendita del proprio veicolo un prezzo inferiore rispetto a quello che avrebbe ottenuto in assenza dell'evento dannoso per cui è disputa;
prezzo di vendita che, peraltro, mai è stato indicato dal predetto appellante, con la conseguenza che l'originario attore, pur essendone onerato, non ha fornito – almeno sino alla maturazione delle preclusioni istruttorie – il sottraendo (ossia il secondo termine della sottrazione da porre in essere onde valutare se il patrimonio del sig. Pt_1 abbia effettivamente subito una diminuzione in conseguenza del sinistro stradale per cui è disputa) e, quindi, gli elementi necessari a dar prova di un eventuale pregiudizio.
Parimenti indimostrato è risultato essere il lamentato danno da fermo tecnico, essendosi il sig. Pt_1 apoditticamente limitato a domandare il risarcimento dello stesso, senza aver alcunché addotto a suffragio della relativa richiesta. Orbene, affinché tale voce di pregiudizio possa essere risarcita, deve essere esplicitamente provata la “necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dalla impossibilità della sua utilizzazione, ne sia derivato un danno” (cfr., ex multis, Cass. n. 12820/99).
Apertis verbis, allorquando il danno da mancato godimento si ritenesse sussistente in re ipsa, ossia per il sol fatto che non sia stato possibile fare uso del bene, tale pregiudizio finirebbe per coincidere con l'evento, che, invece, è un elemento del fatto produttivo del danno;
sennonché, coerentemente alla prospettiva – non già sanzionatoria, bensì – risarcitoria cui è informata la disciplina della responsabilità aquiliana, anche quello da mancato godimento di un bene deve essere configurato, come recentemente affermato anche dalla Suprema Corte, come danno-conseguenza: ne deriva che il danneggiato che chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto fruire del veicolo, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base, però, di elementi indiziari – da allegare e provare da parte del supposto danneggiato – diversi dalla mera mancata disponibilità, che possano sorreggere il convincimento sia circa l'esistenza di tale danno-conseguenza, sia in ordine al suo collegamento causale con l'evento lesivo.
pagina 6 di 7 All'esito del tracciato iter argomentativo, il proposto gravame non può che essere rigettato.
Non resta che disciplinare le spese di lite: nulla deve essere disposto in ordine alle stesse, non essendo le appellate contumaci risultate soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Soc. Coop. nonché dell'impresa Controparte_4
Controparte_3
2. rigetta il proposto appello;
3. nulla per le spese;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
Nocera Inferiore, 11.12.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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