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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 5729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5729 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
– Quinta Sezione civile
(già Prima sezione civile Bis) – riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa RI MO - Presidente - Relatore-
- dr.ssa RI di Martino - Consigliere -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere- ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza n. 1070/2023 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere il 16 marzo 2023 iscritto al n. 4328/2023 R.G. pendente
TRA
(C.F./P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stabilito P.IVA_1
IO EN (C.F. ) che ha agito d'intesa ex art. 8 D.Lgs n. 96/2001 con C.F._1
l'avvocato Michele Mauriello del Foro di Napoli Nord
APPELLANTE
E
, (C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dell'avv. Maurizio Notardonato (C.F. ) C.F._2
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
(nel prosieguo anche solo , conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale
[...] Parte_2 di Santa Maria Capua Vetere il per sentirlo condannare al Controparte_1 pagamento della somma di € 172.413,10 a titolo di corrispettivo dovuto per le attività di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti indifferenziati per gli anni 2013-2018 nel suddetto CP_1
A fondamento di tale domanda allegava:
- di essere una società costituita ai sensi dell'art. 20 L.R. 4/2007 con il compito di gestire lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati della Provincia di Caserta ai sensi della L. 26/2010;
- che con il decreto-legge 195 del 2009, poi convertito con modificazione nella l. 26/2010, sono state definite modalità e competenze per l'uscita dallo stato di emergenza rifiuti in Campania stabilendosi in particolare il passaggio di compiti e funzioni inerenti al servizio di gestione dei rifiuti agli enti locali;
1 - che il decreto-legge 196/2010 ha stabilito l'applicazione per l'esercizio finanziario 2011 del regime transitorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 co. 5 bis L. n. 26 del 2010;
- che analogamente il D.L. n. 216 del 29/12/2011, il D.L. n. 150 del 30/12/2013, la L.
Regionale 5/2014, il D.L. 91 del 24/06/2014 conv. in L. 116/2014, la L. 11/2015 hanno disposto la proroga delle attività delle società provinciali fino al 31.12.2015, avvallata dalla L. r. n. 14 del
26.05.2016 contenente norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti;
- di aver comunicato al la quota di costo da inserire nel Controparte_1 quantum richiesto ai cittadini mediante il relativo ruolo nonché il corrispettivo per le annualità dal
2013 al 2018 determinato in € 169,87 per ogni singola tonnellata, oltre iva;
- di aver inviato con cadenza periodica a mezzo pec e fax richieste di pagamento delle fatture emesse, invitando il Comune di a sanare la sua posizione debitoria dal 2013 al Controparte_1
2018;
- che nel corso del 2018 il convenuto ha effettuato solo pagamenti parziali, come CP_1 risulta dalla diffida di pagamento del 15.11.2018 e dal prospetto allegato dove emerge che, a fronte dell'importo fatturato di € 546.849,73 sono stati versati solo € 374.436,63 restando un credito in favore di di € 172.413,10. Parte_2
Rassegnava le seguenti conclusioni: “1) In via principale: accertare e dichiarare l'esistenza del credito in capo alla e, per l'effetto, condannare il al pagamento Parte_2 Controparte_1 della somma di € 172.413,10; 2) Vittoria di spese e compenso, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Il , seppur regolarmente citato, non si costituiva. Controparte_1
Con sentenza n. 1073/2023 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava la domanda.
In particolare, il giudice di primo grado evidenziava che, trattandosi di rapporto con un ente pubblico, la pretesa creditoria vantata dalla società attrice avrebbe dovuto trovare fondamento in un contratto scritto ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923, risultando il quadro normativo nazionale e regionale evocato inidoneo a costituire ex lege un rapporto obbligatorio.
Ciò posto, rilevava l'assenza dell'ulteriore presupposto affinché il potesse essere CP_1 validamente obbligato al pagamento di prestazioni rese in suo favore costituito dalla copertura finanziaria attestata dal responsabile del servizio finanziario così come previsto dagli artt. 191 e 194 del d.lgs. 167/2000 (Tuel).
Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato il 9 ottobre 2023 la deducendo: Parte_2
- con il primo motivo, l'erronea interpretazione ed applicazione del quadro normativo di riferimento da parte del giudice di prime cure posto che l'obbligazione dedotta in giudizio aveva natura legale e non contrattuale, rinvenendo la sua fonte nella normativa speciale in materia di
2 gestione dei rifiuti in Campania che la individua quale unico soggetto legittimato a ricevere e trattare i rifiuti indifferenziati dei Comuni della provincia;
- con il secondo motivo, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 191 del Tuel, evidenziando che l'obbligazione economica del derivando da disposizioni di legge, troverebbe copertura finanziaria nel sistema dei tributi CP_1 comunali attraverso le tariffe dapprima la Tares e successivamente la Tari, che, approvate dal
Consiglio comunale sulla base del piano finanziario predisposto dal gestore, includono i costi di trattamento a favore della con conseguente automatica copertura economica della spesa. Parte_2
Ha concluso per la riforma della decisione appellata nel senso invocato dinanzi al primo giudice, con vittoria di spese, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Con comparsa del 20 gennaio 2024 si è costituito il Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello evidenziando l'inammissibilità, in quanto sollevata per la prima volta in appello, della censura secondo cui l'indicazione nel bilancio comunale previsionale delle spese annuali per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sarebbe sufficiente a soddisfare l'obbligo di copertura finanziaria. Nel merito, comunque, ha eccepito che è sempre necessario l'impegno contabile dell'organo competente.
Ha chiesto il rigetto del gravame con vittoria di spese.
All'udienza collegiale del 30 settembre 2025 l'appello è stato trattenuto in decisione, previa discussione e precisazione delle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi il superamento della istanza formulata in limine dal CP_1 ex art. 348-bis c.p.c., stante il fatto che il procedimento è giunto alla fase decisoria conclusiva.
Con il primo l'appellante lamenta l'erronea interpretazione ed applicazione del quadro normativo da parte del giudice di primo grado. Sostiene, in sintesi, che il rapporto dedotto in giudizio non avrebbe natura contrattuale bensì legale trovando la sua fonte direttamente nelle disposizioni normative che, nel contesto dell'emergenza rifiuti in Campania, hanno affidato alle società provinciali come la il compito di gestire le fasi di smaltimento dei rifiuti e, pertanto, non Parte_2 sarebbe stata necessaria la stipula del contratto.
Il motivo è infondato, essendo condivisibile il ragionamento del giudice di primo grado, sebbene la motivazione al riguardo possa essere integrata.
Deve innanzitutto premettersi che la censura dell'appellante non sembra cogliere il senso logico della decisione del Tribunale, laddove il giudice di primo grado non ha disconosciuto l'individuazione della quale soggetto tenuto, in regime di proroga, a “gestire” alcune fasi del Pt_2 ciclo dei rifiuti ma ha affermato, tale è il percorso logico della motivazione, che tale soggetto, sia pure ammettendo la sua individuazione ex lege, era tenuto ad intraprendere un rapporto negoziale con il su cui fondare la propria pretesa di ottenere il pagamento del servizio. Controparte_1
3 Tale profilo della motivazione non è fatto oggetto di specifica impugnativa, evincendosi dall'atto di appello una fumosa assimilazione operata dall'appellante tra individuazione dell'operatore affidatario del servizio e fonte del suo credito.
La è stata costituita in data 4 agosto 2009 ai sensi dell'art. 20 della L. R. della Parte_2
Campania n. 4 del 2007, così come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 4/2008 e in CP_2 virtù di quanto disposto dall'art. 2 dell'OPCM 3746/2009 così come dall'articolo uno dell'OPCM
3775/2009; la è socio unico della Controparte_3 Parte_2
L'art. 11 del d.l. 195/2009 convertito con modificazioni nella L. 26/2010 recante “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile”, è la norma che ha introdotto un nuovo assetto di competenze e un nuovo modello organizzativo per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Campania con l'obiettivo di superare la fase di emergenza e garantire la continuità del servizio.
In particolare, il comma II di tale articolo ha stabilito che “le amministrazioni provinciali, anche per il tramite delle relative società da intendere costituite, in via d'urgenza, nelle forme di assoluti ed integrali partecipazione e controllo da parte delle amministrazioni provinciali, prescindendo da comunicazioni o da altre formalità ed adempimenti procedurali, che, in fase di prima attuazione, possono essere amministrate anche da personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, subentrano, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter, nei contratti in corso con soggetti privati che attualmente svolgono in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti. In alternativa, possono affidare il servizio in via di somma urgenza, nonché' prorogare i contratti in cui sono subentrate per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno con abbattimento del 3 per cento del corrispettivo negoziale inizialmente previsto” ; ha, pertanto, di fatto legittimato la costituzione di società provinciali a totale capitale pubblico, come l'odierna appellante.
Il comma 2 ter ha introdotto una disciplina transitoria, più volte prorogata, secondo cui “In fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2012, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni”.
Dalla normativa come riportata deve desumersi, in primis, un regime diversificato tra raccolta differenziata e raccolta indifferenziata dei rifiuti ed inoltre, la previsione del subentro – per le società provinciali, quali la – nei contratti in corso con soggetti esercenti in tutto o in parte le attività Pt_2
“ fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter”, quindi fatta salva la competenza dei Comuni riguardo alla raccolta differenziata.
Successivamente è intervenuta la Legge Regionale n.14/2016 “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”, che ha modificato il precedente assetto gestionale basato sulle competenze in materia del ciclo integrato dei rifiuti in capo alle Province tramite le Società
Provinciali. Il nuovo assetto ha previsto l'individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO)
4 e degli (EDA) quali organi di governo degli ATO, cui sono state attribuite tutte le CP_4 competenze tra cui l' individuazione del soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all'interno dello stesso Ambito.
A seguito di tale riassetto, ai Comuni sono state ribadite le competenze relative alle fasi iniziali del ciclo (raccolta, spazzamento, trasporto) e alla gestione della raccolta differenziata;
alle Province e alle loro società sono state attribuite le fasi finali del ciclo in particolare il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati oltre alla titolarità degli impianti.
Tale distinzione tra tipologie di rifiuti e di servizi – ribadita dalla legge regionale - era, evidentemente, in vigore anche anteriormente all'entrata in vigore della L.R. n. 14/2016 se è vero, come è vero, che ciò emerge anche dalle allegazioni in limine del primo grado. Ed infatti, con l'atto di citazione dinanzi al Tribunale sammaritano, l'odierna appellante ha allegato di gestire lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati e gli impianti esistenti nella provincia di Caserta e di aver diritto al pagamento per le attività esercitate in favore del dal Controparte_1
2013 al 2018, avendo anche comunicato al il corrispettivo per tonnellata. CP_1
Tuttavia ha prodotto documentazione ( note di provenienza un elenco dei servizi resi dal Pt_2
31.1.2013 al 30.9.2018 e diverse fatture emesse all'ordine del Comune di ) in Controparte_1 cui il servizio asseritamente reso non risulta essere relativo solo al trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati e alla gestione dei relativi impianti ma al “recupero e smaltimento dei rifiuti sul territorio provinciale” . Stante la genericità e la natura anodina di tale documentazione, non specificamente connettibile al delineato ambito di intervento della per superare il rilievo Pt_2 officioso del Tribunale relativo alla necessità della stipula del contratto, l'appellante avrebbe dovuto allegare che l'attività richiamata nella documentazione suddetta ( relativa a tutto il ciclo dei rifiuti ) era stata espressamente assegnata ad essa ex lege nella fase successiva alla cessazione dello stato di emergenza, incontestatamente cessato dall'1.1.2013, nonostante la devoluzione per materia ai Comuni, una volta cessata l'emergenza.
In difetto di tale specifica allegazione, deve ritenersi che correttamente il Tribunale ha ritenuto che l'ente comunale in quanto soggetto autonomo e titolare del servizio in favore dei cittadini, fosse tenuto alla stipula di un contratto scritto idoneo a formalizzare la propria volontà di affidare tutto il servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti solidi urbani all'odierna appellante, nel rispetto della regola dettata dagli artt. 16 e 17 del R.D. 2440/1923. Vero è che il Tribunale ha omesso di precisare che – indipendentemente dalla individuazione ex lege della società provinciale - la natura del rapporto negoziale tra essa ed il era da rispettare quantomeno nella fase successiva alla CP_1 cessazione dell'emergenza rifiuti in Campania, quindi a far tempo dall'1.1.2013, ma tale precisazione si legge negli atti e finanche nella documentazione offerta dalla Ed infatti, a riprova del fatto Pt_2 che la società provinciale fosse consapevole che vi era stata soluzione di continuità tra la gestione emergenziale e la gestione ordinaria, la stessa con nota prot. 3120 del 28/12/2012 avente Parte_2 ad oggetto “attività di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti a far data dal 1/1/2013
5 comunicazione e nuove modalità operative” comunicava ai Comuni che “In attuazione di quanto stabilito dal Consiglio Provinciale in data 30/11/2012, con deliberazione n. 102, e di quanto statuito dall'assemblea ordinaria della società in data 18/12/2012, [………..] le attività in discorso saranno contraddistinte a far data dal 1/1/2013 dall'intrattenimento di un rapporto diretto e immediato tra la gisec e i comuni”. E' Pt_2 evidente, a parere della Corte, che, cessata l'emergenza, il rapporto diretto con il non CP_1 avrebbe potuto essere intrapreso se non sulla base di un contratto.
Né osta alla suddetta ricostruzione il fatto che in primo grado la ha allegato che il Pt_2 CP_1 avrebbe adempiuto parzialmente all'obbligo del pagamento versando € 374.436,63 su un totale preteso di € 546.849,73; ed infatti tale allegazione – anch'essa generica – non può essere interpretata alla stregua di un riconoscimento del debito, stante il fatto che da nessun atto ( e neanche allegazione di parte attrice) può ritenersi che i pagamenti parziali fossero intesi come acconti o come parti di un credito relativo ad una prestazione periodica, quest'ultima necessariamente assistita da un contratto.
In definitiva, chiarito che la normativa di settore si limitava ad individuare il soggetto affidatario del servizio come delineato nelle società provinciali, il rapporto della per prestazioni Parte_2 rese in favore del dall'1.1.2013 “ a tutto il 2018” ( in citazione) non CP_1 Controparte_1 potrebbe ricondursi a fonti prefettizie ( come asserito genericamente dalla ) o alla legge;
ne Pt_2 consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto il relativo credito non riconoscibile a carico del per assenza di contratto. CP_1
Alla luce di quanto appena esposto, emerge l'assorbimento del secondo motivo di appello della Pt_2 ossia quello relativo alla copertura finanziaria;
ed infatti, la radicale carenza di contratto per il periodo successivo all'1.1.2013 è di per sé motivo di infondatezza della pretesa creditoria.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante Parte_1
al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che, in mancanza
[...] della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come succ. modificato con d.m. 147 del 13 agosto 2022. Tenuto conto dello scaglione di valore applicabile - da € 52.000,01 ed € 260.000,00 - valutata la qualità e quantità dell'attività svolta, spettano alla difesa del CP_1
€ 7.300,00 per compensi ed € 1.095,00 per spese generali.
L'avvocato del ha chiesto in comparsa di risposta “ Attribuirsi al sottoscritto CP_1 procuratore quella somma risultante dalla differenza tra l'eventuale maggiore liquidazione giudiziale e il compenso stabilito con la determina dirigenziale nr. 24 del 18.01.2024”. La richiesta si rivela palesemente infondata in quanto la citata delibera recita testualmente “ DI QUANTIFICARE, considerata
l'urgenza, concordemente, il compenso secondo il valore medio di liquidazione di cui al D.M. Giustizia
55/2014 la cui imputazione è demandata ad atti successivi”. Ne consegue che nella delibera non si rinviene alcuna specifica quantificazione sulla base del quale calcolare una differenza per sottrazione
6 ed inoltre la liquidazione qui effettuata non è stata rapportata ai “valori medi” genericamente richiamati in delibera ma a valori più prossimi ai minimi.
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
nei confronti del avverso la sentenza n. 1070/2023
[...] Controparte_1 del Tribunale di Santa Maria Capua pubblicata il 16 marzo 2023 così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata:
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio in favore del liquidate in € 8.395,00 oltre ad eventuali accessori, CP_1 se dovuti;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Napoli il 12 novembre 2025
Il Presidente estensore
RI MO
7
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
– Quinta Sezione civile
(già Prima sezione civile Bis) – riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa RI MO - Presidente - Relatore-
- dr.ssa RI di Martino - Consigliere -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere- ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza n. 1070/2023 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere il 16 marzo 2023 iscritto al n. 4328/2023 R.G. pendente
TRA
(C.F./P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stabilito P.IVA_1
IO EN (C.F. ) che ha agito d'intesa ex art. 8 D.Lgs n. 96/2001 con C.F._1
l'avvocato Michele Mauriello del Foro di Napoli Nord
APPELLANTE
E
, (C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dell'avv. Maurizio Notardonato (C.F. ) C.F._2
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
(nel prosieguo anche solo , conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale
[...] Parte_2 di Santa Maria Capua Vetere il per sentirlo condannare al Controparte_1 pagamento della somma di € 172.413,10 a titolo di corrispettivo dovuto per le attività di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti indifferenziati per gli anni 2013-2018 nel suddetto CP_1
A fondamento di tale domanda allegava:
- di essere una società costituita ai sensi dell'art. 20 L.R. 4/2007 con il compito di gestire lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati della Provincia di Caserta ai sensi della L. 26/2010;
- che con il decreto-legge 195 del 2009, poi convertito con modificazione nella l. 26/2010, sono state definite modalità e competenze per l'uscita dallo stato di emergenza rifiuti in Campania stabilendosi in particolare il passaggio di compiti e funzioni inerenti al servizio di gestione dei rifiuti agli enti locali;
1 - che il decreto-legge 196/2010 ha stabilito l'applicazione per l'esercizio finanziario 2011 del regime transitorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 co. 5 bis L. n. 26 del 2010;
- che analogamente il D.L. n. 216 del 29/12/2011, il D.L. n. 150 del 30/12/2013, la L.
Regionale 5/2014, il D.L. 91 del 24/06/2014 conv. in L. 116/2014, la L. 11/2015 hanno disposto la proroga delle attività delle società provinciali fino al 31.12.2015, avvallata dalla L. r. n. 14 del
26.05.2016 contenente norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti;
- di aver comunicato al la quota di costo da inserire nel Controparte_1 quantum richiesto ai cittadini mediante il relativo ruolo nonché il corrispettivo per le annualità dal
2013 al 2018 determinato in € 169,87 per ogni singola tonnellata, oltre iva;
- di aver inviato con cadenza periodica a mezzo pec e fax richieste di pagamento delle fatture emesse, invitando il Comune di a sanare la sua posizione debitoria dal 2013 al Controparte_1
2018;
- che nel corso del 2018 il convenuto ha effettuato solo pagamenti parziali, come CP_1 risulta dalla diffida di pagamento del 15.11.2018 e dal prospetto allegato dove emerge che, a fronte dell'importo fatturato di € 546.849,73 sono stati versati solo € 374.436,63 restando un credito in favore di di € 172.413,10. Parte_2
Rassegnava le seguenti conclusioni: “1) In via principale: accertare e dichiarare l'esistenza del credito in capo alla e, per l'effetto, condannare il al pagamento Parte_2 Controparte_1 della somma di € 172.413,10; 2) Vittoria di spese e compenso, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Il , seppur regolarmente citato, non si costituiva. Controparte_1
Con sentenza n. 1073/2023 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava la domanda.
In particolare, il giudice di primo grado evidenziava che, trattandosi di rapporto con un ente pubblico, la pretesa creditoria vantata dalla società attrice avrebbe dovuto trovare fondamento in un contratto scritto ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923, risultando il quadro normativo nazionale e regionale evocato inidoneo a costituire ex lege un rapporto obbligatorio.
Ciò posto, rilevava l'assenza dell'ulteriore presupposto affinché il potesse essere CP_1 validamente obbligato al pagamento di prestazioni rese in suo favore costituito dalla copertura finanziaria attestata dal responsabile del servizio finanziario così come previsto dagli artt. 191 e 194 del d.lgs. 167/2000 (Tuel).
Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato il 9 ottobre 2023 la deducendo: Parte_2
- con il primo motivo, l'erronea interpretazione ed applicazione del quadro normativo di riferimento da parte del giudice di prime cure posto che l'obbligazione dedotta in giudizio aveva natura legale e non contrattuale, rinvenendo la sua fonte nella normativa speciale in materia di
2 gestione dei rifiuti in Campania che la individua quale unico soggetto legittimato a ricevere e trattare i rifiuti indifferenziati dei Comuni della provincia;
- con il secondo motivo, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 191 del Tuel, evidenziando che l'obbligazione economica del derivando da disposizioni di legge, troverebbe copertura finanziaria nel sistema dei tributi CP_1 comunali attraverso le tariffe dapprima la Tares e successivamente la Tari, che, approvate dal
Consiglio comunale sulla base del piano finanziario predisposto dal gestore, includono i costi di trattamento a favore della con conseguente automatica copertura economica della spesa. Parte_2
Ha concluso per la riforma della decisione appellata nel senso invocato dinanzi al primo giudice, con vittoria di spese, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Con comparsa del 20 gennaio 2024 si è costituito il Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello evidenziando l'inammissibilità, in quanto sollevata per la prima volta in appello, della censura secondo cui l'indicazione nel bilancio comunale previsionale delle spese annuali per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sarebbe sufficiente a soddisfare l'obbligo di copertura finanziaria. Nel merito, comunque, ha eccepito che è sempre necessario l'impegno contabile dell'organo competente.
Ha chiesto il rigetto del gravame con vittoria di spese.
All'udienza collegiale del 30 settembre 2025 l'appello è stato trattenuto in decisione, previa discussione e precisazione delle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi il superamento della istanza formulata in limine dal CP_1 ex art. 348-bis c.p.c., stante il fatto che il procedimento è giunto alla fase decisoria conclusiva.
Con il primo l'appellante lamenta l'erronea interpretazione ed applicazione del quadro normativo da parte del giudice di primo grado. Sostiene, in sintesi, che il rapporto dedotto in giudizio non avrebbe natura contrattuale bensì legale trovando la sua fonte direttamente nelle disposizioni normative che, nel contesto dell'emergenza rifiuti in Campania, hanno affidato alle società provinciali come la il compito di gestire le fasi di smaltimento dei rifiuti e, pertanto, non Parte_2 sarebbe stata necessaria la stipula del contratto.
Il motivo è infondato, essendo condivisibile il ragionamento del giudice di primo grado, sebbene la motivazione al riguardo possa essere integrata.
Deve innanzitutto premettersi che la censura dell'appellante non sembra cogliere il senso logico della decisione del Tribunale, laddove il giudice di primo grado non ha disconosciuto l'individuazione della quale soggetto tenuto, in regime di proroga, a “gestire” alcune fasi del Pt_2 ciclo dei rifiuti ma ha affermato, tale è il percorso logico della motivazione, che tale soggetto, sia pure ammettendo la sua individuazione ex lege, era tenuto ad intraprendere un rapporto negoziale con il su cui fondare la propria pretesa di ottenere il pagamento del servizio. Controparte_1
3 Tale profilo della motivazione non è fatto oggetto di specifica impugnativa, evincendosi dall'atto di appello una fumosa assimilazione operata dall'appellante tra individuazione dell'operatore affidatario del servizio e fonte del suo credito.
La è stata costituita in data 4 agosto 2009 ai sensi dell'art. 20 della L. R. della Parte_2
Campania n. 4 del 2007, così come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 4/2008 e in CP_2 virtù di quanto disposto dall'art. 2 dell'OPCM 3746/2009 così come dall'articolo uno dell'OPCM
3775/2009; la è socio unico della Controparte_3 Parte_2
L'art. 11 del d.l. 195/2009 convertito con modificazioni nella L. 26/2010 recante “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile”, è la norma che ha introdotto un nuovo assetto di competenze e un nuovo modello organizzativo per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Campania con l'obiettivo di superare la fase di emergenza e garantire la continuità del servizio.
In particolare, il comma II di tale articolo ha stabilito che “le amministrazioni provinciali, anche per il tramite delle relative società da intendere costituite, in via d'urgenza, nelle forme di assoluti ed integrali partecipazione e controllo da parte delle amministrazioni provinciali, prescindendo da comunicazioni o da altre formalità ed adempimenti procedurali, che, in fase di prima attuazione, possono essere amministrate anche da personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, subentrano, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter, nei contratti in corso con soggetti privati che attualmente svolgono in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti. In alternativa, possono affidare il servizio in via di somma urgenza, nonché' prorogare i contratti in cui sono subentrate per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno con abbattimento del 3 per cento del corrispettivo negoziale inizialmente previsto” ; ha, pertanto, di fatto legittimato la costituzione di società provinciali a totale capitale pubblico, come l'odierna appellante.
Il comma 2 ter ha introdotto una disciplina transitoria, più volte prorogata, secondo cui “In fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2012, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni”.
Dalla normativa come riportata deve desumersi, in primis, un regime diversificato tra raccolta differenziata e raccolta indifferenziata dei rifiuti ed inoltre, la previsione del subentro – per le società provinciali, quali la – nei contratti in corso con soggetti esercenti in tutto o in parte le attività Pt_2
“ fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter”, quindi fatta salva la competenza dei Comuni riguardo alla raccolta differenziata.
Successivamente è intervenuta la Legge Regionale n.14/2016 “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”, che ha modificato il precedente assetto gestionale basato sulle competenze in materia del ciclo integrato dei rifiuti in capo alle Province tramite le Società
Provinciali. Il nuovo assetto ha previsto l'individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO)
4 e degli (EDA) quali organi di governo degli ATO, cui sono state attribuite tutte le CP_4 competenze tra cui l' individuazione del soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all'interno dello stesso Ambito.
A seguito di tale riassetto, ai Comuni sono state ribadite le competenze relative alle fasi iniziali del ciclo (raccolta, spazzamento, trasporto) e alla gestione della raccolta differenziata;
alle Province e alle loro società sono state attribuite le fasi finali del ciclo in particolare il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati oltre alla titolarità degli impianti.
Tale distinzione tra tipologie di rifiuti e di servizi – ribadita dalla legge regionale - era, evidentemente, in vigore anche anteriormente all'entrata in vigore della L.R. n. 14/2016 se è vero, come è vero, che ciò emerge anche dalle allegazioni in limine del primo grado. Ed infatti, con l'atto di citazione dinanzi al Tribunale sammaritano, l'odierna appellante ha allegato di gestire lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati e gli impianti esistenti nella provincia di Caserta e di aver diritto al pagamento per le attività esercitate in favore del dal Controparte_1
2013 al 2018, avendo anche comunicato al il corrispettivo per tonnellata. CP_1
Tuttavia ha prodotto documentazione ( note di provenienza un elenco dei servizi resi dal Pt_2
31.1.2013 al 30.9.2018 e diverse fatture emesse all'ordine del Comune di ) in Controparte_1 cui il servizio asseritamente reso non risulta essere relativo solo al trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati e alla gestione dei relativi impianti ma al “recupero e smaltimento dei rifiuti sul territorio provinciale” . Stante la genericità e la natura anodina di tale documentazione, non specificamente connettibile al delineato ambito di intervento della per superare il rilievo Pt_2 officioso del Tribunale relativo alla necessità della stipula del contratto, l'appellante avrebbe dovuto allegare che l'attività richiamata nella documentazione suddetta ( relativa a tutto il ciclo dei rifiuti ) era stata espressamente assegnata ad essa ex lege nella fase successiva alla cessazione dello stato di emergenza, incontestatamente cessato dall'1.1.2013, nonostante la devoluzione per materia ai Comuni, una volta cessata l'emergenza.
In difetto di tale specifica allegazione, deve ritenersi che correttamente il Tribunale ha ritenuto che l'ente comunale in quanto soggetto autonomo e titolare del servizio in favore dei cittadini, fosse tenuto alla stipula di un contratto scritto idoneo a formalizzare la propria volontà di affidare tutto il servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti solidi urbani all'odierna appellante, nel rispetto della regola dettata dagli artt. 16 e 17 del R.D. 2440/1923. Vero è che il Tribunale ha omesso di precisare che – indipendentemente dalla individuazione ex lege della società provinciale - la natura del rapporto negoziale tra essa ed il era da rispettare quantomeno nella fase successiva alla CP_1 cessazione dell'emergenza rifiuti in Campania, quindi a far tempo dall'1.1.2013, ma tale precisazione si legge negli atti e finanche nella documentazione offerta dalla Ed infatti, a riprova del fatto Pt_2 che la società provinciale fosse consapevole che vi era stata soluzione di continuità tra la gestione emergenziale e la gestione ordinaria, la stessa con nota prot. 3120 del 28/12/2012 avente Parte_2 ad oggetto “attività di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti a far data dal 1/1/2013
5 comunicazione e nuove modalità operative” comunicava ai Comuni che “In attuazione di quanto stabilito dal Consiglio Provinciale in data 30/11/2012, con deliberazione n. 102, e di quanto statuito dall'assemblea ordinaria della società in data 18/12/2012, [………..] le attività in discorso saranno contraddistinte a far data dal 1/1/2013 dall'intrattenimento di un rapporto diretto e immediato tra la gisec e i comuni”. E' Pt_2 evidente, a parere della Corte, che, cessata l'emergenza, il rapporto diretto con il non CP_1 avrebbe potuto essere intrapreso se non sulla base di un contratto.
Né osta alla suddetta ricostruzione il fatto che in primo grado la ha allegato che il Pt_2 CP_1 avrebbe adempiuto parzialmente all'obbligo del pagamento versando € 374.436,63 su un totale preteso di € 546.849,73; ed infatti tale allegazione – anch'essa generica – non può essere interpretata alla stregua di un riconoscimento del debito, stante il fatto che da nessun atto ( e neanche allegazione di parte attrice) può ritenersi che i pagamenti parziali fossero intesi come acconti o come parti di un credito relativo ad una prestazione periodica, quest'ultima necessariamente assistita da un contratto.
In definitiva, chiarito che la normativa di settore si limitava ad individuare il soggetto affidatario del servizio come delineato nelle società provinciali, il rapporto della per prestazioni Parte_2 rese in favore del dall'1.1.2013 “ a tutto il 2018” ( in citazione) non CP_1 Controparte_1 potrebbe ricondursi a fonti prefettizie ( come asserito genericamente dalla ) o alla legge;
ne Pt_2 consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto il relativo credito non riconoscibile a carico del per assenza di contratto. CP_1
Alla luce di quanto appena esposto, emerge l'assorbimento del secondo motivo di appello della Pt_2 ossia quello relativo alla copertura finanziaria;
ed infatti, la radicale carenza di contratto per il periodo successivo all'1.1.2013 è di per sé motivo di infondatezza della pretesa creditoria.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante Parte_1
al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che, in mancanza
[...] della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come succ. modificato con d.m. 147 del 13 agosto 2022. Tenuto conto dello scaglione di valore applicabile - da € 52.000,01 ed € 260.000,00 - valutata la qualità e quantità dell'attività svolta, spettano alla difesa del CP_1
€ 7.300,00 per compensi ed € 1.095,00 per spese generali.
L'avvocato del ha chiesto in comparsa di risposta “ Attribuirsi al sottoscritto CP_1 procuratore quella somma risultante dalla differenza tra l'eventuale maggiore liquidazione giudiziale e il compenso stabilito con la determina dirigenziale nr. 24 del 18.01.2024”. La richiesta si rivela palesemente infondata in quanto la citata delibera recita testualmente “ DI QUANTIFICARE, considerata
l'urgenza, concordemente, il compenso secondo il valore medio di liquidazione di cui al D.M. Giustizia
55/2014 la cui imputazione è demandata ad atti successivi”. Ne consegue che nella delibera non si rinviene alcuna specifica quantificazione sulla base del quale calcolare una differenza per sottrazione
6 ed inoltre la liquidazione qui effettuata non è stata rapportata ai “valori medi” genericamente richiamati in delibera ma a valori più prossimi ai minimi.
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
nei confronti del avverso la sentenza n. 1070/2023
[...] Controparte_1 del Tribunale di Santa Maria Capua pubblicata il 16 marzo 2023 così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata:
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio in favore del liquidate in € 8.395,00 oltre ad eventuali accessori, CP_1 se dovuti;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Napoli il 12 novembre 2025
Il Presidente estensore
RI MO
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