Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 05/02/2026, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00846/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05741/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5741 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Agostino Armando Carratù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del decreto di divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente adottato dal Prefetto della Provincia di Caserta prot. n. -OMISSIS-/2022/6D/Area 1 Bis del 20.9.2022, notificato dalla Carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa il successivo 21.9.2022;
b) della comunicazione di avvio del procedimento del 29.6.2022, notificata il successivo 1.7.2022, tesa all'eventuale emissione del decreto di divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente;
c) della nota del 10 maggio 2022 con cui il Commissariato di P.S. di Aversa ha proposto l'adozione del provvedimento di divieto di detenzione armi, di cui all'art. 39 del TULPS;
d) ove e per quanto occorra, di tutti gli atti connessi preordinati, conseguenti e comunque lesivi degli interessi e dei diritti di parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025, celebratasi da remoto, la dott.ssa RI TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento con il quale, in data 20 settembre 2022, la Prefettura di Caserta gli ha vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 del TULPS.
In primo luogo, ha dedotto di essere Assistente Capo Coordinatore di Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di NA-Secondigliano, e che il divieto impugnato riposerebbe esclusivamente sulla pendenza di un procedimento penale a suo carico, ancora in corso, e dunque su fatti indimostrati.
A ciò si aggiunge che il provvedimento sarebbe carente di idonea motivazione e violerebbe il principio di proporzionalità.
Si è costituita l’Amministrazione resistente, eccependo in via preliminare l’improcedibilità del gravame, essendo stato disposto, nelle more del giudizio, il formale “ritiro d’arma d’ordinanza” con divieto definitivo di restituzione dell’arma, atto non impugnato dal ricorrente.
Nel merito ha chiesto la reiezione del gravame, anche alla luce della estrema gravità dei fatti per cui pende procedimento penale a carico del Sig. -OMISSIS-.
A tali difese il ricorrente non ha replicato alcunché.
All’udienza straordinaria in data 11 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In ragione di quanto evidenziato in precedenza, il ricorso deve ritenersi, alla data odierna, non più sorretto da alcun concreto interesse alla sua disamina, in accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente.
Di conseguenza, non ha potuto trovare accoglimento l’istanza di rinvio della data di udienza proposta della parte ricorrente, in quanto fondata esclusivamente sulla mancata definizione, ad oggi, del procedimento penale a suo carico: ciò in quanto, come si è in precedenza rilevato, la mancata tempestiva impugnazione, da parte dell’-OMISSIS-, dei provvedimenti successivamente adottati dall’Amministrazione di appartenenza, che hanno ribadito e reso definitivo il divieto di detenzione di armi, non consente di ritenere che dall’eventuale accoglimento del presente gravame potrebbe derivare un risultato utile rispetto agli interessi fatti valere in giudizio.
In termini, di recente: “ Vi è improcedibilità per carenza di interesse ogni qualvolta sopravvengano provvedimenti che, senza essere satisfattivi della pretesa dedotta in giudizio, e anzi anche quando reiterino o aggravino la lesione, modifichino la situazione di diritto o di fatto, in senso favorevole o no, in guisa da togliere al ricorrente interesse alla rimozione dell'atto originariamente impugnato ” (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 31/07/2025, n. 6794).
Si aggiunge, per completezza, che la parte resistente ha altresì dedotto (anche in questo caso senza nessuna contestazione della controparte) che con provvedimento del 21.11.2024, il PRAP Campania ha disposto “per motivi di opportunità, il distacco provvisorio del nominato in oggetto presso la Direzione di S. Maria Capua Vetere, con effetto immediato e fino a nuove disposizioni”, in ragione di circostanze che avevano giustificato anche l’avvio di un procedimento disciplinare a suo carico.
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Quanto al regolamento delle spese di lite, opera il principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della controparte processuale, che si liquidano in euro 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, celebratasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
LI EL Di NA, Presidente
RI TA, Primo Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI TA | LI EL Di NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.