Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 4905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4905 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 699/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice relatore est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9.1.2025 e convertita in rito congiunto a seguito di istanza 8.5.2025
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
C.F. C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Stefania Bertolotti presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
C.F. C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Alessia Pasquali presso la quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 4
Calimero n. 11, cittadina italiana
FATTO
Con ricorso depositato il 9.1.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a suo carico e con la produzione della documentazione, la signora si è rivolta al Parte_1
Tribunale di Milano chiedendo la modifica degli accordi raggiunti nel 2017 con il signor per Pt_2 il mantenimento della figlia recepiti dal Tribunale di Milano con decreto del 13/06/2017 (RG n. Per_1
66615/2016). Con comparsa depositata il 18.4.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a suo carico e con la produzione della documentazione, si è costituito in giudizio il signor , chiedendo a sua volta una modifica dei pregressi Parte_2 accordi.
Nelle more dell'udienza le parti hanno raggiunto un'intesa complessiva e con istanza congiunta del
8.5.2025, personalmente sottoscritta, hanno quindi chiesto al Tribunale di pronunciare in conformità all'accordo raggiunto, alle seguenti condizioni:
1) rimane affidata ad entrambi i genitori che, pertanto, congiuntamente continueranno ad Per_1 esercitare la potestà genitoriale per le decisioni di maggiore interesse (istruzione, collocamento, residenza e salute), mentre le decisioni relative alla vita quotidiana potranno anche essere prese sotto la responsabilità del genitore con il quale la minore si trova;
2) la residenza nonché il collocamento della figlia rimangono fissate presso la residenza materna, con facoltà del padre di vedere e tenere con sé liberamente durante l'anno scolastico, previo accordo Per_1 direttamente con la figlia alla luce della sua età ( ha compiuto 17 anni a febbraio 2025); ferma la Per_1 divisione equa di tutti i periodi di vacanza infrannuale e un periodo di almeno 3 settimane durante l'estate;
3) a titolo di contributo per il mantenimento della minore, il signor corrisponderà a Parte_2 partire dal mese di giugno 2025 la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00) da versare, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno relative alla figlia secondo le “Linee Guida spese extra Per_1 assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre
2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
pagina 2 di 4 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4) a titolo di arrestato Istat sull'assegno di mantenimento per fino ad oggi, il signor Per_1 Pt_2 verserà alla signora l'importo di € 1.725,91; Pt_1
5) le parti danno atto che, con l'esecuzione di quanto qui previsto, non avranno più nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa e, in particolare, con riferimento all'esecuzione dei provvedimenti giudiziali in atto fino alla data odierna (in particolare, decreto del Tribunale di Milano 8/13.6.2017 nel procedimento R.G. 66615/2016);
6) spese di lite compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà ex art. 13 LP.
All'udienza del 9.5.2025 le parti hanno quindi di chiesto di procedersi ai sensi dell'art 473 bis, 51 III
pagina 3 di 4 c.p.c. e di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 4 giugno 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
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