Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/04/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Giovanni Sgambati Presidente
dott. EO Scionti Consigliere
dott. Chiara Ermini Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 693/2024 R.G., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 264/2024 e vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv. Maila Buttari del foro di Parte_1
Lucca; APPELLANTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Bilotti del foro di CP_1
Livorno; APPELLATA
e nei confronti in persona del Procuratore Generale della Repubblica Controparte_2
presso questa Corte d'Appello;
Assunta in decisione all'udienza del 13.9.2024, sulle seguenti conclusioni delle parti
1
1.Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata anche Pt_1
inudita altera parte per i motivi esposti;
2. Accertare e dichiarare la nullità degli atti del
procedimento di primo grado Tribunale di Livorno n. rg.2645/2023 nonché la nullità
della sentenza n. 264/2024, per violazione dell'art 473 bis n.8 poiché gli atti del
procedimento risultano viziati a causa del loro compimento in assenza della nomina del
curatore speciale del minore;
3. Accertare e dichiarare la nullità della sentenza n.
264/2024 emessa dal Tribunale di Livorno per violazione delle norme in merito all'ascolto
del minore;
4. In denegata ipotesi, accertare e dichiarare la contumacia involontaria
dell'appellante con applicazione delle dovute conseguenze di legge. In via principale e nel
merito: Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto,
in totale riforma della sentenza n.264/2024 emessa dal Tribunale di Livorno Giudice
Dott.ssa Azzurra Fodra, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2645/2023 accogliere le seguenti
conclusioni: a) respingere le istanze formulate dalla Sig.ra circa CP_1
l'affidamento esclusivo dei figli minori EO e alla madre confermando Persona_1
l'affidamento condiviso con collocazione privilegiata presso la madre;
c) respingere la
domanda di modifica al diritto di visita del padre, respingendo la richiesta di disporre che
il padre possa vedere i minori attraverso un ciclo di incontri protetti della durata non
minore di 12 mesi, modificando altresì il diritto di visita nella sola parte in cui prevede
che i bambini staranno con il padre dall'uscita di scuola fino al giorno dopo nei giorni di
mercoledì e venerdì sostituendolo dalle ore 18.30 sino al giorno successivo in cui li
riaccompagnerà dalla madre alle ore 7.15, anche con l'aiuto dei nonni, degli zii e della
compagna Sig.ra ammonendo la madre ad astenersi da comportamenti che Parte_2
ostacolano la frequentazione del bambini, in considerazione della condizione di difficoltà
che il resistente è costretto a vivere ogni volta che vuole esercitare il proprio diritto di
visita ai minori;
d) respingere la domanda di modifica del mantenimento dei minori da €
250,00 ad € 300,00 cadauno, modificandone, se ne ricorrono i presupposti la somma in €
200,00 per ciascun figlio per un totale di € 400,00, statuendo in ogni caso che la mensa
2 rientra nel mantenimento a fronte dell'accordo raggiunto nel procedimento RG
2340/2022 sulla percezione da parte della madre del 100% dell'assegno unico, oltre spese
straordinarie al 50% come da linee guida del CNF;
e) in subordine respingere la domanda
di aumento del mantenimento ad € 300,00 cadauno, confermando il provvedimento del
Tribunale che prevedeva la somma di € 250,00 per ogni figlio comprensivo di mensa, oltre
spese straordinarie al 50% come da linee guida del CNF;
f) respingere la domanda di
ordine di pagamento diretto del mantenimento nei confronti del nuovo datore di lavoro.
In via istruttoria: disporre CTU affinché il consulente valuti le capacità genitoriali in
relazione agli specifici bisogni della prole;
disporre l'ascolto del minore . In Persona_1
ogni caso, con vittoria di spese, e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali
oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, per cui il
sottoscritto difensore costituito, Avv. Maila Buttari si dichiara procuratore antistatario e
chiede dunque la diretta liquidazione delle spese professionali>>.
Per <in via principale, previo rigetto dell'istanza di sospensione CP_1
provvisoria esecuzione della sentenza, dichiarare infondato l'appello in quanto
inammissibili e infondati perché destituiti di fondamento giuridico e fattuale tutti i suoi
motivi e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 264/2024, pubblicata
in data 19.2.2024, provvisoriamente esecutiva ex lege, emessa dal Tribunale di Livorno,
oggi oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute;
respingere con la miglior
formula, le domande svolte dall'appellante contro la sig.ra per i motivi in CP_1
narrativa. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del
doppio grado di giudizio>>.
I FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 264/2024 il Tribunale di Livorno, acquisite informazioni presso i servizi sociali territorialmente competenti, accoglieva la domanda di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei minori e Per_1
EO, nati, rispettivamente nel 2015 e nel 2020, dall'unione non
3 matrimoniale tra e da quest'ultima proposta e, Parte_1 CP_1
nella contumacia del disponeva: Pt_1
- l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con facoltà di quest'ultima di decidere anche in ordine alle questioni di maggiore interesse relative ai figli in ambito sanitario e di istruzione;
- che gli incontri padre/figli avessero luogo solo in forma assistita alla presenza di un educatore;
- che i Servizi Sociali organizzassero un programma di incontri tra i minori ed il padre con cadenza almeno settimanale, incaricandoli di contattare nuovamente il per l'organizzazione degli incontri, e, ove lo stesso fosse risultato non Pt_1
reperibile o disponibile, di sospendere il programma sino a nuova richiesta del resistente;
- il mantenimento della presa in carico al Servizio Sociale del nucleo per supportare la madre nella crescita dei bambini e in caso di richiesta da parte del al fine di attivare nei suoi confronti sia un nuovo percorso di sostegno Pt_1
alla genitorialità e di valutazione presso il SerD;
- che il padre versasse entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dall'ottobre
2023, l'importo di € 600,00 oltre Istat a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei minori, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie concordate e documentate.
La sentenza era pubblicata il 19.2.2024 e notificata in data 1.3.2024.
Con ricorso depositato il 29.3.2024 proponeva appello, Parte_1
lamentando:
1) l'omessa nomina del curatore speciale del minore ex art. 473 bis. 8, cod.
proc. civ. a pena di nullità degli atti del procedimento;
2) l'omesso ascolto del minore ex art. 473 bis. 4 cod. proc. civ.; Per_1
3) la contumacia involontaria di in primo grado;
Parte_1
4 4) l'errata rappresentazione dei fatti da parte della madre ed il conseguente travisamento dei fatti da parte del giudice. Illustrava che la madre gli negava di tenere con sé i figli quando non era per lui possibile, per ragioni di orario di lavoro, rispettare gli orari previsti dal Tribunale e chiedeva di prenderli alle 18 invece che alle 16. Inoltre, risiedendo il padre a Pisa e i bambini a Livorno,
era necessario che i necessari spostamenti dei minori fossero bilanciati.
Contestava di essere “senza fissa dimora” ed allegava di avere disposto un'idonea cameretta per i figli nella casa dei propri genitori;
5) l'eccessiva quantificazione dell'assegno di mantenimento dei figli posto a carico del padre. Al riguardo allegava di aver reperito un'attività lavorativa che gli consentiva di guadagnare circa € 1500 mensili. Tale importo non gli consentiva di pagare l'assegno di € 600 mensili stabilito dal Tribunale, tenuto conto del fatto che il padre doveva altresì sostenere il 50% della retta della mensa scolastica (€
70), degli sport frequentati dai figli ed il canone di locazione per reperire un alloggio. Invece la madre, oltre a percepire uno stipendio di € 1.400 mensili,
percepiva per intero l'assegno unico di € 390;
6) la mancata disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio per valutare la capacità genitoriale del padre e le modalità dell'affidamento e della frequentazione dei minori.
Concludeva come in epigrafe, affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in via pregiudiziale, fosse dichiarata la nullità degli atti del processo di primo grado e della sentenza impugnata;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda di modifica avanzata dalla e la CP_1
riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli ad un importo non superiore ad € 400 mensili (€ 200 per ciascun figlio) comprensivo della mensa scolastica.
Si costituiva per chiedere il rigetto delle questioni CP_1
pregiudiziali poste dal perché non sussistevano i presupposti per la Pt_1
5 nomina del curatore speciale dei minori, né per l'ascolto di , che ancora non Per_1
aveva compiuto i dodici anni, essendo nato nel 2015. Quanto alla contumacia involontaria dell'appellante, faceva rilevare che egli non solo era a conoscenza del processo, di cui, con mail in data 8.1.2024, era stata comunicata la pendenza e gli era stato nuovamente inoltrato il ricorso introduttivo debitamente notificato.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello, concludendo come in epigrafe.
Il Procuratore Generale riceveva la comunicazione degli atti per il suo intervento in causa e vi apponeva il visto.
Acquisito il fascicolo di primo grado e disposta una consulenza tecnica d'ufficio sulla capacità genitoriale, all'udienza del 13.9.2024, all'esito della discussione delle parti, la causa era posta in decisione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminato il terzo motivo di appello, con il quale l'appellante lamenta di essere rimasto involontariamente contumace nel giudizio di primo grado.
Il motivo è infondato.
Il ricorso è stato notificato a mezzo dell'ufficiale giudiziario. Come allegato dall'appellante, tale notificazione è stata eseguita nel domicilio eletto presso il
Comune di Pisa.
Non è in discussione che l'ufficiale abbia effettivamente consegnato l'atto all'addetto al ritiro degli atti nella casa comunale.
Tuttavia, il Comune di Pisa, con comunicazione del 13 marzo 2024, ha dato atto che: <la notifica del Tribunale di convocazione dell'udienza è stata ricevuta
dall'URP del Comune di Pisa in data 23.10.2023. Il sig. come riferiscono gli Pt_1
operatori di front office URP e come si evidenzia nella nota in oggetto, si è presentato
nel mese di dicembre per ritirare la propria posta. Attestiamo che in quell'occasione la
6 notifica in oggetto non è stata consegnata al sig. A seguito di successiva Parte_1
richiesta abbiamo riscontrato che la notifica era ancora nel nostro deposito>>.
Neppure è controverso che la notifica cui si fa riferimento nell'attestazione sopra trascritta inerisca alla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti,
come peraltro può desumersi anche dai dati temporali riportati nell'attestazione del Comune rispetto a quelli relativi alla notificazione.
Ciò posto, occorre adesso valutare se detta notificazione sia o meno nulla.
Ritiene questa Corte che la notificazione non sia nulla, perché regolarmene perfezionatasi mediante la consegna dell'atto da notificare nel domicilio eletto dal a persona addetta alla ricezione. Pt_1
Ciò che è avvenuto dopo il perfezionamento del procedimento notificatorio non incide, pertanto, sulla validità della notificazione e preclude l'applicabilità di quanto disposto dall'art. 354 cod. proc. civ. e la rimessione della causa dinanzi al primo giudice. E ciò anche in ragione del fatto che il ha CP_1
comunque avuto conoscenza del processo, attese le reiterate comunicazioni inviate all'avv. Buttari (legale che assisteva il in altro contenzioso CP_1
intercorrente tra le medesime parti) alle quali è stato allegato anche il ricorso introduttivo del presente procedimento (v. mail dell'8.1.2024 inviata all'avv.
Maila Buttari, attuale difensore dell'appellante anche in questo processo).
Nondimeno il a causa dell'errore commesso da parte dell'addetto Pt_1
comunale, non ha ricevuto la tempestiva notificazione dell'atto introduttivo del processo di primo grado e ciò, se da un lato non consente la rimessione della causa in primo grado, giustifica, tuttavia, la rinnovazione dell'istruttoria dinanzi a questa Corte, nei limiti delle richieste dell'appellante, disposta mediante l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio richiesta dallo stesso Pt_1
7 Non pare, invece, necessario disporre l'ascolto del minore (nato nel Per_1
2015, mentre EO è ancora più piccolo essendo nato nel 2020) sia perché
minore degli anni dodici, sia perché la condizione dei figli emerge in modo esaustivo dalla consulenza d'ufficio.
Ancora va negato che la sentenza di primo grado sia nulla perché non è
stato nominato il curatore speciale del minore, non ricorrendo alcuna ipotesi tra quelle previste art. 473 bis.8 cod. proc. civ.. Infatti, non è stata chiesta dal Pubblico
Ministero la decadenza o la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, né la madre ha domandato analoghi provvedimenti a carico del padre.
Neppure è ravvisabile un conflitto di interessi tra la madre ed i minori,
apparendo quest'ultima, al pari del padre (v. infra), dotata di adeguata capacità
genitoriale.
Sotto i profili esaminati, inerenti al primo, al secondo, al terzo ed al sesto motivo di impugnazione, l'appello è quindi da disattendere.
Si esamina adesso il quarto motivo di appello col quale si censura il merito della sentenza impugnata con particolare riguardo alle modalità di affidamento dei minori ed alla frequentazione col padre.
Il quarto motivo è fondato nei limiti di seguito esaminati.
All'esito delle approfondite indagini svolte dal consulente d'ufficio, è
emerso che entrambi i genitori sono muniti di adeguate capacità, pur mostrandosi entrambi carenti nella capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore. Cionondimeno tutti e due i figli hanno mantenuto un ottimo legame affettivo con entrambi i genitori per cui, nonostante il conflitto, anche la funzione triadica pare sufficientemente conservata.
In particolare, mostra un disturbo d'ansia, manifestando eccessivo Per_1
disagio quando deve distaccarsi dal padre ed una persistente ed eccessiva
8 preoccupazione riguardo alla perdita della figura paterna, mostrando una forte preoccupazione di non poter vedere il padre ed un sentimento di mancanza verso lo stesso. Nota il consulente che tale preoccupazione è così intensa da portare il bambino quasi al pianto.
I reiterati atteggiamenti poco cooperativi ed altalenanti del padre che sovente non ha saputo dare risposte adeguate ai bisogni dei minori, unitamente ad una conflittualità così esacerbata da coinvolgere anche le famiglie di origine ed al fatto che il non abbia regolarmente versato il contributo per il Pt_1
mantenimento dei figli, conduce a ritenere, come già ampiamente argomentato dal consulente d'ufficio, maggiormente confacente all'interesse dei minori,
l'affidamento degli stessi in via esclusiva alla madre, cui sono rimesse anche le scelte di maggior rilievo nell'interesse dei figli, così confermandosi il regime già
disposto dal primo giudice. Si rileva infatti che ha potuto accedere alle Per_1
prestazioni sanitarie in modo adeguato solo a seguito della previsione di tale regime da parte del primo giudice;
inoltre, la ha saputo coordinarsi in CP_1
modo continuativo con la scuola, mentre il solo raramente si è rapportato Pt_1
al personale scolastico e ciò anche prima che il Tribunale disponesse l'affido esclusivo rafforzato. D'altro lato, almeno nel breve periodo, non è possibile ipotizzare una risoluzione della litigiosità in modo da consentire ai genitori la possibilità di prendere scelte condivise sugli aspetti più rilevanti della vita dei figli, poiché ogni momento di interazione scatena tra i due nuove riedizioni del conflitto.
Pertanto, sul punto vanno condivise le valutazioni espresse dal consulente d'ufficio e confermate le modalità di affidamento già disposte dal primo giudice.
Quanto alla frequentazione padre/figli si osserva che EO e , Per_1
da parte loro, hanno mostrato un'ottima relazione con entrambi i genitori, posto che dal punto di vista affettivo: <il legame è ottimo ed è chiara la vicinanza ed il
9 sostegno di ricevono da entrambe le figure genitoriali. Tuttavia il loro accesso al padre è
fortemente limitato>>.
Come sopra anticipato, ha manifestato a diversi osservatori ed Per_1
anche nel corso delle indagini peritali i suoi timori di perdere il legame col padre.
Precedentemente all'attuale regime, i minori incontravano il padre un week end ogni due settimane e due giorni feriali a settimane alterne.
Attualmente i minori incontrano il padre per un incontro protetto alla settimana e trascorrono un giorno alla settimana con i nonni paterni.
Anche all'osservazione del consulente d'ufficio, il regime di incontri protetti in spazio neutro non pare tuttavia giustificato, non essendo emersi seri elementi di pregiudizio che possano giustificare tale misura, posto che la relazione tra il ed i figli è molto positiva ed entrambi i minori hanno Pt_1
manifestato malessere in reazione all'assenza della figura paterna.
È quindi necessario disporre una progressiva liberalizzazione degli incontri padre/figli da avviare, nella fase iniziale, come incontri osservati contestualmente all'inizio di un percorso di sostegno alla genitorialità che possa aiutare il recupero della capacità dei genitori di collaborare nell'interesse dei minori, in modo da ripristinare il regime di frequentazione previgente padre/figli con la dovuta gradualità e nel rispetto dei tempi e dei bisogni dei minori.
Allo scopo i Servizi sociali cui è demandato il compito di organizzare gli incontri padre/figli dovranno monitorare la tenuta del padre e la sua puntualità
agli incontri fissati con i minori, tenendo conto delle esigenze lavorative del e della sua concreta possibilità di essere presente. Pt_1
Con riguardo agli incontri liberi che saranno intrapresi all'esito delle verifiche adesso demandate al Servizio Sociale, è necessario prevedere che il padre, nei giorni di propria competenza, possa andare a prendere i bambini a casa della madre (o in altro luogo in cui i minori abbiano impegni pomeridiani,
10 ad es. palestre, campi di calcio, ecc.) in orario che gli consenta il contemporaneo rispetto dei propri orari lavorativi.
Sin da ora pare, poi, necessario, al fine di consentire un contatto quotidiano col padre, prevedere che il possa sentire i figli per telefono, Pt_1
anche tramite video – chiamate, tutti i giorni dalle ore 19:00 alle ore 20:00 con modalità libere e non osservate.
Si esamina, infine, il quinto motivo di appello, inerente la quantificazione dell'assegno di mantenimento posto a carico del Pt_1
Originariamente l'assegno per il mantenimento dei minori era stato determinato in complessivi € 500, comprensivi della mensa scolastica. Nel
provvedimento impugnato è stato elevato ad € 600, oltre alla mensa scolastica, in considerazione del fatto che il non partecipava in alcun modo al Pt_1
mantenimento diretto dei minori, non tenendoli con sé e vedendoli solo negli incontri assistiti.
Ritiene questa Corte che il quinto motivo di appello sia fondato nei limiti di seguito precisati.
L'appellante percepisce uno stipendio di circa € 1.500 mensili. Non risulta che, allo stato, sostenga canoni di locazione. Deve certamente provvedere al pagamento delle spese di carburante per visitare i figli e coprire la distanza tra
Pisa e Livorno.
E' documentato in atti (e comunque non è contestato) che la CP_1
percepisca uno stipendio di € 1.400, col quale deve far fronte, mensilmente, alla rata di un mutuo di € 500, oltre al finanziamento per l'autovettura di € 138.
Dispone inoltre dell'assegno unico di circa € 380 mensili per i figli. Essa, allo stato,
provvede in via esclusiva a tutte le esigenze dei minori.
Comparate le condizioni reddituali delle parti, reputa questa Corte che l'individuazione di un assegno di € 600 mensili per il mantenimento dei minori,
11 tenuto conto dell'aumento delle loro esigenze legate all'età ed alla crescita, sia del tutto congruo e giustificato. Tuttavia, tenuto conto del fatto che la mensa scolastica rientra nel mantenimento ordinario – sopperendo alle quotidiane necessità alimentari dei minori – e costituisce una spesa costante e preventivabile,
in parziale riforma del decreto impugnato deve precisarsi che dette spese rientrino nell'assegno di € 600 mensili che il padre è tenuto a versare alla madre,
la quale percepisce altresì e per intero l'assegno unico.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello, va disposta la progressiva liberalizzazione degli incontri tra il padre ed i figli nei termini di cui si è dato sopra atto e va precisato che l'assegno previsto a carico del padre per il mantenimento dei minori, pari ad € 600 mensili, è comprensivo anche delle spese per la mensa scolastica. Nel resto la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Il quinto motivo di appello (col quale il invocava l'espletamento Pt_1
di una consulenza d'ufficio) è assorbito dall'effettivo espletamento del mezzo istruttorio in questo grado del giudizio.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della maggiore soccombenza dell'appellante, le spese del doppio grado vanno compensate per un terzo, mentre la restante quota di due terzi di quelle anticipate dalla CP_1
vanno poste a carico del Le stesse sono liquidate come da dispositivo in Pt_1
base al valore (indeterminabile) della causa ed alle vigenti tariffe forensi. Per le stesse ragioni ad analoga regolamentazione soggiacciono le spese della consulenza d'ufficio espletata in appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
con ricorso depositato il 29.3.2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
12 Livorno n. 264/2024, pubblicata il 19.2.2024 e notificata in data 1.3.2024, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) - in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) dispone la progressiva e graduale liberalizzazione degli incontri tra il padre ed i figli nei termini di cui in motivazione, incaricando i Servizi Sociali
territorialmente competenti all'organizzazione degli incontri osservati padre/figli di monitorare la situazione depositando una relazione scritta semestrale presso la cancelleria del giudice tutelare;
c) dispone che l'assegno previsto a carico del padre per il mantenimento dei minori, pari ad € 600 mensili, sia da intendersi comprensivo anche delle spese per la mensa scolastica;
2) conferma nel resto la sentenza impugnata, anche con riguardo alla presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale territorialmente competente, con il compito di approntare, in cooperazione con l' e CP_3
del Ser.D. i necessari interventi di sostegno alla genitorialità ed al benessere dei minori;
3) compensa per un terzo le spese del doppio grado e condanna
[...]
al rimborso, in favore di della restante quota di due terzi Pt_1 CP_1
di dette spese che, nell'intero, liquida in € 2.715,50 per il primo grado ed in € 5.000
per il presente grado, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa;
4) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio per due terzi a carico di e per un terzo a carico di Parte_1 CP_1
Firenze, 7.4.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
Il Presidente
Giovanni Sgambati
13 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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